14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/3


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture (II) forniti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW

(AT.40481)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 199/03)

Il 7 luglio 2017, la Commissione europea ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) nei confronti di Autoliv (4), Takata (5) e TRW (6) (collettivamente «le parti»).

Il 10 gennaio 2019, al termine di una serie di discussioni (7) e di proposte in vista di una transazione (8) ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti. Secondo la comunicazione degli addebiti, le parti hanno preso parte a due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE relative alla fornitura a società appartenenti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW di sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture.

Nelle loro rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno confermato, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rispecchiava il contenuto delle loro proposte di transazione.

Nel suo progetto di decisione, la Commissione ha concluso che le parti hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a due infrazioni uniche e continuate consistenti nello scambio di alcune informazioni commercialmente sensibili e, in alcuni casi, nel coordinamento dei prezzi riguardanti la vendita di certi tipi di sistemi di sicurezza (in particolare cinture di sicurezza, airbag e volanti) destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW nel periodo compreso tra gennaio 2007 e marzo 2011.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore (9), questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, 1o marzo 2019

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(4)  Autoliv, Inc.e Autoliv B.V. & Co. KG.

(5)  TKJP Corporation (già Takata Corporation) e TB Deu Abwicklungs-Aktiengesellschaft i.L. (già Takata Aktiengesellschaft).

(6)  ZF TRW Automotive Holdings Corp. (già TRW Automotive Holdings Corp.), TRW Automotive Safety Systems GmbH e TRW Automotive GmbH.

(7)  Le riunioni di transazione hanno avuto luogo tra novembre 2017 e novembre 2018.

(8)  Le parti hanno presentato le rispettive richieste formali di transazione il […].

(9)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione 2008/C 167/01 concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli, GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1.