Bruxelles, 24.4.2019

COM(2019) 192 final

2019/0096(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sui consumi che ricade in ultima istanza sul consumatore finale, ma che viene riscossa dalle imprese che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. L'ambito di applicazione dell'IVA, come delineato all'articolo 2 della direttiva IVA 1 , è molto ampio e interessa qualsiasi cessione di beni e prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo nel territorio di uno Stato membro e qualsiasi importazione di beni nell'Unione europea (UE). Uno degli obiettivi della direttiva IVA era redigere un elenco comune delle esenzioni dall'IVA in modo che le risorse proprie dell'Unione potessero essere riscosse in modo uniforme in tutti gli Stati membri 2 . Per questo motivo l'esenzione dall'IVA di qualsiasi operazione necessita di una disposizione specifica nella direttiva IVA.

La direttiva IVA non contempla alcuna esenzione generale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a fini di sicurezza e difesa. In linea di principio le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione delle forze armate o i beni importati dalle stesse recano quindi l'IVA 3 . Il costo dell'IVA si riflette in un aumento delle entrate generate dall'imposta per l'Erario (in quanto enti pubblici, le forze armate non hanno la facoltà di recuperare tale IVA), che a loro volta alimentano il bilancio che finanzia attività come la difesa nazionale.

La direttiva dispone un'esenzione per le cessioni e le prestazioni destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord che partecipino a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato. Tale esenzione è stata istituita per le situazioni in cui si interrompe il circolo del flusso di entrate e spese, in quanto l'IVA su tali cessioni e prestazioni costituirebbe di norma un'entrata per lo Stato in cui sono ubicate le forze armate, anziché per il loro Stato.

La direttiva sulle accise 4 dispone un'esenzione analoga dall'accisa 5 per i movimenti di beni sottoposti ad accisa destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

Sebbene lo sforzo di difesa nell'ambito della NATO sia disciplinato dalla direttiva IVA dal 1977 6 e dalla direttiva sulle accise dal 1993, nessuna delle esenzioni interessa le cessioni e le prestazioni connesse allo sforzo comune di difesa nell'ambito dell'Unione, in quanto non vi è ancora una politica di difesa comune dell'Unione. Tuttavia, la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), istituita nel 2000 come politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) 7 , costituisce uno strumento essenziale per l'azione esterna e comprende la progressiva definizione di una politica comune di difesa dell'Unione 8 .

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, ha costituito una pietra miliare dello sviluppo della PSDC. Il trattato sull'Unione europea (TUE), modificato dal trattato di Lisbona, contiene una clausola di assistenza reciproca 9 e consente agli Stati membri di intensificare la cooperazione nel settore militare attraverso la "cooperazione strutturata permanente" (PESCO) 10 . Il trattato di Lisbona ha altresì istituito il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che assiste l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in tutte le sue responsabilità, compresa la PSDC. Il fatto che l'Alto rappresentante sia anche uno dei vicepresidenti della Commissione agevola la messa in comune di tutti i mezzi necessari dell'UE e l'applicazione di un approccio globale alla gestione delle crisi dell'UE.

Il Comitato militare dell'UE (EUMC), istituito nel 2001 11 , è il massimo organismo militare del Consiglio. Esso dirige tutte le attività militari nell'ambito dell'UE e fornisce consulenza in merito alla pianificazione e all'esecuzione delle missioni e delle operazioni militari nel quadro della PSDC nonché allo sviluppo di capacità militari.

Istituito anch'esso nel 2001 12 e operativo sotto la direzione dell'EUMC, lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS) rappresenta la fonte della competenza militare dell'UE 13 . Esso fornisce il tempestivo allarme, la valutazione della situazione e la pianificazione strategica per le missioni e i compiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo, 1 del TUE. Esso contribuisce altresì all'elaborazione, alla valutazione e alla revisione degli obiettivi di capacità.

