COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.6.2019
COM(2019) 256 final
2019/0125(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia ("l'accordo di wet lease") è stato negoziato dalla Commissione sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio il 21 dicembre 2016.
Si basa sull'accordo sui trasporti aerei ("ATA") tra l'UE e gli Stati Uniti ("USA"), firmato il 25 e 30 aprile 2007, e conferma la definizione di accordi di wet lease chiari e non restrittivi riguardanti le compagnie aeree delle Parti, garantendo in tal modo maggiore precisione alle rispettive disposizioni dell'ATA.
L'accordo di wet lease non si limiterà a risolvere l'attuale controversia sull'applicazione delle pertinenti disposizioni dell'ATA, ma sarà anche fonte di chiarezza e certezza giuridica nei futuri accordi che interesseranno vettori aerei dell'UE, islandesi, norvegesi e statunitensi. Si prevede inoltre che creerà nuove opportunità commerciali e consentirà una cooperazione rafforzata tra i vettori di tutte le parti.
•Contesto generale
L'ATA tra l'UE e gli Stati Uniti prevede un regime aperto di wet lease tra le parti. Le direttive di negoziato stabiliscono l'obiettivo generale di negoziare un accordo di wet lease al fine di garantire la precisione delle pertinenti disposizioni dell'ATA e di abolire i limiti temporali degli accordi di wet lease riguardanti i vettori aerei dell'UE, islandesi, norvegesi e statunitensi.
In conformità alle direttive di negoziato, l'8 marzo 2019 è stato siglato un progetto di accordo di wet lease.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'ATA USA-UE è il più importante accordo sui trasporti aerei al mondo: garantisce infatti più di 75 milioni di posti all'anno e costituisce un elemento fondamentale della politica estera dell'UE in materia di aviazione. L'accordo di wet lease porrà fine all'incertezza che dura da molto tempo quanto all'applicazione delle disposizioni di wet lease contenute nell'ATA, contribuendo in tal modo al buon funzionamento della relazione transatlantica in materia di trasporto aereo.
L'accordo di wet lease è in linea con le norme generali dell'UE in materia di wet lease: l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008, quale modificato di recente, prevede la revoca dei limiti temporali per mezzo di un accordo internazionale di wet lease sottoscritto dall'Unione, basato su un accordo sui trasporti aerei di cui è parte l'Unione sottoscritto prima del 1° gennaio 2008.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta
L'accordo di wet lease è in linea con le norme generali dell'UE in materia di wet lease: l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008 prevede la revoca dei limiti temporali per mezzo di un accordo internazionale di wet lease sottoscritto dall'Unione, basato su un accordo sui trasporti aerei di cui è parte l'Unione sottoscritto prima del 1° gennaio 2008.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non pertinente. L'accordo di wet lease rientra nella competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.
•Proporzionalità
L'accordo di wet lease si limita a trattare la questione in esame e non affronta altre questioni. Poiché riguarda esclusivamente i limiti temporali che attualmente incidono sugli accordi di wet lease nel mercato transatlantico, esso chiarirà ulteriormente le disposizioni in materia di wet lease contenute nell'ATA.
Gli Stati membri continueranno inoltre a svolgere i loro tradizionali compiti amministrativi nell'ambito dell'approvazione degli accordi di wet lease.
•Scelta dell'atto giuridico
Un accordo internazionale è l'unico modo per conseguire l'obiettivo prefissato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Durante le diverse fasi dei negoziati sono stati consultati tutti gli Stati membri dell'UE, i portatori di interessi dell'intera catena di valore dell'aviazione e le parti sociali, in particolare i sindacati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Sintesi dell'accordo proposto
L'accordo è costituito dal testo principale e da una dichiarazione comune sull'autenticazione di versioni linguistiche aggiuntive.
2019/0125 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 dicembre 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia per un accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo l'8 marzo 2019.
