COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.4.2019
COM(2019) 165 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di decisione del Consiglio
che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico
ALLEGATO
1.NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI
1.Sulla base dell'autorizzazione esistente concessa dal Consiglio per i negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo (ADS), i negoziati plurilaterali dovrebbero mirare a stabilire disposizioni in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio al fine di rafforzare il commercio elettronico globale e di agevolare le attività delle imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese, in particolare consolidando la fiducia dei consumatori nell'ambiente online e creando nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e sostenibile e lo sviluppo. I negoziati dovrebbero inoltre mirare alla liberalizzazione degli scambi di beni e servizi in settori specifici direttamente pertinenti per il funzionamento del commercio elettronico.
2.I negoziati dovrebbero essere condotti e conclusi tenendo in debito conto i diritti e gli obblighi dei membri nel quadro dell'OMC, nel rispetto dei principi di trasparenza e di inclusività e sulla scorta degli accordi OMC vigenti, comprese le eccezioni.
3.I negoziati dovrebbero mirare a sviluppare disposizioni e impegni di livello elevato con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC. I negoziati dovrebbero tenere conto delle opportunità e delle sfide uniche correlate al commercio elettronico che si presentano ai membri dell'OMC. Le norme e gli impegni dovrebbero quindi prevedere un'adeguata flessibilità.
4.Le norme e gli impegni concordati dall'Unione europea (UE) dovrebbero tener conto dell'obbligo di trattamento della nazione più favorita negli accordi OMC vigenti, salvo diverso accordo tra i membri dell'OMC.
2.CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI
5.I negoziati dovrebbero sviluppare nuove disposizioni sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio nell'ambito dell'OMC. Essi dovrebbero mirare a migliorare le condizioni necessarie per il commercio elettronico globale a vantaggio delle imprese e dei consumatori nell'Unione europea e ad accrescere la partecipazione alle catene globali del valore delle micro, piccole e medie imprese, come pure dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.
6.I negoziati saranno condotti in modo aperto e inclusivo. Essi potranno pertanto riguardare qualsiasi aspetto del commercio elettronico attinente al commercio che sia proposto dai membri partecipanti. Riconoscendo il carattere trasversale del commercio elettronico, i negoziati possono riguardare ambiti quali:
–l'agevolazione delle transazioni elettroniche (ad esempio la firma elettronica e altri servizi fiduciari, l'autenticazione elettronica);
–i dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche e sui contenuti trasmessi;
–la fiducia dei consumatori (ad esempio protezione dei consumatori online, comunicazioni elettroniche indesiderate, accesso ai mezzi di ricorso);
–le disposizioni regolamentari in materia di servizi di telecomunicazione per garantire condizioni di parità e una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni;
–i flussi transfrontalieri di dati, gli obblighi di localizzazione dei dati e la protezione dei dati personali;
–la fiducia delle imprese (ad esempio la protezione del codice sorgente del computer, il trasferimento forzato di tecnologia);
–un migliore accesso al commercio elettronico (ad esempio l'accesso a Internet, ai servizi online e ai dati del settore pubblico o l'accesso agli intermediari online e la loro responsabilità);
–misure di agevolazione degli scambi pertinenti per il commercio elettronico (ad esempio le operazioni commerciali non cartacee) tenendo debitamente conto dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi;
–gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio elettronico, compresi i segreti commerciali;
–le questioni connesse allo sviluppo;
–la trasparenza; e
–la cooperazione (ad esempio tra membri partecipanti, autorità responsabili della protezione dei consumatori).
7.In linea con tali direttive, l'Unione europea può inoltre negoziare altri aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio che siano proposti dai membri partecipanti.
8.I negoziati dovrebbero inoltre mirare alla progressiva liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, riducendo le restrizioni all'accesso al mercato e il trattamento nazionale in determinati settori specifici direttamente pertinenti per il funzionamento del commercio elettronico, in particolare i servizi di telecomunicazione, l'informatica e i servizi correlati, superando gli attuali impegni dei membri in sede di OMC.
9.Qualsiasi norma o impegno concordato dall'Unione europea dovrebbe essere in linea con il quadro giuridico dell'UE.
10.Nello specifico l'Unione europea non accetta disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di cibersicurezza, in particolare su un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea.
11.L'Unione europea non accetta inoltre disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di protezione dei dati personali. Rispetto ai flussi transfrontalieri di dati (obblighi di localizzazione dei dati e protezione dei dati personali), l'Unione europea segue l'approccio orizzontale approvato relativamente agli accordi bilaterali in materia di commercio e investimenti.
12.L'Unione europea e i suoi Stati membri mantengono inoltre la possibilità di conservare e sviluppare la facoltà di definire e attuare politiche nei settori culturale e audiovisivo al fine di preservare la propria diversità culturale. L'Unione europea non accetta norme o impegni relativi ai servizi audiovisivi. L'Unione europea non assume impegni relativi a servizi prestati o ad attività svolte nell'esercizio di poteri governativi.
13.Le norme e gli impegni non dovrebbero impedire all'Unione europea, ai suoi Stati membri e alle autorità nazionali, regionali e locali di disciplinare l'attività economica nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la protezione dei dati personali e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. La qualità elevata dei servizi pubblici nell'Unione europea dovrebbe essere preservata in conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, e tenere conto delle riserve dell'Unione europea in questo ambito, comprese quelle a norma del GATS.