29.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 403/2


Comunicazione della Commissione — Manuale sul trasferimento delle persone condannate e le pene detentive nell’Unione europea

(2019/C 403/02)

SOMMARIO

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 5
PREFAZIONE 6
INTRODUZIONE E CONTESTO GIURIDICO GENERALE 6

1.

Contesto 6

1.1.

Caratteristiche principali della decisione quadro 7

1.1.1.

Trasmissione 8

1.1.2.

Certificato 8

1.1.3.

Sentenza 8

1.1.4.

Pena 8

1.1.5.

Stato di emissione e Stato di esecuzione 9

1.2.

Principio di riconoscimento reciproco 9

1.3.

Effetto giuridico delle decisioni quadro dell’UE 9

1.4.

Articolo 267 del TFUE: procedimento pregiudiziale 10
PARTE I: TRASMISSIONE DI UNA SENTENZA E DI UN CERTIFICATO 10

2.

Requisiti Per La Trasmissione 10

2.1.

Ambito di applicazione della decisione quadro 10

2.1.1.

Ratione personae 10

2.1.2.

Ratione materiae 10

2.1.3.

Ratione temporis 11

2.2.

Autorità competenti 11

2.3.

Scelta dello Stato di esecuzione 11

2.3.1.

Scenari a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 11

2.3.2.

Trasferimento allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive [articolo 4, paragrafo 1, lettera a)] 12

2.3.3.

Trasferimento allo Stato membro verso il quale la persona condannata sarà espulsa [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)] 12

2.3.4.

Trasferimento a qualsiasi altro Stato membro che acconsenta al trasferimento [(articolo 4, paragrafo 1, lettera c)] 12

2.4.

Consenso informato della persona condannata 13

2.5.

Consenso dello Stato di esecuzione 13

2.6.

Opinione della persona condannata 14

2.7.

Valutazione del reinserimento sociale 14

2.7.1.

Requisito dell’accertamento da parte dello Stato di emissione 14

2.7.2.

Consultazione con lo Stato di esecuzione, ove opportuno 14

2.7.3.

Definizione di reinserimento sociale 15

2.7.4.

Modalità di esecuzione della pena 15

2.8.

Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminabilità 15

2.9.

Gruppi vulnerabili: minori e autori di reati affetti da disturbi psichici e trasferimento delle misure di trattamento medico o psichiatrico 16

2.10.

Considerazioni dello Stato di emissione riguardo ai diritti fondamentali 16

3.

Procedura per la trasmissione 17

3.1.

Soggetti abilitati ad avviare la procedura 17

3.2.

Procedura per la raccolta dell’opinione della persona condannata 17

3.3.

Notifica alla persona condannata (articolo 6, paragrafo 4, e modello di cui all’allegato II) 18

3.4.

Documenti da trasmettere 18

3.4.1.

Certificato 18

3.4.2.

Sentenza 19

3.5.

Informazioni supplementari utili fornite dallo Stato di emissione 22

3.6.

Trasmissione [Invio] 22

3.7.

Richiesta di informazioni sulle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale 22

3.8.

Domanda di arresto provvisorio 23

3.9.

Ritiro del certificato 23
PARTE II: RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA ED ESECUZIONE DELLA PENA 24

4.

Procedura per il riconoscimento 24

4.1.

Termine per l’adozione della decisione sul riconoscimento e mezzi di ricorso contro la decisione di trasferimento 24

4.2.

Domanda di traduzione della sentenza 24

4.3.

Rinvio 24

4.4.

Arresto provvisorio 25

5.

Decisione in materia di riconoscimento ed esecuzione 25

5.1.

Obbligo generale di riconoscimento ed esecuzione 25

5.2.

Consenso dello Stato di esecuzione 25

5.3.

Elenco dei 32 reati per i quali non è prevista la valutazione della doppia incriminabilità 25

5.4.

Adattamento della pena 26

5.5.

Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione 27

5.5.1.

Certificato incompleto o non compilato correttamente [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)] 27

5.5.2.

Inosservanza dei criteri per la trasmissione [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)] 27

5.5.3.

Ne bis in idem [articolo 9, paragrafo 1, lettera c)] 27

5.5.4.

Mancanza della doppia incriminabilità [articolo 9, paragrafo 1, lettera d)] 27

5.5.5.

Esecuzione della pena caduta in prescrizione [articolo 9, paragrafo 1, lettera e)] 28

5.5.6.

Immunità in base alla legislazione dello Stato di esecuzione [articolo 9, paragrafo 1, lettera f)] 28

5.5.7.

Età della responsabilità penale [articolo 9, paragrafo 1, lettera g)] 28

5.5.8.

Eccessiva brevità della parte residua della pena ancora da scontare [articolo 9, paragrafo 1, lettera h)] 28

5.5.9.

Processi in absentia [articolo 9, paragrafo 1, lettera i)] 28

5.5.10.

Procedimenti giudiziari per reati anteriori al trasferimento [articolo 9, paragrafo 1, lettera j)] 29

5.5.11.

Misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale [articolo 9, paragrafo 1, lettera k)] 30

5.5.12.

Extraterritorialità [articolo 9, paragrafo 1, lettera l)] 30

5.6.

Riconoscimento ed esecuzione parziali 30

6.

Trasferimento della persona condannata 30

6.1.

Termini per il trasferimento fisico 30

6.2.

Transito attraverso un altro Stato membro 30

6.3.

Spese legate al trasferimento 31

6.4.

Documenti di viaggio 31

7.

Esecuzione della pena 31

7.1.

Legislazione applicabile all’esecuzione 31

7.2.

Deduzione 31

7.3.

Liberazione anticipata e condizionale 31

7.4.

Amnistia e grazia 31

7.5.

Revisione della sentenza 32

7.6.

Diritto di esecuzione della sentenza 32

7.7.

Obblighi di comunicazione e informazione 32

8.

Regola della specialità 32
PARTE III: VARIE 33

9.

Comunicazione tra le autorità competenti nelle diverse fasi della procedura 33

10.

Rapporti con altri accordi 34

11.

Collegamenti con altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale 34

11.1.

Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo 34

11.2.

Altri strumenti 35

11.2.1.

Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime 35

11.2.2.

Decisione quadro 2008/947/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di sospensione condizionale e alle sanzioni sostitutive 35
ALLEGATO I – Decisione quadro 2008/909/GAI, versione consolidata non ufficiale 37
ALLEGATO II – Certificato di trasferimento 52
ALLEGATO III – Notifica alla persona condannata 58
ALLEGATO IV – Diagramma della decisione quadro 2008/909/GAI 59
ALLEGATO V – Fonti di informazione 60
ALLEGATO VI – Elenco delle sentenze della Corte di giustizia relative alla decisione quadro 2008/909/GAI 61
ALLEGATO VII – Elenco delle sentenze della Corte di giustizia relative alla decisione quadro 2002/584 62

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

CAAS

Convenzione recante applicazione dell’accordo di Schengen

CEDU

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983

Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983

Corte EDU

Corte europea dei diritti dell’uomo

Decisione quadro 2002/584

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Decisione quadro 2008/947

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

Decisione quadro 2009/299

Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo

Decisione quadro

2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

Direttiva sui diritti delle vittime

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

EuroPris

Organizzazione europea dei centri di detenzione e dei servizi correttivi

MAE

Mandato d’arresto europeo

Protocollo addizionale del 1997

Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate del 18 dicembre 1997

RGE

Rete giudiziaria europea in materia penale

TFUE

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

TUE

Trattato sull’Unione europea

Clausola di esclusione di responsabilità:

il presente manuale non è giuridicamente vincolante né esaustivo. Non ha effetti sulla legislazione dell’Unione attualmente vigente né sulle sue evoluzioni future. Non ha effetti neppure sull’interpretazione autentica della legislazione dell’Unione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.

PREFAZIONE

Il presente manuale si propone di fornire agli Stati membri e alle autorità competenti da essi designate orientamenti pratici sull’applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008 (in appresso «decisione quadro»), modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sui processi in absentia (1) (in appresso «decisione quadro 2009/299»). La data fissata per l’attuazione della decisione quadro era il 5 dicembre 2011. Nel redigere il presente manuale, la Commissione ha preso in considerazione le opinioni espresse dai professionisti nel corso di numerose riunioni di esperti organizzate in cooperazione con l’Organizzazione europea dei centri di detenzione e dei servizi correttivi (in appresso «EuroPris»), durante le quali i partecipanti hanno fatto il punto sulle sfide e sugli ostacoli nell’attuazione dello strumento in questione e nell’esecuzione pratica dei trasferimenti dei detenuti (2). Inoltre, gli esperti invitati dalla Commissione sono stati consultati su un progetto di documento. Il 5 febbraio 2014 è stata pubblicata una relazione sull’attuazione della decisione quadro (3).

Il manuale è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu, nonché sul sito Internet della Rete giudiziaria europea (in appresso «RGE») (4) in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Il sito Internet della RGE contiene informazioni sull’attuazione della presente decisione quadro e sulle dichiarazioni presentate dai diversi Stati membri (5).

Un documento di particolare utilità è il libro sulle risorse di EuroPris sul trasferimento delle persone condannate, che contiene una serie di orientamenti pratici (6).

Conformemente all’articolo 3 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, uno degli obiettivi di Eurojust è il miglioramento dell’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco. Eurojust può quindi fungere da facilitatore e coordinatore nei procedimenti giudiziari relativi al trasferimento di detenuti (7).

Le informazioni contenute nel presente manuale sono aggiornate al 1o luglio 2019.

INTRODUZIONE E CONTESTO GIURIDICO GENERALE

1.   CONTESTO

I rapporti giudiziari tra gli Stati membri si fondano sulla fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, che consente allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione e limita le possibilità di opposizione a tale riconoscimento.

Negli ultimi decenni è aumentata la frequenza con cui gli Stati membri hanno riconosciuto colpevoli e condannato cittadini di altri Stati membri dell’UE a pene detentive o a misure privative della libertà personale (8). Gli ultimi dati disponibili (9) indicano che la percentuale di cittadini di altri Stati membri dell’UE rispetto alla popolazione carceraria totale per Stato membro oscilla tra lo 0,3 % (PL e RO) e il 39,4 % (LU). Alcuni di tali cittadini risiedono abitualmente nello Stato membro nel quale scontano la pena. Una parte di questi residenti può tuttavia essere destinataria di procedimenti di allontanamento all’espiazione della condanna.

Per molti cittadini condannati di Stati membri dell’UE, l’esecuzione della pena nello Stato membro di condanna può non rappresentare la soluzione ottimale nell’ottica del loro reinserimento sociale.

La decisione quadro offre un più ampio margine di manovra per quanto riguarda il trasferimento in un altro Stato membro dell’UE di un cittadino straniero condannato, al fine di migliorarne il reinserimento.

La decisione quadro si applica a tutti i cittadini dell’UE e ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro dell’UE. I cittadini stranieri non residenti in uno Stato membro dell’UE sono invece soggetti ad altri strumenti internazionali di cooperazione giudiziaria, quali la convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (in appresso «convenzione del Consiglio d’Europa del 1983») e il relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 (in appresso «protocollo addizionale del 1997») (10).

Tale convenzione forniva inoltre una prima risposta mirata ad agevolare i trasferimenti transfrontalieri all’interno dell’UE. Dal 5 dicembre 2011, tuttavia, la decisione quadro ha sostituito tra gli Stati membri dell’UE la convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 e il relativo protocollo addizionale.

Una delle modifiche più significative introdotte dalla decisione quadro rispetto alla convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 riguarda il passaggio a un sistema obbligatorio di trasferimento dei detenuti in determinate situazioni e, al tempo stesso, il notevole ampliamento delle possibilità di trasferimento rispetto al passato. La necessità del consenso a ciascun trasferimento da parte sia degli Stati che dell’interessato ha di fatto comportato difficoltà nell’applicazione della convenzione del Consiglio d’Europa del 1983. Per ovviare al problema, gli Stati membri firmatari dell’accordo di Schengen avevano già deciso di integrare la convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 inserendo la possibilità di un «trasferimento forzato». Ai sensi degli articoli da 67 a 69 della convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen (in appresso «CAAS»), il consenso di un individuo a scontare una pena nel paese di cui è cittadino non è necessario nel caso in cui questi si sia sottratto all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza fuggendo verso tale paese. L’innovazione introdotta dalla CAAS è stata recepita nel protocollo addizionale del 1997 della convenzione del Consiglio d’Europa del 1983.

La convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 e la decisione quadro condividono l’obiettivo primario di agevolare il reinserimento sociale dei detenuti offrendo ai cittadini stranieri condannati per un reato la possibilità di scontare la pena in un altro Stato membro.

Infine, la decisione quadro si applica al trasferimento dei detenuti che continuano a scontare la pena e non riguarda pertanto l’allontanamento degli autori di reati che abbiano scontato per intero la condanna e non siano più oggetto di procedimenti penali. Tuttavia, la decisione quadro dovrebbe essere applicata in conformità della normativa dell’Unione applicabile, ivi inclusa la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. A norma dell’articolo 28 di detta direttiva, un cittadino dell’Unione può essere allontanato da un altro Stato membro solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

1.1.   Caratteristiche principali della decisione quadro

La decisione quadro stabilisce in quali situazioni e con quali modalità gli Stati membri cooperano per quanto riguarda il riconoscimento delle sentenze e l’esecuzione delle pene irrogate da un altro Stato membro, al fine di agevolare il reinserimento sociale della persona condannata. Rispetto alla convenzione del Consiglio d’Europa del 1983, lo strumento mira a rafforzare l’efficienza della cooperazione applicando il principio del riconoscimento reciproco, che impone agli Stati membri la fiducia reciproca nelle rispettive decisioni giudiziarie. Pertanto, la decisione quadro adotta un’impostazione diversa su alcune delle caratteristiche fondamentali della convenzione del Consiglio d’Europa del 1983:

la decisione quadro impone, in linea di principio, l’obbligo di accettare le richieste di trasferimento in due situazioni. Essa non prevede tuttavia l’obbligo per lo Stato di emissione di trasmettere una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in un altro Stato membro;

la possibilità di rifiutare un trasferimento è circoscritta a un numero limitato di motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione;

la decisione quadro limita le situazioni in cui è richiesto il consenso della persona condannata. Già in base al protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa del 1997, tale consenso non era più necessario quando il trasferimento veniva richiesto a uno Stato verso il quale la persona condannata era fuggita (11) o quando la persona condannata era resa oggetto di un ordine di espulsione o di allontanamento verso lo Stato richiesto (12). In aggiunta alle due esenzioni citate, nella decisione quadro è prevista una terza esenzione, relativa al caso in cui il trasferimento è richiesto allo Stato membro di cittadinanza in cui risiede la persona condannata;

la tradizionale verifica del requisito della doppia incriminabilità (13) è stata abolita per un elenco di 32 reati (fatta salva tuttavia la possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore tale verifica (14));

lo strumento prescrive termini precisi per la procedura;

la decisione quadro prevede la prosecuzione dell’esecuzione delle pene irrogate dallo Stato di emissione, con possibilità di adattamento limitate, e a condizioni rigorose, per lo Stato di esecuzione. Lo Stato di emissione ha la competenza in ultima istanza sul trasferimento, se ha accertato l’adattamento della pena e le modalità di esecuzione della stessa.

1.1.1.   Trasmissione

La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione – ove opportuno previa consultazione con l’autorità competente dello Stato di esecuzione – abbia la certezza che il trasferimento e l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbiano lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata (articolo 4, paragrafo 2).

1.1.2.   Certificato

Lo Stato di emissione trasmette la sentenza allo Stato membro al quale può trasferire la persona condannata, ossia allo Stato di esecuzione (articolo 4, paragrafo 1). Per accelerare la procedura, la sentenza è corredata di un certificato standard contenente le informazioni necessarie per il trasferimento (articoli 4 e 5, cfr. allegato I della decisione quadro).

Il certificato deve essere compilato in maniera corretta e corrispondere alla sentenza. Il certificato deve essere firmato dall’autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.

Esso è tradotto nella lingua ufficiale – ovvero, qualora vi siano più lingue ufficiali, in una delle lingue ufficiali – dello Stato di esecuzione (articolo 23, paragrafo 1). Ciascuno Stato membro può tuttavia depositare presso il segretariato generale del Consiglio una dichiarazione attestante la sua disponibilità ad accettare una traduzione in una o più lingue ufficiali dell’UE.

Se parti del certificato sono incomplete o non sono state compilate in maniera sufficientemente dettagliata, ne consegue una situazione in cui lo Stato di esecuzione non dispone di informazioni sufficienti per adottare una decisione sul trasferimento e deve richiedere ulteriori informazioni allo Stato di emissione, causando così un ritardo nella procedura [cfr. articolo 9, paragrafo 1, lettera a)].

I certificati standard sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Le dichiarazioni sulle lingue accettate dagli Stati membri possono essere consultate sul sito web della RGE (15).

