30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/64


Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo a:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

[COM(2020) 611 final - 2016/0224(COD)]

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817

[COM(2020) 612 final - 2020/0278(COD)]

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l’identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818

[COM(2020) 614 final - 2016/0132(COD)]

(2021/C 155/10)

Relatore: Panagiotis GKOFAS

Consultazione

Commissione europea, 27.11.2020

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

8.2.2021

Adozione in sessione plenaria

25.2.2021

Sessione plenaria n.

558

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

210/9/28

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE prende atto del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, che mira ad affrontare un fenomeno complesso e multiforme. Il CESE ritiene che i nuovi regolamenti apportino un contributo positivo ai fini di una maggiore efficacia delle misure volte a garantire la sicurezza delle frontiere dell’UE. È in atto la definizione di un processo migliore e più sicuro per controllare coloro che entrano nell’UE. Tuttavia, una strategia europea comune e integrata, che sia resiliente e lungimirante, è estremamente necessaria e troppo lungamente attesa. Purtroppo, per quanto riguarda la questione della migrazione e dell’asilo nel suo complesso, le attuali proposte non possono essere definite come il chiaro passo avanti che è invece estremamente necessario. Per di più, i quattro o cinque Stati membri interessati dovranno costituire dei «centri chiusi», basati sul principio del non ingresso (1) in cui degli esseri umani dovranno restare per un periodo massimo di sei o sette mesi, se non di più, in attesa di conoscere l’esito delle procedure, il che darà luogo a situazioni di gran lunga peggiori rispetto al passato.

1.2.

Sono necessari ulteriori e maggiori sforzi da parte della Commissione europea e degli Stati membri dell’UE. Pareri recenti del CESE [SOC/649 (2) e SOC/669 (3)] criticano l’adozione sia del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione che del regolamento sulle procedure di asilo. Il CESE vorrebbe anche segnalare che, sulla base dei contatti avuti con la Commissione e dell’esame dei nove regolamenti, le prospettive di attuazione di questi ultimi appaiono problematiche per diversi aspetti. Occorre una strategia più globale in materia di migrazione per assicurare migliori sinergie tra i diversi regolamenti dell’UE e per garantire delle risposte a questioni importanti negli Stati membri che risentono maggiormente dell’impatto della migrazione.

1.3.

Il CESE esprime preoccupazione per le nuove procedure di frontiera, in particolare riguardo alla necessità di tutelare il diritto di chiedere asilo e ai seguenti aspetti:

il concetto errato di «paesi con bassi tassi di riconoscimento dell’asilo»;

l’uso di concetti giuridici mal definiti («minaccia per la sicurezza», «ordine pubblico») che danno luogo a incertezza giuridica;

i minori stranieri di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che sono considerati «minori» anche ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989;

le modalità e i luoghi di trattenimento delle persone durante la procedura di frontiera, e come evitare il limbo giuridico garantendo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

1.4.

Il CESE riconosce il valore aggiunto e la necessità di procedure d’asilo comuni, globali ed efficaci che siano conformi alle convenzioni internazionali e alle garanzie giuridiche, nonché l’esigenza di garantire la fiducia dell’UE e degli Stati membri attraverso meccanismi di solidarietà tangibili e responsabilità/impegni equamente condivisi. Eppure un tale sistema d’asilo comune — che abbia carattere globale, dimostri solidarietà e ripartisca le responsabilità in modo equo tra gli Stati membri — non figura nella proposta della Commissione. La disposizione relativa alla solidarietà dovrebbe essere inclusa anche nella procedura di asilo, subito dopo che l’accertamento ha avuto luogo, e con l’aiuto informatico di Eurodac. Se la «solidarietà obbligatoria» non assume la forma di «ricollocazione obbligatoria» ai sensi delle disposizioni del regolamento sulle procedure di asilo o se non vengono istituite delle procedure che consentano di chiedere asilo negli Stati membri dell’UE senza dover attraversare le frontiere dell’UE, nella pratica il regolamento non sarà operativo. Si dovrebbero inoltre prevedere incentivi e disincentivi alla ricollocazione, e in ogni caso la procedura di asilo dovrebbe potersi svolgere in altri Stati membri e non esclusivamente nel paese di primo ingresso.

