COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.6.2019
COM(2019) 269 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. […]
del […]
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24.
(2)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco.
(3)La direttiva 2014/40/UE abroga la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
(4)La Norvegia dovrebbe mantenere il suo adattamento della direttiva 2001/37/CE per quanto riguarda i "prodotti del tabacco per uso orale" definiti all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE.
(5)In considerazione dell'adattamento relativo ai prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE e della sua situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso del tabacco orale e ai suoi modelli di consumo, la Norvegia dovrebbe essere libera di autorizzare un'avvertenza alternativa supplementare relativa alla salute riguardo al tabacco per uso orale come indicato all'articolo 1, lettera c), della decisione.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:
"32014 L 0040: Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24, modificata da:
- 32014 L0109: Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014 (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22).
Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 7).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
a)all’articolo 5, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi, provvedono a che la Commissione abbia accesso a tutti i dati e tutte le informazioni forniti.";
b)all’articolo 7, paragrafo 13, è aggiunto il comma seguente:
"Nei casi riguardanti fabbricanti e importatori degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA riscuote le eventuali imposte applicate dalla Commissione";
c)per quanto riguarda la Norvegia, all’articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"Vista la situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso del tabacco orale e ai suoi modelli di consumo, il tabacco per uso orale immesso sul mercato in Norvegia può recare la seguente avvertenza alternativa relativa alla salute:
"Questo prodotto del tabacco aumenta il rischio di danni al feto o di parto di un feto morto"";
d)il divieto di cui all'articolo 17 non si applica all'immissione sul mercato norvegese dei prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 8. Questa deroga non si applica ai divieti di vendita dei prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 8, in forme simili a prodotti alimentari. La Norvegia vieta l'esportazione dei prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 8, in tutte le Parti contraenti del presente accordo, ad eccezione della Svezia;
e)all'articolo 30, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "al 20 maggio 2017" leggasi "a un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE".
All'articolo 30, lettere a) e c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 20 maggio 2016" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE".
All'articolo 30, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 20 novembre 2016" leggasi "di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE"."
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/40/UE, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24, e della direttiva delegata 2014/109/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […].
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[…]
I segretari
del Comitato misto SEE
[…]