28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/143


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)»

[COM(2020) 80 final — 2020/0036 (COD)]

(2020/C 364/20)

Relatore:

Jan DIRX

Correlatrice:

Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA

Consultazione

Parlamento europeo, 10/03/2020

Consiglio, 13/03/2020

Base giuridica

Articoli 192, paragrafo 1, e 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

29/06/2020

Adozione in sessione plenaria

16/07/2020

Sessione plenaria n.

553

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

210/2/9

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Al pari di molte importanti istituzioni dell'UE e di singole persone, il CESE sottolinea che l'azione per il clima e la ricostruzione e la ripresa economica dopo la crisi del coronavirus possono e devono andare di pari passo. Ciò può avvenire se l'economia europea è rilanciata attraverso la promozione di un pacchetto efficace e pienamente sostenibile di investimenti pubblici e privati. Il CESE ritiene quindi che la proposta di una legge europea sul clima sia uno degli strumenti per contribuire a questa auspicata e necessaria ricostruzione dell'economia europea.

1.2.

Il CESE sostiene l'approccio fondato su una transizione alla neutralità climatica a livello dell'UE sull'intero territorio piuttosto che in ogni singolo Stato membro. Tale approccio presenta il vantaggio di consentire una distribuzione ottimale degli sforzi in tutta l'UE, tenendo conto delle differenze esistenti in questo campo tra gli Stati membri. Il CESE è inoltre convinto che si otterrà un massimo di sostegno per la politica in materia di clima se l'obiettivo generale sarà conseguire la massima riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai costi socioeconomici più bassi.

1.3.

Il CESE esorta la Commissione a tenere pienamente conto dell'impatto della crisi del coronavirus nel valutare l'obiettivo di emissioni per il 2030 e a optare per una riduzione minima del 55 % entro tale scadenza con le corrispondenti proposte legislative. Il CESE sottolinea che la relazione 2019 sul divario delle emissioni del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) indica che, per conseguire l’obiettivo di 1,5 oC fissato nell’accordo di Parigi, è necessario, a livello globale, un obiettivo ancora più ambizioso di riduzione delle emissioni entro il 2030.

1.4.

Il CESE constata che tutti dovranno adottare ulteriori misure per raggiungere l'obiettivo fissato della neutralità climatica nel 2050. Il recente sondaggio Eurobarometro (prima della crisi di coronavirus) ha rilevato che il 92 % dei cittadini dell'UE sostiene l'obiettivo di neutralità climatica dell'UE. Affinché tale sostegno sia mantenuto bisogna accelerare l'azione per il clima, di pari passo con la ripresa economica e la ricostruzione.

1.5.

Il CESE chiede all'UE di svolgere un ruolo di iniziativa e di ispirazione in occasione del vertice climatico originariamente previsto per novembre 2020 a Glasgow e adesso rinviato, e dei successivi vertici sul clima, affinché almeno tutti i maggiori protagonisti a livello mondiale siano coinvolti e si adoperino energicamente per conseguire la neutralità climatica.

1.6.

L'obiettivo di neutralità climatica nell'UE per il 2050 potrà essere raggiunto a livello europeo solo se ciascun paese fornirà pienamente e nei tempi previsti il proprio contributo in termini di mitigazione e adattamento. Il CESE valuta pertanto con favore il fatto che la Commissione possa rivolgere raccomandazioni a uno Stato membro qualora riscontri, sulla base di criteri di valutazione chiari e trasparenti, che le misure da esso adottate non sono coerenti con l'obiettivo della mitigazione, o sono inadeguate ad assicurare progressi dell'adattamento.

1.7.

Il CESE propone che il documento di valutazione di ogni progetto di misura o proposta legislativa nel contesto dell'obiettivo della neutralità climatica sia reso interamente accessibile al pubblico non appena ultimata la valutazione.

1.8.

La proposta della Commissione riguarda opportunamente sia la mitigazione che l'adattamento «[…] in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi».

1.9.

Il CESE propone di istituire una piattaforma delle parti interessate per il patto climatico europeo, come indicato nel parere sul patto climatico europeo, al fine di organizzare e facilitare la partecipazione attiva di «tutte le componenti della società».

2.   Introduzione

2.1.

L'attuale crisi mondiale del coronavirus (Covid-19) evidenzia una volta di più la vulnerabilità della vita sul nostro pianeta. Se da un lato è necessario fronteggiare pienamente tale crisi e i conseguenti impatti economici, sociali ed ecologici, dall'altro bisogna continuare a concentrarsi sulla prevenzione e, se necessario, sul contrasto di altri sviluppi che minacciano la qualità della vita, come i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (1). In altri termini, come ha avvertito la segretaria esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) Patricia Espinosa, annunciando il rinvio del vertice di Glasgow di novembre 2020 sul cambiamento climatico (COP26), la Covid-19 è attualmente la minaccia più pressante per l'umanità, ma non va dimenticato che nel lungo periodo la minaccia più grande è il cambiamento climatico.

