COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2019
COM(2019) 416 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli standard e le pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione
ALLEGATO
Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli standard e le pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione
Principi generali
Nel quadro delle attività dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ("ICAO") in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda lo sviluppo di standard e pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, "PNR"), gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione:
(a)agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica in materia di PNR, in particolare per garantire la sicurezza, proteggere la vita e l'incolumità delle persone e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali;
(b)sensibilizzano tutti gli Stati contraenti dell'ICAO alle norme e ai principi dell'Unione relativi al trasferimento dei dati PNR, derivanti dal pertinente diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
(c)promuovono lo sviluppo di soluzioni multilaterali conformi ai diritti fondamentali per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR da parte delle compagnie aeree alle autorità di contrasto, al fine di garantire la certezza del diritto e il rispetto dei diritti fondamentali e di razionalizzare gli obblighi imposti ai vettori aerei;
(d)promuovono lo scambio dei dati PNR e dei risultati del trattamento di tali dati tra gli Stati contraenti dell'ICAO, ove ciò sia ritenuto necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o di reati gravi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;
(e)continuano a sostenere lo sviluppo da parte dell'ICAO di standard per la raccolta, l'utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR, in linea con la risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2017;
(f)continuano a sostenere lo sviluppo, in tutti gli Stati contraenti dell'ICAO, della capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con gli standard e le pratiche raccomandate dell'ICAO, i dati PNR e di garantire che tali dati siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi, come richiesto dalla risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2017;
(g)promuovono lo sviluppo di un ambiente nel quale i trasporti aerei internazionali possano svilupparsi in un mercato aperto, liberalizzato e mondiale e continuare a crescere senza pregiudicare la sicurezza, assicurando al contempo l'introduzione delle pertinenti forme di salvaguardia.
Orientamenti
Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, sostengono l'inclusione dei seguenti standard e principi in qualsiasi futuro standard e pratica raccomandata dell'ICAO sui dati PNR:
1.Riguardo alle modalità di trasmissione dei dati PNR:
(a)metodo di trasmissione: al fine di proteggere i dati personali contenuti nei sistemi dei vettori e garantire che rimangano sotto il controllo di tali sistemi, i dati dovrebbero essere trasmessi utilizzando esclusivamente il sistema "push";
(b)protocolli di trasmissione: è opportuno incoraggiare l'uso di protocolli standard adeguati, sicuri e aperti, nell'ambito di protocolli standard accettati a livello internazionale per la trasmissione dei dati PNR, con l'obiettivo di aumentarne gradualmente l'utilizzo e, da ultimo, di sostituire le norme proprietarie;
(c)frequenza di trasmissione: la frequenza e i tempi di trasmissione dei dati PNR non dovrebbero creare un onere eccessivo per i vettori e dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario a fini di contrasto e sicurezza delle frontiere per combattere il terrorismo e i reati gravi;
(d)nessun obbligo per i vettori di raccogliere dati supplementari: i vettori non dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati PNR supplementari rispetto a quelli che raccolgono già o a raccogliere determinati tipi di dati, ma solo a trasmettere i dati che raccolgono già nell'ambito della loro attività.
2.Riguardo alle modalità di trattamento dei dati PNR:
(a)tempi di trasmissione e di trattamento: fatte salve le opportune garanzie a tutela della vita privata degli interessati, i dati PNR possono essere resi disponibili con largo anticipo rispetto all'arrivo o alla partenza di un volo, il che offre più tempo alle autorità per trattare e analizzare i dati e, potenzialmente, prendere provvedimenti;
(b)confronto con criteri prestabiliti e banche dati: le autorità dovrebbero trattare i dati PNR utilizzando criteri basati su prove e banche dati pertinenti per la lotta al terrorismo e ai reati gravi.
3.Riguardo alla protezione dei dati personali:
(a)liceità, correttezza e trasparenza del trattamento: deve sussistere una base lecita per il trattamento dei dati personali, affinché gli interessati siano consapevoli dei rischi, delle garanzie e dei diritti connessi al trattamento dei loro dati personali e delle modalità di esercizio dei loro diritti connessi al trattamento;
(b)limitazione delle finalità: le finalità per le quali le autorità possono usare i dati PNR dovrebbero essere chiaramente definite e non dovrebbero andare oltre quanto necessario in considerazione degli obiettivi da raggiungere, in particolare per quanto riguarda le finalità di contrasto e di sicurezza delle frontiere per combattere il terrorismo e i reati gravi;
(c)ampiezza dei dati PNR: gli elementi dei dati PNR che devono essere trasmessi dalle compagnie aeree dovrebbero essere chiaramente identificati ed elencati in modo esaustivo. L'elenco dovrebbe essere standardizzato per garantire che tali dati siano ridotti al minimo, impedendo nel contempo il trattamento dei dati sensibili, tra cui i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale dell'interessato;
(d)uso dei dati PNR: l'ulteriore trattamento dei dati PNR dovrebbe essere limitato alle finalità del trasferimento originario, basato su criteri oggettivi e soggetto a condizioni sostanziali e procedurali in linea con i requisiti applicabili ai trasferimenti di dati personali;
(e)trattamento automatizzato dei dati PNR: il trattamento automatizzato dovrebbe essere basato su criteri prestabiliti oggettivi, non discriminatori e affidabili, e non dovrebbe essere usato come base esclusiva per le decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o lo danneggiano in modo significativo;
(f)conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati PNR dovrebbe essere limitato e non essere superiore a quanto necessario per l'obiettivo originario perseguito. Dovrebbe essere garantita la cancellazione dei dati conformemente alle prescrizioni giuridiche del paese di origine. Al termine del periodo di conservazione i dati PNR dovrebbero essere cancellati o resi anonimi;
(g)divulgazione dei dati PNR alle autorità autorizzate: l'ulteriore divulgazione, caso per caso, dei dati PNR ad altre autorità pubbliche all'interno dello stesso Stato o ad altri Stati contraenti dell'ICAO può avvenire solo se l'autorità destinataria esercita funzioni riguardanti la lotta al terrorismo o ai reati gravi di natura transnazionale e garantisce le stesse tutele offerte dall'autorità divulgante;
(h)sicurezza dei dati: devono essere adottate misure appropriate per tutelare la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati PNR;
(i)trasparenza e informazione: fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate, gli interessati dovrebbero essere informati del trattamento dei loro dati PNR nonché dei diritti e dei mezzi di ricorso che sono loro riconosciuti;
(j)accesso, rettifica e cancellazione: fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate, gli interessati dovrebbero avere il diritto di accedere ai propri dati PNR e di ottenerne la rettifica;
(k)ricorso: gli interessati dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria qualora ritengano che i loro diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati siano stati violati;
(l)supervisione e responsabilità: le autorità che utilizzano i dati PNR dovrebbero essere tenute a rispondere e poste sotto il controllo di un'autorità pubblica indipendente dotata di poteri di indagine e di esecuzione efficaci, che dovrebbe essere in grado di svolgere i propri compiti senza subire influenza alcuna, in particolare da parte delle autorità di contrasto.
4.Riguardo alla condivisione dei dati PNR tra le autorità di contrasto:
(a)promozione della condivisione dei dati: dovrebbero essere promossi scambi di dati PNR, caso per caso, tra le autorità di contrasto dei diversi Stati contraenti dell'ICAO, al fine di migliorare la cooperazione internazionale in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti del terrorismo e dei reati gravi;
(b)sicurezza dello scambio delle informazioni: la condivisione delle informazioni dovrebbe avvenire attraverso canali appropriati che garantiscano un'adeguata sicurezza dei dati, ed essere pienamente conforme ai quadri giuridici internazionali e nazionali per la protezione dei dati personali.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2019
COM(2019) 416 final
2019/0195(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli standard e le pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di organi dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ("ICAO") in merito alla prevista adozione degli emendamenti dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale ("convenzione di Chicago") volti a definire i nuovi standard ICAO sui dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, "PNR").
2.Contesto della proposta
2.1.Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
La Convenzione di Chicago mira a disciplinare il trasporto aereo internazionale. È entrata in vigore il 4 aprile 1947 e ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.
Tutti gli Stati membri dell'UE sono parti della convenzione di Chicago.
2.2.Organizzazione per l'aviazione civile internazionale
L'ICAO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite. I suoi obiettivi consistono nell'elaborare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale e nel promuovere la pianificazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale.
Il Consiglio dell'ICAO è un organo permanente dell'ICAO costituito da 36 Stati contraenti eletti dall'assemblea dell'ICAO per un periodo di tre anni. Per il periodo 2016-2019 sette Stati membri dell'UE vi sono rappresentati.
Tra le funzioni obbligatorie del Consiglio dell'ICAO, elencate all'articolo 54 della convenzione di Chicago, figura l'adozione di standard internazionali e pratiche raccomandate, designati come allegati della convenzione di Chicago.
Il Consiglio dell'ICAO convoca inoltre l'assemblea, che è l'organo sovrano dell'ICAO. L'assemblea dell'ICAO si riunisce almeno una volta ogni tre anni e stabilisce l'indirizzo politico dell'Organizzazione per il triennio successivo. La 40ª sessione dell'assemblea dell'ICAO si terrà dal 24 settembre al 4 ottobre a Montreal (Canada).
2.3. Atto previsto dell'ICAO
Conformemente all'articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell'ICAO adotta standard e pratiche raccomandate. Gli standard e le pratiche raccomandate sui dati PNR figurano nell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, parti A e D, della convenzione di Chicago. Sono integrati da ulteriori orientamenti, in particolare il documento 9944 dell'ICAO che definisce gli orientamenti sui dati PNR. I dati PNR sono dati personali dei passeggeri raccolti dalle compagnie aeree a fini professionali, a differenza di altri dati connessi al viaggio raccolti per conto di governi come le informazioni anticipate sui passeggeri.
La risoluzione 2396 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 21 dicembre, impone agli Stati membri delle Nazioni Unite di "sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con gli standard e le pratiche raccomandate dell'ICAO, i dati del codice di prenotazione e di garantire che tali dati siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali". La risoluzione esorta inoltre l'ICAO a "collaborare con i suoi Stati membri per stabilire uno standard per la raccolta, l'utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR".
In tale contesto, il 18 luglio 2019 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il documento informativo "Norme e principi in materia di raccolta, uso, trattamento e protezione dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR)" da presentare alla 40ª sessione dell'assemblea dell'ICAO. Tale documento informativo è stato presentato per consultazione alla conferenza europea dell'aviazione civile.
Nel marzo 2019 il comitato dei trasporti aerei dell'ICAO ha istituito una task force Facilitazioni, incaricata di prendere in esame proposte di standard e pratiche raccomandate sulla raccolta, l'utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR in linea con la risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La task force ha il compito di: a) riesaminare gli attuali standard e pratiche raccomandate sui dati PNR figuranti nell'allegato 9, capo 9, della convenzione di Chicago; b) stabilire se tali standard e pratiche raccomandate debbano essere integrati da altri standard e pratiche raccomandate e/o orientamenti, tenendo conto della decisione e delle considerazioni del Consiglio di sicurezza; c) se necessario, elaborare nuove disposizioni (standard, pratiche raccomandate e/o orientamenti) per la raccolta, l'utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR.
Le discussioni per il riesame degli standard e delle pratiche raccomandate dell'ICAO sui dati PNR sono ancora in fase iniziale. Una volta adottati, gli standard previsti saranno vincolanti per tutti i membri dell'ICAO, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti fissati dalla stessa. L'articolo 38 della convenzione di Chicago fa obbligo agli Stati contraenti di avvertire l'ICAO qualora intendano discostarsi da uno standard, nell'ambito del meccanismo di notifica delle differenze.
2.4.Quadro giuridico dell'UE
Il trattamento dei dati PNR costituisce uno strumento essenziale della risposta comune dell'UE al terrorismo e ai reati gravi, e un elemento costitutivo dell'Unione della sicurezza. Individuare e rintracciare i modelli di viaggio sospetti trattando i dati PNR per raccogliere prove e, se del caso, individuare gli autori di reati gravi e i loro complici e smantellare le reti criminali si sta rivelando essenziale per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.
Il 27 aprile 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. La direttiva consente alle autorità nazionali di accedere direttamente a informazioni essenziali detenute dalle compagnie aeree, nel pieno rispetto dei diritti di protezione dei dati. Fornisce a tutti gli Stati membri uno strumento importante per prevenire, accertare e indagare i reati di terrorismo e i reati gravi, compresi il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di minori. Il termine per il recepimento della direttiva PNR nel diritto nazionale degli Stati membri è scaduto il 25 maggio 2018.
Per agevolare il processo di collegamento dei vettori aerei alle unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri, ossia le unità responsabili della raccolta e del trattamento dei dati PNR, il 28 aprile 2017 la Commissione europea ha adottato una decisione di esecuzione sui protocolli comuni e i formati dei dati che i vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati PNR agli Stati membri. La decisione di esecuzione è divenuta applicabile nell'aprile 2018.
Attualmente sono in vigore due accordi internazionali tra l'UE e due paesi terzi (Australia e Stati Uniti) sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR. Il 26 luglio 2017 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha adottato un parere sull'accordo previsto tra l'UE e il Canada firmato il 25 giugno 2014. La Corte ha statuito che l'accordo non può essere concluso nella sua forma prevista, in quanto alcune disposizioni sono incompatibili con i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali riconosciuti dall'UE. In particolare, la Corte ha fissato ulteriori requisiti giuridici in materia di vigilanza da parte di un'autorità indipendente, dati sensibili, trattamento automatizzato dei dati PNR, finalità per cui i dati PNR possono essere trattati, e conservazione, uso, divulgazione e ulteriore trasferimento dei dati PNR. A seguito dell'autorizzazione del Consiglio ricevuta dalla Commissione nel dicembre 2017, nel giugno 2018 sono stati avviati nuovi negoziati PNR con il Canada. In occasione del 17º vertice UE-Canada svoltosi a Montreal dal 17 al 18 luglio 2019, l'UE e il Canada hanno accolto con favore la conclusione di tali negoziati. Sebbene il Canada abbia fatto presente il proprio obbligo di esame giuridico, le parti si sono impegnate, fatto salvo tale esame, a concludere l'accordo quanto prima riconoscendo il ruolo fondamentale di tale accordo per rafforzare la sicurezza e garantire al tempo stesso la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali.
Un numero crescente di paesi terzi raccoglie i dati PNR dai vettori aerei e negli ultimi anni molti di tali paesi terzi hanno manifestato alla Commissione il loro interesse a concludere con l'UE un accordo internazionale sui dati PNR. In assenza di una base giuridica, i vettori aerei sono esposti a una situazione di conflitto di leggi e a un rischio di multe e altre sanzioni. Parallelamente, in seguito all'attuazione della direttiva PNR, gli Stati membri dell'UE chiedono ai vettori aerei dei paesi terzi di trasmettere i dati PNR alle rispettive unità d'informazione sui passeggeri. Lamentando la mancanza di reciprocità, alcuni paesi terzi hanno rifiutato tali trasferimenti e altri minacciano altrettanto, compromettendo così l'efficacia del meccanismo PNR dell'UE.
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha competenza esclusiva "per la conclusione di accordi internazionali [...] nella misura in cui [tale conclusione] può incidere su norme comuni o modificarne la portata". Un accordo internazionale può incidere su norme comuni o modificarne la portata quando il settore da esso contemplato si sovrappone alla legislazione dell'Unione o è già disciplinato in larga misura dal diritto dell'Unione. Inoltre, per valutare se un settore sia già disciplinato in larga misura da norme comuni, occorre tener conto non solo dello stato attuale del diritto dell'Unione nel settore di cui trattasi, ma anche delle sue prospettive di evoluzione, qualora esse siano prevedibili.
Alla luce delle norme comuni summenzionate e dell'imminente riesame a norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/681, si può concludere che la materia oggetto della decisione proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.
3.Posizione da adottare a nome dell'Unione
In considerazione dell'importanza della questione per la politica interna ed esterna dell'UE e alla luce di quanto precede, è necessario stabilire una posizione dell'Unione sui trasferimenti di dati PNR ai fini dei lavori (multilaterali) in corso a livello dell'ICAO. In particolare, l'UE dovrebbe mirare a far incorporare nei nuovi standard ICAO i principi fondamentali sulle modalità di trasmissione e trattamento dei dati PNR e sulla protezione dei dati personali - da specificare nella posizione comune. A tale riguardo, è essenziale orientare le discussioni in sede di ICAO sui nuovi standard PNR in modo compatibile con il quadro normativo dell'UE e con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati.
La posizione dell'Unione, rilevante sia per la decisione definitiva del Consiglio dell'ICAO sia per le discussioni preparatorie in altri organi dell'ICAO, è definita conformemente al quadro giuridico dell'UE applicabile in materia di protezione dei dati e di PNR, vale a dire il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva (UE) 2016/680 e la direttiva (UE) 2016/681, nonché al trattato e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nel parere 1/15 della Corte.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia un membro dell'organo o parte dell'accordo.
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso di specie
Il Consiglio dell'ICAO è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione di Chicago.
Qualsiasi emendamento dell'allegato 9, capo 9, della convenzione di Chicago adottato dal Consiglio dell'ICAO a norma dell'articolo 54, lettera l), della medesima convenzione costituirà un atto avente effetti giuridici. Un siffatto emendamento è tale da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/681, nonché sugli accordi internazionali esistenti e futuri tra l'UE e paesi terzi sui dati PNR.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, segnatamente su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.
4.2.2.Applicazione al caso di specie
L'atto previsto persegue più finalità e ha componenti nei settori della protezione dei dati e della cooperazione di polizia. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 16, paragrafo 2, e articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, e dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2019/0195 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli standard e le pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione relativa all'aviazione civile internazionale ("convenzione di Chicago"), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ("ICAO").
(2)Gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in determinati organi dell'ICAO, tra cui l'Assemblea e altri organi tecnici.
(3)Ai sensi dell'articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell'ICAO può adottare standard internazionali e pratiche raccomandate.
(4)Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con risoluzione 2396 (2017) adottata il 21 dicembre 2017, ha richiesto agli Stati membri delle Nazioni Unite di sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con gli standard e le pratiche raccomandate dell'ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, "PNR") e di garantire che tali dati siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi.
(5)La risoluzione 2396 (2017) ha inoltre esortato l'ICAO a collaborare con gli Stati membri delle Nazioni Unite per stabilire uno standard per la raccolta, l'utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR.
(6)Gli standard e le pratiche raccomandate sui dati PNR figurano nell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, parti A e D, della convenzione di Chicago. Sono integrati da ulteriori orientamenti, in particolare il documento 9944 dell'ICAO che definisce gli orientamenti sui dati PNR.
(7)Nel marzo 2019 il comitato dei trasporti aerei dell'ICAO ha istituito una task force, composta da esperti degli Stati membri del gruppo Facilitazioni dell'ICAO, per prendere in esame proposte di nuovi standard e pratiche raccomandate sulla raccolta, l'utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR in linea con la risoluzione 2396 (2017). Nella task force sono rappresentati vari Stati membri dell'Unione. La Commissione partecipa alla task force in qualità di osservatore. La task force dovrebbe presentare la sua relazione finale al comitato dei trasporti aerei dell'ICAO nell'ottobre 2019.
(8)La 40ª sessione dell'assemblea dell'ICAO si terrà dal 24 settembre al 4 ottobre 2019. L'assemblea definirà gli orientamenti politici dell'ICAO per i prossimi anni, eventualmente anche per quanto riguarda l'adozione di nuovi standard e pratiche raccomandate sui dati PNR.
(9)Il 18 luglio 2019 il Consiglio ha approvato il documento informativo "Norme e principi in materia di raccolta, uso, trattamento e protezione dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR)" da presentare all'assemblea dell'ICAO. Tale documento informativo è stato presentato per consultazione alla conferenza europea dell'aviazione civile.
(10)Il documento illustra la posizione dell'Unione in merito all'osservanza dei principi fondamentali, che contribuirebbe a garantire il rispetto dei requisiti costituzionali e normativi in materia di diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati nel trattamento dei dati PNR a fini di lotta al terrorismo e ai reati gravi. L'ICAO è invitato a includere tali principi in ogni standard futuro sui dati PNR e negli orientamenti (riveduti) dell'ICAO sui dati PNR (doc. 9944).
(11)L'Unione ha adottato norme comuni sui dati PNR, segnatamente la direttiva (UE) 2016/681, il cui ambito di applicazione coincide in larga misura con il settore interessato dai previsti standard e pratiche raccomandate, tra cui, in particolare, una serie completa di norme per salvaguardare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali nel contesto dei trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei agli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
(12)Attualmente sono in vigore due accordi internazionali tra l'UE e due paesi terzi (Australia e Stati Uniti) sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR. Il 26 luglio 2017 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha adottato un parere sull'accordo previsto tra l'UE e il Canada firmato il 25 giugno 2014.
(13)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO e degli organi preparatori/tecnici dell'ICAO, poiché qualsiasi futuro standard e pratica raccomandata nel settore dei dati PNR, in particolare qualsiasi emendamento dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione di Chicago, adottato dal Consiglio dell'ICAO sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, segnatamente sulla direttiva (UE) 2016/681 e sui vigenti accordi internazionali sui dati PNR.
(14)La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato è definita conformemente al quadro giuridico dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati e di dati PNR, vale a dire il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché al trattato e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nel parere 1/15 della Corte.
(15)La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO.
(16)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]
OPPURE
[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.]
OPPURE
[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.]
[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]
OPPURE
[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]
[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]
(17)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ("ICAO") in merito all'adozione di standard e pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione, in particolare mediante revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione di Chicago, è stabilita nell'allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente