16.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/29


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Principi relativi ai servizi pubblici per la stabilità dell’ordine democratico»

[parere esplorativo richiesto dalla presidenza tedesca]

(2021/C 56/03)

Relatore:

Christian MOOS (DE-III)

Correlatore:

Philip VON BROCKDORFF (MT-II)

Consultazione da parte della presidenza tedesca del Consiglio dell’UE

Lettera del 18.2.2020

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Decisione dell’Ufficio di presidenza

17.3.2020

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

11.11.2020

Adozione in sessione plenaria

2.12.2020

Sessione plenaria n.

556

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

220/0/15

1.   Sintesi

1.1.

La presidenza tedesca del Consiglio dell’UE ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo (CESE) di elaborare un parere sui principi che devono applicarsi ai servizi pubblici degli Stati membri al fine di garantire il rispetto dei valori fondamentali chiave della democrazia e dello Stato di diritto, come pure sulle condizioni alle quali tali servizi svolgono, in periodo di crisi, una funzione di stabilizzatori automatici della democrazia e dello Stato di diritto.

1.2.

Da oltre un decennio a questa parte l’UE si trova ad affrontare diverse gravi crisi, talora verificatesi in successione tra loro: basti citare la minaccia terroristica, le crisi finanziaria ed economica globali, la crisi del sistema europeo comune di asilo, la crisi ambientale e climatica e, da ultimo, la crisi indotta dalla pandemia di COVID-19. Servizi pubblici efficienti svolgono un ruolo essenziale per una corretta gestione delle crisi garantendo l’incolumità delle persone e la sicurezza dell’approvvigionamento, nella misura in cui offrono ai cittadini la possibilità di accedervi sulla base del principio della parità di accesso e della garanzia di universalità.

1.3.

Tenuto conto dello stato di emergenza, in alcune di queste situazioni eccezionali di crisi si è reso necessario imporre temporaneamente delle restrizioni dei diritti fondamentali. Affinché queste misure siano giustificate e proporzionate, i servizi pubblici devono raccogliere la sfida di pervenire a un equilibrio tra l’interferenza nei diritti fondamentali e nell’applicazione dello Stato di diritto e la garanzia della legalità dell’intera azione amministrativa.

1.4.

In relazione alle minacce che incombono sulla democrazia e sullo Stato di diritto nell’UE e nel resto del mondo, i servizi pubblici assolvono una funzione di tutela, dal momento che i loro funzionari possono rifiutarsi di obbedire ad istruzioni illegittime e difendere così i valori europei e lo Stato di diritto. I servizi pubblici, rispettando i principi fondamentali di obiettività, integrità, trasparenza, rispetto degli altri e impegno nei confronti del progetto dell’Unione europea e dei cittadini europei, costituiscono dei pilastri della democrazia e un baluardo contro il populismo.

1.5.

Per garantire che i servizi pubblici in Europa svolgano la loro funzione di stabilizzatori automatici in tutte le situazioni di crisi, i valori europei sanciti dai Trattati dell’UE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le garanzie in materia di diritti fondamentali e di diritti umani sancite dalle costituzioni nazionali, nonché i valori comuni dell’Unione in relazione ai servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sanciti nel Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale del trattato sull’Unione europea (TUE), devono informare la condotta dell’amministrazione a livello europeo e, in conformità delle rispettive costituzioni nazionali, in tutti gli Stati membri dell’UE.

1.6.

Il CESE sottolinea inoltre che il buon funzionamento dei servizi pubblici a tutti i livelli in tutta l’UE richiede le competenze e le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie, nonché adeguate condizioni di lavoro, una retribuzione sufficiente e un dialogo sociale, affinché i pubblici funzionari possano assolvere i compiti loro assegnati e affinché i servizi pubblici svolgano il loro ruolo di stabilizzatori automatici.

1.7.

I servizi pubblici nazionali sono di competenza esclusiva degli Stati membri, che ne decidono l’organizzazione in base ai loro principi tradizionali e conformemente ai rispettivi diritti costituzionali. Fatto salvo questo principio, il CESE invoca l’adozione di un quadro giuridico europeo efficace (comprensivo di sanzioni) che garantisca il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri della democrazia e dello Stato di diritto alla luce dei cosiddetti «criteri di Copenaghen», i quali costituiscono una base necessaria per una buona condotta amministrativa da parte dell’amministrazione dell’UE e di quelle dei suoi Stati membri.

2.   Temi centrali, definizioni e obiettivi del parere

2.1.

Non esiste una definizione univoca di «servizio pubblico» nell’Unione europea. Ai fini del presente parere, il CESE include nella definizione di «servizi pubblici» l’insieme dei servizi pubblici amministrativi, a partire da quelli che attengono all’ambito della sovranità statale, compresi quelli di natura industriale e commerciale che sono al servizio dell’interesse generale a livello nazionale, regionale e comunale.

2.2.

I servizi pubblici sono garanti dei valori democratici essenziali, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani, il potere costituente in cui si esplica la sovranità popolare, la separazione dei poteri, l’indipendenza del potere giudiziario, la responsabilità governativa, il multipartitismo, il diritto di espressione e quello di opposizione, la libertà dei media, la non discriminazione, i diritti delle minoranze e la legalità dell’azione amministrativa. Per l’UE questi valori fondamentali sono sanciti quali valori europei, in particolare dall’articolo 2 del TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.3.

Il concetto di «stabilizzatore automatico» è ripreso dalla teoria economica. Per analogia con la definizione economica di tale concetto, i principi relativi ai servizi pubblici sono considerati come degli stabilizzatori automatici che tutelano i valori essenziali della democrazia, in particolare nei periodi di crisi.

2.4.

Il presente parere intende definire dei criteri e formulare una serie di raccomandazioni a livello europeo che consentano ai servizi pubblici soggetti alla legislazione nazionale dei diversi Stati membri di fungere da elemento stabilizzatore della democrazia e dello Stato di diritto. L’obiettivo è quello di riconoscere il valore essenziale di servizi pubblici ben funzionanti per la difesa dei valori fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto in Europa.

2.5.

Sia le persone fisiche che quelle giuridiche fanno affidamento su servizi pubblici efficienti, capaci di promuovere in misura significativa il dinamismo della società, un’economia produttiva e una cooperazione tra le parti sociali basata sulla fiducia. Servizi pubblici di qualità — ad esempio in materia di istruzione, servizi sociali, assistenza sanitaria, alloggio, approvvigionamento idrico ed energetico e distribuzione postale — dovrebbero essere liberamente accessibili a tutti i cittadini secondo un principio di parità di trattamento, senza discriminazioni fondate sul genere, l’origine etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

2.6.

I servizi pubblici svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’ordine democratico, ma non possono farlo se non sono garantiti il pluralismo politico, la libertà di espressione, la democrazia e i diritti della società civile e dei corpi intermedi, come i sindacati. I servizi pubblici sono parte integrante di ogni democrazia e, unitamente ad altri soggetti democratici, sono i garanti del progresso sociale.

3.   Le crisi: una sfida per la democrazia e lo Stato di diritto

3.1.   Democrazia e politica in tempi di crisi

3.1.1.

È proprio in periodo di crisi che è essenziale, ad esempio, garantire un aiuto a quanti si trovano in condizioni di vulnerabilità, che si tratti di persone fisiche o giuridiche, in base a criteri chiari che assicurino l’uguaglianza davanti alla legge, ed è altrettanto importante consentire alle persone e ai gruppi svantaggiati di avere anche accesso a tale aiuto.

3.1.2.

Eventuali restrizioni dei diritti fondamentali basate sulla proclamazione dello stato di emergenza a causa di una situazione eccezionale di crisi devono essere motivate, temporanee e proporzionate, oltre che autorizzate in un quadro ben preciso da un parlamento democraticamente eletto. È certamente vero che un potere giudiziario indipendente offre una tutela rispetto agli atti amministrativi ingiustificati, ma nel lungo periodo la democrazia non può funzionare se i cittadini non godono pienamente dei loro diritti. Le autorità legislative, i governi e i servizi pubblici devono non soltanto agire nel rispetto dei diritti fondamentali, ma anche esserne i garanti.

3.1.3.

Il dovere di imparzialità dei funzionari pubblici è una delle condizioni indispensabili della parità di trattamento di tutti gli utenti e della prevenzione delle discriminazioni. È necessario garantire il rispetto di tale obbligo in tutti gli Stati membri al fine di proteggere i funzionari pubblici da attacchi o critiche di stampo populista.

3.2.   Terrorismo e misure governative di lotta al terrorismo

3.2.1.

Dall’11 settembre 2001, se non da prima, assistiamo alla difficile ricerca di un equilibrio tra, da un lato, la tutela delle libertà e, dall’altro, una prevenzione efficace dei rischi per la sicurezza. Questo bilanciamento di due interessi distinti costituisce una sfida particolare per i servizi pubblici, per via della difficoltà nel conciliare la protezione delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto con l’esercizio di nuovi poteri esecutivi.

3.2.2.

È appunto nell’applicazione effettiva del monopolio dell’uso della forza detenuto dallo Stato che il bilanciamento tra interferenza nei diritti fondamentali e prevenzione dei rischi per la sicurezza si manifesta non soltanto in astratto, ma anche nella pratica di ogni giorno. Per fare questo, occorrono servizi pubblici che dispongano di personale adeguatamente formato e delle risorse necessarie per svolgere i loro compiti nel rispetto delle libertà. Devono essere previste garanzie per prevenire qualsiasi abuso della pubblica autorità e garantire il diritto di ricorso contro gli atti, sia legislativi che individuali, che eccedano la missione di servizio pubblico.

3.2.3.

I servizi pubblici garantiscono il mantenimento dell’ordine pubblico, e devono pertanto trovare un punto di equilibrio tra la prevenzione dei rischi e la tutela dei diritti fondamentali, servendosi del margine di manovra di cui dispongono in forza del principio di adeguatezza nell’esercizio del potere discrezionale.

3.2.4.

Insieme alle organizzazioni della società civile e a vari servizi sociali indipendenti, i servizi pubblici rappresentano un pilastro fondamentale nella prevenzione della radicalizzazione estremista, della violenza e dell’intolleranza, nella promozione della democrazia e della coesione sociale e nella difesa dei valori europei, e questo è particolarmente vero nel campo della pubblica istruzione.

3.3.   La crisi globale finanziaria e del debito

3.3.1.

Le misure di austerità applicate per diversi anni in seguito alla crisi globale finanziaria e del debito hanno avuto un impatto sui servizi pubblici, ripercuotendosi negativamente sull’efficacia delle attività che questi svolgono.

3.3.2.

Questo periodo ci ha insegnato che la riduzione del debito a breve termine non deve necessariamente comportare la privatizzazione dei servizi di interesse generale.

3.3.3.

Dovrebbe essere garantito a livello dell’UE un libero accesso permanente e affidabile a servizi di interesse generale di qualità; è soprattutto in periodo di crisi che tali servizi dimostrano, grazie alla continuità operativa, la loro funzione di potenti ammortizzatori sociali.

3.3.4.

Servizi pubblici efficienti e capaci di buone prestazioni contribuiscono in misura significativa a mantenere un livello di spesa pubblica adeguato. «Efficienza» non è sinonimo di «riduzione del ruolo dello Stato», dato che un funzionamento carente dei servizi si traduce in un aumento globale dei costi sociali ed economici.

3.3.5.

Servizi pubblici dotati di personale qualificato e di risorse adeguate contribuiscono a scongiurare l’insorgere di crisi future attraverso un’applicazione efficace delle regole. Questo è quanto avviene, per esempio, quando un’amministrazione ottiene buoni risultati nella lotta all’evasione e alle frodi fiscali, garantendo così la riscossione delle entrate pubbliche, o quando esercita una vigilanza efficace sul settore finanziario.

