Bruxelles, 11.9.2019

COM(2019) 409 final

2019/0190(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act ("CBERA").

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

L'Unione europea è parte dell'accordo.

2.2.Conferenza dei ministeri e Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale.

A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.

2.3.L'atto previsto del Consiglio generale dell'OMC

A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali è possibile concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro.

In seguito a una richiesta degli Stati Uniti, il Consiglio generale dell'OMC deve adottare una decisione per prorogare l'attuale deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di concedere un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito della CBERA, a norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC ("atto previsto").

La deroga attuale per il CBERA scade il 31 dicembre 2019. Pertanto l'obiettivo dell'atto previsto è prorogare la deroga fino al 30 settembre 2025, come da richiesta degli Stati Uniti.

L'atto previsto vincolerà i membri dell'OMC conformemente all'articolo IX, paragrafo 3, e all'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, il quale recita: "Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 [...] costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri."

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

Gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta affinché venga prorogata l'attuale deroga dell'OMC agli obblighi degli USA a norma dell'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994 al fine di consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi ("paesi beneficiari") nell'ambito del CBERA dal 1º gennaio 2020 al 30 settembre 2025.

Gli Stati Uniti hanno presentato la richiesta a norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC. A motivazione della richiesta adducono l'estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti, e osservano che le prospettive economiche di questi piccoli paesi sono ulteriormente complicate dalla suscettibilità alle catastrofi naturali. I benefici nell'ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera.

Secondo gli Stati Uniti l'esenzione dai dazi accordata nell'ambito del CBERA non dovrebbe arrecare pregiudizio agli interessi degli altri membri che non beneficiano di tale trattamento e si prevede che la proroga di tale esenzione dai dazi non causerà una diversione significativa delle importazioni degli Stati Uniti di prodotti ammissibili nell'ambito del CBERA originari di paesi membri non beneficiari.

Si tratta della quinta proroga della deroga per il trattamento tariffario preferenziale, inizialmente concessa il 15 febbraio 1985 per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1984 e il 30 settembre 1995 1 e attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2019 2 .

La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga. L'Unione inoltre sostiene le azioni contro la povertà e a favore della stabilità. La posizione che dovrà essere assunta dall'Unione in seno al Consiglio generale dovrebbe pertanto essere a sostegno della proroga della deroga.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio generale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo OMC.

L'atto che il Consiglio generale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo II, paragrafo 2, e dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del Consiglio generale dell'OMC darà attuazione alle disposizioni dell'accordo OMC per quanto riguarda le deroghe e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2019/0190 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2)A norma dell'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, "gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 ('accordi commerciali multilaterali') costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri".

(3)Conformemente all'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.

(4)L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell'accordo OMC e relativi allegati.

(5)A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

(6)A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri dell'OMC ("Organizzazione mondiale del commercio"), le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale dell'OMC.

(7)A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.

(8)Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 per il periodo dal 1º gennaio 1984 al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri dell'OMC hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri dell'OMC hanno prorogato la deroga relativa all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 e l'hanno ampliata per includere l'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT fino al 31 dicembre 2019, nella misura necessaria per consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati conformemente alle disposizioni del CBERA.

(9)A norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale decida in merito alla proroga dell'attuale deroga dell'OMC al fine di consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito del CBERA dal 1º gennaio 2020 al 30 settembre 2025.

(10)A giustificazione della richiesta gli Stati Uniti adducono l'estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell'ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera.

(11)La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali dell'Unione con i beneficiari della deroga. L'Unione inoltre sostiene le azioni contro la povertà e a favore della stabilità.

(12)È opportuno stabilire che la posizione che la Commissione europea dovrà assumere a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'OMC è quella a sostegno della richiesta degli Stati Uniti di prorogare la deroga in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che la Commissione europea dovrà assumere a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act dal 1º gennaio 2020 al 30 settembre 2025.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    (BISD 31S/20).
(2)    WT/L/950.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.