COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.7.2019
COM(2019) 348 final
2019/0160(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ("l'accordo"), in riferimento alla prevista adozione dell'elenco delle persone disponibili e idonee ad esercitare la funzione di arbitro.
2.Contesto della proposta
2.1.Accordo di partenariato economico interinale UE-Africa centrale
Obiettivo dell'accordo è istituire un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico regionale completo conforme all'accordo di Cotonou. Ad oggi la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun. L'accordo si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
2.2.Comitato APE
Il comitato APE è l'organismo istituzionale misto dell'accordo. A norma dell'articolo 92 dell'accordo il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. Il comitato APE adotta le proprie decisioni per consenso. Il funzionamento del comitato APE è descritto nel suo regolamento interno.
2.3.Atto previsto del comitato APE
Il [data], nella sua quinta riunione, il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adozione dell'elenco degli arbitri ("atto previsto") in conformità dell'articolo 85 dell'accordo.
L'articolo 85, paragrafo 1, dell'accordo dispone che "il comitato APE elabora un elenco di 15 persone disponibili ed idonee a fungere da arbitro."
La finalità dell'atto previsto è stabilire un elenco di quindici persone che possano esercitare la funzione di arbitro nel quadro di una procedura di risoluzione delle controversie, in conformità al titolo VI dell'accordo. L'adozione di questo elenco è un elemento essenziale per completare il quadro operativo delle disposizioni dell'accordo in materia di prevenzione e risoluzione delle controversie.
3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco delle persone disponibili e idonee a fungere da arbitro a norma dell'articolo 85 dell'accordo.
Le parti dell'accordo hanno convenuto di adottare il presente progetto di decisione, lo hanno siglato in occasione della quarta riunione del comitato APE svoltasi il 18 e 19 febbraio 2019 e, fatte salve le procedure decisionali dell'Unione europea, dovrebbero adottarlo nella prossima riunione del comitato APE prevista per la fine del 2019.
La presente decisione è essenziale per attuare le disposizioni dell'accordo figuranti al titolo VI relativo alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie e, di conseguenza, per garantire la corretta attuazione dell'accordo.
4.Base giuridica procedurale
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra.
L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 85 dell'accordo.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà essere presa una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2019/0160 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ("l'accordo"),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo è stato concluso a nome dell'Unione europea ("l'Unione") tramite la decisione 2009/152/CE ed è applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
(2)A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato APE elabora un elenco di persone disponibili e idonee a fungere da arbitro.
(3)Durante la sua riunione annuale del [data], il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione relativa all'elenco delle persone disponibili e idonee ad esercitare la funzione di arbitro.
(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.
(5)L'istituzione dell'elenco delle persone disponibili e idonee a fungere da arbitro è prevista all'articolo 85, paragrafo 1, dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE è basata sul progetto di decisione del comitato APE relativa all'elenco delle persone disponibili e idonee a fungere da arbitro, accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente