COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.4.2019
COM(2019) 173 final
2019/0092(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica di Guinea-Bissau ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. Al termine dei negoziati, il 15 novembre 2018 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 16 dello stesso.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
In linea con le priorità della riforma della politica della pesca, il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque della Guinea-Bissau, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2017) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo, entrambe effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica di GuineaBissau di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e di sostenere gli sforzi di tale paese volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe le Parti.
Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:
(a)pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti;
(b)pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi;
(c)pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici;
(d)tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari;
(e)tonniere con lenze e canne.
Per le prime tre categorie, le possibilità di pesca sono espresse in termini di sforzo di pesca (TSL) per i primi due anni e di limiti di cattura (TAC) per gli ultimi tre anni.
È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il settore di intervento costituisce una competenza esclusiva dell'Unione europea.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Le parti interessate sono state consultate nel corso delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che è nell'interesse dell'Unione europea e della Repubblica di Guinea-Bissau concludere un nuovo protocollo dell'accordo nel settore della pesca.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nel quadro della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Guinea-Bissau. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.
•Ricorso al parere di esperti
La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di GuineaBissau e la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento deve essere applicato non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.
2019/0092 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (di seguito, l'"accordo"), accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, in seguito tacitamente rinnovato e tuttora vigente.
(2)L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.
(3)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito, il "protocollo"). In esito ai negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.
(4)Ai sensi della decisione 2019/.../UE del Consiglio, il protocollo di attuazione dell'accordo nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di GuineaBissau è stato firmato il [inserire la data della firma].
(5)È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest'ultimo.
(6)Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per "specie altamente migratorie" si intendono le specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.
Articolo 2
Possibilità di pesca
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (di seguito, il "protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4.
Articolo 3
Specie demersali e piccoli pelagici
Le possibilità di pesca per le specie demersali e per i piccoli pelagici sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
1) nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema basato sullo sforzo di pesca (tonnellate di stazza lorda, "TSL"):
a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:
Spagna
2 500 TSL
Grecia
140 TSL
Portogallo
1 060 TSL
b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi:
Spagna
2 900 TSL
Grecia
225 TSL
Italia
375 TSL
c) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:
Spagna
3 500 TSL
Portogallo
500 TSL
Lituania
5 000 TSL
Lettonia
5 000 TSL
Polonia
1 000 TSL
2) a partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema che stabilisce limiti di cattura per specie (TAC):
a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:
Spagna
1 650 tonnellate
Grecia
100 tonnellate
Portogallo
750 tonnellate
b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci:
Spagna
9 500 tonnellate
Grecia
500 tonnellate
Italia
1 000 tonnellate
c) pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi:
Spagna
1 200 tonnellate
Grecia
150 tonnellate
Italia
150 tonnellate
d) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:
Spagna
3 900 tonnellate
Portogallo
700 tonnellate
Lituania
6 000 tonnellate
Lettonia
6 000 tonnellate
Polonia
1 400 tonnellate
Articolo 4
Specie altamente migratorie
Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie sono ripartite come segue:
a) tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
14
unità
Francia
12
unità
Portogallo
2
unità
b) tonniere con lenze e canne:
Spagna
10
unità
Francia
3
unità
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal [inserire la data della firma del protocollo].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente