COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.9.2019
COM(2019) 423 final
2019/0199(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di gestione istituito dalla convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere ("la convenzione sull'armonizzazione") in merito alla prevista adozione di un emendamento all'articolo 7 dell'allegato 8 della convenzione relativo alla frequenza di rendicontazione.
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
La convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (in appresso "la convenzione sull'armonizzazione") mira ad agevolare, e in tal modo sviluppare, il commercio internazionale mediante l'armonizzazione (ove opportuno) dei vari controlli alle frontiere applicati alla circolazione delle merci. Firmata a Ginevra il 21 ottobre 1982, la convenzione è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, entrato in vigore il 12 settembre 1987. Attualmente la convenzione conta 58 parti contraenti, inclusa l'Unione europea e i suoi Stati membri.
2.2.Il comitato di gestione
Il comitato di gestione agisce nel quadro della convenzione sull'armonizzazione. Il suo ruolo è esaminare e adottare gli emendamenti alla convenzione. Le proposte sono messe ai voti e ogni Stato che è parte contraente e che è rappresentato in una sessione del comitato di gestione dispone di un voto.
L'Unione ha competenza esclusiva nel settore delle dogane disciplinato dalla convenzione. In quanto organizzazione economica regionale, in caso di votazione l'Unione dispone solo di un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti ai suoi Stati membri che sono anche parti contraenti della convenzione. Poiché tutti gli Stati membri dell'UE sono parti contraenti della convenzione, l'Unione dispone di 28 voti.
Gli emendamenti alla convenzione sono adottati a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Per prendere una decisione è necessario un quorum pari ad almeno un terzo degli Stati che sono parti contraenti.
2.3.L'atto previsto del comitato di gestione
È probabile che, in occasione della sua dodicesima sessione, il comitato di gestione prenda una decisione sull'adozione dell'emendamento proposto alla convenzione sull'armonizzazione ("l'atto previsto").
L'atto previsto mira a ridurre la frequenza di rendicontazione sui progressi compiuti nel miglioramento delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada. Attualmente ogni parte contraente della convenzione è tenuta a compilare e trasmettere al segretariato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) un progetto di questionario sull'attuazione dell'allegato 8 della convenzione (pubblicazione di disposizioni giuridiche, infrastruttura, applicazione, ecc.). L'atto previsto porterà la frequenza di rendicontazione da due a cinque anni, in modo da lasciare un lasso di tempo sufficiente a ottenere risultati interessanti.
L'atto previsto diventerà vincolante per le parti in conformità dell'articolo 22 della convenzione che riguarda gli emendamenti proposti alla convenzione e recita: "Qualsiasi emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entrerà in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all'emendamento proposto è stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia parte contraente o da un'organizzazione di integrazione economica regionale che sia essa stessa parte contraente e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell'articolo 16 della presente convenzione."
3.Posizione da adottare a nome dell'Unione
L'Unione condivide l'obiettivo dell'atto previsto, vale a dire una frequenza di rendicontazione ragionevole sui progressi compiuti nel miglioramento delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada. Al momento queste indagini globali si svolgono ogni due anni, il che significa che ogni due anni tutte le parti contraenti (inclusa l'UE) devono riferire in merito ai progressi compiuti. L'attuale frequenza di rendicontazione risulta onerosa per le parti contraenti poiché per compilare il questionario è spesso necessario, a livello nazionale, il coordinamento interministeriale delle autorità doganali e di quelle competenti per i trasporti. Inoltre, come è emerso dal dibattito e dal coordinamento con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti doganali "TIR", le indagini effettuate ogni cinque anni dovrebbero produrre risultati simili.
Si propone pertanto che l'Unione sostenga la proposta di emendamento all'articolo 7 dell'allegato 8 della convenzione, che mira a portare la frequenza di rendicontazione da due a cinque anni.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di gestione in quanto l'emendamento vincolerà l'Unione.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia un membro dell'organo o parte dell'accordo.
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso di specie
Il comitato di gestione è un organo istituito mediante un accordo, ossia la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.
L'atto che il comitato di gestione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, conformemente all'articolo 22 della convenzione.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso di specie
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica doganale e di commercio estero.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché andrà a emendare l'allegato 8 della convenzione, è opportuno pubblicare l'atto del comitato di gestione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.
2019/0199 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione internazionale del 1982 sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere ("la convenzione") è stata approvata con il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.
(2)Conformemente all'articolo 22 della convenzione, il comitato di gestione può adottare emendamenti a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.
(3)Nella sua dodicesima sessione il comitato di gestione dovrà adottare un emendamento all'articolo 7 dell'allegato 8.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di gestione, in quanto l'emendamento alla convenzione vincolerà l'Unione.
(5)L'Unione è a favore del nuovo articolo 7 dell'allegato 8 della convenzione, poiché la riduzione della frequenza di rendicontazione sui progressi compiuti nel miglioramento delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada comporta minori oneri amministrativi per gli Stati membri.
(6)La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di gestione della convenzione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella dodicesima sessione del comitato di gestione, o nelle sessioni successive, consiste nel sostenere il progetto di emendamento accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il rappresentante dell'Unione presso il comitato di gestione può concordare modifiche redazionali del progetto di emendamento di cui all'articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.9.2019
COM(2019) 423 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
ALLEGATO
Emendamento alla convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
Allegato 8, articolo 7
Sostituire "due anni" con "cinque anni".