2.2.

Per il CESE questo significa che l'azione per il clima da un lato, e dall'altro la ripresa e la ricostruzione economica dopo la crisi del coronavirus, possono e devono andare di pari passo. Le misure di ripresa e di ricostruzione devono essere in linea con l'obiettivo climatico, e le azioni per il clima devono essere adottate in modo da ridurre al minimo i costi e generare vantaggi economici.

2.3.

Il CESE prende atto, in quest'ottica, delle seguenti dichiarazioni di istituzioni e personalità di rilievo dell'UE:

Il 16 aprile scorso il Parlamento europeo ha deliberato, con una maggioranza schiacciante dei voti, di collocare il Green Deal europeo al centro del pacchetto di ripresa e ricostruzione dell'UE «per rilanciare l'economia, migliorarne la resilienza e creare posti di lavoro, contribuendo al contempo alla transizione ecologica, favorendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile».

Lo stesso giorno, anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l'Europa deve rafforzare gli investimenti nel Green Deal europeo. Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha lanciato lo stesso messaggio in una lettera aperta apparsa su sette notiziari europei. Anche il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel intende approfittare di questa opportunità per rendere l'UE più verde, e ha affermato: l'Unione europea deve diventare migliore di prima, dobbiamo trarre vantaggio da questa crisi.

2.4.

Tutto ciò può essere fatto ripristinando l'economia europea attraverso la promozione di un pacchetto pienamente sostenibile di efficaci investimenti pubblici e privati, che copra, ad esempio, la riduzione del consumo energetico, l'energia sostenibile, gli investimenti nelle reti, i processi di produzione puliti o il riciclaggio, accompagnati da un maggiore ricorso al consumo sostenibile. Inoltre, per realizzare la neutralità climatica è necessario potenziare i pozzi di assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, ad esempio attraverso una gestione sostenibile delle foreste e del suolo. La legge europea sul clima rappresenta uno degli strumenti per contribuire a questa auspicata e necessaria ricostruzione dell'economia europea.

2.5.

Il CESE accoglie pertanto con favore la proposta riguardante una legge europea sul clima (2) presentata dalla Commissione europea il 4 marzo 2020, che istituisce un quadro giuridico per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Il CESE concorda circa l'opportunità e la necessità dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e, se possibile, prima di tale scadenza, per contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi, secondo il quale il riscaldamento globale deve rimanere ben al di sotto dei 2 oC e occorre proseguire gli sforzi per mantenerlo al di sotto di 1,5 oC.

2.6.

Secondo il CESE, è evidente che, per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, è assolutamente necessario che almeno tutti i maggiori protagonisti a livello mondiale si adoperino anch'essi energicamente a favore della neutralità climatica. Da un lato, questo richiede una diplomazia climatica attiva da parte dell'UE e, dall'altro, misure (quali la fissazione del prezzo del carbonio) per creare condizioni di parità per i prodotti e i servizi dell'UE in termini di impronta dei gas a effetto serra rispetto ai concorrenti dei paesi terzi.

2.7.

La proposta concernente la legge europea sul clima è una pietra angolare del Green Deal europeo (3), presentato dalla Commissione l'11 dicembre 2019. Il Green Deal europeo indica come rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, promuovendo l'economia, migliorando la salute e la qualità della vita delle persone, tutelando la natura e non lasciando indietro nessuno.

2.8.

Il CESE ha rilevato con soddisfazione che a livello politico questo obiettivo della neutralità climatica netta entro il 2050 è già stato approvato dal Parlamento europeo, nella risoluzione del 14 marzo 2019, e dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 12 dicembre 2019. Il 5 marzo 2020, inoltre, il Consiglio Ambiente ha presentato all'UNFCCC, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, la strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas serra dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (4) (con l'obiettivo di conseguire un'UE a impatto climatico zero entro il 2050).

2.9.

Il CESE constata che il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 comporterà esigenze gravose per i governi, i comuni, le imprese, i sindacati, le organizzazioni della società civile e i cittadini. Ciò significa che ciascuno dovrà fare di più affinché tale obiettivo sia realizzato entro il 2050, ovvero, come ha affermato la Commissione: «Occorre adottare ulteriori misure e tutti i settori dovranno contribuire, in quanto, con le politiche vigenti, si prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra solo del 60 % entro il 2050: resta, pertanto, ancora molto da fare per conseguire la neutralità climatica» (5).