1.5.

Il CESE sottolinea che l’efficacia delle nuove procedure proposte deve essere misurata costantemente attraverso sistemi di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei diritti delle persone vulnerabili e dei minori, la valutazione individuale delle domande di asilo e mezzi di ricorso efficaci. Sorge tuttavia la questione di dove e come saranno attuati il nuovo patto migliorato e le proposte che lo accompagnano, e sulla base di quale tipo di accordi in materia di solidarietà, ricollocazione o reinsediamento.

1.6.

Il CESE è favorevole a un sistema informatico di gestione della migrazione maggiormente integrato ed equilibrato, basato su una banca dati Eurodac migliorata, incentrata sulle domande e sui richiedenti. Il CESE aveva l’impressione che la Commissione riconoscesse l’esigenza di un approccio comune in merito agli accertamenti obbligatori, preliminari all’ingresso, comprendenti la rilevazione delle impronte digitali e il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza, eppure, nonostante il sofisticato sistema proposto, non è possibile presentare domanda di asilo in uno Stato membro diverso da quello di primo ingresso — un’opzione che dovrebbe invece essere prevista. Le norme per determinare lo Stato membro competente per il trattamento di una domanda di asilo, attualmente stabilite nel regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, dovrebbero essere definite nel regolamento sulle procedure di asilo, consentendo, tramite Eurodac, che le domande vengano trattate anche da altri Stati membri.

1.7.

Sebbene il CESE sia favorevole a procedure decisionali nuove e più rapide alle frontiere dell’UE, che rispettino tutti i diritti fondamentali, i diritti umani e le procedure giuridiche, tanti sono gli interrogativi che si pongono, ad esempio: come attuare e rendere sicure dette procedure? Come eseguire i rimpatri? Dov’è la solidarietà nel regolamento sulle procedure di asilo, per non parlare del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, se veramente tali dispositivi prevedono una qualche solidarietà? Quando una persona ottiene l’asilo, può recarsi in uno Stato membro diverso da quello di primo ingresso (4)? Gli Stati membri possono concedere l’asilo per proteggere le persone in difficoltà o inizieranno a respingerle? Il CESE invita pertanto la Commissione a verificare con attenzione e a spiegare ogni aspetto della proposta e, in particolare, a rispondere alla domanda: «In che modo il nuovo patto migliora la procedura comune d’asilo e rispetta il diritto di chiedere asilo?»

1.8.

Il CESE è preoccupato per l’attuazione delle nuove procedure di accertamento cui saranno sottoposti i cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne. Questo nuovo meccanismo aumenta la pressione sugli Stati membri con frontiere marittime esterne dell’UE e favorisce la creazione di centri chiusi alle frontiere esterne o in prossimità delle stesse. Centri di questo tipo hanno dato adito a gravi preoccupazioni per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e la garanzia di condizioni di vita accettabili per i residenti.

1.9.

Le procedure di frontiera si potranno concludere con la concessione dell’asilo o con il rigetto e il rimpatrio. Nel caso in cui l’asilo venga concesso, lo Stato membro in questione è responsabile dell’integrazione delle persone interessate. Secondo lo scenario previsto dal nuovo patto, tuttavia, ciò significa integrazione nei paesi del sud dell’Unione, senza alcuna possibilità di ricollocazione in altri Stati membri e senza alcuna solidarietà da parte di questi ultimi. Se l’asilo non viene concesso, lo Stato membro deve provvedere al rimpatrio dei richiedenti la cui domanda è stata respinta. Tale approccio deve individuare modalità per concludere accordi tra l’UE e i paesi terzi di origine e transito e garantire procedure efficaci, come previsto dal diritto internazionale e dagli strumenti per la protezione dei diritti umani. Gli Stati membri non possono concludere singoli accordi tra loro a titolo individuale, e la Commissione non fa alcun riferimento a una procedura di questo tipo.

1.10.

Le sfide poste dalla gestione della migrazione — connesse in particolare all’esigenza di individuare rapidamente chi necessita di protezione internazionale o, in alternativa, di attuare concretamente i rimpatri per chi non ne ha bisogno — richiederebbero una risposta «uniforme» da parte dell’UE nel suo complesso, ma non si può affermare che le attuali proposte vadano in tal senso. Di fatto, l’intera questione sarebbe gestita unicamente dallo Stato membro di primo ingresso, e manca un’equa ripartizione degli oneri tramite, ad esempio, la ricollocazione obbligatoria dei richiedenti asilo durante la procedura di asilo e l’esame della domanda di asilo.

1.11.

In particolare, è importante mettere a punto una procedura più efficace che consenta di identificare le persone che hanno scarse probabilità di ricevere protezione nell’UE (5). La proposta della Commissione prevede accertamenti preliminari all’ingresso, che dovrebbero applicarsi a tutti i cittadini di paesi terzi, presenti alla frontiera esterna, che non soddisfano le condizioni d’ingresso o che sono sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. Purtroppo, però, tali «accertamenti preliminari all’ingresso» vengono condotti nel territorio del paese di primo ingresso nell’UE, alla frontiera. «Preliminari» significa che il soggetto interessato viene condotto in un «centro chiuso di trattenimento», e vi rimane, senza possibilità di spostarsi fino a quando le autorità dello Stato membro decidono di concedergli l’asilo (6) o di rimpatriarlo nel paese di origine o di transito, e soltanto se tale rimpatrio può essere effettuato, il che nella maggior parte dei casi non è possibile.

1.12.

Il CESE sostiene il quadro UE che istituisce norme uniformi per gli accertamenti nei confronti dei migranti irregolari fermati nel territorio di uno Stato membro che hanno eluso i controlli di frontiera al momento dell’ingresso nello spazio Schengen. Scopo di queste norme è proteggere lo spazio Schengen e garantire una gestione efficiente della migrazione irregolare o illegale.

1.13.

Il CESE invita le istituzioni dell’UE, le agenzie e le parti sociali a partecipare all’elaborazione di ulteriori politiche e programmi (come i partenariati volti ad attirare talenti), scambi di migliori pratiche e programmi di gemellaggio multilaterali riguardanti i «corridoi umanitari» esistenti. Chiede inoltre di elaborare nuovi quadri normativi, di introdurre procedure rapide che consentano di utilizzare i visti umanitari più diffusamente e per un maggior numero di persone [attraverso modifiche delle attuali disposizioni dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)] e di includere nel campo delle politiche in materia di immigrazione anche la «sponsorizzazione» quale canale giuridico ordinario per l’ingresso, applicabile ai cittadini di paesi terzi. Il CESE richiama l’attenzione dei colegislatori sul fatto che la precedente legislazione europea, come l’accordo di Schengen e il Trattato di Lisbona, prevede già la «protezione sussidiaria e temporanea» per chi fugge da guerre o catastrofi naturali. Ciò dimostra che, utilizzando gli strumenti legislativi già a disposizione degli Stati membri dell’Unione europea, è possibile garantire l’ingresso regolare alle persone vulnerabili che necessitano di protezione internazionale.

2.   Preoccupazioni e osservazioni generali

2.1.

Il nuovo patto europeo promuove un processo integrato di elaborazione strategica che riunisca le politiche riguardanti l’asilo, la migrazione, i rimpatri, la protezione delle frontiere esterne, la lotta alla tratta di migranti e le relazioni con i principali paesi terzi nel quadro di un approccio esteso a tutta l’amministrazione. In ultima analisi, però, le proposte di regolamento in esame imporranno un onere enorme agli Stati membri dell’Europa meridionale, con l’inevitabile conseguenza che i regolamenti non saranno applicabili e non permetteranno di ottenere i risultati auspicati. Dopo un ragionevole lasso di tempo, gli Stati membri saranno di fatto costretti a respingere numerose domande di asilo, incluse quelle che soddisfano le condizioni per la sua concessione, per evitare che sempre più persone siano trattenute insieme in condizioni disumane.

2.2.

Gli Stati membri dell’Europa meridionale non hanno altra scelta che quella di trasformarsi in centri di trattenimento o di pre-partenza.

2.3.

Il presente parere rivolge l’attenzione a tre dei nove strumenti previsti dal nuovo patto: i) il nuovo regolamento sugli accertamenti; ii) la proposta modificata di revisione del regolamento sulle procedure di asilo; iii) la proposta modificata di rifusione del regolamento Eurodac.

3.   Osservazioni specifiche sul nuovo regolamento sugli accertamenti

3.1.

Il nuovo regolamento sugli accertamenti propone una procedura di controllo preliminare all’ingresso nel territorio del paese di primo ingresso, che dovrebbe applicarsi a tutti i cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d’ingresso o che sono sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.

3.2.

I dati disponibili indicano che nel periodo 2015-2016 gli arrivi di cittadini di paesi terzi con evidenti esigenze di protezione internazionale sono stati in parte sostituiti da arrivi misti.

3.3.   Osservazioni specifiche sugli obiettivi e sugli elementi principali della procedura di accertamento

3.3.1.

L’obiettivo degli accertamenti è contribuire al nuovo quadro globale in materia di migrazione e flussi misti assicurando la pronta identificazione delle persone e l’individuazione di eventuali rischi sanitari e per la sicurezza, nonché indirizzando rapidamente alla procedura adeguata tutti i cittadini di paesi terzi presenti alle frontiere esterne che non soddisfano le condizioni d’ingresso o che sono sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. L’obiettivo dovrebbe essere anche quello di introdurre uno strumento utile, nonché di consentire ai restanti paesi dell’UE di partecipare alla procedura di asilo e di esaminare a loro volta il richiedente.

3.3.2.

La proposta prevede che i diritti fondamentali delle persone interessate siano protetti da un meccanismo istituito dagli Stati membri.

3.3.3.

Gli accertamenti dovrebbero consistere segnatamente di:

a)

controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità;

b)

verifica dell’identità consultando le informazioni contenute nelle banche dati europee;

c)

registrazione dei dati biometrici (dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto) nelle banche dati pertinenti, nella misura in cui non sia ancora avvenuta; e

d)

controllo di sicurezza mediante interrogazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione, in particolare il sistema d’informazione Schengen (SIS), volto a verificare che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna.

3.3.4.

Gli accertamenti dovrebbero essere obbligatori e non riguardare unicamente i paesi di primo ingresso ma tutti gli Stati membri, conformemente al principio di solidarietà. Come descritto nel nuovo patto, la procedura di asilo prevista dal regolamento sarà condotta solo nei paesi di primo ingresso. Se la «solidarietà obbligatoria» non assume la forma di «ricollocazione obbligatoria» ai sensi delle disposizioni del regolamento sulle procedure di asilo o se non vengono istituite delle procedure che consentano di chiedere asilo negli Stati membri dell’UE senza dover attraversare le frontiere dell’UE, nella pratica il regolamento non sarà operativo. Si dovrebbero inoltre prevedere incentivi e disincentivi alla ricollocazione, e in ogni caso la suddetta procedura di asilo dovrebbe potersi svolgere in altri Stati membri e non esclusivamente nel paese di primo ingresso.

3.3.5.

Si prevede che gli accertamenti proposti apportino un valore aggiunto alle attuali procedure e, fatta eccezione per gli aspetti sanitari, non dovrebbero essere condotti soltanto nei paesi con frontiere esterne.

3.3.6.

Un meccanismo di monitoraggio indipendente, efficace e permanente dovrebbe controllare in particolare il rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e il rispetto del principio di non respingimento. Dovrebbe altresì garantire che le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.

3.3.7.

La proposta riconosce l’importanza delle agenzie dell’UE — Frontex e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, che potrebbero affiancare e coadiuvare le autorità competenti nelle attività legate agli accertamenti — sebbene tali aspetti non risultino del tutto chiari. Attribuisce altresì un ruolo importante, ma decisamente poco chiaro, all’Agenzia per i diritti fondamentali, chiamata a sostenere gli Stati membri nell’elaborazione dei meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché per quanto concerne il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e il rispetto del principio di non respingimento.

4.   Proposta modificata di revisione del regolamento sulle procedure di asilo

4.1.

Il CESE considera appropriata la scelta di una nuova proposta legislativa modificata in forma di regolamento piuttosto che di direttiva, che è lo strumento attualmente in vigore. Ciononostante, secondo il CESE rimane da chiarire come la nuova proposta si possa applicare e attuare in tutti gli Stati membri, segnatamente in quelli oggetto di procedure d’infrazione. Il CESE intende sostenere la proposta soltanto se non trasformerà gli Stati membri del sud dell’Unione in luoghi di trattenimento di esseri umani o centri di pre-partenza ad essi destinati.

4.2.

Il CESE accoglie con favore l’intenzione espressa nella proposta della Commissione di migliorare il coordinamento e le procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale e di armonizzare ulteriormente le decisioni riguardanti l’asilo e il rimpatrio. Deplora, tuttavia, il fatto che siano state presentate più proposte per coordinare la realizzazione di centri di trattenimento chiusi nei paesi di primo ingresso piuttosto che proposte su un sistema comune di asilo, imponendo l’obbligo esclusivo di gestire i richiedenti asilo ai paesi di primo ingresso. L’impressione prevalente è che le proposte da attuare siano destinate ai paesi dell’Europa meridionale, senza che venga fatto alcun riferimento alla possibilità di una ricollocazione durante l’applicazione delle «procedure di frontiera».

4.3.

Il CESE deplora altresì che la proposta non abbia correttamente individuato i possibili problemi legati all’attuazione dei programmi di rimpatrio, in particolare in relazione alla volontà effettiva dei paesi terzi, di transito o di origine, di cooperare con l’UE.

4.4.

Il CESE sottolinea l’esigenza urgente di adottare una strategia globale basata su un sistema di competenze equilibrate e condivise per la gestione dei flussi migratori tra gli Stati membri dell’UE e i paesi terzi.

4.5.

Ribadisce inoltre la necessità di assicurare una protezione adeguata alle famiglie con minori ed esorta la Commissione a prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati, all’efficacia generale della «guida per le procedure di asilo: indicatori e norme operative» e alla compilazione di esempi di migliori pratiche [pubblicate dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)]. Non è accettabile che un minore sia considerato tale solo se di età inferiore a 12 anni, e non a 18 anni come previsto dal diritto internazionale. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, tale definizione si applica ad ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni.

4.6.

In recenti consultazioni, le organizzazioni della società civile hanno proposto di rivedere talune norme relative alla determinazione della competenza e di prevedere un meccanismo obbligatorio di solidarietà anche per le persone sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. Le organizzazioni non governative hanno anche invocato un’interpretazione comune del concetto di competenza tra Stati membri, e hanno chiesto che le disposizioni di Dublino riviste includessero un meccanismo di ricollocazione più permanente (8) . Il CESE si chiede inoltre come un meccanismo effettivamente funzionante di solidarietà tra Stati membri possa essere realisticamente attuato nel quadro della nuova proposta modificata. Le norme sulla determinazione dello Stato membro competente per il trattamento di una domanda di asilo, attualmente stabilite nel regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, dovrebbero figurare nel regolamento sulle procedure di asilo, consentendo, tramite Eurodac, che le domande vengano trattate anche da altri Stati membri.

5.   Modifica della proposta del 2016 relativa alla rifusione del regolamento Eurodac

5.1.

La modifica della proposta del 2016 di rifusione del regolamento Eurodac mira a instaurare un legame fra le singole persone e le procedure cui sono soggette, per consentire di controllare meglio la migrazione irregolare e di individuare gli spostamenti non autorizzati.

5.2.

L’obiettivo principale dell’Eurodac è quello di identificare i richiedenti asilo e agevolare, attraverso le impronte digitali e l’immagine del volto («dati biometrici»), la raccolta di elementi concreti che aiutino a determinare lo Stato membro competente per l’esame di una richiesta di asilo presentata nell’UE.

5.3.

Il CESE non è convinto che l’Eurodac (9) sia lo strumento appropriato per lottare contro la migrazione irregolare né che possa aiutare efficacemente gli Stati membri a monitorare la concessione dell’assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione (10).

5.4.