Nel giugno del 2016 la strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza (EUGS) 14 ha gettato le basi per sviluppare ulteriormente la PSDC intorno a tre priorità centrali: reagire alle crisi e ai conflitti esterni, sviluppare le capacità dei partner e proteggere l'Unione e i suoi cittadini. Nel dicembre del 2017 15 il Consiglio europeo ha invitato l'Alto rappresentante, la Commissione e gli Stati membri a portare avanti l'operato sulla mobilità militare, sia nell'ambito della PESCO che nel contesto della cooperazione UE-NATO.

Nel marzo del 2018, dando seguito alla comunicazione congiunta del novembre del 2017 sul miglioramento della mobilità militare nell'UE 16 , la Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta relativa al piano d'azione sulla mobilità militare 17 . Il piano d'azione riconosce l'esigenza di un uguale trattamento degli sforzi di difesa al fine di ridurre gli oneri amministrativi e, di conseguenza, i ritardi e i costi della mobilità militare e offrire agli Stati membri un incentivo a cooperare 18 . A tal fine è necessario che la Commissione valuti la praticabilità di allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e nell'ambito della NATO.

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha presentato le sue conclusioni in materia di sicurezza e difesa nell'ambito dell'EUGS 19 . Il Consiglio si è compiaciuto dei progressi sostanziali realizzati nel settore della sicurezza e della difesa negli ultimi due anni e ha sottolineato l'importanza di mantenere lo slancio attraverso il continuo coinvolgimento degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE. In particolare il Consiglio ha accolto con favore i progressi realizzati nell'attuazione della PESCO nonché gli sforzi profusi per migliorare la mobilità del personale, del materiale e delle attrezzature militari per le attività di routine e nel corso di crisi e conflitti, all'interno e all'esterno dell'UE.

In linea con il piano d'azione e le conclusioni del Consiglio, l'obiettivo della presente proposta è allineare il trattamento dell'IVA degli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e della NATO nella massima misura possibile. La proposta deve riconoscere che, sebbene vi sia uno sforzo di difesa collettivo nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, non esiste ancora una politica di difesa comune dell'Unione.

I regimi di esenzione dalle accise contemplati dalla direttiva sulle accise dovrebbero essere allineati in modo analogo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta integra il piano d'azione sull'IVA del 2016 20 , stabilendo modalità per ammodernare il sistema dell'IVA in modo da semplificarlo e renderlo più resistente alle frodi e più agevole per gli operatori commerciali.

Si realizza la coerenza con il titolo IX, capo 8, della direttiva IVA (esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni), in particolare con l'articolo 151, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva IVA e la relativa interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) 21 nonché con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sulle accise, escludendo dalle esenzioni le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate dello Stato membro in cui esse avvengono.

Inoltre, la limitazione dell'ambito di applicazione della proposta a situazioni in cui si interrompe il circolo del flusso di entrate e spese è coerente con l'articolo 151, paragrafo 1, lettere a bis) e b), della direttiva IVA. Le cessioni e le prestazioni nazionali possono essere esentate solo se erogate all'UE, agli organismi istituiti dall'UE o a organismi internazionali. Analogamente alla NATO in quanto organismo internazionale riconosciuto e all'AED come organismo dell'UE disciplinato dal protocollo sui privilegi e sulle immunità (PPI), e nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi stabiliti, i quartieri generali operativi e le altre entità istituite a fini di difesa nell'ambito della PDSC potrebbero beneficiare di un'esenzione alle condizioni e limitazioni dello Stato membro ospite, se sono soddisfatti i requisiti stabiliti all'articolo 151, paragrafo 1, lettere a bis) o b), della direttiva IVA. La proposta non introduce un mezzo per aggirare tali requisiti o impedire a uno Stato membro ospite di definire condizioni e limitazioni 22 .

Infine, coerentemente con la formulazione dell'articolo 151, paragrafo 1, lettere c) e d), della predetta direttiva, le forniture alle forze armate e al personale civile che le accompagna possono essere esentate solo se tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC. Pertanto, le esenzioni non coprono il dispiegamento di forze armate ai soli fini di sicurezza, di aiuto umanitario e di mansioni di salvataggio o quando è invocata la clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che non ha risvolti afferenti alla difesa. Considerato che la direttiva IVA non consente esenzioni per le forniture a organismi pubblici diversi dalle forze armate, la limitazione dell'ambito di applicazione allo sforzo di difesa e quindi alle attività di norma effettuate esclusivamente dalle forze armate è coerente con il principio della neutralità fiscale insita nel sistema comune dell'IVA e nell'articolo 20 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il diritto dell'UE generalmente precluderebbe un trattamento dell'IVA diverso per le forze armate rispetto ad altri organismi pubblici, quali le forze di polizia o le organizzazioni senza scopo di lucro, quando svolgono mansioni analoghe.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con l'EUGS e con il piano d'attuazione sulla sicurezza e la difesa 23 , che stabilisce proposte volte ad attuare l'EUGS nel settore della sicurezza e della difesa.

Essa realizza l'impegno della Commissione riguardo al piano d'azione sulla mobilità militare per valutare la praticabilità di allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e della NATO.

La proposta è inoltre coerente con il piano d'azione europeo in materia di difesa 24 , che include il varo di un Fondo europeo per la difesa 25 e il meccanismo Athena 26 , che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del TUE, disciplina il finanziamento delle spese comuni delle missioni e delle operazioni militari dell'UE nell'ambito della PSDC.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La direttiva proposta modificherà le direttive IVA e sulle accise sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale disposizione prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'assenza di allineamento nel trattamento dell'IVA e delle accise applicabile agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e della NATO trae origine dalle direttive IVA e sulle accise vigenti. Gli Stati membri non potrebbero affrontare la questione agendo da soli. L'allineamento esige una proposta della Commissione volta a modificare entrambe le direttive.

Proporzionalità

La proposta è coerente con il principio di proporzionalità, in quanto non va oltre quanto necessario per realizzare gli obiettivi dei trattati connessi al corretto funzionamento del mercato unico e alla progressiva definizione di una politica di difesa comune nell'ambito della PSDC. Le attuali esenzioni per le attività di difesa della NATO, già definite e limitate nella portata, non saranno ampliate. Con la presente proposta, l'ambito di applicazione delle esenzioni sarà analogo per gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e della NATO. Sebbene qualsiasi esenzione incida sulle entrate fiscali, l'ampliamento del l'ambito di applicazione di tali esenzioni allo sforzo di difesa dell'Unione inciderà in misura minima sulla base imponibile.

Scelta dello strumento

Si propone una direttiva nell'ottica di modificare la direttiva IVA e la direttiva sulle accise.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Attualmente non esiste una legislazione in materia di trattamento dell'IVA o delle accise applicabile alle cessioni e alle prestazioni nell'ambito dello sforzo di difesa dell'Unione. Non si dispone di dati relativi alle cessioni e alle prestazioni pertinenti nell'ambito dello sforzo di difesa della NATO.

Consultazioni dei portatori di interessi

Gli Stati membri, consultati nell'ambito del gruppo sul futuro dell'IVA 27 , hanno ampiamente confermato l'esigenza di agire a livello unionale introducendo un'esenzione dall'IVA per le forniture connesse allo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione analoga a quella per le forniture connesse allo sforzo di difesa nell'ambito della NATO, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva IVA. La presente proposta realizza tale obiettivo e mantiene la coerenza fra l'IVA e le accise.

Assunzione e uso di perizie

Le perizie raccolte attraverso la consultazione con i rappresentanti del SEAE, dell'AED e gli esperti del settore della difesa a sostegno dei membri del gruppo sul futuro dell'IVA sono state sufficienti per redigere la presente proposta.

Analisi d'impatto

La presente proposta non è corredata di una valutazione d'impatto, in quanto l'obiettivo stesso impone la scelta politica. Inoltre, tenuto conto del limitato ambito d'applicazione dell'esenzione proposta, non vi sono impatti sociali, economici né ambientali.

