Bruxelles, 11.6.2019

COM(2019) 269 final

2019/0130(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE per integrarvi la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 1 , spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti dall'accordo SEE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione della direttiva 2014/40/UE nell'accordo SEE non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Principali adattamenti chiesti dagli Stati EFTA

Adattamento a): è importante garantire alla Commissione l'accesso ai dati e alle informazioni, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 7. All'occorrenza, adattamenti più precisi saranno inseriti nelle decisioni del Comitato misto relative alla legislazione di attuazione della direttiva 2014/40/UE.

Adattamento b): a causa di vincoli costituzionali negli Stati EFTA-SEE, le imposte non possono essere riscosse direttamente dalla Commissione. La soluzione proposta è conforme alla struttura a due pilastri dell'accordo SEE.

Adattamento c): la Norvegia gode dal 1994 di un'esenzione dal divieto applicabile al tabacco per uso orale. L'esenzione è tuttora giustificata, poiché il tabacco per uso orale è un prodotto molto diffuso sul mercato norvegese che viene utilizzato dal 14 % della popolazione (Istituto statistico norvegese, 2017). In considerazione della sua situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso del tabacco orale e ai suoi modelli di consumo (illustrati più avanti), la Norvegia vorrebbe aggiungere un'avvertenza alternativa relativa alla salute riguardo al tabacco per uso orale.

Negli ultimi 10-15 anni il consumo del tabacco per uso orale è aumentato in modo esponenziale in Norvegia, specialmente tra i giovani. Mentre poco più di dieci anni fa il suo consumo era poco diffuso tra i giovani e quasi inesistente fra le donne, ora il tabacco per uso orale è utilizzato dal 33 % dei giovani e dal 18 % delle giovani norvegesi di età compresa tra i 16 e i 24 anni, una tendenza che non accenna a cessare. Questa situazione è caratteristica della Norvegia perché in Svezia, l'altro paese in cui è autorizzata la vendita di tabacco per uso orale, non si osserva lo stesso aumento tra le donne in giovane età.

Si stima inoltre che in Norvegia il 20 % delle donne continui a consumare tabacco per uso orale durante la gravidanza. Vi sono prove convincenti del fatto che il consumo del tabacco per uso orale durante la gravidanza può ridurre il peso alla nascita e aumentare il rischio di parto prematuro o di un feto morto. Vi sono inoltre indicazioni del fatto che tale uso potrebbe contribuire alla pre-eclampsia e aumentare il rischio di insufficienza respiratoria tra i neonati e di malformazioni del labbro/del palato. Visto il rapido aumento dell'uso tra le donne in giovane età, vi è il rischio che nei prossimi anni il consumo di snus si diffonda maggiormente tra le donne incinte, con un conseguente aumento degli esiti avversi della gravidanza e dei disturbi dello sviluppo del feto o del neonato.

In considerazione della sua situazione particolare, la Norvegia dovrebbe essere libera di autorizzare un'avvertenza alternativa relativa alla salute riguardo al tabacco per uso orale immesso sul mercato nazionale.

Adattamento d): in Norvegia la vendita di tabacco per uso orale è autorizzata perché si tratta di un prodotto tradizionale. Questa esenzione dovrebbe rimanere in vigore.

2019/0130 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 3 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE dovrà basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(4)    Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24.

Bruxelles, 11.6.2019

COM(2019) 269 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. […]

del […]

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE 1 , rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24.

(2)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco 2 .

(3)La direttiva 2014/40/UE abroga la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)La Norvegia dovrebbe mantenere il suo adattamento della direttiva 2001/37/CE per quanto riguarda i "prodotti del tabacco per uso orale" definiti all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE.

(5)In considerazione dell'adattamento relativo ai prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE e della sua situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso del tabacco orale e ai suoi modelli di consumo, la Norvegia dovrebbe essere libera di autorizzare un'avvertenza alternativa supplementare relativa alla salute riguardo al tabacco per uso orale come indicato all'articolo 1, lettera c), della decisione.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

"32014 L 0040: Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24, modificata da:

- 32014 L0109: Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014 (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22).

Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)all’articolo 5, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi, provvedono a che la Commissione abbia accesso a tutti i dati e tutte le informazioni forniti.";

b)all’articolo 7, paragrafo 13, è aggiunto il comma seguente:

"Nei casi riguardanti fabbricanti e importatori degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA riscuote le eventuali imposte applicate dalla Commissione";

c)per quanto riguarda la Norvegia, all’articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Vista la situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso del tabacco orale e ai suoi modelli di consumo, il tabacco per uso orale immesso sul mercato in Norvegia può recare la seguente avvertenza alternativa relativa alla salute:

"Questo prodotto del tabacco aumenta il rischio di danni al feto o di parto di un feto morto"";

d)il divieto di cui all'articolo 17 non si applica all'immissione sul mercato norvegese dei prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 8. Questa deroga non si applica ai divieti di vendita dei prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 8, in forme simili a prodotti alimentari. La Norvegia vieta l'esportazione dei prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 8, in tutte le Parti contraenti del presente accordo, ad eccezione della Svezia;

e)all'articolo 30, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "al 20 maggio 2017" leggasi "a un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE".

All'articolo 30, lettere a) e c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 20 maggio 2016" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE".

All'articolo 30, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 20 novembre 2016" leggasi "di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE"."

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/40/UE, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24, e della direttiva delegata 2014/109/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

4Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]

(1)    GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.
(2)    GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22.
(3)    GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.
(4) *    Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.