Bruxelles, 14.11.2019

COM(2019) 590 final

2019/0263(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dall'Unione e dai suoi Stati membri con i paesi terzi. Tra tali accordi rientra l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia (di seguito "l'accordo addizionale") riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia (di seguito "l'accordo quadripartito"), che disciplina i rapporti tra le tre parti europee nell'ambito di tale accordo. A sua volta, l'accordo quadripartito estende all'Islanda e alla Norvegia l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti e la Comunità europea e i suoi Stati membri (di seguito "l'ATA UE-USA").

L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione dispone inoltre che l'adesione della Croazia a tali accordi sia approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e i paesi terzi interessati. Inoltre, la Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri.

La Commissione ha pertanto negoziato un protocollo che modifica l'accordo addizionale al fine di prevedere l'adesione della Croazia a tale accordo.

La presente proposta ha l'obiettivo di ottenere una decisione del Consiglio fondata sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sull'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, sulla conclusione del protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, successivamente alla sua firma.

Contesto generale

L'impegno assunto dalla Croazia in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione si applica anche all'ATA UE-USA e all'accordo quadripartito. La Commissione ha pertanto anche negoziato protocolli relativi a tali accordi al fine di prevedere l'adesione della Croazia a questi ultimi. Parallelamente alla presente proposta sono presentate proposte di decisione del Consiglio relative alla firma, all'applicazione provvisoria e alla conclusione di tali protocolli, nonché la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo addizionale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'ATA UE-USA è stato il primo accordo di carattere globale nel settore del trasporto aereo con uno dei principali partner dell'Unione in questo settore. Si tratta del più importante accordo sui trasporti aerei a livello mondiale, in quanto disciplina una capacità di trasporto superiore a 80 milioni di posti all'anno e costituisce un elemento fondamentale della politica estera dell'UE in materia di aviazione. L'importanza dell'accordo è aumentata con la sua estensione all'Islanda e alla Norvegia mediante l'accordo quadripartito. Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare dei vantaggi di tale accordo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il protocollo consente alla Croazia di adempiere all'obbligo, sancito dall'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, di aderire all'accordo addizionale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) TFUE, e articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare dei vantaggi dell'accordo quadripartito, che crea condizioni eque e uniformi di accesso al mercato e funge da base per nuovi accordi in materia di cooperazione e convergenza normative in settori essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali accordi possono essere realizzati solo a livello dell'Unione.

Proporzionalità

Il protocollo si limita a trattare la questione specifica, vale a dire l'adesione della Croazia all'accordo addizionale, e non affronta altre questioni.

Scelta dell'atto giuridico

Accordo internazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Sintesi dell'accordo proposto

Il protocollo è costituito da una disposizione sull'adesione della Croazia all'accordo addizionale e da disposizioni sull'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria del protocollo medesimo.

2019/0263 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)In forza della decisione [...] del Consiglio, il protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo") è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo") è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, allo scambio di note diplomatiche di cui all'articolo 3 del protocollo per esprimere il consenso dell'Unione e dei suoi Stati membri a essere vincolati dal protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente


Bruxelles, 14.11.2019

COM(2019) 590 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea



PROTOCOLLO

che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

L'UNGHERIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL REGNO DI SPAGNA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (di seguito "gli Stati membri"), e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

L'ISLANDA,

dall'altra, e

IL REGNO DI NORVEGIA,

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1º luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011 (di seguito "l'accordo addizionale").

Articolo 2

Il testo dell'accordo addizionale in lingua croata, allegato al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore all'ultima delle seguenti date:

1. la data di entrata in vigore dell'accordo addizionale, e

2. un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta negli scambi di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 4

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente protocollo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma.

Fatto a … , in triplice copia, il … 2019 nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per gli Stati membri                    

Per l'Unione europea

Per l'Islanda

Per il Regno di Norvegia