|
Stato membro
|
Tipo di assicurazione
Normativa/disposizione giuridica
Riferimento della Gazzetta ufficiale
|
Elementi da indicare nel certificato
|
|
BELGIO
|
|
1.
|
Architetti e imprenditori
Normativa/disposizione giuridica: Legge del 26 giugno 1963 che crea un’associazione di architetti, articolo 8, § 2, punto 2 (15 luglio 1963)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 5 luglio 1963
|
|
Articolo 8, § 2, punti 2, 3 e 4
Se un cittadino di uno Stato membro si trasferisce in Belgio per la prima volta, in virtù della libera prestazione dei servizi, per esercitare la professione di architetto su base temporanea e occasionale, deve informare preventivamente l’associazione degli architetti mediante una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o gli altri mezzi di tutela personale o collettiva in relazione alla responsabilità professionale, allegando in particolare un certificato di assicurazione della responsabilità professionale, compresa la responsabilità decennale. Il certificato può essere rilasciato da un fornitore di assicurazione in un altro Stato membro, purché dichiari che l’assicuratore si è conformato alle leggi e alle normative vigenti in Belgio per quanto riguarda le norme dettagliate e l’ambito di applicazione della copertura. L’associazione degli architetti registra il suddetto cittadino nel registro dei prestatori di servizi. La dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in Belgio durante l’anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.
Contestualmente alla prima prestazione di servizi o qualora intervenga una modifica sostanziale, la dichiarazione deve essere accompagnata da:
…
|
2)
|
un certificato attestante che il titolare detiene uno dei diplomi, certificati o altri elementi comprovanti le qualifiche formali di cui all’articolo 1, §§ da 2 a 2/3, della legge del 20 febbraio 1939 sulla protezione del titolo e della professione dell’architetto.
|
|
|
|
|
2.
|
Caccia
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 15 luglio 1963 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile al fine di ottenere un’autorizzazione di porto d’armi da caccia o una licenza di caccia
(articolo 1) (1o gennaio 1964)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 3 agosto 1963
|
|
Articolo 4, primo comma
L’assicuratore, il suo rappresentante legale o il suo referente in Belgio rilasciano all’assicurato un certificato di assicurazione indicante le date di inizio e fine della validità della copertura e attestante che la copertura è valida alle condizioni stabilite nel presente decreto.
|
|
|
|
3.
|
Caccia
Normativa/disposizione giuridica: Decreto del governo fiammingo, del 25 aprile 2014, sull’organizzazione amministrativa della caccia nella regione fiamminga (articolo 19) (1o luglio 2014)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 12 giugno 2014
|
|
Articolo 20
L’assicuratore, il suo rappresentante legale o il suo referente in Belgio rilasciano all’assicurato un certificato di assicurazione indicante le date di inizio e fine della validità della copertura e attestante che la copertura è valida alle condizioni stabilite nel presente decreto.
|
|
|
|
4.
|
Ambiente
Normativa/disposizione giuridica: Legge del 12 luglio 2009 che approva la convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, stipulata a Londra il 23 marzo 2001 (articolo 7, paragrafo 1, della convenzione) (9 novembre 2009)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 3 ottobre 2009, seconda edizione
|
|
Articolo 7, paragrafo 2
Una volta che l’autorità competente di uno Stato contraente abbia accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, ad ogni nave è rilasciato un certificato attestante l’esistenza di un’assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto della presente convenzione. Se si tratta di una nave registrata in uno Stato contraente, il certificato è rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; qualora si tratti di una nave non registrata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere conforme al modello allegato alla presente convenzione e contenere le seguenti informazioni:
|
a)
|
nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale del proprietario registrato;
|
|
c)
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
d)
|
tipologia e durata della garanzia;
|
|
e)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante e, ove occorra, luogo della sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia;
|
|
f)
|
periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
|
|
|
|
|
5.
|
Esercizi aperti al pubblico
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 5 agosto 1991 che attua gli articoli 8, 8 bis e 9 della legge del 30 luglio 1979 (1o marzo 1992)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 30 agosto 1991
|
|
Articolo 7
All’atto della stipulazione di un contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione rilascia al titolare della polizza un certificato redatto sulla base del modello di cui all’allegato.
Un duplicato del certificato è inviato al sindaco del comune in cui è ubicato l’esercizio accessibile al pubblico.
|
|
|
|
6.
|
Impianti nucleari
Normativa/disposizione giuridica: Legge del 22 luglio 1985 sulla responsabilità civile nel settore dell’energia nucleare (articolo 8, primo comma, e articolo 10, primo comma) (10 settembre 1985)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 31 agosto 1985
|
|
Articolo 15
Qualunque vettore di sostanze nucleari deve essere in possesso di un certificato rilasciato da o per conto dell’assicuratore o del garante finanziario che fornisce la garanzia, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8. Il certificato deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo [4, lettera d)] della convenzione di Parigi.
Il re stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 4, lettera c), della convenzione di Parigi
|
c)
|
L’operatore responsabile, a norma della presente convenzione, consegnerà al vettore un certificato rilasciato da o per conto dell’assicuratore oppure da o per conto di un altro garante finanziario che fornisca la garanzia finanziaria prevista dall’articolo 10. Una parte contraente può tuttavia escludere tale obbligo per i trasporti che avvengono esclusivamente all’interno del proprio territorio. Detto certificato dovrà indicare il nome e l’indirizzo di tale operatore nonché l’ammontare, il genere e la durata della garanzia. Queste indicazioni non potranno esser contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato è stato rilasciato. Il certificato indicherà pure le sostanze nucleari e l’itinerario coperti dalla garanzia, ed includerà una dichiarazione dell’autorità pubblica competente attestante che la persona nominata nel certificato è un operatore ai sensi della presente convenzione.
|
|
|
|
|
7.
|
Intermediazione
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 25 marzo 1996 che attua la legge del 27 marzo 1995 sull’intermediazione assicurativa e riassicurativa e la distribuzione assicurativa (articolo 3, paragrafi 4 e 5) (3 aprile 1996)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 3 aprile 1996
|
|
Articolo 3
Per presentare correttamente una domanda di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, il richiedente, qualora si tratti di una persona fisica, deve allegare alla domanda i documenti seguenti:
[…]
|
4)
|
|
a)
|
un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dall’ente creditizio che, conformemente al capo VI del presente decreto, ha fornito la garanzia o la garanzia bancaria;
|
|
b)
|
per gli intermediari assicurativi o riassicurativi che sono esonerati dall’obbligo di disporre di una garanzia o garanzia bancaria, un documento attestante che l’impresa di assicurazione, l’impresa di riassicurazione, l’intermediario assicurativo o l’intermediario riassicurativo per conto di cui agiscono si impegna a intervenire nel caso in cui gli intermediari assicurativi e riassicurativi siano inadempienti;
|
|
|
5)
|
|
a)
|
un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione presso la quale, conformemente al capo VII del presente decreto, è stata stipulata un’assicurazione della responsabilità professionale;
|
|
b)
|
per gli intermediari assicurativi o riassicurativi che sono esonerati dall’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità professionale, un certificato rilasciato da imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o altri intermediari assicurativi o riassicurativi, compresi gli enti creditizi, per conto dei quali essi agiscono, che confermi che questi ultimi si fanno carico della responsabilità degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
|
|
|
|
|
|
8.
|
Intermediazione
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 17 febbraio 2005 che disciplina la registrazione delle persone che svolgono un’attività di recupero consensuale dei crediti e le garanzie di cui tali persone devono disporre (articolo 2, § 1, terzo comma) (1o aprile 2005)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 16 marzo 2005
|
|
Articolo 3, § 2
L’agente per il recupero dei crediti deve fornire, insieme alla domanda d’iscrizione, il proprio numero di impresa o i dati che forniscono le informazioni di cui all’articolo 2, § 1, primo comma, punto 2), del decreto, se è stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, e deve presentare un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione con cui ha stipulato un’assicurazione della responsabilità professionale, in cui si menziona esplicitamente che il contratto di assicurazione soddisfa le condizioni stabilite nel decreto.
Su richiesta dei funzionari competenti della direzione generale della Disciplina e dell’organizzazione del mercato del servizio pubblico federale Economia, PMI, lavoratori autonomi ed energia, l’agente per il recupero dei crediti è tenuto a fornire loro una copia del contratto di assicurazione e a presentare prove del pagamento del premio.
|
|
|
|
9.
|
Intermediazione
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 1o luglio 2006 che attua la legge del 22 marzo 2006 sull’intermediazione nei servizi bancari e di investimento e la distribuzione degli strumenti finanziari (articolo 11) (1o luglio 2006)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 6 luglio 2006
|
|
Articolo 3, punto 4)
Per presentare correttamente una domanda di iscrizione nel registro degli intermediari nei servizi bancari e di investimento, il richiedente, qualora si tratti di una persona fisica, deve allegare alla domanda i documenti seguenti:
[…]
|
4)
|
un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione con cui è stata stipulata l’assicurazione della responsabilità professionale, conformemente alle disposizioni del capo V, che dimostri che l’assicurazione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 11; per gli intermediari nei servizi bancari e di investimento che sono esonerati, a norma dell’articolo 8, primo comma, punto 5), della legge, dall’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità professionale, un certificato rilasciato dall’impresa o dalle imprese regolamentate per le quali essi agiscono, in cui l’impresa o le imprese dichiarano di farsi carico in maniera irrevocabile e incondizionata degli obblighi dell’intermediario per quanto riguarda la sua responsabilità.
|
|
|
|
|
10.
|
Intermediazione
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio dell’8 luglio 2014 che attua la legge del 25 aprile 2014 sullo status e il controllo dei pianificatori finanziari indipendenti e sull’erogazione di consultazioni di pianificazione finanziaria da parte di imprese regolamentate, che modifica il codice sulle società e la legge del 2 agosto 2002 sulla vigilanza del settore finanziario e dei servizi finanziari (articolo 9) (1o novembre 2014)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 18 agosto 2014
|
|
Articolo 3, punto 4)
Per presentare correttamente una domanda di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di pianificatore finanziario indipendente, il richiedente, qualora si tratti di una persona fisica, deve trasmettere all’autorità dei servizi e mercati finanziari i documenti e le informazioni seguenti:
[…]
|
4)
|
un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione con cui è stata stipulata l’assicurazione della responsabilità professionale che dimostri che l’assicurazione soddisfa le condizioni di cui all’articolo IV;
|
Articolo 4, punto 6)
Per presentare correttamente una domanda di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di pianificatore finanziario indipendente, il richiedente, qualora si tratti di una persona giuridica, deve trasmettere all’autorità dei servizi e mercati finanziari i documenti e le informazioni seguenti:
[…]
|
6)
|
un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione con cui è stata stipulata l’assicurazione della responsabilità professionale che dimostri che l’assicurazione soddisfa le condizioni di cui all’articolo IV.
|
|
|
|
|
11.
|
Intermediazione
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 29 ottobre 2015 che attua il titolo 4, capo 4, del libro VII del codice di diritto economico (articolo 11) (1o novembre 2015)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 5 novembre 2015
|
|
Articolo 4, punto 11)
Fatto salvo il diritto dell’autorità dei servizi e mercati finanziari (FSMA) di richiedere ulteriori informazioni che essa reputi necessarie a valutare il fascicolo, per presentare correttamente una domanda di approvazione in qualità di prestatore, il richiedente include nella domanda le informazioni seguenti e allega i documenti seguenti:
[…]
|
11)
|
un’indicazione che precisa se il prestatore eserciterà o meno l’attività di intermediario creditizio e, se del caso, un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione con cui è stata stipulata un’assicurazione della responsabilità professionale, conformemente all’articolo VII.180, § 2, primo comma, punto 4), e/o all’articolo VII.184, § 1, secondo comma, punto 4), del codice di diritto economico, che attesti che l’assicurazione soddisfa le condizioni di cui al capo IV;
|
Articolo 7, punto 10
Fatto salvo il diritto dell’autorità dei servizi e mercati finanziari di richiedere ulteriori informazioni che essa reputi necessarie a valutare il fascicolo, per presentare correttamente una domanda di registrazione in qualità di intermediario creditizio nella categoria degli agenti di credito, agenti collegati o subagenti, il richiedente deve includere nella domanda le informazioni seguenti e allegare i documenti seguenti:
[…]
|
10)
|
fatta salva la disposizione di cui all’articolo 11, un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione con cui è stata stipulata un’assicurazione della responsabilità professionale, conformemente all’articolo VII.181, § 1, primo comma, punto 3), e/o all’articolo VII.186, § 1, primo comma, punto 3), del codice di diritto economico, che attesti che l’assicurazione soddisfa le condizioni di cui al capo IV;
|
Articolo 9, punto 7)
Fatto salvo il diritto dell’autorità dei servizi e mercati finanziari di richiedere ulteriori informazioni che essa reputi necessarie a valutare il fascicolo, per presentare correttamente una domanda di registrazione in qualità di intermediario di credito al consumo nella categoria degli agenti a titolo accessorio, il richiedente include nella domanda le informazioni seguenti e allega i documenti seguenti:
|
7)
|
un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione presso la quale è stata stipulata un’assicurazione della responsabilità professionale.
|
|
|
|
|
12.
|
Sicurezza
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 2 settembre 2013 recante le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di impresa di sicurezza marittima [articolo 3, punto 3)] (4 ottobre 2013)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 30 gennaio 2013
|
|
Articolo 3, punto 3)
La domanda di autorizzazione di un’impresa che ha una sede di attività in Belgio include i documenti e le informazioni seguenti:
[…]
|
3)
|
un certificato di assicurazione valido concernente l’assicurazione della responsabilità civile e contrattuale dell’impresa di sicurezza marittima, come disposto all’articolo 3 della legge, redatto sulla base del modello di cui al decreto regio del 27 giugno 1991 recante le modalità relative all’assicurazione della responsabilità civile delle imprese di vigilanza e dei servizi interni di vigilanza.
|
|
|
|
|
13.
|
Sicurezza
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 12 novembre 2017 recante le modalità relative all’assicurazione della responsabilità civile delle imprese di vigilanza, dei servizi interni di vigilanza, dei servizi di sicurezza e delle imprese di sicurezza marittima (articolo 3) (24 novembre 2017)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 24 novembre 2017
|
|
Articolo 2
Se il titolare della polizza è un’impresa di vigilanza o una persona giuridica o fisica che organizza un servizio interno di vigilanza o di sicurezza, essa è tenuta a trasmettere all’amministrazione, all’atto della stipulazione di un contratto di assicurazione, un certificato di assicurazione redatto sulla base del modello di cui all’allegato 1.
Se il titolare della polizza è un’impresa di sicurezza marittima, essa è tenuta a trasmettere all’amministrazione, all’atto della stipulazione di un contratto di assicurazione, un certificato di assicurazione redatto sulla base del modello di cui all’allegato 2.
|
|
|
|
14.
|
Cumuli di scorie
Normativa/disposizione giuridica: Decreto ministeriale del 22 ottobre 1985 che definisce la forma e stabilisce il contenuto delle domande di autorizzazione per la valorizzazione dei cumuli di scorie (articolo 6, paragrafo 1, ultimo trattino) (18 novembre 1985)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge dell’8 novembre 1985
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, ultimo trattino
Una dichiarazione rilasciata da un’impresa in cui si attesta che il richiedente dispone di un’assicurazione della responsabilità civile a copertura di tutte le lesioni personali e i danni materiali eventualmente causati dall’attività pianificata.
|
|
|
|
15.
|
Trasporti
Normativa/disposizione giuridica: Convenzione internazionale di Nairobi sulla rimozione dei relitti (articolo 12, paragrafo 1) (28 luglio 2017)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 18 luglio 2017
|
|
Articolo 12, paragrafi da 2 a 5
|
2)
|
Dopo aver stabilito che sono stati rispettati i requisiti del paragrafo 1, a ogni nave con stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate deve essere rilasciato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave un certificato attestante che è in corso un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria in conformità alle disposizioni della presente convenzione. Qualora si tratti di una nave registrata in uno Stato contraente, il certificato è rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato di registrazione della nave; qualora si tratti di una nave non registrata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Questo certificato di assicurazione obbligatoria deve essere conforme al modello allegato alla presente convenzione e deve contenere i seguenti dettagli:
|
a)
|
nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
stazza lorda della nave;
|
|
c)
|
nome e sede di attività principale del proprietario registrato;
|
|
d)
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
e)
|
tipologia e durata della garanzia;
|
|
f)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante e, ove occorra, luogo della sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia; e
|
|
g)
|
periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
|
|
|
|
|
|
16.
|
Trasporti
Normativa/disposizione giuridica: Decreto del governo vallone, del 3 giugno 2009, che attua il decreto del 18 ottobre 2007 sui servizi di taxi e sui servizi di noleggio di automobili con conducente (articolo 4, § 1, punto 3, e articolo 127) (8 settembre 2009)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge dell’8 settembre 2009
|
|
Articolo 4, § 2, terzo trattino
Il richiedente giustifica la sua solvibilità,
[…]
|
—
|
per il requisito di cui al § 1, punto 3, mediante un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione interessata.
|
Articolo 27, punto 4
Tutti i veicoli devono avere a bordo almeno i documenti seguenti:
[…]
|
4)
|
un certificato rilasciato dall’assicuratore che conferma che il veicolo è assicurato per il trasporto retribuito di passeggeri, in conformità del modello di cui all’allegato 3 del presente decreto.
|
|
|
|
|
17.
|
Trasporti
Normativa/disposizione giuridica: Legge del 30 gennaio 2012 che disciplina le questioni di cui all’articolo 78 della costituzione sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (articolo 5) (12 marzo 2012)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 2 marzo 2012
|
|
Articolo 7
L’esistenza dell’assicurazione di cui all’articolo 5 è comprovata da uno o più certificati rilasciati dal suo fornitore e presenti a bordo della nave.
Nei certificati rilasciati dal fornitore dell’assicurazione figurano le informazioni seguenti:
|
1)
|
nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
|
|
2)
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
3)
|
tipologia e durata dell’assicurazione;
|
|
4)
|
nome e sede di attività principale del fornitore dell’assicurazione e, se del caso, sede presso la quale l’assicurazione è stata stipulata.
|
|
|
|
|
18.
|
Trasporti
Normativa/disposizione giuridica: Legge del 26 novembre 2012 che approva il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, fatto a Londra il 1o novembre 2002 (articolo 4 bis, paragrafo 1, della convenzione del 13 dicembre 1974) (21 aprile 2014)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge dell’11 aprile 2014
|
|
Articolo 4 bis, paragrafo 2
Una volta che l’autorità competente di uno Stato contraente abbia accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, ad ogni nave è rilasciato un certificato attestante l’esistenza di un’assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto della presente convenzione. Qualora si tratti di una nave registrata in uno Stato contraente, il certificato è rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato di registrazione della nave; qualora si tratti di una nave non registrata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere conforme al modello allegato alla presente convenzione e contenere le seguenti informazioni:
|
a)
|
nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale del vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
|
|
c)
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
d)
|
tipologia e durata della garanzia;
|
|
e)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante, ed eventualmente sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia; e
|
|
f)
|
periodo di validità del certificato, che non deve superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
|
|
|
|
|
19.
|
Trasporti
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 22 maggio 2014 sul trasporto di passeggeri su strada [articolo 35, § 1, punto 2)] (1o settembre 2014)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 15 luglio 2014
|
|
Articolo 35, § 1, punto 2)
La capacità finanziaria di cui all’articolo 17, § 2, della legge è dimostrata mediante un certificato rilasciato da uno o più degli organismi seguenti, che dimostra che l’organismo in questione ha fornito all’impresa una garanzia solidale:
[…]
|
2)
|
una impresa di assicurazione autorizzata conformemente alla legge del 9 luglio 1975 sulla vigilanza delle imprese di assicurazione.
|
|
|
|
|
20.
|
Trasporti
Normativa/disposizione giuridica: Decreto regio del 16 aprile 2018 che stabilisce le condizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall’utilizzo di veicoli a motore (12 maggio 2018)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Moniteur belge del 2 maggio 2018
|
|
Articolo 4
Il certificato di assicurazione di cui all’articolo 7, § 1, della suddetta legge del 21 novembre 1989 deve attestare l’esistenza di una garanzia quantomeno per sinistri che si verificano sul territorio:
|
1)
|
di tutti gli Stati di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto regio del 13 febbraio 1991 sull’entrata in vigore e l’attuazione della legge del 21 novembre 1989 relativa all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall’utilizzo dei veicoli a motore; e
|
|
|
BULGARIA
|
|
1.
|
Assicurazione obbligatoria contro l’infortunio dei passeggeri nei mezzi di trasporto pubblico
Normativa/disposizione giuridica: articolo 35 dell’ordinanza n. 49, del 16 ottobre 2014, sull’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 461, punto 2, del codice delle assicurazioni e sulla procedura di liquidazione dei risarcimenti di danni provocati da veicoli a motore
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice delle assicurazioni, promulgato in GU 102 del 29.12.2015, pag. 195 (in vigore dall’1.1.2016; modificato in GU 24 del 16.3.2018, GU 27 del 27.3.2018).
|
|
Contenuto del certificato di assicurazione:
|
—
|
nome dell’impresa di assicurazione;
|
|
—
|
sede legale dell’impresa di assicurazione e indirizzo della sede di direzione; gli assicuratori di paesi terzi che operano attraverso una filiale nella Repubblica di Bulgaria indicano anche la sede legale e l’indirizzo della sede di direzione dell’assicuratore nel paese terzo e della filiale nella Repubblica di Bulgaria;
|
|
—
|
numero dell’atto dell’autorità competente con cui è stata rilasciata la licenza per lo svolgimento dell’attività di assicurazione; gli assicuratori di paesi terzi che operano attraverso una filiale nella Repubblica di Bulgaria indicano anche il numero dell’atto dell’autorità competente della sede legale dell’assicuratore nel paese terzo e dell’autorità competente nella Repubblica di Bulgaria;
|
|
—
|
codice di identificazione univoco per gli assicuratori con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, ovvero numero di iscrizione nel registro commerciale o in altro registro analogo degli assicuratori con sede legale in un altro Stato membro o paese terzo;
|
|
—
|
nome e indirizzo, ovvero ragione sociale, sede legale, indirizzo della sede di direzione e codice di identificazione univoco della società di trasporto di passeggeri con mezzi di trasporto pubblico;
|
|
—
|
nome e indirizzo, ovvero ragione sociale, sede legale, indirizzo della sede di direzione e codice di identificazione univoco del titolare della polizza;
|
|
—
|
numero di serie della polizza;
|
|
—
|
oggetto del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
rischi coperti dall’assicurazione;
|
|
—
|
termini del contratto, compresa la data di inizio e fine della copertura e il periodo di validità della copertura;
|
|
—
|
somma assicurata o modalità della sua determinazione;
|
|
—
|
premio assicurativo o modalità per la sua determinazione e termini e condizioni per il relativo pagamento;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’intermediario assicurativo, qualora il contratto sia stato stipulato attraverso un intermediario, e, nel caso degli agenti assicurativi, anche il numero del loro documento identificativo;
|
|
—
|
data e luogo della stipulazione del contratto;
|
|
—
|
periodo di validità dell’assicurazione (articolo 35 dell’ordinanza n. 49).
|
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi degli operatori turistici
Normativa/disposizione giuridica: articolo 84, paragrafo 1, punto 3, della legge sul turismo
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sul turismo, promulgata in GU 30 del 26.3.2013, pag. 3 (in vigore dal 26.3.2013; modificata e integrata in GU 37 del 4.5.2018, in vigore dal 4.5.2018)
|
|
Contenuto del certificato di assicurazione:
|
—
|
nome, sede legale e sede di direzione, indirizzo e numero di telefono dell’assicuratore;
|
|
—
|
copertura assicurativa;
|
|
—
|
numero della polizza assicurativa;
|
|
—
|
data della polizza assicurativa.
|
|
|
|
|
3.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dell’operatore commerciale che facilita la fornitura di soluzioni di viaggio collegate
Normativa/disposizione giuridica: articolo 84, paragrafo 1, punto 3, della legge sul turismo
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sul turismo, promulgata in GU 30 del 26.3.2013, pag. 3 (in vigore dal 26.3.2013; modificata e integrata in GU 37 del 4.5.2018, in vigore dal 4.5.2018)
|
|
Contenuto del certificato di assicurazione:
|
—
|
nome, sede legale e sede di direzione, indirizzo e numero di telefono dell’assicuratore;
|
|
—
|
copertura assicurativa;
|
|
—
|
numero della polizza assicurativa;
|
|
—
|
data della polizza assicurativa.
|
|
|
|
|
4.
|
Assicurazione navale obbligatoria per imbarcazioni a noleggio
Normativa/disposizione giuridica: articolo 259, paragrafo 1, del codice del trasporto marittimo
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice del trasporto marittimo, promulgato in GU 55 del 14.7.1970 e GU 56 del 17.7.1970 (in vigore dall’1.1.1971; modificato in GU 28 del 29.3.2018).
|
|
La polizza assicurativa (il certificato di assicurazione) contiene clausole riguardanti:
|
1)
|
l’oggetto dell’assicurazione (l’interesse assicurabile) e, in caso di trasporto di merci, il nome dell’imbarcazione;
|
|
4)
|
il periodo di validità dell’assicurazione;
|
|
5)
|
la rotta e i porti intermedi presso i quali l’imbarcazione si fermerà prima di raggiungere il porto di destinazione;
|
|
6)
|
il luogo e la data del rilascio della polizza;
|
|
8)
|
la denominazione dell’assicuratore e la firma del relativo rappresentante.
|
|
|
|
|
5.
|
Assicurazione obbligatoria contro i pericoli in mare del debitore gravato da ipoteca navale
Normativa/disposizione giuridica: articolo 259, paragrafo 1, del codice del trasporto marittimo
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice del trasporto marittimo, promulgato in GU 55 del 14.7.1970 e GU 56 del 17.7.1970 (in vigore dall’1.1.1971; modificato in GU 28 del 29.3.2018).
|
|
La polizza assicurativa (il certificato di assicurazione) contiene clausole riguardanti:
|
1)
|
l’oggetto dell’assicurazione (l’interesse assicurabile) e, in caso di trasporto di merci, il nome dell’imbarcazione;
|
|
4)
|
il periodo di validità dell’assicurazione;
|
|
5)
|
la rotta e i porti intermedi presso i quali l’imbarcazione si fermerà prima di raggiungere il porto di destinazione;
|
|
6)
|
il luogo e la data del rilascio della polizza;
|
|
8)
|
la denominazione dell’assicuratore e la firma del relativo rappresentante.
|
|
|
|
|
6.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi del noleggiatore di imbarcazioni
Normativa/disposizione giuridica: articolo 259, paragrafo 1, del codice del trasporto marittimo
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice del trasporto marittimo, promulgato in GU 55 del 14.7.1970 e GU 56 del 17.7.1970 (in vigore dall’1.1.1971; modificato in GU 28 del 29.3.2018).
|
|
La polizza assicurativa (il certificato di assicurazione) contiene clausole riguardanti:
|
1)
|
l’oggetto dell’assicurazione (l’interesse assicurabile) e, in caso di trasporto di merci, il nome dell’imbarcazione;
|
|
4)
|
il periodo di validità dell’assicurazione;
|
|
5)
|
la rotta e i porti intermedi presso i quali l’imbarcazione si fermerà prima di raggiungere il porto di destinazione;
|
|
6)
|
il luogo e la data del rilascio della polizza;
|
|
8)
|
la denominazione dell’assicuratore e la firma del relativo rappresentante.
|
|
|
|
|
7.
|
Assicurazione obbligatoria per i crediti marittimi relativi a un’imbarcazione
Normativa/disposizione giuridica: articolo 259, paragrafo 1, del codice del trasporto marittimo
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice del trasporto marittimo, promulgato in GU 55 del 14.7.1970 e GU 56 del 17.7.1970 (in vigore dall’1.1.1971; modificato in GU 28 del 29.3.2018).
|
|
Contenuto della polizza assicurativa (del certificato di assicurazione):
|
—
|
la polizza assicurativa (il certificato di assicurazione) contiene clausole riguardanti:
|
1)
|
l’oggetto dell’assicurazione (l’interesse assicurabile) e, in caso di trasporto di merci, il nome dell’imbarcazione;
|
|
4)
|
il periodo di validità dell’assicurazione;
|
|
5)
|
la rotta e i porti intermedi presso i quali l’imbarcazione si fermerà prima di raggiungere il porto di destinazione;
|
|
6)
|
il luogo e la data del rilascio della polizza;
|
|
8)
|
la denominazione dell’assicuratore e la firma del relativo rappresentante.
|
|
|
|
CECHIA
|
—
|
—
|
|
DANIMARCA
|
|
1.
|
Responsabilità civile dei consulenti: revisori contabili (revisorer)
Normativa/disposizione giuridica: § 3, paragrafo 1, punto 6, della legge danese n. 1167, del 9 settembre 2016, su revisori e società di revisione autorizzati
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Data di pubblicazione: 17.9.2016
|
|
L’autorità danese per le imprese autorizza i revisori contabili previa verifica della documentazione sulla copertura assicurativa.
L’autorità danese per le imprese definisce disposizioni sul contenuto dell’assicurazione, compresa la portata, la natura e la durata.
|
|
|
|
2.
|
Responsabilità civile dei consulenti: intermediari assicurativi
Normativa/disposizione giuridica: § 3, paragrafo 2, punto 3, della legge danese n. 41, del 22 gennaio 2018, sull’intermediazione assicurativa
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Data di pubblicazione: 23.1.2018
|
|
§ 2, cfr. § 5 dell’ordine esecutivo n. 481, del 3 maggio 2018, sull’assicurazione della responsabilità civile e la garanzia degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi e dei fornitori di assicurazioni accessorie e sulla gestione delle somme loro affidate.
L’intermediario deve presentare una dichiarazione dell’impresa di assicurazione o della banca contenente informazioni sull’assicurazione della responsabilità civile richiesta. Il modello per la dichiarazione è predisposto dall’autorità di vigilanza finanziaria danese. Presentando la dichiarazione, l’impresa di assicurazione garantisce che l’assicurazione della responsabilità civile è conforme alle disposizioni del § 2.
A norma del § 2, la dichiarazione deve attestare che:
|
—
|
in virtù dell’assicurazione o della garanzia, l’assicuratore o la banca sono direttamente responsabili dei danni provocati dalla società per negligenza;
|
|
—
|
l’assicurazione copre le operazioni effettuate dalla società in tutti i paesi dell’Unione europea e in paesi con cui l’Unione ha concluso un accordo in ambito finanziario;
|
|
—
|
l’assicurazione o la garanzia comprendono una copertura per una revoca della somma assicurata nel caso in cui questa si esaurisca a seguito di uno o più sinistri nel corso di un anno assicurativo (ripristino sostenuto da polizza);
|
|
—
|
l’assicurazione o la garanzia coprono richieste di risarcimento di danni presentate e notificate entro 3 anni dalla scadenza dell’assicurazione o della garanzia, a condizione che non sia stata stipulata una nuova assicurazione con un’altra impresa di assicurazione o che non sia stata attivata una nuova garanzia per l’intermediario in un’altra banca con piena copertura retroattiva.
|
|
|
|
|
3.
|
Responsabilità civile dei consulenti: consulenti finanziari
Normativa/disposizione giuridica: § 3, paragrafo 2, punto 4, della legge di consolidamento n. 1079, del 05 luglio 2016, sui consulenti finanziari e gli intermediari di credito edilizio
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Data di pubblicazione: 13.7.2016
|
|
§ 2 dell’ordine esecutivo n. 653, del 30 maggio 2018, sulla copertura assicurativa e il regime di garanzie dei consulenti finanziari, dei consulenti d’investimento e degli intermediari di credito edilizio e sulla gestione delle somme loro affidate.
Il consulente finanziario deve presentare una dichiarazione dell’impresa di assicurazione (sulla base del modello predisposto dall’autorità di vigilanza finanziaria danese) contenente informazioni sull’assicurazione della responsabilità civile richiesta. Presentando la dichiarazione, l’impresa di assicurazione garantisce che l’assicurazione della responsabilità civile è conforme alle disposizioni dei §§ da 2 a 5, cfr. § 5.
A norma dei §§ da 2 a 3, la dichiarazione deve attestare che:
|
—
|
in virtù dell’assicurazione o della garanzia, l’impresa di assicurazione o la banca sono direttamente responsabili nei confronti della parte lesa dei danni provocati dal consulente finanziario, consulente d’investimento o intermediario di credito edilizio in caso di negligenza da parte della società o di ogni eventuale parte responsabile;
|
|
—
|
l’assicurazione copre le operazioni della società in Danimarca;
|
|
—
|
l’assicurazione o la garanzia coprono richiese di risarcimento presentate e notificate entro 3 anni dalla scadenza dell’assicurazione o della garanzia, a condizione che non sia stata stipulata una nuova assicurazione con un’altra impresa di assicurazione o che non sia stata attivata una nuova garanzia per la società in un’altra banca con piena copertura retroattiva;
|
|
—
|
l’assicurazione o la garanzia comprendono una copertura per una revoca della somma assicurata nel caso in cui questa si esaurisca a seguito di uno o più sinistri nel corso di un anno assicurativo (ripristino sostenuto da polizza);
|
|
—
|
la somma assicurata è pari almeno a 1 500 000 DKK per sinistro per anno assicurativo e almeno a 3 000 000 DKK per tutti i sinistri in un anno assicurativo.
|
|
|
|
|
4.
|
Responsabilità civile dei consulenti: intermediari di credito edilizio (boligkreditformidler)
Normativa/disposizione giuridica: § 3, paragrafo 2, punto 4, della legge di consolidamento n. 1079, del 05 luglio 2016, sui consulenti finanziari e gli intermediari di credito edilizio
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Data di pubblicazione: 13.7.2016
|
|
§ 2 dell’ordine esecutivo n. 653, del 30 maggio 2018, sulla copertura assicurativa e il regime di garanzie dei consulenti finanziari, dei consulenti d’investimento e degli intermediari di credito edilizio e sulla gestione delle somme loro affidate.
L’intermediario di credito edilizio deve presentare una dichiarazione dell’impresa di assicurazione (sulla base del modello predisposto dall’autorità di vigilanza finanziaria danese) contenente informazioni sull’assicurazione della responsabilità civile richiesta. Presentando la dichiarazione, l’impresa di assicurazione garantisce che l’assicurazione della responsabilità civile è conforme alle disposizioni dei §§ da 2 a 5, cfr. § 5.
A norma dei §§ da 2 a 3, la dichiarazione deve attestare che:
|
—
|
in virtù dell’assicurazione o della garanzia, l’impresa di assicurazione o la banca sono direttamente responsabili nei confronti della parte lesa dei danni provocati dal consulente finanziario, consulente d’investimento o intermediario di credito edilizio in caso di negligenza da parte della società o di ogni eventuale parte responsabile;
|
|
—
|
l’assicurazione o la garanzia coprono le operazioni effettuate dalla società in tutti i paesi dell’Unione europea e in paesi con cui l’Unione ha concluso un accordo in ambito finanziario;
|
|
—
|
l’assicurazione o la garanzia coprono richieste di risarcimento presentate e notificate entro 3 anni dalla scadenza dell’assicurazione o della garanzia, a condizione che non sia stata stipulata una nuova assicurazione con un’altra impresa di assicurazione o che non sia stata attivata una nuova garanzia per la società in un’altra banca con piena copertura retroattiva;
|
|
—
|
l’assicurazione o la garanzia comprendono una copertura per una revoca della somma assicurata nel caso in cui questa si esaurisca a seguito di uno o più sinistri nel corso di un anno assicurativo (ripristino sostenuto da polizza);
|
|
—
|
l’intermediario di credito edilizio dispone di un’assicurazione della responsabilità civile o di una garanzia con una somma assicurata pari almeno a 460 000 EUR per sinistro per anno assicurativo e pari almeno a 750 000 EUR per tutti i sinistri in un anno assicurativo.
|
|
|
|
|
5.
|
Responsabilità civile dei consulenti: Ejendomskreditselskab
Normativa/disposizione giuridica: § 3, paragrafo 1, punto 5, della legge di consolidamento n. 1023, del 30 agosto 2017, sulle società di credito immobiliare
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge di consolidamento n. 1023, del 30 agosto 2017, sulle società di credito immobiliare
Data di pubblicazione: 1.9.2017
Ordine esecutivo concernente i requisiti di informazione in relazione alle ipoteche commerciali su immobili, le garanzie di taluni intermediari ipotecari e la gestione delle somme loro affidate
|
|
È necessario che la società (ejendomskreditselskabet), nel trattare con consumatori, crei un conto separato per le somme concordate e assicuri tali somme. Ogni anno un revisore autorizzato deve presentare all’autorità di vigilanza finanziaria danese una dichiarazione concernente la sicurezza delle somme, cfr. § 3, paragrafo 5.
Affinché possano essere affidate somme a una società di credito ipotecario (cfr. §§ da 4 a 9 dell’ordine esecutivo n. 1241, dell’8 novembre 2010, concernente i requisiti di informazione in relazione alle ipoteche commerciali su immobili, le garanzie di taluni intermediari ipotecari e la gestione delle somme loro affidate), è necessaria una dichiarazione di una impresa di assicurazione o di una banca che garantisca il pagamento delle somme affidate alla società, cfr. § 10.
A norma del § 10, la dichiarazione deve attestare che:
|
—
|
il garante garantisce il diritto di richiedere il pagamento delle somme affidate alla società, che può essere avanzato nei confronti di quest’ultima da un consumatore che abbia investito in ipoteche su immobili presso la società;
|
|
—
|
la garanzia dà diritto all’assicurato di rivalersi direttamente sul garante;
|
|
—
|
la garanza copre i crediti relativi alle somme affidate alla società durante il periodo di validità della garanzia;
|
|
—
|
la garanzia copre almeno un anno;
|
|
—
|
la garanzia non è soggetta a restrizioni diverse da quelle permesse dall’ordine esecutivo.
|
|
|
GERMANIA
|
|
1.
|
Assicurazione della responsabilità civile verso terzi
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 1 e sezione 4, paragrafo 2, della legge sulle assicurazioni obbligatorie
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 5 aprile 1965 sulle assicurazioni obbligatorie (BGBl. I pag. 213), ultima modifica apportata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 6 febbraio 2017 (BGBl. I pag. 147)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
2.
|
Veicoli a motore esteri
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 1 della legge sull’assicurazione della responsabilità civile verso terzi per veicoli e rimorchi immatricolati all’estero
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sull’assicurazione della responsabilità civile verso terzi per veicoli e rimorchi immatricolati all’estero, pubblicata nel Bundesgesetzblatt (BGBl.), parte III, punto 925-2, ultima modifica apportata dall’articolo 496 dell’ordinanza del 31 agosto 2015 (BGBl. I pag. 1474)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
3.
|
Trasporto di rifiuti
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 7, paragrafo 2, dell’ordinanza relativa alle licenze di trasporto in relazione alla responsabilità civile verso terzi (TgV) e all’assicurazione della responsabilità civile per specifici danni ambientali
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza relativa alle licenze di trasporto in relazione alla responsabilità civile verso terzi (TgV), pubblicata il 10 settembre 1996 nel Bundesgesetzblatt (BGBl.), parte I, pag. 1411 (1997, 2861), ultima modifica apportata dall’articolo 5 della legge del 19 luglio 2007 (BGBl. I pag. 1462)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
4.
|
Compagnie di trasporto aereo e altri detentori di aeromobili
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 2, paragrafo 1, punto 3, sezione 37, paragrafo 1, sezione 43, paragrafo 1, e sezione 50 della legge sul trasporto aereo (LuftVG) in combinato disposto con le sezioni da 102 a 104 del regolamento sulle licenze di trasporto aereo (LuftVZO)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: 1) Legge del 10 maggio 2007 sul traffico aereo (BGBl. I pag. 698), ultima modifica apportata dall’articolo 2, paragrafo 11, della legge del 20 luglio 2017 (BGBl. I pag. 2808; 2018 I 472) in combinato disposto con
2) regolamento del 19 giugno 1964 sulle licenze di trasporto aereo (BGBl. I pag. 370), ultima modifica apportata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 30 marzo 2017 (BGBl. I pag. 683)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
5.
|
Responsabilità per danni provocati dal petrolio nel trasporto marittimo
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 2 della legge sui danni derivanti da inquinamento da petrolio, cfr. anche legge sulla responsabilità e il risarcimento per l’inquinamento da petrolio
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 30 settembre 1988 sui danni derivanti da inquinamento da petrolio (BGBl. I pag. 1770), ultima modifica apportata dall’articolo 4, paragrafo 23, della legge del 18 luglio 2016 (BGBl. I pag. 1666)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
6.
|
Responsabilità per imbarcazioni sportive
Normativa/disposizione giuridica: allegato 7, punto 1, della sezione 9, paragrafo 2, punto 2, dell’ordinanza sul noleggio delle imbarcazioni sportive lacustri: requisiti per i veicoli autorizzati a circolare da un certificato di noleggio
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza del 18 aprile 2000 sul noleggio delle imbarcazioni sportive lacustri (BGBl. I pag. 572), ultima modifica apportata dall’articolo 4 dell’ordinanza del 3 maggio 2017 (BGBl. I pag. 1016)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
7.
|
Esami particolari dei gas di scarico e controlli di sicurezza svolti da officine autorizzate dallo Stato
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 47b, paragrafo 2, punti 5 e 6, e allegato VIIIc, punti 2.8 e 2.9, del regolamento sull’autorizzazione dei veicoli alla circolazione (StVZO)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Regolamento del 26 aprile 2012 sull’autorizzazione dei veicoli alla circolazione (BGBl. I pag. 679), ultima modifica apportata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 20 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3723)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
8.
|
Approvazione di corsi di formazione
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 33, paragrafo 2, punto 4, della prima ordinanza relativa alla legge sugli esplosivi
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Prima ordinanza relativa alla legge sugli esplosivi, nella versione pubblicata il 31 gennaio 1991 (BGBl. I pag. 169), ultima modifica apportata dall’articolo 1 dell’ordinanza dell’11 giugno 2017 (BGBl. I pag. 1617)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
9.
|
Trasporto di rifiuti
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 7, paragrafo 2, dell’ordinanza relativa alle licenze di trasporto in relazione alla responsabilità civile verso terzi (TgV) e all’assicurazione della responsabilità civile per specifici danni ambientali
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza relativa alle licenze di trasporto in relazione alla responsabilità civile verso terzi (TgV) e all’assicurazione della responsabilità civile per specifici danni ambientali, pubblicata il 10 settembre 1996 nel Bundesgesetzblatt (BGBl.), parte I, pag. 1411 (1997, 2861), ultima modifica apportata dall’articolo 5 della legge del 19 luglio 2007 (BGBl. I pag. 1462)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
10.
|
Spedizione di rifiuti
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 7, paragrafo 1, della legge sulla spedizione dei rifiuti
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 19 luglio 2007 sulla spedizione dei rifiuti (BGBl. I pag. 1462), ultima modifica apportata dall’articolo 1 della legge del 1o novembre 2016 (BGBl. I pag. 2452)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
11.
|
Responsabilità civile dei produttori di farmaci per i prodotti
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 88, paragrafo 1, e sezione 94 della legge tedesca sui farmaci (AMG)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge tedesca sui farmaci annunciata il 12 dicembre 2005 (BGBl. I pag. 3394), ultima modifica apportata dall’articolo 1 della legge del 18 luglio 2017 (BGBl. I pag. 2757)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
12.
|
Trasporto di merci pericolose
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 3, paragrafo 1, quarta frase, della legge sul trasporto di merci pericolose
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 6 agosto 1975 sul trasporto di merci pericolose (BGBl. I pag. 2121), ultima modifica apportata dall’articolo 5 della legge del 26 luglio 2016 (BGBl. I pag. 1843)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
13.
|
Responsabilità operativa per taluni piani che possono comportare un pericolo per l’ambiente
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 19, paragrafo 1 e paragrafo 2, punto 1, della legge sulla responsabilità ambientale in combinato disposto con l’allegato 2 (le disposizioni sulla copertura non sono ancora entrate in vigore poiché l’ordinanza pertinente deve ancora essere emanata).
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 10 dicembre 1990 sulla responsabilità ambientale (BGBl. I pag. 2634), ultima modifica apportata dall’articolo 6 della legge del 17 luglio 2017 (BGBl. I pag. 2421)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
14.
|
Responsabilità operativa delle strutture di ingegneria genetica e per il rilascio di organismi geneticamente modificati nell’ambiente
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 36, paragrafo 1 e paragrafo 2, punto 1, della legge sull’ingegneria genetica. Poiché non esiste alcuna ordinanza al riguardo, le disposizioni sulla copertura non hanno ancora forza di legge.
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 16 dicembre 1993 sull’ingegneria genetica (BGBl. I pag. 2066), ultima modifica apportata dall’articolo 3 della legge del 17 luglio 2017 (BGBl. I pag. 2421)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
15.
|
Responsabilità operativa per i poligoni di tiro
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 27, paragrafo 1, della legge sulle armi
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge dell’11 ottobre 2002 sulle armi (BGBl. I pag. 3970, 4592, 2003 I pag. 1957), ultima modifica apportata dall’articolo 1 della legge del 30 giugno 2017 (BGBl. I pag. 2133)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
16.
|
Associazioni sociali che hanno il compito di trovare e formare cittadini volontari che vogliono diventare «Betreuer» (tutori di una persona disabile)
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 1908f, paragrafo 1, punto 1, del codice civile (BGB)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice civile del 2 gennaio 2002 (BGBl. I pag. 42, 2909; 2003 I pag. 738), ultima modifica apportata dall’articolo 6, della legge del 12 luglio 2018 (BGBl. I pag. 1151)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
17.
|
Sicurezza industriale e salute/organismi di controllo
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 21, paragrafo 2, punto 1, dell’ordinanza sulla sicurezza industriale e la salute
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza del 3 febbraio 2015 sulla sicurezza industriale e la salute (BGBl. I pag. 49), ultima modifica apportata dall’articolo 5, paragrafo 7, dell’ordinanza del 18 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3584)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
18.
|
Servizi di vigilanza
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 34a, paragrafo 2, punto 3c, del codice industriale (GewO) in combinato disposto con la sezione 6, paragrafo 2, dell’ordinanza sui servizi di vigilanza
Riferimento della Gazzetta ufficiale: 1) Codice industriale del 22 febbraio 1999 (BGBl. I pag. 202), ultima modifica apportata dall’articolo 1 della legge del 17 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3562), in combinato disposto con
2) ordinanza del 10 luglio 2003 sui servizi di vigilanza (BGBl. I pag. 1378), ultima modifica apportata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 1o dicembre 2016 (BGBl. I pag. 2692)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
19.
|
Servizi di assistenza a terra presso gli aeroporti
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 3 dell’ordinanza sui servizi di assistenza a terra in combinato disposto con l’allegato 3, punto 2 B, punto 6
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza del 10 dicembre 1997 sui servizi di assistenza a terra (BGBl. I pag. 2885), ultima modifica apportata dall’articolo 6, paragrafo 16, della legge del 23 maggio 2017 (BGBl. I pag. 1228)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
20.
|
Discariche
Normativa/disposizione giuridica: La sezione 19, paragrafo 2, dell’ordinanza sulle discariche richiede che il proprietario della discarica disponga di un «deposito di sicurezza», ma non necessariamente sotto forma di assicurazione della responsabilità civile.
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza del 27 aprile 2009 sulle discariche (BGBl. I pag. 900), ultima modifica apportata dall’articolo 2 dell’ordinanza del 27 settembre 2017 (BGBl. I pag. 3465)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
21.
|
Verifica dei pesi e delle misure/autorità di controllo
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 44 dell’ordinanza sulla misurazione e la verifica
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza dell’11 dicembre 2014 sulla misurazione e la verifica (BGBl. I pagg. 2010-2011), ultima modifica apportata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 10 agosto 2017 (BGBl. I pag. 3098)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
22.
|
Responsabilità operativa delle imprese specializzate nella gestione dei rifiuti
Normativa/disposizione giuridica: La sezione 6 dell’ordinanza sulle imprese specializzate nella gestione dei rifiuti richiede prove di un’adeguata copertura assicurativa.
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza del 2 dicembre 2016 sulle imprese specializzate nella gestione dei rifiuti (BGBl. I pag. 2770), modificata dall’articolo 2, paragrafo 2, della legge del 5 luglio 2017 (BGBl. I pag. 2234)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
23.
|
Responsabilità riguardante l’ispezione degli impianti a gas e la loro installazione da parte di officine autorizzate dallo Stato
Normativa/disposizione giuridica: allegato VIIa, punti 2.8 e 2.9, del regolamento sull’autorizzazione dei veicoli alla circolazione (StVZO)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Regolamento del 26 aprile 2012 sull’autorizzazione dei veicoli alla circolazione (BGBl. I pag. 679), ultima modifica apportata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 20 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3723)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
24.
|
Responsabilità dei cacciatori
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 17, paragrafo 1, punto 4, della legge federale sulla caccia
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge federale del 29 settembre 1976 sulla caccia (BGBl. I pag. 2849), ultima modifica apportata dall’articolo 3 della legge dell’8 settembre 2017 (BGBl. I pag. 3370)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
25.
|
Responsabilità operativa di impianti nucleari e proprietari di combustibili nucleari e altre sostanze radioattive nonché degli utilizzatori della radiazione ionizzante
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 13 della legge sull’energia nucleare in combinato disposto con l’ordinanza sulla sicurezza finanziaria degli impianti nucleari, la sezione 24, paragrafo 1, punto 5, dell’ordinanza sulla radioprotezione e la sezione 28b, paragrafo 1, punto 5, dell’ordinanza sui raggi X
Riferimento della Gazzetta ufficiale: 1) Legge del 15 luglio 1985 sull’energia nucleare (BGBl. I pag. 1565), ultima modifica apportata dall’articolo 1 della legge del 10 luglio 2018 (BGBl. I pag. 1122)
2) Ordinanza del 25 gennaio 1977 sulla sicurezza finanziaria degli impianti nucleari (BGBl. I pag. 220), ultima modifica apportata dall’articolo 20 della legge del 27 giugno 2017 (BGBl. I pag. 1966)
3) Ordinanza sulla radioprotezione del 20 luglio 2001 (BGBl. I pag. 1714; 2002 I pag. 1459), ultima modifica apportata dall’articolo 6 della legge del 27 gennaio 2017 (BGBl. I pagg. 114-1222)
4) Ordinanza sui raggi X nella versione della comunicazione del 30 aprile 2003 (BGBl. I pag. 604), ultima modifica apportata dall’articolo 6 dell’ordinanza dell’11 dicembre 2014 (BGBl. I pag. 2010)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
26.
|
Società di assistenza fiscale sui salari (Lohnsteuerhilfe-vereine)
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 25, paragrafo 2, della legge sui consulenti fiscali in combinato disposto con la sezione 2 dell’ordinanza sull’attuazione delle disposizioni riguardanti le società di assistenza fiscale sui salari
Riferimento della Gazzetta ufficiale: 1) Legge del 4 novembre 1975 sui consulenti fiscali (BGBl. I pag. 2735), ultima modifica apportata dall’articolo 8 della legge del 30 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3618)
2) Ordinanza del 15 luglio 1975 sull’attuazione delle disposizioni riguardanti le società di assistenza fiscale sui salari (BGBl. I pag. 1906), ultima modifica apportata dall’articolo 6 dell’ordinanza del 12 luglio 2017 (BGBl. I pag. 2360)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
27.
|
Intermediari e appaltatori edili
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 2 dell’ordinanza sugli intermediari e gli appaltatori edili
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza del 7 novembre 1990 sugli intermediari e gli appaltatori edili (BGBl. I pagg. 2479), ultima modifica apportata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 9 maggio 2018 (BGBl. I pag. 550)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
28.
|
Notai
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 19a e sezione 67, paragrafo 3, punto 3, dell’ordinanza federale sulla professione notarile
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza federale sulla professione notarile, pubblicata nel Bundesgesetzblatt (BGBl.), parte III, sezione 303-1, ultima modifica apportata dall’articolo 4 della legge del 30 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3618)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
29.
|
Periti giurati e nominati pubblicamente
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 36, paragrafo 3, punto 3b, del codice industriale (GewO)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice industriale del 22 febbraio 1999 (BGBl. I pag. 202), ultima modifica apportata dall’articolo 1 della legge del 17 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3562)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
30.
|
Consulenti in materia di brevetti
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 45 del codice dei consulenti in materia di brevetti
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice dei consulenti in materia di brevetti del 7 settembre 1966 (BGBl. I pag. 557), ultima modifica apportata dall’articolo 5 della legge del 30 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3618)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
31.
|
Imprenditori nel settore farmaceutico
Normativa/disposizione giuridica: Sezioni 88 e 94 della legge tedesca sui farmaci (AMG)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge tedesca del 12 dicembre 2005 sui farmaci (AMG) (BGBl. I pag. 3394), ultima modifica apportata dall’articolo 1 della legge del 18 luglio 2017 (BGBl. I pag. 2757)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
32.
|
Ingegneri collaudatori (ingegneria edile)
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 15, paragrafo 2, punto 7, del regolamento sulle specifiche edili, le verifiche e le prove ingegneristiche
Nota: l’ordinanza rientra tra le leggi dell’ex Repubblica democratica tedesca (DDR) che sono ancora applicabili negli Stati federati che si sono uniti alla Repubblica federale di Germania conformemente all’articolo 3, punto 32a, della legge del 18.9.1990 sul trattato di unificazione (BGBl. II pag. 1239) e all’articolo 9 del trattato di unificazione del 31.8.1990, in combinato disposto con l’articolo 1 della legge del 23.9.1990 (BGBl. II pagg. 885-1239, in vigore dal 3.10.1990; cfr. anche la parte II dell’elenco)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Regolamento del 13 agosto 1990 sulle specifiche edili, le verifiche e le prove ingegneristiche (GBl. DDR 1990 I pag. 1400).
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
33.
|
Organismi di ispezione, controllo e certificazione
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 7, paragrafo 1, dell’ordinanza sull’installazione di caldaie e attrezzature di riscaldamento in conformità della legge sui prodotti edili
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza del 28 aprile 1998 sull’installazione di caldaie di riscaldamento e attrezzature in conformità della legge sui prodotti edili (articolo 1 dell’ordinanza sull’attuazione della direttiva sull’efficienza delle caldaie) (BGBl. I pag. 796), ultima modifica apportata dall’articolo 5 della legge del 5 dicembre 2012 (BGBl. I pag. 2449)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
34.
|
Avvocati
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 51 della legge federale sulla professione degli avvocati e sezione 7 della legge che disciplina l’attività degli avvocati europei in Germania
Riferimento della Gazzetta ufficiale: 1) Legge federale sulla professione degli avvocati, pubblicata nel Bundesgesetzblatt (BGBl.), parte III, sezione 303-8, ultima modifica apportata dall’articolo 3 della legge del 30 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3618)
2) Legge del 9 marzo 2000 che disciplina l’attività degli avvocati europei in Germania (BGBl. I pag. 182-1349), ultima modifica apportata dall’articolo 6 della legge del 30 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3618)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
35.
|
Baracconisti
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 55f del codice industriale (GewO) in combinato disposto con la sezione 1 dell’ordinanza sulla responsabilità civile dei baracconisti in relazione al trasporto di passeggeri: esibizioni di guida con veicoli a motore, esibizioni acrobatiche in motocicletta, esibizioni con armi da fuoco, circhi, esibizioni con animali pericolosi, esibizioni a cavallo
Riferimento della Gazzetta ufficiale: 1) Codice industriale del 22 febbraio 1999 (BGBl. I pag. 202), ultima modifica apportata dall’articolo 1 della legge del 17 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3562)
2) Ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla responsabilità civile dei baracconisti (BGBl. I pag. 1598), ultima modifica apportata dall’articolo 3 dell’ordinanza del 9 marzo 2010 (BGBl. I pag. 264)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
36.
|
Organismi ed enti per il controllo degli impianti e delle apparecchiature di cui alla sezione 14, paragrafo 1, della legge sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 13, paragrafo 8, della legge sulla sicurezza dei prodotti
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge dell’8 novembre 2011 sulla sicurezza dei prodotti (BGBl. I pag. 2178-2179; 2012 I pag. 131), modificata dall’articolo 435 dell’ordinanza del 31 agosto 2015 (BGBl. I pag. 1474)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
37.
|
Consulenti fiscali, mandatari fiscali, servizi di consulenza fiscale
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 67 della legge sui consulenti fiscali (StBerG)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 4 novembre 1975 sui consulenti fiscali (BGBl. I pag. 2735), ultima modifica apportata dall’articolo 8 della legge del 30 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3618)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
38.
|
Attrezzature tecniche e prodotti di consumo
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 3, paragrafo 3, punto 4, della legge sulla sicurezza dei prodotti (GPSG)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge dell’8 novembre 2011 sulla sicurezza dei prodotti (BGBl. I pag. 2178-2179; 2012 I pag. 131), modificata dall’articolo 435 dell’ordinanza del 31 agosto 2015 (BGBl. I pag. 1474)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
39.
|
Responsabilità degli enti di aiuto allo sviluppo nei confronti dei lavoratori nel settore degli aiuti allo sviluppo (in combinazione con la relativa assicurazione sanitaria)
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 6 della legge sui lavoratori nel settore degli aiuti allo sviluppo
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 18 giugno 1969 sui lavoratori nel settore degli aiuti allo sviluppo (BGBl. I pag. 549), ultima modifica apportata dall’articolo 6, paragrafo 13, della legge del 23 maggio 2017 (BGBl. I pag. 1228)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
40.
|
Organismi di controllo
Normativa/disposizione giuridica: allegato VIII b, punto 2.6, del regolamento sull’autorizzazione dei veicoli alla circolazione (StVZO)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Regolamento del 26 aprile 2012 sull’autorizzazione dei veicoli alla circolazione (BGBl. I pag. 679), ultima modifica apportata dall’articolo 1 dell’ordinanza del 20 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3723)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
41.
|
Certificati per armi da fuoco, imprese nel settore delle armi da fuoco
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 4, paragrafo 1, punto 5, della legge sulle armi (WaffG)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge dell’11 ottobre 2002 sulle armi (BGBl. I pag. 3970, 4592, 2003 I pag. 1957), ultima modifica apportata dall’articolo 1 della legge del 30 giugno 2017 (BGBl. I pag. 2133)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
42.
|
Revisori e società di revisione contabile
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 54 della legge che disciplina la professione di revisore contabile in combinato disposto con le sezioni 1 e 2 dell’ordinanza sulla responsabilità professionale dei revisori contabili
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 5 novembre 1975 che disciplina la professione di revisore contabile (BGBl. I pag. 2803), ultima modifica apportata dall’articolo 9 della legge del 30 ottobre 2017 (BGBl. I pag. 3618)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
43.
|
Servizio di certificazione
Normativa/disposizione giuridica: articolo 24, paragrafo 2 lettera c), e articolo 13 del regolamento (UE) n. 910/2014 in combinato disposto con la sezione 10 della legge sui servizi fiduciari (VDG)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 18 luglio 2017 sui servizi fiduciari (BGBl. I pag. 2745), modificata dall’articolo 2 della legge del 18 luglio 2017 (BGBl. I pag. 2745)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
|
|
44.
