10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/14


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

(2019/C 414/08)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 10 settembre 2019 dalla Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados («Fenaval» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.).

Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti attualmente alla voce 2008 del sistema armonizzato, attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 e 2008309069) e originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

4.1    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

Il richiedente ha sostenuto che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato al fine di dimostrare il ricorso a pratiche di dumping, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso di informazioni tratte da fonti accessibili al pubblico, cioè da documenti programmatici delle autorità del paese interessato e da relazioni pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, dal Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, dall’OCSE e da altri organismi, nonché dalla relazione per paese (4) dei servizi della Commissione del 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato nel paese interessato. Il denunciante ha sostenuto in particolare che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono risentire delle distorsioni riguardanti i settori cinesi dell’agricoltura, dell’acciaio, dell’energia e dei prodotti chimici.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’asserzione di persistenza del dumping si fonda su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto all’esportazione nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio.

4.2   Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova dell’esistenza di un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio.

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento del livello attuale delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, a causa delle capacità di esportazione dei produttori esportatori del paese interessato e dell’attrattiva del mercato dell’Unione. Inoltre, in assenza di misure, i prezzi all’esportazione cinesi sarebbero ad un livello talmente basso da arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione. Il richiedente sostiene infine che, se le misure dovessero scadere, qualsiasi ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Come già annunciato, il cosiddetto pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale [regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) entrato in vigore l’8 giugno 2018] ha introdotto, tra l’altro, significativi cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. Il calendario della presente inchiesta, come stabilito nel presente avviso, comprende istruzioni specifiche per la presentazione delle informazioni nelle varie fasi dell’inchiesta e per l’organizzazione delle audizioni. Le proroghe dei termini saranno soggette a regole più rigorose e le richieste di tali proroghe saranno prese in considerazione solo se debitamente motivate. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.

5.1    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni sui fattori di produzione e sui codici del sistema armonizzato (SA) indicati nella domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6).

5.3    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni effettuate verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (7) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, ove opportuno tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione del loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (8).

Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori e delle autorità del paese interessato.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2   Procedura supplementare relativa al paese interessato

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base la Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, informa le parti interessate, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale nel paese interessato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate disporranno di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per il paese interessato è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, ove applicabile, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Le informazioni utili per valutare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base devono inoltre essere presentate entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono provenire esclusivamente da fonti accessibili al pubblico.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo del paese interessato.

5.3.3    Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (9) (10)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (11).

5.4    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta di riesame in previsione della scadenza effettuata dalla Commissione.

5.4.1   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta per quanto concerne i produttori dell’Unione, la Commissione metterà a disposizione dei produttori noti dell’Unione un questionario che dovrà essere presentato, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

I produttori dell’Unione e le associazioni rappresentative non indicati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (12).

5.5    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i fornitori di agrumi (mandarini ecc.), i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per i fornitori di agrumi, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (13). Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i fornitori di agrumi (mandarini ecc.), i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i fornitori di agrumi (mandarini ecc.), i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare, le osservazioni delle parti interessate riguardanti la definizione del prodotto devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di apertura.

5.8    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un’audizione.

5.9    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (14). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

per questioni relative al dumping:

TRADE-CITRUSFRUITS-DUMPING@ec.europa.eu

per questioni relative al pregiudizio:

TRADE-CITRUSFRUITS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta si concluderà di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate trasmesse dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle ulteriori risultanze definitive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate dalle altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Le parti interessate possono tuttavia commentare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. In caso di divulgazione di ulteriori risultanze definitive, le osservazioni presentate da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori risultanze dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette risultanze.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse, su richiesta delle parti interessate, se debitamente giustificate.

Le proroghe del termine per rispondere ai questionari e degli altri termini specificati nel presente avviso o indicati in comunicazioni specifiche con le parti interessate sono limitate a un massimo di tre giorni aggiuntivi. Tale proroga può essere prolungata fino a un massimo di sette giorni, se la parte richiedente può dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabiliti risultati, positivi o negativi, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e i risultati si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una parte interessata ritiene che sia giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, essa può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, che sarà effettuato indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  GU C 104 del 19.3.2019, pag. 10.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 354 dell’11.12.2014, pag. 17).

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (Distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf. I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(5)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(6)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

(7)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(8)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425.

(9)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(10)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(11)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425.

(12)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425.

(13)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425.

(14)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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