3.4.   Crisi del sistema europeo comune di asilo

3.4.1.

Dal 2015 l’Europa deve far fronte a un forte incremento dell’afflusso di rifugiati. La presenza di servizi pubblici efficienti e l’impegno della società civile sono due fattori essenziali per poter raccogliere questa sfida. Il CESE sottolinea che il diritto di asilo e il rispetto delle norme internazionali in materia devono essere garantiti in tutti gli Stati membri dell’UE, e insiste sulla necessità di completare il sistema europeo comune di asilo.

3.4.2.

In un momento in cui i servizi pubblici di uno o più Stati membri non dispongono di capacità sufficienti a garantire un’adeguata protezione dei diritti fondamentali e dei diritti umani dei rifugiati, ad esempio quando questi si trovano ai punti di ingresso sul territorio dell’UE, è necessario mettere in campo una soluzione paneuropea. Occorre garantire che, nell’assolvere i loro compiti, i servizi pubblici di tutta l’UE siano in grado di rispettare i valori europei.

3.4.3.

Quando i servizi pubblici di uno Stato membro svolgono funzioni che attengono all’ambito della sovranità statale per conto di tutti gli Stati membri dell’UE, gli oneri che ne derivano devono essere equamente ripartiti. Al tempo stesso è essenziale assicurare, in questo ambito, il massimo livello di protezione dei diritti fondamentali e dei diritti umani, nonché il rispetto dei valori europei.

3.4.4.

L’interoperabilità digitale dei sistemi di controllo delle frontiere deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali. L’UE deve garantire il rispetto della protezione dei dati personali da parte di tutte le amministrazioni pubbliche in tutti gli Stati membri.

3.5.   Crisi ambientale e climatica

3.5.1.

I servizi pubblici contribuiscono in misura rilevante al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e all’attuazione del Green Deal europeo. Essi possono promuovere il cambiamento attraverso l’adozione di iniziative e politiche rispettose dell’ambiente negli appalti pubblici e nelle prassi lavorative.

3.5.2.

La trasformazione ecocompatibile sta diventando anche una questione di giustizia sociale. Affinché la ripartizione degli oneri sia ritenuta accettabile, è indispensabile che essi siano equamente ripartiti e che gli obblighi siano fatti osservare in maniera non discriminatoria.

3.5.3.

I servizi pubblici possono applicare sistemi di incentivi e offrire nuovi servizi, in particolare nei settori della mobilità, dell’approvvigionamento di energia e della sicurezza energetica. La sostenibilità e la neutralità in termini di emissioni di carbonio rientrano anch’esse tra quei principi fondamentali di cui l’UE dovrebbe essere chiamata a garantire il rispetto da parte di tutti i servizi pubblici d’Europa.

3.6.   La pandemia di COVID-19

3.6.1.

Le tensioni tra libertà e sicurezza, tra diritti e stato di emergenza, sono emerse nuovamente con evidenza durante la crisi provocata dalla COVID-19. I rischi e le restrizioni dei diritti fondamentali riguardano allo stesso modo ciascuno di noi.

3.6.2.

I servizi pubblici e il loro personale sono in prima linea nell’azione di contrasto al coronavirus e hanno il dovere di garantire, in ogni circostanza, la salute pubblica, la prevenzione dei rischi e la sicurezza dell’approvvigionamento.

3.6.3.

La crisi della COVID-19 dimostra fino a che punto gli Stati membri dell’UE e i cittadini europei abbiano bisogno di servizi pubblici pronti a reagire, efficienti, moderni e finanziati in maniera adeguata. Una crisi grave può esigere un processo decisionale quanto mai rapido, e le decisioni adottate devono essere motivate e soggette al controllo democratico, giacché, in assenza di queste condizioni, esse rischierebbero di nuocere alla democrazia. Di fronte a decisioni dotate di insufficiente legittimità, infatti, i cittadini sono meno disposti ad attenersi alle regole loro prescritte. Per agire con celerità nei periodi di crisi, i governi devono fare affidamento sulla fiducia della società in generale e sull’efficienza dei servizi pubblici; questi ultimi, in quanto ramo amministrativo del potere esecutivo, devono a loro volta poter contare sulla fiducia per applicare in modo efficace le decisioni adottate.

