Bruxelles, 14.5.2019

COM(2019) 229 final

2019/0110(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di
Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)
per quanto riguarda la proroga dello statuto dell'IPEEC per il periodo dal 24 maggio
al 31 dicembre 2019


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato politico della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC) riguardo alla prevista proroga, dal 24 maggio al 31 dicembre 2019, dello statuto attualmente in vigore della Partnership suddetta.

2.Contesto della proposta

2.1.Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica

Su iniziativa della Commissione europea, nel giugno 2008 i membri del G8, la Cina, l'India, la Corea del Sud e la Commissione hanno deciso di dare vita alla Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC) con l'obiettivo di favorire le iniziative che permettono di migliorare considerevolmente l'efficienza energetica. L'IPEEC offre un forum per discussioni, consultazioni e scambio di informazioni. Negli ultimi anni ha svolto un ruolo importante nell'assicurare il coordinamento generale e nel sostenere la collaborazione nell'ambito del programma del G20 per l'efficienza energetica. L'IPEEC è aperta ad altri paesi e organizzazioni intergovernative.

Il 24 maggio 2009, a Roma, dodici Stati tra cui quattro Stati membri dell'Unione europea hanno firmato lo statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (lo "statuto") per un periodo di dieci anni (fino al 24 maggio 2019).

Secondo il punto 4.2. dello statuto, l'IPEEC è aperta alle organizzazioni intergovernative e l'adesione all'IPEEC è subordinata alla firma dello statuto. Di conseguenza, l'Unione ha firmato e concluso lo statuto in applicazione della decisione 2009/954/CE del Consiglio 1 .

Lo statuto descrive le attività di cooperazione dell'IPEEC, ne stabilisce l'organizzazione, definisce i criteri per accogliere potenziali nuovi membri e contiene disposizioni generali attinenti, tra l'altro, al finanziamento della partnership e ai diritti di proprietà intellettuale.

Sia l'Unione che gli Stati membri hanno competenza nelle materie contemplate dallo statuto; è pertanto necessario adottare posizioni coerenti secondo le rispettive competenze, in particolare riguardo all'ambiente e all'energia.

L'IPEEC è gestita da un segretariato che organizza le riunioni del comitato politico e del comitato esecutivo. Il segretariato fornisce sostegno ai gruppi di lavoro e tiene i contatti tra i membri dell'IPEEC e la comunità della politica energetica in senso lato.

Lo statuto, in virtù del punto 7.1, resta in vigore per 10 anni, ossia fino al 24 maggio 2019, a meno che non sia oggetto di proroga o cessazione da parte dei membri.

Il segretariato è ospitato dall' Agenzia internazionale dell'energia (AIE) a Parigi (Francia). Il 24 maggio e il 22 giugno 2009 a Roma dodici Stati, tra cui quattro Stati membri dell'Unione, hanno firmato un memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato dell'IPEEC (il "memorandum"). L'AIE ha firmato il memorandum il 18 giugno 2009 e anche l'Unione ha firmato e concluso il memorandum in applicazione della decisione 2009/954/CE del Consiglio 2 .

Il memorandum delinea i principi generali per l'organizzazione del segretariato e contiene disposizioni relative al personale del segretariato e alle procedure di assunzione, agli aspetti dei finanziamenti e alle procedure di bilancio. L'Unione europea versa all'IPEEC un contributo per le spese amministrative.

Il punto 17 del memorandum recita: "Il presente memorandum può essere denunciato in qualsiasi momento dall'AIE o dal comitato esecutivo [dell'IPEEC]. In tal caso ciascuna delle due parti provvede a darne notifica scritta all'altra parte con almeno dodici mesi di anticipo." Ne consegue che il memorandum è concluso sine die.

2.2.Comitato politico dell'IPEEC

Il comitato politico (attualmente presieduto dalla Commissione europea) definisce la struttura generale e le politiche dell'IPEEC ed esamina i progressi dei lavori nel contesto delle priorità strategiche generali. Il comitato politico è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascun membro.

Il comitato politico è affiancato da un comitato esecutivo (attualmente presieduto dal Canada), composto da un rappresentante a medio livello per ciascun membro, che adotta le proposte dei paesi membri ed esamina le domande di adesione. Elabora inoltre proposte per i gruppi di lavoro, di cui controlla i lavori, adotta il programma di lavoro annuale e il bilancio e orienta i lavori del segretariato dell'IPEEC.

In virtù del punto 3.4. dello statuto, salvo disposizione contraria, il comitato politico e il comitato esecutivo decidono per consenso.

La posizione sostenuta in sede di segretariato dell'IPEEC è che il comitato politico, in quanto organo plenario composto da rappresentanti ad alto livello di tutti i membri dell'IPEEC, ha il potere di prorogare lo statuto.

2.3.Previsto atto del comitato politico

Il 21 febbraio 2019, nella 16a riunione del comitato politico, i membri dell'IPEEC hanno adottato una decisione che proroga la durata dello statuto fino al 31 dicembre 2019, fatta salva la posizione dell'Unione che deve ancora pronunciarsi secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

La breve proroga dello statuto è stata proposta dal segretariato dell'IPEEC per evitare di porre fine bruscamente alle attività di questa il 24 maggio 2019, data in cui scade il periodo di 10 anni previsto nello statuto.

Nel 2017, nell'intento di rafforzare la collaborazione internazionale sull'efficienza energetica, evitare la duplicazione dei flussi di lavoro tra le organizzazioni internazionali che si occupano di efficienza energetica e creare opportunità d'uso più efficiente delle risorse grazie alla maggiore collaborazione, la presidenza tedesca del G20 ha proposto di vagliare la possibilità di creare un polo di efficienza energetica (il "polo") (Energy Efficiency Hub). In seguito a intensi negoziati è stata presentata la proposta d'istituire il polo nell'ambito dell'AIE, il che permetterebbe di creare sinergie tra l'IPEEC e l'AIE e di assicurare il proseguimento dei lavori dell'IPEEC alla scadenza dello statuto il 24 maggio 2019.

Il 20 febbraio 2019 il consiglio direttivo dell'AIE ha approvato la creazione del polo di efficienza energetica quale attività speciale ai sensi dell'articolo 65 dell'accordo su un programma internazionale per l'energia per un periodo iniziale di cinque anni. Il consiglio direttivo ha inoltre convenuto che, qualora i membri dell'IPEEC decidano di prorogare il mandato dell'IPEEC, l'AIE continuerà ad ospitarne il segretariato fino al 31 dicembre 2019 a condizione che, prima del 23 maggio 2019, siano pervenuti finanziamenti e impegni adeguati a copertura delle spese del periodo di proroga.

In questo contesto, la proroga dello statuto offrirebbe tempi più lunghi per discutere e decidere la transizione dell'IPEEC a nuovo polo di efficienza energetica.

A livello operativo la proroga al 31 dicembre 2019 tiene conto della continuità nell'esecuzione del programma di lavoro dell'IPEEC e dei servizi di base resi ai membri dell'IPEEC, ad esempio dei lavori nel settore dell'efficienza energetica svolti nell'ambito del G20, che quest'anno comprenderanno eventi programmati dopo la scadenza dello statuto dell'IPEEC il 24 maggio. Si prende inoltre in considerazione la disponibilità di fondi a copertura delle attività durante il periodo di proroga, in quanto il segretariato dell'IPEEC riceve attualmente contributi per l'intero anno civile 2019.

Il pagamento sarà effettuato per il 2019 e i fondi saranno usati per il funzionamento del segretariato dell'IPEEC fino alla fine del 2019; l'eventuale residuo servirà a sostenere la continuazione delle attività da parte dell'organo successore. In mancanza di cooperazione internazionale relativa all'IPEEC o al suo successore, prima della fine del 2019 i fondi dovranno di norma essere restituiti secondo le procedure dell'AIE.

La decisione prevista diventerà vincolante per le parti conformemente al punto 7.1. dell'accordo.

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

Alla luce dei motivi illustrati nella precedente sezione, fatta salva e ferma restando la posizione dell'Unione che si deve ancora pronunciare secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, nella 16a riunione del comitato politico del 21 febbraio i membri dell'IPEEC hanno:

·approvato la proroga dello statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica dal 24 maggio al 31 dicembre 2019;

·accolto favorevolmente la decisione del consiglio direttivo dell'AIE di ospitare il segretariato dell'IPEEC presso l'AIE fino al 31 dicembre 2019 in base al memorandum;

·incaricato il segretariato dell'IPEEC di assicurare la continuità amministrativa dell'IPEEC nel periodo di proroga, anche collaborando con l'AIE per prorogare i contratti del personale e preparare un programma di lavoro e un bilancio 2019 riveduti, per approvazione nella successiva riunione del comitato esecutivo del 2829 marzo 2019;

·invitato i membri ad adoprarsi per offrire il loro contributo volontario nel 2019 e a presentare le lettere inerenti a tale contributo entro il 22 maggio 2019. L'intenzione di presentare i contributi volontari dovrebbe essere comunicata al segretariato entro la data della riunione del comitato esecutivo, il 28-29 marzo;

·accolto favorevolmente la decisione del consiglio direttivo dell'AIE di ospitare il segretariato del polo di efficienza energetica presso l'AIE e preso atto della nota informativa in proposito che è stata distribuita ai membri del comitato politico;

·incaricato il segretariato dell'IPEEC di collaborare con l'AIE e con i membri interessati per istituire e rendere operativo il polo di efficienza energetica, fermo restando che il polo non costituirà una nuova entità o istituzione ma trasformerà il lavoro dell'IPEEC in un nuovo, più solido veicolo di collaborazione mondiale in materia di efficienza energetica;

·chiesto alla presidenza e alla vicepresidenza del comitato politico, insieme agli altri paesi interessati, di collaborare con i segretariati dell'IPEEC e dell'AIE per concludere il processo istitutivo del polo di efficienza energetica nel corso dell'anno;

·avallato la transizione amministrativa dell'IPEEC, agevole e senza soluzione di continuità, verso il polo, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei gruppi di lavoro, dei fondi e del personale del segretariato dell'IPEEC.

