|
12.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/1 |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla tutela dei minori nello sport
(2019/C 419/01)
IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:
1.
Affinché i minori possano vivere l’attività sportiva come un hobby e crescere da atleti, la loro tutela nello sport è un presupposto fondamentale. Inoltre, è opportuno adottare uno stile di vita attivo durante l’infanzia. Praticare lo sport in giovane età può contribuire, nel lungo periodo, alla salute, al benessere, alla capacità di lavorare e all’inclusione sociale dei cittadini, come pure allo sviluppo di competenze, capacità e conoscenze, compresa la cittadinanza attiva.
2.
L’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fornisce la base del quadro giuridico per la tutela dei minori (1). Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Ai sensi dell’articolo 165 TFUE, proteggere l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi, è un modo per sviluppare la dimensione europea dello sport e quindi un obiettivo specifico dell’azione dell’Unione in tale settore.
3.
La tutela dei minori nello sport dovrebbe essere intesa, in senso lato, quale forma di protezione di tutti i minori da danni, abusi, violenze, sfruttamento e abbandono. La tutela dei minori comporta una serie di azioni che aiutano a far sì che tutti i minori che prendono parte all’attività sportiva ne traggano un’esperienza positiva.
4.
Gli Stati membri hanno riconosciuto che un ambiente sicuro costituisce un presupposto fondamentale per rafforzare l’attività fisica dei minori e negli ultimi anni hanno adottato diverse misure concrete per rendere le attività sportive più sicure per i minori, ad esempio migliorando la legislazione e sviluppando progetti mirati.
5.
A livello dell’UE, gli Stati membri hanno scambiato buone pratiche e sono stati finanziati vari progetti a titolo del programma Erasmus+ e del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Resta tuttavia opportuno rafforzare i lavori e gli sforzi effettuati in tale contesto.
RITENGONO QUANTO SEGUE:
6.
Gli Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di politiche strategiche e a garantire che vi sia un adeguato quadro legislativo e strategico per la tutela dei minori, anche nel settore dello sport.
7.
Risultati sostenibili in questo settore richiedono una stretta cooperazione con le organizzazioni governative e non governative a tutti i livelli. Il programma Erasmus+ e altri strumenti di finanziamento dell’UE possono offrire risorse aggiuntive per favorire progetti e altre iniziative volte a tutelare i minori nello sport.
8.
Lo sviluppo di misure per tutelare i minori nello sport richiede la cooperazione con diversi settori, quali l’istruzione, la salute, i servizi sociali, la giustizia, l’applicazione della legge e la gioventù. Esso richiede altresì il coinvolgimento di vari attori, tra cui scuole, organizzazioni e club sportivi, famiglie, medici, allenatori sportivi, insegnanti, dirigenti sportivi e colleghi.
9.
Gli orientamenti strategici elaborati dalle organizzazioni internazionali per individuare, prevenire e affrontare i problemi relativi alla tutela dei minori nello sport andrebbero diffusi, attuati e monitorati in modo più efficace (2).
INVITA GLI STATI MEMBRI, IN LINEA CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E AI LIVELLI ADEGUATI, A:
10.
Garantire che vi sia un adeguato quadro giuridico e strategico – comprese efficaci misure preventive e, ove opportuno, procedure sanzionatorie – in grado di sostenere lo sviluppo di misure pratiche e olistiche volte ad affrontare la questione delle tutela dei minori nello sport.
11.
Valutare la possibilità di introdurre e rafforzare attività di sensibilizzazione nonché misure di istruzione e formazione iniziali e continue — ad esempio orientamenti strategici, kit didattici, codici di condotta, campagne e scambio di migliori pratiche ed esperienze — rivolte a minori, famiglie, organizzazioni sportive, volontari, allenatori sportivi, istruttori, insegnanti e animatori socioeducativi che lavorano con minori nel settore dello sport al fine di prevenire violenze e abusi fisici ed emotivi.
12.
Cooperare con le organizzazioni sportive per mettere a punto misure per la tutela dei minori nello sport, ad esempio programmi educativi, codici di condotta, monitoraggio nonché orientamenti e procedure per prevenire violenze e abusi, comprese verifiche sistematiche dei casellari giudiziari (3) dei dipendenti e dei volontari sportivi ove opportuno, nonché per gestire le accuse, condurre un adeguato follow-up e fornire il necessario sostegno ai minori.
13.
Nel quadro della concessione di finanziamenti pubblici, esaminare le possibili azioni sulla base dell’impegno delle organizzazioni ad attuare misure per tutelare i minori nello sport.
14.
Porre in essere canali di comunicazione e meccanismi di segnalazione relativi alla tutela dei minori — sensibilizzando il pubblico circa quelli già esistenti e ottimizzandone l’efficacia — di cui possono avvalersi i minori che subiscono violenze e/o abusi nello sport o le persone che ne sono testimoni. Tali strumenti possono includere linee telefoniche di assistenza, chat o siti web.
INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, A:
15.
Raccogliere e condividere, ove possibile e conformemente alla legislazione nazionale e dell’UE, dati sulla violenza e l’abuso dei minori e promuovere l’uso di strumenti di monitoraggio intesi a stimare la prevalenza di tutti i tipi di potenziali minacce per la tutela dei minori nello sport, nonché monitorare l’effettiva attuazione delle pertinenti politiche e procedure.
16.
Sostenere, promuovere e diffondere studi e pubblicazioni sulla tutela dei minori nello sport.
17.
Promuovere lo scambio di migliori pratiche, in particolare da parte delle organizzazioni sportive e delle autorità nazionali, sulle misure di tutela, comprese misure preventive di salvaguardia contro la violenza e gli abusi sessuali, sulla promozione di comportamenti tolleranti e rispettosi nello sport e sulla lotta contro il bullismo.
18.
Promuovere la cooperazione con le organizzazioni internazionali governative e non governative, come il Consiglio d’Europa e l’Unicef.
INVITANO IL MOVIMENTO SPORTIVO A:
19.
Garantire, se del caso in cooperazione con gli Stati membri, che i minori siano e si sentano al sicuro nello sport, e che siano ascoltati e trattati in modo equo e rispettoso, al fine di aiutarli a sviluppare una sana autostima.
20.
Garantire, ove opportuno, che in ogni contesto agonistico siano rispettate le fasi di crescita dei minori e la differenziazione di genere.
21.
Attuare adeguate procedure di salvaguardia al fine di evitare il rischio che i minori subiscano danni fisici ed emotivi.
22.
Sviluppare formazioni e un insieme chiaro di orientamenti e regolamentazioni per garantire che le organizzazioni sportive rispondano efficacemente all’esigenza di tutelare i minori, e adottare misure quali ad esempio la nomina di un Mediatore indipendente tenuto alla riservatezza come persona di contatto per i minori che sono vittime di violenza e/o abusi nello sport.
23.
Effettuare il controllo dei precedenti personali, compreso nei casi di mobilità transfrontaliera, sul personale sportivo e sui volontari nel settore dello sport, ove opportuno, che lavorano a contatto con minori, conformemente ai pertinenti quadri giuridici.
24.
Collaborare con le autorità di contrasto, le agenzie e le organizzazioni responsabili per la protezione dei minori, in particolare al fine di sostenere le vittime minorenni.
(1) «Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.»
(2) Ad es. le salvaguardie internazionali dell’Unicef per i minori nello sport (2016), le raccomandazioni dell’International Alliance for Youth Sports riguardanti la tutela dei minori, l’iniziativa del Consiglio d’Europa «Start to Talk», nonché il quadro del Comitato olimpico internazionale (CIO) riguardante la tutela degli atleti da molestie e abusi nello sport.
(3) Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in particolare l’articolo 10.
ALLEGATO
A. Definizioni
Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio si applicano le seguenti definizioni:
|
1. |
«tutelare i minori nello sport»: tenere tutti i minori al riparo da danni fisici ed emotivi, abuso, violenza, sfruttamento e abbandono. Ciò comprende sia la protezione dei minori che la promozione del loro benessere; |
|
2. |
«protezione dei minori»: protezione di una persona che è stata identificata come a rischio di abuso, violenza, sfruttamento o abbandono. |
B. Riferimenti
Nell’adottare le presenti conclusioni il Consiglio fa riferimento, in particolare, a quanto segue:
Unione europea
|
1. |
Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro |
|
2. |
Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile |
|
3. |
Libro bianco sullo sport (2007) |
|
4. |
Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell’attività fisica a vantaggio della salute (GU C 393 del 2012, pag. 7) |
|
5. |
Raccomandazione del Consiglio sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica salutare (GU C 354 del 2013, pag. 1) |
|
6. |
Conclusioni del Consiglio sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini (GU C 417 del 2015, pag. 9) |
|
7. |
Raccomandazioni del gruppo di esperti sulla protezione dei giovani atleti e sulla tutela dei diritti dei minori nello sport |
|
8. |
Safeguarding Children in Sport: A mapping study, di Ecorys e Thomas More University |
|
9. |
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime |
|
10. |
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare articolo 24 |
|
11. |
Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato |
Nazioni Unite
|
12. |
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989) |
|
13. |
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare obiettivo 16.2 sulla violenza nei confronti dei bambini |
|
14. |
Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport — Unesco SHS/2015/PI/H/14 REV (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_ita) |
|
15. |
Piano d’azione di Kazan — Conferenza internazionale dei ministri e dei funzionari di alto livello responsabili per l’educazione fisica e lo sport (6a MINEPS) (Kazan, Federazione russa, 2017) — Unesco SHS/2017/PI REV. |
Consiglio d’Europa
|
16. |
Raccomandazione CM/Rec(2010)9 del Comitato dei ministri agli Stati membri sul Codice di etica sportiva riveduto |
|
17. |
Raccomandazione CM/Rec(2012)10 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei bambini e dei giovani atleti dai pericoli connessi alla migrazione |
|
18. |
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, STCE n. 201 |
|
19. |
Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, STCE n. 126 |
|
20. |
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, STCE n. 197, Varsavia, 16.5.2005, pagg. 1-21 |
|
21. |
Carta sociale europea, STCE n. 35, Carta sociale europea riveduta, STCE n. 163 |