|
Curatori fallimentari
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 1, paragrafo 4, dell’ordinanza sui curatori fallimentari
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza del 19 dicembre 2003 sui curatori fallimentari (BGBl. I pag. 2804)
|
|
|
—
|
Nome dell’assicuratore;
|
|
—
|
certificazione attestante che il contratto adempie l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
|
|
|
ESTONIA
|
|
1.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli armatori per i crediti marittimi
Normativa/disposizione giuridica: § 77 della legge sul trasporto marittimo Adottata il 5.6.2002 Entrata in vigore l’1.10.2002
Riferimento della Gazzetta ufficiale: RT I 2002, 55, 345
|
|
§ 773 Polizza assicurativa
|
(1)
|
L’esistenza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile è dimostrata da una polizza assicurativa presente a bordo della nave.
|
|
(2)
|
La polizza di assicurazione della responsabilità civile contiene le seguenti informazioni:
|
1)
|
nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
|
|
2)
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
3)
|
tipologia e durata dell’assicurazione;
|
|
4)
|
nome e sede di attività principale dell’impresa di assicurazione.
|
|
|
(3)
|
La polizza assicurativa di una nave battente la bandiera nazionale dell’Estonia è redatta in inglese o in estone e inglese.
|
§ 775 Certificato di validità dell’assicurazione della responsabilità civile in caso di morte, danni alla salute o lesioni personali dei passeggeri
|
(1)
|
In caso di trasporto internazionale di passeggeri, all’amministrazione marittima estone è richiesto il rilascio di un pertinente certificato attestante l’esistenza di una valida assicurazione della responsabilità civile o di un’altra garanzia finanziaria che soddisfa i requisiti di cui alla sottosezione 774, paragrafo 1, della presente legge. Se il contratto di assicurazione della responsabilità civile o un altro contratto di garanzia finanziaria soddisfa i requisiti di cui alla sottosezione 774, paragrafo 1, della presente legge, l’amministrazione marittima estone rilascia un certificato concernente l’esistenza e la validità dell’assicurazione della responsabilità civile o dell’altra garanzia finanziaria (in appresso certificato di assicurazione della responsabilità civile o di altra garanzia finanziaria). Se i requisiti non sono soddisfatti, l’amministrazione marittima estone rifiuta il rilascio del certificato.
|
|
(2)
|
Il certificato di assicurazione della responsabilità civile o di altra garanzia finanziaria è rilasciato per un periodo che non supera il periodo di validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile o del contratto dell’altra garanzia finanziaria, sulla base del quale viene rilasciato il certificato.
|
|
(3)
|
La procedura di domanda, rilascio, revoca e mantenimento del certificato di assicurazione della responsabilità civile o di altra garanzia finanziaria e la forma del certificato sono stabilite da un regolamento del ministero degli Affari economici e delle comunicazioni.
|
|
(4)
|
Per l’elaborazione della domanda di rilascio del certificato di assicurazione della responsabilità civile o di altra garanzia finanziaria è previsto il pagamento di diritti pubblici.
|
|
|
|
|
2.
|
Generale – per tutti i titolari di polizze
Normativa/disposizione giuridica: Legge estone sul diritto delle obbligazioni, sezione 434
|
|
|
1)
|
Il nome e l’indirizzo del titolare della polizza e dell’assicurato, fatto salvo il caso in cui la polizza sia al portatore;
|
|
2)
|
la classe di assicurazione, la definizione dell’oggetto del contratto di assicurazione, l’elenco dei rischi assicurati e i termini per la notifica di un sinistro;
|
|
3)
|
la somma assicurata o le modalità del relativo calcolo;
|
|
4)
|
la data di entrata in vigore del contratto e la durata di ogni eventuale prolungamento del contratto, nonché la durata della copertura assicurativa;
|
|
5)
|
in caso di assicurazione obbligatoria, la legislazione che rende obbligatoria la stipulazione del contratto di assicurazione.
|
|
|
IRLANDA
|
|
1.
|
Assicurazione obbligatoria per conducenti/assicurazione per veicoli a motore
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 56 della legge del 1961 sulla circolazione stradale
|
|
Il certificato deve attestare la stipulazione di una polizza e contenere altre informazioni prescritte dalla sezione 66 della legge del 1961 sulla circolazione stradale
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione obbligatoria per aeromobili
Normativa/disposizione giuridica: Legge del 1936 sulla navigazione aerea e sui trasporti
|
|
Il certificato deve contenere le informazioni che il ministro può richiedere (sezione 28)
|
|
|
|
3.
|
Assicurazione obbligatoria per i veicoli di metropolitana leggera/Luas
Normativa/disposizione giuridica: Legge del 2001 sui trasporti (infrastrutture ferroviarie), sezione 57
|
|
Il certificato deve attestare la stipulazione di una polizza e contenere altre informazioni prescritte dalla sezione 66 della legge del 1961 sulla circolazione stradale
|
|
|
|
4.
|
Assicurazione obbligatoria per navi
Normativa/disposizione giuridica: Legge del 2006 sull’inquinamento marino (disposizioni varie), sezione 9
|
|
|
a)
|
Nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale del proprietario registrato;
|
|
c)
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
d)
|
tipologia e durata della garanzia;
|
|
e)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante e, ove occorra, luogo della sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia;
|
|
f)
|
periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
|
[articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato]
|
|
GRECIA
|
|
1.
|
Assicurazione (o altra garanzia finanziaria) della responsabilità civile per la rimozione di relitti
Normativa/disposizione giuridica: articolo 7 della legge 2881/2001 sulla rimozione di relitti e recante altre disposizioni
Articolo 108 della legge 4504/2017 (in vigore dall’1.1.2018)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta governativa A 16 del 6.2.2001.
Gazzetta governativa A 184 del 29.11.2017.
|
|
Oltre al nome della nave, al numero e al porto di immatricolazione, al nome dell’armatore e alla sua sede di attività principale, alla tipologia di assicurazione e alla sua durata e all’indirizzo del principale fornitore dell’assicurazione, nel certificato deve figurare la clausola irrevocabile che consente di richiedere il risarcimento dei costi per la rimozione di relitti direttamente all’assicuratore o all’eventuale altra persona che fornisce la garanzia finanziaria semplicemente notificando il sostenimento di tali costi, senza che vi sia l’obbligo di notificare la sussistenza del rischio o che occorra una pertinente dichiarazione da parte del proprietario registrato o una rinuncia dell’assicuratore al diritto, derivante dal contratto di assicurazione, di eccepire nei confronti dello Stato o dell’organizzazione.
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli armatori per i crediti marittimi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 4 del decreto presidenziale 6/2012 sul recepimento della direttiva 2009/20/CE sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, in vigore dal 31.12.2011
Legge 1923/1991 sulla ratifica della convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi firmata a Londra il 19 novembre 1976, come modificata dalla legge 3743/2009 sulla ratifica del protocollo del 1996 che modifica la convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta governativa A 7 del 20.1.2012;
Gazzetta governativa A 13 del 14.2.1991; Gazzetta governativa A 24 del 13.2.2009.
|
|
|
a)
|
Nome della nave, numero IMO di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
c)
|
tipologia e periodo di validità dell’assicurazione; e
|
|
d)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante e, ove occorra, luogo della sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia;
|
|
|
|
|
3.
|
Assicurazione di responsabilità civile per navi con stazza lorda inferiore a 300 tonnellate
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 1, 2 e 3 della decisione ministeriale n. 3332.10/04/2013 che regolamenta questioni di responsabilità civile degli armatori di navi per il trasporto marittimo, che ha sostituito la precedente decisione ministeriale n. 3332.2/01/2012 sulla medesima materia
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta governativa B 1505 del 20.6.2013; Gazzetta governativa B 2822 del 19.10.2012.
|
|
|
a)
|
Nome della nave, numero IMO di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
c)
|
tipologia e periodo di validità dell’assicurazione; e
|
|
d)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante e, ove occorra, luogo della sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia;
|
|
|
|
|
4.
|
Assicurazione (o altra garanzia finanziaria) della responsabilità civile del proprietario registrato di una nave con stazza lorda superiore a 1 000 tonnellate per danni derivanti da inquinamento
Normativa/disposizione giuridica: articolo 7 della legge 3393/2005 sulla ratifica della convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta governativa 242 del 4.10.2005.
|
|
|
a)
|
Nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale del proprietario registrato;
|
|
c)
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
d)
|
tipologia e durata della garanzia;
|
|
e)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante e, ove occorra, luogo della sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia; e
|
|
f)
|
periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
|
|
|
SPAGNA
|
—
|
—
|
|
FRANCIA
|
|
1.
|
Veicoli terrestri motorizzati
Normativa/disposizione giuridica: Codice delle assicurazioni, articolo L. 211-1 (codice autostradale, articolo L. 324-1), legge n. 58-208 del 27 febbraio 1958, articolo 1
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 28 febbraio 1958, pag. 2148
|
|
Codice delle assicurazioni, articolo R. 211-15:
Nel documento giustificativo devono figurare i seguenti dati:
|
a)
|
nome e indirizzo dell’impresa di assicurazione;
|
|
b)
|
nome completo e indirizzo del titolare della polizza;
|
|
c)
|
numero della polizza d’assicurazione;
|
|
d)
|
periodo assicurato dal premio o dalla parte di premio pagata;
|
|
e)
|
caratteristiche del veicolo, in particolare numero di immatricolazione o, in mancanza di questo e se del caso, numero del motore.
|
|
|
|
|
2.
|
Operatori di impianti di risalita
Normativa/disposizione giuridica: Codice delle assicurazioni, articolo L. 220-1
Legge n. 63-708 del 18 luglio 1963, articolo 1
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF del 19 luglio 1963, pag. 6627
|
|
Codice delle assicurazioni, articolo A. 220-4:
In alto a destra sul documento deve figurare la dicitura «Certificato di assicurazione (articolo L. 220-1 del codice delle assicurazioni)».
Nel documento devono figurare inoltre:
|
—
|
nome, indirizzo e timbro dell’organismo assicurativo emittente;
|
|
—
|
numero della polizza d’assicurazione;
|
|
—
|
nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore assicurato;
|
|
—
|
indicazione geografica con la quale il motore è comunemente noto;
|
|
—
|
indicazione del periodo di validità, che deve essere chiaramente indicato utilizzando una delle seguenti formule:
|
b)
|
valido per … (giorni o mesi) a decorrere da …
|
|
Il documento giustificativo deve definire i mezzi di trasporto interessati, identificandone tutti gli elementi elencati all’articolo R. 220-1. Le parti sopraelencate sono indicate sul documento giustificativo dall’impresa di assicurazione emittente o, in mancanza di questa, dall’operatore prima che l’impianto sia messo in funzione. Il certificato di assicurazione deve mettere in risalto che, a norma dell’articolo R. 220-8, la sua presentazione costituisce unicamente una presunzione di una garanzia fornita dall’assicuratore. Nel documento non devono figurare altre informazioni oltre a quelle specificate nel presente articolo, con l’eventuale eccezione della prova del pagamento del premio.
|
|
|
|
3.
|
Architetti
Normativa/disposizione giuridica: Legge n. 77-2 del 3 gennaio 1977, articolo 16
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF del 4 gennaio 1977, pag. 71
|
|
Decreto del 15 luglio 2003:
Certificato di assicurazione:
La sottoscritta impresa di assicurazione certifica con la presente di aver emesso a favore di:
Sig./Sig.ra
Status:
Domiciliato a:
N. di registrazione dell’ordine:
Società:
Sede legale:
N. di registrazione dell’ordine:
la polizza n. … a copertura della responsabilità eventualmente derivante dagli atti compiuti dal suddetto/dalla suddetta nelle sue capacità professionali o dagli atti dei suoi dipendenti per l’anno (specificare).
|
|
|
|
4.
|
Periti esperti in topografia
Normativa/disposizione giuridica: Legge n. 46-942 del 7 maggio 1946, articoli 8-1 e 9-1
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF dell’8 maggio 1946, pag. 3889
|
|
Decreto n. 96-478 del 31 maggio 1996, articolo 128:
Prove della copertura assicurativa, a norma dell’articolo xxx, devono essere fornite al consiglio regionale attraverso la presentazione di un certificato in cui figurano le informazioni seguenti:
|
—
|
riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari;
|
|
—
|
ragione sociale dell’impresa di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto;
|
|
—
|
nome e indirizzo del titolare del contratto;
|
|
—
|
ambito di applicazione e importo delle garanzie.
|
|
|
|
|
5.
|
Lavori edilizi (responsabilità decennale)
Normativa/disposizione giuridica: Codice delle assicurazioni, articolo L. 241-1 (codice edile e abitativo, articolo L. 111-28).
Legge n. 78-12 del 4 gennaio 1978
|
|
Codice delle assicurazioni, articolo A. 243-3
|
1)
|
In ogni caso, deve includere le informazioni seguenti:
|
a)
|
ragione sociale e indirizzo dell’assicurato;
|
|
b)
|
numero identificativo unico dell’assicurato, rilasciato in conformità dell’articolo D. 123-235 del codice commerciale, o numero identificativo di cui agli articoli 214 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
|
|
c)
|
nome, indirizzo della sede centrale e informazioni di contatto complete dell’assicuratore e, se del caso, della filiale che fornisce la garanzia;
|
|
f)
|
data in cui il certificato è stato redatto.
|
|
|
2)
|
In funzione degli scenari seguenti:
|
a)
|
se il certificato di assicurazione fa riferimento a una serie di operazioni edili, deve indicare i limiti della garanzia, a seconda delle caratteristiche seguenti:
|
—
|
l’attività (le attività) o la missione (le missioni) svolta (svolte) dall’assicurato;
|
|
—
|
la data (le date) di apertura del cantiere (dei cantieri);
|
|
—
|
la portata geografica delle operazioni edili coperte;
|
|
—
|
il costo delle operazioni edili;
|
|
—
|
se del caso, l’ammontare del contratto dell’assicurato;
|
|
—
|
il tipo di tecniche utilizzate;
|
|
—
|
se del caso, la presenza di un contratto di responsabilità civile decennale collettivo e l’ammontare dell’eccedenza assoluta.
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Proprietario dell’opera, venditore o rappresentante autorizzato del proprietario dell’opera (danno alle opere)
Normativa/disposizione giuridica: Codice delle assicurazioni, articolo L. 242-1
Legge n. 78-12 del 4 gennaio 1978, articolo 12
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF del 5 gennaio 1978, pag. 188
|
|
Codice delle assicurazioni, articolo A. 243-3:
|
1)
|
In ogni caso, deve includere le informazioni seguenti:
|
a)
|
ragione sociale e indirizzo dell’assicurato;
|
|
b)
|
numero identificativo unico dell’assicurato, rilasciato in conformità dell’articolo D. 123-235 del codice commerciale, o numero identificativo di cui agli articoli 214 e seguenti della direttiva 2006/112/CE;
|
|
c)
|
nome, indirizzo della sede centrale e informazioni di contatto complete dell’assicuratore e, se del caso, della filiale che fornisce la garanzia;
|
|
f)
|
data in cui il certificato è stato redatto.
|
|
|
2)
|
In funzione degli scenari seguenti:
|
a)
|
se il certificato di assicurazione fa riferimento a una serie di operazioni edili, deve indicare i limiti della garanzia, a seconda delle caratteristiche seguenti:
|
—
|
l’attività (le attività) o la missione (le missioni) svolta (svolte) dall’assicurato;
|
|
—
|
la data (le date) di apertura del cantiere (dei cantieri);
|
|
—
|
la portata geografica delle operazioni edili coperte;
|
|
—
|
il costo delle operazioni edili;
|
|
—
|
se del caso, l’ammontare del contratto dell’assicurato;
|
|
—
|
il tipo di tecniche utilizzate;
|
|
—
|
se del caso, la presenza di un contratto di responsabilità civile decennale collettivo e l’ammontare dell’eccedenza assoluta.
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Agenti immobiliari commerciali
Normativa/disposizione giuridica: Decreto n. 72-678 del 20 luglio 1972, articolo 49
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF del 22 luglio 1972, pag. 7773
|
|
Decreto del 1o luglio 2015
Assicuratore:
Nome dell’organismo assicurativo:
Indirizzo:
Il suddetto assicuratore certifica che l’assicuratore citato in appresso ha sottoscritto un contratto di assicurazione per suo conto, che include garanzie almeno equivalenti a quelle previste dal decreto di
Assicurato:
Cognome:
Nome(i):
Indirizzo professionale:
Autorizzato da:
Sig./Sig.ra
o società:
rappresentato da:
Cognome:
Nome(i):
Capacità rappresentativa:
Titolare della carta professionale n. …, rilasciata da:
Attività professionale garantita:
Polizza n.:
Data di entrata in vigore del contratto:
Il presente certificato costituisce solo una presunzione della garanzia fornita dall’assicuratore.
|
|
|
|
8.
|
Minori ospitati al di fuori della casa parentale
Normativa/disposizione giuridica: Codice dell’azione sociale e delle famiglie, articolo L. 227-5
Legge n. 2001-624 del 17 luglio 2001, articolo 13
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF n. 164 del 18 luglio 2001, pag. 11496, testo n. 1
|
|
Codice dell’azione sociale e delle famiglie, articolo R. 227-29
La stipulazione dei contratti è giustificata da un certificato rilasciato dall’assicuratore e deve includere i seguenti riferimenti:
|
1)
|
riferimento alle disposizioni giuridiche e regolamentari;
|
|
2)
|
ragione sociale dell’impresa di assicurazione interessata (delle imprese di assicurazione interessate);
|
|
3)
|
numero del contratto di assicurazione stipulato;
|
|
4)
|
periodo di validità del contratto;
|
|
5)
|
nome completo e indirizzo del titolare della polizza;
|
|
6)
|
ambito di applicazione e importo delle garanzie;
|
|
7)
|
natura delle attività interessate.
|
|
|
|
|
9.
|
Caccia
Normativa/disposizione giuridica: Codice ambientale, articolo L. 423-16
Legge n. 75-347 del 14 maggio 1975, articolo 2
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF n. 0112 del 15 maggio 1975, pag. 4899
|
|
Codice delle assicurazioni, allegato dell’articolo A. 230-6
(Nome e sede centrale dell’impresa e clausole obbligatorie)
Certificato di assicurazione della responsabilità civile connessa alla caccia
La suddetta impresa di assicurazione … certifica che il sig. …, residente a …, è assicurato dall’impresa per il periodo compreso tra il … e il 30 giugno … a norma del contratto di assicurazione n. … sottoscritto da …. Nel rispetto delle condizioni minime di cui all’articolo L. 223-13 del nuovo codice rurale e della pesca marittima, il contratto copre l’eventuale responsabilità civile del cacciatore senza alcun massimale in caso di lesioni personali provocate da un atto di caccia o distruzione di animali nocivi o dai cani sotto la custodia del cacciatore.
Nessuna confisca è opponibile alle vittime di incidenti o alle persone a loro carico.
Fatto a … (data)
Per la società
|
|
|
|
10.
|
Caccia marina
Normativa/disposizione giuridica: Codice ambientale, articolo L. 423-3
Legge n. 68-918 del 24 ottobre 1968
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF del 26 ottobre 1968, pag. 10069
|
|
Codice delle assicurazioni, allegato dell’articolo A. 230-6
(Nome e sede centrale dell’impresa e clausole obbligatorie)
Certificato di assicurazione della responsabilità civile connessa alla caccia
La suddetta impresa di assicurazione … certifica che il sig. …, residente a …, è assicurato dall’impresa per il periodo compreso tra il … e il 30 giugno … a norma del contratto di assicurazione n. … stipulato da …. Nel rispetto delle condizioni minime di cui all’articolo L. 223-13 del nuovo codice rurale e della pesca marittima, il contratto copre l’eventuale responsabilità civile del cacciatore senza alcun massimale in caso di infortuni personali provocati da un atto di caccia o distruzione di animali nocivi o dai cani sotto la custodia del cacciatore.
Nessuna confisca è opponibile alle vittime di incidenti o alle persone a loro carico.
Fatto a … (data)
Per la società
|
|
|
|
11.
|
Organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni
Normativa/disposizione giuridica: Codice del turismo, articolo L. 211-18
Legge n. 92-645 del 13 luglio 1992, articolo 4
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF n. 162 del 14 luglio 1992, pag. 9457
|
|
Codice del turismo, articolo L. 211-40
|
a)
|
Riferimento alle disposizioni giuridiche e regolamentari;
|
|
b)
|
ragione sociale dell’impresa di assicurazione autorizzata;
|
|
c)
|
numero del contratto di assicurazione stipulato;
|
|
d)
|
periodo di validità del contratto;
|
|
e)
|
nome e indirizzo, specificando, ove necessario, la ragione sociale e l’indirizzo dell’agente di viaggio assicurato;
|
|
f)
|
ambito di applicazione delle garanzie.
|
Ogni anno l’assicurato deve dimostrare la validità del contratto alla commissione competente per la registrazione di cui all’articolo L. 141-2.
|
|
|
|
12.
|
Proprietari di cani pericolosi
Normativa/disposizione giuridica: Codice rurale e della pesca marittima: articolo L 921-3
Legge n. 99-5 del 6 gennaio 1999, articolo 2
Riferimento della Gazzetta ufficiale: JORF n. 5 del 7 gennaio 1999, pag. 327
|
|
Decreto n. 99-1164 del 29 dicembre 1999:
Articolo 4. Presentando un certificato specifico redatto dall’assicuratore si considera assolto l’obbligo di assicurazione ai sensi dell’articolo 211-3, punto II, del codice rurale.
Se il titolare della polizza non è il proprietario o il possessore dell’animale, il certificato deve menzionare il nome del proprietario o del possessore del cane.
|
|
CROAZIA
|
|
1.
|
Responsabilità per danni nucleari
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 2, 8 e 16 della legge sulla responsabilità per danni nucleari (GU 143/98), in vigore dal 7.11.1998
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla responsabilità per danni nucleari [GU 143/98 (1760) del 30.10.1998]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione della responsabilità civile per danni ambientali
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 4, 117 e 205 della legge sulla tutela ambientale (GU nn. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), in vigore dal 6.7.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla tutela ambientale [GU 80/2013 (1659) del 28.6.2013; n. 153/2013 (3221) del 18.12.2013; n. 78/2015 (1498) del 17.7.2015; n. 12/2018 (264) del 7.2.2018]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
3.
|
Assicurazione per errori di progettazione
Normativa/disposizione giuridica: articolo 90, paragrafo 4, e articoli 91 e 124 della legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU nn. 94/2013, 73/2017), in vigore dal 22.7.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti [GU 94/2013 (2123) del 22.7.2013; n. 73/2017 (1767) del 26.7.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
4.
|
Assicurazione della responsabilità civile di architetti e ingegneri edili autorizzati
Normativa/disposizione giuridica: articolo 54 della legge sulla camera degli architetti e sulle camere degli ingegneri nei settori dell’edilizia e della pianificazione territoriale (GU 78/15), in vigore dal 25.7.2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla camera degli architetti e sulle camere degli ingegneri nei settori dell’edilizia e della pianificazione territoriale [GU 78/2015 (1490) del 17.7.2015]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
5.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli ingegneri forestali e delle tecnologie del legno
Normativa/disposizione giuridica: articolo 32 della legge sulla camera croata degli ingegneri forestali e delle tecnologie del legno (GU 22/06), in vigore dal 4.3.2006
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla camera degli ingegneri forestali e delle tecnologie del legno [GU 22/2006 (528) del 24.2.2006]
|
|
Legge sulla camera croata degli ingegneri forestali e delle tecnologie del legno [GU 22/2006 (528) del 24.2.2006]
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
6.
|
Responsabilità civile di Croatia Control
Normativa/disposizione giuridica: articolo 9 della legge sull’istituzione di Croatia Control (GU nn. 19/1998, 20/2000, 51 A/2013), in vigore dal 21.2.1998
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sull’istituzione di Croatia Control [GU 19/1998 (2270) del 13.2.1998; n. 20/2000 (285) del 16.2.2000; n. 51 A/2013 (1052) del 30.4.2013]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
7.
|
Responsabilità civile dei promotori di sperimentazioni cliniche di medicinali veterinari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 19 della legge sui medicinali veterinari (GU nn. 84/2008, 56/2013, 94/2013, 15/2015), in vigore dall’1.2.2009
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sui medicinali veterinari [GU 84/2008 (2718) del 18.7.2008; n. 56/2013 (1151) del 10.5.2013; n. 94/2013 (2126) del 22.7.2013; n. 15/2015 (276) del 6.2.2015]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
8.
|
Assicurazione della responsabilità civile nel settore dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 403 e 410 della legge sulle assicurazioni (GU 30/15), in vigore dall’1.1.2016
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulle assicurazioni [GU 30/2015 (611) del 17.3.2015]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
9.
|
Responsabilità civile degli agenti immobiliari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 5 della legge sull’intermediazione immobiliare (GU nn. 107/2007, 144/2012, 14/2014), in vigore dal 27.10.2007 (articolo 5, paragrafo 3, in vigore dall’1.7.2013)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sull’intermediazione immobiliare [GU 107/2007 (3128) del 19.10.2007; n. 144/2012 (3084) del 21.12.2012; n. 14/2014 (289) del 5.2.2014]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
10.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli operatori turistici per pacchetti turistici
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 50, 53, 93, 95 e 97 della legge sull’erogazione dei servizi turistici (GU 130/2017), in vigore dall’1.1.2018 (articoli 50 e 53 in vigore dall’1.7.2018)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sull’erogazione dei servizi turistici [GU 130/2017 (2982) del 27.12.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
A norma dell’articolo 50, paragrafo 5, della legge sull’erogazione dei servizi turistici (GU 130/2017), l’organizzatore garantisce al viaggiatore l’esercizio diretto dei diritti di rimborso a valere sulla garanzia e, affinché il viaggiatore disponga di elementi di prova a sostegno di tale diritto, gli consegna il contratto o il certificato di contratto del pacchetto turistico di cui all’articolo 31 della presente legge, comprendente una dichiarazione concernente la possibilità per il viaggiatore di far valere direttamente, sulla base del contratto o del certificato di contratto, i diritti di rimborso di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell’impresa di assicurazione o della banca. Detto contratto o certificato comprende anche i dati dell’assicuratore, ossia l’impresa di assicurazione o banca con il relativo numero identificativo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, numero di protocollo della garanzia fornita (numero di polizza assicurativa o garanzia bancaria) e altre informazioni che possono essere necessarie per attivare la garanzia.
A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, della legge sull’erogazione dei servizi turistici (GU 130/2017), l’organizzatore è tenuto a fornire informazioni sull’assicurazione della responsabilità civile per danni, sui rischi corsi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sull’assicuratore (impresa di assicurazione con relativo numero LEI, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, numero di polizza assicurativa e altre informazioni che possono essere necessarie per attivare la garanzia) nonché sull’esercizio del diritto di indennizzo previsto dal contratto o dal certificato di contratto del pacchetto turistico di cui all’articolo 31 della presente legge, che l’organizzatore è tenuto a consegnare al viaggiatore.
|
|
|
|
11.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli avvocati
Normativa/disposizione giuridica: articolo 44 della legge sulle professioni giuridiche (GU nn. 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011), in vigore dal 18.2.1994
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulle professioni giuridiche [GU 9/1994 (157) del 10.2.1994; n. 117/2008 (3374) del 13.10.2008; n. 50/2009 (1196) del 22.4.2009; n. 75/2009 (1786) del 30.6.2009; n. 18/2011 (313) del 9.2.2011]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
12.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei notai
Normativa/disposizione giuridica: articolo 17 della legge sulla professione notarile (GU nn. 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/2016), in vigore dall’1.10.1994
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla professione notarile [GU 78/1993 (1599) del 25.8.1993; n. 29/1994 (513) dell’11.4.1994; n. 162/1998 (1993) del 22.12.1998; n. 16/2007 (652) del 9.2.2007; n. 75/2009 (1787) del 30.6.2009; n. 120/2016 (2613) del 21.12.2016]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
13.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei revisori contabili
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 60 e 61 della legge sulla revisione contabile (GU 127/2017), in vigore dall’1.1.2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla revisione contabile [GU 127/2017 (2873) del 20.12.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
14.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei consulenti fiscali
Normativa/disposizione giuridica: articolo 23 della legge sui servizi di consulenza fiscale (GU nn. 127/2000, 76/2013, 115/2016), in vigore dall’1.1.2001
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sui servizi di consulenza fiscale [GU 127/2000 (2354) del 20.12.2000; n. 76/2013 (1529) del 21.6.2013; n. 115/2016 (2533) del 9.12.2016]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
15.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli psicologi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 34 della legge sulla professione degli psicologi (GU 47/2003), in vigore dal 2.4.2003
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla professione degli psicologi [GU 47/2003 (582) del 25.3.2003;
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
16.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei curatori fallimentari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 81 della legge fallimentare (GU nn. 71/2015, 104/2017), in vigore dall’1.9.2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge fallimentare [GU 71/2015 (1365) del 29.6.2015; n. 104/2017 (2383) del 25.10.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
17.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei commissionari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 156 della legge di esecuzione (GU nn. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017), in vigore dal 15.10.2012
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge di esecuzione [GU 112/2012 (2421) dell’11.10.2012; n. 25/2013 (405) del 28.2.2013; n. 93/2014 (1877) del 30.7.2014; n. 55/2016 (1440) del 15.6.2016; n. 73/2017 (1770) del 26.7.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
18.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei consulenti tecnici permanenti dei tribunali
Normativa/disposizione giuridica: articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafi 1, 2 e 6, dell’ordinanza sui consulenti tecnici permanenti dei tribunali (GU nn. 38/2014, 123/2015, 29/2016), in vigore dal 3.4.2014
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sui consulenti tecnici permanenti dei tribunali[GU 38/2014 (677) del 26.3.2014; n. 123/2015 (2336) dell’11.11.2015; n. 29/2016 (822) dell’1.4.2016]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
19.
|
Infortuni sul lavoro dei detenuti
Normativa/disposizione giuridica: articolo 152, lettera d), della legge sugli illeciti (GU nn. 107/2007, 39/2013, 157/2013, 110/2015, 70/2017), in vigore dall’1.1.2008
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sugli illeciti [GU 107/2007 (3125) del 19.10.2007; n. 39/2013 (728) del 3.4.2013; n. 157/2013 (3294) del 24.12.2013; n. 110/2015 (2131) del 13.10.2015; n. 70/2017 (1663) del 19.7.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
20.
|
Assicurazione sanitaria obbligatoria
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 4 e 5 della legge sull’assicurazione sanitaria obbligatoria (GU nn. 80/2013, 137/2013), in vigore dall’1.7.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sull’assicurazione sanitaria obbligatoria [GU 80/2013 (1666) del 28.6.2013; n. 137/2013 (2944) del 15.11.2013]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
21.
|
Assicurazione sanitaria obbligatoria per stranieri
Normativa/disposizione giuridica: articolo 4 della legge sull’assicurazione sanitaria obbligatoria e sull’assistenza sanitaria agli stranieri nella Repubblica di Croazia (GU nn. 80/2013, 15/2018), in vigore dall’1.7.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sull’assicurazione sanitaria obbligatoria e sull’assistenza sanitaria agli stranieri nella Repubblica di Croazia [GU 80/2013 (1667) del 28.6.2013; n. 15/2018 (318) del 14.2.2018]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
22.
|
Responsabilità civile dei veterinari
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 4 e 126 della legge sulla professione veterinaria (GU nn. 82/2013, 148/2013), in vigore dal 30.6.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla professione veterinaria [GU 82/2013 (1734) del 30.6.2013; n. 148/2013 (3151) dell’11.12.2013]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
23.
|
Responsabilità professionale delle persone con qualifiche professionali estere
Normativa/disposizione giuridica: articolo 7 della legge sulle professioni regolamentate e sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere (GU 82/2015), in vigore dall’1.8.2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulle professioni regolamentate e sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere [GU 82/2015 (1569) del 24.7.2015]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
24.
|
Assicurazione contro i danni materiali per le strutture e i documenti museali
Normativa/disposizione giuridica: articolo 12 della legge sui musei (GU 61/2018), in vigore dal 19.7.2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sui musei [GU 61/2018 (1267) dell’11.7.2018;
Normativa/disposizione giuridica: articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 3, dell’ordinanza sulle condizioni e le modalità di accesso alle strutture museali e alla documentazione museale (GU 115/2001), in vigore dal 29.12.2001
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sulle condizioni e le modalità di accesso alle strutture museali e alla documentazione museale [GU 115/2001 (1913) del 21.12.2001]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
25.
|
Assicurazione sui beni culturali
Normativa/disposizione giuridica: articolo 33, paragrafo 4, e articolo 68, paragrafo 2, della legge sulla tutela e la conservazione dei beni culturali (GU nn. 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017) in vigore dal 13.7.1999
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla tutela e la conservazione dei beni culturali [GU 69/1999 (1284) del 5.7.1999; n. 151/2003 (2180) del 24.9.2003; n. 157/2003 (2256) del 6.10.2003; n. 100/2004 (1898) del 20.7.2004; n. 87/2009 (2130) del 21.7.2009; n. 88/2010 (2464) del 14.7.2010; n. 61/2011 (1366) del 3.6.2011; n. 25/2012 (636) del 28.2.2012; n. 136/2012 (2883) del 7.12.2012; n. 157/2013 (3296) del 24.12.2013; n. 152/2014 (2865) del 22.12.2014; n. 98/2015 (1897) del 14.9.2015; n. 44/2017 (1000) del 5.5.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
26.
|
Assicurazione sugli archivi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 24, paragrafo 1, e articolo 27, paragrafo 2, dell’ordinanza sull’utilizzo degli archivi (GU 67/99), in vigore dall’8.7.1999
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sull’utilizzo degli archivi [GU 67/99 (1260) del 30.6.1999]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
27.
|
Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro dei volontari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 32 della legge sul volontariato (GU nn. 58/2007, 22/2013) in vigore dal 14.6.2007
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sul volontariato [GU 58/2007 (1863) del 6.6.2007; n. 22/2013 (361) del 22.2.2013]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
28.
|
Responsabilità professionale delle bambinaie
Normativa/disposizione giuridica: articolo 13 della legge sulle bambinaie (GU 37/2013), in vigore dal 5.4.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulle bambinaie [GU 37/2013 (668) del 28.3.2013]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
29.
|
Assicurazione sanitaria e contro danni materiali per investitori e terzi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 121 della legge sulla prospezione e lo sfruttamento degli idrocarburi (GU 52/2018)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla prospezione e lo sfruttamento degli idrocarburi [GU 52/2018 (1024) del 6.6.2018]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
30.
|
Assicurazione della responsabilità civile per i prodotti
Normativa/disposizione giuridica: articolo 12, paragrafo 1, quinto comma, della legge sui requisiti tecnici per i prodotti e la valutazione di conformità (GU nn. 80/2013, 14/2014) in vigore dall’1.7.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sui requisiti tecnici per i prodotti e la valutazione di conformità [GU 80/2013 (1657) del 28.6.2013; n. 14/2014 (290) del 5.2.2014]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
31.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli operatori che rilasciano certificati qualificati e marcature temporali
Normativa/disposizione giuridica: articolo 19 dell’ordinanza sulla firma elettronica, l’uso dei fondi per la firma elettronica e le condizioni generali e specifiche per i prestatori di servizi che rilasciano marcature temporali e certificati (GU nn. 107/2010, 89/2013), in vigore dal 21.9.2010
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sulla firma elettronica, l’uso dei fondi per la firma elettronica e le condizioni generali e specifiche per i prestatori di servizi che rilasciano marcature temporali e certificati [GU 107/2010 (2864), del 13.9.2010; n. 89/2013 (1956) del 10.7.2013]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
32.
|
Assicurazione della responsabilità civile dell’organismo di controllo della sicurezza dei macchinari
Normativa/disposizione giuridica: allegato XI, punto 6, dell’ordinanza sulla sicurezza dei macchinari (GU 28/2011), in vigore dal 16.3.2011
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sulla sicurezza dei macchinari [GU 28/2011 (576) dell’8.3.2011]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
33.
|
Assicurazione della responsabilità civile dell’organismo di controllo della sicurezza degli ascensori
Normativa/disposizione giuridica: articolo 23 dell’ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (GU 20/2016), in vigore dal 20.4.2016
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori [GU 20/2016 (583) del 4.3.2016]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
34.
|
Assicurazione della responsabilità civile dell’organismo di controllo delle apparecchiature a pressione
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 23 e 24 dell’ordinanza sulle apparecchiature a pressione (GU 79/2016), in vigore dal 2.9.2016
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sulle apparecchiature a pressione [GU 79/2016 (1804) del 2.9.2016]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
35.
|
Assicurazione della responsabilità civile dell’organismo di controllo dei recipienti semplici a pressione
Normativa/disposizione giuridica: articolo 20 dell’ordinanza sui recipienti semplici a pressione (GU 27/2016), in vigore dal 20.4.2016
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sui recipienti semplici a pressione [GU 27/2016 (791) del 25.3.2016]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
36.
|
Assicurazione della responsabilità civile dell’organismo di controllo degli apparecchi a gas
Normativa/disposizione giuridica: allegato V, punto 5, dell’ordinanza sugli apparecchi a gas (GU 91/2013), in vigore dal 17.7.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sugli apparecchi a gas [GU 91/2013 (2050) del 17.7.2013]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
37.
|
Assicurazione della responsabilità civile dell’organismo di controllo dei requisiti di efficienza delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
Normativa/disposizione giuridica: allegato V, punto 6, dell’ordinanza sull’efficienza delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU nn. 135/2005, 140/2012), in vigore dal 31.3.2006
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sull’efficienza delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi [GU 135/2005 (2525) del 14.11.2005; n. 140/2012 (2962) del 17.12.2012]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
38.
|
Assicurazione contro gli infortuni degli ospiti di strutture ricettive
Normativa/disposizione giuridica: articolo 10, paragrafo 1, punto 9, della legge sul settore dell’ospitalità e della ristorazione (GU nn. 85/2015, 121/2016), in vigore dal 9.8.2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sul settore dell’ospitalità e della ristorazione [GU 85/2015 (1648) dell’1.8.2015; n. 121/2016 (2626) del 23.12.2016]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
39.
|
Assicurazione della responsabilità civile per incidenti che coinvolgono passeggeri, bagagli, merci, posta e terzi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 52, paragrafo 3, settimo comma, della legge sul trasporto ferroviario (GU nn. 94/2013, 148/2013, 73/2017) in vigore dal 22.7.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sul trasporto ferroviario [GU 94/2013 (2127) del 22.7.2013; n. 148/2013 (3155) dell’11.12.2013; n. 73/2017 (1771) del 26.7.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
40.
|
Assicurazione della responsabilità civile dell’organismo di controllo della sicurezza e dell’interoperabilità del sistema ferroviario
Normativa/disposizione giuridica: articolo 38, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera g)
Legge sulla sicurezza e l’interoperabilità del sistema ferroviario (GU nn. 82/2013, 18/2015, 110/2015, 70/2017) in vigore dal 30.6.2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla sicurezza e l’interoperabilità del sistema ferroviario [GU 82/2013 (1733) del 30.6.2013; n. 18/2015 (355) del 18.2.2015; n. 110/2015 (2126) del 13.10.2015; n. 70/2017 (1668) del 19.7.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
41.
|
Responsabilità del proprietario di un’imbarcazione per danni non materiali, responsabilità per il trasporto di passeggeri mediante un’imbarcazione
Normativa/disposizione giuridica: articolo 27, paragrafo 1, quinto e nono comma, dell’ordinanza sulle imbarcazioni (GU nn. 72/2015, 81/2015, 91/2016), in vigore dall’8.7.2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sulle imbarcazioni [GU 72/2015 (1387) del 30.6.2015; n. 81/2015 (1556) del 22.7.2015; n. 91/2016 (1936) del 12.10.2016]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
42.
|
Assicurazione pensionistica obbligatoria e assicurazione sanitaria obbligatoria per i membri dell’equipaggio, responsabilità per danni derivanti da inquinamento da petrolio, responsabilità per il trasporto marittimo di passeggeri, assicurazione a copertura dei costi di individuazione, marcatura e rimozione dei relitti, assicurazione della responsabilità civile per i crediti marittimi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 129, paragrafo 1
Articolo 62, paragrafi da 1 a 7
Articolo 747a
Codice marittimo (GU nn. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015), in vigore dal 5.1.2005
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice marittimo [GU 181/2004 (3142) del 21.12.2004; n. 76/2007 (2408) del 23.7.2007; n. 146/2008 (4018) del 17.12.2008; n. 61/2011 (1352) del 3.6.2011; n. 56/2013 (1141) del 10.5.2013; n. 26/2015 (540) del 9.3.2015]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
43.
|
Responsabilità professionale dei marittimi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 3, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, quinto comma
Ordinanza sull’intermediazione nell’impiego dei marittimi (GU 55/2018), in vigore dal 23.6.2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sull’intermediazione nell’impiego dei marittimi [GU 55/2018 (1097) del 15.6.2018]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
44.
|
Assicurazione della responsabilità civile del proprietario di un’imbarcazione per danni materiali
Normativa/disposizione giuridica: articolo 8
Ordinanza sulle imbarcazioni e i panfili (GU nn. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017), in vigore dal 5.3.2005
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sulle imbarcazioni e i panfili [GU 27/2005 (472) del 25.2.2005; n. 57/2006 (1361) del 24.5.2006; n. 80/2007 (2510) dell’1.8.2007; n. 3/2008 (68) del 7.1.2008; n. 18/2009 (389) dell’11.2.2009; n. 56/2010 (1356) del 7.5.2010; n. 97/2012 (2172) del 24.8.2012; n. 137/2013 (2948) del 15.11.2013; n. 18/2016 (490) del 26.2.2016; n. 72/2017 (1755) del 21.7.2017]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
45.
|
Assicurazione della responsabilità civile delle persone che svolgono attività ingegneristiche nei settori della pianificazione territoriale e dell’edilizia
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 61, 62, 66 e 69 della legge sulle attività di pianificazione territoriale ed edilizia (GU 78/2015), in vigore dal 25.7.2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulle attività di pianificazione territoriale ed edilizia [GU 78/2015 (1489) del 17.7.2015]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
46.
|
Assicurazione della responsabilità professionale
Normativa/disposizione giuridica: articolo 20, paragrafo 2, settimo comma, dell’ordinanza sulla valutazione della conformità, i documenti di conformità e la marcatura dei prodotti edili (GU nn. 103/2008, 147/2009, 87/2010, 129/2011), in vigore dal 18.9.2008
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sulla valutazione della conformità, i documenti di conformità e la marcatura dei prodotti edili [GU 103/2008 (3136) del 10.9.2008; n. 147/2009 (3587) del 10.12.2009; n. 87/2010 (2458) del 13.7.2010; n. 129/2011 (2596) del 14.11.2011]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
47.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 6, paragrafo 4, quarto comma, dell’ordinanza sulle condizioni e i criteri applicabili agli addetti che effettuano controlli energetici, rilasciano certificazioni energetiche degli edifici e producono relazioni sui controlli energetici periodici dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici (GU 73/2015), in vigore dal 9.7.2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sulle condizioni e i criteri applicabili agli addetti che effettuano controlli energetici, rilasciano certificazioni energetiche degli edifici e producono relazioni sui controlli energetici periodici dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici [GU 73/2015 (1391) dell’1.7.2015]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
48.
|
Assicurazione contro l’infortunio dei passeggeri del trasporto pubblico, assicurazione della responsabilità civile del proprietario o dell’utente del veicolo per danni cagionati a terzi, assicurazione della responsabilità civile del vettore aereo o dell’operatore dell’aeromobile per danni cagionati a terzi e passeggeri, assicurazione della responsabilità civile del proprietario o dell’utente di un motoscafo o un panfilo per danni cagionati a terzi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 2, paragrafo 1, della legge sull’assicurazione obbligatoria nel settore dei trasporti (GU nn. 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014), in vigore dall’1.1.2006
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sull’assicurazione obbligatoria nel settore dei trasporti [GU 151/2005 (2921) del 23.12.2005; n. 36/2009 (797) del 23.3.2009; n. 75/2009 (1793) del 30.6.2009; n. 76/2013 (1526) del 21.6.2013; n. 152/2014 (2870) del 22.12.2014]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
49.
|
Assicurazione della responsabilità professionale
Normativa/disposizione giuridica: articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, e articolo 10, paragrafo 3
Articolo 132, paragrafo 2, quinto comma
Legge sui mercati di capitali (GU 65/2018), in vigore dal 27.7.2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sui mercati di capitali [GU 65/2018 (1329) del 19.7.2018]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
|
|
50.
|
Assicurazione della responsabilità professionale
Normativa/disposizione giuridica: articolo 24 della legge sui fondi di investimento alternativi (GU 21/2018), in vigore dal 10.3.2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sui fondi di investimento alternativi [GU 21/2018 (419) del 2.3.2018]
|
|
Conformemente alle disposizioni comuni sull’assicurazione contro danni materiali e lesioni personali (articolo 926, paragrafo 1) della legge sugli obblighi civili (GU nn. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018), nella polizza assicurativa figurano gli elementi seguenti:
|
—
|
persona o cosa assicurata o altro oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
rischio coperto dall’assicurazione;
|
|
—
|
durata del contratto e durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
somma assicurata o l’indicazione che la somma assicurata è illimitata;
|
|
—
|
data di emissione della polizza; e
|
|
—
|
firma delle parti contraenti.
|
|
|
ITALIA
|
|
1.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall’utilizzo di veicoli a motore
Normativa/disposizione giuridica: articolo 127 (certificato di assicurazione e contrassegno) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Supplemento ordinario n. 163 della Gazzetta ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005
|
|
All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione obbligatoria per l’impiego civile di natanti
Normativa/disposizione giuridica: articolo 9 (certificato di assicurazione comprovante l’esistenza della copertura assicurativa) del decreto 1o aprile 2008, n. 86 del ministero dello Sviluppo economico recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Supplemento ordinario n. 163 della Gazzetta ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005
|
|
Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su carta intestata dell’impresa, riporta in lingua italiana:
|
a)
|
gli estremi identificativi della convenzione stipulata e la data dell’approvazione da parte dell’ISVAP [Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo];
|
|
b)
|
nome, cognome e domicilio dell’assicurato;
|
|
d)
|
gli estremi identificativi del natante ed in particolare la potenza del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il marchio e il numero del motore;
|
|
e)
|
il massimale di garanzia coperto dal contratto;
|
|
f)
|
la denominazione e la sede dell’impresa con la quale è stata stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti:
|
1)
|
di provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali di legge, o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante, come identificato nel certificato di assicurazione, nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica italiana;
|
|
2)
|
di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative al risarcimento dei danni predetti;
|
|
|
g)
|
il periodo di validità del certificato;
|
|
h)
|
la ragione sociale dell’impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante e la firma del rappresentante legale.
|
|
|
|
|
3.
|
Assicurazione obbligatoria contro gli incidenti, assicurazione della responsabilità civile per gli operatori del trasporto aereo
Normativa/disposizione giuridica: articolo 1010 (nota comprovante l’assicurazione) del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), ultima modifica apportata dal decreto legislativo 1o marzo 2018, n. 21
Gazzetta ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942/Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Supplemento ordinario n. 197 della Gazzetta ufficiale n. 193 del 19 agosto 2010
|
|
Nell’assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla polizza, l’assicuratore deve rilasciare all’esercente, per i fini previsti nell’articolo 798, una nota contenente gli estremi dell’assicurazione.
|
|
|
|
4.
|
Assicurazione obbligatoria Blue Card Bunker Oil 2001, convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (convenzione CLC del 1992)
Normativa/disposizione giuridica: articolo 5 (caratteristiche e contenuto della Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil) del decreto 20 dicembre 2012 del ministero dello Sviluppo economico
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2013
|
|
|
1)
|
La Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil – come da modello di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d) – deve essere inviata a Consap [Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici] dal richiedente, quale allegato all’istanza di cui al precedente articolo 4, in formato elettronico e deve contenere i seguenti elementi:
|
a)
|
il nome della nave, il numero del registro di immatricolazione, le lettere o il numero di identificazione e l’indicazione del porto di registrazione;
|
|
b)
|
il nome del soggetto legittimato di cui all’articolo 3 e l’indicazione del luogo dove egli ha la principale sede di affari;
|
|
c)
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
d)
|
la tipologia e la durata della garanzia;
|
|
e)
|
il nome e il luogo della principale sede di affari dell’assicuratore o di altra persona, fisica o giuridica privata o pubblica, che concede la garanzia e, ove occorra, il luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia;
|
|
f)
|
il periodo di validità della Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil che non deve superare quello della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria;
|
|
g)
|
la sottoscrizione di persona legittimata a rappresentare il soggetto di cui alla precedente lettera e).
|
|
|
2)
|
La Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil deve essere compilata in lingua italiana o inglese.
|
|
|
CIPRO
|
|
1.
|
Assicurazione della responsabilità del datore di lavoro e assicurazione della responsabilità civile
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 5, paragrafo 1, della legge 192(I)/2004 sull’emissione delle carte tachigrafiche
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge 192(I)/2004, GU del 30.4.2004, allegato I(I), n. 3852
|
|
Per l’assicurazione della responsabilità del datore di lavoro:
|
—
|
numero del certificato;
|
|
—
|
nome e indirizzo del datore di lavoro (assicurato) e numero di registrazione dell’assicurato (datore di lavoro);
|
|
—
|
data di inizio e fine della validità;
|
|
—
|
numero stimato di dipendenti.
|
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione della responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da petrolio causati all’esterno della nave dalla fuoriuscita o dallo scarico di petrolio dalla nave
Normativa/disposizione giuridica: Legge 63/1989 [come modificata dalla legge 185/1991 e dalla legge 47(III)/2005] sulla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e altri protocolli correlati del 1976 e del 1992, nonché altre leggi correlate del periodo 1989-2005
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge 63(I)/1989, GU del 19.5.1989, allegato (I), n. 2411, pag. 2267
Legge 185(Ι)/1991, GU dell’1.11.1991, allegato I (I), n. 2643, pag. 1839
Legge 47(IΙΙ)/2005, GU del 23.12.2005, allegato I (III), n. 4060, pag. 2430
|
|
Attestato di assicurazione Blue Card rilasciato da una impresa di assicurazione (P & I Club):
|
—
|
indicazione dell’esistenza di una polizza assicurativa in corso di validità, conformemente alle disposizioni della convenzione CLC (articolo VII);
|
|
—
|
dati della nave e dell’armatore;
|
|
—
|
periodo di validità della copertura assicurativa.
|
|
|
|
|
3.
|
Assicurazione della responsabilità civile per inquinamento dovuto alla fuoriuscita o allo scarico di petrolio sfuso trasportato via mare da navi
Normativa/disposizione giuridica: Legge 19(III)/2004 sulla convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi (convenzione «Bunker Oil») e su questioni connesse
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge 19(III)/2004, GU del 30.4.2004, allegato I (III), n. 3850, pag. 2574
|
|
Attestato di assicurazione Blue Card rilasciato da una impresa di assicurazione (P & I Club):
|
—
|
indicazione dell’esistenza di una polizza assicurativa in corso di validità, conformemente alle disposizioni della convenzione «Bunker Oil» (articolo 7);
|
|
—
|
dati della nave e dell’armatore;
|
|
—
|
periodo di validità della copertura assicurativa.
|
|
|
|
|
4.
|
Assicurazione della responsabilità civile per le navi (compresa la responsabilità del vettore) (per soddisfare i requisiti della convenzione internazionale di Atene, articolo 4 bis)
Normativa/disposizione giuridica: Legge 5(I)/2014 sul trasporto marittimo (responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente) e regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge 5(I)/2014, GU del 31.1.2014, allegato I(I), n. 4425, pag. 16
Regolamento (CE) n. 392/2009,
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 131 del 28.5.2018, pag. 24.
|
|
Attestati di assicurazione Blue Card rilasciati da una impresa di assicurazione per rischi legati a guerre e altri rischi:
|
—
|
indicazione dell’esistenza di una polizza assicurativa in corso di validità, conformemente alle disposizioni della convenzione di Atene (articolo 4 bis);
|
|
—
|
dati della nave e dell’armatore;
|
|
—
|
periodo di validità della copertura assicurativa.
|
|
|
|
|
5.
|
Assicurazione della responsabilità civile per la rimozione di relitti
Normativa/disposizione giuridica: Legge 12(III)/2015 sulla rimozione dei relitti (ratifica) e su questioni connesse
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge 12(III)/2015, GU del 29.5.2015, allegato I(III), n. 4207, pag. 3780
|
|
Attestati di assicurazione Blue Card rilasciati da una impresa di assicurazione per rischi legati a guerre e altri rischi:
|
—
|
indicazione dell’esistenza di una polizza assicurativa in corso di validità, conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sulla rimozione dei relitti (articolo 12);
|
|
—
|
dati della nave e dell’armatore;
|
|
—
|
periodo di validità della copertura assicurativa.
|
|
|
|
|
6.
|
Assicurazione della responsabilità civile verso terzi per i veicoli a motore
Normativa/disposizione giuridica: Norme 3(1) e 5 – tabella A del regolamento 187/2000 sui veicoli a motore e la circolazione
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Regolamento 187/2000, GU del 7.7.2000, allegato III(I), n. 3417, pag. 737
|
|
|
—
|
Nome e indirizzo del proprietario del veicolo assicurato e degli altri conducenti;
|
|
—
|
data di emissione e data di scadenza del certificato;
|
|
—
|
numero del certificato e numero della polizza;
|
|
—
|
numero di immatricolazione del veicolo;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
tipologia e marchio del veicolo.
|
|
|
|
|
7.
|
Assicurazione della responsabilità civile o della responsabilità del datore di lavoro per l’impiego di persone sotto la custodia dei servizi sociali
Normativa/disposizione giuridica: Legge 46(I)/1996
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge 146(I)/1996, GU dell’11.4.1996, allegato I(I), n. 3051, pag. 175
|
|
|
—
|
numero del certificato;
|
|
—
|
nome e indirizzo del datore di lavoro (assicurato) e numero di registrazione dell’assicurato (datore di lavoro);
|
|
—
|
data di inizio e fine della validità;
|
|
—
|
numero stimato di dipendenti.
|
|
|
|
|
8.
|
Assicurazione della responsabilità del datore di lavoro
Normativa/disposizione giuridica: Leggi del periodo 1989-2014 sull’assicurazione della responsabilità del datore di lavoro
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge 174/1989, GU del 10.11.1989, allegato I(I), n. 2456, pag. 3639
Legge 63(Ι)/1997, GU del 18.7.1994, allegato I(I), n. 3168, pag. 1251
Legge 15(I)/2001, GU del 16.2.2001, allegato I(I), n. 3475
Legge 140(I)/2003, GU del 3.10.2003, allegato I(I), n. 3758
Legge 86(Ι)/2010, GU del 23.7.2010, allegato I(I), n. 4253
Legge 79(I)/2011, GU del 29.4.2011, allegato I(I), n. 4282
Legge 198(I)/2014, GU del 23.12.2014, allegato I(I), n. 4482
|
|
|
—
|
Numero del certificato;
|
|
—
|
nome e indirizzo del datore di lavoro (assicurato) e numero di registrazione dell’assicurato (datore di lavoro);
|
|
—
|
data di inizio e fine della validità;
|
|
—
|
numero stimato di dipendenti.
|
|
|
|
|
9.
|
Assicurazione degli appaltatori contro tutti i rischi, responsabilità del datore di lavoro e responsabilità civile per progetti edili
Normativa/disposizione giuridica: Legge 73(I)/2016 sugli appalti pubblici
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge 73(I)/2016, GU del 24.4.2016, allegato I(I), n. 4565, pag. 835
|
|
|
—
|
numero del certificato;
|
|
—
|
nome e indirizzo del datore di lavoro (assicurato) e numero di registrazione dell’assicurato (datore di lavoro);
|
|
—
|
data di inizio e fine della validità;
|
|
—
|
numero stimato di dipendenti.
|
|
|
LETTONIA
|
|
1.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei proprietari di veicoli a motore
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei proprietari di veicoli a motore [adozione: 7.4.2004; entrata in vigore: 1.5.2004]
|
|
|
—
|
tipo di contratto «contratto standard»;
|
|
—
|
proprietario del veicolo;
|
|
—
|
indirizzo del proprietario del veicolo;
|
|
—
|
indirizzo del detentore del veicolo;
|
|
—
|
numero di immatricolazione del veicolo;
|
|
—
|
numero di telaio (VIN) o numero della carrozzeria;
|
|
—
|
numero del certificato di immatricolazione del veicolo;
|
|
—
|
documento fondante del contratto;
|
|
—
|
data e ora di stipulazione del contratto, data e ora di entrata in vigore del contratto, data di scadenza del contratto;
|
|
—
|
titolare della polizza;
|
|
—
|
rappresentante dell’assicuratore.
|
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli armatori per i crediti marittimi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 85 del codice marittimo [adozione: 29.5.2003; entrata in vigore: 1.8.2003]
|
|
|
—
|
lettere o numero di identificazione:
|
|
—
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
—
|
porto di immatricolazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo completo della sede di attività principale del vettore che esegue effettivamente il trasporto;
|
|
|
LITUANIA
|
|
1.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per veicoli a motore
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per veicoli a motore, articolo 4, n. IX-2041, in vigore dal 1o maggio 2004
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale degli avvocati
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’ordine degli avvocati, articolo 20, n. IX-2066, in vigore dal 6 aprile 2004
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
3.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale degli ufficiali giudiziari
Normativa/disposizione giuridica: Legge sugli ufficiali giudiziari, articolo 17, n. IX-876, in vigore dal 1o gennaio 2003
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
4.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale delle società di revisione contabile
Normativa/disposizione giuridica: Legge sulla revisione contabile, articolo 21, n. XIII-96, in vigore dal 1o ottobre 1999
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
5.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale degli intermediari assicurativi
Normativa/disposizione giuridica: Legge sulle assicurazioni, articolo 183, n. IX-1737, in vigore dal 1o maggio 2004
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
6.
|
Assicurazione obbligatoria di cauzione per gli organizzatori di viaggi
Normativa/disposizione giuridica: Legge sul turismo, articolo 8, n. IX-1211, in vigore dal 1o aprile 2003
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
7.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale dei notai
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’ufficio notarile, articolo 6, paragrafo 2, n. IX-1311, in vigore dal 12 febbraio 2003
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
8.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei ricercatori principali e degli appaltatori nel settore della ricerca biomedica
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’etica della ricerca biomedica, articolo 12, n. VIII-1679, in vigore dal 1o gennaio 2001
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
9.
|
Assicurazione obbligatoria degli appaltatori contro tutti i rischi (fino al 1o gennaio 2017: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli appaltatori)
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’edilizia, articolo 35, n. VIII-1948, in vigore dal 1o agosto 2001, che modifica la legge sull’edilizia, articolo 42, n. XII-2573, in vigore dal 1o gennaio 2017
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
10.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei responsabili della pianificazione edile
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’edilizia, articolo 35, n. VIII-1948, in vigore dal 1o agosto 2001, che modifica la legge sull’edilizia, articolo 42, n. XII-2573, in vigore dal 1o gennaio 2017
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
11.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei supervisori tecnici edili
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’edilizia, articolo 37, n. XI-2064, in vigore dal 1o settembre 2012, che modifica la legge sull’edilizia, articolo 42, n. XII-2573, in vigore dal 1o gennaio 2017
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
12.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli appaltatori responsabili dell’esame della pianificazione edile
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’edilizia, articolo 42, n. XII-2573, in vigore dal 1o gennaio 2017
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
13.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli enti sanitari per danni cagionati ai pazienti
Normativa/disposizione giuridica: Legge sui diritti dei pazienti e il risarcimento dei danni alla loro salute, articolo 25, n. XI-499, in vigore dal 1o marzo 2010
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
14.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei funzionari consolari che esercitano attività notarili
Normativa/disposizione giuridica: Legge sullo statuto consolare, articolo 12, n. X-619, in vigore dal 1o ottobre 2006
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
15.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale degli amministratori
Normativa/disposizione giuridica: Legge sul fallimento delle imprese, articolo 11, n. X-1557, in vigore dal 1o gennaio 2009
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
16.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale dei curatori fallimentari
Normativa/disposizione giuridica: Legge sul fallimento personale, articolo 13, n. XI-2000, in vigore dal 1o marzo 2012
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
17.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale degli amministratori della ristrutturazione
Normativa/disposizione giuridica: Legge sulla ristrutturazione delle imprese, articolo 15, n. XI-978, in vigore dal 1o ottobre 2010
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
18.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile delle imprese ferroviarie
Normativa/disposizione giuridica: Codice del trasporto ferroviario, articolo 10, paragrafo 1, n. XII-235, in vigore dal 1o luglio 2013
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
|
|
19.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei valutatori di proprietà o imprese
Normativa/disposizione giuridica: Legge sui fondamenti della valutazione delle proprietà e delle imprese, articolo 17, n. XI-1497, in vigore dal 1o maggio 2012
|
|
|
—
|
Numero del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome del titolare della polizza, dell’assicurato o del beneficiario;
|
|
—
|
classe di assicurazione;
|
|
—
|
nome delle condizioni della polizza assicurativa;
|
|
—
|
oggetto dell’assicurazione;
|
|
—
|
premio assicurativo e termini del relativo pagamento;
|
|
—
|
tipologia di assicurazione;
|
|
—
|
periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il titolare della polizza conosce le condizioni della polizza assicurativa e ne ha ricevuto copia;
|
|
—
|
firma della persona autorizzata dall’assicurazione a stipulare il contratto di assicurazione e timbro dell’assicuratore, o relative copie facsimile;
|
|
—
|
data di rilascio del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
dichiarazione attestante che il certificato in questione attesta la stipulazione della relativa assicurazione obbligatoria;
|
|
—
|
riferimento alle condizioni della relativa polizza di assicurazione obbligatoria approvate dall’autorità competente.
|
|
|
LUSSEMBURGO
|
|
1.
|
Trasporto aereo – assicurazione della responsabilità professionale
Normativa/disposizione giuridica: articolo 2, punto 3), del regolamento granducale dell’8 agosto 1985 sulle autorizzazioni delle attività di trasporto aereo
Entrata in vigore: 15.9.1985
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Mémorial A – n. 56 dell’11 settembre 1985, pag. 1050
|
|
Le informazioni di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
|
|
|
|
2.
|
Intermediari assicurativi e riassicurativi e società di intermediazione – assicurazione della responsabilità professionale
Normativa/disposizione giuridica: articolo 290, punto 4), della legge del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, come modificata (doc. parl. 6456), in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento granducale dell’8 ottobre 2014 sulle condizioni di autorizzazione e di esercizio applicabili agli intermediari assicurativi e riassicurativi e ai professionisti del settore assicurativo
Entrata in vigore della legge: 13.12.2015
Entrata in vigore del regolamento granducale: 18.10.2014
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo: Mémorial A – n. 229 del 9 dicembre 2015, pag. 4872;
Regolamento granducale dell’8 ottobre 2014 sulle condizioni di autorizzazione e di esercizio applicabili agli intermediari assicurativi e riassicurativi e ai professionisti del settore assicurativo: Mémorial A – n. 192 del 14 ottobre 2014, pag. 3768
|
|
|
—
|
L’importo coperto per singolo sinistro e in forma aggregata all’anno;
|
|
—
|
l’indicazione che la copertura assicurativa è riservata alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
|
|
—
|
l’indicazione che è coperto l’intero territorio dell’Unione europea;
|
|
—
|
l’indicazione che non possono essere applicate franchigie alla parte lesa.
|
|
|
|
|
3.
|
Professionisti del settore assicurativo – assicurazione della responsabilità professionale
Normativa/disposizione giuridica: articolo 262, punto 4), della legge del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, come modificata (doc. parl. 6456), in combinato disposto con l’articolo 13 del regolamento granducale dell’8 ottobre 2014 sulle condizioni di autorizzazione e di esercizio applicabili agli intermediari assicurativi e riassicurativi e ai professionisti del settore assicurativo
Entrata in vigore della legge: 13.12.2015
Entrata in vigore del regolamento granducale: 18.10.2014
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo: Mémorial A – n. 229 del 9 dicembre 2015, pag. 4872; Regolamento granducale dell’8 ottobre 2014 sulle condizioni di autorizzazione e di esercizio applicabili agli intermediari assicurativi e riassicurativi e ai professionisti del settore assicurativo: Mémorial A – n. 192 del 14 ottobre 2014, pag. 3768
|
|
|
—
|
L’importo coperto per singolo sinistro e in forma aggregata all’anno;
|
|
—
|
l’indicazione che non possono essere applicate franchigie alla parte lesa.
|
|
|
|
|
4.
|
Panfili – assicurazione della responsabilità civile
Normativa/disposizione giuridica: articolo 10 del regolamento granducale del 10 dicembre 1997 in materia di a) identificazione delle piccole imbarcazioni da diporto e b) assicurazione obbligatoria delle imbarcazioni da diporto, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, commi dal primo al settimo, del regolamento granducale del 17 febbraio 1987 sull’identificazione delle imbarcazioni da diporto, come modificato.
Il regolamento granducale del 17 febbraio 1987 sull’identificazione delle imbarcazioni da diporto è stato modificato dal regolamento granducale del 10 agosto 1993 che modifica e integra talune disposizioni concernenti la navigazione fluviale.
Entrata in vigore del:
|
—
|
regolamento granducale del 10 dicembre 1997: 1.1.1998;
|
|
—
|
regolamento granducale del 17 febbraio 1987: 24.5.1987;
|
|
—
|
regolamento granducale del 10 agosto 1993: 26.9.1993
|
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Regolamento granducale del 10 dicembre 1997 in materia di a) identificazione delle piccole imbarcazioni da diporto e b) assicurazione obbligatoria delle imbarcazioni da diporto: Mémorial A – n. 99 del 23 dicembre 1997; regolamento granducale del 17 febbraio 1987 sull’identificazione delle imbarcazioni da diporto: Mémorial A – n. 34 del 20 maggio 1987, pag. 488; regolamento granducale del 10 agosto 1993 che modifica e integra talune disposizioni sulla navigazione fluviale: Mémorial A – n. 77 del 22 settembre 1993, pag. 1462
|
|
|
—
|
Nome completo del proprietario o possessore della piccola imbarcazione;
|
|
—
|
tipologia di imbarcazione;
|
|
—
|
costruttore/marchio dell’imbarcazione;
|
|
—
|
contrassegno identificativo;
|
|
—
|
periodo di validità del certificato di assicurazione;
|
|
—
|
riferimento al regolamento granducale del 17 febbraio 1987.
|
|
|
UNGHERIA
|
|
1.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per veicoli a motore
Normativa/disposizione giuridica: Legge LXII del 2009
|
|
Nel certificato figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
nome dell’assicurazione: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per veicoli a motore
|
|
b)
|
nome e indirizzo o sede legale dell’assicurato;
|
|
c)
|
nome e sede legale dell’impresa di assicurazione;
|
|
d)
|
numero di immatricolazione (numero di targa) o altro identificativo univoco del veicolo e marchio e tipologia del veicolo;
|
|
e)
|
numero del certificato;
|
|
f)
|
date di inizio e fine della copertura assicurativa;
|
|
g)
|
frequenza del pagamento.
|
|
|
|
|
2.
|
Trasporto aereo (gestione di aeroporti pubblici)
Normativa/disposizione giuridica: Decreto governativo 39/2001 (III.5.)
|
|
Nel certificato figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
nome e sede legale dell’impresa di assicurazione e numero del certificato;
|
|
b)
|
nome e sede legale dell’assicurato;
|
|
c)
|
tipologia di aeromobile e numero di immatricolazione;
|
|
e)
|
date di inizio e fine della copertura assicurativa;
|
|
f)
|
limiti geografici della copertura;
|
|
g)
|
importo della franchigia;
|
|
h)
|
estensione del rischio di guerra.
|
|
|
|
|
3.
|
Trasporto marittimo
Normativa/disposizione giuridica: Legge XLII del 2000, decreto governativo 147/2012 (VII.5.)
|
|
Nei certificati figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
c)
|
tipologia e durata dell’assicurazione;
|
|
d)
|
nome e sede di attività principale del fornitore dell’assicurazione e, se del caso, sede presso la quale l’assicurazione è stata stipulata.
|
|
|
|
|
4.
|
Attività del servizio ferroviario
Normativa/disposizione giuridica: Decreto governativo 271/2007 (X.19.), decreto governativo 6/2010 (I.21.)
|
|
Nei certificati figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
numero del certificato (numero della polizza);
|
|
b)
|
nome e sede legale dell’impresa di assicurazione e informazioni di contatto;
|
|
c)
|
nome e sede legale dell’assicurato e informazioni di contatto;
|
|
d)
|
data di decorrenza della copertura e periodo assicurato;
|
|
e)
|
descrizione del sinistro;
|
|
f)
|
descrizione della franchigia;
|
|
g)
|
condizioni nelle quali la responsabilità dell’impresa di assicurazione è esclusa, deroghe;
|
|
h)
|
risoluzione delle controversie e modalità di indennizzo;
|
|
j)
|
condizioni della polizza;
|
|
k)
|
descrizione delle attività ferroviarie assicurate.
|
|
|
|
|
5.
|
Attività di un agente multiplo e di un agente/intermediario assicurativo (mercato delle assicurazioni)
Normativa/disposizione giuridica: Legge LXXXVIII del 2014; decreto governativo 44/2015 (III. 12.)
|
|
Nel certificato figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
nome e sede legale dell’impresa di assicurazione e numero del certificato;
|
|
b)
|
nome e sede legale dell’assicurato;
|
|
d)
|
descrizione dell’oggetto dell’assicurazione;
|
|
e)
|
date di inizio e fine della copertura assicurativa;
|
|
f)
|
durata del periodo assicurato e data di decorrenza;
|
|
g)
|
descrizione della franchigia;
|
|
h)
|
condizioni nelle quali la responsabilità dell’impresa di assicurazione è esclusa, deroghe.
|
|
|
|
|
6.
|
Attività di protezione di persone/proprietà e attività di investigazione privata
Normativa/disposizione giuridica: Legge CXXXIII del 2005, decreto 22/2006 (IV. 25.) del ministro degli Affari interni
|
|
Nel certificato figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
descrizione dell’attività dell’assicurato;
|
|
b)
|
nome e sede legale dell’assicurato;
|
|
c)
|
in caso di subappalto: nome e sede legale del subappaltatore;
|
|
d)
|
nome e sede legale dell’impresa di assicurazione;
|
|
e)
|
condizioni nelle quali la responsabilità dell’impresa di assicurazione è esclusa, deroghe.
|
|
f)
|
data di decorrenza della copertura e periodo assicurato.
|
|
|
|
|
7.
|
Assicurazione della responsabilità civile di architetti e appaltatori edili
Normativa/disposizione giuridica: Decreto governativo 155/2016 (VI. 13) sulla notifica semplice del costruttore di un edificio residenziale
|
|
Nel certificato figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
nome dell’assicurazione;
|
|
b)
|
nome e indirizzo o sede legale dell’assicurato;
|
|
c)
|
nome e sede legale dell’impresa di assicurazione;
|
|
d)
|
numero del certificato;
|
|
f)
|
data di decorrenza della copertura e periodo assicurato.
|
Il certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione deve essere caricato nel registro elettronico edile.
Qualora il contratto di assicurazione della responsabilità civile venga risolto per qualsiasi motivo prima del termine previsto nel contratto o qualora il contenuto del certificato alla base sia modificato, l’impresa di assicurazione deve informare entro 15 giorni le autorità di vigilanza del settore edile.
|
|
MALTA
|
|
1.
|
Normativa/disposizione giuridica: L.N. 84 del 2014 nel quadro del codice sanitario, capitolo 528, della legislazione di Malta
|
|
Nome, cognome e numero di registrazione di dottori e dentisti
|
|
|
|
2.
|
Normativa/disposizione giuridica: Regolamento sulla cittadinanza (S.L. 188.01)
Modulo N – La domanda di naturalizzazione come cittadino di Malta, nel primo allegato, richiede la seguente dichiarazione (a norma dell’articolo 10, paragrafo 9, lettera b), della legge maltese sulla cittadinanza, capitolo 188, e della relativa legge derivata)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge derivata (Subsidiary Legislation) 188.01
|
|
Il certificato dovrebbe contemplare:
|
—
|
un’assicurazione sanitaria globale di almeno 50 000 EUR (che deve essere mantenuta per un periodo indefinito);
|
|
|
|
|
3.
|
Normativa/disposizione giuridica: Regolamento sul programma di investimento individuale della Repubblica di Malta (S.L. 188.03)
Procedura di domanda, prima disposizione della norma 7, paragrafo 5, lettera a)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge derivata 188.03
|
|
Il certificato dovrebbe contemplare:
|
—
|
un’assicurazione sanitaria globale di almeno 50 000 EUR (che deve essere mantenuta per un periodo indefinito);
|
|
|
|
|
4.
|
Normativa/disposizione giuridica: Regolamento sullo status dei residenti di lungo periodo (cittadini di paesi terzi) (S.L. 217.05)
Condizioni per l’acquisizione dello status di residente di lungo periodo, norma 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera d)
Familiari, norma 15, paragrafo 3, lettera d)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge derivata 217.05
|
|
Piano ospedaliero (onnicomprensivo)
|
|
|
|
5.
|
Normativa/disposizione giuridica: Regolamento sul ricongiungimento familiare (S.L. 207.06)
Elementi di prova da presentare con la domanda, norma 12, lettera c)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge derivata 207.06
|
|
Piano ospedaliero (onnicomprensivo)
|
|
|
|
6.
|
Normativa/disposizione giuridica: Regolamento sulle condizioni di accesso e residenza dei cittadini di paesi terzi a fini di svolgimento di impieghi che richiedono qualifiche elevate
Criteri di ammissione, norma 4, lettera e)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge derivata 217.15
|
|
Piano ospedaliero (onnicomprensivo)
|
|
PAESI BASSI
|
|
1.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 3, paragrafo 4, della legge sulle attività spaziali (Wet ruimtevaartactiviteiten)
|
|
|
—
|
Informazioni sul contratto di assicurazione del richiedente o, se tale informazione è inclusa nel contratto di lancio, dettagli del contratto di assicurazione dell’impresa di lancio (nome dell’assicuratore, ambito di applicazione della copertura, importo della copertura, durata della copertura ecc.);
|
|
—
|
designazione del governo dei Paesi Bassi come «parte assicurata supplementare»;
|
|
—
|
prova del pagamento del premio assicurativo.
|
|
|
|
|
2.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 3.26, primo comma, lettera c), e articolo 3.28, primo comma, lettera d), della legge sulla conservazione della natura (Wet natuurbescherming)
|
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicuratore;
|
|
—
|
nome e indirizzo dell’assicurato;
|
|
—
|
durata della copertura assicurativa;
|
|
—
|
estensione geografica della copertura assicurativa.
|
|
|
|
|
3.
|
Assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore
Normativa/disposizione giuridica: Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità
|
|
Prova dell’esistenza di un’assicurazione valida (per i dettagli cfr. articolo 4 del decreto del 16 settembre 1965 che stabilisce le prove dell’esistenza di un’assicurazione per i veicoli a motore non soggetti ai requisiti di immatricolazione e talune disposizioni riguardanti le prove di esonero).
|
|
AUSTRIA
|
|
|
|
A livello federale (Bund):
|
|
|
|
|
|
1.
|
Revisori in qualità di ispettori dei prospetti
Normativa/disposizione giuridica: § 8 Abs. 2 Z 4, § 14 Z 2, § 16 Z 2 e Z 8 Kapitalmarktgesetz – KMG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Kapitalmarktgesetz – KMG, Gazzetta ufficiale federale n. 625/1991, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 3,65 milioni di EUR all’anno ovvero, in caso di investimenti immobiliari, copertura minima di 18,2 milioni di EUR all’anno. L’impresa di assicurazione deve notificare il contratto e il ricevimento del premio alla «Meldestelle».
|
|
|
|
2.
|
Obbligo che un organismo di valutazione della conformità esamini se la procedura è conforme alla direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Normativa/disposizione giuridica: § 26a Abs. 2 Z 5 Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010, Gazzetta ufficiale federale I n. 131/2009, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali, danni materiali e perdite finanziarie.
|
|
|
|
3.
|
Autorizzazione regolamentare al possesso e all’uso di articoli pirotecnici e insiemi di categorie F3, F4, T2 e S2, compresi dispositivi di accensione di categoria P2
Normativa/disposizione giuridica: § 28 Abs. 1 Z 1, § 32 Abs. 4 Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010, Gazzetta ufficiale federale I n. 131/2009, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali e danni materiali.
|
|
|
|
4.
|
Obbligo che un organismo di valutazione della conformità esamini se la procedura è conforme alla direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Normativa/disposizione giuridica: § 42b Abs. 2 Z 5 Sprengmittelgesetz 2010 – SprG e Anlage IV Z 6 Sprengmittelverordnung
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Sprengmittelgesetz 2010 – SprG, Gazzetta ufficiale federale I n. 121/2009, versione consolidata
Sprengmittelverordnung, Gazzetta ufficiale federale II n. 27/2001, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali, danni materiali e perdite finanziarie.
|
|
|
|
5.
|
Organismi esaminatori, consigli di vigilanza, autorità di certificazione
Normativa/disposizione giuridica: § 12 Abs. 7 Akkreditierungsgesetz 2012 – AkkG 2012 e Akkreditierungs-versicherungsverordnung – AkkVV
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Akkreditierungsgesetz 2012 – AkkG 2012, Gazzetta ufficiale federale I n. 28/2012, versione consolidata
Akkreditierungs-versicherungsverordnung – AkkVV, Gazzetta ufficiale federale II n. 13/1997, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali, danni materiali e perdite finanziarie. Copertura minima di 872 074,01 EUR.
|
|
|
|
6.
|
Sistemi di sollevamento
Normativa/disposizione giuridica: Anhang 1 Z 3.3 Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009, HBV 2009
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009, HBV 2009, Gazzetta ufficiale federale II n. 210/2009, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 2,5 milioni di EUR per sinistro.
|
|
|
|
7.
|
Verifica nazionale di strumenti di misurazione da parte di organismi privati nel settore della metrologia legale
Normativa/disposizione giuridica: § 10 Abs. 8 Verordnung betreffend Eichstellen – EichstellenV
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Verordnung betreffend Eichstellen – EichstellenV, Gazzetta ufficiale federale II n. 93/2004, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali, danni materiali e perdite finanziarie. Copertura minima di 872 074,01 EUR.
|
|
|
|
8.
|
Distribuzione di gas naturale
Normativa/disposizione giuridica: § 44 Abs. 1 Z 2, § 51, § 53, § 58 Abs. 1 Z 19, § 62 Abs. 1 Z 13, § 93 Abs. 1 Z 5, § 134 Abs. 2 Z 3, § 137 Abs. 2 Z 3 Gaswirtschaftsgesetz 2011– GWG 2011
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011, Gazzetta ufficiale federale I n. 107/2011, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali e danni materiali. Copertura minima di 20 milioni di EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare l’inesistenza o la cessazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità di regolamentazione.
|
|
|
|
9.
|
Traino di un rimorchio con trattori che trasportano persone non contemplati dal Kraftfahrgesetz
Normativa/disposizione legislativa § 156 Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, versione consolidata
|
|
Limitazione della responsabilità civile a 2 080 000 EUR per un ferito o 6 300 000 EUR per sinistro.
|
|
|
|
10.
|
Revisori
Normativa/disposizione giuridica: § 6 Abs. 2 Z 4, § 6 Abs. 4 Z 6, § 8 Abs. 1 Z 4, § 8 Abs. 3, § 11, § 77 Abs. 1, § 82 Abs. 6 Z 4, § 85 Abs. 3, § 106 Abs. 1 Z 6, § 119 Abs. 1 Z 5 Wirtschaftstreuhand-berufsgesetz 2017 – WTBG 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Wirtschaftstreuhand-berufsgesetz 2017 – WTBG 2017, Gazzetta ufficiale federale I n. 137/2017, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per perdite finanziarie. Copertura minima di 72 673 EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla camera austriaca dei consulenti fiscali e dei revisori dei conti.
|
|
|
|
11.
|
Esperti contabili in materia di procedure di offerte pubbliche
Normativa/disposizione giuridica: § 9 Abs. 2 lit. a Übernahmegesetz – ÜbG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Übernahmegesetz – ÜbG, Gazzetta ufficiale federale I n. 127/1998, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 7,3 milioni di EUR all’anno. L’impresa di assicurazione deve confermare il contratto e il ricevimento del premio alla commissione austriaca per le acquisizioni.
|
|
|
|
12.
|
Intermediari assicurativi
Normativa/disposizione giuridica: § 137c Abs. 1 Gewerbeordnung 1994
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 1 milione di EUR per sinistro o 1,5 milioni di EUR all’anno.
|
|
|
|
13.
|
Fiduciari immobiliari
Normativa/disposizione giuridica: § 117 Abs. 7 Gewerbeordnung 1994
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per perdite finanziarie. Copertura minima di 100 000 EUR (intermediario immobiliare), 400 000 EUR (amministratore immobiliare) e 1 milione di EUR (costruttore edile) per sinistro.
|
|
|
|
14.
|
Consulenti in materia di investimenti
Normativa/disposizione giuridica: § 136a Abs. 12 Gewerbeordnung 1994
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per perdite finanziarie. Copertura minima di 1 111 675 EUR per sinistro e 1 667 513 EUR all’anno.
|
|
|
|
15.
|
Direttori dei lavori
Normativa/disposizione giuridica: § 99 Abs. 7 Gewerbeordnung 1994
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali, danni materiali e perdite finanziarie. Copertura minima di 1 milione di EUR o 5 milioni di EUR (in funzione delle vendite annue).
|
|
|
|
16.
|
Contabili aziendali
Normativa/disposizione giuridica: § 7 Abs. 1 Z 4, § 10, § 28 Abs. 2, § 40 Abs. 8 Z 4, § 41 Abs. 3, § 53 Abs. 1 Z 6, § 71 Abs. 4 Z 6 Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014– BiBuG 2014
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014– BiBuG 2014, Gazzetta ufficiale federale I n. 191/2013, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per perdite finanziarie. Copertura minima di 72 673 EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità.
|
|
|
|
17.
|
Gestione di impianti nucleari
Normativa/disposizione legislativa § 6 Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999, Gazzetta ufficiale federale I n. 170/1998, versione consolidata
|
|
L’assicurazione della responsabilità civile deve essere mantenuta almeno fino al compimento di dieci anni dalla cessazione della gestione degli impianti nucleari. Copertura minima di 406 milioni di EUR per sinistro più 40,6 milioni di EUR per interessi e costi. In caso di reattori per la sperimentazione o la ricerca, 40,6 milioni di EUR per sinistro più 4,06 milioni di EUR per interessi e costi.
|
|
|
|
18.
|
Trasporto di materiale nucleare
Normativa/disposizione legislativa § 7 Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999, Gazzetta ufficiale federale I n. 170/1998, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 40,6 milioni di EUR per sinistro più 4,06 milioni di EUR per interessi e costi. In caso di materie prime, 4,06 milioni di EUR per sinistro più 406 000 EUR per interessi e costi.
|
|
|
|
19.
|
Stoccaggio di radionuclidi
Normativa/disposizione legislativa § 10 Atomhaftungsgesetz – AtomHG 1999
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999, Gazzetta ufficiale federale I n. 170/1998, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 4,06 milioni di EUR per sinistro.
|
|
|
|
20.
|
Gestione di condutture
Normativa/disposizione giuridica: § 13 Rohrleitungsgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Rohrleitungsgesetz, Gazzetta ufficiale federale n. 411/1975, versione consolidata
|
|
Limitazione della responsabilità civile a 2 080 000 EUR per un ferito o 6 240 000 EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare il contratto, l’inesistenza o la cessazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità.
|
|
|
|
21.
|
Attività con organismi geneticamente modificati e rilascio di organismi geneticamente modificati
Normativa/disposizione giuridica: § 79 j Abs. 1 Gentechnikgesetz – GTG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Produkthaftungsgesetz, Gazzetta ufficiale federale n. 99/1988, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 712 200 EUR per sinistro ovvero 4 069 700 EUR per sinistro in caso di livello 4 di sicurezza.
|
|
|
|
22.
|
Controlli di sicurezza nei tribunali
Normativa/disposizione giuridica: § 10 Abs. 1 Z 7 Gerichtsorganisations-gesetz – GOG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gerichtsorganisations-gesetz – GOG, Gazzetta ufficiale federale («Reichsgesetzblatt») n. 217/1896, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 3,6 milioni di EUR.
|
|
|
|
23.
|
Trasporto di passeggeri e merci mediante aeromobile
Normativa/disposizione giuridica: § 106 Z 3, § 164, § 166, § 167, § 168 Luftfahrtgesetz – LFG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Luftfahrtgesetz – LFG, Gazzetta ufficiale federale n. 253/1957, versione consolidata
|
|
La copertura minima per persone o merci non trasportate nell’aeromobile dipende dalla massa massima al decollo.
La copertura minima per i passeggeri dipende dai posti a sedere per i passeggeri e dalla massa massima al decollo.
L’impresa di assicurazione deve rilasciare (gratuitamente) al titolare della polizza una conferma dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile accettata/coperta.
L’impresa di assicurazione deve notificare l’inesistenza o la cessazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità.
|
|
|
|
24.
|
Avvocati
Normativa/disposizione giuridica: § 10a Abs. 3 e Abs. 7, § 21a Rechtsanwaltsordnung (RAO)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Rechtsanwaltsordnung (RAO), Gazzetta ufficiale federale («Reichsgesetzblatt») n. 96/1868, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 400 000 EUR per sinistro. In caso di società a responsabilità limitata, 2,4 milioni di EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla camera austriaca degli avvocati.
|
|
|
|
25.
|
Notai
Normativa/disposizione giuridica: § 30 Notariatsordnung, § 109a Abs. 3 e Abs. 6 Notariatsordnung (NO)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Notariatsordnung (NO), Gazzetta ufficiale federale («Reichsgesetzblatt») n. 75/1871, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 400 000 EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla camera austriaca dei notai.
|
|
|
|
26.
|
Interpreti e periti forensi
Legislation/Legal provision § 2a Sachverständigen- und Dolmetschergesetz – SDG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Sachverständigen- und Dolmetschergesetz – SDG, Gazzetta ufficiale federale n. 137/1975, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 400 000 EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità.
|
|
|
|
27.
|
Mediatori
Normativa/disposizione giuridica: § 19 Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG, Gazzetta ufficiale federale I n. 29/2003, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 400 000 EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità.
|
|
|
|
28.
|
Ingegneri civili
Normativa/disposizione giuridica: § 13 Abs. 4 Bauträgervertragsgesetz – BTVG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bauträgervertragsgesetz – BTVG, Gazzetta ufficiale federale I n. 7/1997, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 400 000 EUR per sinistro.
|
|
|
|
29.
|
Immatricolazione di veicoli e rimorchi per la circolazione, prove su strada, immatricolazione temporanea per trasporto di veicoli
Normativa/disposizione giuridica: § 59 Abs. 1, § 61 Kraftfahrgesetz 1967 – KFG 1967 in combinato disposto con Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungs-gesetz 1994 (KHVG 1994)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Kraftfahrgesetz 1967 – KFG 1967, Gazzetta ufficiale federale n. 267/1967, versione consolidata
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungs-gesetz 1994 (KHVG 1994), Gazzetta ufficiale federale n. 651/1994, versione consolidata
|
|
La copertura minima dipende dal tipo di veicolo. L’impresa di assicurazione deve rilasciare (gratuitamente) un certificato all’assicurato entro 5 giorni dall’assunzione dell’obbligo. L’impresa di assicurazione deve notificare l’inesistenza o la cessazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità.
|
|
|
|
30.
|
Crediti marittimi
Normativa/disposizione giuridica: § 18 Seeschifffahrtsgesetz – SeeSchFG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Seeschifffahrtsgesetz – SeeSchFG, Gazzetta ufficiale federale n. 174/1981, versione consolidata
|
|
Nei certificati rilasciati dal fornitore dell’assicurazione figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
c)
|
tipologia e durata dell’assicurazione;
|
|
d)
|
nome e sede di attività principale del fornitore dell’assicurazione e, se del caso, sede presso la quale l’assicurazione è stata stipulata.
|
|
|
|
|
31.
|
Trasporto di passeggeri e trasporto di merci su ferrovie pubbliche
Normativa/disposizione giuridica: § 15b Abs. 1 Z 4, § 15 j Abs. 3, § 16b Abs. 1 Z 4 Eisenbahngesetz 1957 – EisbG e § 6 Abs. 2 Eisenbahnverordnung 2003 – EisbVO 2003
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Eisenbahngesetz 1957 – EisbG, Gazzetta ufficiale federale n. 60/1957, versione consolidata
Eisenbahnverordnung 2003 – EisbVO 2003, Gazzetta ufficiale federale II n. 209/2003, versione consolidata
|
|
L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità.
|
|
|
|
32.
|
Gestione di aeroporti
Normativa/disposizione giuridica: § 72 Abs. 1 lit. c Luftfahrtgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Luftfahrtgesetz – LFG, Gazzetta ufficiale federale n. 253/1957, versione consolidata
|
|
Copertura massima di 145 milioni di EUR.
|
|
|
|
33.
|
Gestione di aeromobili, aeromodelli, attrezzature e velivoli senza pilota
Normativa/disposizione giuridica: § 12 Abs. 1 Z 3, § 18 Abs. 1 Z 2, § 18 Abs. 2 Z 2, § 20 Abs. 2 e Abs. 4, § 24b Abs. 2, § 24c Abs. 6, § 24f Abs. 4, § 24i, § 132 Abs. 2, § 132a Abs. 1, § 164, § 166, § 167, § 168 Luftfahrtgesetz e § 3 Abs. 4 Z 5, § 30 Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 44 Abs. 3, § 58 Abs. 3 Z 6, § 58 Abs. 5, § 63 Abs. 4, § 67 Abs. 2, § 71, § 74, § 77 Abs. 2 Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 2010 – ZLLV 2010
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Luftfahrtgesetz – LFG, Gazzetta ufficiale federale n. 253/1957, versione consolidata
Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 2010 – ZLLV 2010, Gazzetta ufficiale federale II n. 143/2010, versione consolidata
|
|
La copertura minima per persone o merci non trasportate nell’aeromobile dipende dalla massa massima al decollo.
La copertura minima per i passeggeri dipende dai posti a sedere per i passeggeri e dalla massa massima al decollo.
L’impresa di assicurazione deve rilasciare (gratuitamente) al titolare della polizza una conferma dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile accettata/coperta.
L’impresa di assicurazione deve notificare l’inesistenza o la cessazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità.
|
|
|
|
34.
|
Servizi di assistenza a terra presso gli aeroporti
Normativa/disposizione giuridica: § 7 Abs. 2 Z 4 Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz – FBG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz – FBG, Gazzetta ufficiale federale I n. 97/1998, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 25 milioni di EUR.
|
|
|
|
35.
|
Organizzazione di eventi sportivi su strade pubbliche
Normativa/disposizione giuridica: § 64 Abs. 2 Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, Gazzetta ufficiale federale n. 159/1960, versione consolidata
|
|
L’autorità competente può prescrivere un’assicurazione della responsabilità civile.
|
|
|
|
36.
|
Diritto dello spazio
Normativa/disposizione giuridica: § 4 Abs. 1 Z 7, §4 Abs. 4, § 11 Abs. 2 Weltraumgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Weltraumgesetz, Gazzetta ufficiale federale I n. 132/2011, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali e danni materiali. Copertura minima di 60 milioni di EUR per sinistro. Il livello di assicurazione può essere ridotto o l’operatore può essere esonerato in circostanze specifiche.
|
|
|
|
37.
|
Consulenti in materia di brevetti
Normativa/disposizione giuridica: § 16a Abs. 3, § 16b Abs. 3, § 21a Patentanwaltsgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Patentanwaltsgesetz, Gazzetta ufficiale federale n. 214/1967, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 400 000 EUR per sinistro. In caso di società a responsabilità limitata, 2,4 milioni di EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’associazione degli avvocati brevettuali.
|
|
|
|
38.
|
Ospedali
Normativa/disposizione giuridica: § 3 Abs. 4 lit. f, § 3b Abs. 1 Z 5, § 5a Abs. 5, § 5c Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), Gazzetta ufficiale federale n. 1/1957, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 2 milioni di EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’autorità.
|
|
|
|
39.
|
Promotori di sperimentazioni cliniche di farmaci
Normativa/disposizione giuridica: § 32 Abs. 1 Z 11 e 12, § 32 Abs. 2, § 36 Z 12, § 39 Abs. 4, § 41 Abs. 1 Z 8, § 43 Abs. 2 Arzneimittelgesetz – AMG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Arzneimittelgesetz – AMG, Gazzetta ufficiale federale n. 185/1983, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali.
|
|
|
|
40.
|
Promotori di sperimentazioni cliniche di dispositivi medici
Normativa/disposizione giuridica: § 44 Z 4, § 47, § 48, § 50 Abs. 4, § 59 Abs. 3, § 60 Abs. 1 Z 5, § 66 Z 8 Medizinproduktegesetz – MPG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Medizinproduktegesetz – MPG, Gazzetta ufficiale federale n. 657/1996, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per lesioni personali.
|
|
|
|
41.
|
Detentori di materiale radioattivo
Normativa/disposizione giuridica: § 6 Abs. 2 Z 3, § 7 Abs. 2 Z 1, § 10 Abs. 2 Z 1 Strahlenschutzgesetz – StrSchG in combinato disposto con § 10 Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Strahlenschutzgesetz – StrSchG, Gazzetta ufficiale federale n. 227/1969, versione consolidata
Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999, Gazzetta ufficiale federale I n. 170/1998, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 4,06 milioni di EUR per sinistro.
|
|
|
|
42.
|
Medici che esercitano la libera professione
Normativa/disposizione giuridica: § 37 Abs. 3 Z 4, § 52d, § 58a Abs. 4, § 118 Abs. 1 Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998, Gazzetta ufficiale federale I n. 169/1998, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 2 milioni di EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’associazione dei medici.
|
|
|
|
43.
|
Farmacisti
Normativa/disposizione giuridica: § 4a Apothekengesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Apothekengesetz, Gazzetta ufficiale federale («Reichsgesetzblatt») n. 5/1907, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 2 milioni di EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla camera dei farmacisti.
|
|
|
|
44.
|
Musicoterapeuti
Normativa/disposizione giuridica: § 15 Abs. 2 Z 3, § 34 Musiktherapiegesetz – MuthG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Musiktherapiegesetz – MuthG, Gazzetta ufficiale federale I n. 93/2008, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 400 000 EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile al ministero federale del Lavoro, degli affari sociali, della salute e della protezione dei consumatori.
|
|
|
|
45.
|
Psicologi clinici e psicologi della salute
Normativa/disposizione giuridica: § 16 Abs. 1 Z 5, § 16 Abs. 2, § 18 Abs. 2, § 21 Abs. 3 Z 4, § 25 Abs. 1 Z 5, § 25 Abs. 2, § 27 Abs. 2, § 30 Abs. 3 Z 4, § 36 Abs. 4, § 39 Psychologengesetz 2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Psychologengesetz 2013, Gazzetta ufficiale federale I n. 182/2013, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 1 milioni di EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile al ministero federale del Lavoro, degli affari sociali, della salute e della protezione dei consumatori.
|
|
|
|
46.
|
Psicoterapeuti
Normativa/disposizione giuridica: § 16b Psychotherapiegesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Psychotherapiegesetz, Gazzetta ufficiale federale n. 361/1990, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 1 milioni di EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile al ministero federale del Lavoro, degli affari sociali, della salute e della protezione dei consumatori.
|
|
|
|
47.
|
Dentisti che esercitano la libera professione
Normativa/disposizione giuridica: § 18 Abs. 1 Z 7, § 26c, § 31 Abs. 2 Z 5, § 41 Abs. 4 Zahnärztegesetz – ZÄG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Zahnärztegesetz – ZÄG, Gazzetta ufficiale federale I n. 126/2005, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 2 milioni di EUR per sinistro. L’impresa di assicurazione deve notificare la cessazione o la limitazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile all’associazione dei dentisti.
|
|
|
|
48.
|
Servizi elettronici di recapito
Normativa/disposizione giuridica: § 3 Abs. 1 Z 4 Zustelldiensteverordnung – ZustDV
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Zustelldiensteverordnung – ZustDV, Gazzetta ufficiale federale II n. 233/2005, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 100 000 EUR per sinistro.
|
|
|
|
49.
|
Gestione di eliporti ospedalieri
Normativa/disposizione giuridica: § 26 Abs. 3 Krankenhaus-Hubschrauberflugplatz-Verordnung – KHV
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Krankenhaus-Hubschrauberflugplatz-Verordnung – KHV, Gazzetta ufficiale federale II n. 82/2017, versione consolidata
|
|
Copertura massima di 145 milioni di EUR.
|
|
|
|
50.
|
Assistenza sanitaria di base
Normativa/disposizione giuridica: § 13 Primärversorgungs-gesetz – PrimVG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: rimärversorgungs-gesetz – PrimVG, Gazzetta ufficiale federale I n. 131/2017, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 2 milioni di EUR per sinistro.
|
|
|
|
51.
|
Pacchetti turistici
Normativa/disposizione giuridica: § 3 Abs. 3 Z 1, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9 Pauschalreiseverordnung – PRV
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Pauschalreiseverordnung – PRV, Gazzetta ufficiale federale II n. [pubblicazione prossima]/2018, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 13 000 EUR ovvero in funzione del fatturato annuo. La durata del contratto deve essere di almeno 12 mesi. La copertura assicurativa deve coprire tutte le prenotazioni. L’impresa di assicurazione deve notificare ciascuna modifica riguardante la copertura assicurativa all’autorità entro 8 giorni.
|
|
A livello degli Stati federati (Bundesländer):
|
|
|
|
Vorarlberg
|
|
52.
|
Guide alpine
Normativa/disposizione giuridica: § 16 Abs. 1 Bergführergesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bergführergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 54/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile; in funzione del rischio professionale delle guide alpine, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la copertura assicurativa minima per sinistro.
|
|
|
|
53.
|
Guide di torrentismo
Normativa/disposizione giuridica: § 16 Abs. 1 Bergführergesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bergführergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 54/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile; in funzione del rischio professionale delle guide di torrentismo, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la copertura assicurativa minima per sinistro.
|
|
|
|
54.
|
Istruttori di arrampicata sportiva
Normativa/disposizione giuridica: § 16 Abs. 1 Bergführergesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bergführergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 54/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile; in funzione del rischio professionale degli istruttori di arrampicata sportiva, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la somma assicurata minima per sinistro.
|
|
|
|
55.
|
Aspiranti guide alpine
Normativa/disposizione giuridica: § 20 Abs. 6 Bergführergesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bergführergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 54/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile analoga per aspiranti guide alpine in veste di assistenti.
|
|
|
|
56.
|
Aspiranti guide di torrentismo
Normativa/disposizione giuridica: § 20 Abs. 6 Bergführergesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bergführergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 54/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile analoga per aspiranti guide di torrentismo in veste di assistenti.
|
|
|
|
57.
|
Aspiranti istruttori di arrampicata sportiva
Normativa/disposizione giuridica: § 20 Abs. 6 Bergführergesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bergführergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 54/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile analoga per aspiranti guide sportive in veste di assistenti.
|
|
|
|
58.
|
Scuole di alpinismo
Normativa/disposizione giuridica: § 31 Abs. 1 Bergführergesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bergführergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 54/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile; in funzione del rischio professionale delle scuole di alpinismo, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la somma assicurata minima per sinistro.
|
|
|
|
59.
|
Guide escursionistiche
Normativa/disposizione giuridica: § 25 Bergführergesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Bergführergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 54/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile; in funzione del rischio professionale delle guide escursionistiche, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la somma assicurata minima per sinistro a norma del § 16 Bergführergesetz.
|
|
|
|
60.
|
Istruttori di sci (snowboard, sci di fondo)
Normativa/disposizione giuridica: § 16 Schischulgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Schischulgesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 55/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile; in funzione del rischio professionale degli istruttori di sci (snowboard, sci di fondo) e degli apprendisti, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la somma assicurata minima per sinistro.
|
|
|
|
61.
|
Istruttori di sci con licenza
Normativa/disposizione giuridica: § 3e Schischulgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Schischulgesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 55/2002, versione consolidata
|
|
Assicurazione della responsabilità civile; in funzione del rischio professionale degli istruttori di sci con licenza, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la somma assicurata minima per sinistro.
|
|
|
|
62.
|
Gestione di ospedali speciali
Normativa/disposizione giuridica: § 28a Spitalgesetz – SpG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Spitalgesetz – SpG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 54/2005, versione consolidata
|
|
Il § 28a, Abs. 3, recita: «Al contratto di assicurazione si applica quanto segue:
|
a)
|
la copertura assicurativa minima per ciascun sinistro deve essere di 2 milioni di EUR;
|
|
b)
|
il limite massimo della responsabilità per singolo anno di assicurazione non può essere inferiore a cinque volte la copertura assicurativa minima; e
|
|
c)
|
non è consentito escludere o limitare nel tempo la successiva responsabilità dell’assicuratore».
|
|
|
Salisburghese (Salzburg):
|
|
63.
|
Gestione di ospedali speciali
Normativa/disposizione giuridica: § 12 Abs. 1 lit. h in combinato disposto con § 20a Salzburger Krankenanstalten-gesetz 2000 – SKAG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 – SKAG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 24/2000, versione consolidata
|
|
«Al contratto di assicurazione si applica quanto segue:
|
a)
|
la copertura assicurativa minima per ciascun sinistro deve essere di 2 milioni di EUR;
|
|
b)
|
il limite massimo della responsabilità per singolo anno di assicurazione non può essere inferiore a cinque volte la copertura assicurativa minima; e
|
|
c)
|
non è consentito escludere o limitare nel tempo la successiva responsabilità dell’assicuratore».
|
|
|
|
|
64.
|
Detenzione di cani e cani pericolosi
Normativa/disposizione giuridica: § 16a Abs. 2 Z 2 e § 19 Abs. 4 Z 4 e § 23 Salzburger Landessicherheitsgesetz – S.LSG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Salzburger Landessicherheitsgesetz – S.LSG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 57/2009, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 725 000 EUR per danni provocati da cani.
|
|
|
|
65.
|
Detenzione di animali pericolosi
Normativa/disposizione giuridica: § 25 Abs. 3 Z 3 in combinato disposto con Abs. 7 Salzburger Landessicherheitsgesetz – S.LSG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Salzburger Landessicherheitsgesetz – S.LSG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 57/2009, versione consolidata
|
|
La copertura minima per danni provocati da animali pericolosi dipende dal singolo caso.
|
|
|
|
66.
|
Vetture trainate da cavalli
Legislation/Legal provision § 10 lit. d Fiakergesetz in combinato disposto con § 3 Fiaker-Betriebsordnung
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Fiakergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 68/1995, versione consolidata
Fiaker-Betriebsordnung, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 51/1997, versione consolidata
|
|
Copertura assicurativa minima di 727 000 EUR.
|
|
|
|
67.
|
Misure precauzionali nel settore dell’ingegneria genetica
Normativa/disposizione giuridica: § 4 Abs. 2 Gentechnik-Vorsorgegesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gentechnik-Vorsorgegesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 75/2004, versione consolidata
|
|
In circostanze particolari: l’autorità competente può fornire l’autorizzazione solo previa stipulazione di un’opportuna assicurazione.
|
|
Bassa Austria (Niederösterreich):
|
|
68.
|
Gestione di ospedali speciali
Normativa/disposizione giuridica: § 16d NÖ Krankenanstaltengesetz – NÖ KAG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: NÖ Krankenanstaltengesetz – NÖ KAG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 9440-0, versione consolidata
|
|
Stipulazione di un’assicurazione obbligatoria con una somma assicurata minima di 2 milioni di EUR per sinistro e una somma assicurata minima di 10 milioni di EUR all’anno, divieto di esclusione o di limitazione temporale della responsabilità indiretta dell’assicuratore.
|
|
|
|
69.
|
Detenzione di cani e cani pericolosi
Normativa/disposizione giuridica: § 4 Abs. 1 Z 6 NÖ Hundehaltegesetz, § 3 Abs. 2 in combinato disposto con § 4 Abs. 1 Z 6 NÖ Hundehaltegesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: NÖ Hundehaltegesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 4001-0, versione consolidata
|
|
Stipulazione di un’assicurazione obbligatoria per il cane registrato a nome del proprietario, copertura assicurativa minima di 500 000 EUR per lesioni personali e 250 000 EUR per danni materiali; prova annuale della continuità dell’assicurazione.
|
|
|
|
70.
|
Organizzazione di eventi pubblici caratterizzati da particolare pericolo di incidenti
Normativa/disposizione giuridica: § 5 Z 10, § 7 Abs. 2 in combinato disposto con § 5 Z 10 NÖ Veranstaltungsgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: NÖ Veranstaltungsgesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 7070-0, versione consolidata
|
|
Dipende dalle circostanze dell’evento.
|
|
|
|
71.
|
Caccia
Normativa/disposizione giuridica: § 59 Abs. 1, § 126 Abs. 2, Abs. 3 e Abs. 4 Z 2 NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG), Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 6500-0, versione consolidata
|
|
Stipulazione di un’assicurazione obbligatoria contro lesioni personali o danni materiali per un importo di 1,1 milioni di EUR.
|
|
|
|
72.
|
Proprietari di api sciamanti
Normativa/disposizione giuridica: § 6 Abs. 3 Z 2 NÖ Bienenzuchtgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: NÖ Bienenzuchtgesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 6320-0, versione consolidata
|
|
Specifica su decisione dell’organismo amministrativo.
|
|
Carinzia (Kärnten):
|
|
73.
|
Guide alpine
Normativa/disposizione giuridica: § 16, § 25, § 32 Kärntner Berg- und Schiführergesetz – K-BSFG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Kärntner Berg- und Schiführergesetz – K-BSFG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 25/1998, versione consolidata
|
|
In funzione del rischio professionale delle guide alpine, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la copertura assicurativa minima per sinistro.
|
|
|
|
74.
|
Scuole di alpinismo
Normativa/disposizione giuridica: § 16, § 25, § 32 Kärntner Berg- und Schiführergesetz – K-BSFG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Kärntner Berg- und Schiführergesetz – K-BSFG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 25/1998, versione consolidata
|
|
In funzione del rischio professionale delle scuole di alpinismo, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la copertura assicurativa minima per sinistro.
|
|
|
|
75.
|
Guide escursionistiche
Normativa/disposizione giuridica: § 16, § 25, § 32 Kärntner Berg- und Schiführergesetz – K-BSFG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Kärntner Berg- und Schiführergesetz – K-BSFG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 25/1998, versione consolidata
|
|
In funzione del rischio professionale delle guide escursionistiche, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la copertura assicurativa minima per sinistro.
|
|
Vienna (Wien):
|
|
76.
|
Gestione di ospedali speciali
Normativa/disposizione giuridica: § 6a Abs. 1 Z 5 in combinato disposto con § 6c Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 – Wr. KAG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 – Wr. KAG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 23/1987, versione consolidata
|
|
Al contratto di assicurazione si applica quanto segue:
|
a)
|
la copertura assicurativa minima per ciascun sinistro deve essere di 2 milioni di EUR;
|
|
b)
|
il limite massimo della responsabilità per singolo anno di assicurazione non può essere inferiore a cinque volte la copertura assicurativa minima; e
|
|
c)
|
non è consentito escludere o limitare nel tempo la successiva responsabilità dell’assicuratore.
|
|
|
|
|
77.
|
Detenzione di cani e cani pericolosi
Normativa/disposizione giuridica: § 5 Abs. 11 Wiener Tierhaltegesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Wiener Tierhaltegesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 39/1987, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 725 000 EUR per danni provocati da cani.
|
|
Alta Austria (Oberösterreich):
|
|
78.
|
Detenzione di cani e cani pericolosi
Normativa/disposizione giuridica: § 3 Abs. 1 Oberösterreichisches Hundehaltegesetz 2002
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Oberösterreichisches Hundehaltegesetz 2002, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 147/2002, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 725 000 EUR per danni provocati da cani.
|
|
|
|
79.
|
Vigili del fuoco volontari
Normativa/disposizione giuridica: § 21 Abs. 3 e 4 Oberösterreichisches Feuerwehrgesetz 2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Oberösterreichisches Feuerwehrgesetz 2015, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 104/2014, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 3 milioni di EUR.
|
|
|
|
80.
|
Gestione di ospedali speciali
Normativa/disposizione giuridica: § 6 Abs. 2 Z 6, § 6b Abs. 2 Z 6, § 27a Abs. 1 e 2 e § 28 Abs. 4 Oberösterreichisches Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Oberösterreichisches Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997), Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 132/1997, versione consolidata
|
|
Al contratto di assicurazione si applica quanto segue:
|
a)
|
la copertura assicurativa minima per ciascun sinistro deve essere di 2 milioni di EUR;
|
|
b)
|
il limite massimo della responsabilità per singolo anno di assicurazione non può essere inferiore a cinque volte la copertura assicurativa minima; e
|
|
c)
|
non è consentito escludere o limitare nel tempo la successiva responsabilità dell’assicuratore.
|
|
|
|
|
81.
|
Commercio di energia elettrica
Normativa/disposizione giuridica: § 53 Abs. 2 Z 2 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 – Oö. ElWOG 2006
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 – Oö. ElWOG 2006, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 1/2006, versione consolidata
|
|
Il richiedente deve dimostrare il capitale di rischio a sua disposizione sotto forma di assicurazione, garanzia bancaria o altra forma idonea. La copertura assicurativa minima non può essere inferiore a 50 000 EUR.
|
|
|
|
82.
|
Caccia
Normativa/disposizione giuridica: § 38 Abs. 1 lit. c, § 36 Abs. 3 Oö. Jagdgesetz in combinato disposto con § 1 Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend die Mindestversicherungs-summe für die Jagdhaftpflicht-versicherung
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Oö. Jagdgesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 32/1964, versione consolidata
|
|
Il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la copertura assicurativa minima per sinistro.
|
|
Stiria (Steiermark):
|
|
83.
|
Accreditamento
Normativa/disposizione giuridica: § 16 Abs. 3 Steiermärkisches Akkreditierungsgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Steiermärkisches Akkreditierungsgesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 62/1995, versione consolidata
|
|
Il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la copertura assicurativa minima per sinistro.
|
|
|
|
84.
|
Gestione di ospedali speciali
Normativa/disposizione giuridica: § 17 Stmk. Krankenanstaltengesetz 2012
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Steiermärkisches Krankenanstaltengesetz 2012, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 111/2012, versione consolidata
|
|
Al contratto di assicurazione si applica quanto segue:
|
a)
|
la copertura assicurativa minima per ciascun sinistro deve essere di 2 milioni di EUR;
|
|
b)
|
il limite massimo della responsabilità per singolo anno di assicurazione non può essere inferiore a cinque volte la copertura assicurativa minima; e
|
|
c)
|
non è consentito escludere o limitare nel tempo la successiva responsabilità dell’assicuratore.
|
|
|
|
|
85.
|
Detenzione di cani e cani pericolosi
Normativa/disposizione giuridica: § 3b Abs. 7 Landes-Sicherheitsgesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Landes-Sicherheitsgesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 24/2005, versione consolidata
|
|
Copertura minima di 725 000 EUR per danni provocati da cani.
|
|
|
|
86.
|
Gestione di scuole di sci
Normativa/disposizione giuridica: §2a Abs. 2 Z 3 e § 5 Steiermärkisches Schischulgesetz 1997
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Steiermärkisches Schischulgesetz 1997, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 58/1997, versione consolidata
|
|
Il certificato di assicurazione non deve essere antecedente a tre mesi.
|
|
Tirolo (Tirol):
|
|
87.
|
Guide alpine
Normativa/disposizione giuridica: § 4 Abs. 5 Tiroler Bergsportführergesetz
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Tiroler Bergsportführergesetz, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 7/1998, versione consolidata
|
|
In funzione del rischio professionale delle guide alpine, il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la copertura assicurativa minima per sinistro.
|
|
|
|
88.
|
Gestione di ospedali speciali
Normativa/disposizione giuridica: § 6a Tiroler Krankenanstaltengesetz – Tir KAG
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Tiroler Krankenanstaltengesetz – Tir KAG, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 5/1958, versione consolidata
|
|
Al contratto di assicurazione si applica quanto segue:
|
a)
|
la copertura assicurativa minima per ciascun sinistro deve essere di 2 milioni di EUR;
|
|
b)
|
il limite massimo della responsabilità per singolo anno di assicurazione non può essere inferiore a cinque volte la copertura assicurativa minima; e
|
|
c)
|
non è consentito escludere o limitare nel tempo la successiva responsabilità dell’assicuratore.
|
|
|
Burgenland:
|
|
89.
|
Caccia
Normativa/disposizione giuridica: § 64, § 65 Abs. 1 Z 2, § 71 Abs. 4 Bgld. Jagdgesetz 2004
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Burgenländisches Jagdgesetz 2004, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 11/2005, versione consolidata
|
|
Il governo dello Stato federato emana un atto che stabilisce la copertura assicurativa minima per sinistro.
|
|
|
|
90.
|
Gestione di ospedali speciali
Normativa/disposizione giuridica: § 5 Abs. 7 Z 6, § 7a Abs. 1 Z 5, § 23a, § 35 Abs. 7, § 86 Abs. 10 Bgld. Krankenanstaltengesetz 2000
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Burgenländisches Krankenanstaltengesetz 2000, Gazzetta ufficiale dello Stato federato n. 52/2000, versione consolidata
|
|
Al contratto di assicurazione si applica quanto segue:
|
a)
|
la copertura assicurativa minima per ciascun sinistro deve essere di 2 milioni di EUR;
|
|
b)
|
il limite massimo della responsabilità per singolo anno di assicurazione non può essere inferiore a cinque volte la copertura assicurativa minima; e
|
|
c)
|
non è consentito escludere o limitare nel tempo la successiva responsabilità dell’assicuratore.
|
|
|
POLONIA
|
|
1.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei detentori di veicoli a motore per danni derivanti dall’uso di tali veicoli
Normativa/disposizione giuridica: articolo 23 della legge del 22 maggio 2003 sull’assicurazione obbligatoria, il fondo di garanzia assicurativa e l’ufficio polacco di assicurazione, versione consolidata del 9 febbraio 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 473, come modificato
|
|
§ 2.1 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli agricoltori detentori di un’azienda agricola
Normativa/disposizione giuridica: articolo 44 della legge del 22 maggio 2003 sull’assicurazione obbligatoria, il fondo di garanzia assicurativa e l’ufficio polacco di assicurazione, versione consolidata del 9 febbraio 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 473, come modificato
|
|
§ 2.2 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
3.
|
Assicurazione degli edifici delle aziende agricole contro incendi e altri eventi fortuiti
Normativa/disposizione giuridica: articolo 59 della legge del 22 maggio 2003 sull’assicurazione obbligatoria, il fondo di garanzia assicurativa e l’ufficio polacco di assicurazione, versione consolidata del 9 febbraio 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 473, come modificato
|
|
§ 2.3 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
4.
|
Assicurazione delle colture agricole contro eventuali danni causati da inondazioni, siccità, grandine, effetti negativi dello svernamento delle colture e gelate primaverili
Normativa/disposizione giuridica: articolo 10c della legge del 7 luglio 2005 sull’assicurazione obbligatoria delle colture agricole e del bestiame, versione consolidata del 16 ottobre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 2047, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
5.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli avvocati
Normativa/disposizione giuridica: articolo 8a della legge del 26 maggio 1982 sulla professione dell’avvocato, versione consolidata del 9 maggio 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 1184
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
6.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei consulenti legali
Normativa/disposizione giuridica: articolo 227 della legge del 6 luglio 1982 sulla professione dei consulenti legali, versione consolidata del 15 settembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 1870
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
7.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei notai
Normativa/disposizione giuridica: articolo 19a della legge del 14 febbraio 1991 sulla professione notarile, versione consolidata del 22 novembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 2291
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
8.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei consulenti fiscali
Normativa/disposizione giuridica: Articoli da 44 a 45 della legge del 5 luglio 1996 sulla consulenza fiscale, versione consolidata del 30 gennaio 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 377
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
9.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli ufficiali giudiziari e dei loro dipendenti
Normativa/disposizione giuridica: articolo 24 della legge del 29 agosto 1997 sugli ufficiali giudiziari e l’esecuzione della legge, versione consolidata del 14 giugno 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 1309
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
10.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei consulenti in materia di brevetti
Normativa/disposizione giuridica: articolo 16 della legge dell’11 aprile 2001 sulla professione dei consulenti in materia di brevetti, versione consolidata del 9 giugno 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 1314
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
11.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli avvocati stranieri che forniscono assistenza legale nel territorio della Repubblica di Polonia
Normativa/disposizione giuridica: articolo 11 della legge del 5 luglio 2002 sulla fornitura di assistenza legale da parte di avvocati stranieri nel territorio della Repubblica di Polonia, versione consolidata del 26 ottobre 2016
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 1874
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
12.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei consulenti in materia di ristrutturazione
Normativa/disposizione giuridica: articolo 17a della legge del 15 giugno 2007 sulla professione dei consulenti autorizzati in materia di ristrutturazione, versione consolidata del 3 giugno 2016
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 883
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
13.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli agenti assicurativi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 11 della legge del 22 maggio 2003 sull’intermediazione assicurativa, versione consolidata del 28 novembre 2016
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 2077
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
14.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli intermediari assicurativi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 22 della legge del 22 maggio 2003 sull’intermediazione assicurativa, versione consolidata del 28 novembre 2016
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 2077
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
15.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei prestatori di servizi di contabilità commerciale
Normativa/disposizione giuridica: articolo 76 h della legge del 29 settembre 1994 sulla contabilità, versione consolidata del 30 gennaio 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 395
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
16.
|
Assicurazione della responsabilità civile delle persone autorizzate alla revisione dei bilanci
Normativa/disposizione giuridica: articolo 53 della legge sui revisori legali dei conti, le società di revisione contabile e la vigilanza pubblica
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 1089
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
17.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei valutatori immobiliari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 175 della legge del 21 agosto 1997 sulla gestione immobiliare, versione consolidata del 14 dicembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 121
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
18.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli agenti immobiliari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 181 della legge del 21 agosto 1997 sulla gestione immobiliare, versione consolidata del 14 dicembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 121
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
19.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli amministratori immobiliari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 186 della legge del 21 agosto 1997 sulla gestione immobiliare, versione consolidata del 14 dicembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 121
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
20.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli imprenditori che presentano domande di appalto nel settore della sicurezza del trasporto aereo presso gli aeroporti
Normativa/disposizione giuridica: articolo 22a della legge del 22 agosto 1997 sulla protezione delle persone e delle proprietà, versione consolidata dell’8 novembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 2213
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
21.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei prestatori di servizi di protezione di persone e proprietà
Normativa/disposizione giuridica: articolo 21 a della legge del 22 agosto 1997 sulla protezione delle persone e delle proprietà, versione consolidata dell’8 novembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 2213
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
22.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei prestatori di servizi investigativi
Normativa/disposizione giuridica: articolo 24 della legge del 6 luglio 2001 sui servizi investigativi, versione consolidata del 24 febbraio 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 556
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
23.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli enti terapeutici
Normativa/disposizione giuridica: articolo 17 in combinato disposto con l’articolo 25 della legge del 15 aprile 2011 sull’attività terapeutica, versione consolidata dell’8 dicembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 160
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
24.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei medici che esercitano l’attività terapeutica in forma autonoma
Normativa/disposizione giuridica: articolo 18 della legge del 15 aprile 2011 sull’attività terapeutica, versione consolidata dell’8 dicembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 160
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
25.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli infermieri che esercitano la professione nel quadro di attività terapeutiche in forma autonoma
Normativa/disposizione giuridica: articolo 19 della legge del 15 aprile 2011 sull’attività terapeutica, versione consolidata dell’8 dicembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 160
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
26.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli infermieri e degli ostetrici che sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea e che esercitano temporaneamente e occasionalmente la loro professione sul territorio della Repubblica di Polonia
Normativa/disposizione giuridica: articolo 24 della legge del 15 luglio 2011 sulle professioni di infermiere e ostetrico, versione consolidata del 24 novembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 123
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
27.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei prestatori di servizi sanitari che non costituiscono enti che svolgono attività terapeutica
Normativa/disposizione giuridica: articolo 136b in combinato disposto con l’articolo 5, punto 41), lettere b) e d), della legge del 27 agosto 2004 sui servizi di assistenza sanitaria finanzianti mediante risorse pubbliche, versione consolidata del 20 luglio 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 123, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
28.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli enti autorizzati dal ministro della Salute e degli enti notificati
Normativa/disposizione giuridica: articolo 36 della legge del 20 maggio 2010 sui prodotti sanitari, versione consolidata del 17 gennaio 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 211, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
29.
|
Assicurazione della responsabilità civile di promotori e ricercatori clinici per danni legati alla sperimentazione clinica dei prodotti sanitari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 40 della legge del 20 maggio 2010 sui prodotti sanitari, versione consolidata del 17 gennaio 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 211, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
30.
|
Assicurazione della responsabilità civile di promotori e ricercatori clinici per danni legati alla sperimentazione clinica
Normativa/disposizione giuridica: articolo 37b della legge del 6 settembre 2001 sul settore farmaceutico, versione consolidata del 30 ottobre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 2211, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
31.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli armatori per i crediti marittimi (forma alternativa di garanzia finanziaria – assicurazione o altra garanzia finanziaria, ad esempio garanzia di una banca)
Normativa/disposizione giuridica: articolo 102a della legge del 18 settembre 2001 sul codice marittimo, versione consolidata del 9 dicembre 2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 66, come modificato
|
|
|
a)
|
nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
c)
|
tipologia e durata dell’assicurazione;
|
|
d)
|
nome e sede di attività principale del fornitore dell’assicurazione e, se del caso, sede presso la quale l’assicurazione è stata stipulata.
|
Se la lingua impiegata nei certificati non è né l’inglese né il francese né lo spagnolo, il testo include una traduzione in una di queste lingue.
|
|
|
|
32.
|
Assicurazione della responsabilità civile del vettore che svolge effettivamente il trasporto in relazione al decesso o a lesioni personali di un passeggero o a danni al suo bagaglio, a norma dell’articolo 2 del regolamento n. 392/2009 (forma alternativa di garanzia finanziaria)
Normativa/disposizione giuridica: articolo 182 a della legge del 18 settembre 2001 sul codice marittimo, versione consolidata del 9 dicembre 2015
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 66, come modificato
|
|
|
a)
|
Nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale del vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
|
|
c)
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
d)
|
tipologia e durata della garanzia;
|
|
e)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante, ed eventualmente sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia; e
|
|
f)
|
periodo di validità del certificato, che non deve superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
|
|
|
|
|
33.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli armatori per danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi
Normativa/disposizione giuridica: Articoli da 271a a 271b della legge del 18 settembre 2001 sul codice marittimo, versione consolidata del 9 dicembre 2015
Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi (convenzione «Bunker Oil»)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 66, come modificato
|
|
|
a)
|
Nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale del proprietario registrato;
|
|
c)
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
d)
|
tipologia e durata della garanzia;
|
|
e)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante e, ove occorra, luogo della sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia;
|
|
f)
|
periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
|
|
|
|
|
34.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli armatori per danni dovuti a fuoriuscite o scarichi da navi che trasporto carichi di petrolio (forma alternativa di garanzia finanziaria)
Normativa/disposizione giuridica: articolo 272 della legge del 18 settembre 2001 sul codice marittimo, versione consolidata del 9 dicembre 2015
Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC 92)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 66, come modificato
|
|
|
a)
|
Nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
c)
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante e, ove occorra, luogo della sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia;
|
|
d)
|
periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
|
|
|
|
|
35.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei vettori aerei e degli operatori di aeromobili per danni derivanti da attività di trasporto aereo da loro svolte
Normativa/disposizione giuridica: articolo 209, paragrafo 1, della legge del 3 luglio 2002 sul diritto del trasporto aereo, versione consolidata del 14 giugno 2018
Allegato 7 del regolamento del ministro dei Trasporti, dell’edilizia e dell’economia marittima, del 26 marzo 2013, sulla deroga all’applicazione di talune disposizioni della legge sul trasporto aereo in relazione a talune tipologie di aeromobili, che specifica le condizioni e i requisiti per l’uso di tali aeromobili (Gazzetta delle leggi del 2013, elemento 440)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 1183
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
36.
|
Assicurazione della responsabilità civile per danni derivanti da ritardi nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci
Normativa/disposizione giuridica: articolo 209, paragrafo 3, della legge del 3 luglio 2002 sul trasporto aereo, versione consolidata del 14 giugno 2018
Articoli 19, 22 e 50 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Montréal, 28 maggio 1999)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 1183
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
37.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei vettori aerei per danni nel trasporto aereo postale
Normativa/disposizione giuridica: articolo 209, paragrafo 4, della legge del 3 luglio 2002 sul trasporto aereo, versione consolidata del 14 giugno 2018
Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 1183
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
38.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei prestatori di servizi di assistenza a terra per danni derivanti da attività di trasporto aereo da loro svolte
Normativa/disposizione giuridica: articolo 209, paragrafo 5, della legge del 3 luglio 2002 sul trasporto aereo, versione consolidata del 14 giugno 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 1183
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
39.
|
Assicurazione della responsabilità civile per attività formative erogate nel quadro della formazione del personale del trasporto aereo ai fini dell’ottenimento del certificato di competenza (esclusi FIS & AFIS) soggette a iscrizione nel registro degli enti formatori
Normativa/disposizione giuridica: articolo 95a, paragrafo 3, della legge del 3 luglio 2002 sul trasporto aereo, versione consolidata del 14 giugno 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 1183
|
|
§ 3 del regolamento del ministro dei Trasporti, dell’edilizia e dell’economia marittima, del 13 agosto 2013, sulle attività di formazione del personale del trasporto aereo soggette all’iscrizione nel registro degli enti formatori (Gazzetta delle leggi del 2013, elemento 1068)
|
|
|
|
40.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli imprenditori che richiedono licenze per lo svolgimento di attività economiche nel settore del trasporto ferroviario di presone o proprietà o che forniscono servizi di trazione
Normativa/disposizione giuridica: articolo 46 della legge del 28 marzo 2003 sul trasporto ferroviario, versione consolidata del 13 ottobre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 2117, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
41.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli operatori di impianti nucleari per danni nucleari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 103, paragrafo 1, della legge del 29 novembre 2000 sul nucleare, versione consolidata del 23 marzo 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 792
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
42.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli operatori di impianti nucleari per danni nucleari nel trasporto di materiale nucleare proveniente dai loro impianti nucleari
Normativa/disposizione giuridica: articolo 103, paragrafo 1, della legge del 29 novembre 2000 sul nucleare, versione consolidata del 23 marzo 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 792
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838) e articolo 103a, paragrafo 2, della legge del 29 novembre 2000 sul nucleare (Gazzetta delle leggi del 2014, elemento 1512, come modificato)
|
|
|
|
43.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli organizzatori di eventi di massa
Normativa/disposizione giuridica: articolo 53 della legge del 20 marzo 2009 sulla sicurezza degli eventi di massa, versione consolidata del 26 maggio 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 1160
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
44.
|
Assicurazione della responsabilità civile delle società di intermediazione per danni legati alle attività di intermediazione
Normativa/disposizione giuridica: articolo 98 della legge del 29 luglio 2005 sul commercio di strumenti finanziari, versione consolidata del 15 settembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 1768
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
45.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei prestatori qualificati di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati per danni cagionati ai fruitori dei servizi di certificazione
Normativa/disposizione giuridica: articolo 13 della legge del 5 settembre 2016 sui servizi fiduciari e l’identificazione elettronica
Connessione del sistema di identificazione elettronica allo snodo nazionale
Articolo 21b della legge del 5 settembre 2016 sui servizi fiduciari e l’identificazione elettronica
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 1579, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
46.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli enti autorizzati a rilasciare certificati di prestazione energetica
Normativa/disposizione giuridica: articolo 20 della legge del 29 agosto 2014 sulla prestazione energetica degli edifici, versione consolidata del 7 luglio 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 1498, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
47.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli enti di certificazione, degli enti di controllo e dei laboratori
Normativa/disposizione giuridica: articolo 19 della legge del 30 agosto 2002 sui sistemi di valutazione della compatibilità, versione consolidata del 9 giugno 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 1226, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
48.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli architetti e degli ingegneri edili
Normativa/disposizione giuridica: articolo 6 della legge del 15 dicembre 2000 sulle autonomie professionali degli architetti e degli ingegneri edili, versione consolidata del 29 settembre 2016
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2016, elemento 1725
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
49.
|
Assicurazione della responsabilità civile degli enti autorizzati a effettuare verifiche tecniche sulle imbarcazioni commerciali
Normativa/disposizione giuridica: articolo 26 della legge del 18 agosto 2011 sulla sicurezza marittima, versione consolidata dell’8 dicembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 181
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
50.
|
Assicurazione contro gli infortuni e assicurazione della responsabilità civile del proprietario di un’imbarcazione commerciale diversa dalle imbarcazioni senza equipaggio per quanto riguarda i pagamenti
Normativa/disposizione giuridica: articolo 110 della legge del 18 agosto 2011 sulla sicurezza marittima, versione consolidata dell’8 dicembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 181
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
51.
|
Assicurazione della responsabilità civile dei valutatori della sicurezza antincendio
Normativa/disposizione giuridica: articolo 11 m della legge del 24 agosto 1991 sulla sicurezza antincendio, versione consolidata del 6 marzo 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 620
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
52.
|
Assicurazione dei vigili del fuoco volontari e dei giovani vigili del fuoco
Normativa/disposizione giuridica: articolo 32, terza frase, della legge del 24 agosto 1991 sulla sicurezza antincendio, versione consolidata del 6 marzo 2018
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2018, elemento 620
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
53.
|
Assicurazione degli operatori turistici e degli intermediari di viaggio in caso di insolvenza per quanto riguarda il rimborso dell’importo pagato per il rimpatrio del consumatore
Normativa/disposizione giuridica: articolo 7 della legge del 24 novembre 2017 sugli eventi turistici e gli annessi servizi turistici
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 2361, come modificato
|
|
Regolamento del ministro dello Sport e del turismo, del 30 dicembre 2017, sui modelli di contratto per un conto di garanzia turistica, le forme di garanzia bancaria, l’assicurazione delle garanzie e i contratti assicurativi per i viaggiatori (Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 2497)
|
|
|
|
54.
|
Assicurazione obbligatoria dei prestatori di servizi di pagamento in relazione a operazioni di pagamento nel quadro del contratto per servizi di pagamento
Normativa/disposizione giuridica: articolo 125 della legge del 19 agosto 2011 sui sevizi di pagamento, versione consolidata del 28 settembre 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 2003, come modificato
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
|
|
55.
|
Contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi degli intermediari ipotecari per danni causati in relazione a intermediari finanziari o contratti di garanzia bancaria o assicurativa in caso di responsabilità derivanti dal mancato esercizio della dovuta diligenza nello svolgimento di tale attività
Normativa/disposizione giuridica: articolo 55 della legge del 23 marzo 2017 sulle ipoteche e la vigilanza sugli intermediari e gli agenti ipotecari
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta delle leggi del 2017, elemento 819
|
|
§ 2.4 del regolamento del ministro delle Finanze, del 13 luglio 2012, sulla forma e l’ambito di applicazione del documento comprovante la stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria (Gazzetta delle leggi del 2012, elemento 838)
|
|
PORTOGALLO
|
|
1.
|
Assicurazione per i veicoli a motore
Normativa/disposizione giuridica: Decreto-legge n. 291/2007 del 21 agosto, modificato dal decreto-legge n. 153/2008 del 6 agosto, in particolare articoli 4, 28 e 29
Regolamento 4/2008 -R del 19 marzo
|
|
Il certificato provvisorio include tutti gli elementi del certificato assicurativo internazionale, ad eccezione del numero di polizza qualora questo non sia stato ancora attribuito.
Nel certificato dell’assicurazione della responsabilità civile dell’officina e del conducente figurano la ragione sociale dell’impresa di assicurazione, il nome e l’indirizzo del titolare della polizza, il numero del certificato, il periodo di validità, la categoria dei veicoli cui si applica l’assicurazione, il massimale di garanzia e il numero di polizza. Nel certificato provvisorio figurano gli stessi elementi, ad eccezione del numero di polizza qualora questo non sia stato ancora attribuito.
Nel certificato di assicurazione della responsabilità civile dell’officina figurano inoltre l’attività professionale del titolare della polizza e, se i firmatari hanno fornito il proprio consenso, il numero delle patenti di guida coperte.
Nel certificato di assicurazione della responsabilità civile del conducente figura inoltre il numero della patente di guida coperta.
Nell’avviso di ricevimento figurano gli stessi elementi del certificato assicurativo internazionale.
|
|
|
|
2.
|
Proprietari di navi con stazza lorda inferiore a 300 tonnellate che battono bandiera nazionale, diretti verso un porto o un ormeggio nazionale indipendentemente dalla bandiera battuta o che entrano nelle acque territoriali del Portogallo – assicurazione per i crediti marittimi
Normativa/disposizione giuridica: Articoli 4 e 5 del quadro sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, approvato dal decreto-legge n. 50/2012 del 2 marzo
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Decreto-legge n. 50/2012 del 2 marzo, in vigore dal 3.3.2012
|
|
L’esistenza dell’assicurazione è dimostrata mediante uno o più certificati rilasciati dal rispettivo assicuratore e conservati sempre a bordo della nave.
Nei certificati rilasciati dall’assicuratore figurano le informazioni seguenti:
|
—
|
nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
|
|
—
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
—
|
tipologia e durata della garanzia;
|
|
—
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore e, ove occorra, sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione.
|
Le lingue utilizzate nei certificati rilasciati a imbarcazioni che battono bandiera nazionale sono il portoghese e l’inglese, mentre per quanto riguarda le imbarcazioni che non battono bandiera nazionale devono essere almeno l’inglese, il francese o lo spagnolo.
Nel caso delle imbarcazioni che battono bandiera nazionale, il proprietario dell’imbarcazione o la compagnia di navigazione trasmette una copia dei certificati rilasciati o modificati alla direzione generale delle Risorse naturali, della sicurezza e dei servizi marittimi (DGRM).
|
|
ROMANIA
|
|
1.
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi dovuti a incidenti di veicoli e tram
Normativa/disposizione giuridica: Legge n. 132/2017 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi dovuti a incidenti di veicoli e tram
Articolo 3: obbligo di stipulare un contratto di assicurazione RCA
In vigore dal 12 luglio 2017
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Gazzetta ufficiale rumena n. 431 del 12 giugno 2017
|
|
|
a)
|
Dati identificativi e informazioni di contatto dell’assicuratore RCA;
|
|
b)
|
dati identificativi e informazioni di contatto dell’assicurato, ossia il proprietario e/o l’utente;
|
|
c)
|
dati identificativi e informazioni di contatto dell’intermediario del contratto RCA;
|
|
d)
|
dati identificativi e tecnici del veicolo a motore assicurato;
|
|
e)
|
informazioni personali dei conducenti dichiarati;
|
|
f)
|
validità del contratto RCA e data di stipulazione;
|
|
i)
|
tariffa relativa alla liquidazione diretta, se l’assicurato ha scelto tale opzione;
|
|
j)
|
numero di rate, relativo importo e date di scadenza;
|
|
k)
|
massimali di indennizzo;
|
|
l)
|
condizioni contrattuali applicabili all’assicurazione RCA;
|
|
m)
|
condizioni applicabili alla liquidazione diretta, se del caso;
|
|
n)
|
disposizione secondo la quale la parte lesa può far riparare il proprio veicolo presso qualsiasi officina, a norma di legge, senza che la sua scelta possa essere influenzata dall’imposizione di limitazioni o vincoli da parte dell’assicuratore RCA o dell’officina.
|
|
|
|
|
2.
|
Assicurazione obbligatoria sulla casa contro terremoti, frane e inondazioni
Normativa/disposizione giuridica: Legge n. 260/2008 sull’assicurazione obbligatoria sulla casa contro terremoti, frane e inondazioni, articolo 3
L’ordinanza n. 6/87/2011 del presidente della commissione di vigilanza sulle assicurazioni e del ministro dell’Amministrazione e dell’interno, che approva le norme di attuazione della legge n. 260/2008 sull’assicurazione obbligatoria sulla casa contro terremoti, frane e inondazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena, parte I, n. 315, del 6 maggio 2011, è stata emanata nel 2011. Attualmente – conformemente all’ordinanza d’emergenza n. 96/2012 del governo, che stabilisce misure di riorganizzazione in seno alla pubblica amministrazione centrale e che modifica taluni atti legislativi, approvata in versione modificata e integrata dalla legge n. 71/2013, come successivamente modificata e integrata – il ministero dell’Amministrazione e dell’interno è stato sostituito dal ministero dello Sviluppo regionale e della pubblica amministrazione, per quanto riguarda l’ambito della pubblica amministrazione, e dal ministero degli Affari interni, per quanto riguarda l’ambito degli affari interni.
Riferimento della Gazzetta ufficiale: In vigore dal 10 marzo 2009. La versione consolidata del 21 gennaio 2016 si basa sul testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale rumena, parte I, n. 635 del 15 ottobre 2013, e integra le modifiche apportate dalla legge 191/2015; l’ultima modifica è stata apportata il 19 novembre 2015.
|
|
Nel certificato di assicurazione figurano almeno gli elementi seguenti:
|
a)
|
i nomi e il domicilio/la sede delle parti contraenti;
|
|
b)
|
il nome del beneficiario dell’assicurazione;
|
|
c)
|
la tipologia di abitazione e il relativo indirizzo;
|
|
d)
|
la somma assicurata obbligatoria;
|
|
e)
|
il premio obbligatorio e le relative scadenze di pagamento;
|
|
f)
|
il periodo di validità del contratto di assicurazione;
|
|
g)
|
il numero e il titolo dell’atto legislativo alla base del rilascio del certificato di assicurazione e il numero e la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale rumena, parte I.
|
|
|
SLOVENIA
|
|
1.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge che ratifica il protocollo della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Uradni list RS (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia; UL RS) – trattati internazionali, n. 14/13
|
|
Il 5 luglio 1978 è stato concordato a Ginevra un protocollo della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada che ha cambiato l’unità di conto per l’indennità, calcolata per chilogrammo di peso lordo mancante. In virtù della convenzione CRM, l’indennità per la perdita era limitata per ogni chilogrammo di peso lordo mancante a 25 franchi-oro (10/31 grammi d’oro al titolo di 900 millesimi di fino). Il protocollo stabilisce che l’indennità non può superare 8,33 unità di conto. L’unità di conto è il diritto speciale di prelievo (DSP) quale definito dal Fondo monetario internazionale.
|
|
|
|
2.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 66b
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice marittimo (UL RS, nn. 62/16 – versione consolidata ufficiale, 41/17, 21/18 – ZNOrg e 31/18 – ZPVZRZECEP)
|
|
L’esistenza dell’assicurazione di cui al precedente paragrafo è dimostrata mediante un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione, nel quale figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
c)
|
tipologia e durata dell’assicurazione;
|
|
d)
|
nome e sede di attività principale del fornitore dell’assicurazione e sede presso la quale l’assicurazione è stata stipulata.
|
|
|
|
|
3.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 67
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice marittimo (UL RS, nn. 62/16 – versione consolidata ufficiale, 41/17, 21/18 – ZNOrg e 31/18 – ZPVZRZECEP)
|
|
Certificato in conformità della convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Certificato in conformità della convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi
|
|
|
|
4.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 125a
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice marittimo (UL RS, nn. 62/16 – versione consolidata ufficiale, 41/17, 21/18 – ZNOrg e 31/18 – ZPVZRZECEP)
|
|
L’esistenza dell’assicurazione di cui al precedente paragrafo è dimostrata mediante un certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione, nel quale figurano le informazioni seguenti:
|
a)
|
nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome e sede di attività principale dell’armatore;
|
|
c)
|
tipologia e durata dell’assicurazione;
|
|
d)
|
nome e sede di attività principale del fornitore dell’assicurazione e sede presso la quale l’assicurazione è stata stipulata.
|
|
|
|
|
5.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 128
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Codice marittimo (UL RS, nn. 62/16 – versione consolidata ufficiale, 41/17, 21/18 – ZNOrg e 31/18 – ZPVZRZECEP)
|
|
Certificato in conformità della convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Certificato in conformità della convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi
Certificato in conformità della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, come modificata dal protocollo del 2002
|
|
|
|
6.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 4
|
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per passeggeri, bagagli, merci e verso terzi. I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per passeggeri, bagagli e merci.
|
|
|
Articolo 6
|
Importi minimi:
responsabilità per passeggeri – 250 000 DSP per passeggero;
responsabilità per bagagli (in operazioni commerciali) – 1 131 DSP per passeggero;
responsabilità per merci (in operazioni commerciali) – 19 DSP al chilogrammo.
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi
|
|
|
Articolo 7
|
Importi minimi:
per sinistro per ciascun aeromobile:
massa massima al decollo < 500 kg 0,75 milioni di DSP
massa massima al decollo < 1 000 kg 1,5 milioni di DSP
massa massima al decollo < 2 700 kg 3 milioni di DSP
massa massima al decollo < 6 000 kg 7 milioni di DSP
massa massima al decollo < 12 000 kg 18 milioni di DSP
massa massima al decollo < 25 000 kg 80 milioni di DSP
massa massima al decollo < 50 000 kg 150 milioni di DSP
massa massima al decollo < 200 000 kg 300 milioni di DSP
massa massima al decollo < 500 000 kg 500 milioni di DSP
massa massima al decollo ≥ 500 000 kg 700 milioni di DSP
Per quanto riguarda la copertura contro guerre o terrorismo, potrebbe esservi un limite aggregato per i danni, equivalente all’importo corrispondente di cui sopra.
|
|
|
|
7.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 214
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sul trasporto marittimo – ZLet (UL RS, nn. 81/10 – versione consolidata ufficiale e 46/16)
|
|
Assicurazione obbligatoria contro invalidità e infortuni per i piloti e il personale di terra, gli ispettori del trasporto aereo e gli ispettori impiegati nell’agenzia
|
|
|
|
8.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 2
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Ordinanza sull’ammontare della somma assicurata (UL RS, nn. 5/02, 79/06) – ai sensi della legge sul trasporto marittimo (ZLet)
|
|
Ammontare della somma assicurata
Importi minimi:
per ciascun lavoratore:
in caso di decesso a seguito di un incidente – 2 milioni di SIT;
in caso di invalidità – 4 milioni di SIT.
|
|
|
|
9.
|
Normativa/disposizione giuridica: Articoli da 130 a 144
Articolo 130
(Responsabilità del proprietario dell’aeromobile)
Articolo 131
(Responsabilità del locatario dell’aeromobile, del vettore appaltatore e del vettore effettivo)
Articolo 132
(Responsabilità del locatario per un periodo fisso e della parte che commissiona servizi di trasporto aereo speciali)
Articolo 133
(Esclusione della responsabilità)
Articolo 134
(Responsabilità condivisa)
Articolo 135
(Mancato esercizio della dovuta diligenza al fine di assicurare che l’aeromobile non venga utilizzato per scopi illeciti)
Articolo 136
(Danni causati da operatori autorizzati della parte lesa che non si sono attenuti alle loro autorizzazioni)
Articolo 137
(Responsabilità in solido in caso di danni causati da diversi aeromobili)
Articolo 138
(Limitazione della responsabilità)
Articolo 139
(Responsabilità illimitata)
Articolo 140
(Limitazione della responsabilità per sinistro)
Articolo 141
(Uso dell’indennità)
Articolo 142
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi)
Articolo 143
(Applicazione delle disposizioni concernenti la responsabilità limitata per gli aeromobili esteri)
Articolo 144
(Aeromobili statali nazionali e altri aeromobili di proprietà della Repubblica di Slovenia e aeromobili statali esteri)
Articolo 145
(Oggetto dell’assicurazione)
Articolo 146
(Assicuratore)
Articolo 147
(Ampliamento dell’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capitolo)
Articolo 148
(Ambito di applicazione dell’assicurazione per aeromobili)
Articolo 149
(Oggetto dell’assicurazione)
Articolo 150
(Valore convenuto)
Articolo 151
(Valore effettivo)
|
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del proprietario o del locatario dell’aeromobile per danni a terzi (causati da un aeromobile a terra)
Importi minimi:
somme minime assicurate definite nel regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 7), come modificato dal regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione
|
|
|
Articolo 152
(Rilascio di elementi assicurati danneggiati)
Articolo 153
(Assicurazione di viaggio)
|
Assicurazione del nolo, spese di assicurazione, profitti previsti, privilegi aeronautici e altri diritti e benefici materiali esistenti o ragionevolmente attesi in relazione al trasporto aereo e che possono essere monetizzati
|
|
|
Articolo 154
(Conseguenze dell’incapacità dell’aeromobile di volare in condizioni di sicurezza)
Articolo 155
(Restrizioni geografiche)
Articolo 156
(Estensione della copertura per un periodo di riparazioni urgenti)
Articolo 157
(Recupero parziale dei danni)
Articolo 158
(Aeromobile disperso)
Articolo 159
(Assicurazione della responsabilità civile)
Articolo 160
(Assicurazione obbligatoria per aeromobili)
Articolo 161
(Applicazione mutatis mutandis delle disposizioni contrattuali di assicurazione marittima)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sugli obblighi e i diritti effettivi nella navigazione aerea – ZOSRL (UL RS, nn. 12/00, 67/02 – ZOZP-A, 92/07, 9/11)
|
Importo minimo:
Si applica il valore convenuto o il valore di mercato dell’oggetto assicurato all’inizio del periodo assicurato. Si applicano le disposizioni della legge sugli obblighi e i diritti effettivi nella navigazione aerea (ZOSRL) e della legge sull’assicurazione dei veicoli a motore (ZOZP).
|
|
|
|
10.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 19 (responsabilità e copertura assicurativa)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sull’erogazione di servizi di navigazione aerea – ZZNSZP (UL RS, nn. 101/03, 110/05, 79/06 – Zlet-A, 109/09, 62/10 – Zlet-C, 18/11 – ZUKN-A)
Decisione del governo che stabilisce l’importo della somma assicurata contro danni cagionati a terzi durante l’erogazione di servizi del traffico aereo, servizio di informazioni aeronautiche e servizi di telecomunicazioni aeronautiche, n. 40100-4/2007/3 del 27 settembre 2007
|
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di imprese pubbliche per danni cagionati a terzi in relazione all’erogazione di servizi di navigazione aerea [servizi del traffico aereo (ATS), sevizi di informazioni aeronautiche (AIS), servizi di comunicazione/navigazione/sorveglianza (CNS), servizi meteorologici, servizi aerei di ricerca e salvataggio]
Importi minimi:
150 000 EUR
|
|
|
|
11.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sul commercio elettronico e la firma elettronica (ZEPEP)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 98/04 – versione consolidata ufficiale, 61/06 – ZEPT e 46/14
|
|
|
—
|
articolo 34 (L’autorità di certificazione che rilascia certificati qualificati deve assicurare la propria responsabilità. L’importo minimo della somma assicurata è disciplinato per decreto dal governo della Repubblica di Slovenia)
|
|
|
|
|
12.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’edilizia (GZ) Articolo 14
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 61/2017 e 72/17 – rettifica
|
|
|
—
|
articolo 34 (L’autorità di certificazione che rilascia certificati qualificati deve assicurare la propria responsabilità. L’importo minimo della somma assicurata è disciplinato per decreto dal governo della Repubblica di Slovenia)
|
|
|
|
|
13.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sulle attività architettoniche e di ingegneria civile (ZAID) Articoli 14 e 15
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, n. 61/2017
|
|
Un operatore economico può svolgere un’attività che rientra tra le mansioni professionali di ingegneri e architetti accreditati se la sua responsabilità è assicurata contro i danni a norma dell’articolo 15 della legge sulle attività architettoniche e di ingegneria civile (ZAID).
|
|
|
|
14.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sulle agenzie immobiliari – ZNPosr, articolo 6
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 42/03, 21/06 – decisione della corte costituzionale, 47/06, 50/06 – ZMVN, 49/11
|
|
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile delle imprese immobiliari per eventuali danni subiti dal soggetto principale o da un terzo a causa di violazioni del contratto di intermediazione immobiliare nel territorio della Repubblica di Slovenia; somma assicurata minima pari a: almeno 150 000 EUR per sinistro o almeno 350 000 EUR per tutti i sinistri verificatisi in un anno.
|
|
|
|
15.
|
Normativa/disposizione giuridica: Decreto sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, articolo 36 (garanzia finanziaria)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 55/15 e 47/16
|
|
Garanzia finanziaria o cauzione bancaria fornita
|
|
|
|
16.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sulla protezione dell’ambiente (Zakon o varstvu okolja) e decreto sulle discariche di rifiuti (Uredba o odlagališčih odpadkov), articolo 42.
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 39/06 – versione consolidata ufficiale, 49/06 – ZMetD, 66/06 – decisione della corte costituzionale, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1 A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ e 21/18 – ZNOrg; e UL RS, nn. 10/14, 54/15, 36/16 e 37/18).
|
|
Contenuto del certificato:
|
—
|
nome, cognome e indirizzo o ragione sociale e sede legale dell’operatore della discarica;
|
|
—
|
tipo di garanzia finanziaria;
|
|
—
|
importo annuo della garanzia finanziaria;
|
|
—
|
periodo per cui è fornita la garanzia finanziaria;
|
|
—
|
scadenza della garanzia finanziaria;
|
|
—
|
condizioni per l’incasso;
|
|
—
|
fornitore della garanzia finanziaria;
|
|
—
|
beneficiario della garanzia finanziaria.
|
|
|
|
|
17.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sui servizi di pulizia dei camini (ZDimS) Articolo 7
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, n. 68/16
|
|
Per ottenere una licenza per la pulizia dei camini, una delle condizioni è che l’impresa deve dimostrare di disporre di un’assicurazione della responsabilità civile a norma di legge. Prima di iniziare a offrire i servizi di pulizia dei camini e per l’intera durata dell’erogazione dei servizi, la responsabilità civile dell’impresa deve essere assicurata contro i danni eventualmente cagionati ai clienti dei servizi e a terzi durante l’erogazione di detti servizi. L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell’impresa che offre servizi di pulizia dei camini per le azioni di tutti i suoi operatori che prestano tali servizi per conto dell’impresa in virtù di un contratto di lavoro o di un’altra base giuridica.
L’ammontare della somma assicurata definita nel contratto di assicurazione non può essere inferiore a 150 000 EUR.
|
|
|
|
18.
|
Normativa/disposizione giuridica: Norme sulle condizioni che i fornitori di vaccini per volpi devono soddisfare per ottenere una licenza Articolo 14
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, n. 80/07
|
|
Assicurazione obbligatoria per i fornitori di vaccini per volpi contro danni causati in relazione all’erogazione del servizio pubblico definito nelle norme.
È richiesto un certificato di assicurazione.
|
|
|
|
19.
|
Normativa/disposizione giuridica: Norme sulle relazioni nell’esercizio della professione veterinaria in forma privata Articolo 6
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, n. 26/97
|
|
Assicurazione veterinaria obbligatoria per:
|
—
|
casi di errore professionale.
|
|
|
|
|
20.
|
Normativa/disposizione giuridica: Norme sull’innesco di valanghe Articoli 5 e 10
UL RS, nn. 70/04 e 20/07
|
|
Il piano di protezione e salvataggio in caso di innesco di valanga deve comprendere documenti concernenti l’assicurazione sulla vita dei membri della squadra deputata all’innesco della valanga.
Assicurazione obbligatoria per i membri della squadra di innesco di valanghe:
|
—
|
incidente per danni cagionati a terzi
|
|
|
|
|
21.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge in materia di difesa (ZObr)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (UL RS): 23.9.2004, n. 103, pagg. 12498 e 12499
|
|
Articolo 98b, paragrafo 1
Articolo 98c, paragrafo 3
Articolo 98d, paragrafo 5
|
|
|
|
22.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sul servizio delle forze armate slovene – ZSSloV
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (UL RS): 30. 7. 2007, n. 68, pag. 9635
|
|
Articolo 76, paragrafo 5
|
|
|
|
23.
|
Normativa/disposizione giuridica: Decreto sulla polizia ausiliaria Articolo 18
UL RS, n. 1/18, (4.1.2018), pag. 5 (articolo 18)
|
|
Assicurazione contro incidenti per la polizia ausiliaria
|
|
|
|
24.
|
Normativa/disposizione giuridica: Norme su requisiti tecnici e di sicurezza, moduli e registri degli esplosivi e dei prodotti pirotecnici – a norma della ZEPI (UL RS, n. 35/15)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, n. 35/15
|
|
Articolo 8
L’organismo di valutazione della conformità stipula un’assicurazione della responsabilità civile per le attività svolte, salvo il caso in cui sia assicurato dallo Stato in virtù di una legge.
|
|
|
|
25.
|
Normativa/disposizione giuridica: Norme sui dispositivi medici — a norma della ZMedPri, articoli 16 e 18
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 37/10, 66/12
|
|
L’oggetto dell’assicurazione dell’organismo notificato:
|
—
|
ambito di applicazione della copertura;
|
|
—
|
periodo della copertura.
|
Oggetto dell’assicurazione
|
—
|
ambito di applicazione della copertura;
|
|
—
|
periodo della copertura.
|
|
|
|
|
26.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sui medicinali – ZZdr-2
Articoli 36 e 77
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, n. 17/14
|
|
Oggetto dell’assicurazione: sperimentazione clinica
|
—
|
ambito di applicazione della copertura;
|
|
—
|
periodo della copertura.
|
|
|
|
|
27.
|
Normativa/disposizione giuridica: Norme sulla sperimentazione clinica dei medicinali – a norma della ZZdr-1
Articoli 8 e 11
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 54/06, 17/14 – ZZdr-2
|
|
Oggetto dell’assicurazione: sperimentazione clinica
|
—
|
ambito di applicazione della copertura;
|
|
—
|
periodo della copertura.
|
|
|
|
|
28.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sulla professione notarile, articolo 14
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 e 91/13
Ordinanza sull’importo minimo dell’assicurazione
|
—
|
Gazzetta ufficiale RS, n. 80/94
|
|
—
|
Entrata in vigore: 24.12.1994
|
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla professione notarile (Zakon o notariatu)
|
—
|
Gazzetta ufficiale RS, n. 2/07 – versione consolidata, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 e 91/13
|
|
—
|
Data di pubblicazione: 10. 3. 1994
|
|
—
|
Entrata in vigore: 9.1.2007
|
Pagina: 124
|
|
Polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni per un ammontare non inferiore a 200 000 EUR.
|
|
|
|
29.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge che modifica la legge sulla professione degli avvocati (ZOdv – C)
|
—
|
Gazzetta ufficiale RS, n. 35/2009
|
|
—
|
Entrata in vigore: 6. 5. 2009
|
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla professione degli avvocati (Zakon o notariatu)
|
—
|
Gazzetta ufficiale RS, nn. 18/93, 24/96 – Odl. US, 24/01, 111/05 – Odl. US, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16.
|
|
—
|
Data di pubblicazione: 9. 4. 1993
|
|
—
|
Entrata in vigore: 24.4.1993
|
Pagina: 828
|
|
L’ordine sloveno degli avvocati assicura gli avvocati contro i danni potenzialmente cagionati al cliente dall’avvocato nell’esercizio della professione giuridica. L’assicurazione copre danni dovuti a negligenza grave, errore o inadempienza dei doveri professionali da parte dell’avvocato e dei suoi dipendenti.
Il premio assicurativo viene pagato dall’avvocato contestualmente alla tariffa per l’assicurazione all’ordine sloveno degli avvocati.
Le imprese di assicurazione sono tenute a stipulare un contratto di assicurazione conformemente alle disposizioni del presente articolo.
|
|
|
|
30.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge che modifica la legge sulla professione degli avvocati (ZOdv – A)
|
—
|
Gazzetta ufficiale RS, n. 24/2001
|
|
—
|
Entrata in vigore: 5. 4. 2001
|
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla professione degli avvocati (Zakon o notariatu)
|
—
|
Gazzetta ufficiale RS, nn. 18/93, 24/96 – Odl. US, 24/01, 111/05 – Odl. US, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16.
|
|
—
|
Data di pubblicazione: 9. 4. 1993
|
|
—
|
Entrata in vigore: 24.4.1993
|
Pagina: 828
|
|
Qualora un avvocato di un altro Stato membro dell’UE intenda esercitare la professione giuridica in Slovenia in virtù del titolo professionale conseguito nel suo paese di origine, prima di iscriversi al registro degli avvocati stranieri deve presentare un certificato di assicurazione della responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione. Può essere esonerato in tutto o in parte dall’obbligo di assicurazione a norma dell’articolo 9 se ha già assicurato la propria responsabilità professionale nel paese di origine.
|
|
|
|
31.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’assistenza legale (Zakon o brezplačni pravni pomoči)
|
—
|
Gazzetta ufficiale RS, n. 48/01
|
|
—
|
Entrata in vigore: 11. 9. 2001
|
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sull’assistenza legale (Zakon o brezplačni pravni pomoči)
|
—
|
UL RS, n. 50/04 – versione consolidata, 23/08, 15/14 – odl. US e 19/15.
|
|
—
|
Data di pubblicazione: 13. 6. 2001
|
|
—
|
Entrata in vigore: 11. 9. 2001
|
Pagina: 5229
|
|
Assicurazione della responsabilità civile per danni per un ammontare non inferiore a 50 000 EUR all’anno.
|
|
|
|
32.
|
Normativa/disposizione giuridica: Garanzia della responsabilità dell’organizzatore in caso di problemi di liquidità
Articolo 32 della legge sulla promozione dello sviluppo del turismo (in vigore dal 15.3.2018) e articolo 3 delle norme sul rilascio di licenze per l’organizzazione e la vendita di pacchetti turistici (in vigore dal 23.6.2018)
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Legge sulla promozione dello sviluppo del turismo (ZSRT -1) (UL RS, n. 13/18, 28.2.2018)
Norme sul rilascio di licenze per l’organizzazione e la vendita di pacchetti (UL RS, n. 39/18, 8.6.2018)
Legge sulla protezione dei consumatori (ZVPot) (UL RS, nn. 98/04 – versione consolidata ufficiale, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT e 31/18, nuova ZVPot-H pubblicata il 4.5.2018)
Decreto sulla garanzia fornita dall’agente di viaggio e dalle società che offrono soluzioni di viaggio collegate a copertura di problemi di liquidità (UL RS, n. 52/18, 27.7.2018)
|
|
Il contenuto è disciplinato dagli articoli 58 e 58a della legge sulla protezione dei consumatori (ZVPot) (articoli 21 e 22 della nuova ZVPot-H in vigore dal 19.5.2018) e dal decreto sulla garanzia fornita dall’agente di viaggio e dalle società che offrono soluzioni di viaggio collegate a copertura di problemi di liquidità (in vigore dal 1.1.2019)
Articolo 31 ZSRT-1
|
|
|
|
33.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli a motore (ZOZP)
Articoli 9-14
Articoli 15-29a
Articoli 33a-33d
Articoli 30-33
Riferimento della Gazzetta ufficiale: (UL RS, nn. 93/07 – versione consolidata ufficiale, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ e 41/17 –PZ-G)
|
|
Con polizza di assicurazione si intende un documento comprovante la stipulazione di un’assicurazione e che ne indica anche il contenuto. Nel certificato di assicurazione figurano tutti gli elementi essenziali del contratto di assicurazione.
Il contratto di assicurazione [articolo 83 della legge sulle assicurazioni (ZZavar) (UL RS, n. 93/15)] include disposizioni quanto meno sui seguenti aspetti:
|
1)
|
la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e l’indirizzo dell’impresa di assicurazione e della filiale attraverso la quale è stato stipulato il contratto;
|
|
2)
|
gli eventi per i quali l’impresa di assicurazione è responsabile in virtù del contratto di assicurazione e casi in cui, per ragioni specifiche, la responsabilità dell’impresa di assicurazione è esclusa;
|
|
3)
|
le modalità di esecuzione, l’ambito di applicazione, le eventuali garanzie e la maturità degli obblighi dell’impresa di assicurazione;
|
|
4)
|
la definizione e il pagamento del premio e le conseguenze giuridiche del mancato pagamento;
|
|
5)
|
la durata del contratto di assicurazione e in particolare:
|
—
|
se e in che modo la durata del contratto può essere prolungata;
|
|
—
|
se, in che modo e quando il contratto può essere risolto o invalidato in tutto o in parte e quali sono gli obblighi dell’impresa di assicurazione in tali circostanze;
|
|
|
6)
|
la perdita dei diritti sanciti dal contratto di assicurazione in caso di mancato rispetto delle scadenze.
|
|
|
|
|
34.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sulle assicurazioni (ZZavar)
Articolo 551
Articolo 568
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 93/2015, 9/19
|
|
Il contratto di assicurazione [articolo 83 della legge sulle assicurazioni (ZZavar) (UL RS, n. 93/15)] include disposizioni quanto meno sui seguenti aspetti:
|
1)
|
la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e l’indirizzo dell’impresa di assicurazione e della filiale attraverso la quale è stato stipulato il contratto;
|
|
2)
|
gli eventi per i quali l’impresa di assicurazione è responsabile in virtù del contratto di assicurazione e casi in cui, per ragioni specifiche, la responsabilità dell’impresa di assicurazione è esclusa;
|
|
3)
|
le modalità di esecuzione, l’ambito di applicazione, le eventuali garanzie e la maturità degli obblighi dell’impresa di assicurazione;
|
|
4)
|
la definizione e il pagamento del premio e le conseguenze giuridiche del mancato pagamento;
|
|
5)
|
la durata del contratto di assicurazione e in particolare:
|
—
|
se e in che modo la durata del contratto può essere prolungata;
|
|
—
|
se, in che modo e quando il contratto può essere risolto o invalidato in tutto o in parte e quali sono gli obblighi dell’impresa di assicurazione in tali circostanze;
|
|
|
6)
|
la perdita dei diritti sanciti dal contratto di assicurazione in caso di mancato rispetto delle scadenze.
|
|
|
|
|
35.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sulla revisione contabile, articoli 67 e 69
Riferimento della Gazzetta ufficiale: UL RS, nn. 65/08, 63/13 e 84/18
|
|
Una società di revisione contabile deve disporre di un’assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a una persona giuridica sottoposta a revisione o a un terzo in violazione del contratto di revisione contabile o delle norme in materia.
La domanda di rilascio di una licenza per l’erogazione di servizi di revisione contabile da parte della società è accompagnata anche da elementi comprovanti la stipulazione dell’assicurazione della responsabilità civile e il pagamento del premio assicurativo.
|
|
|
|
36.
|
Normativa/disposizione giuridica: Legge sui veicoli a motore (UL RS, n. 75/17)
Articoli 30, 55, 56
|
|
|
—
|
Dati sul proprietario/detentore del veicolo (nome e cognome, indirizzo, numero EMŠO);
|
|
—
|
dati sul veicolo (produttore, nome commerciale, VIN);
|
|
—
|
nome dell’impresa di assicurazione;
|
|
—
|
dati del documento di assicurazione (numero, data di inizio della validità).
|
Per i veicoli del trasporto pubblico sono necessari i dati di due documenti di assicurazione.
|
—
|
Nome della società (nome, indirizzo)
|
|
—
|
nome dell’impresa di assicurazione;
|
|
—
|
dati del documento di assicurazione (numero, data di inizio della validità, somma assicurata).
|
|
|
|
|
37.
|
Normativa/disposizione giuridica: articolo 8 della legge sulla responsabilità civile per danni nucleari, in vigore dal 4.4.2011
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Pubblicazione avvenuta il 4.10.2010 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 77/2010, pag. 11277
|
|
Solo in relazione alla responsabilità durante il trasporto di sostanze nucleari, la legge sulla responsabilità civile per danni nucleari fa riferimento, all’articolo 6, paragrafo 1, all’applicazione dell’articolo 4 della convenzione di Parigi (convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982), ove si dispone che:
il certificato dovrà indicare il nome e l’indirizzo di tale esercente nonché l’ammontare, il genere e la durata della garanzia. Queste indicazioni non potranno esser contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato è stato rilasciato. Il certificato indicherà pure le sostanze nucleari e l’itinerario coperti dalla garanzia, ed includerà una dichiarazione dell’autorità pubblica competente attestante che la persona nominata nel certificato è un esercente ai sensi della presente convenzione.
|
|
SLOVACCHIA
|
|
1.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezioni 8, 9 e 10
Legge n. 170/2018 sui pacchetti turistici, le annesse soluzioni di viaggio e talune condizioni per entrare nel settore del turismo, che modifica taluni atti (è prevista un’opzione che consente alle agenzie di viaggio di stipulare un contratto di assicurazione o una garanzia bancaria)
Entrata in vigore: 1o gennaio 2019
|
|
La copertura assicurativa deve equivalere almeno al 30 % delle entrate annue previste.
|
|
|
|
2.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 9 della legge n. 382/2004 su esperti, interpreti e traduttori, che modifica taluni atti, come modificata. Entrata in vigore: 1o settembre 2004
|
|
I limiti minimi di copertura per singolo sinistro devono ammontare almeno a:
|
a)
|
33 193 EUR nel caso di un esperto;
|
|
b)
|
3 319 EUR nel caso di un interprete o di un traduttore.
|
|
|
|
|
3.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 27
Legge n. 586/2003 sulle professioni giuridiche, che modifica la legge n. 455/1991 sulle attività economiche, come modificata. Entrata in vigore: 1o gennaio 2004
Limite minimo di copertura introdotto dalla legge n. 335/2012
Entrata in vigore: 1o gennaio 2013
|
|
Il limite minimo di copertura deve ammontare almeno a 100 000 EUR.
|
|
|
|
4.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 6
Legge n. 527/2002 sulle aste volontarie, che modifica la legge n. 323/1992 del consiglio nazionale slovacco sui notai e le attività notarili (codice dei notai), come modificata
Entrata in vigore: 1o gennaio 2003
|
|
Il limite minimo di copertura deve ammontare almeno a
2 000 000 EUR.
|
|
|
|
5.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 30
Legge n. 186/2009 sull’intermediazione finanziaria e la consulenza finanziaria, che modifica e integra taluni atti, come modificata
Entrata in vigore: 1o gennaio 2010
Limite minimo di copertura introdotto dalla legge n. 282/2017
Entrata in vigore: 23 febbraio 2018
|
|
Il limite minimo di copertura deve ammontare almeno a 100 000 EUR per sinistro e almeno a 150 000 EUR complessivamente per tutti i sinistri verificatisi nel corso di un anno civile.
Nel caso in cui l’attività di intermediazione finanziaria o di consulenza finanziaria si svolga nel settore dei mercati di capitali o nel settore delle assicurazioni e delle riassicurazioni, il limite minimo di copertura deve ammontare almeno a 1 250 000 EUR per sinistro e almeno a 1 850 000 EUR complessivamente per tutti i sinistri verificatisi nel corso di un anno civile e deve coprire anche il territorio degli altri Stati membri.
L’assicurazione deve durare per l’intero periodo di iscrizione al registro e deve coprire anche i danni notificati in seguito alla scadenza del contratto di assicurazione, se legati all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria o di consulenza finanziaria durante il periodo di validità del contratto di assicurazione.
|
|
|
|
6.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 17f
Legge n. 566/1992 del consiglio nazionale slovacco sulla banca nazionale di Slovacchia, come modificata
Entrata in vigore: 1o gennaio 1993
Limite minimo di copertura introdotto dalla legge n. 659/2007
Entrata in vigore: 1o gennaio 2008
|
|
Il limite minimo di copertura deve ammontare almeno a 250 000 EUR per sinistro.
|
|
|
|
7.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 40a
Legge n. 435/2000 sulla navigazione marittima, come modificata
Entrata in vigore: 1o gennaio 2001
Assicurazione obbligatoria introdotta dalla modifica: Zákon č. 440/2010 Z. z.
Entrata in vigore: 1o dicembre 2010
|
|
Nel certificato dell’assicurazione della responsabilità civile dell’armatore figurano:
|
a)
|
nome completo della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
|
|
b)
|
nome dell’armatore o ragione sociale o denominazione e sede di attività o sede legale dell’armatore;
|
|
c)
|
tipologia e durata dell’assicurazione;
|
|
d)
|
ragione sociale o nome dell’assicuratore e sede legale o sede di attività o sede di attività del fornitore dell’assicurazione ovvero, se del caso, indirizzo della filiale dell’assicuratore.
|
Se il certificato di assicurazione della responsabilità civile dell’armatore è rilasciato in una lingua diversa dall’inglese, dal francese o dallo spagnolo, deve essere tradotto in una di tali lingue.
|
|
|
|
8.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 13
Legge n. 143/1998 sul trasporto aereo civile, che modifica e integra taluni atti, come modificata
Entrata in vigore: 1o luglio 1998
|
|
Gli elementi da includere sono prescritti dal decreto del ministero dei Trasporti, dell’edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 654/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia zodpovednosti v civilnom letectve
|
|
|
|
9.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezione 12
Legge n. 233/1995 del consiglio nazionale slovacco sugli ufficiali giudiziari e le attività di applicazione della legge (codice sull’applicazione), che modifica e integra taluni atti, come modificata
Entrata in vigore: 1o dicembre 1995
Limite minimo di copertura introdotto dalla legge n. 299/2013
Entrata in vigore: 1o novembre 2013
|
|
Il limite minimo di copertura deve ammontare almeno a 100 000 EUR.
|
|
|
|
10.
|
Normativa/disposizione giuridica: Sezioni 3 e 7
Legge n. 381/2001 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per i veicoli a motore, che modica e integra taluni atti, come modificata
Entrata in vigore: 1o gennaio 2002
Limite minimo di copertura introdotto dalla legge n. 110/2007
Limiti pienamente in vigore dal 1o gennaio 2012
|
|
Il limite minimo di copertura deve ammontare almeno a
|
a)
|
5 240 000 EUR per sinistro in caso di lesioni personali, indipendentemente dal numero di persone lese o decedute;
|
|
b)
|
1 050 000 EUR per sinistro in caso di danni materiali, indipendentemente dal numero delle vittime.
|
|
|
|
|
11.
|
Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Entrata in vigore: 1o gennaio 2016
|
|
È prevista la possibilità di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni nucleari o un altro tipo di garanzia finanziaria.
La legge prescrive limiti (185 000 000 EUR or 300 000 000 EUR) in virtù dell’utilizzo dell’impianto nucleare.
|
|
FINLANDIA
|
|
1.
|
Legge sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Normativa/disposizione giuridica: §§ 3 e 272
Riferimento della Gazzetta ufficiale: (459/2015) 24/04/2015
|
|
Sul luogo di lavoro, il datore di lavoro garantisce la visibilità della presente legge e delle informazioni sull’impresa di assicurazione che fornisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
|
|
|
|
2.
|
Legge sulla copertura assicurativa pensionistica e contro gli infortuni per gli atleti
Normativa/disposizione giuridica: §§ 1 e 18
Riferimento della Gazzetta ufficiale: (276/2009) 24/04/2009 nella versione modificata da (230/2016) 08/04/2016
|
|
Una impresa di assicurazione fornisce informazioni sulla copertura assicurativa di un atleta una volta all’anno e ogniqualvolta necessario. L’impresa di assicurazione notifica senza ritardi all’atleta ogni eventuale mancato pagamento che provocherà la cessazione dell’applicazione della copertura assicurativa.
L’impresa di assicurazione notifica la copertura assicurativa di una società sportiva o di altre comunità sportive analoghe a una federazione sportiva nazionale entro un mese dall’inizio di una stagione sportiva o competitiva. Previo consenso degli atleti, la notifica comprende i loro nomi e i loro numeri di previdenza sociale.
|
|
|
|
3.
|
Legge sull’assicurazione per i veicoli a motore
Normativa/disposizione giuridica: §§ 6 e 19
Riferimento della Gazzetta ufficiale: (460/2016) 17/06/2016
|
|
Il titolare di una polizza assicurativa ha il diritto di ottenere dall’assicuratore un certificato comprendente informazioni sulla validità dell’assicurazione, i veicoli a motore coperti e i danni per i quali sono state erogate indennità nell’ambito della polizza assicurativa. L’assicuratore non ha l’obbligo di fornire tali informazioni se la polizza assicurativa non è in corso di validità da più di 5 anni.
|
|
|
|
4.
|
Legge marittima
Normativa/disposizione giuridica: Capo 7, §§ 2 e 3; capo 10, §§ 10 e 11; capo 10 a, §§ 6 e 7 (674/1994) 15/07/1994, nella versione modificata da (421/1995) 13/10/1995, (686/2008) 07/11/2008 e (264/2013) 12/04/2013
Riferimento della Gazzetta ufficiale: Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
|
|
Legge marittima, capo 7, §§ 2 e 3, e direttiva 2009/20/CE
Nel certificato di assicurazione figurano: nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione; nome e sede di attività principale dell’armatore; tipologia e durata dell’assicurazione; nome e sede di attività principale del fornitore dell’assicurazione e, se del caso, sede presso la quale l’assicurazione è stata stipulata.
|
—
|
Nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
|
|
—
|
nome e sede di attività principale del vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
|
|
—
|
numero IMO di identificazione della nave;
|
|
—
|
tipologia e durata della garanzia;
|
|
—
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore o del garante, ed eventualmente sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia; e
|
|
—
|
periodo di validità del certificato, che non deve superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
|
|
|
SVEZIA
|
|
1.
|
Normativa/disposizione giuridica: Paragrafo 2, trafikskadelag (1975:1410)
In vigore dal 1o gennaio 1994
Riferimento della Gazzetta ufficiale: SFS, n. 1975:1410
|
|
|
—
|
Nome/ragione sociale, numero personale/numero della società, indirizzo e recapito postale del titolare della polizza;
|
|
—
|
numero di immatricolazione, numero di telaio, costruttore, tipologia di veicolo;
|
|
—
|
primo giorno di validità dell’assicurazione;
|
|
—
|
nel caso dei ciclomotori: il periodo di validità dell’assicurazione e se il premio è stato pagato;
|
|
—
|
data e destinazione dell’assicurazione, nome dell’impresa di assicurazione.
|
|
|
|
|
2.
|
Normativa/disposizione giuridica: Capo 10, paragrafo 12, sjölag (1994:1009)
In vigore dal 1o ottobre 1994 in conformità di förordning (1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning
Riferimento della Gazzetta ufficiale: SFS, n. 1994:1009
|
|
|
—
|
Nome della nave, numero IMO e porto di registrazione;
|
|
—
|
nome e sede di attività principale;
|
|
—
|
tipologia e durata dell’assicurazione;
|
|
—
|
nome e sede di attività principale dell’assicuratore;
|
|
—
|
Se pertinente, sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione;
|
|
—
|
se la lingua del certificato non è né l’inglese né il francese né lo spagnolo, il testo deve includere anche una traduzione in una di queste lingue.
|
|
|
|
|
3.
|
Normativa/disposizione giuridica: Capo 9, paragrafo 2, luftfartslag (2010:500)
In vigore dal 1o settembre 2010
Riferimento della Gazzetta ufficiale: SFS, n. 2010:500
|
|
|
—
|
Tipo di immatricolazione svedese;
|
|
—
|
prova che l’assicurazione è conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
|
|
|
REGNO UNITO
|
Legge del 1969 sulla responsabilità civile del datore di lavoro (assicurazione obbligatoria)
Sezione 1
Regolamento del 1998 sulla responsabilità civile del datore di lavoro (assicurazione obbligatoria)
Contenuto del certificato
Regolamento del 2008 sulla responsabilità civile del datore di lavoro (assicurazione obbligatoria) (modifica)
|
|
a)
|
Nome del titolare della polizza;
|
|
b)
|
data di inizio della validità della polizza;
|
|
c)
|
data di scadenza della polizza;
|
|
d)
|
dichiarazione di conformità ai requisiti giuridici per la tipologia di assicurazione in questione;
|
|
e)
|
indicazione che l’importo coperto non è inferiore a 5 milioni di GBP o che la copertura fornita nel quadro della polizza copre richieste di risarcimento superiori a [GBP] ma inferiori a [GBP];
|
|
f)
|
firma del rappresentante autorizzato dell’assicuratore.
|
Qualora l’assicurato sia una società con una o più succursali, si richiede inoltre che il certificato dichiari che la polizza copre la società capogruppo e tutte le società da essa controllate (ad eccezione di quelle esplicitamente menzionate) o che la polizza copre la società capogruppo e solo le società da essa controllate esplicitamente menzionate.
|
|
|
Regolamento del 2005 sul trasporto aereo civile (assicurazione), sezione 4, che attua il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
|
Gli elementi di prova accettabili non sono specificati. Si richiede un certificato di assicurazione o qualsiasi altra prova dell’esistenza di un’assicurazione specifica della responsabilità legata al trasporto aereo con l’aeromobile in relazione ai passeggeri, ai bagagli, alle merci o verso terzi.
|
|
|
La legge del 1995 sulle vie navigabili (British Waterways Act 1995) dispone che tutte le persone che detengono un’imbarcazione su una via di navigazione interna devono ottenere una licenza. Il contenuto dell’assicurazione è specificato nell’allegato 2
|
Si richiede che una polizza assicurativa sia in corso di validità in relazione all’imbarcazione e che sia stata fornita alle autorità una copia della polizza o una prova dell’esistenza e della validità della stessa.
|