La presente sezione analizza l'impatto della misura sulle entrate da IVA rispetto a uno scenario di riferimento immutato. L'analisi è basata su stime approssimative, in quanto i dati dettagliati relativi alle spese militari sono riservati o non disponibili.

Le attività della PSDC interessate dalle esenzioni sono le seguenti:

(1)missioni e operazioni militari.

Nell'ambito della PSDC, dal 2003 l'UE ha effettuato missioni e operazioni militari a norma della (vigente) base giuridica dell'articolo 42, paragrafo 4, e dell'articolo 43, paragrafo 2, del TUE). Sono attualmente in corso sei missioni/operazioni militari nel vicinato dell'Unione e in Africa 28 . Le missioni e le operazioni nell'ambito della PSDC possono avvenire unicamente oltre i confini dell'Unione, ma le esenzioni riguarderebbero attività nell'ambito dell'Unione in quanto parte di tale (ri)dispiegamento (quartieri generali operativi, transiti, movimenti, predispiegamenti, esercitazioni, riunioni, ecc.);

(2)gruppi tattici.

Per quanto riguarda i gruppi tattici dell'UE 29 basati sull'articolo 42, paragrafo 1, del TUE, l'ampliamento delle esenzioni non avrà ad oggi incidenza sulle entrate da IVA o da accise, in quanto i gruppi tattici non sono ancora stati dispiegati. In caso di (ri)dispiegamento (che dovrebbe avvenire al di fuori dell'Unione) 30 , le esenzioni riguarderebbero le attività connesse alla PSDC nell'Unione;

(3)assistenza reciproca.

Non è possibile prevedere l'impatto sulle entrate da IVA e da accise delle esenzioni per l'assistenza reciproca a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, del TUE, qualora uno Stato membro subisse un'aggressione armata nel suo territorio. In seguito agli attacchi terroristici a Parigi il 13 novembre 2015, la Francia ha chiesto tali aiuto e assistenza agli altri Stati membri. Parallelamente ai contributi bilaterali, alcuni Stati membri hanno deciso di incrementare la loro partecipazione alla missione militare EUTM Mali, nell'ambito della PSDC;

(4)PESCO.

Si può ipotizzare che la PESCO 31 , recentemente istituita a norma dell'articolo 46 del TUE, alla quale partecipano 25 Stati membri 32 , comporterà una perdita di entrate da IVA e da accise. La PESCO consente agli Stati membri che abbiano la volontà e la capacità di approfondire la cooperazione in materia di difesa di pianificare congiuntamente, sviluppare e investire in progetti di capacità cooperativa e di rafforzare la prontezza operativa e il contributo delle rispettive forze armate 33 ; e

(5)attività dell'AED.

Attualmente l'unica perdita di entrate in relazione alle attività dell'AED sarebbe connessa a quelle di cui all'articolo 42, paragrafo 3, e all'articolo 45 del TUE 34 , che includono una formazione anche operativa periodica 35 . Per risultare ammissibili all'esenzione, i progetti dovrebbero prevedere il dispiegamento delle forze armate di uno Stato membro in un altro. L'esenzione non sarebbe ammessa per le forze armate di altri paesi che hanno firmato accordi amministrativi con l'AED 36 . Possono tuttavia beneficiare delle esenzioni esistenti i paesi della NATO che non sono membri dell'UE.

I dati relativi alle spese per la difesa dei membri dell'AED sono pubblicati sull'apposito portale dell'Agenzia. Le spese per le operazioni e la manutenzione esternalizzate di tutti gli Stati membri (eccetto la Danimarca) ammontavano a 5,3 miliardi di EUR nel 2014 (ultimo dato disponibile). Tale dato non distingue tuttavia fra:

le cessioni e le prestazioni nazionali non interessate dall'esenzione e

le cessioni e le prestazioni in un altro Stato membro, che di norma sarebbero connesse ad attività nell'ambito della PSDC o della NATO.

È ragionevole presumere che la maggior parte dell'importo (almeno l'80 %) sia connessa alle prime e solo una modesta frazione (massimo 20 %) afferisca alle seconde. Inoltre, circa la metà di queste ultime sarebbe generalmente costituita da cessioni e prestazioni per alloggiare le forze armate dispiegate, voce di spesa solitamente esente dall'IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA.

Si può pertanto presumere che al massimo il 10 % dell'importo complessivo (530 milioni di EUR) potrebbe essere esentato dall'IVA con la nuova normativa oppure rientrerebbe già nelle esenzioni previste per le attività della NATO. Questo riguarda le cessioni di beni (per es. generi alimentari, carburanti, liquidi speciali, attrezzature, farmaci, energia elettrica, acqua, gas) e le prestazioni di servizi (per es. ristorazione, comunicazione, manutenzione, riparazione, trasporti, pedaggi stradali). Sebbene la stima non includa gli eventuali incrementi futuri della spesa militare degli Stati membri in conseguenza di un'accresciuta importanza della PSDC, essa comprende i costi della vigente esenzione per la NATO.

È quindi prudente impiegare la stima di 530 milioni di EUR come indicatore delle attività esternalizzate, che si potrebbe tradurre in una possibile perdita di gettito IVA per tutti gli Stati membri di circa 80 milioni di EUR (nell'ipotesi di un'aliquota IVA media del 18 %) 37 .

Per quanto riguarda le accise, i prodotti energetici (per es. i carburanti) e l'energia elettrica dovrebbero rappresentare la principale categoria di prodotti soggetti all'esenzione. Analogamente all'IVA, si può ipotizzare che circa il 10 % di tali costi diventerebbe esente dall'accisa in futuro. Non si dispone tuttavia di dati disponibili per quantificare l'incidenza.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata all'esercizio REFIT e non incide in modo particolare sulle microimprese o le PMI.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle esenzioni dall'IVA, la proposta potrebbe ridurre il gettito IVA riscosso dagli Stati membri e quindi la risorsa propria dell'IVA. Sebbene non vi saranno conseguenze negative per il bilancio dell'UE, in quanto la risorsa propria basata sul prodotto interno lordo (PIL) compensa le eventuali spese non coperte dalle risorse proprie tradizionali e dalla risorsa propria dell'IVA, le risorse proprie dell'IVA non riscosse da taluni Stati membri dovrebbero essere compensate da tutti gli Stati membri attraverso la risorsa propria del PIL.

Le accise non costituiscono una risorsa propria. Non vi sono pertanto incidenze per il bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà l'attuazione delle misure proposte nell'ambito delle sue responsabilità per garantire l'applicazione corretta della legislazione dell'UE in materia di IVA e di accise.

Illustrazione delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 della proposta modifica la direttiva IVA come segue:

all'articolo 22 è aggiunto un paragrafo inteso a riflettere il paragrafo esistente relativo alle forze armate di un paese membro della NATO 38 .

La nuova disposizione garantisce che l'uso di beni da parte delle forze armate degli Stati membri che partecipano allo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC sia trattato come un acquisto intraunionale a titolo oneroso quando tali beni, non acquistati alle condizioni locali in materia di IVA dello Stato membro nel quale sono di stanza le forze, sono riportati indietro per essere impiegati da tali forze per le loro esigenze o per quelle del personale civile che le accompagna. Tale disposizione si applica nel caso in cui l'importazione dei beni non sarebbe stata ammissibile all'esenzione ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g bis);

la lettera g bis) è aggiunta all'articolo 143, paragrafo 1, per rispecchiare la lettera h) per quanto riguarda l'importazione di beni da parte dei paesi membri della NATO 39 .

La nuova disposizione introduce un'esenzione dall'IVA per l'importazione di beni negli Stati membri da parte delle forze armate di altri Stati membri che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, nel caso in cui i beni sono ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense; e

le lettere b bis) e b ter) sono aggiunte all'articolo 151, paragrafo 1, per rispecchiare l'esenzione di cui alle lettere c) e d) per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito della NATO 40 .

