Bruxelles, 31.10.2019

COM(2019) 564 final

2019/0246(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2016/1139, per quanto riguarda l'introduzione di limiti di capacità per il merluzzo bianco del Baltico orientale, la raccolta di dati e le misure di controllo nel Mar Baltico, e il regolamento (UE) n. 508/2014, per quanto riguarda l'arresto definitivo per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'ecosistema del Mar Baltico si trova in condizioni precarie già da decenni. Tuttavia, soltanto nel 2019 gli scienziati hanno segnalato che le ripercussioni delle condizioni ambientali sul merluzzo bianco del Baltico orientale sono molto più pesanti del previsto. Questa situazione comporta attualmente un netto calo di tale specie. Si tratta peraltro di una situazione che non ha precedenti, poiché lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è l'unico stock presente nelle acque europee per il quale il CIEM calcola che la mortalità naturale dovuta alle pressioni ambientali sia tre volte superiore alla mortalità per pesca. Nessun altro stock ittico presente nelle acque europee si trova in una simile situazione. Non si prevede che lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale potrà ricostituirsi prima del 2024, anche in assenza completa di attività di pesca.

Alla luce di questa situazione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e conformemente alle norme della politica comune della pesca e del piano pluriennale per il Mar Baltico ("piano pluriennale per il Mar Baltico"), nel luglio 2019 la Commissione ha adottato misure di emergenza che vietano la pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale fino alla fine dell'anno; inoltre, nell'ottobre 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che prevede, per il 2020, restrizioni di pesca necessarie e senza precedenti. Tuttavia, la ricostituzione dello stock non è prevista ancora per diversi anni. L'adozione di tali misure eccezionali comporterà una sovracapacità per le flotte e gravi ripercussioni socioeconomiche per le comunità costiere e le imprese di pesca collegate. Il settore della pesca è un elemento fondamentale della vita economica di molte regioni costiere del Mar Baltico, ma per molti anni il tasso di utilizzo del contingente di merluzzo bianco del Baltico orientale è stato relativamente basso (inferiore al 60 %): nel 2018 è stato solo del 40 % e persino inferiore nel 2019 fino a metà luglio, quando hanno preso effetto le misure di emergenza della Commissione (19 %). Questo tasso di utilizzo relativamente basso dei contingenti già dal 2018 potrebbe essere stato un primo segno della precarietà della situazione ambientale e degli effetti significativi sul merluzzo bianco del Baltico orientale.

L'analisi della Commissione indica che i segmenti di flotta che dipendono maggiormente dalla pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale comprendono più di 300 navi, principalmente pescherecci con reti a strascico e pescherecci con reti non da traino in Lituania, Lettonia e Polonia e, in misura minore, in Danimarca. Di questi, solo un'esigua parte sembra abbastanza resiliente da sopravvivere a una chiusura della pesca a breve termine, ma non a medio o lungo termine. Per il resto della flotta, che risente già di una situazione precaria, la chiusura comporterà un peggioramento o perfino l'erosione completa della redditività. Questi segmenti di flotta rivestono una notevole importanza socioeconomica, rappresentando tra il 20 % e il 50 % delle rispettive flotte nazionali in Lituania, Lettonia e Polonia, espressi in equivalenti a tempo pieno. Tenuto conto della chiusura totale di qualsiasi tipo di pesca diretta del merluzzo bianco del Baltico orientale e delle forti riduzioni stabilite dal Consiglio il 14 e 15 ottobre 2019 per gli altri stock del Baltico, le navi e i segmenti di flotta più duramente colpiti dalla chiusura della pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale non saranno tutti in grado di riorientare le proprie attività di pesca verso altre specie. La chiusura avrà un impatto sostanziale sulle flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale, con serie ripercussioni su alcune regioni e comunità costiere. Su tale base e tenendo conto dei contatti in corso con gli Stati membri relativi al significativo impatto negativo di tale situazione sul settore della pesca e del fatto che i portatori di interessi non sono in grado di attenuare da soli tali ricadute negative, la Commissione ha concluso che sono necessarie misure di emergenza per il settore della pesca. Le misure in questione consistono nell'introduzione di un massimale di capacità per gli Stati membri affacciati sul Mar Baltico le cui flotte risentono della situazione sfavorevole del merluzzo bianco del Baltico orientale, nonché di un regime di uscita per le flotte che in precedenza pescavano il merluzzo bianco del Baltico orientale.