2.10.

Il CESE sottolinea l'importanza di tenere conto degli elementi indicati all'articolo 3, paragrafo 3 della proposta, vale a dire «gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi» e la «competitività dell'economia dell'Unione», e richiama l'attenzione in particolare sull'importanza della «necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale» [articolo 3, paragrafo 3, lettera h)]. Il CESE desidera sottolineare la necessità di prevenire, in particolare, la povertà energetica, e raccomanda che tale questione rientri nella valutazione delle misure nazionali di cui all'articolo 6 della proposta.

2.11.

Entro settembre 2020 la Commissione intende presentare la revisione dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di clima, alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica, ed esaminare le opzioni per un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni del 50-55 % nel 2030 rispetto ai valori del 1990. Essa intende inoltre presentare le proposte legislative corrispondenti entro la metà del 2021. Il CESE si aspetta che il nuovo obiettivo di emissioni per il 2030 sia basato su un ampio riesame e su una valutazione d'impatto adeguata. Il CESE ritiene inoltre che vi siano argomenti decisivi a favore dell'obiettivo di una riduzione minima del 55 % entro il 2030, affinché l'UE risponda, da parte sua, all'enorme necessità, a livello globale, di ridurre le emissioni. Ad esempio, la relazione 2019 sul divario delle emissioni del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) (6) indica che, per conseguire l'obiettivo di 1,5 oC fissato nell'accordo di Parigi (7), è necessario, a livello globale, un obiettivo ancora più ambizioso di riduzione delle emissioni entro il 2030.

2.12.

Nel formulare le valutazioni d'impatto è importante riconoscere che la crisi del coronavirus ha conseguenze economiche, sociali e ambientali senza precedenti, le quali si ripercuotono a loro volta sugli effetti delle misure da adottare per attenuare i cambiamenti climatici.

2.13.

Il CESE ritiene che il potenziale impatto della crisi del coronavirus non possa e non debba comportare un allentamento dell'obiettivo per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni.

2.14.

Il CESE chiede che tale processo sia attuato in modo tale da consentire all'UE di svolgere un ruolo di iniziativa e di ispirazione in occasione del vertice climatico originariamente previsto per novembre 2020 a Glasgow e adesso rinviato, e dei successivi vertici sul clima, affinché almeno tutti i maggiori protagonisti a livello mondiale siano coinvolti e si adoperino energicamente per conseguire la neutralità climatica.

2.15.

Inoltre, il CESE raccomanda alla Commissione di avviare la preparazione di un obiettivo climatico intermedio per il 2040 in materia di riduzioni delle emissioni, nell'ottica di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 o ancora prima se possibile, accompagnato da una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio in tal senso, e da una proposta sulla definizione di nuovi obblighi in materia di riduzione delle emissioni per il periodo 2031-2040, che sia adottata entro il 2028. Definire per tempo un obiettivo è necessario per garantire alla società e a tutti i settori economici il massimo grado possibile di prevedibilità e di trasparenza.

2.16.

Secondo un recente sondaggio Eurobarometro (eseguito prima della crisi del coronavirus), il 93 % dei cittadini dell'UE considera il cambiamento climatico un problema grave e il 92 % sostiene l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica (8). Affinché tale sostegno sia mantenuto bisogna accelerare l'azione per il clima, di pari passo con la ricostruzione e la ripresa economica.

3.   Delega di potere

3.1.

La proposta di legge sul clima (articolo 3) conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di «integrare» la legislazione in materia di clima, «fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1». Inoltre, al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione riesamina la traiettoria.

Invece dell'adozione di atti delegati il CESE ritiene necessario che la Commissione presenti una proposta legislativa per stabilire e adeguare la traiettoria qualora lo ritenga opportuno a seguito del riesame.

3.2.

In ogni caso è necessario continuare a salvaguardare le regole democratiche del nostro sistema istituzionale, compreso il diritto degli attori della società civile e delle loro organizzazioni, come il CESE, di contribuire al processo decisionale democratico. A tale proposito il Comitato fa riferimento a quanto affermato dalla Commissione nell'articolo 8 del progetto di legge sul clima: «La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali […]».

4.   Valutazione dei progressi e delle misure

4.1.

Conformemente all'articolo 5, la Commissione valuta i progressi compiuti e le misure dell'Unione. «Prima dell'adozione la Commissione valuta qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica […] e include la sua valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte […]».

Ciò significa, in pratica, che la Commissione tiene conto dell'impatto sulla neutralità climatica nelle valutazioni d'impatto che accompagnano le sue proposte. Il CESE raccomanda alla Commissione di esaminare se ciò possa essere conseguito nell'ambito del quadro esistente per legiferare meglio senza modifiche legislative.

4.2.

L'articolo 5 stabilisce che il risultato di tale valutazione sarà reso pubblico al momento dell'adozione. Tuttavia, la Corte di giustizia (nella sentenza C 57/16 P, Client Earth contro Commissione europea, emessa il 4 settembre 2018) è stata molto chiara circa il fatto che anche i progetti di rapporto di valutazione d'impatto devono essere resi «direttamente accessibili», in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (9). Il CESE propone pertanto di modificare la formulazione nel senso che il documento di valutazione completo sarà reso accessibile al pubblico non appena ultimata la valutazione.

4.3.

Il CESE ritiene che l'obiettivo di neutralità climatica nell'UE per il 2050 potrà essere raggiunto a livello europeo entro tale scadenza solo se ciascun paese fornirà pienamente e nei tempi previsti il proprio contributo in termini di mitigazione e adattamento.

Il CESE accoglie pertanto con favore il proposito della Commissione secondo cui essa potrà rivolgere raccomandazioni a uno Stato membro qualora riscontri che le misure da esso adottato non sono coerenti con l'obiettivo della mitigazione, o sono inadeguate ad assicurare progressi dell'adattamento in base ai piani nazionali. Il CESE sostiene la Commissione in questo e le raccomanda di optare nelle sue raccomandazioni per un mix efficace di misure adeguate alle circostanze. Tuttavia, il CESE chiede che siano chiariti gli obiettivi e i criteri rispetto ai quali vengono valutati i progressi compiuti nei singoli Stati membri.

4.4.

La proposta della Commissione mira a realizzare un'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Ciò non implica che ogni Stato membro debba conseguire individualmente la neutralità climatica. Il CESE sostiene questo approccio, che costituisce in effetti il proseguimento dell'attuale approccio della legislazione dell'UE in materia di clima, perché presenta il vantaggio di consentire una distribuzione ottimale degli sforzi in tutta l'UE, tenendo conto delle differenze esistenti in questo campo tra gli Stati membri. Tuttavia, il CESE ritiene necessario che ogni Stato membro sia tenuto a indicare nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che dovrà essere presentato entro il 1o gennaio 2029 [a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 (10) sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima] se ed eventualmente quando intende raggiungere la neutralità climatica e quale tipo di misure intende adottare per conseguire un risultato ottimale a livello UE, comprese le misure che contribuiscono agli sforzi degli altri Stati membri o che saranno realizzate in uno o più altri Stati membri, garantendo così che tali disposizioni siano adottate in tempo e mediante accordi applicabili.

4.5.

Il CESE è inoltre convinto che si otterrà un massimo di sostegno per la politica in materia di clima se l'obiettivo generale sarà conseguire la massima riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai costi socioeconomici più bassi. Di conseguenza, le compensazioni e gli aggiustamenti tra Stati membri dovrebbero essere possibili, se disciplinati da un solido quadro normativo integrato con l'applicazione. È altresì importante riconoscere che, nell'attuale sistema, i settori del sistema europeo di scambio delle emissioni sono regolamentati in tutta l'UE, mentre altri settori rientrano nella condivisione degli sforzi dei limiti nazionali delle emissioni. Nel corso del tempo, un maggior numero di settori rientrerà ovviamente nel quadro relativo agli scambi di quote di emissioni.

4.6.

Oltre al sistema ETS, numerosi atti legislativi a livello di UE, come i requisiti tecnici, si applicano al controllo delle emissioni dei diversi settori, e rientrano quindi nell'attuazione dell'obiettivo generale. La regolamentazione a livello dell'UE riveste particolare importanza nei settori connessi al corretto funzionamento del mercato unico.

4.7.

Il CESE propone inoltre un adeguato monitoraggio delle possibili implicazioni delle misure dell'UE nel contesto globale. Ciò comprende, ad esempio, gli effetti sugli investimenti esteri e sugli scambi commerciali e il conseguente impatto diretto e indiretto sullo sviluppo delle emissioni.

4.8.

