COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.8.2019
COM(2019) 369 final
2019/0170(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, ("l'accordo") in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa alla compilazione dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo
Obiettivo dell'accordo (di seguito "l'accordo") è intensificare l'ampia cooperazione bilaterale esistente in diversi settori politici, economici e commerciali e nelle politiche settoriali, costituendo in tal modo una base a lungo termine per l'ulteriore approfondimento delle relazioni UE-Armenia. Intensificando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un'ampia gamma di settori, l'accordo getta le basi per una relazione bilaterale più efficace con l'Armenia.
La decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, ha approvato la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo in conformità all'articolo 385 dell'accordo medesimo. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 1º giugno 2018.
2.2.Il comitato di partenariato
Il comitato di partenariato, riunito in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo VI (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, è definito all'articolo 363, paragrafo 7, dell'accordo medesimo. In conformità all'articolo 363, paragrafi 1 e 6, dell'accordo il comitato di partenariato assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni. Esso ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dall'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti dell'accordo, le quali adottano le misure opportune per attuarle.
2.3.L'atto previsto del comitato di partenariato
La procedura di arbitrato di cui al titolo VI, capo 13, dell'accordo prevede che, qualora le parti non riescano a risolvere una controversia mediante consultazioni, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. La finalità dell'atto previsto è definire la posizione dell'Unione relativamente all'adozione, da parte del comitato di partenariato, di un elenco di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie.
L'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo prevede che il comitato di partenariato compili, in base alle proposte formulate dalle parti, un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte e a cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque nominativi.
È stato pertanto discusso con la Repubblica d'Armenia un progetto di elenco che comprende cinque candidati arbitri provenienti dall'Unione europea, cinque candidati arbitri provenienti dalla Repubblica d'Armenia e cinque cittadini di paesi terzi a cui possa essere affidato l'incarico di presidente di un collegio arbitrale.
I candidati arbitri e i candidati presidenti proposti dall'Unione e dalla Repubblica d'Armenia possiedono un'esperienza specifica nei settori del diritto, del commercio internazionale e altre questioni relative alle disposizioni del titolo VI dell'accordo e sono tenuti a soddisfare il requisito di indipendenza quale definito all'articolo 339, paragrafo 2, dell'accordo.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
Obiettivo della posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione è compilare un elenco di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie.
La decisione costituisce lo strumento giuridico che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di partenariato.
La presente decisione attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale sulla base delle disposizioni dell'accordo. La compilazione di un elenco di arbitri è un obbligo giuridico per la costituzione di strutture istituzionali che consentano all'Unione e alla Repubblica d'Armenia di affrontare efficacemente le controversie bilaterali inerenti all'applicazione e interpretazione del titolo dell'accordo relativo agli scambi. Essa è coerente con l'approccio adottato dall'Unione nelle discipline relative alla composizione delle controversie negoziate o attuate nel quadro di accordi di libero scambio con altri partner commerciali.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato di partenariato è un organo istituito dall'accordo. La decisione che il comitato di partenariato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 363, paragrafo 6, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la garanzia dell'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
La decisione del comitato di partenariato deve essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2019/0170 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, ("accordo") il comitato di partenariato compila un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro.
(2)A norma dell'articolo 385, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è applicato a titolo provvisorio dal 1º giugno 2018.
(3)A norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo, l'Unione e la Repubblica d'Armenia hanno ciascuna proposto i propri candidati disposti e atti ad esercitare la funzione di arbitro e si sono accordate su cinque cittadini di paesi terzi a cui possa essere affidato l'incarico di presidente di un collegio arbitrale.
(4)È opportuno che il comitato di partenariato compili l'elenco degli arbitri.
(5)La decisione del comitato di partenariato è pubblicata dopo l'adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di partenariato dell'accordo riguardante l'adozione dell'elenco di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato di partenariato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
La Commissione è destinataria della presente decisione.
La decisione del comitato di partenariato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.8.2019
COM(2019) 369 final
ALLEGATO
della
decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie
TESTO ACCLUSO
PROGETTO DI
Decisione n. XX/XX del comitato di PARTNERIATO UE-REPUBBLICA D'ARMENIA
del XXX
relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri di cui all'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra
IL COMITATO DI PARTENARIATO,
visto l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, ("l'accordo"), in particolare l'articolo 339, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo il comitato di partenariato compila un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro.
(2)A norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo, l'elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte e a cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque nominativi.
(3)L'Unione europea e la Repubblica d'Armenia hanno ciascuna proposto cinque candidati arbitri e si sono accordate su cinque cittadini di paesi terzi a cui possa essere affidato l'incarico di presidente di un collegio arbitrale. Tutte le persone figuranti nell'elenco sono disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro.
(4)Per garantire il corretto funzionamento dell'accordo, in particolare del titolo VI, capo 13, l'elenco deve essere adottato dal comitato di partenariato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità all'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo è riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a...
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Per il comitato di partenariato
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Il presidente
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ALLEGATO
ELENCO DEGLI ARBITRI DI CUI ALL'ARTICOLO 339 DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO GLOBALE E RAFFORZATO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA D'ARMENIA, DALL'ALTRA
Arbitri proposti dall'Unione europea
1.Claus–Dieter EHLERMANN
2.Giorgio SACERDOTI
3.Jacques BOURGEOIS
4.Pieter Jan KUIJPER
5.Ramon TORRENT
Arbitri proposti dalla Repubblica d'Armenia
1.Nora SARGSYAN
2.Arman SARGSYAN
3.Grigor BEKMEZYAN
4.Levon GEVORGYAN
5.Mushegh MANUKYAN
Presidenti
1.William Davey (US)
2.Helge Seland (Norvegia)
3.Maryse Robert (Canada)
4.Christian Häberli (Svizzera)
5.Merit Janow (US)