(2)È opportuno che l'accordo sia firmato e applicato in via provvisoria dall'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia, con riserva della sua conclusione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa dell'entrata in vigore, l'accordo è applicato dall'Unione in via provvisoria, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.6.2019
COM(2019) 256 final
ALLEGATO
della proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia
Accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio
GLI STATI UNITI D'AMERICA (in appresso "gli Stati Uniti"), L'UNIONE EUROPEA, L'ISLANDA e IL REGNO DI NORVEGIA (in appresso "la Norvegia"),
riconoscendo il vantaggio derivante dalla promozione della flessibilità e di pari ed eque opportunità per quanto riguarda gli accordi operativi conclusi dalle compagnie aeree a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 24 giugno 2010 (in appresso l'"ATA USA-UE") ed applicato a norma dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia, firmato il 16 e 21 giugno 2011 (in appresso l'"ATA quadrilaterale");
riconoscendo il rapporto globale tra le parti nel settore dell'aviazione, stabilito dall'ATA USA-UE e dall'ATA quadrilaterale, e la stretta collaborazione sviluppatasi tra le parti nel quadro di tali accordi;
riaffermando l'obiettivo comune alle Parti di garantire il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali, come testimoniato dalla similitudine dei rispettivi quadri normativi;
riconoscendo l'esistenza di condizioni sociali ed economiche analoghe tra le Parti per quanto riguarda i trasporti aerei internazionali; e
decisi a promuovere la flessibilità degli accordi operativi tra le compagnie aeree per il noleggio di aeromobili con equipaggio prevista dall'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale, eliminando reciprocamente i limiti temporali di tali accordi operativi senza incidere in altro modo sulla loro applicazione;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo, si intende per:
1."compagnie aeree europee", le compagnie aeree dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia autorizzate all'esercizio del trasporto aereo internazionale ai sensi dell'articolo 4 dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale;
2."Parte", gli Stati Uniti, l'Unione europea, l'Islanda o la Norvegia;
3."compagnie aeree statunitensi", le compagnie aeree degli Stati Uniti autorizzate all'esercizio del trasporto aereo internazionale ai sensi dell'articolo 4 dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale;
4."wet lease", qualsiasi accordo tra due compagnie aeree per la fornitura di aeromobili con equipaggio per il trasporto aereo internazionale.
Articolo 2
Limiti temporali
1.Le Parti non impongono, nemmeno per via legislativa o regolamentare, limiti temporali ad alcun accordo di wet lease a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale, purché tale accordo di wet lease sia conforme a tutte le condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 9, dell'ATA USA-UE.
2.Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di limitare il diritto di una Parte di applicare altrimenti le proprie disposizioni legislative e regolamentari per quanto concerne gli accordi di wet lease tra le proprie compagnie aeree e quelle di paesi che non sono parti contraenti del presente accordo.
Articolo 3
Consultazioni
Ciascuna Parte può, in qualunque momento, chiedere consultazioni con un'altra Parte o con altre Parti in merito a qualsiasi questione attinente al presente accordo. Tali consultazioni hanno inizio il più presto possibile e comunque entro 60 giorni dalla data in cui l'altra Parte riceve la richiesta di consultazioni o, se del caso, dalla data in cui tutte le altre Parti hanno ricevuto detta richiesta, salvo diverso accordo delle Parti. Tali consultazioni possono svolgersi nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.
Articolo 4
Riesame
Le Parti riesaminano, ove opportuno, l'attuazione del presente accordo. Tale riesame può avere luogo nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.
Articolo 5
Risoluzione delle controversie
1.Le controversie derivanti dal presente accordo che non siano state risolte mediante le consultazioni a norma dell'articolo 3 possono essere deferite a una persona od organismo indicati consensualmente dalle parti della controversia. Qualora le parti della controversia non si accordino in tal senso, su richiesta di una di esse la controversia è sottoposta ad arbitrato in conformità alle procedure di cui all'articolo 19, paragrafi da 2 a 8, dell'ATA USA-UE, salvo quanto disposto in appresso.