La proposta che modifica la proposta del 2016 si basa sull’accordo provvisorio tra i colegislatori, integra tali modifiche e mira a trasformare l’Eurodac in una banca dati comune europea a sostegno delle politiche dell’UE in materia di asilo, reinsediamento e migrazione irregolare.

5.5.

Inoltre, mira a raccogliere dati più precisi e completi per orientare l’elaborazione delle politiche e quindi contribuire più efficacemente al controllo della migrazione irregolare e all’individuazione degli spostamenti non autorizzati contando i singoli richiedenti in aggiunta alle domande. Il CESE ritiene tuttavia che questo sistema sofisticato debba anche offrire ai migranti la possibilità di richiedere asilo in un altro Stato membro, senza limitare questo diritto al paese di primo ingresso.

5.6.

L’Eurodac mira inoltre a contribuire all’individuazione di soluzioni politiche adeguate in questo settore, consentendo l’elaborazione di statistiche che combinino dati provenienti da diverse banche dati.

5.7.

Il CESE concorda sulla necessità di applicare in tutti gli Stati membri e in modo analogo norme comuni sul rilevamento delle impronte digitali e dei dati relativi all’immagine del volto per i cittadini di paesi terzi ai fini previsti dall’Eurodac.

5.8.

Il CESE è a favore dell’istituzione di uno «strumento di conoscenza» che fornisca all’Unione europea informazioni sul numero di cittadini di paesi terzi che entrano nel suo territorio in maniera irregolare o a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e chiedono protezione internazionale. Ciò è fondamentale per elaborare politiche in materia di migrazione e di visti che siano sostenibili e fondate su elementi concreti.

5.9.

Un altro obiettivo è fornire un sostegno supplementare alle autorità nazionali che trattano i richiedenti asilo la cui domanda è già stata respinta in un altro Stato membro, contrassegnando le domande respinte; tuttavia, alle autorità nazionali deve essere riconosciuto il diritto di riesaminare una domanda trattata da un altro Stato membro.

Bruxelles, 25 febbraio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Il concetto di «non ingresso» esiste sia nell’acquis di Schengen che nell’acquis in materia di asilo (articolo 43 della direttiva sulle procedure d’asilo).

(2)  GU C 123 del 9.4.2021, pag. 15.

(3)  Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Conformemente alle disposizioni del regolamento qualifiche, i diritti e i benefici derivanti dallo status di rifugiato/protezione sussidiaria sono collegati allo Stato membro che lo ha concesso.

(5)  La percentuale di migranti in arrivo da paesi con tassi di riconoscimento inferiori al 25 % è passata dal 14 % nel 2015 al 57 % nel 2018.

(6)  Per quanto concerne il ricorso al trattenimento nella procedura di frontiera, cfr. i paragrafi 179 e 183 della sentenza C-808/18 della CGU: «Ai sensi di detto articolo 43, gli Stati membri sono infatti autorizzati a “trattenere”, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2013/33, i richiedenti protezione internazionale che si presentano alle loro frontiere, prima di riconoscere ai medesimi un diritto di ingresso nel loro territorio, alle condizioni enunciate da tale articolo 43 e al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dal medesimo articolo 43»; «Inoltre, dall’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 risulta che un trattenimento fondato su tale disposizione è giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile […] o se essa non debba essere respinta in quanto infondata […]».

(7)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(8)  CEPS, Relazione di progetto, Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean. Sailing Away from Responsibility?, giugno 2019.

(9)  L’Eurodac migliorerà le capacità di monitoraggio degli Stati membri in questo settore e impedirà lo «shopping» del rimpatrio volontario assistito e della reintegrazione (AVRR), in quanto gli Stati membri avranno accesso immediato a tali informazioni e una persona assistita in uno Stato membro non potrà recarsi in un altro Stato membro al fine di ottenere un’assistenza diversa o migliore. Attualmente gli Stati membri non dispongono di una banca dati comune o di un modo per stabilire se un rimpatriando abbia già beneficiato di un sostegno al rimpatrio e al reinserimento. Queste informazioni sono essenziali per combattere gli abusi e i doppi benefici.

(10)  Il sistema di ingressi/uscite consente agli Stati membri di individuare i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato illegalmente pur essendo entrati legalmente nell’UE. Tuttavia, non esiste un sistema di questo tipo per identificare i cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nel territorio dell’UE dopo essere entrati irregolarmente alle frontiere esterne. L’attuale sistema Eurodac è la banca dati ideale per conservare queste informazioni, in quanto contiene già dati di questo tipo. Per il momento, la raccolta di tali dati si limita a contribuire alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo. L’identificazione dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente e di coloro che sono entrati irregolarmente nell’Unione europea alle frontiere esterne aiuterà in particolare gli Stati membri a rilasciare nuovi documenti a un cittadino di paese terzo ai fini del rimpatrio.


ALLEGATO

I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso del dibattito, ma hanno ottenuto almeno un quarto dei voti espressi (articolo 43, paragrafo 2, del regolamento interno):

Punto 2.2

Modificare come segue:

2.2.

Gli Stati membri dell’Europa meridionale non hanno altra scelta che quella di trasformarsi in centri di trattenimento o di costituire dei centri di pre-partenza chiusi, nei quali la situazione dei richiedenti asilo è molto problematica in termini di condizioni di vita e di godimento dei diritti.

Motivazione

Il testo attuale si presta facilmente a fraintendimenti, perché i paesi in sé non si trasformano né in centri di trattenimento né in altro. I centri di pre-partenza sono costituiti negli Stati membri.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

96

Voti contrari:

100

Astensioni:

47

I seguenti punti del parere della sezione sono stati modificati conformemente ai corrispondenti emendamenti approvati dall’Assemblea, ma hanno tuttavia ottenuto oltre un quarto dei voti espressi (articolo 43, paragrafo 2 del regolamento interno).

1.1.

Il CESE prende atto del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, che mira ad affrontare un fenomeno complesso e multiforme. Il CESE ritiene che i nuovi regolamenti apportino un contributo positivo ai fini di una maggiore efficacia delle misure volte a garantire la sicurezza delle frontiere dell’UE. È in atto la definizione di un processo migliore e più sicuro per controllare coloro che entrano nell’UE. Tuttavia, una strategia europea comune e integrata, che sia resiliente e lungimirante, è estremamente necessaria e troppo lungamente attesa. Purtroppo, per quanto riguarda la questione della migrazione e dell’asilo nel suo complesso, la Commissione sta riproponendo la solita minestra riscaldata che oltretutto, com’è prassi abituale, viene servita fredda ai paesi dell’Europa meridionale. Per di più, i quattro o cinque Stati membri interessati diventeranno dei «centri chiusi di trattenimento»  (1) in cui degli esseri umani dovranno restare per almeno sei o sette mesi — se non di più — in attesa di conoscere l’esito delle procedure, il che darà luogo a situazioni di gran lunga peggiori rispetto al passato.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

105

Voti contrari:

99

Astensioni:

43

1.2.

Il CESE vuole sottolineare che sembra esservi una mancanza di buona volontà da parte della Commissione per quanto riguarda i suggerimenti da esso formulati. Tutti i suoi pareri (SOC/649, SOC/669 e SOC/670) criticano l’adozione sia del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione che del regolamento sulle procedure di asilo. Il CESE vorrebbe anche segnalare che, sulla base dei contatti avuti con la Commissione e dell’esame dei nove regolamenti, le prospettive di un’efficace attuazione di questi ultimi appaiono poco promettenti. È tipico della Commissione scegliere di non trattare l’immigrazione come una questione unica, affermando piuttosto che qualsiasi proposta o suggerimento rientra nell’ambito di un altro regolamento. Di conseguenza, nessuna questione può essere sostanzialmente collegata a un’altra, il che significa che ognuna è invece considerata individualmente nell’ambito di applicazione di ciascun regolamento specifico. In parole povere, «per ogni osservazione, la palla viene passata a un’altra regola», oppure la Commissione semplicemente respinge tutte le osservazioni sulla base del fatto che esse rientrano in norme diverse.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

101

Voti contrari:

97

Astensioni:

41


(1)  Il concetto di «non ingresso» esiste sia nell’acquis di Schengen che nell’acquis in materia di asilo (articolo 43 della direttiva sulle procedure d’asilo).