Si propone che l'Unione approvi la decisione sopra illustrata.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'IPEEC è un organo istituito da un accordo, ossia lo statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica ("lo statuto").

L'atto che l'IPEEC è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto, conformemente al punto 7.1 dello statuto, sarà vincolante secondo il diritto internazionale in quanto proroga gli impegni assunti dai membri dell'IPEEC nel concludere lo statuto originario.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo, che rimane intatto.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto riguardo al quale si adotta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la promozione dell'efficienza energetica nel settore dell'energia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2019/0110 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di
Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)

per quanto riguarda la proroga dello statuto dell'IPEEC per il periodo dal 24 maggio

al 31 dicembre 2019

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Lo statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC) ("l'accordo") ha preso avvio il 24 maggio 2009 ed è stato concluso dall'Unione con decisione 2009/954/CE del Consiglio 4 .

(2)Conformemente al punto 7.1 dell'accordo, i membri dell'IPEEC possono decidere di prorogarne la durata. Il comitato politico, organo plenario dell'IPEEC, composto di rappresentanti ad alto livello di tutti i membri e incaricato di definire la struttura generale e le politiche dell'IPEEC, è la sede adatta in cui i membri possono decidere di prorogare l'accordo.

(3)I membri dell'IPEEC, ad eccezione dell'Unione, hanno approvato la proroga dello statuto dell'IPEEC per il periodo dal 24 maggio al 31 dicembre 2019 nel corso della riunione del comitato politico del 21 febbraio 2019.

(4)È opportuno definire la posizione sulla proroga dello statuto dell'IPEEC da adottare a nome dell'Unione, in quanto detta proroga sarebbe vincolante per l'Unione.

(5)I membri dell'IPEEC valutano la possibilità di combinare le attività correnti dell'IPEEC e le attività di efficienza energetica dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) in un polo di efficienza energetica al fine di realizzare sinergie in questo settore. La breve proroga dello statuto dell'IPEEC è una misura provvisoria che permette di disporre del tempo necessario ad istituire il polo di efficienza energetica senza soluzione di continuità per le attività dell'IPEEC in vista del loro trasferimento al nuovo polo di efficienza energetica.

(6)A livello operativo la proroga al 31 dicembre 2019 tiene conto della continuità del programma di lavoro dell'IPEEC e dei servizi di base resi ai membri dell'IPEEC. Ciò comprende i lavori nel settore dell'efficienza energetica svolti nell'ambito del G20, che quest'anno comprenderanno eventi programmati dopo la scadenza dello statuto dell'IPEEC il 24 maggio 2019. Si tiene conto anche della disponibilità di fondi a copertura delle attività durante il periodo di proroga, in quanto il segretariato dell'IPEEC riceve attualmente contributi per l'intero anno civile 2019 e le attività, il personale restante e le eventuali risorse potrebbero essere trasferiti al nuovo polo di efficienza energetica.

(7)Una breve proroga dello statuto dell'IPEEC è pertanto importante per evitare di cessare bruscamente le attività dell'IPEEC il 24 maggio 2019. Conformemente al punto 3.4 dello statuto dell'IPEEC, la decisione definitiva sulla proroga deve essere adottata per consenso dai membri dell'IPEEC e, in seguito alla riunione del comitato politico del 21 febbraio 2019, si attende la decisione del Consiglio sulla posizione da adottare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione è la seguente:

(1)approvare la proroga dello statuto dell'IPEEC dal 24 maggio al 31 dicembre 2019;

(2)accogliere la decisione del consiglio direttivo dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) di continuare a ospitare il segretariato dell'IPEEC presso l'AIE fino al 31 dicembre 2019 in virtù del memorandum relativo all'istituzione presso l'AIE del segretariato dell'IPEEC;

(3)approvare la transizione amministrativa dell'IPEEC a un nuovo polo di efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei gruppi di lavoro, dei fondi e del personale del segretariato dell'IPEEC.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 2009/954/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma e conclusione da parte della Commissione europea dello "Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)" e del "Memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica" (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 37).
(2)    Decisione 2009/954/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 37). 
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(4)    Decisione 2009/954/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma e conclusione da parte della Commissione europea dello "Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)" e del "Memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica" (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 37).