La decisione quadro utilizza talune definizioni [ai sensi dell’articolo 1, lettere da a) a d)] che possono necessitare di ulteriori chiarimenti. La pertinente terminologia dello strumento è illustrata nei paragrafi seguenti.

1.1.3.   Sentenza

Per «sentenza» si intende una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica. La decisione quadro impone che la sentenza o la misura di un organo giurisdizionale da trasmettere sia una decisione definitiva [articolo 1, lettera a)], ossia che tutte le possibilità di ricorso nazionali siano state esperite ovvero che i termini previsti per tali rimedi siano scaduti (16).

1.1.4.   Pena

Per «pena» si intende qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale [articolo 1, lettera b)].

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, la presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della decisione quadro. Il fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla trasmissione di una sentenza. Il riconoscimento reciproco delle decisioni con cui vengono irrogate sanzioni pecuniarie ed emesse decisioni di confisca non è contemplato dalla decisione quadro, bensì da altri strumenti quali la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio (17) sull’applicazione transfrontaliera delle sanzioni pecuniarie e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio (18) sulle decisioni di confisca.

1.1.5.   Stato di emissione e Stato di esecuzione

Nella decisione quadro, lo «Stato di emissione» è definito come «lo Stato membro in cui è emessa una sentenza», mentre lo «Stato di esecuzione» è «lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione» [articolo 1, lettere c) e d)].

1.2.   Principio di riconoscimento reciproco

A seguito della sua approvazione quale fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale, il principio del riconoscimento reciproco è stato anche utilizzato come base per l’adozione della decisione quadro nel 2008 (19).

Esso presuppone l’obbligo da parte di uno Stato membro di riconoscere ed eseguire le decisioni giudiziarie in materia penale emesse da un altro Stato membro, salvo che si applichi uno dei motivi esaustivi di rifiuto, e si basa su un livello elevato di fiducia tra gli Stati membri dell’UE.

La nozione di fiducia si basa sul presupposto della piena ottemperanza di tutti gli Stati membri dell’UE ai principi di libertà, democrazia e rispetto di diritti umani, libertà fondamentali e Stato di diritto.

1.3.   Effetto giuridico delle decisioni quadro dell’UE

Conformemente alla loro base giuridica [articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull’Unione europea (in appresso «TUE»), nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona], le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi; le decisioni quadro non hanno efficacia diretta. Nell’ambito del trattato di Lisbona, la decisione quadro non è stata oggetto di abrogazione, annullamento o modifica (ai sensi dell’articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie adottate in occasione dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona). Di conseguenza la sua natura non è mutata e, in particolare, essa non ha efficacia diretta (20).

Dalla giurisprudenza consolidata della Corte emerge tuttavia con chiarezza che il carattere vincolante di una decisione quadro impone alle autorità nazionali, ivi inclusi i giudici nazionali, l’obbligo di interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto dell’UE, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione. Nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale è pertanto chiamato a interpretare quest’ultimo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato da essa perseguito. Tale obbligo di interpretazione del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione è insito nel sistema del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso «TFUE»), in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (21).

È pur vero che il principio dell’interpretazione del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione presenta alcune limitazioni. Pertanto, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività. Questi principi precludono in particolare un’interpretazione che conduca a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni. Per di più, il principio di interpretazione conforme non può porsi a fondamento di un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (22).

Tuttavia, l’obbligo di interpretazione del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione include quello, per i giudici nazionali, ivi compresi quelli che statuiscono in ultima istanza, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una decisione quadro. Spetta pertanto al giudice competente garantire la piena efficacia della decisione quadro non applicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dalla Corte suprema, se tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione (23).

1.4.   Articolo 267 del TFUE: procedimento pregiudiziale

La Corte di giustizia può interpretare le decisioni quadro come qualsiasi altro atto normativo dell’Unione. Nel contesto della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, dal 1o dicembre 2014 tutti i giudici di ogni Stato membro possono, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Il procedimento pregiudiziale è un procedimento di volontaria giurisdizione volto a consentire alla Corte di giustizia di orientare i giudici nazionali nell’interpretazione del diritto dell’Unione, affinché possano applicarlo correttamente.

Un’utile risorsa che illustra le caratteristiche essenziali del procedimento pregiudiziale può essere trovata nelle «Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale» della Corte di giustizia (24).

Nel 2017 la durata media di trattamento delle cause pregiudiziali è stata inferiore a 16 mesi (25). Tale periodo può costituire un tempo di attesa lungo per una persona in stato di detenzione (26). Di conseguenza, dal 2008 la Corte di giustizia ha istituito un procedimento pregiudiziale d’urgenza, denominato «PPU» (procédure préjudicielle d’urgence). Nel 2017, la durata media del trattamento di tali cause è stata di soli 2,9 mesi (27).

PARTE I: TRASMISSIONE DI UNA SENTENZA E DI UN CERTIFICATO

2.   Requisiti per la trasmissione

2.1.   Ambito di applicazione della decisione quadro

2.1.1.   Ratione personae

Il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza si applicano a tutti i cittadini dell’UE e ai cittadini di paesi terzi che si trovano nello Stato di emissione o in quello di esecuzione (articolo 3, paragrafo 2).

2.1.2.   Ratione materiae

Al fine di agevolare il reinserimento sociale della persona condannata, la decisione quadro riguarda qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale [articolo 1, lettera b)].

Come emerge dalla definizione, qualsiasi sentenza pronunciata a seguito di un procedimento penale a causa di un reato e che si traduca nella privazione della libertà personale può essere trasmessa a norma della decisione quadro. Ne consegue che nella definizione adottata nello strumento rientrano le decisioni che dispongono l’internamento a seguito dell’accertamento dell’assenza totale o parziale di responsabilità penale da parte dell’autore del reato a motivo di una disabilità psichica (cfr. considerando 20).

Sono inoltre contemplate dalla decisione quadro le cosiddette pene combinate, ossia i casi in cui l’autorità giudiziaria ha ritenuto necessaria l’imposizione congiunta di una misura detentiva e di un’altra misura restrittiva della libertà, quale l’affidamento a un centro di trattamento psichiatrico.

2.1.3.   Ratione temporis

La decisione quadro si applica a decorrere dal 5 dicembre 2011 (articolo 26).

Le richieste di trasferimento pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla decisione quadro (articolo 28, paragrafo 1).

Tuttavia, gli Stati membri avevano la possibilità, alla data di adozione della decisione quadro, di fare una dichiarazione secondo cui, per quanto riguarda le sentenze definitive emesse anteriormente a una determinata data (non successiva al 5 dicembre 2011), avrebbero continuato ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate (articolo 28, paragrafo 2). La decisione quadro è stata adottata il 27 novembre 2008.

Le dichiarazioni di cui sopra sono state formulate da quattro Stati membri (Irlanda, Malta, Paesi Bassi (28) e Polonia), i quali le hanno tuttavia presentate dopo la data di adozione di detta decisione quadro, ossia dopo il 27 novembre 2008. A parere della Commissione, tali dichiarazioni non sono pertanto valide e gli Stati membri dovrebbero provvedere senza indugio a rimuovere il limite temporale dalla loro legislazione (29).

2.2.   Autorità competenti

I principali soggetti garanti della cooperazione ai sensi della decisione quadro sono le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione. Gli Stati membri sono liberi di designare una o più proprie autorità competenti in base alla propria legislazione nazionale, sia in quanto Stati membri di emissione sia in quanto Stati membri di esecuzione (articolo 2).

Giova osservare che la decisione quadro non limita la definizione di «autorità competente» all’autorità giudiziaria, ma accorda agli Stati membri il potere discrezionale di scegliere l’autorità competente ritenuta più idonea a trattare le procedure previste da tale strumento. In alcuni Stati membri queste funzioni sono state conferite al ministero della Giustizia, mentre in altri sono state affidate a organismi giudiziari o quasi giudiziari. Gli Stati membri sono tenuti a informare a tale riguardo il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, il quale mette a disposizione le informazioni ricevute (articolo 2) (30).

Taluni Stati membri hanno accettato un sistema di giurisdizioni decentrate, in conseguenza del quale tutti i tribunali sono stati nominati autorità competenti. Ciò può creare complicazioni nell’individuazione dell’autorità competente e dare luogo a impostazioni divergenti all’interno di un medesimo Stato membro. Alcuni Stati membri hanno contrastato il problema mediante la nomina di un’autorità centrale incaricata del trattamento delle domande in entrata (31).

2.3.   Scelta dello Stato di esecuzione

2.3.1.   Scenari a norma dell’articolo 4, paragrafo 1

L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro prevede la possibilità di trasmettere la sentenza e il certificato:

allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive;

OPPURE

allo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento;

OPPURE

a qualsiasi altro Stato membro la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato, se del caso previo consenso della persona condannata (cfr. articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 6, e con l’articolo 4, paragrafo 7, e l’articolo 6).

2.3.2.   Trasferimento allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive [articolo 4, paragrafo 1, lettera a)]

Determinare il luogo in cui una persona vive ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è un aspetto importante della corretta applicazione della decisione quadro ed è in diretta correlazione con il carattere obbligatorio di tale disposizione. In assenza di tale presupposto, il processo di trasferimento della pena necessiterà spesso del consenso della persona condannata (cfr. infra per le altre situazioni in cui il consenso non è necessario).

La nozione di Stato «in cui la persona condannata vive» è ulteriormente chiarita nel considerando 17. Ai sensi di questo considerando, lo Stato in cui la persona vive corrisponde al luogo a cui la persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali (32).

Al riguardo, è possibile ricondursi alla sentenza della Corte nella causa Kozlowski. Nell’ambito della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (33) (in appresso «la decisione quadro 2002/584»), la Corte ha dichiarato che l’accertamento dell’esistenza di legami tra la persona e lo Stato membro di esecuzione deve basarsi su una valutazione complessiva «di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione» (34). Peraltro la Corte ha precisato che il termine «risieda» implica che la persona in questione abbia stabilito la propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e che vi «dimori» quando, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata in questo medesimo Stato, abbia acquisito legami con quest’ultimo di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza (35).

2.3.3.   Trasferimento allo Stato membro verso il quale la persona condannata sarà espulsa [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)]

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la sentenza e il certificato possono anche essere trasmessi allo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena. Per l’applicazione di tale disposizione è necessario che l’ordine di espulsione o di allontanamento sia inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza.

2.3.4.   Trasferimento a qualsiasi altro Stato membro che acconsenta al trasferimento [(articolo 4, paragrafo 1, lettera c)]

La terza situazione prevista dall’ambito di applicazione della decisione quadro [articolo 4, paragrafo 1, lettera c)] ricorre allorché lo Stato di emissione intende trasmettere la sentenza e il certificato a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza nel quale la persona condannata vive o verso il quale sarà espulsa a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento. Questo può essere, ad esempio, lo Stato membro nel quale la persona condannata è residente o sta studiando oppure lo Stato membro di cui tale persona è cittadina, ma nel quale né dimora né sarà espulsa.

In tale situazione è necessario il consenso previo dello Stato di esecuzione [articolo 4, paragrafo 1, lettera c)] e le consultazioni tra le autorità competenti sono obbligatorie (articolo 4, paragrafo 3). Le autorità competenti dovrebbero tener conto di elementi quali, per esempio, la durata del soggiorno o altri legami con lo Stato di esecuzione. Nei casi in cui la persona condannata possa essere trasferita in uno Stato membro o in un paese terzo ai sensi della legislazione nazionale o di strumenti internazionali, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione dovrebbero valutare, consultandosi, se l’esecuzione nello Stato di esecuzione contribuisca maggiormente all’obiettivo del reinserimento sociale rispetto all’esecuzione nel paese terzo (considerando 8).

Il consenso previo è sempre necessario, salvo che nella specifica situazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c).

2.4.   Consenso informato della persona condannata

Tra le novità introdotte dalla decisione quadro in materia di trasferimento delle persone condannate rispetto ai precedenti regimi di trasferimento internazionali vi è l’aumento del numero delle situazioni in cui il consenso della persona condannata non è necessario.

Il consenso della persona condannata non è richiesto (articolo 6, paragrafo 2) quando:

la persona è cittadino dello Stato di esecuzione e vi risiede; oppure

la persona sarà espulsa verso lo Stato di esecuzione una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; oppure

la persona è fuggita verso o è altrimenti ritornata nello Stato di esecuzione a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato di emissione.

In tutti gli altri casi è necessario il consenso informato della persona condannata.

L’articolo 6, paragrafo 4, prevede l’obbligo per lo Stato di emissione di informare la persona condannata, in una lingua che essa comprende, che ha deciso di trasmettere la sentenza corredata del certificato utilizzando il modello standard per la notifica che figura nell’allegato II (si vedano anche i punti 3.2 e 3.3). Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione al momento di tale decisione, il modello è trasmesso allo Stato di esecuzione che ne informa la persona condannata di conseguenza.

Vista l’importanza del reinserimento sociale come principio guida delle decisioni quadro, occorre garantire una corretta consultazione dell’interessato nelle decisioni di trasferimento. Si raccomanda pertanto che le informazioni di base siano fornite dallo Stato di emissione alla persona condannata, onde consentire a quest’ultima di esprimere un consenso informato o un’opinione informata. Tali informazioni potrebbero comprendere la logistica del trasferimento e i regimi carcerari vigenti nello Stato di esecuzione in materia di modalità di liberazione anticipata e condizionale.

Nei casi in cui la persona condannata non acconsente al trasferimento, nessun trasferimento è possibile se è necessario tale consenso (articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1). Nella situazione in cui non è richiesto il consenso, l’eventuale opinione negativa della persona condannata deve essere presa in considerazione, ma non costituisce un motivo di rifiuto connesso con il reinserimento sociale (considerando 10).

2.5.   Consenso dello Stato di esecuzione

Il consenso dello Stato di esecuzione è richiesto in tutte le situazioni diverse da quelle contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) (ad esempio, se la persona è un cittadino dello Stato di esecuzione, ma non vive in tale Stato né sarà espulsa verso di esso oppure se la persona risiede nello Stato di esecuzione senza essere cittadina di tale Stato) [articolo 4, paragrafo 1, lettera c)]. In questo caso, la consultazione tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione è obbligatoria e lo Stato di esecuzione può rifiutare la cooperazione non acconsentendo alla trasmissione ad esso della sentenza (considerando 8).

Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 7, consente a ciascuno Stato membro di fare una dichiarazione secondo cui non è necessario il suo consenso previo per la trasmissione della sentenza e del certificato se la persona condannata:

a)

vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente (36); e/o

b)

è cittadino dello Stato di esecuzione nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b).

Tale dichiarazione è valida nei rapporti di tale Stato con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica al momento dell’adozione della decisione quadro o in qualsiasi momento successivo (articolo 4, paragrafo 7). Le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, possono essere consultate sul sito web della RGE (37).

Nell’applicare la decisione quadro gli Stati membri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti all’articolo 4 paragrafo 1, lettera c) (articolo 4, paragrafo 6).

2.6.   Opinione della persona condannata

Anche nei casi in cui non è richiesto il suo consenso, è necessario che alla persona condannata sia offerta la possibilità, quando si trova ancora nello Stato di emissione, di esprimere la sua opinione (oralmente o per iscritto) sul trasferimento, sul riconoscimento e sull’esecuzione della pena (articolo 6, paragrafo 3).

Sebbene l’opinione della persona condannata non possa costituire un motivo di rifiuto connesso con il reinserimento sociale (considerando 10), tale opinione deve essere presa in considerazione al momento di valutare la facilitazione del reinserimento sociale e l’adeguatezza del trasferimento richiesto. Inoltre, ove la persona condannata si sia avvalsa della possibilità di esprimere tale opinione, la relativa trascrizione è trasmessa allo Stato di esecuzione in modo che possa essere inclusa nel suo parere motivato in merito allo scopo del reinserimento (articolo 6, paragrafo 3).

2.7.   Valutazione del reinserimento sociale

2.7.1.   Requisito dell’accertamento da parte dello Stato di emissione

Conformemente al suo considerando 15, la decisione quadro dovrebbe essere applicata in conformità del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito dall’articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea e sancito oggi dall’articolo 21 del TFUE.

Come già osservato, il reinserimento sociale costituisce un aspetto fondamentale della decisione quadro (38). L’autorità competente dello Stato di emissione ha «la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata» (cfr. considerando 9 e articolo 4, paragrafo 2).

La valutazione della facilitazione del reinserimento sociale non può limitarsi al semplice accertamento di un legame geografico, ma deve basarsi su un esame approfondito caso per caso. A tal fine, lo strumento prevede una procedura di consultazione tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione.

2.7.2.   Consultazione con lo Stato di esecuzione, ove opportuno

Quando lo Stato di emissione consulta lo Stato di esecuzione, su base facoltativa od obbligatoria, allo scopo di accertare i vantaggi in termini di reinserimento sociale, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può presentare all’autorità competente dello Stato di emissione un parere motivato secondo cui l’esecuzione della pena non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Peraltro, lo Stato di esecuzione conserva tale facoltà anche in una situazione in cui non via sia stata consultazione tra le autorità competenti. In questo caso, tale parere può essere presentato immediatamente dopo la trasmissione della sentenza e del certificato. L’autorità competente dello Stato di emissione valuta il parere e decide se ritirare o meno il certificato (articolo 4, paragrafo 4). La RGE può fornire assistenza nelle consultazioni tra le autorità competenti (39).

È importante sottolineare che un parere negativo non costituisce di per sé un motivo di rifiuto basato sul reinserimento sociale (cfr. considerando 10).

Quando lo Stato di emissione si trova di fronte al parere della persona condannata o dello Stato di esecuzione secondo cui l’esecuzione della pena non contribuirebbe a facilitare il reinserimento sociale della persona condannata, l’autorità competente dello Stato di emissione dovrà esaminare tale parere e, se desidera proseguire il procedimento, accertarsi che, nonostante le argomentazioni formulate nel parere in questione, il reinserimento risulterà effettivamente agevolato o migliorato (considerando 10).

2.7.3.   Definizione di reinserimento sociale

Sebbene la decisione quadro non fornisca una definizione esplicita di reinserimento sociale, essa contiene tuttavia un elenco non esaustivo di elementi utili per valutare se il reinserimento sociale della persona condannata sarà rafforzato dal trasferimento della pena. L’autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, «l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo» (considerando 9).

Da quanto precede discende che, nel contesto della decisione quadro, il reinserimento sociale dovrebbe essere inteso nel senso che è più opportuno che le misure di reinserimento siano adottate in uno Stato di cui la persona condannata comprende la lingua e con il quale ha stretti legami. La possibilità di intrattenere relazioni sociali con familiari e amici aiuta a preparare la persona condannata alla reintegrazione nella comunità. Questo obiettivo non può essere perseguito se la persona è trattenuta in uno Stato estero qualora sia probabile che non le sarà consentito di rimanere in tale Stato dopo aver scontato la pena.

2.7.4.   Modalità di esecuzione della pena

Le prospettive di reinserimento sociale possono inoltre dipendere dalle modalità di esecuzione della pena nello Stato di esecuzione.

Ove lo Stato di esecuzione – durante le consultazioni ovvero qualora si sia avvalso dell’opportunità di presentare il proprio parere motivato a seguito della trasmissione della sentenza e del certificato – preveda che sia necessario un adeguamento della pena, tale informazione può essere inserita nella motivazione di tale Stato in merito alle prospettive di facilitazione del reinserimento sociale.

Un’analoga osservazione può essere formulata per quanto riguarda eventuali disposizioni in materia di liberazione anticipata o condizionale applicabili nello Stato di esecuzione (cfr. articolo 17). Lo Stato di emissione ha la possibilità di presentare una richiesta di informazioni su tali modalità di esecuzione, a fronte della quale lo Stato di esecuzione ha l’obbligo di fornire le informazioni richieste (cfr. articolo 17, paragrafo 3).

Quanto sopra consentirebbe allo Stato di esecuzione di giustificare la sua valutazione del trasferimento richiesto, nonché di fornire allo Stato di emissione ulteriori informazioni utili a quest’ultimo per accertare il rafforzamento del reinserimento sociale.

2.8.   Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminabilità

Prima di trasferire la pena, l’autorità di emissione competente dovrebbe stabilire se uno o più reati appartengano a una delle 32 categorie non soggette alla valutazione della doppia incriminabilità. L’elenco dei 32 reati è riportato sia nell’articolo 7, paragrafo 1, sia nel certificato, dove si devono selezionare, apponendo un segno di spunta, i reati compresi nell’elenco. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, i reati inclusi nell’elenco dovrebbero essere punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o con una misura che comporta la privazione della libertà personale per un periodo massimo non inferiore a tre anni.

Al riguardo è determinante la legislazione dello Stato membro di emissione. Ciò è stato confermato nella sentenza pronunciata nella causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld, relativa alla decisione quadro 2002/584 (40).

L’autorità di esecuzione può verificare la doppia incriminabilità soltanto in relazione ai reati non compresi nell’elenco dei 32 reati.

Tuttavia, numerosi Stati membri si sono avvalsi della possibilità di valutare la doppia incriminabilità in tutti i casi (articolo 7, paragrafo 4, cfr. nota 14). Le dichiarazioni fatte in tal senso possono essere ritirate in qualsiasi momento.

2.9.   Gruppi vulnerabili: minori e autori di reati affetti da disturbi psichici e trasferimento delle misure di trattamento medico o psichiatrico

Una categoria specifica di persone condannate tendenzialmente vulnerabili per quanto riguarda il trattamento, le cure e la sistemazione sono i minori autori di reati e gli autori di reati affetti da problemi di salute mentale. L’applicazione della decisione quadro a questi gruppi specifici di autori di reati richiede particolare attenzione.

La decisione quadro contiene due disposizioni applicabili alle situazioni in cui sono coinvolti minori e persone affette da disturbi psichici e/o dipendenze (entrambe all’articolo 9). In sintesi, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi:

i)

la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza [articolo 9, paragrafo 1, lettera g)]; oppure

ii)

la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale che, nonostante la possibilità di adattare la pena di cui all’articolo 8, paragrafo 3 (41), non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo sistema giuridico o sanitario [articolo 9, paragrafo 1, lettera k)].

Nei casi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), lo Stato di esecuzione dovrebbe valutare la possibilità di adattare la pena in conformità della presente decisione quadro prima di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena che comporta una misura diversa dalla detenzione (cfr. considerando 19).

Inoltre, in questi tipi di situazioni, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, lo Stato di esecuzione è tenuto a consultare, con ogni mezzo appropriato, lo Stato di emissione e, all’occorrenza, a chiedergli di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie (articolo 9, paragrafo 3).

I motivi di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), possono altresì applicarsi nei casi in cui la persona non è stata ritenuta colpevole di un reato benché l’autorità competente abbia applicato la misura che comporta la privazione della libertà personale diversa dalla pena detentiva in conseguenza di un reato (cfr. considerando 20).

Qualora lo Stato di emissione lo ritenga necessario, tenuto conto dell’età della persona condannata o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere l’opinione della persona in questione oralmente o per iscritto è offerta al suo rappresentante legale (articolo 6, paragrafo 3).

2.10.   Considerazioni dello Stato di emissione riguardo ai diritti fondamentali

La decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del TUE e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in appresso: «Carta dei diritti fondamentali dell’UE») (considerando 13).

La decisione quadro non pregiudica l’obbligo di rispettare tali diritti fondamentali e principi giuridici fondamentali (articolo 3, paragrafo 4).

Di conseguenza, lo Stato di emissione, specialmente nei casi in cui il trasferimento della pena viene richiesto senza il consenso della persona condannata, deve garantire che il trasferimento, il riconoscimento e l’esecuzione della pena non compromettano i diritti fondamentali essenziali della persona condannata.

Le condizioni carcerarie sono causa di gravi criticità in diversi Stati membri dell’UE e presentano, tra le questioni più urgenti, quella del sovraffollamento delle carceri. Le condizioni detentive inumane o degradanti possono pregiudicare seriamente l’applicazione degli strumenti dell’UE sul riconoscimento reciproco, in quanto potrebbero comportare una violazione delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in appresso «CEDU») e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Malgrado ciò, il problema è stato per il momento affrontato solo dalla Corte di giustizia nel contesto della decisione quadro 2002/584 (42). Ai sensi di tale decisione quadro, lo Stato di esecuzione è vincolato al principio del riconoscimento reciproco ed è quindi tenuto, in linea di massima, a eseguire il mandato d’arresto europeo e pertanto a consegnare la persona interessata allo Stato di emissione, a meno che non ricorrano motivi di rifiuto. Per contro, le situazioni contemplate dalla decisione quadro riguardano il trasferimento di persone condannate dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione. A tale riguardo, lo Stato di emissione non ha alcun obbligo di trasferire la pena se sorgono dubbi sulle condizioni di detenzione, anche qualora l’altro Stato membro abbia esplicitamente richiesto il trasferimento. L’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, si applica parimenti ai trasferimenti dei detenuti, in particolare, in una situazione in cui uno Stato desideri trasferire una persona senza il suo consenso.

3.   Procedura per la trasmissione

3.1.    Soggetti abilitati ad avviare la procedura

La decisione quadro consente allo Stato di emissione, allo Stato di esecuzione e alla persona condannata di avviare il meccanismo che potrebbe comportare un trasferimento. Vi sono tuttavia importanti differenze a seconda del soggetto che avvia la procedura.

Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza. Del pari, anche la persona condannata può chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza (articolo 4, paragrafo 5).

In entrambi i casi, tuttavia, lo Stato di emissione non è tenuto ad attuare la richiesta di trasmissione della sentenza. Ciò scaturisce in maniera logica dal fatto che lo Stato di emissione rimane l’unico attore che, a seguito di un reato, ha emesso una sentenza disponendo della competenza sovrana in tal senso. In quanto tale, lo Stato di emissione conserva il margine discrezionale per valutare le richieste presentate dallo Stato di esecuzione o dalla persona condannata oppure da entrambi.

Ad esempio, lo Stato di emissione potrebbe essere intenzionato a non trasferire la persona condannata se nello Stato di esecuzione è prevista una carcerazione meno lunga, tenendo conto delle disposizioni sulla liberazione anticipata e condizionale vigenti in tale Stato. Nel decidere la sede più indicata nella quale l’autore del reato debba scontare la pena si potrebbe inoltre tenere conto degli interessi delle vittime. Uno Stato membro potrebbe anche essere restio a trasferire una persona se, anziché favorire il suo reinserimento sociale, tale trasferimento implicherebbe il reinserimento della persona nell’ambiente criminale del suo Stato di origine.

Il pieno potere decisionale dello Stato di emissione è esemplificato anche dall’articolo 13 della decisione quadro, secondo cui, fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Si veda in proposito anche l’articolo 17, paragrafo 3.

È quindi importante ricordare che lo Stato di emissione, da parte sua, non ha l’obbligo di trasmettere la sentenza e il certificato, anche qualora ciò fosse nell’interesse della persona condannata. Ne consegue che non esiste un «diritto» della persona condannata a essere trasferita (43).

Vi è una crescente consapevolezza in tutti gli Stati membri circa l’opportunità di tenere conto delle opinioni delle vittime nel contesto dell’esecuzione delle pene dei condannati, anche nel caso del trasferimento internazionale dei detenuti da un istituto penitenziario a un altro. Le vittime possono essere presenti sia nello Stato di esecuzione che nello Stato di emissione. Numerosi Stati membri hanno adottato una procedura che prevede la possibilità per le vittime di essere consultate in merito ai trasferimenti e tiene conto delle opinioni da esse formulate. Tuttavia, tale procedura non conferisce alle vittime il diritto di opporsi a un trasferimento.

3.2.   Procedura per la raccolta dell’opinione della persona condannata

Alla persona condannata è offerta la possibilità, quando si trova ancora nello Stato di emissione, di esprimere la sua opinione (oralmente o per iscritto) sul trasferimento, sul riconoscimento e sull’esecuzione della pena (articolo 6, paragrafo 3). Qualora lo Stato di emissione lo ritenga necessario, tenuto conto dell’età della persona condannata o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.

L’opinione della persona condannata dovrebbe essere sempre chiesta anche laddove non sia necessario il consenso.

Sebbene l’opinione della persona condannata non possa costituire un motivo di rifiuto connesso con il reinserimento sociale (considerando 10), tale opinione deve essere presa in considerazione al momento di valutare la facilitazione del reinserimento sociale e l’adeguatezza del trasferimento richiesto (articolo 6, paragrafo 3).

Le informazioni relative all’opinione della persona condannata devono essere fornite nel riquadro k) del certificato:

k)

Opinione della persona condannata:

1.

Non è stato possibile ascoltare la persona condannata in quanto si trova già nello Stato di esecuzione.

2.

La persona condannata si trova nello Stato di emissione e:

a.

ha chiesto la trasmissione della sentenza e del certificato

ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato

non ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato (indicare i motivi forniti dalla persona condannata):

b.

L’opinione della persona condannata figura in allegato.

L’opinione della persona condannata è già stata trasmessa allo Stato di esecuzione il (indicare la data: gg-mm-aaaa): …

3.3.   Notifica alla persona condannata (articolo 6, paragrafo 4, e modello di cui all’allegato II)

L’autorità competente dello Stato di emissione informa la persona condannata, in una lingua che essa comprende, che ha deciso di trasmettere la sentenza corredata del certificato utilizzando il modello standard per la notifica che figura nell’allegato II. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione al momento di tale decisione, il modello è trasmesso allo Stato di esecuzione che ne informa la persona condannata di conseguenza (articolo 6, paragrafo 4).

L’allegato II della decisione quadro contiene un modello standard per la notifica alla persona condannata:

ALLEGATO II

NOTIFICA ALLA PERSONA CONDANNATA

Con la presente Le viene notificata la decisione del … (autorità competente dello Stato di emissione) di trasmettere la sentenza del … (autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione) in data … (data della sentenza) … (numero di riferimento; se disponibile) a … (Stato di esecuzione) ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena ivi irrogata in conformità della legislazione nazionale che recepisce la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione di … (Stato di esecuzione). Le autorità di detto Stato saranno competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

L’autorità competente di … (Stato di esecuzione) deve dedurre dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena. L’autorità competente di … (Stato di esecuzione) può adattare la pena solo se essa è incompatibile con la legge di tale Stato per quanto riguarda la sua durata o natura. La pena adottata non deve aggravare per natura o durata la pena pronunciata in … (Stato di emissione).

3.4.   Documenti da trasmettere

3.4.1.   Certificato

La decisione quadro prevede un processo diverso da quello dei precedenti strumenti multilaterali: anziché presentare una richiesta formale, lo Stato di emissione trasmette la sentenza allo Stato membro al quale intende trasferire la persona condannata. Per accelerare la procedura, la sentenza è corredata di un certificato standard contenente le informazioni necessarie per il trasferimento (articoli 4 e 5, cfr. allegato I della decisione quadro). Il certificato deve essere compilato in maniera corretta e corrispondere alla sentenza. Il certificato è firmato dall’autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte (articolo 5, paragrafo 2). Sul sito web della RGE è disponibile uno strumento online per la stesura del certificato (strumento Compendio) (44).

Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale – ovvero, qualora vi siano più lingue ufficiali, in una delle lingue ufficiali – dello Stato di esecuzione (articolo 23, paragrafo 1). Ciascuno Stato membro può tuttavia depositare presso il segretariato generale del Consiglio una dichiarazione attestante la sua disponibilità ad accettare una traduzione in una o più lingue ufficiali dell’UE. Se parti del certificato sono incomplete o non sono state compilate in maniera sufficientemente dettagliata, ne consegue una situazione in cui lo Stato di esecuzione non dispone di informazioni sufficienti per adottare una decisione sul trasferimento e deve richiedere ulteriori informazioni allo Stato di emissione, causando così un ritardo nella procedura.

I certificati standard in tutte le lingue ufficiali dell’UE e le dichiarazioni sulle lingue accettate dagli Stati membri sono disponibili sul sito web della RGE (45).

3.4.2.   Sentenza

L’autorità competente dello Stato di emissione deve trasmettere insieme al certificato la sentenza o una copia autenticata della medesima.

Di norma non è richiesta la traduzione della sentenza (articolo 23, paragrafo 2). Permane tuttavia la possibilità che lo Stato di esecuzione richieda che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione. A tal fine, lo Stato membro deve dapprima avere depositato una dichiarazione presso il segretariato generale del Consiglio nella quale esprime l’intenzione di formulare una siffatta richiesta (articolo 23, paragrafo 3). In secondo luogo, tale richiesta può essere presentata solo qualora lo Stato di esecuzione ritenga il contenuto del certificato insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena e, se necessario, previa consultazione tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione per stabilire le parti essenziali della sentenza che richiedono una traduzione.

Le informazioni relative alla sentenza devono essere fornite nei riquadri h) e i) del certificato:

h)

Sentenza che irroga la pena:

1.

La sentenza riguarda complessivamente … reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi tempo e luogo, e natura della partecipazione della persona condannata:

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la sentenza:

2.

Qualora il reato o i reati di cui alla lettera h), punto 1, corrispondano a una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, si prega di confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

partecipazione a un’organizzazione criminale;

terrorismo;

tratta di esseri umani;

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

corruzione;

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

riciclaggio di proventi di reato;

falsificazione e contraffazione di monete, compreso l’euro;

criminalità informatica;

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali;

omicidio volontario, lesioni personali gravi;

traffico illecito di organi e tessuti umani;

rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

razzismo e xenofobia;

furto organizzato o a mano armata;

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte;

truffa;

racket e estorsione;

contraffazione e pirateria di prodotti;

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

falsificazione di mezzi di pagamento;

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

traffico di veicoli rubati;

violenza sessuale;

incendio doloso;

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

dirottamento di aereo/nave;

sabotaggio.

