Bruxelles, 18.6.2019

COM(2019) 280 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal

{SWD(2019) 207 final} - {SWD(2019) 208 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal, che risponda alle esigenze della flotta dell'Unione e che sia in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP) nonché con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il vigente accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e il Senegal 1  è stato firmato il 20 novembre 2014 2 . L'attuale protocollo quinquennale dell'accordo di partenariato 3 è entrato in vigore il 20 novembre 2014 4 e scadrà il 19 novembre 2019. Esso fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori.

La contropartita finanziaria pubblica versata annualmente dall'UE al Senegal ammonta a 1 058 000 EUR per il primo anno, 988 000 EUR per il secondo, il terzo e il quarto anno, e 918 000 EUR per il quinto anno per un quantitativo di riferimento totale di 14 000 t all'anno. A ciò si aggiunge, per cinque anni, un importo annuo di 750 000 EUR destinato al sostegno settoriale.

L'APPS con il Senegal prevede possibilità di pesca per il tonno e le specie altamente migratorie per le navi dell'UE di due Stati membri (Spagna e Francia) e possibilità di pesca per le specie demersali per due navi (spagnole). L'Unione europea ha già sviluppato una rete di accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) nelle acque dell'Oceano Atlantico antistanti l'Africa occidentale, segnatamente con il Marocco, la Mauritania, la Gambia, la Guinea-Bissau, la Liberia e la Costa d'Avorio.

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Essi favoriscono inoltre la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner, promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una migliore gestione delle risorse ittiche e incoraggiano la governance, sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e fornendo finanziamenti per lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'industria ittica locale. Gli APPS rafforzano la posizione dell'UE all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca: nel caso del Senegal in particolare all'interno Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) 5 . Essi, infine, si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e contribuiscono al miglioramento del rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo con il Senegal sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e in particolare con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

Sebbene a livello locale, l'attività economica generata nel settore della pesca in Senegal contribuirà ad affrontare le cause della migrazione irregolare dal paese.

 

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

Base giuridica

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, competenza esclusiva.

Proporzionalità

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post dell'attuale protocollo dell'APPS con il Senegal e una valutazione ex-ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione 6 .

Secondo le conclusioni della valutazione, i settori della pesca dell'UE (sia per i tonni che per le specie demersali) sono fortemente interessati ad operare nelle acque del Senegal e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione. Per l'UE è importante mantenere uno strumento che permetta una cooperazione settoriale con il Senegal quale attore di primo piano a livello subregionale. Inoltre l'importanza di Dakar, che costituisce uno dei principali porti di sbarco, contribuisce alla pertinenza del nuovo protocollo, sia per l'industria della pesca nell'UE che per il paese partner. Per le autorità senegalesi l'obiettivo consiste nel proseguire le relazioni con l'UE al fine di rafforzare la governance degli oceani, beneficiando nel contempo di un sostegno settoriale specifico che preveda opportunità di finanziamento pluriennali.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile del Senegal. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l'avvio dei negoziati e di includere una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio, il nuovo protocollo comprende il pagamento, alla Repubblica del Senegal, di una contropartita finanziaria che è compatibile con il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e in particolare con le dotazioni della linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile. Gli importi annuali per gli impegni e i pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per le proposte che non sono entrate in vigore all'inizio dell'anno 7 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio dei negoziati è previsto per il secondo trimestre del 2019.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati al fine di concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con il Senegal per la conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con tale paese.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale che deve essere inserito dal Consiglio], sulla base delle direttive di negoziato figuranti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3.
(2)     https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=en
(3)    GU L 304 del 23.10.2014, pag. 9.
(4)     https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014056&DocLanguage=en  
(5)     http://www.fao.org/fishery/rfb/iccat/en , organismo istituito a norma del diritto internazionale per la conservazione e la gestione delle specie altamente migratorie nella regione.
(6)    SWD(2019)208
(7)    Cfr. capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41) in linea con l'accordo interistituzionale sul quadro finanziario pluriennale (2013/C 373/01).

Bruxelles, 18.6.2019

COM(2019) 280 final

ALLEGATO

della

raccomandazione

per una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal

{SWD(2019) 207 final} - {SWD(2019) 208 final}


ALLEGATO

Direttive di negoziato

L'obiettivo dei negoziati è la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Per promuovere una pesca sostenibile e responsabile con benefici reciproci per l'UE e la Repubblica del Senegal mediante il nuovo protocollo, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:

·garantire l'accesso alla zona di pesca della Repubblica del Senegal e le necessarie autorizzazioni affinché le navi della flotta dell'UE possano esercitarvi le loro attività di pesca, sviluppando tra l'altro, in questo modo, la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'UE nell'Africa occidentale;

·tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock coinvolti;

·cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca eccedentarie, pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell'UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere, nonché l'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;

·garantire che l'accesso alle attività di pesca sia basato sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'UE nella regione e su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone;

·stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di: incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica; promuovere l'attività economica e le opportunità di lavoro, contribuendo tra l'altro ad affrontare le cause della migrazione irregolare dal Senegal;

·garantire che il protocollo concorra a incoraggiare la crescita e a promuovere un'occupazione dignitosa in relazione all'attività marittima, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

·includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.

Il protocollo dovrebbe definire in particolare:

·le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alle navi dell'Unione europea,

·la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, nonché

·i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.