COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.10.2019
COM(2019) 477 final
2019/0230(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l'importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
–
il massimale dell'importo dei contributi per il 2021;
–
l'importo annuo dei contributi per il 2020;
–
l'importo della prima frazione dei contributi per il 2020;
–
una previsione non vincolante degli importi annui previsti per il 2022 e il 2023.
L'11º FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero l'8º, il 9º e il 10º FES) sono gestiti applicando la serie di regole riportata di seguito:
l'attuale accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo;
l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno dell'11º FES");
il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario per l'11º FES").
I documenti menzionati contengono gli impegni pluriennali degli Stati membri per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11º FES prevede che gli Stati membri eroghino contributi regolari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari precedentemente decisi.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili agli inviti a erogare contributi ordinari, quale il presente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento finanziario per l'11º FES, l'importo gestito dalla Commissione europea e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.
A norma dell'articolo 46 del regolamento finanziario per l'11º FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi disponibili dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi imputabili al 10º FES per la BEI e all'11º FES per la Commissione europea.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l'11º FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro il 15 novembre.
L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l'11º FES stabilisce che, qualora le frazioni dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata secondo le modalità definite nello stesso articolo.
2019/0230 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l'importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno"), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario per l'11º FES"), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento finanziario per l'11º FES e tenendo conto dell'ipotesi di iscrizione in bilancio del FES avanzata dalla Commissione nell'ambito della sua proposta di strumento di finanziamento esterno per il periodo successivo al 2020, entro il 15 ottobre 2019 la Commissione deve presentare una proposta che specifichi: a) il massimale dell'importo del contributo per il 2021; b) l'importo annuo del contributo per il 2020; c) l'importo della prima frazione del contributo per il 2020; d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2022 e 2023.
(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario per l'11º FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l'11º FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi imputabili al 10º FES per la BEI e all'11º FES per la Commissione.
(4)Con decisione (UE) 2019/1093, il 26 giugno 2019 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione europea, una decisione che fissa come segue l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione europea e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 è fissato a 4 000 000 000 EUR, così ripartiti: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è fissato a 4 700 000 000 EUR, così ripartiti: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri devono versare alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti quale prima frazione per il 2020 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.
Articolo 4
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2022 è fissata a 2 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2023 è fissata a 2 000 000 000 EUR per la Commissione e a 100 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.10.2019
COM(2019) 477 final
ALLEGATO
della
proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l'importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023
ALLEGATO
|
STATI MEMBRI
|
Ripartizione 10º FES %
|
Ripartizione 11º FES %
|
Prima frazione 2020 (in EUR)
|
Totale
|
|
|
|
|
Commissione
|
BEI
|
|
|
|
|
|
11º FES
|
10º FES
|
|
|
BELGIO
|
3,53
|
3,24927
|
58 486 860,00
|
3 530 000,00
|
62 016 860,00
|
|
BULGARIA
|
0,14
|
0,21853
|
3 933 540,00
|
140 000,00
|
4 073 540,00
|
|
CECHIA
|
0,51
|
0,79745
|
14 354 100,00
|
510 000,00
|
14 864 100,00
|
|
DANIMARCA
|
2,00
|
1,98045
|
35 648 100,00
|
2 000 000,00
|
37 648 100,00
|
|
GERMANIA
|
20,50
|
20,57980
|
370 436 400,00
|
20 500 000,00
|
390 936 400,00
|
|
ESTONIA
|
0,05
|
0,08635
|
1 554 300,00
|
50 000,00
|
1 604 300,00
|
|
IRLANDA
|
0,91
|
0,94006
|
16 921 080,00
|
910 000,00
|
17 831 080,00
|
|
GRECIA
|
1,47
|
1,50735
|
27 132 300,00
|
1 470 000,00
|
28 602 300,00
|
|
SPAGNA
|
7,85
|
7,93248
|
142 784 640,00
|
7 850 000,00
|
150 634 640,00
|
|
FRANCIA
|
19,55
|
17,81269
|
320 628 420,00
|
19 550 000,00
|
340 178 420,00
|
|
CROAZIA
|
0,00
|
0,22518
|
4 053 240,00
|
0,00
|
4 053 240,00
|
|
ITALIA
|
12,86
|
12,53009
|
225 541 620,00
|
12 860 000,00
|
238 401 620,00
|
|
CIPRO
|
0,09
|
0,11162
|
2 009 160,00
|
90 000,00
|
2 099 160,00
|
|
LETTONIA
|
0,07
|
0,11612
|
2 090 160,00
|
70 000,00
|
2 160 160,00
|
|
LITUANIA
|
0,12
|
0,18077
|
3 253 860,00
|
120 000,00
|
3 373 860,00
|
|
LUSSEMBURGO
|
0,27
|
0,25509
|
4 591 620,00
|
270 000,00
|
4 861 620,00
|
|
UNGHERIA
|
0,55
|
0,61456
|
11 062 080,00
|
550 000,00
|
11 612 080,00
|
|
MALTA
|
0,03
|
0,03801
|
684 180,00
|
30 000,00
|
714 180,00
|
|
PAESI BASSI
|
4,85
|
4,77678
|
85 982 040,00
|
4 850 000,00
|
90 832 040,00
|
|
AUSTRIA
|
2,41
|
2,39757
|
43 156 260,00
|
2 410 000,00
|
45 566 260,00
|
|
POLONIA
|
1,30
|
2,00734
|
36 132 120,00
|
1 300 000,00
|
37 432 120,00
|
|
PORTOGALLO
|
1,15
|
1,19679
|
21 542 220,00
|
1 150 000,00
|
22 692 220,00
|
|
ROMANIA
|
0,37
|
0,71815
|
12 926 700,00
|
370 000,00
|
13 296 700,00
|
|
SLOVENIA
|
0,18
|
0,22452
|
4 041 360,00
|
180 000,00
|
4 221 360,00
|
|
SLOVACCHIA
|
0,21
|
0,37616
|
6 770 880,00
|
210 000,00
|
6 980 880,00
|
|
FINLANDIA
|
1,47
|
1,50909
|
27 163 620,00
|
1 470 000,00
|
28 633 620,00
|
|
SVEZIA
|
2,74
|
2,93911
|
52 903 980,00
|
2 740 000,00
|
55 643 980,00
|
|
REGNO UNITO
|
14,82
|
14,67862
|
264 215 160,00
|
14 820 000,00
|
279 035 160,00
|
|
TOTALE UE-28
|
100,00
|
100,00
|
1 800 000 000,00
|
100 000 000,00
|
1 900 000 000,00
|