2.In caso di controversia riguardante:
a)due Parti del presente accordo, i termini "Parte" e "Parti" di cui all'articolo 19, paragrafi da 2 a 8, dell'ATA USA-UE, ove applicati a una tale controversia nel quadro del presente accordo, indicano rispettivamente una parte o le parti della controversia nel quadro del presente accordo;
b)più di due Parti del presente accordo, una o entrambe le parti della controversia possono includere più Parti del presente accordo ai fini della partecipazione a un procedimento descritto nel presente articolo. Nel caso di una tale controversia nel quadro del presente accordo, tutti i riferimenti a una "Parte" contenuti nell'articolo 19, paragrafi da 2 a 8, dell'ATA USA-UE, ove applicati a tale controversia, si intendono come riferimenti a una parte della controversia nel quadro del presente accordo, mentre tutti i riferimenti alle "Parti", ove applicati a tale controversia, si intendono come riferimenti alle due parti della controversia nel quadro del presente accordo.
3.L'espressione "il presente accordo" di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 7, dell'ATA USA-UE, ove applicata a una controversia nel quadro del presente accordo, si riferisce al presente accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia.
4.Il termine "Stato membro" di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'ATA USA-UE, ove applicato a una controversia nel quadro del presente accordo, comprende l'Islanda e la Norvegia.
Articolo 6
Registrazione presso l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO)
Il presente accordo e le eventuali modifiche dello stesso sono registrati presso l'ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 7
Entrata in vigore, applicazione provvisoria e denuncia
1.Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nel quadro degli scambi di note diplomatiche tra le Parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
2.In attesa dell'entrata in vigore le Parti convengono che il presente accordo è applicato in via provvisoria dagli Stati Uniti e dall'Unione europea a partire dalla data della firma da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea, ed è applicato in via provvisoria dalla Norvegia e dall'Islanda a partire dalla data di applicazione provvisoria da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea o, se posteriore, dalla data della firma del presente accordo da parte di tale Stato.
3.Gli Stati Uniti o l'Unione europea possono in qualsiasi momento notificare per iscritto alle altre Parti, tramite i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo o di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Detta notifica è trasmessa simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo o l'applicazione provvisoria del medesimo cessano di produrre effetti alla mezzanotte GMT del novantesimo giorno successivo alla data della notifica scritta, a meno che la notifica non sia ritirata di comune accordo tra gli Stati Uniti e l'Unione europea prima della scadenza di tale periodo.
4.L'Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto alle altre Parti, tramite i canali diplomatici, la propria decisione di recedere dal presente accordo o di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Detta notifica è trasmessa simultaneamente all'ICAO. Tale recesso o la cessazione dell'applicazione provvisoria divengono effettivi alla mezzanotte GMT del novantesimo giorno successivo alla data della notifica scritta, a meno che la notifica non sia ritirata di comune accordo tra la Parte che ha trasmesso la notifica scritta, gli Stati Uniti e l'Unione europea prima della scadenza di tale periodo.
5.In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, la denuncia dell'ATA USA-UE o la cessazione dell'applicazione provvisoria del medesimo ad opera delle Parti di tale accordo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.
6.In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, la denuncia dell'ATA quadrilaterale a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo, la cessazione dell'applicazione provvisoria di tale accordo ad opera delle Parti del medesimo o la denuncia di tale accordo nei confronti della Norvegia o dell'Islanda a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo, comporta la denuncia del presente accordo nei confronti della Norvegia e/o dell'Islanda alla stessa data in cui diviene effettiva la denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria dell'ATA quadrilaterale per la Parte o le Parti in questione.
7.In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il recesso della Norvegia e/o dell'Islanda dall'ATA quadrilaterale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale accordo comporta la denuncia del presente accordo per la Parte o le Parti che recedono dall'ATA quadrilaterale alla stessa data in cui tale recesso diventa effettivo per tale Parte o tali Parti.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a __________ in quattro esemplari, in lingua inglese, il ____________ 2019.
Per gli Stati Uniti d'America:
Per l'Unione europea:
Per l'Islanda:
Per il Regno di Norvegia:
Dichiarazione comune
I rappresentanti degli Stati Uniti, dell'Unione europea, dell'Islanda e della Norvegia hanno confermato che l'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi di fornitura di aeromobili con equipaggio, da firmare esclusivamente in inglese, deve essere autenticato in altre lingue, come previsto da uno scambio di lettere tra le Parti.
La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.
Per gli Stati Uniti d'America:
Per l'Unione europea:
Per l'Islanda:
Per il Regno di Norvegia:
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.6.2019
COM(2019) 256 final
ALLEGATO
della proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia
Memorandum di consultazioni
1.L'8 marzo 2019 le delegazioni degli Stati Uniti (USA), dell'Unione europea (UE), dell'Islanda e della Norvegia hanno raggiunto un accordo ad referendum sul testo di un accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio ("l'accordo", contenuto nell'allegato A), che intendono sottoporre all'approvazione delle loro rispettive autorità. L'elenco dei membri delle delegazioni figura nell'allegato B.
2.La delegazione statunitense e la delegazione dell'UE hanno espresso l'opinione secondo cui i redattori dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 24 giugno 2010 ("l'ATA USA-UE"), intendevano promuovere la flessibilità degli accordi operativi tra compagnie aeree a norma dell'articolo 10, paragrafo 9. La delegazione statunitense, la delegazione dell'UE, la delegazione islandese e la delegazione norvegese hanno inoltre espresso l'opinione secondo cui i redattori dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia ("l'ATA quadrilaterale"), che applica all'Islanda e alla Norvegia le disposizioni dell'ATA USA-UE, intendevano promuovere la medesima flessibilità.
3.La delegazione statunitense ha espresso la propria preoccupazione riguardo al fatto che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008 ostacola l'esercizio dei diritti commerciali per le compagnie aeree statunitensi nel quadro dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale, e ha indicato di aver lavorato in seno al comitato misto sin dal 2014 per garantire alle compagnie aeree che lo desiderano di poter beneficiare dei mercati del noleggio commerciale, a norma dell'articolo 10, paragrafo 9. La delegazione statunitense ha ricordato gli ingenti sforzi compiuti dal Dipartimento dei Trasporti statunitense (DOT) per creare nuove opportunità di mercato per il noleggio di aeromobili con equipaggio, culminati nell'avviso di revisione degli orientamenti pubblicato nel febbraio 2008 nel volume 73, numero 41, del Federal Register. La delegazione statunitense ha inoltre affermato che la sua decisione di avviare negoziati, redigere l'accordo e sottoporne il testo ad approvazione non ha pregiudicato la sua posizione in merito al regolamento sopra indicato.
4.La delegazione dell'UE, la delegazione islandese e la delegazione norvegese hanno risposto che non condividono la preoccupazione espressa dalla delegazione statunitense riguardo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008 e che, a loro parere, l'imposizione da parte degli Stati Uniti di limiti temporali agli accordi di wet lease tra compagnie aeree europee quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo ostacolerebbe l'esercizio dei diritti commerciali per le compagnie aeree europee nel quadro dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale. Tali delegazioni hanno inoltre affermato che la loro decisione di avviare negoziati, redigere l'accordo e sottoporne il testo ad approvazione non ha pregiudicato la loro posizione riguardo al regolamento e alla prassi statunitense sopra indicati.
5.Considerando in particolare il rapporto globale tra le Parti dell'accordo nel settore dell'aviazione, la delegazione dell'UE, la delegazione norvegese e la delegazione islandese hanno ribadito la loro posizione, secondo la quale il presente accordo non costituisce un precedente per negoziare un accordo equivalente tra l'UE, l'Islanda o la Norvegia e qualunque altro paese.
