Bruxelles, 31.10.2019

COM(2019) 556 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di attuazione istituito in applicazione dell'articolo 18 dell'accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE

a norma dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ("l'accordo")

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. La composizione del comitato congiunto di attuazione ("CCA") è stabilita all'articolo 18 dell'accordo.

2. Il CCA è copresieduto dal capo della delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica socialista del Vietnam, a nome dell'Unione europea, e dal viceministro del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, a nome della Repubblica socialista del Vietnam ("le parti").

Articolo 2

Rappresentanza

Prima di tutte le riunioni del CCA le parti si comunicano vicendevolmente la composizione prevista delle rispettive delegazioni.

Articolo 3

Osservatori ed esperti

I presidenti del CCA, d'intesa con le parti, possono invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni affinché forniscano informazioni su argomenti specifici ed elementi utili a indirizzare l'attuazione dell'accordo.

Articolo 4

Gruppi di lavoro e organi sussidiari

Le parti del CCA possono, di comune accordo, istituire gruppi di lavoro o altri organi sussidiari, tra cui:

i) riunioni miste di esperti per coadiuvare sul piano tecnico i lavori del CCA e valutare le questioni tecniche ove ritenuto necessario;

ii) qualsiasi altro organo che il CCA ritenga opportuno.

Articolo 5

Segretariato

Un funzionario della delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica socialista del Vietnam e un funzionario dell'amministrazione forestale del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica socialista del Vietnam svolgono congiuntamente le funzioni di segretariato del CCA per fornire supporto amministrativo al CCA e agli organi che decide di istituire.

Articolo 6

Corrispondenza

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione dell'accordo sono il capo della delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica socialista del Vietnam e il viceministro del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica socialista del Vietnam, come disposto all'articolo 20 dell'accordo.

2. Tutta la corrispondenza destinata al CCA è indirizzata al segretariato.

3. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al CCA sia inoltrata ai due presidenti e, se del caso, trasmessa per conoscenza, quale documentazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento interno, a tutti gli altri membri del CCA.

4. La corrispondenza in uscita dei presidenti del CCA è inviata dal segretariato ai destinatari e, se del caso, trasmessa per conoscenza, quale documentazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento interno, a tutti gli altri membri del CCA.

Articolo 7

Riunioni

1. Il CCA si riunisce almeno due volte all'anno nei primi due anni e una volta all'anno negli anni successivi; la data e l'ordine del giorno sono concordati preventivamente dalle parti.

2. Una parte, previo accordo di entrambe, può chiedere la convocazione di riunioni supplementari ogniqualvolta le circostanze lo esigano. Le riunioni supplementari possono essere tenute di persona o in videoconferenza, previo accordo delle parti.

3. Il segretariato convoca le riunioni del CCA.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Per ogni riunione del CCA il segretariato stila l'ordine del giorno provvisorio sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio è inoltrato ai presidenti e ai membri del CCA almeno quindici (15) giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

2. Le aggiunte o modifiche all'ordine del giorno devono pervenire al segretariato almeno dieci (10) giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione, fermo restando che saranno iscritte all'ordine del giorno provvisorio solo se il segretariato avrà ricevuto i relativi documenti giustificativi almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della riunione.

3. Il CCA adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. È possibile iscrivere all'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio, previo accordo delle parti.

4. Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare il termine di cui al paragrafo 1 per tener conto delle circostanze di un caso particolare.

Articolo 9

Documenti

Entrambe le parti inviano al segretariato tutti i documenti pertinenti almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della riunione successiva del CCA. I documenti che non incidono necessariamente sulle deliberazioni del CCA possono essere inviati in qualsiasi momento prima della riunione successiva del CCA.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Il CCA, laddove ne abbia la facoltà in forza dell'accordo, adotta decisioni e raccomandazioni di comune accordo.

2. Nel periodo che intercorre tra una riunione e l'altra il CCA può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta, previo accordo di ambo le parti. La procedura scritta consiste nello scambio di note tra le parti. I copresidenti hanno la facoltà di effettuare tale scambio e di confermare l'accordo su qualsiasi decisione, se necessario.

3. Le decisioni e le raccomandazioni del CCA recano rispettivamente la denominazione "decisione" o "raccomandazione" seguita da numero progressivo, data di adozione e descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione reca la data d'entrata in vigore.

4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal CCA sono autenticate dal rappresentante dell'Unione europea presso la Repubblica socialista del Vietnam e dal ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale a nome della Repubblica socialista del Vietnam.

5. Le decisioni e le raccomandazioni sono inoltrate a ciascuno dei copresidenti di cui all'articolo 20 dell'accordo.

Articolo 11

Verbale

1. Al termine di ogni riunione del CCA le parti ne redigono congiuntamente il verbale. Il verbale della riunione è firmato e reso pubblico.

2. È messa a verbale qualsiasi dichiarazione o decisione che una parte abbia chiesto di includere.

3. Il verbale della riunione è redatto in inglese e in vietnamita.

Articolo 12

Missioni sul campo

Se una parte chiede di eseguire una missione congiunta sul campo inerente all'accordo, le parti ne stabiliscono di comune accordo il mandato e il calendario.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del CCA sono l'inglese e il vietnamita.

2. Il CCA delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base della documentazione e delle proposte redatte in inglese e in vietnamita.

Articolo 14

Spese

Ciascuna parte assume l'onere della partecipazione alle riunioni del CCA per quanto riguarda sia le spese sostenute per il personale (viaggio e soggiorno) sia le spese postali e di telecomunicazione.


Bruxelles, 31.10.2019

COM(2019) 556 final

2019/0244(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di attuazione istituito in applicazione dell'articolo 18 dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di attuazione ("CCA") istituito in applicazione dell'articolo 18 dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, riguardo alla prevista adozione del regolamento interno del comitato

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

L'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ("l'accordo") è inteso a garantire che tutte le importazioni nell'Unione europea dalla Repubblica socialista del Vietnam di legname e suoi derivati contemplati dall'accordo siano state prodotte legalmente. Quest'obiettivo sarà perseguito mediante l'istituzione e l'uso di un sistema di verifica della legalità ("SVL") del legname vietnamita per verificare che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente e per garantire che soltanto i carichi verificati vengano esportati nell'Unione. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2019.

2.2.Comitato congiunto di attuazione

Il CCA, istituito con l'articolo 18 e illustrato più dettagliatamente nell'allegato IX dell'accordo, serve ad agevolare la gestione, il monitoraggio e il riesame dell'accordo, e a favorire altresì il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti. Il CCA adotta le proprie decisioni per consenso ed è copresieduto dal viceministro del ministero vietnamita dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e dal capo della delegazione dell'Unione presso la Repubblica socialista del Vietnam.

2.3.Atto previsto del CCA

Nella settimana dall'11 al 15 novembre 2019, durante la prima riunione, il CCA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno ("l'atto previsto").

L'atto previsto è volto a disciplinare le modalità di cooperazione tra le parti dell'accordo all'interno del CCA. Definisce la composizione del comitato, la possibilità di istituire organi sussidiari, il segretariato e le modalità di organizzazione delle riunioni. L'atto previsto dispone che il CCA adotti le decisioni e le raccomandazioni per consenso mediante procedura scritta in forma di scambio di note, in forza delle facoltà conferitegli dall'accordo.

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

L'atto previsto stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CCA istituito in conformità dell'articolo 18 dell'accordo, riguardo all'adozione del regolamento interno del CCA.

Le parti dell'accordo hanno raggiunto un accordo sul progetto di regolamento interno. Fatto salvo l'iter decisionale dell'Unione, il regolamento interno dovrebbe essere adottato nella prima riunione del CCA, prevista per novembre 2019.

Il regolamento interno del CCA allegato è molto simile a quello adottato dai comitati congiunti di attuazione istituiti da altri accordi di partenariato volontario.

L'adozione del presente documento è indispensabile per rendere operative le disposizioni dell'accordo. Nello specifico, esso consente al CCA di attuare le disposizioni dell'articolo 9 (contrasti o difficoltà persistenti che emergono durante le consultazioni sulle licenze FLEGT), dell'articolo 10 (reclami derivanti dall'operato del valutatore indipendente e da esso segnalati al comitato congiunto di attuazione), dell'articolo 12 (notifica, commissione di una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT e raccomandazione della data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT sarà operativo a tutti gli effetti), dell'articolo 18 (istituzione e funzionamento del comitato congiunto di attuazione) e dell'allegato IX dell'accordo (funzioni del comitato congiunto di attuazione).

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il CCA è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale.

L'atto che il CCA è tenuto ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici in quanto disciplina la cooperazione tra le parti nell'attuazione dell'accordo, anche per quanto riguarda la possibilità di adottare emendamenti degli allegati.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano, in generale, il funzionamento degli organi internazionali istituiti in base all'accordo. Ne consegue che il settore nel quale rientra la decisione impugnata deve essere determinato alla luce dell'accordo nel suo insieme (causa C-244/17, Commissione/Consiglio (Kazakhstan), ECLI:EU:C:2018:662). L'obiettivo dell'accordo è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutte le importazioni nell'Unione europea dal Vietnam di legname e suoi derivati contemplati dall'accordo siano state prodotte legalmente. La componente principale dell'accordo è la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2019/0244 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di attuazione istituito in applicazione dell'articolo 18 dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/854 del Consiglio, del 15 aprile 2019 2 , ed è entrato in vigore il 1º giugno 2019.

(2)In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato congiunto di attuazione dell'accordo ("CCA") adotta il proprio regolamento interno.

(3)Nella riunione del 13 novembre 2019 il CCA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.

(4)Poiché il regolamento interno sarà vincolante per l'Unione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CCA.

(5)È opportuno che nella prima riunione il CCA adotti il regolamento interno allegato alla presente decisione, per assicurare una collaborazione fluida e trasparente tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sin dall'inizio dell'attuazione dell'accordo e, in ultima istanza, nel sistema UE di licenze per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del CCA si basa sul progetto di regolamento interno del CCA accluso alla presente decisione.

2.In funzione dell'andamento della prossima conferenza delle parti i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche marginali del progetto di regolamento interno accluso alla presente decisione, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.