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito "FEAMP") istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio è il Fondo con cui è finanziata la politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 2014-2020. Esso fa parte dei cinque fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), che si completano a vicenda e che sono intesi a promuovere una ripresa basata sulla crescita e l'occupazione in Europa. Il FEAMP sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie e finanzia progetti in grado di creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere europee.

Tale fondo dovrebbe quindi consentire agli Stati membri interessati dalla situazione eccezionale del merluzzo bianco del Baltico orientale di accordare un aiuto finanziario per conseguire e mantenere un equilibrio tra capacità della flotta e possibilità di pesca, rendendo ammissibile a titolo del FEAMP 2014-2020 il sostegno finanziario all'arresto definitivo delle attività di pesca mediante la demolizione. Un aiuto di questo tipo è stato concesso fino alla fine del 2017 (ed è stato recentemente introdotto per il piano pluriennale nel Mediterraneo occidentale). Anche l'introduzione del ritiro sotto forma di demolizione rappresenta una misura imprevista, concepita per far fronte a una situazione eccezionale riguardante il merluzzo bianco del Baltico orientale. Pertanto il Fondo dovrebbe accordare maggiore flessibilità in questa situazione d'eccezione, permettendo agli stessi Stati membri di riorientare gli stanziamenti disponibili per l'aiuto all'ammasso e la politica marittima integrata, all'interno della dotazione finanziaria di ciascuno Stato membro, verso un arresto definitivo delle attività di pesca che risponda maggiormente alla necessità di demolire le navi, senza però compromettere il conseguimento di altri obiettivi della PCP o l'attuazione del FEAMP. La presente proposta punta quindi alla gestione sostenibile degli stock ittici del Mar Baltico riducendo le capacità in eccesso delle flotte utilizzate nella pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale.

Inoltre, gli Stati membri e la Commissione concordano sul fatto che sia necessario un intervento urgente per affrontare le cause profonde di tale situazione critica dal punto di vista ambientale e sociale. Occorre affrontare in maniera più risoluta le principali pressioni sull'ambiente nella zona del mar Baltico che impediscono la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e ridurre lo squilibrio strutturale della capacità tra le flotte che pescavano il merluzzo bianco del Baltico orientale. La presente proposta introduce quindi la possibilità di fornire un aiuto pubblico per l'arresto definitivo delle attività di pesca mediante demolizione a favore dei pescatori e degli operatori che dipendono fortemente dalla pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale e che risentono della chiusura della pesca di tale specie.

Ai fini della coerenza dell'adeguamento strutturale della flotta nel Mar Baltico con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel piano di gestione pluriennale, il sostegno all'arresto definitivo delle attività di pesca mediante la demolizione dei pescherecci che dipendono fortemente dalla pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento degli obiettivi e degli strumenti di adeguamento definiti nei piani d'azione relativi ai segmenti in squilibrio.

Infine, occorre introdurre misure di controllo supplementari e migliorare la raccolta dei dati pertinenti.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con la proposta della Commissione relativa al prossimo FEAMP e con l'ultimo piano pluriennale.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'aiuto alla demolizione delle navi nel Mar Baltico non è attualmente ammissibile al cofinanziamento a titolo dell'attuale regolamento FEAMP, ma risulta necessario ai fini dell'attuazione efficace dell'ultimo piano pluriennale.

Inoltre, un aiuto all'arresto definitivo delle attività mediante la demolizione delle navi è stato concesso fino alla fine del 2017 a titolo del FEAMP ed è stato recentemente introdotto per quanto riguarda il Mediterraneo occidentale (regolamento (UE) 2019/1022). Anche la proposta della Commissione relativa al prossimo FEAMP per il periodo 2021-2027 prevede questo tipo di aiuto.

Infine, un aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca nel Mar Baltico è già stato concesso a titolo del regolamento attuale mediante i programmi operativi del FEAMP (C(2019) 6496).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La politica comune della pesca è una politica comune. Uno dei suoi obiettivi è garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale, ma anche conseguire benefici economici, sociali e occupazionali. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, l'Unione ha adottato restrizioni di pesca necessarie e senza precedenti, che comporteranno una sovracapacità per le flotte e gravi ripercussioni socioeconomiche per le comunità costiere e le imprese di pesca interessate. L'introduzione della possibilità di chiedere un aiuto finanziario per l'arresto definitivo delle attività mediante la demolizione contribuirà ad attenuare queste ripercussioni socioeconomiche negative, riducendo nel contempo la capacità della flotta e la relativa pressione di pesca sullo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: modifica di un regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile in considerazione del carattere eccezionale dell'evento che rende necessaria la presente proposta.

Consultazioni dei portatori di interessi

Gli Stati membri e i portatori di interessi, in particolare il Consiglio consultivo per il Mar Baltico, sono stati consultati in merito alle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2020 nel contesto della preparazione e della negoziazione del pertinente regolamento. Diverse parti interessate del settore della pesca e alcuni Stati membri hanno fatto presente i problemi dovuti alle sovracapacità delle flotte e le gravi ripercussioni socioeconomiche per le comunità costiere e le imprese di pesca collegate. Gli operatori, i portatori di interessi e gli Stati membri coinvolti hanno tutti sottolineato la necessità di trovare una soluzione strutturale alla situazione di sovracapacità, accordando un aiuto finanziario teso a conseguire e mantenere un equilibrio tra la capacità delle flotte e le possibilità di pesca. A tal fine, hanno chiesto che l'aiuto finanziario dell'Unione europea per l'arresto definitivo delle attività mediante la demolizione sia ammissibile a titolo del FEAMP 2014-2020.

Assunzione e uso di perizie

Ogni anno l'Unione chiede al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) un parere scientifico sullo stato dei principali stock ittici nel Mar Baltico. Il parere del CIEM indica che il forte calo dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è destinato a rimanere problematico per gli anni a venire.

Valutazione d'impatto

È stata effettuata una valutazione d'impatto per la proposta della Commissione relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo 2021-2027. Tale valutazione d'impatto ha individuato e illustrato le principali sfide e i problemi che il futuro programma dovrà affrontare sulla base dei risultati e delle valutazioni dei precedenti periodi di programmazione, delle nuove priorità politiche e dei problemi emergenti che richiederanno un intervento dell'Unione. La valutazione ha concluso che la politica deve essere più mirata e circoscritta, onde affrontare meglio il problema della sovracapacità e della pesca eccessiva nei segmenti interessati delle flotte di pesca dell'UE, che continuano a sfruttare gli stock a livelli insostenibili. La Commissione propone quindi un aiuto all'arresto definitivo delle attività di pesca per il prossimo periodo di programmazione del FEAMP, subordinatamente al rispetto di condizioni rigorose per garantire che l'aiuto sia mirato al conseguimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. La proposta è attualmente all'esame dei colegislatori. Tenuto conto della natura eccezionale della situazione del merluzzo bianco del Baltico orientale e delle attività di pesca che dipendono da tale stock, l'arresto definitivo delle attività di pesca mediante la demolizione dei pescherecci è quindi la migliore tra le possibili opzioni da scegliere. Non sono disponibili opzioni politiche sostanzialmente e giuridicamente diverse dall'opzione proposta.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta rende l'aiuto all'arresto definitivo delle attività di pesca mediante la demolizione dei pescherecci nuovamente ammissibile a titolo del FEAMP attuale. I corrispondenti finanziamenti dell'UE devono essere concessi conformemente ai programmi operativi del FEAMP per il periodo 2014-2020 e alle relative dotazioni finanziarie degli Stati membri a titolo del FEAMP.

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013 1 . La proposta, che non ha incidenza sul bilancio per la durata del periodo di programmazione, può consistere nel versamento anticipato degli stanziamenti di pagamento.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

2019/0246 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2016/1139, per quanto riguarda l'introduzione di limiti di capacità per il merluzzo bianco del Baltico orientale, la raccolta di dati e le misure di controllo nel Mar Baltico, e il regolamento (UE) n. 508/2014, per quanto riguarda l'arresto definitivo per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 impegna ad applicare alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini. Il piano previsto da detto regolamento deve essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

(2)Secondo una valutazione scientifica svolta dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), numerose specie e habitat del Mar Baltico sono in cattive condizioni. Gli apporti annuali di nutrienti sono tuttora superiori agli obiettivi fissati a livello regionale nel Mar Baltico centrale, nel Mare dell'Arcipelago e nel Golfo di Finlandia. Le concentrazioni di nutrienti restano relativamente elevate, così come l'estensione delle zone di acque profonde con scarsità o mancanza di ossigeno. I livelli di contaminanti rimangono elevati rispetto alla maggior parte dei mari europei. Questa situazione ambientale generale incide sul funzionamento della catena alimentare, diminuisce la resilienza e la resistenza a ulteriori cambiamenti ambientali e riduce le prospettive di benefici socioeconomici, comprese le possibilità di pesca.

(3)Questa situazione è stata messa in relazione al deterioramento dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua). Secondo il CIEM, il livello della biomassa del merluzzo bianco del Baltico orientale è insostenibilmente basso a causa di una combinazione di fattori (declino del reclutamento, fattori ambientali e cambiamenti dell'ecosistema) che determina un'elevata mortalità naturale (circa tre volte quella per pesca) e un'eccessiva mortalità per pesca, dato lo stato dello stock. La biomassa di merluzzo bianco di taglia commerciale è attualmente al livello più basso osservato dagli anni '50. Inoltre, il CIEM stima che a medio termine la biomassa riproduttiva rimarrà al di sotto del valore di riferimento per la sostenibilità a medio termine (2024), anche in assenza di attività di pesca. Nel suo parere sugli stock per il 2020 il CIEM raccomanda pertanto di non effettuare catture.

(4)Il piano pluriennale per il Baltico stabilisce che, quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio, devono essere adottate misure di salvaguardia, compresa la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione, e che tali misure dovrebbero essere integrate da tutte le altre misure appropriate. Le misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca diretta dello stock e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139, la scelta delle misure è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione.

(5)Sulla base della valutazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 5 , che vieta fino al 31 dicembre 2019 la pesca di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM da 24 a 26.

(6)Il 15 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato un accordo politico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2020. Tale accordo prevede una riduzione necessaria e senza precedenti del 92 % delle possibilità di pesca per il 2020 rispetto al 2019 per il merluzzo bianco del Baltico orientale e limita l'uso di questo TAC alle sole catture accessorie. Non è pertanto consentita la pesca mirata a tale stock. Poiché nella sottodivisione CIEM 24 è presente principalmente merluzzo bianco del Baltico orientale, anche l'uso del TAC per il merluzzo bianco del Baltico occidentale nella medesima sottodivisione è limitato alle catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale.

(7)Le flotte di pesca che finora dipendevano dal merluzzo bianco del Baltico orientale non hanno la possibilità di pescare altri stock in alternativa. Si stima che per compensare le perdite economiche causate dalla chiusura della pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale sarebbero necessarie catture supplementari di circa 20 000 tonnellate di specie alternative. Tuttavia, il Consiglio ha stabilito anche forti riduzioni per altri stock, nello specifico una riduzione del 65 % per l'aringa del Baltico occidentale, del 60 % per il merluzzo bianco del Baltico occidentale, del 32 % per la passera di mare, del 27 % per l'aringa del Golfo di Botnia e del 22 % per lo spratto.

(8)Dall'analisi della Commissione emerge che i segmenti di flotta con la maggiore dipendenza dal merluzzo bianco del Baltico orientale comprendono più di 300 pescherecci, principalmente pescherecci con reti a strascico e pescherecci con reti non da traino in Lituania, Lettonia e Polonia e, in misura minore, in Danimarca. Questi segmenti di flotta rivestono una notevole importanza socioeconomica, rappresentando tra il 20 % e il 50 % delle rispettive flotte nazionali in Lituania, Lettonia e Polonia, espressi in equivalenti a tempo pieno. Solo una piccola parte sembra abbastanza resiliente da sopravvivere a una chiusura della pesca a breve termine, ma non a medio o lungo termine. Per il resto della flotta, che risente già di una situazione precaria, la chiusura comporterà un peggioramento o perfino l'erosione completa della redditività. In effetti, il tasso di utilizzo del contingente di merluzzo bianco del Baltico orientale è stato inferiore al 60 % per molti anni, scendendo addirittura al 40 % nel 2018 e a livelli persino inferiori nel 2019 fino all'avvio delle misure di emergenza della Commissione a metà luglio (19 %), rispecchiando il problema biologico di questo tipo di pesca. Dato che lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale non dovrebbe ritornare a livelli sostenibili neanche a medio termine, vi sarà un persistente squilibrio strutturale per questi segmenti della flotta, giustificandone così la ristrutturazione.

(9)La ristrutturazione della flotta deve essere effettuata conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , che impone agli Stati membri di mettere in atto misure per l'adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità. Per conseguire tale obiettivo, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce nella sua relazione un piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale. Poiché il parere del CIEM sul calo dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è stato pubblicato il 29 maggio 2019, le relazioni esistenti sull'equilibrio tra la capacità di pesca e le opportunità di pesca non potevano ancora tener conto di queste nuove informazioni sulle gravi condizioni del merluzzo bianco del Baltico orientale e sulla conseguente sovracapacità delle flotte che in passato pescavano questo stock. È opportuno che gli Stati membri affrontino il problema di tale sovracapacità nelle prossime relazioni sull'equilibrio tra flotte e possibilità di pesca non appena possibile e comunque entro il 31 maggio 2020.

(10)Nella dichiarazione politica del 15 ottobre 2019 gli Stati membri interessati dichiarano che, qualora debbano ridurre la capacità della flotta per affrontare le conseguenze socioeconomiche negative del declino delle attività di pesca, essi presenteranno un piano alla Commissione, in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Inoltre, gli Stati membri interessati riconoscono che, data la necessità di ridurre la capacità della flotta, è importante evitare aiuti pubblici a favore di investimenti in capacità di pesca supplementare.

(11)Stando al parere del CIEM pubblicato il 29 maggio 2019, circa il 70 % degli sbarchi di merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 24 a 28 è stato effettuato da pescherecci da traino con finestra di fuga Bacoma di 120 mm o T90, mentre il 15 % è stato effettuato da pescherecci con reti da imbrocco con maglie di dimensioni comprese tra 110 mm e 156 mm. Tali mestieri sono generalmente utilizzati per la pesca del merluzzo bianco e le dimensioni minime delle maglie sono stabilite nel regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 . Gli altri mestieri che figurano tra i primi 15 in termini di quantità di sbarchi di merluzzo bianco hanno contribuito, ciascuno, a meno del 5 % degli sbarchi totali di tale specie. È importante garantire che i livelli di capacità delle flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale non aumentino e che l'arresto definitivo conseguito mediante aiuti pubblici garantisca una riduzione effettiva della capacità della flotta. È opportuno che il livello di capacità degli Stati membri di questi due segmenti sia limitato ai livelli dei pescherecci in attività negli anni più recenti prima dell'applicazione delle misure di emergenza, vale a dire 2017 e 2018, e sia ridotto quando le navi sono ritirate con aiuti pubblici, con l'obiettivo di ricostituire lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale.

(12)È opportuno che i massimali di capacità specifici dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale si applichino in aggiunta alle misure di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Essi dovrebbero limitare la capacità al livello più recente dei pescherecci attivi, escludendo quelli che sono stati ritirati senza aiuti pubblici negli anni precedenti. Inoltre, dovrebbero garantire che le navi di altri segmenti della flotta non possano essere trasferite al segmento che pesca il merluzzo bianco del Baltico orientale. Per garantire che siano rispettati i massimali di capacità, è opportuno che gli Stati membri informino la Commissione circa il massimale iniziale ed eventuali modifiche dello stesso.

(13)In considerazione della grave situazione in cui versa lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è opportuno introdurre misure supplementari per controllare le attività di pesca di tale specie. Il quantitativo massimo a partire dal quale un peschereccio è tenuto a sbarcare le proprie catture in un determinato luogo dovrebbe essere ridotto a 250 kg. Inoltre, i comandanti dei pescherecci che dispongono di contingenti per il merluzzo bianco e che pescano in zone dove è presente tale specie sono tenuti a garantire che le loro attività di pesca possano essere monitorate in qualsiasi momento dalle autorità nazionali competenti.

(14)Il CIEM ha pubblicato una valutazione analitica del merluzzo bianco del Baltico orientale, ma non è stato in grado di fornire gli intervalli di mortalità per pesca e i vari punti di riferimento a causa della mancanza dei dati richiesti. Occorre quindi migliorare la raccolta dei dati, assicurandosi che la copertura di osservazione in mare delle navi che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale sia pari ad almeno il 20 %.

(15)Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ha stabilito, fino al 31 dicembre 2017, l'arresto definitivo quale mezzo per ridurre la sovracapacità strutturale identificata. Se gli Stati membri hanno individuato uno squilibrio strutturale, il conseguente piano d'azione a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha consentito loro di includere l'arresto definitivo come mezzo per conseguire gli obiettivi del piano d'azione.

(16)Per attenuare gli effetti economici negativi causati dalla situazione ambientale eccezionale e persistente nel Mar Baltico e le conseguenti forti riduzioni delle possibilità di pesca e alla luce delle misure specifiche previste dal piano pluriennale per il Mar Baltico, è opportuno che l'aiuto pubblico all'arresto definitivo delle attività di pesca mediante la demolizione dei pescherecci sia disponibile per consentire agli Stati membri di conseguire gli obiettivi dei rispettivi piani d'azione a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ridurre gli eventuali squilibri strutturali individuati nei segmenti di pesca contemplati dal piano pluriennale del Baltico. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 508/2014 al fine di ripristinare l'aiuto all'arresto definitivo delle navi che dipendono fortemente dalla pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale.

(17)Al fine di garantire la coerenza dell'adeguamento strutturale della flotta nel Mar Baltico con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel piano pluriennale, è opportuno che l'aiuto all'arresto definitivo delle attività di pesca attraverso la demolizione dei pescherecci che dipendono fortemente dal merluzzo bianco del Baltico orientale sia strettamente subordinato e collegato al conseguimento degli obiettivi e degli strumenti di adeguamento definiti nei piani d'azione per i segmenti in situazione di squilibrio.

(18)Considerata la fragilità dell'ecosistema del Mar Baltico, è opportuno che l'aiuto all'arresto definitivo delle attività di pesca non sia concesso per il riadattamento dei pescherecci al fine di adibirli attività diverse dalla pesca commerciale, ad esempio la pesca ricreativa, che potrebbe avere un impatto negativo sull'ecosistema. È pertanto opportuno che tale aiuto sia concesso solo per la demolizione dei pescherecci.

(19)L'introduzione di aiuti alla demolizione costituisce una misura imprevista in risposta a una situazione eccezionale. La Commissione non può fornire fondi pubblici supplementari per l'arresto definitivo delle attività di pesca che vadano oltre la dotazione del FEAMP concordata per ciascuno Stato membro. Tuttavia, una maggiore flessibilità nell'ambito della dotazione del FEAMP concordata per ciascuno Stato membro consentirebbe agli Stati membri della zona del Baltico che hanno individuato nell'arresto definitivo uno strumento per ridurre la sovracapacità strutturale delle loro flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale di affrontare la situazione eccezionale senza mettere a rischio altre importanti priorità del FEAMP, in particolare quelle connesse allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, dell'acquacoltura e della pesca menzionate all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. La riprogrammazione delle categorie di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'arresto definitivo delle attività è considerata un mezzo efficace per concedere tale flessibilità.

(20)L'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che la capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non deve essere sostituita. Inoltre, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, l'entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici deve essere compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.

(21)Vista la difficile situazione economica dei pescherecci dell'Unione che dipendono fortemente dalla pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale e la necessità di garantire la disponibilità di un aiuto a titolo del FEAMP per l'arresto definitivo delle attività di pesca di tali pescherecci, si è ritenuto opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifich
e del regolamento (UE) 2016/1139

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1.è inserito il seguente capo VI bis:

"CAPO VI BIS
LIMITI DI CAPACITÀ

Articolo 8 bis
Riduzione di capacità per il merluzzo bianco del Baltico orientale

1.La capacità complessiva di ciascuno Stato membro per le navi che pescano nelle sottodivisioni CIEM da 24 a 32 e dotate delle categorie di attrezzi elencati al paragrafo 2 non supera i livelli di capacità delle navi presenti nel registro della flotta peschereccia dell'Unione il [...] 9 che erano attive in tali sottodivisioni nel 2017 e nel 2018 per ognuno degli rispettivi Stati membri in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di capacità e i loro calcoli al più tardi entro il [...] 10 .

2.Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci dotati delle seguenti categorie di attrezzi:

(a)attrezzi trainati con una dimensione di maglia dell’attrezzo di almeno 120 mm, se costituito da T90, o di almeno 105 mm, se dotato di finestra di fuga Bacoma di 120 mm;

(b)reti fisse aventi maglie di dimensioni pari ad almeno 110 mm e non più di 156 mm.

3.La capacità complessiva di uno Stato membro che attua misure di arresto definitivo in conformità all'articolo 34, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 508/2014 è decurtata della capacità delle navi che sono ritirate con aiuti pubblici conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1380/2013.

4.Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi riduzione della capacità complessiva nelle relazioni da presentare a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del medesimo regolamento.";

2.all’articolo 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) 250 chilogrammi di merluzzo bianco;";

3.è aggiunto il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis
Controllo delle catture di merluzzo bianco

I comandanti dei pescherecci che dispongono di possibilità di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico e che pescano nella sottodivisione CIEM 24 in zone situate oltre sei miglia nautiche dalle linee di base o nelle sottodivisioni da 25 a 32 si assicurano che la loro attività di pesca possa essere monitorata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro. A tal fine i pescherecci sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system, VMS) o di un altro sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo.";

4.è inserito il capo seguente:

"CAPO VIII BIS
RACCOLTA DI DATI

Articolo 14 ter
Copertura di osservazione

Le navi dell'Unione che dispongono di possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM da 24 a 32 sono soggette a un livello di presenza di osservatori in mare pari almeno al 20 %.".

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 508/2014

Il regolamento (UE) 508/2014 è così modificato:

1.all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

"10. Gli Stati membri hanno la possibilità di superare l'importo di cui al paragrafo 2 e di scendere al di sotto degli importi di cui ai paragrafi 6 e 7 per finanziare le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 4, lettera b).";

2.all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017, a meno che non siano adottate le misure di arresto definitivo per realizzare gli obiettivi dei seguenti piani pluriennali:

(a)piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

(b)piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, istituito dal regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio*, per le navi al di sotto del limite di capacità complessivo per il merluzzo bianco del Baltico orientale stabilito all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1139.

_______________________________________________________________

*    Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

*    Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).";

3.l'articolo 34, paragrafo 4 bis, è sostituito dal seguente:

"4 bis. Le spese connesse alle misure di arresto definitivo adottate per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1022 sono ammissibili a decorrere dal 16 luglio 2019.

Le spese connesse alle misure di arresto definitivo adottate per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2016/1139, definite in particolare all'articolo 8 bis, sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP decorrere dal […] 11 .";

4.all'articolo 34 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4 ter. Il sostegno di cui al paragrafo 4, lettera b), non è concesso se la valutazione dell’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell’ultima relazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.

4 quater. Il sostegno di cui al paragrafo 4, lettera b), è concesso solo se sono stati fissati obiettivi e strumenti di adeguamento conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per i segmenti di flotta che includono le navi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139 e se tali obiettivi e strumenti si riferiscono a un ritiro permanente della capacità di pesca.";

5.all'articolo 34, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"6. In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso per l’arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. Tale deroga non si applica al sostegno concesso a norma del paragrafo 4, lettera b).".

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(2)    GU C , , pag. .
(3)    Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
(4)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(5)    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 della Commissione, del 22 luglio 2019, che stabilisce misure volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua) (GU L 195 del 23.7.2019, pag. 2).
(6)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(7)    Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(8)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(9)    Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento
(10)    Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
(11)    Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di decorrenza del presente regolamento.