1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/4


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2019/C 219/04)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 101 la nota esplicativa della voce NC «2206 00 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove» è sostituita dal testo seguente:

«I prodotti ottenuti mediante fermentazione mantengono la classificazione nella voce 2206, purché conservino il carattere dei prodotti classificati in tale voce, ossia quello di bevande fermentate. I prodotti ai quali siano stati aggiunti, ad esempio, alcool distillato, acqua e altre sostanze (quali sciroppo, aromi e coloranti vari e, per talune di esse, una base di panna) possono invece subire una modifica delle loro caratteristiche. Se tali aggiunte hanno fatto perdere il sapore, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda ottenuta con un determinato frutto o prodotto naturale, vale a dire una bevanda fermentata della voce 2206, la bevanda dev’essere classificata alla voce 2208 (cfr. a tal fine per esempio le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-150/08 (*1) e nelle cause riunite C-532/14 e C-533/14 (*2)).

A pagina 104 la nota esplicativa delle sottovoci NC «2208 90 91 e 2208 90 99 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità» è sostituita dal testo seguente:

«I prodotti ottenuti non solo mediante fermentazione, ma altresì mediante un processo di purificazione che comporta che tali prodotti perdano le proprietà e le caratteristiche delle bevande fermentate e acquistino quelle dell’alcol etilico, sono classificati nella voce 2208 (cfr. a tal fine per esempio la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-196/10 (*3) relativamente a un liquido descritto come una base di birra di malto («malt beer base»), avente un titolo alcolometrico volumico del 14 % ed ottenuto da una birra che viene fatta decantare ed è sottoposta ad un’ultrafiltrazione, mediante la quale viene ridotta la concentrazione di componenti in essa contenute, quali sostanze amare e proteine).

È opportuno in proposito fare riferimento anche alla nota esplicativa della voce 2206 00.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.