11.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 10/63


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online»

[COM(2020) 568 final – 2020/0259 (COD)]

(2021/C 10/10)

Relatore generale:

Ionuț SIBIAN

Consultazione

Parlamento europeo, 17.9.2020

Consiglio dell’Unione europea, 18.9.2020

Base giuridica

Articoli 114, paragrafo 1, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sessione plenaria

29.10.2020

Sessione plenaria n.

555

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

246/1/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE ritiene che qualsiasi deroga alla direttiva 2002/58/CE debba essere attentamente considerata onde tutelare la vita privata di tutti i cittadini. Tuttavia, in questo caso, la portata del reato e la sua nocività giustificano un’eccezione.

1.2.

Il CESE concorda, in generale, con la proposta di regolamento che introduce una deroga rigorosamente limitata e temporanea all’applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6 della direttiva 2002/58/CE, che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico.

1.3.

Secondo l’avviso del CESE, il carattere di provvisorietà (la deroga scadrebbe il 31 dicembre 2025) non è giustificato, e la Commissione dovrebbe garantire che vengano definite e attuate entro cinque anni adeguate misure di protezione della vita privata dei minori.

1.4.

Per quanto riguarda gli standard comuni in materia di notifica e trasparenza di cui all’articolo 3, lettera e), della proposta di regolamento, il CESE ritiene utile che una terza parte effettui periodicamente test/audit utilizzando campioni appaiati di materiale non pedopornografico sulla falsariga del file di test EICAR che serve a testare l’integrità dei software antivirus.

1.5.

Il CESE reputa che la Commissione dovrebbe organizzare un concorso aperto, dotato di un premio di importo significativo (1) per incoraggiare non solo lo sviluppo di strumenti open source e di standard comuni, ma anche la messa a punto di possibili nuove soluzioni per individuare e segnalare gli abusi sessuali su minori nelle comunicazioni elettroniche cifrate da punto a punto.

1.6.

Il CESE ritiene che sia giunto il momento che l’Unione europea si doti di un proprio centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali su minori e invita la Commissione a sollecitare la creazione e lo sviluppo di tale centro. Secondo il CESE, tale centro dovrebbe partire dal lavoro di Europol, per cooperare con le imprese e le autorità di contrasto e individuare le vittime per assicurare gli autori dei reati alla giustizia.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Dai dati recenti di Europol (2) emerge che la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto massiccio sui reati online. La quantità di materiale pedopornografico condiviso online ha fatto registrare un aumento significativo durante il periodo di confinamento.

2.2.

Nel 2019, su 16,9 milioni di segnalazioni di materiale pedopornografico ricevute dal Centro nazionale statunitense per i minori scomparsi e vittime di abusi (NCMEC), riguardanti 45 milioni di elementi di materiale pedopornografico identificati, 16,8 milioni di segnalazioni sono pervenute da fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Di questi, quasi 3 milioni di immagini e video a contenuto pedopornografico erano messi in rete da computer situati nell’Unione europea.

2.3.

Il regolamento proposto è necessario perché, con la piena applicazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche a decorrere dal 21 dicembre 2020, determinati servizi di comunicazione online (3) rientreranno nell’ambito di applicazione della direttiva e-privacy (direttiva 2002/58/CE). La suddetta direttiva non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell’individuazione degli abusi sessuali su minori online, e i fornitori dovrebbero cessare le loro attività a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali specifiche.

2.4.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso, in via prioritaria, di presentare un regolamento strettamente mirato onde evitare un vuoto legislativo nel quadro normativo delle telecomunicazioni.

2.5.

Il regolamento proposto fornisce garanzie a tutela della vita privata e della protezione dei dati personali:

il trattamento deve essere proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a tal fine prima dell’entrata in vigore;

la tecnologia utilizzata deve essere conforme allo stato dell’arte del settore e deve essere il meno invasiva possibile della vita privata;

la tecnologia utilizzata deve essere di per sé sufficientemente affidabile e deve limitare il più possibile il tasso di errori e correggerli senza indugio qualora questi si verifichino;

la tecnologia utilizzata per individuare l’«adescamento di minori» deve essere limitata all’impiego di «indicatori chiave»;

il trattamento deve essere limitato a quanto strettamente necessario a tale scopo;

il materiale pedopornografico deve essere cancellato immediatamente, a meno che l’abuso sessuale su minori online non sia stato rilevato;

il fornitore è tenuto a pubblicare una relazione annuale sul trattamento eseguito.

2.6.

In realtà, la deroga non fa altro che mantenere in vigore le pratiche attuali.

Bruxelles, 29 ottobre 2020

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Analogo ai progetti NESSIE e ECRYPT (eStream) finanziati dall’UE, o al concorso lanciato dall’agenzia governativa statunitense NIST tra la comunità crittografica.

(2)  Exploiting isolation: sexual predators increasingly targeting children during COVID pandemic (Sfruttare l’isolamento: aumento dei tentativi di adescamento di minori durante la pandemia di Covid), Europol, giugno 2020.

(3)  Come i servizi di messaggistica o di posta elettronica basati sul web.