L'esenzione di cui all'articolo 151, paragrafo 1, lettera b bis), riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate degli altri Stati, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

L'esenzione di cui all'articolo 151, paragrafo 1, lettera b ter), riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

Analogamente all'esenzione per lo sforzo di difesa nell'ambito della NATO, l'esenzione non riguarda pertanto le cessioni e le prestazioni nazionali alle forze armate proprie degli Stati membri, quali le cessioni di pezzi di ricambio di attrezzature militari o le prestazioni di servizi quali la riparazione e il trasporto.

L'articolo 2 introduce un'esenzione dall'accisa per lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC 41 . L'esenzione riguarderà le cessioni di beni sottoposti ad accisa alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

2019/0096 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 42 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 43 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2006/112/CE del Consiglio 44 dispone, a talune condizioni, un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, nonché per le importazioni da esse effettuate, nella misura in cui tali forze sono destinate a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato.

(2)La direttiva 2008/118/CE del Consiglio 45 dispone un'esenzione dall'accisa per i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, subordinatamente alle condizioni e alle limitazioni stabilite dallo Stato membro ospite.

(3)Tali esenzioni non sono fruibili nel caso in cui le forze armate di uno Stato membro partecipano ad attività nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), come indicato al titolo V, capo 2, sezione 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Si dovrebbe conferire la priorità all'esigenza di migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi nonché di potenziare la sicurezza e la difesa dell'Unione. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione, nella comunicazione congiunta del 28 marzo 2018 relativa al piano d'azione sulla mobilità militare 46 , hanno riconosciuto la necessità generale di allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione con il quadro dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

(4)Lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC copre le missioni e le operazioni militari, le attività dei gruppi tattici, l'assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED). Esso non dovrebbe tuttavia riguardare le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

(5)Si dovrebbe quindi introdurre un'esenzione dall'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate all'uso da parte delle forze armate di uno Stato membro o del personale civile che le accompagna, o all'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC al di fuori del loro Stato membro. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate dello Stato membro in cui esse avvengono dovrebbero essere escluse dall'esenzione dall'IVA.

(6)Si dovrebbe altresì introdurre un'esenzione dall'accisa per i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di uno Stato membro diverso da quello nel quale è esigibile l'accisa, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC al di fuori del loro Stato membro.

(7)È inoltre necessario disporre un'esenzione dall'IVA nel caso in cui i beni importati dalle forze armate di uno Stato membro siano destinati all'uso da parte di tali forze o del personale civile che le accompagna, o all'approvvigionamento delle loro mense, quando partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC al di fuori del loro Stato membro.

(8)Analogamente all'esenzione per lo sforzo di difesa della NATO, l'esenzione per lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC dovrebbe avere portata limitata. Dovrebbero essere ammissibili all'esenzione solo le spese sostenute in relazione alle mansioni direttamente collegate a uno sforzo di difesa. Le mansioni espletate esclusivamente da personale civile o espletate esclusivamente con il ricorso a capacità civili non dovrebbero essere interessate dall'esenzione. L'esenzione non dovrebbe riguardare nemmeno elementi quali i pezzi di ricambio di attrezzature militari o servizi di trasporto che le forze armate di uno Stato membro acquisiscono per l'uso in tale Stato membro né estendersi alla costruzione di infrastrutture di trasporto o di comunicazione e di sistemi di informazione.

(9)Poiché l'obiettivo della presente direttiva di allineare il trattamento dell'IVA e dell'accisa relative agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e della NATO non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 47 , in casi giustificati gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene giustificata la trasmissione di tali documenti.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/112/CE

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)    all'articolo 22 è inserito il seguente primo paragrafo:

"È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato membro che partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 143, paragrafo 1, lettera g bis).";

2)    all'articolo 143, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente g bis):

"g bis)le importazioni di beni effettuate negli Stati membri dalle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC;";

3)    all'articolo 151, paragrafo 1, sono inserite le seguenti lettere b bis) e b ter):

"b bis)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate degli altri Stati ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC;

b ter) dalle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC;".

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2008/118/CE

All'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis)dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;".

Articolo 3

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 ).
(2)    Cfr. considerando 35 della direttiva.
(3)    L'articolo 148, lettera b), della direttiva consente una possibilità di esenzione, nel caso in cui i beni siano destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi da guerra (codice NC 8906 10 00) che lasciano il loro territorio a destinazione di un porto o di un ormeggio situato fuori dallo Stato membro in questione. I punti 11 e 12 dell'allegato X, parte B, della direttiva contemplano l'esenzione per le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio nonché le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra.
(4)    Direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ( GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12 ).
(5)    Le accise disciplinate dal diritto dell'UE sono applicate alle bevande alcoliche, ai prodotti del tabacco lavorato e ai prodotti energetici (carburante per motori e combustibile per riscaldamento, come petrolio e benzina, energia elettrica, gas naturale, carbone e coke). La struttura delle imposte e le aliquote minime sono armonizzate a livello unionale.
(6)    Introduzione di un'esenzione nell'ambito degli accordi diplomatici e consolari per le cessioni e le prestazioni alle forze NATO che partecipano allo sforzo comune di difesa, subordinatamente alle condizioni e alle limitazioni stabilite dagli Stati membri, che potrebbe essere attuata anche per mezzo di un rimborso dell'IVA.
(7)    Le condizioni alle quali le unità militari potrebbero essere dispiegate sono state concordate dal Consiglio dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) nel 1992 e i "compiti di Petersberg" sono stati inseriti nelle questioni rinviate al trattato di Amsterdam del 1997. Le mansioni e le istituzioni dell'UEO sono state quindi trasferite gradualmente all'UE, in particolare con l'istituzione nel 2004 dell'Agenzia europea per la difesa (AED) mediante l'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio( GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17 ). Il processo in questione si è concluso nel 2009, quando, con il trattato di Lisbona, è entrata in vigore una clausola di assistenza reciproca fra gli Stati membri dell'UE, analoga alla clausola di assistenza reciproca dell'UEO. L'UEO è stata infine chiuso nel 2011.
(8)    L'articolo 42, paragrafo 2, del TUE stabilisce che "[l]a politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali."    Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017 il presidente della Commissione ha menzionato l'esigenza di disporre di una vera e propria Unione europea della difesa entro il 2025: https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_it  
(9)    Articolo 42, paragrafo 7, del TUE.
(10)    Articolo 42, paragrafo 6, e articolo 46 del TUE.
(11)    Decisione 2001/79/PESC del Consiglio che istituisce il Comitato militare dell’Unione europea ( GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4 ).
(12)    Decisione 2001/80/PESC del Consiglio che istituisce lo Stato maggiore dell’Unione europea ( GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7 ). Il considerando 6 della decisione (UE) 2017/971 del Consiglio ( GU L 146 del 9.6.2017, pag. 133 ) recita:"il Consiglio ha approvato il mandato consolidato per l'EUMS, [che] sostituisce il mandato dell'EUMS allegato alla decisione 2001/80/PESC del Consiglio che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea, non più applicabile".
(13)    Nel 2004 l'EUMC ha concordato un concetto di gruppo tattico elaborato dall'EUMS e nell'ottobre del 2006 è stato adottato un documento unico concettuale in materia.
(14)     Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte - Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea
(15)    Quarta relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio ( COM(2017) 41 final ).
(16)    Miglioramento della mobilità militare nell'Unione europea, comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio ( JOIN(2017) 41 final )
(17)    Piano d'azione sulla mobilità militare, comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio ( JOIN(2018) 5 final )
(18)    Idem, pag. 7.
(19)     https://www.consilium.europa.eu/media/37030/st13978-en18.pdf
(20)    Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA ( COM(2016) 148 final ) .
(21)     Causa C-225/11  Able UK.
(22)    Gli Stati membri hanno sempre la facoltà di compensare il costo dell'IVA al di fuori del sistema dell'IVA, a condizione che il meccanismo impiegato sia conforme ai principi di base del mercato interno e del diritto unionale.
(23)     https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
(24)    Piano d'azione europeo in materia di difesa, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ( COM(2016) 950 final ).
(25)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa ( COM(2018) 476 final ). Il Fondo fornirà 4,1 miliardi di EUR per finanziare direttamente progetti di ricerca collaborativi e competitivi, in particolare attraverso sovvenzioni, e 8,9 miliardi di EUR per integrare gli investimenti degli Stati membri mediante il cofinanziamento delle spese per lo sviluppo di prototipi, la successiva omologazione e i requisiti di collaudo.
(26)     Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio , relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC ( GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39 ).
(27)    Il gruppo informale di rappresentanti delle amministrazioni fiscali nazionali, che fornisce alla Commissione un foro per la consultazione di esperti nel settore dell'IVA provenienti dagli Stati membri per quanto riguarda le iniziative prelegislative.
(28)     https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
(29)    Cfr. EU battlegroup concept, documento del Consiglio 11624/14 (7 luglio 2014). Si tratta di unità militari multinazionali, solitamente composte da 1 500 effettivi, che formano parte integrante della capacità di reazione militare rapida dell'Unione europea per rispondere alle crisi e ai conflitti emergenti in tutto il mondo.
(30)    Il 22 giugno 2017 i leader dell'UE hanno convenuto che il costo di qualsiasi dispiegamento di gruppi tattici sarebbe sostenuto come spesa comune al fine di potenziare le capacità di risposta rapida dell'UE.
(31)    Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti ( GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57 ).
(32)    Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(33)    L'elenco iniziale dei 17 progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO, adottato mediante decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio ( GU L 65 del 8.3.2018, pag. 24 ), interessa ambiti quali il Centro di competenze delle missioni di formazione dell'Unione europea (EU TMCC) e il Sistema di comando e controllo (C2) strategici per le operazioni e missioni PSDC. Il secondo elenco di 17 progetti supplementari, adottato mediante decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 ( GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18 ), interessa ambiti quali gli elicotteri da attacco europei TIGER Mark III e la Rete di conoscenza della sorveglianza spaziale militare europea (EU-SSA-N).
(34)    Attualmente tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca, partecipano all'AED.
(35)    Esempi specifici di attività dell'AED che potrebbero beneficiare di un ampliamento delle esenzioni sono:
(36)    L'AED ha firmato accordi amministrativi con la Norvegia (2006), la Svizzera (2012), la Serbia (2013) e l'Ucraina (2015), che possono così partecipare ai progetti e ai programmi.
(37)    La stima è derivata calcolando la mediana della media ponderata stimata dell'aliquota IVA applicata in ciascuno Stato membro.
(38)    A norma dell'attuale articolo 22, è assimilato ad un acquisto intraunionale di beni effettuato a titolo oneroso l'uso finale dei beni da parte delle forze NATO, a condizione che:
(39)    L'attuale articolo 143, paragrafo 1, lettera h), dispone un'esenzione dall'IVA obbligatoria per l'importazione di beni negli Stati membri dell'UE che sono anche membri della NATO da parte delle forze armate di altri paesi membri della NATO, a condizione che:
(40)    L'attuale articolo 151, paragrafo 1, lettere c) e d), esenta le cessioni di beni o le prestazioni di servizi destinate alle forze armate della NATO o al personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, a condizione che:L'esenzione per le cessioni e le prestazioni si applicherebbe indipendentemente dal fatto che le forze armate della NATO siano di stanza, in visita o semplicemente in transito attraverso uno Stato membro diverso dal proprio.
(41)    L'attuale articolo 12, paragrafo 1, lettera c), consente l'esenzione dall'accisa dei prodotti sottoposti ad accisa consegnati alle forze armate di qualsiasi paese membro della NATO diverso dallo Stato membro nel quale l'accisa è esigibile, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle loro mense. La disposizione interessa sia i movimenti intraunionali, sia quelli da paesi terzi.
(42)    GU C del , pag. .
(43)    GU C del , pag. .
(44)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(45)    Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(46)    JOIN(2018) 5 del 28 marzo 2018.
(47)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.