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11.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 10/63 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online»
[COM(2020) 568 final – 2020/0259 (COD)]
(2021/C 10/10)
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Relatore generale: |
Ionuț SIBIAN |
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Consultazione |
Parlamento europeo, 17.9.2020 Consiglio dell’Unione europea, 18.9.2020 |
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Base giuridica |
Articoli 114, paragrafo 1, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
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Sezione competente |
Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione |
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Adozione in sessione plenaria |
29.10.2020 |
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Sessione plenaria n. |
555 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
246/1/3 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
Il CESE ritiene che qualsiasi deroga alla direttiva 2002/58/CE debba essere attentamente considerata onde tutelare la vita privata di tutti i cittadini. Tuttavia, in questo caso, la portata del reato e la sua nocività giustificano un’eccezione. |
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1.2. |
Il CESE concorda, in generale, con la proposta di regolamento che introduce una deroga rigorosamente limitata e temporanea all’applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6 della direttiva 2002/58/CE, che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico. |
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1.3. |
Secondo l’avviso del CESE, il carattere di provvisorietà (la deroga scadrebbe il 31 dicembre 2025) non è giustificato, e la Commissione dovrebbe garantire che vengano definite e attuate entro cinque anni adeguate misure di protezione della vita privata dei minori. |
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1.4. |
Per quanto riguarda gli standard comuni in materia di notifica e trasparenza di cui all’articolo 3, lettera e), della proposta di regolamento, il CESE ritiene utile che una terza parte effettui periodicamente test/audit utilizzando campioni appaiati di materiale non pedopornografico sulla falsariga del file di test EICAR che serve a testare l’integrità dei software antivirus. |
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1.5. |
Il CESE reputa che la Commissione dovrebbe organizzare un concorso aperto, dotato di un premio di importo significativo (1) per incoraggiare non solo lo sviluppo di strumenti open source e di standard comuni, ma anche la messa a punto di possibili nuove soluzioni per individuare e segnalare gli abusi sessuali su minori nelle comunicazioni elettroniche cifrate da punto a punto. |
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1.6. |
Il CESE ritiene che sia giunto il momento che l’Unione europea si doti di un proprio centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali su minori e invita la Commissione a sollecitare la creazione e lo sviluppo di tale centro. Secondo il CESE, tale centro dovrebbe partire dal lavoro di Europol, per cooperare con le imprese e le autorità di contrasto e individuare le vittime per assicurare gli autori dei reati alla giustizia. |
2. Osservazioni generali
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2.1. |
Dai dati recenti di Europol (2) emerge che la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto massiccio sui reati online. La quantità di materiale pedopornografico condiviso online ha fatto registrare un aumento significativo durante il periodo di confinamento. |
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2.2. |
Nel 2019, su 16,9 milioni di segnalazioni di materiale pedopornografico ricevute dal Centro nazionale statunitense per i minori scomparsi e vittime di abusi (NCMEC), riguardanti 45 milioni di elementi di materiale pedopornografico identificati, 16,8 milioni di segnalazioni sono pervenute da fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Di questi, quasi 3 milioni di immagini e video a contenuto pedopornografico erano messi in rete da computer situati nell’Unione europea. |
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2.3. |
Il regolamento proposto è necessario perché, con la piena applicazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche a decorrere dal 21 dicembre 2020, determinati servizi di comunicazione online (3) rientreranno nell’ambito di applicazione della direttiva e-privacy (direttiva 2002/58/CE). La suddetta direttiva non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell’individuazione degli abusi sessuali su minori online, e i fornitori dovrebbero cessare le loro attività a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali specifiche. |
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2.4. |
Di conseguenza, la Commissione ha deciso, in via prioritaria, di presentare un regolamento strettamente mirato onde evitare un vuoto legislativo nel quadro normativo delle telecomunicazioni. |
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2.5. |
Il regolamento proposto fornisce garanzie a tutela della vita privata e della protezione dei dati personali:
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2.6. |
In realtà, la deroga non fa altro che mantenere in vigore le pratiche attuali. |
Bruxelles, 29 ottobre 2020
La presidente del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
(1) Analogo ai progetti NESSIE e ECRYPT (eStream) finanziati dall’UE, o al concorso lanciato dall’agenzia governativa statunitense NIST tra la comunità crittografica.
(2) Exploiting isolation: sexual predators increasingly targeting children during COVID pandemic (Sfruttare l’isolamento: aumento dei tentativi di adescamento di minori durante la pandemia di Covid), Europol, giugno 2020.
(3) Come i servizi di messaggistica o di posta elettronica basati sul web.