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6.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 375/25 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 18 luglio 2019
relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE
[Caso AT.39711 — Qualcomm (comportamento predatorio)]
[notificata con il numero C(2019) 5361]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 375/07)
Il 18 luglio 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.
1. Introduzione
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(1) |
La decisione stabilisce che Qualcomm Inc. («Qualcomm») ha violato l’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e l’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») fornendo sotto costo determinati quantitativi di tre dei suoi chipset UMTS nell’intento di eliminare Icera, che in quel momento rappresentava il suo principale concorrente nel segmento di mercato che offre prestazioni avanzate in termini di velocità di trasmissione dati («segmento di punta»). |
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(2) |
L’infrazione è durata dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2011. |
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(3) |
Il 5 luglio 2019 e il 15 luglio 2019 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha formulato pareri favorevoli in merito alla decisione adottata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e all’ammenda inflitta a Qualcomm. |
2. Definizione del mercato
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(4) |
La decisione conclude che il mercato rilevante del prodotto è il mercato libero dei baseband chipset compatibili con lo standard UMTS («chipset UMTS»). |
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(5) |
La decisione conclude che il mercato dei chipset UMTS ha dimensione mondiale. |
3. Posizione dominante
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(6) |
La decisione riscontra che Qualcomm ha detenuto una posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset UMTS almeno dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. |
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(7) |
In primo luogo, Qualcomm deteneva in quel periodo una quota di mercato basata sul valore pari al 60 % circa del mercato mondiale dei chipset UMTS. |
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(8) |
In secondo luogo, il mercato mondiale dei chipset UMTS è caratterizzato da una serie di barriere all’ingresso e all’espansione (per esempio importanti investimenti iniziali in attività di ricerca e sviluppo per progettare i chipset UMTS e varie barriere legate ai diritti di proprietà intellettuale di Qualcomm). |
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(9) |
In terzo luogo, in quel periodo la forza commerciale dei clienti di chipset di Qualcomm non era sufficiente per incidere sulla posizione dominante di Qualcomm. |
4. Abuso di posizione dominante
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(10) |
La decisione stabilisce che Qualcomm ha abusato della sua posizione dominante fornendo sotto costo determinati quantitativi di tre dei suoi chipset UMTS (i chipset basati su MDM8200, MDM6200 e MDM8200 A) a due dei suoi clienti chiave, Huawei e ZTE, nell’intento di eliminare Icera, che in quel momento rappresentava il suo principale concorrente nel segmento di punta del mercato dei chipset UMTS. |
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Contenendo la crescita di Icera presso i due clienti più importanti di questo segmento, che al tempo consisteva quasi esclusivamente in chipset per dispositivi mobili a banda larga, Qualcomm intendeva evitare che Icera, una piccola start-up soggetta a restrizioni finanziarie, acquisisse la reputazione e le dimensioni necessarie per sfidare la posizione dominante di Qualcomm nel mercato dei chipset UMTS, in particolare alla luce del potenziale di crescita previsto per il segmento di punta grazie all’adozione a livello mondiale dei dispositivi mobili intelligenti, impedendo così ai costruttori di apparecchiature originali operanti in questo segmento di avere accesso a una fonte alternativa per i chipset utilizzati nei telefoni cellulari e riducendo la scelta dei consumatori. |
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Le pratiche tariffarie di Qualcomm si inseriscono in un contesto che vedeva Icera aumentare la sua trazione sul mercato come operatore in grado di fornire chipset UMTS all’avanguardia che rappresentavano una crescente minaccia per il segmento dei chipset di Qualcomm. Per assicurarsi che le attività commerciali di Icera non potessero raggiungere dimensioni critiche per la sua posizione sul mercato, Qualcomm ha intrapreso azioni preventive sotto forma di sconti per due clienti strategicamente importanti, Huawei e ZTE, in quanto riteneva che le prospettive di sviluppo di Icera dipendessero dalla sua capacità di allacciare rapporti commerciali con una di queste società. Le azioni preventive di Qualcomm si basavano su una strategia multichipset che riguardava i suoi tre chipset di punta, ai tempi in concorrenza con i chipset più avanzati di Icera, e che mirava in particolare a proteggere la forte posizione di Qualcomm nel segmento ad alto volume dei chipset per telefoni cellulari, in cui Icera programmava di entrare non appena si sarebbe affermata nel segmento dei chipset per dispositivi mobili a banda larga. |
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(13) |
L’analisi dei prezzi praticati da Qualcomm a Huawei e ZTE nonché dei costi sostenuti da Qualcomm per la produzione dei chipset in oggetto dimostra che Qualcomm ha venduto determinati quantitativi di tali chipset a prezzi inferiori alla media dei costi incrementali a lungo termine e, in ogni caso, inferiori alla media dei costi totali, nonché che ha venduto un quantitativo limitato di chipset basati su MDM6200 a prezzi inferiori alla media dei costi variabili. I risultati del test prezzi-costi sono coerenti con gli elementi di prova contestuali forniti da Qualcomm, che ne dimostrano l’intento di eliminare Icera. |
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(14) |
La decisione conclude che Qualcomm non ha fornito una valida giustificazione oggettiva o un’argomentazione difensiva basata sui vantaggi in termini di efficienza per la sua condotta. |
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(15) |
La decisione conclude che le vendite predatorie di Qualcomm nei confronti di Huawei e ZTE, considerate nel loro insieme, costituiscono un’infrazione unica e continuata. |
5. Giurisdizione
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(16) |
La decisione conclude che la Commissione è competente per l’applicazione dell’articolo 102 del TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE all’infrazione di Qualcomm, che è stata commessa ed era idonea a produrre effetti sostanziali, immediati e prevedibili nel SEE. |
6. Incidenza sugli scambi
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(17) |
La decisione conclude che la condotta di Qualcomm ha inciso sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri e tra le parti contraenti del SEE. |
7. Ammende e misure correttive
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(18) |
Al momento dell’adozione della decisione, l’infrazione di Qualcomm era terminata. La decisione, tuttavia, ingiunge a Qualcomm di astenersi dal reiterare la condotta descritta nella decisione nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo alla condotta descritta nella decisione. |
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(19) |
L’ammenda inflitta a Qualcomm per l’infrazione è calcolata sulla base dei principi fissati negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. La decisione conclude che l’importo finale dell’ammenda da infliggere a Qualcomm deve essere pari a 242 042 000 EUR. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).