3.6.4.

La pandemia ha dimostrato che i servizi pubblici devono poter disporre di personale adeguatamente formato e competente, oltre che di risorse e riserve in quantità sufficiente. Il riconoscimento del carattere essenziale dei compiti svolti dal servizio pubblico giustifica il pagamento di una remunerazione adeguata ai funzionari pubblici e l’applicazione di standard sociali minimi nei loro confronti in tutta Europa. Numerosi Stati membri sono oggi alle prese con problemi demografici di cui è necessario tenere conto, dal momento che, per far fronte alla concorrenza e attrarre la forza lavoro più qualificata, i servizi pubblici devono rimanere interessanti sotto il profilo delle retribuzioni o, se non lo sono, diventare tali.

3.6.5.

La qualità dei principi del servizio pubblico e l’adeguatezza delle condizioni di lavoro dei pubblici funzionari, ivi compresi un buon dialogo sociale e un clima democratico, rafforzano la fiducia dei cittadini nei loro governi.

3.6.6.

Negli ultimi tempi tutti gli Stati membri hanno, in funzione della propria capacità di garantire il diritto alla vita e all’integrità fisica, limitato altri diritti fondamentali ad un grado sino ad oggi mai raggiunto nei regimi democratici. Queste misure del tutto inedite devono essere sempre temporanee e soggette a un riesame periodico condotto da parlamenti democraticamente eletti.

3.6.7.

I servizi pubblici fanno affidamento sull’adozione di decisioni chiare da parte dell’esecutivo, oltre che sulla chiarezza e la certezza del diritto. I principi di trasparenza e di buona amministrazione che l’UE applica al proprio operato fanno sì che l’Unione garantisca il rispetto di questi stessi principi da parte di tutti i servizi pubblici europei.

3.6.8.

A numerosi servizi pubblici è stato affidato il compito di far fronte alle ripercussioni economiche e sociali della crisi. Insieme, essi danno la concreta dimostrazione del valore fondamentale di una gestione efficiente in periodo di crisi.

4.   La funzione di stabilizzatori automatici dei servizi pubblici

4.1.

Per poter svolgere la funzione di stabilizzatore automatico, un’amministrazione deve essere efficiente, presente a livello europeo, nazionale, regionale e locale in tutta l’UE, e disporre delle competenze e delle risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere i compiti che le vengono assegnati.

4.2.

A parte il livello europeo, non è necessario che la suddivisione dei compiti tra i diversi livelli sia soggetta a regole armonizzate in tutta l’Unione, ma occorre piuttosto tenere conto delle condizioni specifiche di ciascuno Stato membro al fine di garantire un’azione amministrativa efficace.

4.3.

Spetta agli Stati membri decidere quali dei servizi prestati debbano esserlo dal settore pubblico o da quello privato. A tal fine, essi devono assicurare che, in periodo di crisi, eventuali carenze da parte di prestatori pubblici o privati di servizi non costituiscano una minaccia per l’incolumità dei cittadini o per la sicurezza dell’approvvigionamento.

4.4.

Allorché tutti i servizi pubblici rispettano pienamente i principi di legalità dell’azione amministrativa, di proporzionalità e di parità di trattamento e rendono effettivo il diritto a una buona amministrazione, essi promuovono la fiducia nello Stato di diritto e nella democrazia e rafforzano la resistenza dei cittadini nei confronti delle promesse dei movimenti populisti.

4.5.

Servizi pubblici trasparenti recano un contributo fondamentale alla lotta alla corruzione e, di conseguenza, alla loro stessa affidabilità ed efficienza rispetto ai costi. La fiducia dei cittadini è rafforzata inoltre dal rispetto dei principi fondamentali che informano i servizi pubblici in Europa, dalla disponibilità e competenza di tali servizi e dalla loro facilità di accesso da parte di organi di vigilanza indipendenti.

4.6.

Se applicano correttamente i principi che li governano, i servizi pubblici svolgono una funzione di ridistribuzione e di tutela, in particolare in materia di rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani da parte dei governi e delle autorità legislative a tutti i livelli, in quanto i loro funzionari possono rifiutarsi di obbedire ad istruzioni illegittime tutelando così la democrazia e lo Stato di diritto.

4.7.

L’istruzione pubblica deve dare un contributo importante trasmettendo i valori europei e favorendo una cultura civica democratica. L’istruzione formale costituisce un servizio pubblico a pieno titolo, di cruciale importanza soprattutto per preparare i cittadini di domani.

4.8.

La pandemia in corso dimostra come un sistema sanitario utilizzato allo stremo possa portare a violazioni della dignità umana, e quanto sia importante disporre di personale sanitario e di capacità di assistenza medica in misura sufficiente.

4.9.

Servizi sociali efficienti, che offrano un accesso libero e non discriminatorio ai servizi di previdenza sociale, rafforzano la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto. In tal senso, i servizi pubblici sono espressione della solidarietà sociale.

5.   Principi che governano i servizi pubblici nell’Unione europea

5.1.

I servizi pubblici nazionali sono e rimangono di competenza esclusiva degli Stati membri, che ne decidono l’organizzazione in base ai loro principi tradizionali e conformemente al rispettivo diritto costituzionale. Fatto salvo questo principio, viste le minacce che incombono sulla democrazia e sullo Stato di diritto in tutto il mondo, e purtroppo anche in Europa, occorrono principi e garanzie comuni a livello europeo onde assicurarsi che la funzione pubblica e i servizi pubblici rimangano garanti di questi due valori fondamentali.

5.2.

Il CESE invoca l’adozione di un quadro giuridico europeo efficace che garantisca il pieno rispetto dei «criteri di Copenaghen», ossia dei criteri per l’adesione all’UE di tutti i nuovi Stati membri a partire dal 1993. Tale quadro dovrebbe prevedere la possibilità di applicare delle sanzioni.

5.3.

I valori europei sanciti dai Trattati dell’UE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le garanzie in materia di diritti fondamentali e di diritti umani sancite dalle costituzioni nazionali dei paesi dell’Unione informano la condotta dell’amministrazione da parte di tutti i servizi pubblici dell’UE e degli Stati membri.

5.4.

I valori comuni dell’Unione in relazione ai servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del TFUE, sanciti nel Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale del TUE, forniscono le linee guida per l’attivazione dei principi di servizio pubblico in tutti gli Stati membri.

5.5.

Pur nella loro eterogeneità, tutti i servizi pubblici dei paesi dell’UE devono conformarsi a tre principi: l’imparzialità, la legalità (compresa la conformità all’ordine pubblico) e la trasparenza. Un grado insufficiente di indipendenza del potere giudiziario o modifiche costituzionali che compromettano i summenzionati principi di base del servizio pubblico, e quindi i principi tradizionali dei servizi pubblici, devono essere sanzionati in modo efficace.

5.6.

Conformemente al principio di imparzialità, i servizi pubblici devono garantire la possibilità di accedervi sulla base del principio della parità di accesso e della garanzia di universalità. Tale libertà di accesso deve essere pienamente garantita anche a coloro che spesso incontrano degli ostacoli nel fruirne, ad esempio le persone con disabilità, gli appartenenti a minoranze e gli abitanti delle zone rurali.

5.7.

È essenziale garantire la legalità dell’intera azione amministrativa. Le leggi adottate e le direttive impartite non possono violare l’ordine costituzionale o essere contrarie ai valori europei, e devono inoltre rispettare i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e dell’adeguatezza dell’esercizio del potere discrezionale.

5.8.

Le autorità pubbliche traducono in realtà il principio del diritto a una buona amministrazione e agiscono in modo trasparente per consentire il controllo pubblico del potere esecutivo. Esse garantiscono il libero accesso alle informazioni amministrative e rispondono in maniera completa alle richieste di informazioni. Le eccezioni a queste regole vanno interpretate in modo restrittivo.

5.9.

I servizi pubblici sono tenuti al rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottano tutte le misure necessarie per contrastare tale fenomeno e applicano le raccomandazioni formulate nelle relazioni dell’UE sulla lotta alla corruzione.

5.10.

I servizi pubblici sono guidati esclusivamente da un principio civico e democratico, nella cui tutela una società civile e un’opposizione politica efficaci e strutturate svolgono un ruolo di primaria importanza.

5.11.

Lo statuto professionale dei membri del personale dei servizi pubblici deve garantire loro le tutele stabilite dalla legge e la possibilità di rifiutarsi di obbedire ad istruzioni illegittime e di presentare denunce formali. Ciò contribuisce al corretto funzionamento dei servizi pubblici e costituisce una garanzia per la democrazia e per la difesa dell’interesse generale contro la corruzione, le frodi e gli abusi.

5.12.

La direttiva europea volta a rafforzare la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (o «informatori») si applica al personale dei servizi pubblici. Come sostenuto dal CESE nel parere SOC/593 sul tema Rafforzare la protezione degli informatori a livello di Unione europea (1), la scelta se segnalare tali violazioni alle autorità competenti interne all’organizzazione interessata o a quelle esterne ad essa (che non sono i media o il pubblico) rientra nella discrezionalità del funzionario.

5.13.

Inoltre, malgrado la digitalizzazione dei servizi, è opportuno continuare ad assicurare anche in futuro delle possibilità di contatto diretto tra servizi e utenti: questo deve valere per tutti i servizi pubblici (locali, regionali o nazionali) affinché l’accompagnamento delle persone vulnerabili (anziani, persone in condizioni di povertà, migranti ecc.) sia realizzato in forma mirata e personalizzata e per evitare che per queste persone la digitalizzazione diventi un ulteriore fattore di esclusione.

5.14.

I servizi pubblici devono stare al passo dell’attuale fase del processo di digitalizzazione, senza tuttavia compromettere i diritti fondamentali, compresi i diritti dei lavoratori. In particolare, essi devono garantire la protezione dei dati e il diritto al controllo dei propri dati personali nel quadro di una pubblica amministrazione digitalizzata.

5.15.

I servizi pubblici devono disporre delle competenze e delle risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere i compiti che vengono loro assegnati, e, per garantire il regolare funzionamento di tali servizi anche in situazioni di emergenza legate a una crisi, è essenziale che essi dispongano di riserve sufficienti di tali risorse.

5.16.

L’organizzazione dei servizi pubblici nazionali è di competenza esclusiva degli Stati membri, dal momento che tali servizi sono una componente essenziale dell’identità nazionale di ciascun paese. Tuttavia, i servizi pubblici devono essere interoperabili nell’ambito del sistema europeo di governance multilivello.

5.17.

La cooperazione europea e l’applicazione pratica dei principi che governano i servizi pubblici nell’UE devono far parte del programma di formazione di tutto il personale che svolge funzioni pubbliche.

5.18.

Occorre intensificare gli scambi di personale tra la funzione pubblica dell’UE e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri, come pure tra queste ultime, al fine di migliorare l’integrazione tra i diversi livelli amministrativi nell’ambito del sistema multilivello dell’Unione. La mobilità professionale dei pubblici funzionari tra amministrazioni di uno Stato membro dovrebbe essere possibile senza svantaggi per gli interessati.

5.19.

Le istituzioni europee che offrono attività di perfezionamento professionale e di formazione professionale continua dovrebbero mettere a disposizione del personale dei servizi pubblici a tutti i livelli i mezzi per applicare i principi del servizio pubblico e garantirne la funzione di stabilizzatore automatico.

5.20.

Tutti i servizi pubblici coinvolti nell’assegnazione di fondi europei devono rispettare e applicare i principi che governano il servizio pubblico.

Bruxelles, 2 dicembre 2020

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 155