 COMMISSIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
            Bruxelles, 28.6.2019
            COM(2019) 304 final
            2019/0144(NLE)
            Proposta di
            DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
            recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 
            
               
            
         
            
               RELAZIONE
            
            
               A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
            
            
               Con lettera protocollata dalla Commissione l'11 marzo 2019 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA, che determina il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. 
            
            
               A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 9 aprile 2019, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 10 aprile 2019 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
            
            
               1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
            
            
               •Motivi e obiettivi della proposta
            
            
               
                  In linea di principio, l'articolo 193 della direttiva IVA dispone che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.
               
               
                  A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure speciali di deroga alla direttiva IVA, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
               
             
            
               Nel 2009 la Romania ha chiesto una deroga per essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile, tra l'altro, alle cessioni di prodotti del legno. A norma di tale procedura, il soggetto passivo destinatario delle cessioni diventa debitore dell'imposta. I prodotti del legno comprendono nello specifico legname in piedi, legno da lavoro di spacco o in tronchi, legna da ardere, derivati del legno, legno squadrato o trucioli di legno, nonché legno grezzo, trasformato o semilavorato.
            
            
               Tale richiesta è stata approvata con la decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio fino al 31 dicembre 2013 e, per quanto riguarda i prodotti in legno, è stata successivamente prorogata dalla decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio fino al 31 dicembre 2016 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1206 del Consiglio fino al 31 dicembre 2019. 
            
            
               La Romania ha ora chiesto una nuova proroga della deroga riguardo all'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle cessioni di tali prodotti del legno.
            
            
               Sulla base della relazione presentata dalla Romania unitamente alla domanda di proroga della misura, la designazione del destinatario quale debitore dell'imposta per le cessioni dei summenzionati prodotti del legno ha avuto l'effetto di evitare l'evasione e l'elusione fiscale in tale settore, che è caratterizzato da un gran numero di piccoli rivenditori e intermediari che si sono rivelati difficili da controllare. Una proroga per un periodo supplementare limitato appare pertanto giustificata in quanto non sembrerebbe che la misura abbia avuto un impatto negativo sulle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri. Tenuta in considerazione l'immutata situazione di diritto e di fatto, si propone pertanto di prorogare la misura di deroga, consentendo alla Romania di continuare ad applicare tale misura di deroga fino al 31 dicembre 2022.
            
            
               
                  Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace e per concedere agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. 
               
               
                  Pertanto, fino alla scadenza di tale deroga, la Romania dovrebbe attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire un'ulteriore diffusione delle frodi in materia di IVA nel settore del legname. Di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni.
               
             
            
               •Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
            
            
               
                  Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva IVA sono state concesse ad altri Stati membri.
               
               
                  La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA. 
               
             
            
               2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
            
            
               •Base giuridica
            
          
         
            
               
                  Articolo 395 della direttiva IVA.
               
             
            
               •Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 
            
            
               
                  Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.
               
             
            
               •Proporzionalità
            
            
               
                  La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. 
               
             
            
               Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.
            
            
               •Scelta dell'atto giuridico
            
            
               Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.
            
            
               A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.
            
            
               3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
            
            
               •Consultazioni dei portatori di interessi
            
            
               
                  La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Romania e concerne unicamente questo Stato membro.
               
             
            
               •Assunzione e uso di perizie
            
            
               
                  Non è stato necessario consultare esperti esterni.
               
             
            
               •Valutazione d'impatto
            
            
               La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio si prefigge di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale nel settore del legno e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo in quanto continuerà a impedire il ricorso ai meccanismi di frode precedentemente applicati in tale settore. Secondo la Romania, la mancata proroga della misura porterebbe inevitabilmente al ritorno a tali meccanismi.
            
            
               Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque circoscritta.
            
            
               4.INCIDENZA SUL BILANCIO
            
            
               La proposta non incide sul bilancio dell'UE.
            
            
               5.ALTRI ELEMENTI
            
          
         
            
               •Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
            
            
               La proposta ha una durata limitata nel tempo.
            
            
               2019/0144 (NLE)
            
            
               Proposta di
            
            
               DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
            
            
               recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 
            
            
               IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
            
            
               visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
            
            
               vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
            
            
               vista la proposta della Commissione europea,
            
            
               considerando quanto segue:
            
            
               (1)La decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio e, successivamente, la decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio hanno autorizzato la Romania ad applicare una misura speciale che designa quale debitore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il soggetto passivo destinatario delle cessioni di prodotti in legno effettuate da soggetti passivi. L'autorizzazione concessa dalla decisione di esecuzione 2013/676/UE è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1206 del Consiglio.
            
            
               (2)Con lettera protocollata dalla Commissione l'11 marzo 2019 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale concessa dalla decisione di esecuzione 2013/676/UE. La domanda era corredata di una relazione sull'applicazione di tale misura, come previsto dall'articolo 3 della citata decisione di esecuzione.
            
            
               (3)Con lettera del 9 aprile 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 10 aprile 2019 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
            
            
               (4)In base alle informazioni fornite dalla Romania nella sua richiesta, la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale non è cambiata. Inoltre l'analisi condotta dalle autorità rumene indica che la misura si è rivelata efficace nel ridurre l'evasione fiscale.
            
            
               (5)La Commissione ritiene che la misura speciale sia proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi in termini di evasione ed elusione fiscale. A suo parere, la proroga della misura non dovrebbe avere un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.
            
            
               (6)È opportuno pertanto che la Romania sia autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022.
            
            
               (7)In genere le deroghe sono autorizzate per un periodo limitato in modo che si possa valutare se le misure speciali siano idonee ed efficaci. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo necessario per introdurre altre misure convenzionali per affrontare il problema fino alla scadenza delle misure speciali. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui si verifica una frode. La Romania dovrebbe quindi adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire ulteriori frodi all'IVA nel settore del legname e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni. Non è pertanto necessario, in questa fase, includere nella decisione di esecuzione 2013/676/UE disposizioni specifiche per la presentazione di ulteriori richieste di proroga della deroga autorizzata da tale decisione di esecuzione oltre il 31 dicembre 2022.
            
            
               (8)La misura di deroga non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
            
            
               (9)È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/676/UE,
            
          
         
            
               HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 
            
            
               Articolo 1
            
            
               La decisione di esecuzione 2013/676/CEE del Consiglio è così modificata:
            
            
               1) all'articolo 1, la data "31 dicembre 2019" è sostituita dalla data "31 dicembre 2022";
            
            
               2) l'articolo 3 è soppresso.
            
            
               Articolo 2
            
            
               La Romania è destinataria della presente decisione.
            
            
               Fatto a Bruxelles, il
            
            
               
                     Per il Consiglio
               
               
                     Il presidente