COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.8.2019
COM(2019) 361 final
2019/0164(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Tra le numerose misure della politica europea di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nel vicinato dell'Unione europea figura l'apertura graduale di determinati programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da detta politica. La Commissione europea ha trattato questo aspetto in modo più esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari.
Il Consiglio ha approvato tale impostazione nelle conclusioni del 5 marzo 2007.
Sulla base della comunicazione e delle conclusioni del 5 marzo 2007, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.
Il Consiglio europeo del giugno 2007 ha ribadito l'importanza fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori, che era stata presentata al Consiglio del 18 e 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi.
La comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l'intenzione dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell'UE.
Ad oggi sono stati firmati protocolli simili con Algeria, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Moldova, Marocco, Tunisia e Ucraina e sono in corso discussioni su un protocollo con l'Egitto. Nel settembre 2018, durante il comitato misto UE-Autorità palestinese, l'Autorità palestinese ha manifestato il proprio interesse a firmare un protocollo di un accordo quadro per la sua potenziale partecipazione a pieno titolo a una serie di programmi selezionati dell'UE.
L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Autorità palestinese di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente all'Autorità palestinese di ricevere dall'Unione europea assistenza, soprattutto finanziaria, a norma dei programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione dell'Autorità palestinese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1997.
Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha accolto con favore le proposte della Commissione per la PEV e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.
Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale e globale delineato nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi comunitari.
Sulla base di tale comunicazione e delle conclusioni del 5 marzo 2007, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con i paesi della PEV concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.
La base giuridica sostanziale della conclusione del protocollo è l'articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La base giuridica procedurale è l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'Autorità palestinese fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Autorità palestinese sulla base dei criteri stabiliti dai singoli programmi.
Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 del protocollo stabilisce che i controlli finanziari, le attività di audit o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, o sotto la loro autorità.
Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e attività di audit, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, e successivamente con cadenza triennale, le Parti possono riesaminarne l'attuazione in base all'effettiva partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione.
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma, in particolare le procedure di elaborazione di relazioni e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Autorità palestinese sulla base dei criteri stabiliti dai singoli programmi.
2019/0164 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (di seguito il "protocollo") è stato firmato a nome dell'Unione il ...
(2)L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente all'Autorità palestinese di ricevere dall'Unione europea assistenza tecnica, e in particolare assistenza finanziaria, a norma dei programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione dell'Autorità palestinese. La conclusione del protocollo non comporta pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.
(3)È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 10 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dal medesimo.
La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell'Autorità palestinese a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.8.2019
COM(2019) 361 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione
ALLEGATO
Protocollo
dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione
sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte,
e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra,
riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata l'"Unione", da una parte,
e
l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, in seguito denominata l'"Autorità palestinese", dall'altra,
(di seguito "le Parti"),
considerando quanto segue:
1.L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, ("accordo interinale di associazione") è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1997.
2.Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha accolto con favore le proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.
3.Il Consiglio si è più volte pronunciato a favore di tale politica.
4.Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale e globale delineato nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi comunitari.
5.L'Autorità palestinese ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
6.Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure elaborazione di relazioni e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Autorità palestinese,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'Autorità palestinese è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Autorità palestinese a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.
Articolo 2
L'Autorità palestinese fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.
Articolo 3
I rappresentanti dell'Autorità palestinese sono autorizzati a partecipare, in veste di osservatori e per i punti che la riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Autorità palestinese contribuisce finanziariamente.
Articolo 4
Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Autorità palestinese si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.
Articolo 5
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure elaborazione di relazioni e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Autorità palestinese sulla base dei criteri stabiliti dai singoli programmi.
Qualora l'Autorità palestinese chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Autorità palestinese l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte dell'Autorità palestinese dovranno essere stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento che rispetti il regolamento (CE) n. 232/2014.
Articolo 6
Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 stabilisce che i controlli finanziari, le attività di audit o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, o sotto la loro autorità.
Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e attività di audit, indagini amministrative, recupero, sanzioni pecuniarie e altre sanzioni amministrative che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.
Articolo 7
Il presente protocollo si applica fintantoché l'accordo interinale di associazione rimane in vigore.
Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta alla controparte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.
Articolo 8
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, e successivamente con cadenza triennale, le Parti possono riesaminarne l'attuazione in base all'effettiva partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione.
Articolo 9
Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori ove si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
Articolo 10
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
In attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, le Parti decidono di applicarlo in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, con riserva della sua conclusione in data successiva.
Articolo 11
Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.
Articolo 12
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, il … giorno del mese di … dell'anno ….
Per l'Unione europea
Per l'Autorità palestinese