22.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/2


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

(2019/C 27/02)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2018/1544 (2) del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio (5).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2018/1544, modificata dalla decisione (PESC) 2019/86, e del regolamento (UE) 2018/1542, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2018/1544 e nel regolamento (UE) 2018/1542.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.

(3)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 10.

(4)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

(5)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 1.