Bruxelles, 2.4.2019

COM(2019) 165 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 13 dicembre 2017, in occasione dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 70 membri dell'OMC hanno adottato una dichiarazione congiunta sul commercio elettronico 1 per avviare lavori esplorativi in vista di futuri negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio.

L'Unione europea (UE) ha dato ampio appoggio ai lavori esplorativi condotti nel 2018 in sede di OMC. Nell'ambito di tali lavori esplorativi, aperti a tutti i membri dell'OMC e svoltisi in maniera trasparente, sono stati discussi tutti gli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio avanzati dai membri partecipanti.

Dopo la conclusione positiva dei lavori esplorativi nel dicembre 2018, 76 membri dell'OMC, compresa l'UE, hanno confermato, il 25 gennaio 2019, la loro intenzione di avviare negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio 2 . I membri partecipanti hanno confermato che si sarebbero adoperati per ottenere risultati di livello elevato a partire dagli accordi e dai quadri vigenti dell'OMC, con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC. Hanno riconosciuto le opportunità e le sfide uniche che il commercio elettronico presenta ai membri, compresi i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati, come pure alle micro, piccole e medie imprese, e si sono impegnati a tenerne conto. Hanno infine confermato la loro intenzione di continuare a incoraggiare la partecipazione di tutti i membri dell'OMC al fine di accrescere ulteriormente i benefici del commercio elettronico a vantaggio delle imprese, dei consumatori e dell'economia globale.

I negoziati sul commercio elettronico dovrebbero quindi svolgersi in un contesto plurilaterale nell'ambito dell'OMC e rimanere trasparenti e aperti a tutti i membri dell'OMC che decidano di prendervi parte. I membri partecipanti possono avanzare qualsiasi proposta negoziale concernente gli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio sia all'inizio del processo negoziale in sede di OMC sia in una fase successiva.

Nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo (ADS) la Commissione ha ottenuto l'autorizzazione del Consiglio a condurre negoziati in sede di OMC in materia, tra l'altro, di scambi di servizi, di agevolazione degli scambi e di progressiva liberalizzazione delle norme commerciali 3 . Essendo il commercio elettronico parte integrante delle modalità di scambio dei beni e dei servizi 4 , i nuovi negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio rientrano nell'ambito dell'autorizzazione esistente, in quanto i negoziati sul commercio elettronico rientrano nel campo degli scambi di servizi, dell'agevolazione degli scambi e della progressiva liberalizzazione delle norme commerciali. 5 Non è pertanto necessaria una nuova decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio dei negoziati a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Per quanto il commercio elettronico non sia una questione nuova all'ordine del giorno dell'OMC 6 , i negoziati plurilaterali sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio potrebbero tuttavia avere ampia portata e affrontare una serie di temi in relazione ai quali l'UE dispone di una propria legislazione, nutre preoccupazioni specifiche, in particolare in materia di flussi transfrontalieri di dati e di servizi audiovisivi, e persegue priorità specifiche. Al fine di inquadrare i negoziati in maniera più precisa, la Commissione raccomanda quindi al Consiglio di adottare direttive di negoziato specifiche per i negoziati OMC sul commercio elettronico.

Le direttive di negoziato proposte mirano a garantire che l'UE sia in grado di negoziare qualsiasi aspetto del commercio elettronico attinente al commercio che sia proposto nel corso dei negoziati dai membri dell'OMC partecipanti, nel pieno rispetto dell'acquis, ivi compreso il quadro per la protezione dei dati personali, e delle scelte politiche dell'UE nei negoziati commerciali.

Dal punto di vista dell'UE, gli obiettivi dei negoziati sono rafforzare il commercio elettronico globale, agevolare le attività delle imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese, consolidare la fiducia dei consumatori nell'ambiente online e creare nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo. Per ottenere risultati di livello elevato con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC, le norme e gli impegni dovrebbero concedere ai membri un'adeguata flessibilità.

L'esito più probabile dei negoziati dell'OMC sul commercio elettronico è una serie di norme dell'OMC che i membri potranno successivamente e unilateralmente decidere di accludere ai propri elenchi di impegni vigenti in seno all'OMC.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali" 7 .

Il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha autorizzato la Commissione a lavorare per la modernizzazione dell'OMC al fine di perseguire gli obiettivi di: 1) rendere l'OMC più rilevante e adattabile a un mondo in trasformazione; e 2) rafforzare l'efficacia dell'OMC. La modernizzazione delle attività di regolamentazione dell'OMC è uno degli obiettivi principali dei negoziati sul commercio elettronico e costituisce il pilastro centrale di tale processo.

Il 18 settembre 2018 la Commissione ha presentato un documento di riflessione 8 sulla modernizzazione dell'OMC. Nel contesto del rafforzamento della funzione di regolamentazione dell'OMC, la Commissione ha evidenziato tra l'altro la necessità che l'OMC affronti gli ostacoli al commercio digitale. La Commissione ha sottolineato che è importante definire disposizioni in materia di commercio digitale al fine di eliminare gli ostacoli ingiustificati al commercio elettronico, offrire certezza giuridica alle imprese e garantire un ambiente online sicuro per i consumatori e che le nuove disposizioni dovrebbero non solo riguardare gli scambi di servizi bensì applicarsi a tutti i settori economici.

Nei suoi negoziati di libero scambio l'UE propone sistematicamente disposizioni regolamentari ambiziose tanto in materia di servizi di telecomunicazione quanto di commercio digitale. Le direttive di negoziato proposte per i negoziati sul commercio elettronico in sede di OMC seguono lo stesso approccio adottato dall'UE nei suoi accordi di libero scambio (punti da 10 a 12 dell'allegato).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le disposizioni proposte dall'UE nei negoziati bilaterali, come pure quelle che l'UE potrebbe proporre in sede di OMC, si basano sulla legislazione dell'UE in materia di mercato interno nei settori del commercio digitale e dei servizi di telecomunicazione e sono pienamente in linea con quest'ultima.

Le direttive di negoziato proposte confermano che tutte le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE (punto 9 dell'allegato).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

A norma dell'articolo 207, paragrafo 3, qualora si debbano negoziare accordi relativi alla politica commerciale comune, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE stabilisce che la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio ha il potere di adottare decisioni che autorizzino l'avvio dei negoziati e, a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Per quanto riguarda i negoziati dell'OMC sul commercio elettronico il Consiglio ha già autorizzato l'avvio di negoziati e ha impartito direttive alla Commissione in materia di scambi di servizi e di agevolazione degli scambi come pure di progressiva liberalizzazione delle norme commerciali nell'OMC, il che comprende le norme e gli impegni commerciali relativi al commercio elettronico (si veda la sezione 1). È tuttavia necessario adottare direttive di negoziato supplementari al fine di inquadrare tali negoziati in maniera più precisa. La Commissione raccomanda quindi al Consiglio di adottare una decisione sulla base dell'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3 TFUE. Non si applica quindi il principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE).

Proporzionalità

La raccomandazione della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

Decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa alle direttive di negoziato sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio che integra le direttive impartite alla Commissione sull'agenda di Doha per lo sviluppo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata condotta una consultazione pubblica in quanto gli elementi sostanziali dei negoziati dell'OMC non sono ancora noti.

La Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel quadro del gruppo di esperti sugli accordi commerciali 9 e del dialogo con la società civile 10 .

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

Valutazione d'impatto

In questa fase non è necessario effettuare una valutazione d'impatto in quanto i negoziati sul commercio elettronico in sede di OMC si basano sull'autorizzazione esistente che il Consiglio ha concesso alla Commissione per i negoziati OMC (si veda la sezione 1). La sostanza dei negoziati non rappresenta un nuovo settore normativo; si tratta del proseguimento di più ampi negoziati dell'OMC in corso da diversi anni.

(a)È altresì fondamentale che l'UE proceda rapidamente e partecipi già alle prime fasi dei negoziati.

(b)Non è possibile stabilire ex ante gli impatti di eventuali nuove norme e nuovi impegni derivanti dai negoziati plurilaterali in sede di OMC. Ciò in quanto: in primo luogo le proposte negoziali non sono ancora state presentate dai membri dell'OMC partecipanti; in secondo luogo non è noto quali membri assumeranno impegni sulla totalità o su parte delle nuove norme e dei nuovi obblighi dell'OMC.

A conclusione dei negoziati dell'OMC sarà riesaminata la necessità di condurre una valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 sulla protezione dei dati di carattere personale.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non applicabile.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 13 dicembre 2017, in occasione dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 70 membri dell'OMC hanno adottato una dichiarazione congiunta sul commercio elettronico 11 per avviare lavori esplorativi in vista di futuri negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio.

(2)Il 25 gennaio 2019 76 membri dell'OMC hanno confermato la loro intenzione di avviare negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio 12 .

(3)Nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio e ha impartito direttive alla Commissione in materia, tra l'altro, di scambi di servizi, di agevolazione degli scambi e di progressiva liberalizzazione delle norme commerciali.

(4)L'adozione di direttive di negoziato supplementari è necessaria al fine di definire ulteriormente la posizione dell'Unione nei negoziati dell'OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio.

(5)A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, è opportuno che il comitato della politica commerciale continui a essere designato quale comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le direttive di negoziato impartite alla Commissione sull'agenda di Doha per lo sviluppo sono integrate dalle direttive di negoziato per i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico di cui all'allegato.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    WT/MIN(17)/60.
(2)    WT/L/1056.
(3)    L'autorizzazione nel quadro dell'ADS è composta da una serie di conclusioni del Consiglio adottate tra il 25 ottobre 1999 e il 10 marzo 2008.
(4)    Ai sensi del programma di lavoro del 25 settembre 1998 per commercio elettronico si intende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita o la consegna di beni o servizi attraverso mezzi elettronici.
(5)    Si rinvia in particolare alle conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 1999, del 21 novembre 2001, del 21 luglio 2003 (che dispone specificatamente che la base per l'azione dell'Unione nei negoziati ADS è costituita dalle dichiarazioni ministeriali di Singapore e di Doha e da altri testi connessi adottati a Doha, nonché dalle precedenti conclusioni del Consiglio), del 5 dicembre 2003, del 6 ottobre 2004, del 19 luglio 2005, del 18 ottobre 2005, del 21 novembre 2005, del 12 giugno 2006 e del 10 marzo 2008.
(6)    Il programma di lavoro dell'OMC sul commercio elettronico è stato lanciato nel 1998.
(7)    Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.
(8)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf.
(9)     http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/.  
(10)     http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531.  
(11)    WT/MIN(17)/60.
(12)    WT/L/1056.

Bruxelles, 2.4.2019

COM(2019) 165 final

ALLEGATO

della

Raccomandazione di decisione del Consiglio

che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico


ALLEGATO

1.NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

1.Sulla base dell'autorizzazione esistente concessa dal Consiglio per i negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo (ADS), i negoziati plurilaterali dovrebbero mirare a stabilire disposizioni in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio al fine di rafforzare il commercio elettronico globale e di agevolare le attività delle imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese, in particolare consolidando la fiducia dei consumatori nell'ambiente online e creando nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e sostenibile e lo sviluppo. I negoziati dovrebbero inoltre mirare alla liberalizzazione degli scambi di beni e servizi in settori specifici direttamente pertinenti per il funzionamento del commercio elettronico.

2.I negoziati dovrebbero essere condotti e conclusi tenendo in debito conto i diritti e gli obblighi dei membri nel quadro dell'OMC, nel rispetto dei principi di trasparenza e di inclusività e sulla scorta degli accordi OMC vigenti, comprese le eccezioni.

3.I negoziati dovrebbero mirare a sviluppare disposizioni e impegni di livello elevato con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC. I negoziati dovrebbero tenere conto delle opportunità e delle sfide uniche correlate al commercio elettronico che si presentano ai membri dell'OMC. Le norme e gli impegni dovrebbero quindi prevedere un'adeguata flessibilità.

