Bruxelles, 23.10.2019

COM(2019) 491 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per la conclusione
di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo
tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Danimarca e
il governo autonomo della Groenlandia, dall'altra

{SWD(2019) 385 final} - {SWD(2019) 386 final}


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione propone di negoziare, con la Groenlandia, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (di seguito, "APPS") e un nuovo protocollo che rispondano alle esigenze della flotta dell'Unione e siano in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP) 1 e con le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (di seguito, "APP") tra l'Unione europea e la Groenlandia 2 attualmente in vigore è stato firmato il 28 giugno 2007 3 . Si propone ora di negoziare un nuovo APPS allo scopo di includervi alcune disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1380/2013 4 non contemplate dall'APP.

L'attuale protocollo quinquennale 5 dell'APP, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 6 con scadenza il 31 dicembre 2020, fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori dell'UE.

L'attuale protocollo consente alla flotta dell'UE di catturare merluzzo bianco, scorfano pelagico e demersale, ippoglosso nero, gamberetti, granatiere e capelin nelle acque della Groenlandia, per possibilità di pesca annuali indicative pari a 42 726 tonnellate. Alle attività di pesca partecipano navi di otto Stati membri (Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Svezia e Regno Unito). L'UE trasferisce inoltre parte del contingente concordato alla Norvegia e alle Isole Fær Øer, in cambio dell'accesso delle sue navi alle loro acque. Oltre ai canoni pagati alla Groenlandia dalla flotta dell'Unione, l'UE versa un contributo annuo di 13 168 978 EUR (calcolato sulla base dei prezzi di riferimento per ciascuna specie), compresa una riserva finanziaria di 1 700 000 EUR per eventuali quantitativi supplementari. Il bilancio dell'UE prevede anche un sostegno pari a 2 931 999 EUR a favore della politica settoriale della pesca della Groenlandia.

L'accordo di cui trattasi riguarda diverse specie. L'assegnazione di contingenti agli Stati membri è soggetta alle disposizioni del regolamento sui totali ammissibili di catture e i contingenti 7 . Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Essi, inoltre, favoriscono la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner, promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una miglior gestione delle risorse ittiche e incoraggiano la governance sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e garantendo il finanziamento della lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Contribuiscono anche allo sviluppo sostenibile delle industrie ittiche locali e alla promozione della crescita e di un'occupazione dignitosa connesse all'attività marittima. Rafforzano infine la posizione dell'Unione europea all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca (in particolare, nel caso della Groenlandia, all'interno del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale 8 ).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati per la conclusione di un nuovo accordo e del relativo protocollo con la Groenlandia sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione riguardanti i principi democratici e i diritti umani.

2.    ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

Base giuridica

Base giuridica della decisione è l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che definisce la procedura di negoziazione e conclusione degli accordi internazionali.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente (competenza esclusiva).

Proporzionalità

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post dell'APP e del protocollo attualmente in vigore con la Groenlandia e una valutazione ex ante del loro eventuale rinnovo. Le conclusioni delle valutazioni figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione.

Secondo tali conclusioni, il settore della pesca dell'UE è chiaramente interessato ad operare nelle acque della Groenlandia e il rinnovo dell'accordo e del protocollo contribuirebbe a migliorare la governance della pesca nella regione.

Per l'UE è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, vista l'estensione della zona di pesca soggetta alla giurisdizione di tale paese. In questo modo l'UE potrà rafforzare il suo ruolo nella pesca nordica, grazie anche agli scambi di contingenti con la Norvegia e le Isole Fær Øer.

Per le navi dell'UE, inoltre, sarà così possibile mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto strategie di sfruttamento all'interno di un quadro giuridico pluriennale internazionale.

Per le autorità della Groenlandia l'obiettivo consiste nel proseguire le relazioni con l'UE al fine di rafforzare la governance degli oceani e di beneficiare di un sostegno settoriale specifico che preveda un contributo finanziario pluriennale per la gestione della pesca.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione, la Commissione ha consultato gli Stati membri, i rappresentanti del settore e le organizzazioni internazionali della società civile, nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Groenlandia.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Le direttive di negoziato proposte (figuranti nell'allegato della presente decisione) invitano la Commissione a negoziare l'inserimento nel nuovo APPS di una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

Il nuovo protocollo prevede il versamento di una contropartita finanziaria alla Groenlandia. Le dotazioni di bilancio corrispondenti, in termini di stanziamenti di impegno e di pagamento, saranno incluse ogni anno nella linea di bilancio relativa agli "accordi di partenariato per una pesca sostenibile" (11 03 01) e saranno compatibili con la programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale (QFP) pertinente. Gli importi relativi agli impegni e ai pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli che, ad inizio anno, devono ancora entrare in vigore 9 .