3.

Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2, o se la sentenza e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro), si prega di fornire una descrizione completa dei reati in questione:

i)

Informazioni sulla sentenza che irroga la pena:

1.

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

2.

Indicazioni sulla durata della pena:

2.1.

Durata complessiva della pena (in giorni): …

2.2.

Il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è emessa la sentenza (in giorni): … al […] (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaaa): …

2.3.

Numero di giorni da detrarre dalla durata complessiva della pena per motivi diversi da quelli di cui al punto 2.2. (ad esempio amnistia, grazia o indulto ecc. già concessi in relazione alla pena): …, al (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaaa): …

2.4.

Data di scadenza della pena nello Stato di emissione:

Non applicabile, in quanto la persona non è attualmente in stato di detenzione

La persona è attualmente in stato di detenzione e la pena, a norma della legislazione dello Stato di emissione, dovrebbe essere interamente scontata il (indicare la data: gg-mm-aaaa): …

3.

Tipo di pena:

pena detentiva

misura privativa della libertà personale (si prega di precisare):

3.5.   Informazioni supplementari utili fornite dallo Stato di emissione

Anche se non richiesto dalla decisione quadro, la pratica dimostra che taluni documenti relativi al detenuto sono considerati un utile complemento della richiesta di trasferimento o possono essere condivisi con lo Stato di esecuzione quando il trasferimento è effettivamente finalizzato a facilitare la ricollocazione del detenuto. Si tratta di documenti quali: scheda di condotta del detenuto, precedenti carcerari del detenuto, relazioni informative sulla sicurezza del detenuto (cfr. libro sulle risorse di EuroPris sul trasferimento delle persone detenute (46)).

3.6.   Trasmissione [Invio]

L’autorità competente dello Stato di emissione dovrà trasmettere la sentenza o una copia autenticata della medesima, insieme con il certificato, direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione. È richiesta una traccia scritta, necessaria a consentire all’autorità competente dello Stato di esecuzione di accertare l’autenticità della richiesta. L’originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette (articolo 5, paragrafo 1).

La sentenza o una sua copia autenticata e un certificato possono essere inviati all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ad esempio la posta elettronica o il telefax, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità (considerando 18).

Lo Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta (articolo 5, paragrafo 3).

Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all’autorità competente dello Stato di emissione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di ottenere l’informazione dallo Stato di esecuzione (articolo 5, paragrafo 4) (47).

L’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza corredata del certificato, qualora non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie all’esecuzione, trasmette d’ufficio la sentenza corredata del certificato all’autorità competente dello Stato di esecuzione e ne informa l’autorità competente dello Stato di emissione (articolo 5, paragrafo 5).

3.7.   Richiesta di informazioni sulle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale

L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale (articolo 17, paragrafo 1).

La durata effettiva della carcerazione della persona condannata dipende in gran parte dalle disposizioni in materia di liberazione anticipata o condizionale vigenti nello Stato di esecuzione. Al riguardo le differenze tra gli Stati membri sono significative: in alcuni Stati membri, ad esempio, la persona condannata è liberata dopo avere scontato due terzi della pena, in altri dopo un terzo della pena (48).

Lo Stato di esecuzione informa, su richiesta, l’autorità competente dello Stato di emissione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale. Lo Stato di emissione può accettare l’applicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato (articolo 17, paragrafo 3).

Gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento (articolo 17, paragrafo 4).

È consigliabile che lo Stato di esecuzione comunichi ed esponga in termini chiari allo Stato di emissione e alla persona condannata le sue disposizioni applicabili in materia di liberazione condizionale. Ciò potrebbe comportare la necessità di fornire informazioni più ampie sulle modalità di esecuzione rispetto alle sole disposizioni giuridiche applicabili.

Le informazioni sulla liberazione anticipata e condizionale nello Stato di emissione devono essere fornite nel riquadro j) del certificato. Le informazioni più dettagliate sulle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata e condizionale possono essere fornite nel riquadro l) del certificato:

j)

Informazioni relative alla liberazione anticipata o condizionale:

1.

A norma della legislazione dello Stato di emissione la persona condannata ha diritto alla liberazione anticipata o condizionale, avendo scontato:

metà della pena

due terzi della pena

un’altra parte della pena (precisare):

2.

L’autorità competente dello Stato di emissione chiede di essere informata riguardo alle:

disposizioni della legislazione dello Stato di esecuzione applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale della persona condannata;

date di inizio e fine del periodo di libertà anticipata o condizionale.

l)

Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

3.8.   Domanda di arresto provvisorio

Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, quest’ultimo può, su richiesta dello Stato di emissione, arrestare la persona condannata o adottare qualsiasi altro provvedimento per assicurare che essa resti nel suo territorio. Tale richiesta di arresto può essere presentata prima di ricevere la sentenza e il certificato o prima che sia presa la decisione di riconoscere la sentenza ed eseguire la pena. La durata della pena non è aumentata per effetto di un periodo di detenzione scontato in base all’arresto provvisorio (articolo 14).

Tale norma consente allo Stato di condanna di assicurare che la persona condannata non si renda irreperibile, ad esempio in attesa dell’esito delle verifiche svolte dallo Stato di esecuzione circa l’effettiva possibilità di assumere l’esecuzione della pena.

Le informazioni relative all’arresto provvisorio devono essere fornite nel riquadro e) del certificato:

e)

Richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato di emissione (se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione):

Lo Stato di emissione chiede allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l’esecuzione della pena.

Lo Stato di emissione ha già chiesto allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l’esecuzione della pena. Si prega di fornire la denominazione dell’autorità dello Stato di esecuzione che ha preso la decisione in merito alla richiesta di arrestare la persona condannata (se applicabile e disponibile):

3.9.   Ritiro del certificato

Lo Stato di emissione può ritirare il certificato, indicandone i motivi, fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata (articolo 13). Lo Stato di emissione può infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, richiedere informazioni sulle modalità di esecuzione della pena dello Stato di esecuzione, il quale è tenuto a fornire informazioni esatte in risposta a tale richiesta. Successivamente, sempre prima dell’inizio dell’esecuzione della pena, lo Stato di emissione può decidere di ritirare il certificato. In particolare, se lo Stato di emissione ritiene che il trasferimento comporti una liberazione prematura, può decidere di non trasferire la persona interessata e ritirare il certificato.

Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena.

PARTE II: RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA ED ESECUZIONE DELLA PENA

4.   Procedura per il riconoscimento

4.1.   Termine per l’adozione della decisione sul riconoscimento e mezzi di ricorso contro la decisione di trasferimento

La decisione quadro è volta a istituire un nuovo sistema semplificato e più efficace per il trasferimento delle pene, volto a facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. A tal fine, essa prevede una serie di termini entro i quali il trasferimento deve avere luogo. L’autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima possibile, se riconoscere o meno la sentenza ed eseguire la pena e informa lo Stato di emissione di tale decisione nonché di eventuali decisioni di adattare la pena (articolo 12, paragrafo 1). La decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena dovrebbe essere presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato (articolo 12, paragrafo 2).

Il superamento del termine è consentito solo in circostanze eccezionali. Lo Stato di esecuzione dovrebbe, in tali casi, informare senza indugio lo Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva (articolo 12, paragrafo 3).

Sebbene sia comunemente ammesso che tutti gli Stati membri debbano assicurare alle persone condannate la possibilità di accedere a una serie di diritti e di mezzi di ricorso conformemente al diritto nazionale, occorre che essi garantiscano che tali mezzi di ricorso del loro ordinamento tengano conto dell’importanza di attenersi ai termini stabiliti dalla decisione quadro (49).

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (cfr. anche l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo).

Le persone condannate possono proporre un ricorso contro la decisione di riconoscere ed eseguire la sentenza secondo il diritto dello Stato di esecuzione. Gli Stati membri devono garantire che tali ricorsi non ostacolino l’applicazione agevole della decisione quadro e che i termini siano rispettati. Come regola generale, conformemente al considerando 22, l’iter della decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, compresa l’eventuale procedura di ricorso, si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.

La Corte di giustizia ha statuito, nel contesto della decisione quadro 2002/584, che tale decisione quadro non preclude agli Stati membri la previsione di un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti dalla decisione quadro stessa (50).

4.2.   Domanda di traduzione della sentenza

Di norma non è richiesta la traduzione della sentenza (articolo 23, paragrafo 2). Permane tuttavia la possibilità, per lo Stato di esecuzione, di chiedere che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione. A tal fine lo Stato membro deve dapprima avere depositato una dichiarazione presso il segretariato generale del Consiglio nella quale indica che intende avere la possibilità di formulare una siffatta richiesta (articolo 23, paragrafo 3). In secondo luogo, tale richiesta può essere presentata solo qualora lo Stato di esecuzione ritenga il contenuto del certificato insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena e, se necessario, previa consultazione tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione per stabilire le parti essenziali della sentenza che richiedono traduzione (articolo 23, paragrafi 2 e 3).

4.3.   Rinvio

La decisione quadro prevede il rinvio facoltativo del riconoscimento (o del rifiuto di riconoscimento) quando il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza (articolo 11). L’autorità competente dello Stato di esecuzione può fissare un termine ragionevole per il completamento o la correzione del certificato [cfr. articolo 9, paragrafo 1, lettera a)].

4.4.   Arresto provvisorio

Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, quest’ultimo può, su richiesta dello Stato di emissione, arrestare la persona condannata o adottare qualsiasi altro provvedimento per assicurare che essa resti nel suo territorio. Tale richiesta di arresto può essere presentata prima di ricevere la sentenza e il certificato o prima che sia presa la decisione di riconoscere la sentenza ed eseguire la pena. La durata della pena non è aumentata per effetto di un periodo di detenzione scontato in base all’arresto provvisorio (articolo 14).

Tale norma consente allo Stato di condanna di assicurare che la persona condannata non si renda irreperibile, ad esempio in attesa dell’esito delle verifiche svolte dallo Stato di esecuzione circa l’effettiva possibilità di assumere l’esecuzione della pena.

5.   Decisione in materia di riconoscimento ed esecuzione

5.1.   Obbligo generale di riconoscimento ed esecuzione

L’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta a riconoscere una sentenza trasmessa e deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti (articolo 8, paragrafo 1).

5.2.   Consenso dello Stato di esecuzione

Il consenso dello Stato di esecuzione è un requisito preliminare in tutte le situazioni non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), ad esempio nel caso di cittadini che non vivono nello Stato di esecuzione e che non saranno espulsi verso tale Stato, o di persone che soggiornano nello Stato di esecuzione senza esserne cittadini [articolo 4, paragrafo 1, lettera c)]. In questo caso, devono avere luogo consultazioni tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e quest’ultimo ha il diritto di rifiutare la cooperazione non acconsentendo al trasferimento (considerando 8).

Ciascuno Stato membro può derogare a tale regola formulando una dichiarazione secondo cui non è necessario il suo consenso previo per la trasmissione della sentenza e del certificato (articolo 4, paragrafo 7) se la persona condannata:

a)

vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente (51); e/o

b)

se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b).

Tale dichiarazione è valida nei rapporti di tale Stato con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica al momento dell’adozione della decisione quadro o in qualsiasi momento successivo (articolo 4, paragrafo 7).

Nell’applicare la decisione quadro gli Stati membri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (articolo 4, paragrafo 6).

Le dichiarazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, sono disponibili sul sito web della RGE (52).

5.3.   Elenco dei 32 reati per i quali non è prevista la valutazione della doppia incriminabilità

L’autorità di esecuzione dovrà verificare se l’autorità di emissione ha stabilito che uno o più reati rientrano in una delle 32 categorie di cui all’articolo 7, paragrafo 1. L’autorità di esecuzione può verificare la doppia incriminabilità soltanto per i reati non compresi in tale elenco.

Va sottolineato che, per la valutazione delle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono rilevanti esclusivamente la definizione del reato e la sanzione massima stabilite dalla legislazione dello Stato membro di emissione. L’autorità di esecuzione deve riconoscere quanto indicato nel certificato dall’autorità di emissione.

Secondo la decisione quadro, gli Stati membri hanno la possibilità di continuare ad applicare una verifica della doppia incriminabilità anche per le 32 fattispecie di reato. L’applicazione di tale eccezione è subordinata alla notifica di una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio al momento dell’adozione dello strumento o in una fase successiva ritenuta opportuna dallo Stato membro. Allo stesso modo, tali dichiarazioni possono essere ritirate dagli Stati membri in qualsiasi momento (articolo 7, paragrafo 4). Molti Stati membri hanno rilasciato dichiarazioni che consentono un controllo della doppia incriminabilità per tutti i reati (cfr. nota 13).

Nella sentenza pronunciata nella causa C-289/15, Grundza (53), la Corte di giustizia ha interpretato l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro (ossia come valutare la condizione della doppia incriminabilità). La Corte di giustizia ha dichiarato quanto segue:

«38.

[…] nel valutare la doppia incriminabilità, l’autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall’autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell’ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato di esecuzione, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest’ultimo.

[…]

49.

[…] nel valutare la condizione della doppia incriminabilità, l’autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare non se l’interesse tutelato dallo Stato di emissione sia stato leso, ma se, nell’ipotesi in cui il reato in questione fosse stato commesso sul territorio dello Stato membro di detta autorità, si sarebbe ritenuto leso un interesse analogo, tutelato dal diritto nazionale di quest’ultimo Stato.»

5.4.   Adattamento della pena

Dal momento che la decisione quadro si basa sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici, dovrebbe essere rispettata la decisione dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione e, in linea di principio, tale decisione non dovrebbe subire alcuna revisione o adattamento (articolo 8, paragrafo 1) (54). Vi sono due eccezioni al principio della cosiddetta «prosecuzione dell’esecuzione» (55), entrambe derivanti dall’incompatibilità della pena irrogata nello Stato di emissione, sia in termini di durata che di natura, con la legislazione dello Stato di esecuzione:

1)

Diversa durata della pena: se la durata della pena irrogata nello Stato di emissione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale (ad esempio trasferimento di una pena di 14 anni per reati legati al traffico di stupefacenti per i quali è prevista una pena massima di 12 anni a norma della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione). La pena adattata non è tuttavia inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione (articolo 8, paragrafo 2).

2)

Diversa natura della pena: se la natura della pena irrogata nello Stato di emissione è incompatibile con la legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, quest’ultimo può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili (ad esempio una condanna a vita può essere adattata a una pena detentiva di 20 anni). L’autorità competente dello Stato di esecuzione deve tuttavia accertarsi che la pena o misura adattata corrisponda il più possibile alla pena originaria irrogata nello Stato di emissione. Inoltre, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può convertire la pena originaria in una sanzione pecuniaria (articolo 8, paragrafo 3).

In entrambe le situazioni, quando l’adattamento è considerato necessario, l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa quanto prima possibile l’autorità competente dello Stato di emissione della sua decisione di adattare la pena (articolo 12, paragrafo 1).

Se lo Stato di emissione non è d’accordo con l’adattamento della pena, può decidere di ritirare il certificato (articolo 13).

La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata (articolo 8, paragrafo 4).

Fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione ha la possibilità di ritirare il certificato qualora ritenga che la decisione di adattare la pena sia contraria alle sue finalità iniziali per quanto riguarda il trasferimento della persona condannata (combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13).

L’articolo 8, ai paragrafi 2 e 3, disciplina l’adattamento della pena originariamente irrogata dallo Stato di emissione. Le disposizioni sull’adattamento della pena non riguardano pertanto le misure di liberazione anticipata e condizionale, giacché queste ultime si riferiscono all’esecuzione della pena. Il regime di esecuzione della pena è stabilito all’articolo 17 (cfr., sotto, il punto 7.3).

5.5.   Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione

L’obbligo generale di riconoscere ed eseguire una sentenza trasmessa (sancito dall’articolo 8, paragrafo 1) è limitato dai motivi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione, ossia i motivi di rifiuto (articolo 9). È importante rilevare che tali motivi sono gli unici che l’autorità giudiziaria di esecuzione può invocare per giustificare la non esecuzione. La Corte di giustizia ha chiarito, in relazione alla decisione quadro 2002/584, che l’elenco dei motivi è esaustivo (56).

I motivi di rifiuto dovrebbero essere facoltativi per l’autorità competente. L’articolo 9 afferma chiaramente che l’autorità competente «può» rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, il che significa che l’autorità di esecuzione competente conserva un margine discrezionale per valutare caso per caso l’opportunità di invocare un motivo di rifiuto (57).

L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena se sussistono uno o più dei seguenti motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione:

5.5.1.   Certificato incompleto o non compilato correttamente [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)]

Il certificato di cui all’articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall’autorità competente dello Stato di esecuzione.

5.5.2.   Inosservanza dei criteri per la trasmissione [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)]

I criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatti. Per ulteriori spiegazioni si rimanda al punto 2.3.1.

5.5.3.   Ne bis in idem [articolo 9, paragrafo 1, lettera c)]

L’esecuzione della pena sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem.

La Corte di giustizia ha emesso numerose sentenze riguardanti l’interpretazione del principio ne bis in idem in relazione all’articolo 54 della CAAS. Queste sentenze sono applicabili alla decisione quadro 2002/584 in virtù della sentenza nella causa C-261/09, Mantello (58), e chiariscono nozioni quali «sentenza definitiva», «stessi fatti» e «la pena è stata eseguita». Nella sentenza pronunciata nella causa C-129/14 PPU, Spasic (59), la Corte di giustizia ha stabilito che l’articolo 54 della CAAS è di per sé compatibile con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che sancisce tale principio.

Articolo 54 della CAAS

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.»

Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE

«Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.»

5.5.4.   Mancanza della doppia incriminabilità [articolo 9, paragrafo 1, lettera d)]

In uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di riconoscere la sentenza se questa si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione.

Questo motivo di rifiuto riguarda pertanto:

1)

i reati non appartenenti a una delle 32 categorie di reati di cui all’articolo 7, paragrafo 1;

2)

i reati che appartengono a una delle 32 categorie di reati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, ma sono punibili nello Stato di emissione solo con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata inferiore a tre anni; oppure

3)

tutti i reati, qualora sia stata formulata una dichiarazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 4.

In materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza non possono essere rifiutati in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione.

Nella sentenza pronunciata nella causa C-289/15, Grundza, la Corte di giustizia ha chiarito come debba essere interpretata la condizione della doppia incriminazione (cfr. il punto 5.3).

5.5.5.   Esecuzione della pena caduta in prescrizione [articolo 9, paragrafo 1, lettera e)]

La pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione.

5.5.6.   Immunità in base alla legislazione dello Stato di esecuzione [articolo 9, paragrafo 1, lettera f)]

La legislazione dello Stato di esecuzione prevede un’immunità che rende impossibile l’esecuzione della pena.

5.5.7.   Età della responsabilità penale [articolo 9, paragrafo 1, lettera g)]

La pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza.

Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono età minime diverse per la responsabilità penale. Questi motivi di rifiuto si applicano qualora nello Stato di esecuzione l’interessato possa essere oggetto, a causa dell’età, soltanto di procedimenti civili o amministrativi, ma non penali.

Nel contesto della decisione quadro 2002/584 (60), la Corte di giustizia ha chiarito che l’autorità giudiziaria di esecuzione deve (61) rifiutare unicamente la consegna dei minori che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, non abbiano raggiunto l’età richiesta per essere penalmente responsabili dei fatti all’origine del MAE emesso nei loro confronti. Per una valutazione in merito, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve soltanto verificare se l’interessato abbia raggiunto l’età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti all’origine di tale MAE. L’autorità non deve tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l’esercizio dell’azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti.

5.5.8.   Eccessiva brevità della parte residua della pena ancora da scontare [articolo 9, paragrafo 1, lettera h)]

Alla data di ricezione della sentenza da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi.

Tenuto conto dei termini massimi di 120 giorni (90 giorni per l’adozione della decisione finale sul riconoscimento della sentenza, cfr. articolo 12, paragrafo 2, +30 giorni per il trasferimento della persona condannata, cfr. articolo 15, paragrafo 1) previsti dalla decisione quadro, un trasferimento può non essere considerato opportuno dallo Stato di esecuzione se la parte residua della pena da scontare è inferiore a sei mesi. A tal fine è rilevante il momento nel quale la sentenza è stata ricevuta dallo Stato di esecuzione.

5.5.9.   Processi in absentia [articolo 9, paragrafo 1, lettera i)]

La decisione quadro 2009/299 ha modificato la decisione quadro cambiando l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), sulle decisioni pronunciate in absentia. Tali norme riguardano le situazioni in cui l’autorità di esecuzione ha ricevuto una richiesta di riconoscimento ed esecuzione della pena irrogata a seguito di un procedimento svolto nello Stato di emissione al quale la persona non ha presenziato.

L’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro prevede un motivo di rifiuto nel caso in cui, in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

La norma prevede tuttavia una serie di eccezioni. Un’autorità di esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di una richiesta di riconoscimento ed esecuzione della pena sulla base di una decisione pronunciata in absentia qualora il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

Nel contesto della decisione quadro 2002/584, la Corte di giustizia ha già emesso alcune sentenze relative ai processi celebrati in absentia.

La sentenza nella causa C-399/11, Melloni (62), riguardava la questione se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 dovesse essere interpretato nel senso che vietasse alle autorità giudiziarie nazionali, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia potesse essere oggetto di revisione nello Stato membro di emissione.

La Corte di giustizia ha ritenuto che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevedesse un motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, per il caso in cui l’interessato fosse stato condannato in absentia. Tale facoltà è tuttavia accompagnata da quattro eccezioni previste dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584. La Corte ha statuito che in questi quattro casi l’autorità giudiziaria di esecuzione non potesse subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla possibilità di una revisione, da effettuarsi alla sua presenza, della sentenza di condanna.

Inoltre, sono state emesse numerose sentenze sull’interpretazione della nozione di «processo terminato con la decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (63).

5.5.10.   Procedimenti giudiziari per reati anteriori al trasferimento [articolo 9, paragrafo 1, lettera j)]

Prima dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lo Stato di esecuzione presenta, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, una richiesta di consenso all’autorità competente dello Stato di emissione, e lo Stato di emissione rifiuta, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera g), che la persona interessata sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale nello Stato di esecuzione per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento e diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento. Conformemente al considerando 23, l’articolo 18, paragrafo 1, prevede che, fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2, la regola della specialità si applichi soltanto qualora la persona sia stata trasferita nello Stato di esecuzione. Non dovrebbe essere pertanto applicabile laddove la persona non sia stata trasferita nello Stato di esecuzione, ad esempio qualora la persona sia fuggita verso lo Stato di esecuzione.

5.5.11.   Misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale [articolo 9, paragrafo 1, lettera k)]

La pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale che, nonostante l’articolo 8, paragrafo 3, non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo sistema giuridico o sanitario.

Il considerando 19 afferma che, nei casi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), lo Stato di esecuzione dovrebbe valutare la possibilità di adattare la pena in conformità della decisione quadro prima di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena che comporta una misura diversa dalla detenzione.

Secondo il considerando 20, i motivi di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), possono altresì applicarsi nei casi in cui la persona non è stata ritenuta colpevole di un reato benché l’autorità competente abbia applicato la misura che comporta la privazione della libertà personale diversa dalla pena detentiva in conseguenza di un reato.

5.5.12.   Extraterritorialità [articolo 9, paragrafo 1, lettera l)]

La sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all’interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

Conformemente al considerando 21, il motivo di rifiuto relativo alla territorialità dovrebbe applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della decisione quadro, tenuto conto del suo scopo. Qualsiasi decisione relativa all’applicazione di tale motivo di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per caso e dovrebbe essere preceduta da consultazioni tra le competenti autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

5.6.   Riconoscimento ed esecuzione parziali

La decisione quadro consente allo Stato di esecuzione di consultarsi con l’autorità competente dello Stato di emissione al fine di trovare un accordo in merito al riconoscimento e all’esecuzione parziali di una pena, piuttosto che rifiutare la cooperazione nel caso in cui non sia possibile un pieno riconoscimento (articolo 10).

Gli Stati possono convenire, caso per caso, il riconoscimento e l’esecuzione parziali di una pena alle condizioni da loro stabilite, purché tali riconoscimento ed esecuzione non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo il certificato è ritirato.

6.   Trasferimento della persona condannata

6.1.   Termini per il trasferimento fisico

Per principio, se la persona condannata si trova nello Stato di emissione, il trasferimento avviene a una data convenuta tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione e comunque entro trenta giorni dalla data di adozione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione sul riconoscimento della sentenza, a meno che il trasferimento non sia impedito da circostanze impreviste (articolo 15, paragrafo 1).

Se il trasferimento della persona condannata entro il termine di cui all’articolo 15, paragrafo 1, è impedito da circostanze impreviste, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente. Il trasferimento viene eseguito non appena tali circostanze cessano di sussistere. L’autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda una nuova data per il trasferimento. In tal caso il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata (articolo 15, paragrafo 2).

6.2.   Transito attraverso un altro Stato membro

Per assicurare il transito senza restrizioni della persona condannata dallo Stato di emissione a quello di esecuzione attraverso il territorio di altri Stati membri, lo Stato di emissione trasmette una copia del certificato e una richiesta di transito agli Stati membri interessati, i quali permettono il transito. Lo Stato membro al quale è richiesto il transito rende nota la sua decisione entro e non oltre una settimana dal ricevimento della richiesta (articolo 16, paragrafi da 1 a 3).

La trasmissione di una copia del certificato e di una richiesta di transito non è necessaria in caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo sul territorio di uno o più Stati membri (cfr. articolo 16, paragrafo 5).

6.3.   Spese legate al trasferimento

Le spese risultanti dall’applicazione della decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese legate al trasferimento della persona condannata nello Stato di esecuzione e di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione, che sono a carico di quest’ultimo (articolo 24).

6.4.   Documenti di viaggio

Seppur non citato nel testo della decisione quadro, il rilascio di documenti di viaggio costituisce un elemento importante ai fini della corretta applicazione a livello pratico della decisione quadro. Un documento di viaggio valido è considerato un presupposto fondamentale e necessario per il trasferimento (per ulteriori dettagli, cfr. il libro sulle risorse di EuroPris sul trasferimento delle persone detenute) (64).

7.   Esecuzione della pena

7.1.   Legislazione applicabile all’esecuzione

La decisione quadro stabilisce chiaramente che l’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale (articolo 17).

7.2.   Deduzione

L’autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è stata emessa la sentenza (articolo 17, paragrafo 2) (65).

7.3.   Liberazione anticipata e condizionale

La durata effettiva della carcerazione della persona condannata dipende in gran parte dalle disposizioni in materia di liberazione anticipata o condizionale vigenti nello Stato di esecuzione. Al riguardo le differenze tra gli Stati membri sono significative: in alcuni Stati membri, ad esempio, la persona condannata è liberata dopo avere scontato due terzi della pena, in altri dopo un terzo della pena (66).

L’autorità competente dello Stato di esecuzione, su richiesta, informa l’autorità competente dello Stato di emissione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale. Nel momento in cui sono fornite queste informazioni, lo Stato di emissione può accettare l’applicazione di tali disposizioni o può scegliere di ritirare il certificato e porre fine alla procedura di trasferimento (articolo 17, paragrafo 3).

Gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento (articolo 17, paragrafo 4).

È consigliabile che lo Stato di esecuzione comunichi ed esponga in termini chiari allo Stato di emissione e alla persona condannata le sue disposizioni applicabili in materia di liberazione condizionale. La sola indicazione delle disposizioni giuridiche applicabili potrebbe non essere sufficiente.

7.4.   Amnistia e grazia

L’amnistia o la grazia possono essere concesse sia dallo Stato di emissione che dallo Stato di esecuzione (articolo 19, paragrafo 1).

7.5.   Revisione della sentenza

Quando tuttavia viene richiesta una revisione della sentenza, solo lo Stato di emissione può decidere su una tale domanda (articolo 19, paragrafo 2).

7.6.   Diritto di esecuzione della sentenza

Lo Stato di emissione non procede all’esecuzione della pena una volta che l’esecuzione della medesima sia iniziata nello Stato di esecuzione, salvo nei casi in cui lo Stato di emissione riacquisti il diritto di procedere all’esecuzione della pena non appena informato dallo Stato di esecuzione della mancata esecuzione parziale della pena (articolo 22).

7.7.   Obblighi di comunicazione e informazione

La decisione quadro prevede obblighi di informazione dettagliati a carico dello Stato di emissione nonché dello Stato di esecuzione, sia prima che dopo il trasferimento.

L’autorità competente dello Stato di emissione è tenuta a informare l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura in base alla quale, immediatamente o entro un determinato termine, la pena cessa di essere esecutiva (articolo 20). Di conseguenza, l’autorità competente dello Stato di esecuzione pone fine all’esecuzione della pena non appena ricevuta tale informazione.

L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta (articolo 21):

a)

della trasmissione della sentenza e del certificato all’autorità competente di un altro Stato membro poiché lo Stato di esecuzione non era competente a riconoscerla;

b)

dell’impossibilità pratica di eseguire la pena in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest’ultimo non è tenuto ad eseguire la pena;

c)

della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena, unitamente alla data della decisione;

d)

dell’eventuale decisione di non riconoscere la sentenza ed eseguire la pena sulla base di motivi di rifiuto (articolo 9), corredata di una motivazione;

e)

dell’eventuale decisione di adattare la pena (articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3), corredata di una motivazione;

f)

dell’eventuale decisione di non eseguire la pena, qualora siano state concesse l’amnistia o la grazia (articolo 19, paragrafo 1), corredata di una motivazione;

g)

delle date di inizio e fine del periodo di libertà condizionale, se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;

h)

dell’evasione della persona condannata;

i)

dell’esecuzione della pena non appena conclusa.

8.   Regola della specialità

Una persona condannata trasferita nello Stato di esecuzione «non è perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento» (articolo 18).

Ai sensi del considerando 23, la regola della specialità si applica soltanto qualora la persona sia stata trasferita nello Stato di esecuzione. Non dovrebbe essere pertanto applicabile laddove la persona non sia stata trasferita nello Stato di esecuzione, ad esempio qualora la persona sia fuggita verso lo Stato di esecuzione.

Vi sono nondimeno talune eccezioni specifiche al principio della specialità (cfr. articolo 18, paragrafo 2). La persona può pertanto essere perseguita nello Stato di esecuzione:

a)

quando, pur avendone avuto la possibilità, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

quando il reato non è punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale;

c)

quando il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d)

qualora la persona condannata sia passibile di una sanzione o misura che non implichi la privazione della libertà personale, in particolare una sanzione pecuniaria o una misura sostitutiva della medesima, anche se la sanzione o misura sostitutiva può restringere la sua libertà personale;

e)

qualora la persona abbia acconsentito al trasferimento;

f)

qualora, dopo essere stata trasferita, la persona condannata abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità riguardo a specifici reati anteriori al suo trasferimento. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest’ultimo; essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto all’assistenza legale;

g)

per i casi diversi da quelli sopra menzionati, qualora lo Stato di emissione dia il suo consenso.

La richiesta di consenso è presentata all’autorità competente dello Stato di emissione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (67) nonché di una traduzione della stessa. Il consenso è accordato qualora vi sia un obbligo di consegna della persona ai sensi della suddetta decisione quadro. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all’articolo 5 della decisione quadro 2002/584 (68), lo Stato di esecuzione fornisce le garanzie ivi previste (cfr. articolo 18, paragrafo 3).

PARTE III: VARIE

9.   Comunicazione tra le autorità competenti nelle diverse fasi della procedura

La decisione quadro prevede la consultazione regolare tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione nelle diverse fasi della procedura. Al fine di rafforzare la cooperazione, tale consultazione è spesso prevista come parte obbligatoria della procedura.

1.

Qualora intenda invocare un motivo di rifiuto a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), i), k) e l), lo Stato di esecuzione deve obbligatoriamente consultarsi con lo Stato di emissione (articolo 9, paragrafo 3).

2.

Piuttosto che rifiutare la cooperazione nel caso in cui non sia possibile un pieno riconoscimento, lo Stato di esecuzione può consultarsi caso per caso con l’autorità competente dello Stato di emissione, al fine di trovare un accordo in merito al riconoscimento e all’esecuzione parziali di una pena (articolo 10).

3.

Qualora sorgano circostanze impreviste che impediscano di eseguire il trasferimento nella data inizialmente concordata dagli Stati, lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione si consultano per stabilire una nuova data per il trasferimento (articolo 12, paragrafo 3).

La comunicazione tra gli Stati che sono parti della procedura deve avvenire «con i mezzi appropriati», ad esempio tramite posta elettronica, telefono o per iscritto (in proposito cfr. anche il considerando 18).

La RGE ed Eurojust hanno il compito di facilitare la comunicazione tra le autorità competenti (69).

10.   Rapporti con altri accordi

Dal 5 dicembre 2011 la decisione quadro ha sostituito, per quanto riguarda i trasferimenti tra Stati membri dell’UE, gli strumenti di seguito elencati, che restano invece applicabili tra Stati membri e Stati terzi (articolo 26, paragrafo 1):

la convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 (trattato n. 112), e il relativo protocollo addizionale del 1997 (trattato n. 167);

la convenzione del Consiglio d’Europa del 1970 sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (trattato n. 70);

il titolo III, capitolo 5, della CAAS del 1990, e

la convenzione del 1991 tra gli Stati membri delle Comunità europee sull’esecuzione delle condanne penali straniere.

Gli Stati membri possono continuare ad applicare ovvero possono concludere gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 27 novembre 2008, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene (articolo 26, paragrafi 2 e 3). Gli Stati membri sono tenuti a fornire al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, informazioni aggiornate su detti accordi bilaterali applicabili o sui nuovi accordi o le nuove intese (articolo 26, paragrafo 4) (70).

11.   Collegamenti con altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale

11.1.   Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo

Il collegamento tra la decisione quadro e la decisione quadro 2002/584 è stabilito dall’articolo 25 e dal considerando 12 della prima.

L’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584 prevede che se un MAE è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, tale Stato può eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, se la persona oggetto del MAE ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (71).

Ai sensi dell’articolo 25 e del considerando 12 della decisione quadro, nei casi in cui sono applicati l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, la legislazione interna di recepimento della decisione quadro è applicabile, mutatis mutandis e nella misura compatibile con la decisione quadro 2002/584, all’esecuzione della pena. Ciò implica altresì che le limitazioni previste dalle norme sull’adattamento della pena (ad esempio il principio della prosecuzione dell’esecuzione stabilito dall’articolo 8 della decisione quadro) dovranno essere rispettate (72).

La Corte ha inoltre chiarito che ogni rifiuto di eseguire un MAE a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584, presuppone un serio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena detentiva pronunciata contro il ricercato, cosicché, in ogni caso, la sola circostanza che tale Stato dichiari la sua «disponibilità» a far eseguire tale pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto (73).

Ne consegue che qualunque rifiuto di eseguire un MAE a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente al suo diritto interno di recepimento della decisione quadro.

Nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione ritenga di non essere in grado di assicurare autonomamente l’esecuzione della pena, esso è tenuto, al fine di evitare l’impunità, a eseguire il MAE e, pertanto, a consegnare il ricercato allo Stato membro di emissione (74).

Le informazioni relative a un MAE precedente devono essere fornite nel riquadro f) del certificato:

f)

Relazione con un mandato d’arresto europeo precedente:

Un mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà e lo Stato di esecuzione si impegna ad eseguire tale pena o misura di sicurezza (articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo).

Data di emissione del mandato d’arresto europeo e, se disponibile, numero di riferimento:

Denominazione dell’autorità che ha emesso il mandato d’arresto europeo: …

Data della decisione di esecuzione e, se disponibile, numero di riferimento: …

Denominazione dell’autorità che ha emesso la decisione di esecuzione della pena: …

Un mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di una persona che è cittadino o residente dello Stato di esecuzione e tale Stato ha consegnato la persona alla condizione che essa sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione (articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo).

Data della decisione relativa alla consegna della persona: …

Denominazione dell’autorità che ha emesso la decisione relativa alla consegna: …

Numero di riferimento della decisione, se disponibile: …

Data di consegna della persona, se disponibile: …

11.2.   Altri strumenti

11.2.1.   Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (75) sui diritti delle vittime

La direttiva 2012/29 sui diritti delle vittime (in appresso «direttiva sui diritti delle vittime») prevede che le vittime siano informate della scarcerazione o dell’autore del reato (articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2012/29/UE). Inoltre, l’articolo 21, lettere h) e i), della decisione quadro 2008/909 prevedono l’obbligo da parte dello Stato di esecuzione di informare lo Stato di emissione della liberazione. Non è invece previsto alcun diritto delle vittime a essere informate del trasferimento. Si raccomanda allo Stato di emissione, qualora sia noto che i diritti delle vittime rischino di essere inficiati, di condividere queste informazioni con lo Stato di esecuzione.

11.2.2.   Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (76) relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di sospensione condizionale e alle sanzioni sostitutive

Occorre operare un’importante distinzione tra la decisione quadro 2008/909/GAI e la decisione quadro 2008/947/GAI. A tal fine, quest’ultimo strumento precisa la sua inapplicabilità «all’esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell’ambito della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio» [articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2008/947/GAI]. Inoltre, esso definisce la «sanzione alternativa» come «una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un’istruzione (articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/947/GAI).

Tuttavia, qualora il soggetto non adempia agli obblighi e/o alle condizioni ad esso imposti a seguito della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva e, successivamente, lo Stato di emissione irroghi al soggetto una pena detentiva con l’obiettivo che la stessa sia eseguita nello Stato di esecuzione (cfr. in proposito l’articolo 14, paragrafo 4, e l’articolo 17 della decisione quadro 2008/947/GAI), dovrà essere applicata la decisione quadro 2008/909/GAI, in quanto la decisione quadro 2008/947/GAI non contiene una base giuridica per l’esecuzione di una pena detentiva (straniera).

Un’altra questione che potrebbe porsi è quella relativa alle cosiddette «pene combinate» che possono essere irrogate a norma della legislazione nazionale di taluni Stati membri. Sporadicamente le sentenze contengono pene in parte detentive e in parte sospensive (con o senza libertà vigilata). Potrebbe pertanto verificarsi una situazione in cui a uno Stato membro possa essere chiesto di eseguire la pena nell’ambito sia della decisione quadro 2008/909/GAI che della decisione quadro 2008/947/GAI. L’applicazione combinata di entrambe le decisioni quadro potrebbe dare luogo a una situazione in cui sia possibile trasferire solo una parte della pena. Gli Stati membri dovrebbero valutare le situazioni siffatte su base individuale.


(1)  La decisione quadro 2009/299 ha modificato la decisione quadro sostituendo il motivo di rifiuto connesso alle decisioni pronunciate in absentia previsto da quest’ultima. Queste norme riguardano le situazioni in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione ha ricevuto una richiesta relativa all’esecuzione di una pena detentiva irrogata a seguito di un procedimento svolto nello Stato membro di emissione al quale la persona non ha presenziato. Il presente manuale contiene la versione consolidata della decisione quadro e del certificato, redatta tenendo conto delle modifiche sopra menzionate.

(2)  Cfr. www.europris.org.

(3)  COM(2014) 57 final del 5 febbraio 2014, pag. 5.

(4)  https://www.ejn-crimjust.europa.eu/.

(5)  https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCat.aspx?CategoryId=36.

(6)  https://www.europris.org/file/europris-resource-book-on-the-transfer-of-sentenced-prisoners-under-eu-framework-decision-909/.

(7)  Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138), che si applica a decorrere dal 12 dicembre 2019.

(8)  Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, 2012, pag. 1, disponibile all’indirizzo:

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/11-88322_ebook.pdf.

(9)  Cfr. statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa, SPACE I – «Prison Populations Survey 2018», statistiche per il 2018 disponibili all’indirizzo:

http://wp.unil.ch/space/files/2019/04/FinalReportSPACEI2018_190402.pdf.

(10)  La convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 e il relativo protocollo addizionale del 1997 sono disponibili al seguente indirizzo:

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/112.htm.

(11)  Cfr. articolo 2, paragrafo 3, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa del 1997.

(12)  Cfr. articolo 3, paragrafo 1, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa del 1997.

(13)  Cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983.

(14)  Numerosi Stati membri continuano a verificare la doppia incriminabilità. In proposito, si rimanda alle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, presentate da: AT, CZ, DE, FR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, RO e SI.

(15)  Il sito web è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?l=IT&Id=36.

(16)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2017, van Vemde, C-582/15, ECLI:EU:C:2017:37. Nella fattispecie la Corte ha stabilito che il termine «sentenza» deve essere interpretato come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e riguarda una decisione emessa nell’ambito di un procedimento penale e che rende definitiva la condanna pronunciata a carico del condannato (punti da 23 a 27).

(17)  Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

(18)  Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59). Tale decisione quadro è stata sostituita dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1), che si applicherà dal 19 dicembre 2020..

(19)  Il principio di riconoscimento reciproco è stato approvato nelle conclusioni di Tampere (conclusioni del Consiglio europeo) del 15 e 16 ottobre 1999 e ribadito nel programma dell’Aia del 4 e 5 novembre 2004 (conclusioni della presidenza), per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea.

(20)  Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, ECLI:EU:C:2016:835, punto 56.

(21)  Cfr. in ordine cronologico la sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03, ECLI:EU:C:2005:386, punti da 33 a 34; sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C-42/11, ECLI:EU:C:2012:517, punto 53; sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, ECLI:EU:C:2016:835, punto 56; sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, punto 46.

(22)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, punti 32-33 (e la giurisprudenza ivi citata).

(23)  Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, ECLI:EU:C:2016:835, punto 70.

(24)  GU C 257 del 20.7.2018, pag. 1.

(25)  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/ra_jur_2017_it_web.pdf, pag. 13.

(26)  A tal proposito, l’articolo 267 TFUE stabilisce che quando una questione di diritto dell’Unione è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

(27)  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/ra_jur_2017_it_web.pdf.

(28)  I Paesi Bassi hanno tuttavia ritirato tale dichiarazione con decorrenza dal 1o giugno 2018.

(29)  Questa impostazione è condivisa dall’avvocato generale Bot che, nella causa van Vemde, ha affermato che «la dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi» non è «stata fatta validamente in quanto è stata presentata fuori termine» (conclusioni presentate il 12 ottobre 2016 nella causa C-582/15, ECLI:EU:C:2016:766, punto 26). La Corte ha proposto un’interpretazione restrittiva del termine in modo da «garantire l’obiettivo perseguito dalla citata decisione quadro» (sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2017, van Vemde, C-582/15, ECLI:EU:C:2017:37, punto 31). Cfr. anche la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019 nella causa C-573/17, Daniel Adam Poplawski.

(30)  L’ultimo aggiornamento è disponibile sul sito web della RGE. https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=36.

(31)  L'“Atlante giudiziario” del sito web della RGE contiene informazioni sugli estremi delle autorità di esecuzione competenti: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseCountry/IT/

(32)  Cfr. anche la domanda di pronuncia pregiudiziale pendente nella causa C-495/18, YX, proposta da Najvyšší súd republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) il 30 luglio 2018.

(33)  Decisione 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(34)  Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 luglio 2008, Kozlowski, C-66/08, ECLI:EU:C:2008:437, punto 48.

(35)  La causa Kozlowski verteva su una domanda preliminare relativa al procedimento del MAE, nella quale la Corte doveva pronunciarsi sull’interpretazione del legame tra una persona non cittadino dello Stato membro di esecuzione e quest’ultimo Stato membro (cfr. il punto 53 della sentenza). Tale sentenza è stata successivamente confermata nella causa Wolzenburg [sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 6 ottobre 2009; C-123/08, ECLI:EU:C:2009:616, punto 70)].

(36)  Il significato del termine «diritto di soggiorno permanente» è illustrato all’articolo 4, paragrafo 7, secondo comma. In tale contesto, come ricordato anche al considerando 16, la decisione quadro dovrebbe essere applicata conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione, ivi incluse, in particolare, la direttiva 2004/38/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

(37)  https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?l=IT&Id=36

(38)  Il principio trova riscontro nei pertinenti strumenti del diritto internazionale: il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici dispone, all’articolo 10, paragrafo 3, che l’obiettivo essenziale di un sistema penitenziario è il ravvedimento e il reinserimento sociale delle persone condannate. Le regole minime standard per il trattamento dei detenuti, adottate dal primo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo nel 1955 (disponibili all’indirizzo: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx) fanno riferimento in diverse norme (58, 61, 64, 65, 67, 80) al reinserimento sociale della persona detenuta; le norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (norme Nelson Mandela) vi fanno riferimento nelle norme n. 59, 88, 90, 93, paragrafo 1, lettera b), consultabili all’indirizzo: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf). Le regole penitenziarie europee del Consiglio d’Europa (disponibili all’indirizzo: https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/european-prison-rules) 17.1, 105.1, 106.1 e 107.1 stabiliscono espressamente che i detenuti devono essere assegnati, per quanto possibile, in stabilimenti vicini al loro luogo di residenza o al loro centro di reinserimento sociale e che i programmi di lavoro, formativi e di liberazione devono contribuire a raggiungere gli obiettivi di reintegrazione della persona condannata nella società.

(39)  Le informazioni sulla RGE figurano nel relativo sito web: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx?l=IT&europa.eu/.

(40)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, ECLI:EU:C:2007:261, punti da 48 a 61.

(41)  L’articolo 8, paragrafo 3, dispone che se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

(42)  Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru; C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198; Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, MLt, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589; cfr. anche la causa Dorobantu (C-128/18, pendente).

(43)  Un’eccezione è tuttavia rappresentata dal caso in cui gli Stati membri interessati abbiano convenuto già nel procedimento relativo all’esecuzione di un MAE che la pena debba essere scontata nello Stato membro di cittadinanza o di residenza della persona condannata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. Si veda il punto 11.1.

(44)  Il vantaggio di utilizzare tale strumento risiede nella facilità di compilazione del certificato, simile a quella di un modulo Word ma con diverse funzioni utili e intuitive, quali: la possibilità di importare direttamente i dati relativi alle autorità di esecuzione competenti dall’”Atlante giudiziario” della RGE; l’ottenimento del modulo nella lingua o nelle lingue accettate dallo Stato membro di esecuzione; il salvataggio e l’invio del modello per posta elettronica. https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/WorkerPage.aspx?x1=CC.

(45)  https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?l=IT&Id=36.

(46)  https://www.europris.org/file/europris-resource-book-on-the-transfer-of-sentenced-prisoners-under-eu-framework-decision-909/.

(47)  Per informazioni sui contatti delle autorità competenti si rimanda all’«Atlante giudiziario», disponibile sul sito web della RGE: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseCountry/IT/.

(48)  Si vedano le sentenze della Corte EDU del 15 marzo 2005, Veermae contro Finlandia, domanda n. 38704/03, e del 27 giugno 2006, Szabo contro Svezia, domanda n. 28578/03. La Corte EDU ha rilevato che la possibilità di un periodo di detenzione di fatto più lungo nello Stato di esecuzione non rendeva di per sé arbitraria la privazione della libertà fintantoché la durata della pena da scontare non superasse la pena irrogata nel procedimento penale in Finlandia. Tuttavia, la Corte EDU non ha escluso la possibilità che una pena detentiva di fatto palesemente più lunga potesse dar luogo a una questione ai sensi dell’articolo 5 della CEDU e pertanto impegnare la responsabilità dello Stato di emissione in base a tale articolo.

(49)  Cfr., nel contesto del MAE, la sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:358.

(50)  Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia nella causa Jeremy F.

(51)  Il significato del termine «soggiorno permanente» è illustrato nel secondo paragrafo di tale articolo.

(52)  https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?l=IT&Id=36.

(53)  Sentenza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, ECLI:EU:C:2017:4, relativa all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), sulle condizioni da rispettare per il requisito della doppia incriminabilità.

(54)  Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Sut, C-514/17, ECLI:EU:C:2018:1016 e domanda di pronuncia pregiudiziale pendente proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 20 luglio 2018, SF (causa C-314/18).

(55)  Diversamente dal cosiddetto principio della conversione, applicabile ai sensi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983. Cfr. la relazione della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983.

(56)  In particolare nelle sentenze pronunciate nella causa C-123/08, Wolzenburg, punto 57, e nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru, punto 80.

(57)  Cfr. al riguardo anche la sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, punto 21.

(58)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, ECLI:EU:C:2010:683.

(59)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2014, Spasic, C-129/14 PPU, ECLI:EU:C:2014:586.

(60)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2018, Dawid Piotrowski, C-367/16, ECLI:EU:C:2018:27.

(61)  Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 questo è un motivo obbligatorio di rifiuto, mentre lo stesso motivo di rifiuto è facoltativo nella decisione quadro.

(62)  Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107.

(63)  Sentenze della Corte di giustizia del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:346; del 10 agosto 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:628; del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C-271/17/PPU, ECLI:EU:C:2017:629 e del 22 dicembre 2017, Ardic, C-571/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:1026.

(64)  https://www.europris.org/file/europris-resource-book-on-the-transfer-of-sentenced-prisoners-under-eu-framework-decision-909/.

(65)  Per quanto attiene alla presa in considerazione da parte dello Stato di esecuzione del lavoro svolto durante la detenzione nell’istituto penitenziario dello Stato di emissione, si rimanda alla sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) dell’8 novembre 2016, Ognyanov, (C-554/14, ECLI:EU:C:2016:835). Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la decisione quadro dovesse essere interpretata nel senso che essa ostasse a che una norma nazionale fosse interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non avessero concesso una siffatta riduzione di pena.

(66)  Cfr. le sentenze della Corte EDU del 15 marzo 2005, Veermae contro Finlandia, domanda n. 38704/03, e del 27 giugno 2006, Szabo contro Svezia, domanda n. 28578/03. La Corte EDU ha rilevato che la possibilità di un periodo di detenzione di fatto più lungo nello Stato di esecuzione non rendeva di per sé arbitraria la privazione della libertà fintantoché la durata della pena da scontare non superasse la pena irrogata nel procedimento penale nello Stato di condanna. Tuttavia, la Corte EDU non ha escluso la possibilità che una pena detentiva di fatto palesemente più lunga potesse dar luogo a una questione ai sensi dell’articolo 5 della CEDU e pertanto impegnare la responsabilità dello Stato di emissione in base a tale articolo. A tal fine, tuttavia, occorrerebbe dimostrare l’esistenza di motivi sostanziali per ritenere che la durata della pena da scontare nello Stato di esecuzione sarebbe palesemente sproporzionata rispetto alla pena che avrebbe dovuto essere scontata nello Stato di condanna.

(67)  Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 sono fornite le seguenti informazioni: a) identità e cittadinanza del ricercato; b) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria di emissione; c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza; d) natura e qualificazione giuridica del reato; e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

(68)  L’articolo 5 della decisione quadro 2002/584 prevede le garanzie seguenti:

– se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o al più tardi dopo 20 anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

– se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

(69)  Si rimanda al documento congiunto RGE/Eurojust «Rete giudiziaria europea e Eurojust – Cosa possiamo fare per voi?», disponibile sia sul sito web della RGE sia su quello di Eurojust.

(70)  Siffatti accordi bilaterali sono attualmente in essere tra i paesi nordici (Svezia, Danimarca e Finlandia) e tra Slovacchia e Repubblica ceca.

(71)  Cfr., in questo contesto, la causa pendente C-314/18: domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l’8 maggio 2018 – Openbaar Ministerie/SF.

(72)  Cfr., in questo contesto, la causa pendente C-314/18: domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l’8 maggio 2018 – Openbaar Ministerie/SF.

(73)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, punto 22.

(74)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, punto 22.

(75)  Direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(76)  Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).


ALLEGATO I

Decisione quadro 2008/909/GAI, versione consolidata non ufficiale

Testo in italiano della decisione quadro

DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l’iniziativa della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)

Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (1), pronunciandosi per una valutazione della necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale (misura 14) e per l’estensione dell’applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone residenti negli Stati membri (misura 16).

(3)

Il programma dell’Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea (2) prevede che gli Stati membri completino il programma di misure, specie per quanto attiene all’esecuzione delle condanne definitive a una pena detentiva.

(4)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate. A norma di detta convenzione, il trasferimento per l’esecuzione della parte residua della pena è previsto solo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata e solo previo consenso della medesima e degli Stati interessati. Il protocollo addizionale di tale convenzione, del 18 dicembre 1997, che prevede, a determinate condizioni, il trasferimento dell’interessato indipendentemente dal suo consenso, non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. Entrambi gli strumenti non contengono alcun obbligo di massima di accettare le persone condannate ai fini dell’esecuzione di una pena o una misura.

(5)

I diritti processuali nei procedimenti penali sono un elemento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria. I rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d’Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell’Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro. Ferma restando la necessità di offrire garanzie adeguate alla persona condannata, la partecipazione di quest’ultima al procedimento non dovrebbe più costituire un elemento predominante con la richiesta in tutti i casi del suo consenso alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena irrogata.

(6)

La presente decisione quadro dovrebbe essere attuata e applicata in modo da consentire il rispetto dei principi generali di eguaglianza, equità e ragionevolezza.

(7)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), contiene una disposizione discrezionale che consente la trasmissione della sentenza e del certificato, per esempio, allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata, nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), oppure allo Stato membro in cui la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni e in cui manterrà un diritto di soggiorno permanente.

(8)

Nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), la trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione è soggetta a consultazioni tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e al consenso dell’autorità competente dello Stato di esecuzione. Le autorità competenti dovrebbero tener conto di elementi quali, per esempio, la durata del soggiorno o altri legami con lo Stato di esecuzione. Nei casi in cui la persona condannata possa essere trasferita in uno Stato membro o in un paese terzo ai sensi della legislazione nazionale o di strumenti internazionali, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione dovrebbero valutare, consultandosi, se l’esecuzione nello Stato di esecuzione contribuisca maggiormente all’obiettivo del reinserimento sociale rispetto all’esecuzione nel paese terzo.

(9)

L’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale della persona condannata. Nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l’autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo.

(10)

L’opinione della persona condannata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, può essere utile principalmente nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4. Il termine «soprattutto» è volto a ricomprendere anche i casi in cui l’opinione della persona condannata conterrebbe informazioni che potrebbero essere pertinenti in relazione ai motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 3, non costituiscono motivo di rifiuto connesso con il reinserimento sociale.

(11)

La Polonia necessita di maggior tempo rispetto agli altri Stati membri per far fronte alle conseguenze pratiche e materiali del trasferimento di cittadini polacchi condannati in altri Stati membri, soprattutto considerato l’aumento della mobilità dei cittadini polacchi all’interno dell’Unione. Per tale motivo, dovrebbe essere prevista una deroga temporanea di portata limitata per un periodo massimo di cinque anni.

(12)

La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì, mutatis mutandis, all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (3). Ciò significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI.

(13)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la pena sia stata irrogata al fine di punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, all’origine etnica, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o all’orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(14)

La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

(15)

La presente decisione quadro dovrebbe essere applicata in conformità del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito dall’articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(16)

La presente decisione quadro dovrebbe essere applicata in conformità della normativa comunitaria applicabile, ivi comprese, in particolare, la direttiva 2003/86/CE del Consiglio (4), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (5) e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(17)

Laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata «vive», si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali.

(18)

Nell’applicare l’articolo 5, paragrafo 1, dovrebbe essere possibile trasmettere una sentenza o una copia autenticata della medesima e un certificato all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ad esempio la posta elettronica o il telefax, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità.

(19)

Nei casi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), lo Stato di esecuzione dovrebbe valutare la possibilità di adattare la pena in conformità della presente decisione quadro prima di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena che comporta una misura diversa dalla detenzione.

(20)

I motivi di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), possono altresì applicarsi nei casi in cui la persona non è stata ritenuta colpevole di un reato benché l’autorità competente abbia applicato la misura che comporta la privazione della libertà personale diversa dalla pena detentiva in conseguenza di un reato.

(21)

Il motivo di rifiuto relativo alla territorialità dovrebbe applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della presente decisione quadro, tenuto conto del suo scopo. Qualsiasi decisione relativa all’applicazione di tale motivo di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per caso e su consultazioni tra le competenti autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero applicare il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 2, in modo che, come regola generale, l’iter della decisione definitiva, procedura di ricorso compresa, si concluda entro novanta giorni.

(23)

L’articolo 18, paragrafo 1, prevede che, fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2, la regola della specialità si applichi soltanto qualora la persona sia stata trasferita nello Stato di esecuzione. Non dovrebbe essere pertanto applicabile laddove la persona non sia stata trasferita nello Stato di esecuzione, ad esempio qualora la persona sia fuggita verso lo Stato di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

«sentenza»: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

b)

«pena»: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

c)

«Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;

d)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione.

Articolo 2

Determinazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità che, in forza della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 3

Finalità e ambito di applicazione

1.   Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

2.   La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

3.   La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro. Il fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla trasmissione di una sentenza. Il riconoscimento e l’esecuzione di dette sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (7), e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (8).

4.   La presente decisione quadro non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE ED ESECUZIONE DELLE PENE

Articolo 4

Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro

1.   A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri:

a)

lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; o

b)

lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o

c)

qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.

2.   La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

3.   Prima della trasmissione della sentenza e del certificato, l’autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l’autorità competente dello Stato di esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). In questi casi l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza.

4.   Durante tale consultazione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può presentare all’autorità competente dello Stato di emissione un parere motivato secondo cui l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l’effettiva reintegrazione della persona condannata nella società.

Nei casi in cui non vi sia stata consultazione, tale parere può essere presentato immediatamente dopo la trasmissione della sentenza e del certificato. L’autorità competente dello Stato di emissione valuta il parere e decide se ritirare o meno il certificato.

5.   Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. Anche la persona condannata può chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza e del certificato a norma della presente decisione quadro. Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

6.   Nell’applicare la presente decisione quadro gli Stati membri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti al paragrafo 1, lettera c).

7.   All’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, ogni Stato membro può notificare al segretariato generale del Consiglio che, nei confronti di altri Stati membri che abbiano fatto la medesima notifica, non è necessario il consenso previo di cui al paragrafo 1, lettera c), per la trasmissione della sentenza e del certificato:

a)

se la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente; e/o

b)

se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Nei casi di cui alla lettera a), per diritto di soggiorno permanente si intende che la persona interessata:

gode di un diritto di soggiorno permanente nel rispettivo Stato membro in conformità della legislazione nazionale che attua la normativa comunitaria adottata ai sensi degli articoli 18, 40, 44 e 52 del trattato che istituisce la Comunità europea, o

possiede un permesso di soggiorno valido, in qualità di soggiornante permanente o di lungo periodo, per il rispettivo Stato membro in conformità della legislazione nazionale che attua la normativa comunitaria adottata ai sensi dell’articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità europea, riguardo agli Stati membri cui si applica tale normativa comunitaria, o in conformità della legislazione nazionale, riguardo agli Stati membri cui non si applica.

Articolo 5

Trasmissione della sentenza e del certificato

1.   La sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. L’originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

2.   Il certificato è firmato dall’autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.

3.   Lo Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.

4.   Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all’autorità competente dello Stato di emissione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall’azione comune 98/428/GAI del Consiglio (9), al fine di ottenere l’informazione dallo Stato di esecuzione.

5.   L’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza corredata del certificato, qualora non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie all’esecuzione, trasmette d’ufficio la sentenza corredata del certificato all’autorità competente dello Stato di esecuzione e ne informa l’autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 6

Opinione e notifica della persona condannata

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, una sentenza corredata di un certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.

2.   Il consenso della persona condannata non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato sia trasmessa:

a)

allo Stato membro di cittadinanza in cui la persona condannata vive;

b)

allo Stato membro verso il quale la persona condannata sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza;

c)

allo Stato membro verso il quale la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato di emissione.

3.   In tutti i casi in cui la persona condannata si trova ancora nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora lo Stato di emissione lo ritenga necessario, tenuto conto dell’età della persona condannata o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.

L’opinione della persona condannata è presa in considerazione allorché si decide riguardo alla trasmissione della sentenza corredata del certificato. Ove la persona si sia avvalsa della possibilità prevista dal presente paragrafo, l’opinione della persona condannata è trasmessa allo Stato di esecuzione, soprattutto tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 4. Se la persona condannata esprime la sua opinione oralmente, lo Stato di emissione provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dello Stato di esecuzione.

4.   L’autorità competente dello Stato di emissione informa la persona condannata, in una lingua che essa comprende, che ha deciso di trasmettere la sentenza corredata del certificato utilizzando il modello standard per la notifica che figura nell’allegato II. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione al momento di tale decisione, il modello è trasmesso allo Stato di esecuzione che ne informa la persona condannata di conseguenza.

5.   Il paragrafo 2, lettera a), non si applica alla Polonia come Stato di emissione e come Stato di esecuzione nei casi in cui la sentenza sia stata emessa prima del termine di cinque anni dal 5 dicembre 2011. La Polonia può notificare in qualsiasi momento al segretariato generale del Consiglio che non si avvarrà più di tale deroga.

Articolo 7

Doppia incriminabilità

1.   I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all’esecuzione della pena irrogata:

partecipazione a un’organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (10),

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione e contraffazione di monete, compreso l’euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

furto organizzato o a mano armata,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

truffa,

racket e estorsione,

contraffazione e pirateria di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

traffico di veicoli rubati,

violenza sessuale,

incendio doloso,

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aereo/nave,

sabotaggio.

2.   Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall’articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all’elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3.   Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

4.   Ciascuno Stato membro, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

2.   Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

3.   Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

4.   La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata.

Articolo 9

Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi:

a)

il certificato di cui all’articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall’autorità competente dello Stato di esecuzione;

b)

i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatti;

c)

l’esecuzione della pena sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;

d)

in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

e)

la pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione;

f)

la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un’immunità che rende impossibile l’esecuzione della pena;

g)

la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;

h)

alla data di ricezione della sentenza da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;

i)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

j)

prima dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lo Stato di esecuzione chiede, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato di emissione rifiuta, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera g), che la persona interessata sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale nello Stato di esecuzione per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento e diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento;

k)

la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale che, nonostante l’articolo 8, paragrafo 3, non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo sistema giuridico o sanitario;

l)

la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all’interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

2.   Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera l), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, a titolo eccezionale e su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, considerando se una parte importante o essenziale della condotta in questione abbia avuto luogo nello Stato di emissione.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), i), k) e l), l’autorità competente nello Stato di esecuzione, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, consulta, con ogni mezzo appropriato, l’autorità competente nello Stato di emissione e, all’occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

Articolo 10

Riconoscimento ed esecuzione parziali

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione, se è in grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena in parte, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena integralmente può consultarsi con l’autorità competente dello Stato di emissione al fine di trovare un accordo in conformità del paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono convenire, caso per caso, il riconoscimento e l’esecuzione parziali di una sentenza alle condizioni da loro stabilite purché tali riconoscimento ed esecuzione non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo il certificato è ritirato.

Articolo 11

Rinvio del riconoscimento della sentenza

Il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando il certificato di cui all’articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza, fino a una ragionevole scadenza fissata dallo Stato di esecuzione affinché il certificato sia completato o corretto.

Articolo 12

Decisione in merito all’esecuzione della pena e termini

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima possibile, se riconoscere la sentenza ed eseguire la pena e informa lo Stato di emissione di tale decisione nonché di eventuali decisioni di adattare la pena a norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2.   A meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell’articolo 11 o dell’articolo 23, paragrafo 3, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena è presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.

3.   Se, in casi eccezionali, per l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il periodo di cui al paragrafo 2, tale autorità informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

Articolo 13

Ritiro del certificato

Fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena.

Articolo 14

Arresto provvisorio

Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, quest’ultimo può, su richiesta dello Stato di emissione e prima di ricevere la sentenza e il certificato o prima che sia presa la decisione di riconoscere la sentenza ed eseguire la pena, arrestare la persona condannata o adottare qualsiasi altro provvedimento per assicurare che essa resti nel suo territorio, in attesa di una decisione di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena. La durata della pena non è aumentata per effetto di un periodo di detenzione scontato in virtù della presente norma.

Articolo 15

Trasferimento delle persone condannate

1.   Qualora si trovi nello Stato di emissione, la persona condannata è trasferita nello Stato di esecuzione a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e comunque entro trenta giorni dalla data di adozione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena.

2.   Se il trasferimento della persona condannata entro il termine di cui al paragrafo 1 è impedito da circostanze impreviste, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente. Il trasferimento viene eseguito non appena tali circostanze cessano di sussistere. L’autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda una nuova data per il trasferimento. In tal caso il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

Articolo 16

Transito

1.   Ciascuno Stato membro permette, conformemente alla propria legislazione, il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione, purché lo Stato di emissione gli abbia trasmesso copia del certificato di cui all’articolo 4 corredato della richiesta di transito. La richiesta di transito e il certificato possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Su richiesta dello Stato membro al quale è richiesto il transito, lo Stato di emissione fornisce una traduzione del certificato in una delle lingue, da indicare nella richiesta, che sono accettate dallo Stato membro al quale è richiesto il transito.

2.   Quando riceve una richiesta di autorizzare il transito, lo Stato membro al quale è richiesto il transito informa lo Stato di emissione se non può garantire che la persona condannata non sarà perseguita o, tranne nei casi previsti dal paragrafo 1, detenuta o altrimenti soggetta a misure restrittive della libertà personale nel suo territorio per reati commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di emissione. In tal caso lo Stato di emissione può ritirare la richiesta.

3.   Lo Stato membro al quale è richiesto il transito rende nota la sua decisione, che è presa in via prioritaria entro e non oltre una settimana dal ricevimento della richiesta, con la medesima procedura. Tale decisione può essere rinviata fino alla trasmissione della traduzione allo Stato membro di transito, qualora detta traduzione sia richiesta a norma del paragrafo 1.

4.   Lo Stato membro al quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.

5.   In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia, in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 72 ore.

Articolo 17

Legislazione applicabile all’esecuzione

1.   L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è stata emessa la sentenza.

3.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può, su richiesta, informare l’autorità competente dello Stato di emissione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale. Lo Stato di emissione può accettare l’applicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato.

4.   Gli Stati membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento.

Articolo 18

Specialità

1.   Una persona trasferita nello Stato di esecuzione in virtù della presente decisione quadro, fatto salvo il paragrafo 2, non è perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

a)

quando, pur avendone avuto la possibilità, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

il reato non è punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale;

c)

il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d)

qualora la persona condannata sia passibile di una sanzione o misura che non implichi la privazione della libertà personale, in particolare una sanzione pecuniaria o una misura sostitutiva della medesima, anche se la sanzione o misura sostitutiva può restringere la sua libertà personale;

e)

qualora la persona condannata abbia acconsentito al trasferimento;

f)

qualora, dopo essere stata trasferita, la persona condannata abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità riguardo a specifici reati anteriori al suo trasferimento. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto all’assistenza legale;

g)

per i casi diversi da quelli menzionati alle lettere da a) ad f), qualora lo Stato di emissione dia il suo consenso in conformità del paragrafo 3.

3.   La richiesta di consenso è presentata all’autorità competente dello Stato di emissione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI nonché di una traduzione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della stessa. Il consenso è accordato qualora vi sia un obbligo di consegna della persona ai sensi della suddetta decisione quadro. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all’articolo 5 della suddetta decisione quadro, lo Stato di esecuzione fornisce le garanzie ivi previste.

Articolo 19

Amnistia, grazia, revisione della sentenza

1.   L’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

2.   Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro.

Articolo 20

Informazioni trasmesse dallo Stato di emissione

1.   L’autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura in base alla quale, immediatamente o entro un determinato termine, la pena cessa di essere esecutiva.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione pone fine all’esecuzione della pena non appena informata della decisione o della misura di cui al paragrafo 1 dall’autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 21

Informazioni che lo Stato di esecuzione deve fornire

L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

a)

della trasmissione della sentenza e del certificato all’autorità competente responsabile dell’esecuzione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 5;

b)

dell’impossibilità pratica di eseguire la pena in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest’ultimo non è tenuto ad eseguire la pena;

c)

della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena, unitamente alla data della decisione;

d)

dell’eventuale decisione di non riconoscere la sentenza ed eseguire la pena a norma dell’articolo 9, corredata di una motivazione;

e)

dell’eventuale decisione di adattare la pena a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motivazione;

f)

dell’eventuale decisione di non eseguire la pena, per i motivi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, corredata di una motivazione;

g)

delle date di inizio e fine del periodo di libertà condizionale, se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;

h)

dell’evasione della persona condannata;

i)

dell’esecuzione della pena non appena conclusa.

Articolo 22

Conseguenze del trasferimento della persona condannata

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato di emissione non procede all’esecuzione della pena una volta che l’esecuzione della medesima sia iniziata nello Stato di esecuzione.

2.   Lo Stato di emissione riacquista il diritto di procedere all’esecuzione della pena non appena informato dallo Stato di esecuzione della mancata esecuzione parziale della pena ai sensi dell’articolo 21, lettera h).

Articolo 23

Lingue

1.   Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, non è richiesta la traduzione della sentenza.

3.   Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, indicare in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che in qualità di Stato di esecuzione può, immediatamente dopo il ricevimento della sentenza e del certificato e qualora ritenga il contenuto del certificato insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena, chiedere che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea. Tale richiesta è preceduta, se necessario, da una consultazione tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione per stabilire le parti essenziali della sentenza da tradurre.

La decisione sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena può essere rinviata fino alla trasmissione della traduzione dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione o, qualora lo Stato di esecuzione decida di tradurre la sentenza a proprie spese, fino all’ottenimento della traduzione.

Articolo 24

Spese

Le spese risultanti dall’applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese legate al trasferimento della persona condannata nello Stato di esecuzione e di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 25

Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo

Fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Relazioni con altri accordi e intese

1.   Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all’articolo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:

la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, e il relativo protocollo addizionale, del 18 dicembre 1997;

la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970;

il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni;

la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull’esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991.

2.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 27 novembre 2008, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene.

3.   Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali successivamente al 5 dicembre 2008, nella misura in cui essi consentano di approfondire e di andare oltre le disposizioni della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene.

4.   Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 5 marzo 2009, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

Articolo 27

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 28

Disposizione transitoria

1.   Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

2.   Tuttavia, al momento dell’adozione della presente decisione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva al 5 dicembre 2011. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 29

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 5 dicembre 2011.

2.   Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il 5 dicembre 2012 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

3.   Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le notifiche o dichiarazioni formulate a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 23, paragrafi 1 o 3.

4.   Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea, uno Stato membro che abbia ripetutamente incontrato difficoltà nell’applicazione dell’articolo 25 della presente decisione quadro, non risolte mediante consultazioni bilaterali, ne informa il Consiglio e la Commissione. La Commissione, in base a tali informazioni e a qualsiasi altra informazione in suo possesso, redige una relazione, corredata delle iniziative che ritiene opportune, per risolvere tali difficoltà.

5.   Entro il 5 dicembre 2013, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute, corredata delle iniziative che ritiene opportune. Il Consiglio, in base alle relazioni della Commissione e alle eventuali iniziative, riesamina in particolare l’articolo 25 per considerare se si debba sostituire con disposizioni più specifiche.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

(2)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(3)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(4)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(5)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(6)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(7)  GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

(8)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

(9)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

(10)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.


ALLEGATO II

CERTIFICATO DI TRASFERIMENTO

CERTIFICATO

di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (1)

(a)

*

Stato di emissione: …

*

Stato di esecuzione: …

(b)

Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che irroga la pena diventata definitiva:

Denominazione ufficiale: …

La sentenza è stata pronunciata il (indicare la data: gg-mm-aaaa): …

La sentenza è diventata definitiva il (indicare la data: gg-mm-aaaa): …

Numero di riferimento della sentenza (se disponibile): …

(c)

Informazioni relative all'autorità che può essere contattata per ogni questione relativa al certificato:

1.

Tipo di autorità: Si prega di contrassegnare la casella pertinente:

Autorità centrale …

Organo giurisdizionale …

Altra autorità …

2.

Estremi dell'autorità di cui alla lettera c), punto 1:

Denominazione ufficiale: …

Indirizzo: …

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) …

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) …

Indirizzo e-mail (se disponibile): …

3.

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

4.

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della sentenza o ai fini della determinazione delle modalità del trasferimento (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) se diversi dal punto 2: …

(d)

Informazioni relative alla persona nei cui confronti è stata irrogata la pena:

Cognome: …

Nome(i): …

Cognome da nubile, se del caso: …

Pseudonimi, se del caso: …

Sesso: …

Cittadinanza: …

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile): …

Data di nascita: …

Luogo di nascita: …

Ultimi indirizzi/residenze noti: …

Lingua(e) che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile): …

La persona condannata si trova:

nello Stato di emissione e dev'essere trasferita nello Stato di esecuzione.

nello Stato di esecuzione e la pena dev'essere eseguita in tale Stato.

Ulteriori informazioni da fornire, se disponibili e se del caso:

1.

Fotografia e impronte digitali della persona e/o estremi della persona da contattare per ottenere tali informazioni:

2.

Tipo e numero di riferimento della carta d'identità o del passaporto della persona condannata:

3.

Tipo e numero di riferimento del permesso di soggiorno della persona condannata:

4.

Altre informazioni pertinenti sui legami familiari, sociali o professionali della persona condannata nello Stato di esecuzione:

(e)

Richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato di emissione (se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione):

Lo Stato di emissione chiede allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena.

Lo Stato di emissione ha già chiesto allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena. Si prega di fornire la denominazione dell'autorità dello Stato di esecuzione che ha preso la decisione in merito alla richiesta di arrestare la persona condannata (se applicabile e disponibile):

(f)

Relazione con un mandato d'arresto europeo precedente:

Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà e lo Stato di esecuzione si impegna ad eseguire tale pena o misura di sicurezza (articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data di emissione del mandato d'arresto europeo e, se disponibile, numero di riferimento:

Denominazione dell'autorità che ha emesso il mandato d'arresto europeo: …

Data della decisione di esecuzione e, se disponibile, numero di riferimento:

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione di esecuzione della pena:

Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di una persona che è cittadino o residente dello Stato di esecuzione e tale Stato ha consegnato la persona alla condizione che essa sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione (articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data della decisione relativa alla consegna della persona: …

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione relativa alla consegna: …

Numero di riferimento della decisione, se disponibile: …

Data di consegna della persona, se disponibile: …

(g)

Motivi per la trasmissione della sentenza e del certificato (nel caso in cui sia stato compilato il riquadro f, la compilazione del presente riquadro non è necessaria):

La sentenza e il certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione in quanto l'autorità di emissione ha la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata e:

☐ (a)

lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive.

☐ (b)

lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata, verso il quale essa sarà espulsa una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza. Se l'ordine di espulsione o allontanamento non figura nella sentenza, si prega di fornire la denominazione dell'autorità che ha rilasciato l'ordine, la data del rilascio e, se disponibile, il numero di riferimento: …

☐ (c)

lo Stato di esecuzione è uno Stato, diverso da uno Stato di cui alle lettere a) o b), la cui autorità competente dà il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato.

☐ (d)

lo Stato di esecuzione ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della decisione quadro e:

si conferma che, secondo quanto risulta all'autorità competente dello Stato di emissione, la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente, o

si conferma che la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione.

(h)

Sentenza che irroga la pena:

1.

La sentenza riguarda complessivamente … reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi tempo e luogo, e natura della partecipazione della persona condannata:

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la sentenza:

2.

Qualora il reato o i reati di cui alla lettera h), punto 1, corrispondano a una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, si prega di confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

partecipazione a un'organizzazione criminale;

terrorismo;

tratta di esseri umani;

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

corruzione;

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

riciclaggio di proventi di reato;

falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;

criminalità informatica;

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

omicidio volontario, lesioni personali gravi;

traffico illecito di organi e tessuti umani;

rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

razzismo e xenofobia;

furto organizzato o a mano armata;

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

truffa;

racket e estorsione;

contraffazione e pirateria di prodotti;

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

falsificazione di mezzi di pagamento;

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

traffico di veicoli rubati;

violenza sessuale;

incendio doloso;

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

dirottamento di aereo/nave;

sabotaggio.

3.

Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2, o se la sentenza e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro), si prega di fornire una descrizione completa dei reati in questione:

(i)

Informazioni sulla sentenza che irroga la pena:

1.

Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

☐ Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

☐ No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

☐ 3.1a.

l'interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

☐ 3.1b.

l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

☐ 3.2.

essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

☐ 3.3.

l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il… (giorno/mese/anno) ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e

l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

2.

Indicazioni sulla durata della pena:

2.1.

Durata complessiva della pena (in giorni): …

2.2.

Periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è emessa la sentenza (in giorni):

… al (…) (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaaa): …

2.3.

Numero di giorni da detrarre dalla durata complessiva della pena per motivi diversi da quelli di cui al punto 2.2. (ad esempio amnistia, grazia o indulto ecc. già concessi in relazione alla pena): …, al (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaaa): …

2.4.

Data di scadenza della pena nello Stato di emissione:

Non applicabile, in quanto la persona non è attualmente in stato di detenzione

La persona è attualmente in stato di detenzione e la pena, a norma della legislazione dello Stato di emissione, dovrebbe essere interamente scontata il (indicare la data: gg-mm-aaaa) (2): …

3.

Tipo di pena:

pena detentiva

misura privativa della libertà personale (si prega di precisare):

(j)

Informazioni relative alla liberazione anticipata o condizionale:

1.

A norma della legislazione dello Stato di emissione la persona condannata ha diritto alla liberazione anticipata o condizionale, avendo scontato:

metà della pena

due terzi della pena

un'altra parte della pena (precisare):

2.

L'autorità competente dello Stato di emissione chiede di essere informata riguardo alle:

disposizioni della legislazione dello Stato di esecuzione applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale della persona condannata;

date di inizio e fine del periodo di libertà anticipata o condizionale.

(k)

Opinione della persona condannata:

1. ☐

Non è stato possibile ascoltare la persona condannata in quanto si trova già nello Stato di esecuzione.

2. ☐

La persona condannata si trova nello Stato di emissione e:

a.

ha chiesto la trasmissione della sentenza e del certificato

ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato

non ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato (indicare i motivi forniti dalla persona condannata):

b.

L'opinione della persona condannata figura in allegato.

L'opinione della persona condannata è già stata trasmessa allo Stato di esecuzione il (indicare la data: gg-mm-aaaa): …

(l)

Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

(m)

Informazioni finali:

Il testo della/e sentenza/e è allegato al certificato (3).

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte

Nome: …

Funzione (titolo/grado) …

Data: …

Timbro ufficiale (se disponibile) …


(1)  «Il presente certificato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.»

(2)  Si prega di inserire la data alla quale la pena dovrebbe essere interamente scontata (senza tener conto delle possibilità di qualsiasi forma di liberazione anticipata e/o condizionale) se la persona dovesse restare nello Stato di emissione.

(3)  L'autorità competente dello Stato di emissione deve allegare tutte le sentenze relative al caso necessarie per disporre di tutte le informazioni sulla pena finale da eseguire. Possono essere allegate anche le traduzioni eventualmente disponibili delle sentenze.


ALLEGATO III

NOTIFICA ALLA PERSONA CONDANNATA

Con la presente Le viene notificata la decisione del … (autorità competente dello Stato di emissione) di trasmettere la sentenza del … (autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione) in data … (data della sentenza) … (numero di riferimento; se disponibile) a … (Stato di esecuzione) ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena ivi irrogata in conformità della legislazione nazionale che recepisce la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione di … (Stato di esecuzione). Le autorità di detto Stato saranno competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

L’autorità competente di … (Stato di esecuzione) deve dedurre dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena. L’autorità competente di … (Stato di esecuzione) può adattare la pena solo se essa è incompatibile con la legge di tale Stato per quanto riguarda la sua durata o natura. La pena adottata non deve aggravare per natura o durata la pena pronunciata in … (Stato di emissione).


ALLEGATO IV

DIAGRAMMA DELLA DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI

Image 1


ALLEGATO V

Fonti di informazione

Informazioni fornite dal Consiglio dell’Unione europea sulla decisione quadro 2008/909/GAI:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9618-2014-REV-1/en/pdf

Informazioni fornite dalla Rete giudiziaria europea in materia penale (RGE): elenco delle autorità competenti, Stato di attuazione e dichiarazioni presentate dagli Stati membri ai fini della decisione quadro 2008/909/GAI

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?l=IT&Id=36

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare, COM(2014) 57 final del 5.2.2014.

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties.aspx?l=IT&Id=1222

Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Tabelle «Stato dell’attuazione» e «Dichiarazioni» allegate al documento: relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare - allegato della relazione, SWD(2014) 34 final del 5.2.2014.

Relazioni e raccomandazioni dei gruppi di esperti di EuroPris sulla decisione quadro 2008/909/GAI, incluso il libro sulle risorse di EuroPris sul trasferimento delle persone detenute

http://www.europris.org/

STEPS 2 Resettlement (Support for Transfer of European Prison Sentences towards Resettlement) finalizzato a sostenere l’effettiva attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI esaminando e analizzando gli ostacoli giuridici e pratici che potrebbero renderne difficoltosa l’attuazione e l’esecuzione in tutti gli Stati membri,

http://steps2.europris.org/en/

Studio dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) sulla decisione quadro 2008/909/GAI «Criminal detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross border transfers»

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/criminal-detention-and-alternatives-fundamental-rights-aspects-eu-cross-border


ALLEGATO VI

Elenco delle sentenze della Corte di giustizia relative alla decisione quadro 2008/909/GAI

C-573/17, Openbaar Ministerie v Daniel Adam Popławski («Popławski II») (Sentenza del 24 giugno 2019)

C-579/15, Popławski (sentenza del 29 giugno 2017)

C-582/15, van Vemde (sentenza del 25 gennaio 2017)

C-289/15, Grundza (sentenza dell’11 gennaio 2017)

C-554/14, Ognyanov (sentenza dell’8 novembre 2016)

Cause pendenti:

 

C-495/18: domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Najvyšší súd republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) il 30 luglio 2018, YX

 

C-314/18: domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l’8 maggio 2018 – Openbaar Ministerie/SF


ALLEGATO VII

Elenco delle sentenze della Corte di giustizia relative alla decisione quadro 2002/584

C-573/17, Openbaar Ministerie v Daniel Adam Popławski («Popławski II») (Sentenza del 24 giugno 2019)

C-514/17, Sut (sentenza del 13 dicembre 2018)

C-327/18 PPU, RO (sentenza del 19 settembre 2018)

C-220/18 PPU, ML (sentenza del 25 luglio 2018)

C-268/17, AY (sentenza del 25 luglio 2018)

C-367/16, Piotrowski (sentenza del 23 gennaio 2018)

C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru (sentenza del 5 aprile 2016)

C-237/15 PPU, Lanigan (sentenza del 16 luglio 2015)

C-168/13 PPU, Jeremy F (sentenza del 30 maggio 2013)

C-66/08, Kozlowski (sentenza del 17 luglio 2008)

Cause pendenti:

 

C-314/18: domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l’8 maggio 2018 – Openbaar Ministerie/SF

 

C-128/18: domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 16 febbraio 2018 – Procedimento penale a carico di Dumitru-Tudor Dorobantu