4.Le norme e gli impegni concordati dall'Unione europea (UE) dovrebbero tener conto dell'obbligo di trattamento della nazione più favorita negli accordi OMC vigenti, salvo diverso accordo tra i membri dell'OMC.

2.CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

5.I negoziati dovrebbero sviluppare nuove disposizioni sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio nell'ambito dell'OMC. Essi dovrebbero mirare a migliorare le condizioni necessarie per il commercio elettronico globale a vantaggio delle imprese e dei consumatori nell'Unione europea e ad accrescere la partecipazione alle catene globali del valore delle micro, piccole e medie imprese, come pure dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.

6.I negoziati saranno condotti in modo aperto e inclusivo. Essi potranno pertanto riguardare qualsiasi aspetto del commercio elettronico attinente al commercio che sia proposto dai membri partecipanti. Riconoscendo il carattere trasversale del commercio elettronico, i negoziati possono riguardare ambiti quali:

l'agevolazione delle transazioni elettroniche (ad esempio la firma elettronica e altri servizi fiduciari, l'autenticazione elettronica);

i dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche e sui contenuti trasmessi;

la fiducia dei consumatori (ad esempio protezione dei consumatori online, comunicazioni elettroniche indesiderate, accesso ai mezzi di ricorso);

le disposizioni regolamentari in materia di servizi di telecomunicazione per garantire condizioni di parità e una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni;

i flussi transfrontalieri di dati, gli obblighi di localizzazione dei dati e la protezione dei dati personali;

la fiducia delle imprese (ad esempio la protezione del codice sorgente del computer, il trasferimento forzato di tecnologia);

un migliore accesso al commercio elettronico (ad esempio l'accesso a Internet, ai servizi online e ai dati del settore pubblico o l'accesso agli intermediari online e la loro responsabilità);

misure di agevolazione degli scambi pertinenti per il commercio elettronico (ad esempio le operazioni commerciali non cartacee) tenendo debitamente conto dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi;

gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio elettronico, compresi i segreti commerciali;

le questioni connesse allo sviluppo;

la trasparenza; e

la cooperazione (ad esempio tra membri partecipanti, autorità responsabili della protezione dei consumatori).

7.In linea con tali direttive, l'Unione europea può inoltre negoziare altri aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio che siano proposti dai membri partecipanti.

8.I negoziati dovrebbero inoltre mirare alla progressiva liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, riducendo le restrizioni all'accesso al mercato e il trattamento nazionale in determinati settori specifici direttamente pertinenti per il funzionamento del commercio elettronico, in particolare i servizi di telecomunicazione, l'informatica e i servizi correlati, superando gli attuali impegni dei membri in sede di OMC.

9.Qualsiasi norma o impegno concordato dall'Unione europea dovrebbe essere in linea con il quadro giuridico dell'UE.

10.Nello specifico l'Unione europea non accetta disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di cibersicurezza, in particolare su un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea.

11.L'Unione europea non accetta inoltre disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di protezione dei dati personali. Rispetto ai flussi transfrontalieri di dati (obblighi di localizzazione dei dati e protezione dei dati personali), l'Unione europea segue l'approccio orizzontale approvato relativamente agli accordi bilaterali in materia di commercio e investimenti.

12.L'Unione europea e i suoi Stati membri mantengono inoltre la possibilità di conservare e sviluppare la facoltà di definire e attuare politiche nei settori culturale e audiovisivo al fine di preservare la propria diversità culturale. L'Unione europea non accetta norme o impegni relativi ai servizi audiovisivi. L'Unione europea non assume impegni relativi a servizi prestati o ad attività svolte nell'esercizio di poteri governativi.

13.Le norme e gli impegni non dovrebbero impedire all'Unione europea, ai suoi Stati membri e alle autorità nazionali, regionali e locali di disciplinare l'attività economica nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la protezione dei dati personali e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. La qualità elevata dei servizi pubblici nell'Unione europea dovrebbe essere preservata in conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, e tenere conto delle riserve dell'Unione europea in questo ambito, comprese quelle a norma del GATS.