6.In risposta a una domanda della delegazione statunitense sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008 e del presente accordo da parte dell'Islanda e della Norvegia, la delegazione islandese e la delegazione norvegese hanno confermato che il regolamento (CE) n. 1008/2008 è applicato dall'Islanda e dalla Norvegia tramite l'incorporazione di tale regolamento nell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"). La delegazione islandese e la delegazione norvegese hanno inoltre osservato che l'accordo costituirà un accordo di diritto internazionale pubblico, vincolante per l'Islanda e la Norvegia.
7.La delegazione dell'UE ha osservato che, a norma del diritto dell'UE, in particolare dell'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), l'accordo, che formerà parte integrante del diritto dell'UE, sarà vincolante per gli Stati membri anche se questi ultimi non sono parti firmatarie dell'accordo ai sensi del diritto internazionale; il diritto dell'UE impedirà pertanto agli Stati membri di agire in violazione dell'accordo, ad esempio imponendo limiti temporali incompatibili con quest'ultimo agli accordi di wet lease.
8.La delegazione dell'UE ha inoltre osservato che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'UE ha una competenza esclusiva, non condivisa con gli Stati membri, per la conclusione dell'accordo.
9.In tale contesto la delegazione dell'UE ha osservato che, qualora uno Stato membro dovesse agire in violazione dell'accordo, ad esempio imponendo limiti temporali incompatibili con quest'ultimo agli accordi di wet lease e, poiché l'accordo forma parte integrante del diritto dell'UE, dovesse quindi venir meno ad un obbligo imposto dal diritto dell'UE, la Commissione, in quanto istituzione dell'UE responsabile dell'applicazione del diritto dell'UE a norma del TFUE, potrebbe deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 258 TFUE. La delegazione dell'UE ha inoltre osservato che, qualora uno Stato membro dovesse agire in violazione dell'accordo, a norma dell'accordo l'UE sarebbe responsabile di tale violazione e, come tale, sarebbe soggetta alle procedure di cui agli articoli 3 e 5.
10.In questo contesto, e in risposta a una domanda della delegazione statunitense, la delegazione dell'UE ha confermato che in forza del diritto dell'UE, in particolare dell'accordo SEE, la Commissione europea non ha il potere di garantire l'applicazione dell'accordo da parte dell'Islanda e della Norvegia. Un'eventuale violazione dell'accordo da parte dell'Islanda o della Norvegia sarebbe quindi soggetta alle procedure di cui agli articoli 3 e 5. La delegazione islandese e la delegazione norvegese hanno confermato tali dichiarazioni.
11.La delegazione statunitense ha osservato che l'accordo sarà applicato in via provvisoria dagli Stati Uniti in conformità all'articolo 7, paragrafo 2.
12.In risposta a una domanda della delegazione statunitense riguardo all'applicazione provvisoria dell'accordo e alla capacità dell'UE di garantire tale applicazione da parte degli Stati membri, la delegazione dell'UE ha osservato in primo luogo che, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE il Consiglio dell'UE, su proposta della Commissione europea, adotterà una decisione che autorizza la firma dell'accordo e la sua applicazione provvisoria conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo, e che tale decisione sarà obbligatoria in tutti i suoi elementi a norma dell'articolo 288 TFUE. Essa ha inoltre osservato che a norma dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE l'accordo, comprese le disposizioni sull'applicazione provvisoria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo, sarà vincolante per gli Stati membri in forza del diritto dell'Unione e ha fatto riferimento alla procedura di cui all'articolo 258 TFUE per garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi a norma del diritto dell'UE.
13. In risposta a una domanda della delegazione statunitense riguardo all'applicazione provvisoria dell'accordo per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la delegazione islandese e la delegazione norvegese hanno confermato che l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo.
14.In risposta a una domanda della delegazione dell'UE, la delegazione statunitense ha fornito informazioni sul regime statunitense di concessione di licenze di wet lease a lungo termine. Le compagnie aeree che ne fanno domanda sono tenute a conformarsi ai requisiti di cui al titolo 14, parte 212, del Code of Federal Regulations (codice dei regolamenti federali) statunitense (14 C.F.R. Part 212). A norma di tali regolamenti per wet lease a lungo termine si intendono i noleggi che a) hanno una durata superiore a 60 giorni o b) fanno parte di una serie di tali noleggi che costituiscono un accordo continuato di durata superiore a 60 giorni. La delegazione statunitense ha osservato che il DOT rilascia i certificati di autorizzazione per i servizi di wet lease se tutti i requisiti sono stati soddisfatti e se accerta che l'autorizzazione è di pubblico interesse. Le condizioni di pubblico interesse sono specificate all'articolo 11, lettera b), del 14 CFR Part 212 e sono spiegate nella Regulatory Guidance (guida regolamentare) pubblicata il 15 febbraio 2008 (73 Fed. Reg. 10986). A questo proposito la delegazione statunitense ha confermato le dichiarazioni relative all'applicazione dell'analisi di pubblico interesse di cui ai punti 27, 28, 29 e 31 del memorandum di consultazioni del 2007 che accompagna l'ATA USA-UE.
15.La delegazione statunitense ha osservato che, in base ad una prassi consolidata da tempo, il DOT approva sistematicamente le domande di accordi di wet lease presentate dai vettori dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia. Tutte le delegazioni hanno osservato che si attendono che tale prassi sia mantenuta in modo coerente con l'accordo e l'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale.
16.Le delegazioni hanno osservato che il comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE è incaricato di esaminare l'attuazione dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale, ed è composto dalle parti dell'ATA quadrilaterale, alcune delle quali non sono parti del presente accordo. Tuttavia, poiché tutte le Parti del presente accordo sono membri del comitato misto e tutti gli Stati membri dell'UE sono vincolati dall'accordo in forza del diritto dell'UE pur non essendo parti del medesimo, le delegazioni hanno affermato che si attendono che le consultazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo, o il riesame di cui all'articolo 4 del medesimo, si svolgano nel quadro di riunioni ordinarie o speciali del comitato misto di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'ATA USA-UE. Nel caso di tali consultazioni, le delegazioni hanno auspicato che la natura del consesso aiuti le Parti dell'accordo a giungere a una soluzione.
17.Le delegazioni hanno inoltre osservato che l'accordo non pregiudica il mandato del comitato misto di affrontare questioni relative agli accordi di wet lease ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale.
18.La delegazione statunitense e la delegazione dell'UE hanno riconosciuto il regime linguistico dell'UE. A tale proposito la delegazione dell'UE ha ricordato che, a norma del diritto dell'UE, l'UE è tenuta a redigere l'accordo in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. La delegazione dell'UE ha espresso la propria posizione, secondo la quale tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate applicando la procedura di cui alla dichiarazione comune (contenuta nell'allegato C) e che tutte le versioni autenticate dovrebbero fare ugualmente fede. La delegazione islandese e la delegazione norvegese hanno espresso la loro posizione, secondo la quale le versioni in lingua islandese e norvegese dovrebbero essere autenticate allo stesso modo. La delegazione statunitense ha preso atto delle posizioni delle delegazioni dell'UE, islandese e norvegese e, pur osservando che l'accordo non prescrive l'autenticazione delle versioni linguistiche aggiuntive, ha confermato il proprio impegno a lavorare in modo costruttivo con le delegazioni dell'UE, islandese e norvegese al fine di trattare le richieste di autenticazione delle versioni linguistiche aggiuntive dell'accordo tramite la procedura prevista dalla dichiarazione comune.
Per la delegazione degli
Per la delegazione
Stati Uniti d'America:
dell'Unione europea:
Terri L. Robl
Carlos Bermejo Acosta
Per la delegazione
Per la delegazione
dell'Islanda:
del Regno di Norvegia:
Una Særún Jóhannsdóttir
Øyvind Thorstein Ek