Bruxelles, 18.6.2019

COM(2019) 281 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica delle Seychelles


{SWD(2019) 209 final} - {SWD(2019) 210 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione propone di negoziare, con la Repubblica delle Seychelles, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e un nuovo protocollo che rispondano alle esigenze della flotta dell'Unione e siano in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP) e con le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra l'Unione europea e le Seychelles 1 è stato firmato il 28 febbraio 2007 2 ed è entrato in vigore il 2 novembre 2007 per un periodo di sei anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile e si applica fino al 1º novembre 2019. Si propone ora di negoziare un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile allo scopo di includervi alcune disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1380/2013 3 non contemplate dall'APP in vigore. L'attuale protocollo sessennale 4 dell'APP è entrato in vigore il 18 gennaio 2014 e scadrà il 17 gennaio 2020. Esso fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori.

La contropartita finanziaria pubblica dovuta annualmente dall'UE alle Seychelles ammonta a 5 000 000 EUR 5 , di cui 2 500 000 EUR sono destinati al sostegno settoriale.

L'APP con le Seychelles prevede possibilità di pesca per il tonno e le specie altamente migratorie per le navi dell'UE di quattro Stati membri (Spagna, Francia, Italia e Portogallo). L'Unione europea dispone di un'ampia rete di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) nelle acque dell'Oceano Indiano, segnatamente con Maurizio e il Madagascar.

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo la gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni. Essi inoltre favoriscono la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner, promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una migliore gestione delle risorse ittiche e incoraggiano la governance, sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e garantendo il finanziamento della lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Gli APPS contribuiscono peraltro allo sviluppo sostenibile dell'industria ittica locale e alla promozione della crescita e di un'occupazione dignitosa connesse alle attività di pesca. Essi rafforzano infine la posizione dell'Unione europea all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca: nel caso delle Seychelles, in particolare nella Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) 6 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati per la conclusione di un nuovo accordo e del relativo protocollo con le Seychelles sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, competenza esclusiva.

Proporzionalità

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post dell'attuale protocollo dell'APP con le Seychelles e una valutazione ex-ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione.

Secondo le conclusioni della valutazione, i settori della pesca dell'UE sono fortemente interessati ad operare nelle acque delle Seychelles e il rinnovo del protocollo è nell'interesse delle due parti. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'UE è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, vista l'estensione della zona di pesca soggetta alla giurisdizione di quest'ultimo. Il rafforzamento delle relazioni con le Seychelles è inoltre funzionale alla costruzione di alleanze nel quadro dell'IOTC. Per le navi dell'UE ciò significa inoltre poter mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto strategie di sfruttamento previste da un quadro giuridico pluriennale internazionale. Inoltre l'importanza di Victoria, che costituisce uno dei principali porti di sbarco, contribuisce alla pertinenza del nuovo protocollo, sia per l'industria della pesca nell'UE che per il paese partner. Per le autorità delle Seychelles l'obiettivo consiste nel proseguire le relazioni con l'UE al fine di rafforzare la governance degli oceani, beneficiando nel contempo di un sostegno settoriale specifico che preveda opportunità di finanziamento pluriennali.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile delle Seychelles. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica, in particolare in occasione della sua riunione del 27 marzo 2019.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l'avvio dei negoziati e di includere una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nell'incidenza sul bilancio connessa al nuovo protocollo figura anche il versamento di una contropartita finanziaria alla Repubblica delle Seychelles. Le dotazioni di bilancio corrispondenti, in termini di stanziamenti di impegno e di pagamento, devono essere incluse ogni anno nella linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (11 03 01) e devono essere compatibili con la programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Gli importi annuali per gli impegni e i pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non entrati in vigore all'inizio dell'anno. 7

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio dei negoziati è previsto per il secondo trimestre del 2019.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica delle Seychelles;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica delle Seychelles


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica delle Seychelles,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con tale paese.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale designato dal Consiglio], sulla base delle direttive di negoziato figuranti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.
(2) https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2006084&DocLanguage=en
(3)    Cfr. regolamento (UE) n. 1380/2013, parte VI, titolo II.
(4)    GU L 4 del 9.1.2014, pag. 3.
(5)    Per gli ultimi quattro anni previsti dal protocollo. Per i primi due anni era pari a 5 350 000.
(6)     https://iotc.org/ , organizzazione intergovernativa responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano.
(7)    Capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).

Bruxelles, 18.6.2019

COM(2019) 281 final

ALLEGATO

della

raccomandazione

per una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica delle Seychelles

{SWD(2019) 209 final} - {SWD(2019) 210 final}


ALLEGATO

Direttive di negoziato

Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile dovrebbe pertanto definire il quadro, i principi e gli obiettivi generali che costituiranno la base del partenariato con la Repubblica delle Seychelles. Esso dovrebbe contenere una clausola che abroghi l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles 1 attualmente in vigore.

Per promuovere una pesca sostenibile e responsabile con benefici reciproci per l'UE e la Repubblica delle Seychelles mediante il nuovo accordo e relativo protocollo, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:

·garantire l'accesso alla zona di pesca della Repubblica delle Seychelles e le necessarie autorizzazioni affinché le navi della flotta dell'UE possano esercitarvi le loro attività di pesca, sviluppando tra l'altro, in questo modo, la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'UE nell'Oceano Indiano;

·tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock coinvolti;

·cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca, pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell'UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere, nonché l'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;

·garantire che l'accesso alle attività di pesca si basi sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'UE nella regione e su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone e tenendo conto degli interessi delle regioni ultraperiferiche dell'UE;

·stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica, e promuovere l'attività economica;

·garantire che il protocollo concorra a incoraggiare la crescita sostenibile e a promuovere un'occupazione dignitosa in relazione alle attività di pesca, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

·includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.

Il protocollo dovrebbe definire in particolare:

·le possibilità di pesca che saranno assegnate alle navi dell'Unione europea,

·la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, nonché

·i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.

(1)    GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.