COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.11.2019
COM(2019) 590 final
2019/0263(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dall'Unione e dai suoi Stati membri con i paesi terzi. Tra tali accordi rientra l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia (di seguito "l'accordo addizionale") riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia (di seguito "l'accordo quadripartito"), che disciplina i rapporti tra le tre parti europee nell'ambito di tale accordo. A sua volta, l'accordo quadripartito estende all'Islanda e alla Norvegia l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti e la Comunità europea e i suoi Stati membri (di seguito "l'ATA UE-USA").
L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione dispone inoltre che l'adesione della Croazia a tali accordi sia approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e i paesi terzi interessati. Inoltre, la Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri.
La Commissione ha pertanto negoziato un protocollo che modifica l'accordo addizionale al fine di prevedere l'adesione della Croazia a tale accordo.
La presente proposta ha l'obiettivo di ottenere una decisione del Consiglio fondata sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sull'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, sulla conclusione del protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, successivamente alla sua firma.
•Contesto generale
L'impegno assunto dalla Croazia in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione si applica anche all'ATA UE-USA e all'accordo quadripartito. La Commissione ha pertanto anche negoziato protocolli relativi a tali accordi al fine di prevedere l'adesione della Croazia a questi ultimi. Parallelamente alla presente proposta sono presentate proposte di decisione del Consiglio relative alla firma, all'applicazione provvisoria e alla conclusione di tali protocolli, nonché la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo addizionale.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'ATA UE-USA è stato il primo accordo di carattere globale nel settore del trasporto aereo con uno dei principali partner dell'Unione in questo settore. Si tratta del più importante accordo sui trasporti aerei a livello mondiale, in quanto disciplina una capacità di trasporto superiore a 80 milioni di posti all'anno e costituisce un elemento fondamentale della politica estera dell'UE in materia di aviazione. L'importanza dell'accordo è aumentata con la sua estensione all'Islanda e alla Norvegia mediante l'accordo quadripartito. Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare dei vantaggi di tale accordo.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta
Il protocollo consente alla Croazia di adempiere all'obbligo, sancito dall'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, di aderire all'accordo addizionale.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) TFUE, e articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare dei vantaggi dell'accordo quadripartito, che crea condizioni eque e uniformi di accesso al mercato e funge da base per nuovi accordi in materia di cooperazione e convergenza normative in settori essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali accordi possono essere realizzati solo a livello dell'Unione.
•Proporzionalità
Il protocollo si limita a trattare la questione specifica, vale a dire l'adesione della Croazia all'accordo addizionale, e non affronta altre questioni.
•Scelta dell'atto giuridico
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazione ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Sintesi dell'accordo proposto
Il protocollo è costituito da una disposizione sull'adesione della Croazia all'accordo addizionale e da disposizioni sull'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria del protocollo medesimo.
2019/0263 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)In forza della decisione [...] del Consiglio, il protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo") è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo") è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, allo scambio di note diplomatiche di cui all'articolo 3 del protocollo per esprimere il consenso dell'Unione e dei suoi Stati membri a essere vincolati dal protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente