COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.11.2019
COM(2019) 595 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.11.2019
COM(2019) 595 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
RELAZIONE
La presente raccomandazione riguarda una decisione che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati volti a rivedere parzialmente l'accordo internazionale sullo zucchero (ISA) che il consiglio internazionale dello zucchero (ISC) ha deciso di avviare, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Conformemente alla decisione dell'ISC del 19 luglio 2019 i negoziati riguardano il bilancio amministrativo e i contributi dei membri nonché modifiche di portata limitata concernenti gli obiettivi e il programma di lavoro dell'ISO.
1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE
•Riforma dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
L'Unione europea è parte dell'ISA.
L'ISA è volto a intensificare la cooperazione internazionale in tutte le questioni concernenti direttamente o indirettamente lo zucchero nel mondo, fornire un quadro idoneo per le consultazioni intergovernative sullo zucchero e sui mezzi per migliorare l'economia mondiale nel settore saccarifero, facilitare il commercio di zucchero mediante la raccolta e la pubblicazione di informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e degli altri edulcoranti, incoraggiare l'aumento della domanda di zucchero, in particolare per nuovi usi. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato periodicamente prorogato per successivi periodi di due anni. Da ultimo è stato prorogato con decisione dell'ISC del luglio 2019 fino al 31 dicembre 2021.
A norma dell'articolo 8 dell'ISA, l'ISC è l'organo incaricato di adempiere tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni previste dall'accordo. L'articolo 13 dell'ISA stabilisce che tutte le decisioni dell'ISC siano adottate, di norma, per consensus, salvo diversamente disposto dall'accordo stesso. In assenza di consensus, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l'ISA non preveda un voto speciale.
A norma dell'articolo 25 dell'ISA i membri dell'ISO dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell'ISO detiene un numero specifico di voti, adattato annualmente secondo criteri predefiniti nell'ISA.
L'accordo, in particolare la distribuzione dei voti fra i membri che determina altresì i rispettivi contributi, non rispecchia più le realtà del mercato mondiale dello zucchero. Attualmente l'Unione è di gran lunga il principale contributore al bilancio dell'ISO. Dal 2015 l'ISO discute a livello di gruppi di lavoro le possibilità di riesaminare il meccanismo di distribuzione dei voti.
Nel 2017 la Commissione ha ricevuto dal Consiglio il mandato di condurre negoziati con le altre parti dell'ISA, nell'ambito dell'ISC, al fine di modernizzare detto accordo in particolare per quanto riguarda le discrepanze tra l'influenza del numero di voti e i contributi finanziari dei membri dell'ISO, da un lato, e il loro peso relativo sul mercato mondiale dello zucchero, dall'altro. Il mandato rimane valido fino al 31 dicembre 2019. Sulla base di tale mandato la Commissione ha preso l'iniziativa di avviare negoziati con i paesi membri dell'ISO e ha presentato proposte concrete per modificare l'articolo 25 dell'ISA che disciplina l'adozione del bilancio amministrativo e i contributi dei membri.
Durante la 55a sessione svoltasi il 19 luglio 2019, l'ISC ha deciso di avviare i negoziati prima della prossima riunione del consiglio del novembre 2019, sotto la guida dell'UNCTAD. I negoziati riguarderanno una revisione parziale dell'ISA, incentrata in particolare sugli aspetti dei capitoli I e VII relativi al bilancio amministrativo e ai contributi dei membri, nonché le altre modifiche di portata limitata relative anche ai capitoli IX e X che i membri hanno scelto di proporre. Conformemente alla decisione dell'ISC l'iter dovrà essere ultimato prima del 31 dicembre 2021. Ciò significa che la prevista modernizzazione dell'accordo, oltre alla distribuzione dei voti e al contributo finanziario dei membri (capitolo VII), dovrebbe ora interessare anche:
(1)gli obiettivi generali dell'ISO (capitolo I), in particolare per includere l'etanolo,
(2)una visione più ampia riguardo a "informazioni e studi" (capitolo IX), sostanzialmente per consentire l'inclusione dell'etanolo in tali attività,
(3)una visione più ampia riguardo a "ricerca e sviluppo" (capitolo X).
La finalità generale dell'ISO di cui all'articolo 1 dell'accordo non è destinata a cambiare neppure con la potenziale inclusione dell'etanolo.
È chiaramente nell'interesse dell'Unione riformare l'ISO per allinearla ulteriormente alle pratiche promosse dall'Unione presso altri organismi per i prodotti di base nonché agli sviluppi del mercato mondiale dello zucchero dal 1992. Questa riforma dovrebbe almeno portare trasparenza sulle responsabilità dei membri per quanto riguarda le votazioni e i contributi finanziari. La ripartizione dei voti in sede ISO dovrebbe essere misurabile secondo indicatori quali il commercio, il consumo, la produzione e la capacità di contribuire. Quest'ultimo indicatore è usato dalle Nazioni Unite per consentire il riconoscimento della componente del settore dello zucchero connessa allo sviluppo. Tenere conto di tale indicatore comporta l'assegnazione di una parte considerevole delle responsabilità finanziarie ai membri aventi una maggiore capacità di contribuire al bilancio dell'ISO. L'inclusione formale dell'etanolo negli obiettivi e nel programma di lavoro dell'ISO è in linea con l'obiettivo dell'Unione di modernizzare l'ISA e ne allinea il contenuto alla prassi vigente.
•Coerenza con le prassi vigenti negli organismi internazionali per i prodotti di base
Presso gli organismi internazionali per i prodotti di base, quali il Consiglio internazionale dei cereali (IGC) e il Consiglio oleicolo internazionale (COI), l'Unione ha negoziato le ripartizioni dei diritti di voto e chiari meccanismi di aggiornamento annuale che rispecchiano il suo peso relativo nel mercato cerealicolo e in quello delle olive e dell'olio di oliva. Nell'ambito del Consiglio internazionale dei cereali gli indicatori sono il commercio, il consumo e la produzione. Ciò contrasta con l'attuale pratica dell'ISO, poiché l'accordo, dal 1992, non consente adattamenti volti a rispecchiare l'evolversi del peso dei membri nell'economia internazionale dello zucchero. Inoltre, i membri non possono tuttora calcolare in anticipo la ripartizione dei diritti di voto, che deriva invece da un calcolo opaco. La revisione parziale dell'ISA dovrebbe essere volta ad allineare le pratiche dell'ISO a quelle esistenti presso gli altri organismi per i prodotti di base.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Lo zucchero è un prodotto sensibile per la politica commerciale comune dell'Unione e per la politica agricola comune. Nei negoziati commerciali internazionali dell'Unione lo zucchero svolge un ruolo fondamentale e sia la produzione che gli scambi sono attentamente monitorati dalla Commissione. Lo zucchero è inoltre un prodotto di base importante per molti paesi in via di sviluppo e la componente di questo settore connessa allo sviluppo è fondamentale nella politica commerciale comune. L'ISO rappresenta una piattaforma neutra per trattare le questioni connesse allo zucchero fra un ampio numero di parti. Nel contempo, il monitoraggio degli sviluppi sul mercato mondiale dello zucchero presenta un interesse per le possibilità di gestione del mercato nell'ambito della politica agricola comune.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. L'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
•Applicazione al caso concreto
Il mandato negoziale previsto dovrebbe dotare i negoziatori a nome dell'Unione degli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi generali stabiliti alla prima sezione del punto 1.
La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.
•Conclusioni
La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.
·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'Unione è parte dell'ISA ed è rappresentata dalla Commissione in sede ISC. Gli Stati membri non sono parte distinta dell'ISA. La negoziazione da parte dell'UE della revisione parziale dell'ISA è di esclusiva competenza dell'Unione.
·Proporzionalità
È nell'interesse dell'Unione modificare l'ISA al fine di conseguire una struttura di voto rappresentativa del peso relativo dei membri dell'ISO nell'economia mondiale dello zucchero e relativamente ad altre questioni che permettano la modernizzazione dell'accordo. Attualmente la partecipazione dell'UE all'ISO è vantaggiosa sia per l'Unione sia per gli altri paesi membri dell'organizzazione. Poiché tuttavia la variazione del peso relativo dell'UE non si è tradotta in un numero inferiore di voti, e quindi in contributi finanziari inferiori, tale partecipazione risulta eccessivamente onerosa. Altri membri dell'ISO, che hanno rafforzato la loro presenza sui mercati mondiali dello zucchero, non hanno accusato un corrispondente aumento dei loro contributi. La modernizzazione dell'accordo e l'ampliamento del suo ambito di applicazione non comporterebbero un aumento dei costi e si prevede possano catalizzare maggiore interesse per l'ISO attirando nuovi membri e aumentando la rilevanza del suo operato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
L'Unione è membro dell'ISO e, dal 1992, la sua adesione è generalmente sostenuta sia dal settore dello zucchero dell'UE che dalla maggior parte degli Stati membri. Non si ritiene necessario avviare una consultazione dei portatori di interessi riguardo a un processo che mira semplicemente a proseguire l'adesione dell'Unione all'ISO, sia pure nell'ambito di un insieme di norme in linea con quelle di altri organismi internazionali per i prodotti di base cui l'UE aderisce. In definitiva, il ridotto peso relativo dell'UE sul mercato mondiale dello zucchero dovrebbe anche tradursi in una modesta riduzione dei contributi all'ISO.
•Valutazione d'impatto
Dal momento che è improbabile che la misura abbia effetti economici, ambientali o sociali significativi, una valutazione d'impatto completa non è necessaria. Il buon esito delle modifiche dell'ISA comporterebbe un contributo finanziario inferiore dell'Unione all'ISO. Nel contempo una ripartizione dei voti più trasparente ed equa potrebbe persino contribuire ad attrarre nell'organizzazione nuovi membri, il che genererebbe ulteriori riduzioni dei costi.
Sebbene la definizione di un equo e giusto contributo dell'UE al bilancio dell'ISO sia certamente al centro della necessità di modificare l'accordo, alla base di questa riforma vi sono anche altre ragioni non finanziarie. La necessità che il contributo al bilancio amministrativo dell'ISO da parte dei membri corrisponda al loro peso nell'organizzazione è un punto di partenza fondamentale per la modernizzazione della stessa e dovrebbe altresì comportare una partecipazione più attiva dei suoi membri.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Si ritiene che l'avvio dei negoziati non incida sul bilancio.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione è parte dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 1 ("ISA") nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero ("ISO").
(2)Dal 1995 l'Unione ha approvato la proroga dell'ISA per periodi di due anni. Il 19 luglio 2019, nel corso della 55a sessione del consiglio internazionale dello zucchero, la Commissione, su autorizzazione del Consiglio 2 , ha espresso la propria posizione a favore di un'ulteriore proroga dell'ISA per un periodo massimo di due anni, con termine il 31 dicembre 2021.
(3)A norma dell'articolo 8 dell'ISA, il consiglio internazionale dello zucchero ("ISC") adempie o si adopera per l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni previste dall'ISA. A norma dell'articolo 13 dell'ISA tutte le decisioni dell'ISC sono adottate, di norma, per consensus. In assenza di consensus, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l'ISA non preveda un voto speciale.
(4)A norma dell'articolo 25 dell'ISA i membri dell'ISO dispongono complessivamente di 2000 voti. Ciascun membro dell'ISO detiene un numero specifico di voti, che viene adattato annualmente in conformità dei criteri indicati nell'ISA.
(5)È nell'interesse dell'Unione partecipare a un accordo internazionale sullo zucchero, considerata l'importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l'economia del settore europeo dello zucchero.
(6)Tuttavia, il quadro istituzionale dell'ISA, e nella fattispecie la ripartizione dei voti fra i membri dell'ISO che determina altresì il loro contributo finanziario all'ISO, non rispecchia più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.
(7)Nell'ambito delle norme dell'ISA sui contributi finanziari all'ISO la quota dell'Unione è rimasta immutata dal 1992 sebbene il mercato mondiale dello zucchero, e in particolare il peso relativo dell'Unione in esso, siano da allora sostanzialmente cambiati. Di conseguenza, negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata dei costi di bilancio e della responsabilità nell'ISO.
(8)Con decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio 3 , la Commissione ha ricevuto dal Consiglio il mandato di condurre negoziati con le altre parti dell'ISA, nell'ambito dell'ISC, al fine di modernizzare detto accordo in particolare per quanto riguarda le discrepanze tra il numero di voti e i contributi finanziari dei membri dell'ISO, da un lato, e il loro peso relativo nel mercato mondiale dello zucchero, dall'altro. Il mandato rimane valido fino al 31 dicembre 2019.
(9)Sulla base del mandato conferitole in virtù della decisione (UE) 2017/2242 la Commissione ha avviato negoziati con i paesi membri dell'ISO e ha presentato proposte concrete per modificare l'articolo 25 dell'ISA, che disciplina l'adozione del bilancio amministrativo e i contributi dei membri. Durante la 55a sessione svoltasi il 19 luglio 2019, l'ISC ha deciso di avviare i negoziati per una revisione parziale dell'ISA prima della sua prossima riunione del novembre 2019, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). In seguito alle richieste di vari paesi membri dell'ISO, l'ISC ha deciso che, oltre alla revisione dell'articolo 25 dell'ISA proposta dall'Unione, saranno oggetto di negoziati formali anche altri ambiti dell'ISA. Si tratta in particolare degli ambiti riguardanti gli obiettivi e le priorità di lavoro dell'ISO.
(10)Conformemente alla decisione dell'ISC del 19 luglio 2019, i negoziati devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2021. Questo termine comporta che i negoziati non saranno conclusi prima della scadenza del periodo di validità del mandato conferito dalla decisione (UE) 2017/2242. È pertanto necessario un nuovo mandato del Consiglio per coprire l'estensione dell'orizzonte temporale e degli ambiti oggetto dei negoziati.
(11)Le modifiche convenute nel quadro di tali negoziati dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 44 dell'ISA. A norma di tale articolo, l'ISC può, con voto speciale, raccomandare ai membri dell'ISO un emendamento dell'ISA. Poiché l'Unione è membro dell'ISC a norma dell'articolo 7 dell'ISA, essa dovrebbe poter partecipare ai negoziati al fine di modificare l'assetto istituzionale dell'ISA.
(12)È pertanto opportuno che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati in sede ICS per modificare l'ISA, che siano stabilite le direttive di negoziato e che durante i negoziati la Commissione continui a consultare lo stesso comitato speciale nominato con decisione (UE) 2017/2242,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, la modifica dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.
Articolo 2
Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Prodotti di base".
Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.
Articolo 5
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.11.2019
COM(2019) 595 final
ALLEGATO
della
raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
ALLEGATO
Direttive per la negoziazione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
La Commissione può partecipare ai negoziati che il consiglio internazionale dello zucchero ha deciso di avviare al fine di modificare l'accordo internazionale sullo zucchero (ISA) per quanto riguarda il bilancio amministrativo e i contributi, gli obiettivi e il programma di lavoro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero. La Commissione partecipa a tali negoziati con l'obiettivo di modernizzare l'ISA e, in particolare, di affrontare le attuali discrepanze tra la distribuzione dei voti e i contributi finanziari dei membri dell'Organizzazione internazionale dello zucchero, da un lato, e il loro peso relativo nel mercato mondiale dello zucchero, dall'altro, tenendo conto dell'evoluzione nel mercato mondiale dello zucchero.