5.    ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio dei negoziati è previsto per il quarto trimestre del 2019.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda che:

il Consiglio la autorizzi ad avviare e condurre negoziati in vista della conclusione di un nuovo APPS e del relativo protocollo con la Groenlandia;

i negoziati siano condotti in consultazione con il comitato speciale, conformemente alle disposizioni del TFUE; e

il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per la conclusione
di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo

tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Danimarca e

il governo autonomo della Groenlandia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

Il 28 giugno 2007 è stato firmato un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, unitamente ad un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo stesso 10 . In seguito alla scadenza del protocollo è stato firmato un nuovo protocollo, entrato in vigore il 1º gennaio 2016 11 . Quest'ultimo giungerà a scadenza il 31 dicembre 2020.

L'accordo di partenariato nel settore della pesca non copre alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 . In vista dell'imminente scadenza del protocollo attualmente in vigore è inoltre opportuno fissare le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2021. La Commissione propone pertanto di negoziare un nuovo accordo e relativo protocollo che rispondano alle esigenze della flotta dell'Unione e siano inoltre in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013.

Di conseguenza, è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e relativo protocollo con il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio, sulla base delle direttive di negoziato figuranti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)    GU L 172 del 30.6.2007.
(3)     https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2007046&DocLanguage=en  
(4)    Parte VI, titolo II, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(5)    GU L 305 del 21.11.2015, pag. 1.
(6)     https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2015055&DocLanguage=en  
(7)    Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).
(8)     https://www.nafo.int/  
(9)    Capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).
(10)    GU L 172 del 30.6.2007.
(11)    https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2015055&DocLanguage=en.
(12)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Bruxelles, 23.10.2019

COM(2019) 491 final

ALLEGATO

della

raccomandazione

di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Danimarca e
il governo autonomo della Groenlandia, dall'altra

{SWD(2019) 385 final} - {SWD(2019) 386 final}


ALLEGATO […]

Direttive di negoziato per un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e relativo protocollo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altra

(1)Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e del relativo protocollo tra l'UE e la Groenlandia, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 e con le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

(2)L'APPS dovrebbe definire il quadro, i principi e gli obiettivi generali che costituiranno la base del nuovo partenariato con la Groenlandia. Dovrebbe pertanto contenere una clausola che abroghi l'accordo di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore tra le parti.

(3)Il nuovo partenariato dovrebbe promuovere una pesca sostenibile e responsabile, garantendo nel contempo benefici reciproci per l'UE e la Groenlandia. In particolare, nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito:

·garantire l'accesso alla zona di pesca della Groenlandia e le necessarie autorizzazioni affinché la flotta da pesca dell'UE possa esercitarvi la propria attività;

·garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani a livello internazionale, tenendo conto nel contempo dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi solamente sulle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock coinvolti;

·cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca eccedentarie, pienamente commisurata agli interessi della flotta dell'UE, qualora le risorse in questione interessino anche flotte di paesi terzi;

·applicare le stesse condizioni tecniche a tutte le flotte dei paesi terzi, tenendo conto dell'eventuale trasferimento ad altri paesi nordici di parte dei contingenti dell'UE concordati;

·garantire che la contropartita finanziaria dell'UE per l'accesso alla pesca si basi sui dati storici della flotta dell'UE nella regione e su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate;

·istituire un dialogo volto a rafforzare l'attuazione di una politica della pesca responsabile da parte della Groenlandia, collegato agli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica;

·includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici;

·garantire che il protocollo concorra a incoraggiare la crescita e a promuovere un'occupazione dignitosa in relazione all'attività marittima, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

(4)Il protocollo dovrebbe stabilire in particolare:

·le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alla flotta dell'UE,

·il contributo finanziario stabilito per la Groenlandia e le relative modalità di pagamento, nonché

·l'importo da versare nel quadro del sostegno settoriale e i meccanismi previsti per la sua attuazione.