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8.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 130/11 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 7 dicembre 2016
relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro)
[notificata con il numero C(2016) 8530]
(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)
(2019/C 130/05)
Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
1. INTRODUZIONE
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(1) |
I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Oggetto dell’infrazione era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito «EIRD»). |
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L’Euribor è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. L’Euribor, definito come un indice del «tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca primaria all’interno della zona euro» (2), si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un’ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un’altra banca primaria (3). In effetti, secondo il codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), «le banche del panel forniscono quotazioni giornaliere del tasso […] che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un’altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all’interno della zona euro» (4). |
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(3) |
L’Euribor è calcolato (5) in base alle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti (6) ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l’agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Presso ciascuna delle banche del panel vi sono persone incaricate di comunicare le quotazioni per conto della banca in questione. Di norma queste persone fanno parte del dipartimento tesoreria della banca. L’Euribor è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11.00, ora di Bruxelles (10.00 ora di Londra). Ogni banca del panel fornisce un contributo per ciascuno dei 15 tassi di interesse diversi dell’Euribor (uno per ciascuna delle scadenze (tenor), che vanno da una settimana a dodici mesi). |
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(4) |
L’Euribor non ha una scadenza overnight. Questo ruolo è assunto dall’EONIA, che è un tasso di interesse overnight calcolato con l’aiuto della Banca centrale europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate nel mercato interbancario. Le banche che contribuiscono all’EONIA sono le stesse banche del panel che contribuisce all’Euribor. |
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(5) |
Le diverse scadenze dell’Euribor (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull’Euribor. Per gli EIRD, la rispettiva scadenza dell’Euribor che sta giungendo a maturazione o viene nuovamente fissata a una data determinata può determinare il flusso di cassa che una banca riceve dalla controparte dell’EIRD oppure il flusso di cassa che la banca deve pagare alla controparte in quella data. In funzione delle posizioni di negoziazione/esposizioni assunte per suo conto dai suoi operatori, una banca può avere un interesse per un fixing Euribor elevato (quando riceve un importo calcolato in base all’Euribor), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all’Euribor) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni). |
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(6) |
I tassi Euribor influiscono, tra l’altro, sul prezzo degli EIRD, che sono prodotti finanziari negoziati a livello mondiale utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) o a fini speculativi (7). Gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement, ii) gli swap su tassi di interesse, iii) le opzioni su tassi di interesse e iv) i future su tassi di interesse. Gli EIRD possono essere negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa. |
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(7) |
La decisione è destinata ai seguenti soggetti (in appresso «i destinatari»):
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(8) |
Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase hanno costituito il panel di banche Euribor per tutta la durata della rispettiva partecipazione all’infrazione. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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(9) |
Il procedimento è stato avviato a seguito di una richiesta di immunità presentata da […] il 14 giugno 2011. In seguito agli accertamenti effettuati dalla Commissione europea («Commissione») presso i locali di varie banche nell’ottobre 2011, altre tre banche […] hanno collaborato all’indagine della Commissione. Queste banche hanno fornito volontariamente ulteriori elementi di prova alla Commissione e hanno chiesto la riduzione delle ammende nell’ambito del programma di trattamento favorevole della Commissione (8). Le tre banche oggetto della decisione attuale non hanno collaborato attivamente all’indagine della Commissione nell’ambito del programma di trattamento favorevole. |
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(10) |
Nel marzo 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di sette banche […] e le ha invitate ad avviare una procedura di transazione. |
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(11) |
[…] hanno presentato proposte di transazione, in base alle quali la Commissione ha adottato la decisione C(2013) 8512 della Commissione del 4 dicembre 2013, modifica il 6 aprile 2016 […], e ha imposto ammende a queste quattro banche per un importo complessivo di 824 583 000 EUR. |
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(12) |
Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase non hanno presentato proposte di transazione. La Commissione ha proseguito l’indagine nei loro confronti e nel febbraio 2014 ha effettuato un accertamento a sorpresa presso i locali di JPMorgan Chase. Il 19 maggio 2014 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti contro Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase. Questi tre soggetti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti e nel giugno 2015 è stata organizzata un’audizione orale. |
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(13) |
Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti è stato consultato e ha espresso parere favorevole il 28 novembre e il 5 dicembre 2016, il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 5 dicembre 2016 e la Commissione ha adottato la decisione il 7 dicembre 2016. |
2.2. Descrizione del comportamento
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(14) |
Nella fattispecie l’infrazione assume la forma di un cartello che copre i derivati sui tassi di interesse in euro («EIRD») collegati all’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average). Gli EIRD più comuni sono contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement, swap su tassi di interesse, opzioni su tassi di interesse e future su tassi di interesse. Gli EIRD sono derivati finanziari utilizzati da molte imprese per gestire le fluttuazioni dei tassi d’interesse e altri rischi finanziari (mediante copertura) e a fini speculativi. |
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(15) |
La decisione di transazione del 4 dicembre 2013 aveva già stabilito che […], in periodi diversi tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, avevano adottato singolarmente pratiche collusive finalizzate a distorcere il normale corso dei componenti di prezzo per gli EIRD. |
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(16) |
La decisione attuale stabilisce che anche Crédit Agricole, HSBC e JP Morgan Chase hanno adottato, in periodi diversi nell’arco di tempo di cui sopra, pratiche collusive finalizzate a distorcere il normale corso dei componenti di prezzo per gli EIRD. Crédit Agricole ha partecipato tra il 16 ottobre 2006 e il 19 marzo 2007, HSBC tra il 12 febbraio 2007 e il 27 marzo 2007 e JP Morgan Chase tra il 27 settembre 2006 e il 19 marzo 2007. |
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(17) |
Attraverso il comportamento di certi loro dipendenti, le parti hanno partecipato ad accordi nel settore degli EIRD che consistevano nelle seguenti pratiche fra parti diverse:
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(18) |
A volte, inoltre, determinati operatori impiegati da parti diverse hanno discusso il risultato della fissazione dei tassi Euribor, comprese comunicazioni specifiche delle banche, dopo che i tassi Euribor di un dato giorno erano stati determinati e pubblicati. |
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(19) |
Ciascuna parte ha partecipato almeno a un certo numero di questi tipi di comportamento. Ciò è avvenuto durante tutto il periodo della partecipazione rispettiva delle parti all’infrazione, sebbene non tutte le parti abbiano partecipato a tutti i casi di collusione e l’intensità dei contatti collusivi abbia subito variazioni durante il periodo dell’infrazione. |
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(20) |
L’attività collusiva si è svolta attraverso contatti bilaterali, soprattutto chat online, e-mail e messaggi online o telefonici. |
2.3. Partecipazione individuale al comportamento
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(21) |
Tra il 16 ottobre 2006 e il 19 marzo 2007, Crédit Agricole ha adottato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (17). |
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(22) |
Tra il 12 febbraio 2007 e il 27 marzo 2007, HSBC ha adottato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (17). |
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(23) |
Tra il 27 settembre 2006 e il 19 marzo 2007, JPMorgan Chase ha adottato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (17). |
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(24) |
La decisione stabilisce che Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Le circostanze di fatto del fascicolo, come il contenuto dei contatti, i metodi utilizzati e l’obiettivo degli accordi e/o delle pratiche concordate in questione, dimostrano che i contatti collusivi bilaterali tra le parti erano per natura collegati e complementari e hanno contribuito a un unico obiettivo. |
2.4. Portata geografica
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(25) |
La portata geografica dell’infrazione ha interessato almeno l’intero territorio del SEE. |
2.5. Misure correttive
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(26) |
La decisione, che si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (9), infligge ammende ai soggetti Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase, di cui al punto (7). |
2.5.1. Importo di base dell’ammenda
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(27) |
L’importo di base dell’ammenda da infliggere alle imprese coinvolte è fissato tenendo conto del valore delle vendite, del fatto che, per sua stessa natura, l’infrazione è una delle restrizioni più gravi della concorrenza, della durata e portata geografica dell’intesa, del fatto che le attività collusive hanno interessato i valori di riferimento finanziari, dell’importanza capitale che i tassi interessati hanno per il settore dei servizi finanziari all’interno del mercato interno e degli Stati membri nonché di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall’adottare questo tipo di pratiche illegali. |
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(28) |
Di norma, la Commissione tiene conto del valore delle vendite realizzate dalle imprese nell’ultimo esercizio intero in cui hanno partecipato all’infrazione (10). La Commissione può tuttavia discostarsi da tale prassi, qualora un altro periodo di riferimento sia ritenuto più appropriato in considerazione delle caratteristiche del caso. |
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(29) |
Per quanto riguarda l’infrazione in oggetto, la Commissione ha calcolato il valore annuo delle vendite per tutte le parti in base ai flussi di cassa che ciascuna banca ha ricevuto dal portafoglio di IERD sottoscritto con controparti stabilite nel SEE nel corso dei mesi corrispondenti alla rispettiva partecipazione all’infrazione, attualizzati sulla base di un coefficiente uniforme per tenere conto delle particolarità del settore degli EIRD, come le operazioni di compensazione proprie di questo settore, tramite le quali i pagamenti in entrata sono compensati con i pagamenti in uscita essendo le banche sia acquirenti che venditori di derivati, nonché della portata delle variazioni dei prezzi. |
2.5.2. Adeguamento all’importo di base: circostanze aggravanti o attenuanti
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(30) |
Non vi sono circostanze aggravanti, ma il ruolo minore di Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase nell’infrazione è riconosciuto come circostanza attenuante nel fissare il livello delle loro ammende. |
2.5.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
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(31) |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’ammenda inflitta a ciascuna impresa per ciascuna infrazione non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio che precede la data della decisione della Commissione. |
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(32) |
Nel caso di specie, nessuna delle ammende supera il 10 % del fatturato totale realizzato da un’impresa nell’esercizio che precede la data di adozione della presente decisione. |
3. CONCLUSIONI
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(33) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
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(1) Regolamento (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(2) http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html.
(3) I dettagli sulla composizione del panel e le norme procedurali per le comunicazioni figurano nel codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (http://www.euribor-ebf.eu/assets/files/Euribor_code_conduct.pdf).
(4) Codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea, pag. 17.
(5) Dai tassi comunicati dalle banche del panel vengono eliminati quelli rientranti nella fascia del 15 % più alta e del 15 % più bassa. Successivamente si calcola la media dei tassi rimanenti, che vengono arrotondati al terzo decimale.
(6) Al momento dell’infrazione, le banche del panel erano 44, mentre attualmente sono 25.
(7) Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, con un valore lordo di mercato degli EIRD in circolazione (http://www.bis.org/statistics/derstats.htm) che nel dicembre 2015 ammontava a 4 747 miliardi di USD, gli EIRD rappresentano il segmento più consistente dei derivati OTC su tassi di interesse.
(8) Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).
(9) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2).
(10) Cfr. punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.