Nella proposta della Commissione si afferma che «[…] l'azione a livello dell'UE dovrebbe mirare a garantire il conseguimento, in modo efficace rispetto ai costi, degli obiettivi climatici a lungo termine, garantendo al contempo l'equità e l'integrità ambientale». Il CESE riconosce che rimangono aperte numerose questioni, procedurali (qual è l'approccio decisionale migliore?) e di merito (quali sono i criteri di distribuzione equi ed economicamente validi che garantiscono un elevato livello di protezione ambientale?) su come realizzare quanto sopra. L'elemento del processo (la discussione in corso in senso orizzontale tra le istituzioni dell'UE, compresi il CESE e il CdR, e in senso verticale con gli Stati membri) è quindi importante. Ancora più fondamentale è la questione di cosa fare se gli Stati membri desiderano conseguire la neutralità climatica al proprio interno già prima del 2050 e ciò non coincide con la massima efficienza sotto il profilo dei costi e/o del clima a livello dell'UE. Il CESE invita la Commissione e il Consiglio a fornire al più presto chiarimenti e orientamenti su questo aspetto.

5.   Adattamento

5.1.

La proposta della Commissione riguarda opportunamente sia la mitigazione che l'adattamento «[…] in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi». In particolare per quanto riguarda l'adattamento, la Commissione propone di estendere l'azione dell'UE all'azione nazionale di adattamento.

In generale, l'adattamento è percepito come maggiormente connesso all'intervento dei governi locali di quanto lo sia la mitigazione. Il CESE ritiene pertanto che, conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe chiarire in quale misura si debbano conferire competenze a livello dell'UE, e dovrebbe specificare quali saranno gli obblighi da imporre agli Stati membri.

5.2.

Resta inoltre da esaminare cosa quest'obbligo comporti per le «istituzioni competenti dell'Unione». La proposta prevede che gli Stati membri adottino strategie e piani nazionali di adattamento. Per le istituzioni dell'UE non è richiesta alcuna azione specifica, ad esempio l'elaborazione di un piano.

5.3.

La Commissione propone di essere investita del potere di valutare non solo le azioni di mitigazione, ma anche le azioni di adattamento degli Stati membri [articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]. Se la Commissione constata che le misure adottate da uno Stato membro «sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, può formulare raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione». Si tratta di una disposizione molto aperta. Il CESE ritiene auspicabile che la Commissione stabilisca criteri per tale valutazione.

6.   Partecipazione del pubblico

6.1.

Il CESE considera del tutto ovvio, e pertanto accoglie con favore, l'articolo 8 (Partecipazione del pubblico) della legge sul clima. La partecipazione attiva di «tutte le componenti sociali» è una condizione necessaria perché la politica in materia di clima abbia successo nell'UE, dato che sono gli attori della società civile (imprese, lavoratori, consumatori, cittadini e loro organizzazioni) a realizzare gli obiettivi climatici nella pratica.

Il CESE esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a invitare attivamente tutti questi attori della società civile a partecipare e a presentare le loro proposte per una politica climatica e un'azione per il clima concrete.

6.2.

Il CESE si compiace pertanto del fatto che la Commissione europea abbia recentemente avviato una consultazione pubblica per raccogliere vedute sulle modalità di dialogo con il pubblico in materia di azione per il clima (11). Ciò servirà da base per il lancio, da parte della Commissione, di un Patto per il clima nel 3o trimestre 2020. Con il patto europeo per il clima, la Commissione europea intende riunire le parti interessate, comprese le regioni, gli enti locali, le comunità locali, la società civile, le scuole, le imprese e i privati.

6.3.

In considerazione delle esperienze positive maturate con la piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare, istituita dalla Commissione europea e dal Comitato economico e sociale europeo, e in linea con le proposte contenute nel nostro parere sul patto per il clima (NAT/785) (12), il CESE propone di istituire una piattaforma europea delle parti interessate nel quadro del Patto europeo per il clima, basata sui principi di inclusione, trasparenza e reale partecipazione e titolarità da parte degli attori locali per il clima.

Bruxelles, 16 luglio 2020

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Alcuni esperti sostengono che la biodiversità costituisce una barriera naturale alla trasmissione di virus e malattie dagli animali selvatici all'uomo (zoonosi). La perdita di biodiversità potrebbe pertanto portare a ulteriori pandemie in futuro. Si tratta di un argomento aggiuntivo particolarmente attuale.

(2)  Legge europea sul clima.

(3)  Green Deal europeo.

(4)  Presentazione all'UNFCCC.

(5)  Legge europea sul clima, cfr. ad esempio pag. 2.

(6)  Rapporto 2019 sul divario delle emissioni.

(7)  La relazione 2019 sul divario delle emissioni del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) indica che le emissioni globali devono essere ridotte del 7,6 % all'anno, a partire da ora, al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC. Concretamente questo significa un obiettivo di riduzione di almeno 68 % entro il 2030.

(8)  Sostegno dei cittadini all'azione per il clima.

(9)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(10)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

(11)  Consultazione sul patto europeo per il clima.

(12)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Patto europeo per il clima» (cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale)