12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/18


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 419/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Colli Asolani — Prosecco»

PDO-IT-A0514-AM03

Data della comunicazione: 2.9.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Introduzione versione «Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»

Descrizione:

Alla tipologia «Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» spumante superiore viene introdotta la versione con il riferimento «sui lieviti»

Motivi:

Con tale modifica si addiziona alle tipologie già ammesse dal disciplinare, una nuova versione definita «sui lieviti», che richiami le radici della tradizione storica ed una metodologia «rurale» di ottenere uno spumante.

Tale modifica al fine di tutelare il prodotto ottenuto dalla elaborazione del vino direttamente in bottiglia, senza l’applicazione della procedura di sboccatura, ma lasciando maturare lo stesso sui lieviti.

La modifica riguarda gli articoli 1, 5, 6 e 7 del disciplinare e il documento unico, sezioni 1.4 (Descrizione dei vini) e 1.9 (ulteriori condizioni — etichettatura e presentazione).

2.   Introduzione specificazioni relative a designazione ed etichettatura tolo

Descrizione:

Nella designazione del vino spumane è consentito riportare il termine Millesimato, seguito dall’anno di raccolta delle uve. La menzione «Millesimato» non è utilizzabile per la tipologia «sui lieviti».

La menzione «sui lieviti» deve essere associata dall’anno di raccolta delle uve. Le menzioni «Superiore», «Millesimato», «sui lieviti» e l’indicazione dell’annata, devono utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Motivi:

Tali specificazioni si rendono necessarie in quanto disposizioni supplementari in materia di etichettaura rientranti nel quadro di riferimento di legislazione unionale.

La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare e la sezione 1.9 del documento unico (Ulteriori condizioni — etichettatura e presentazione).

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Colli Asolani — Prosecco

Asolo — Prosecco

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

6.

Vino spumante di qualità del tipo aromatico

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco», anche nelle versioni Spumante superiore e frizzante

Vino di colore giallo paglierino più o meno intenso, con spuma persistente nella tipologia spumante e con evidente formazione di bollicine nella tipologia frizzante; l’aroma é gradevole e caratteristico di fruttato che può avere sentori di crosta di pane e lievito se fermentato in bottiglia; il sapore va da secco ad abboccato a seconda della categoria e può essere gradevolmente fruttato, rotondo, di corpo.

Titolo alcolometrico volumico totale min. 10,50 %; estratto non riduttore min. 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»

Spuma: fine e persistente;

Colore: giallo paglierino più o meno intenso e possibile presenza di velatura;

Odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

Sapore: fresco, armonico, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Preparazione partita destinata alla spumantizzazione

Pratica enologica specifica

Per la preparazione delle basi destinate alla elaborazione del vino spumante, é consentita la tradizionale pratica dell’uso di vini delle varietà Pinot e/o Chardonnay, in quantità non superiore al 15 % del volume totale.

b.   Rese massime

Colli Asolani — Prosecco o Asolo — Prosecco

84 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Asolo — Prosecco», ricadente nell’ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», è delimitata come segue:

A)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOCG «Asolo — Prosecco», di cui all’articolo 1, comprende l’intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d’uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall’incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l’orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l’idrometro conduce all’abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,5 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all’interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il confine successivamente sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m.s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla «Pedemontana del Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest’ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,8 circa.

Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all’altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B)

La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all’articolo 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fìor; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Glera B. — Serprino

8.   Descrizione del legame/dei legami

Colli Asolani — Prosecco (it)/Asolo — Prosecco (it)

Il clima della zona di produzione presenta primavere miti, estati non troppo calde — che proteggono nelle uve il rapporto acidi-zuccheri- ed autunni ideali per la maturazione.

Lo scarto termico tra notte e giorno facilita la sintesi degli aromi tipici della Glera; i sentori fruttati e floreali conferiscono tipicità ai vini che si distinguono anche per la loro freschezza.

La giacitura e natura dei suoli favorisce lo smaltimento dell’acqua in eccesso, la pianta assorbe una maggior quota di microelementi, mantiene una sempre equilibrata vigoria e la giusta acidità: un insieme che conferisce corpo, aroma, intensità ed eleganza ai vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

«Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»:

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella designazione del vino spumane è consentito riportare il termine Millesimato, seguito dall’anno di raccolta delle uve.

La tipologia spumante «sui lieviti» deve essere associata all’indicazione dell’anno di raccolta delle uve e non può utilizzare la menzione «Millesimato».

Le menzioni «Superiore», «Millesimato», «sui lieviti» e l’indicazione dell’annata, devono utilizzare in etichetta caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14385


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.