29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/8


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

AT.40049 – MasterCard II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/06)

1.   

Il caso AT.40049 riguarda due aspetti del sistema di pagamento tramite carta Mastercard. (2) La presente relazione è stata preparata facendo riferimento a un progetto di decisione (il «progetto di decisione») riguardante uno di questi aspetti: le regole precedentemente applicabili relative al «convenzionamento transfrontaliero» all’interno di tale sistema (3).

2.   

Il convenzionamento transfrontaliero ha luogo quando un commerciante si trova in un paese diverso da quello della banca convenzionatrice (4). Ai sensi delle regole in questione, fatto salvo il caso in cui una banca convenzionatrice transfrontaliera situata in uno Stato membro del SEE diverso da quello del commerciante aveva precedentemente concordato una commissione d’interscambio con la banca emittente, tale banca convenzionatrice transfrontaliera era tenuta a corrispondere alla banca emittente la commissione multilaterale d’interscambio nazionale predefinita (5) del paese del commerciante.

3.   

Il progetto di decisione è indirizzato a MasterCard Europe SA, MasterCard Incorporated e MasterCard International Incorporated (congiuntamente, «MasterCard»).

4.   

Ai sensi del progetto di decisione, dal 27 febbraio 2014 all’8 dicembre 2015 inclusi, MasterCard ha violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE nel momento in cui ha adottato decisioni che disciplinano la commissione multilaterale d’interscambio applicabile in relazione al convenzionamento transfrontaliero nel settore dei pagamenti tramite carta nel SEE.

5.   

Il 9 aprile 2013 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di MasterCard. Il 9 luglio 2015 ha adottato una comunicazione degli addebiti riguardante entrambi gli aspetti del caso AT.40049.

6.   

Il 24 luglio e il 3 agosto 2015, MasterCard ha ottenuto accesso ai documenti non riservati inclusi nel fascicolo dell’indagine. In seguito alle richieste formulate da MasterCard nell’agosto del 2015, la DG Concorrenza ha organizzato, con il consenso dei soggetti interessati che hanno fornito informazioni, una procedura di sala dati (data room) tramite la quale consulenti esterni specificati dei consulenti MasterCard hanno potuto accedere, tramite una «sala dati», a informazioni sensibili ottenute nel contesto dell’indagine della Commissione, seppure in forma anonimizzata laddove pertinente.

7.   

MasterCard ha contestato il livello delle omissioni imposte dalla DG Concorrenza sul progetto di relazione preparato e destinato all’attenzione di MasterCard dai suoi consulenti esterni nella sala dati. In relazione a un sottoinsieme di tali omissioni, applicato a una sezione specifica di tale relazione, MasterCard ha presentato le sue obiezioni all’attenzione del consigliere-auditore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE. MasterCard ha inoltre chiesto il rinvio della scadenza per la sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti.

8.   

Nella decisione dell’aprile del 2016 il consigliere-auditore ha espresso il suo disaccordo in relazione alla valutazione della DG Concorrenza in merito alla riservatezza delle informazioni omesse in tale sezione. Inoltre ha fissato una scadenza riveduta per la risposta scritta da parte di MasterCard alla comunicazione degli addebiti a due settimane dalla ricezione da parte di MasterCard di una versione priva di omissioni per la sezione in questione. La risposta scritta di MasterCard del 21 aprile 2016 ha rispettato la scadenza riveduta.

9.   

Il 22 aprile 2016 la DG Concorrenza ha fornito a MasterCard l’ultima parte di altri passaggi della relazione preparata nella sala dati in merito alla natura riservata della quale MasterCard non si era rivolta al consigliere-auditore per un riesame indipendente e che la DG Concorrenza si era impegnata a divulgare qualora i terzi pertinenti avessero acconsentito a tale divulgazione.

10.   

Di conseguenza, il 6 maggio 2016, MasterCard ha presentato una versione aggiornata della sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

11.   

Il consigliere-auditore ha ammesso al procedimento tre terzi interessati, i primi due dei quali rappresentavano tre entità in rappresentanza del sistema di pagamento tramite carta Visa. Nell’ammettere l’ultimo terzo interessato, il consigliere-auditore ha spiegato il motivo per il quale la sua richiesta di partecipazione a un’audizione fosse pervenuta troppo tardi per consentire al consigliere-auditore di aderirvi.

12.   

MasterCard ha sviluppato le sue argomentazioni durante un’audizione tenutasi il 31 maggio 2016, alla quale hanno partecipato due terzi interessati rappresentanti del sistema di pagamento tramite carta Visa.

13.   

Il 3 dicembre 2018, MasterCard ha presentato un’offerta formale di cooperazione con la Commissione. Tra le altre cose, MasterCard ha riconosciuto in tale offerta di aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, di aver ottenuto pieno accesso al fascicolo del caso e di aver disposto di sufficienti opportunità per comunicare le proprie osservazioni alla Commissione.

14.   

Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («Decisione 2011/695/UE»).

(2)  In un sistema di pagamento «aperto» (o «a quattro parti») come quello di Mastercard, le parti coinvolte in ciascun acquisto effettuato tramite carta di pagamento sono, oltre al proprietario/licenziante del sistema: 1) il titolare della carta; 2) l’istituto finanziario che ha emesso tale carta (denominato «banca emittente»); 3) il «commerciante»; e 4) l’istituto finanziario che fornisce al commerciante servizi che gli consentono di accettare la carta come mezzo per saldare l’operazione in questione (denominata «banca convenzionatrice»).

(3)  L’altro aspetto del caso AT.40049, ossia le commissioni multilaterali d’interscambio interregionali pagabili dalle banche convenzionatrici a quelle emittenti in ragione di operazioni che coinvolgono commercianti stabiliti nello Spazio economico europeo («SEE»), saldate utilizzando carte Mastercard di debito o di credito ad uso dei consumatori emesse al di fuori del SEE, è oggetto di un procedimento in corso.

(4)  Cfr. nota a piè di pagina 2 per una breve spiegazione dei termini «commerciante» e «banca convenzionatrice» in questo contesto.

(5)  Le commissioni multilaterali d’interscambio sono importi che, in relazione a operazioni saldate con un pagamento tramite carta in un sistema come quello di Mastercard, sono in genere pagabili alla banca emittente dalla banca convenzionatrice in mancanza di un accordo alternativo di «interscambio» stipulato bilateralmente tra tali due soggetti in relazione al tipo di carta e all’operazione in questione.