Bruxelles, 7.3.2019

COM(2019) 125 final

2019/0070(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 19 della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile 1 ("meccanismo unionale") e le disposizioni correlate fanno riferimento alla dotazione finanziaria disponibile per sostenere la protezione civile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale attuale (2014- 2020). Visto che il quadro finanziario pluriennale attuale sta per concludersi, occorre modificare queste disposizioni per garantire la continuità del finanziamento del meccanismo unionale.

La portata di questa modifica è strettamente limitata alle disposizioni di bilancio della decisione n. 1313/2013/UE e non dovrebbe alterare la sostanza. La modifica proposta è in linea con la proposta della Commissione del 2 maggio 2018 relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 2 . L'importo indicato nella proposta rispecchia inoltre il livello di ambizione fissato dalla Commissione nella sua proposta di revisione della decisione n. 1313/2013/UE del 23 novembre 2017 (proposta rescEU) 3 .

La presente proposta prevede come data di entrata in vigore il 1° gennaio 2021 ed è elaborata in funzione di un'Unione di 27 Stati membri, conformemente all'intenzione di Regno Unito di recedere dall'UE e dall'Euratom.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta prevede le risorse di bilancio necessarie per sostenere un meccanismo unionale rafforzato, che contribuisca all'obiettivo generale di operare per "un'Europa che protegge", fissato dalla Commissione nella sua comunicazione sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 4 . 

Nella nuova proposta, i finanziamenti relativi alla protezione civile sono stati inglobati in un'unica rubrica (Rubrica 5 "Sicurezza e difesa") insieme ad altri programmi inerenti alla protezione. Questa rubrica comprenderà le dimensioni interna ed esterna della protezione civile.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La modifica proposta fornirà le risorse necessarie per promuovere le sinergie e rafforzare i collegamenti esistenti tra il meccanismo unionale e le altre politiche dell'UE.

La modifica garantirà che il meccanismo unionale contribuisca a rafforzare le capacità dell'UE in termini di gestione del rischio di catastrofi (prevenzione, preparazione, risposta e recupero).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

L'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è la base giuridica della presente proposta.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

La Commissione ha una competenza di sostegno nel campo della protezione civile. Gli Stati membri rimangono i principali responsabili in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. Il motivo per cui è stato creato il meccanismo unionale è che le catastrofi di vaste proporzioni possono oltrepassare le capacità di risposta di uno Stato membro che agisca da solo. La prestazione di un'assistenza reciproca rapida e adeguatamente coordinata tra gli Stati membri è il cardine del meccanismo.

La presente modifica intende allineare le disposizioni di bilancio del programma con la proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Data la sua natura tecnica/finanziaria, la presente modifica non comporta né implicazioni né cambiamenti per quanto riguarda il principio di sussidiarietà.

•Proporzionalità

La presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati. Essa è stata presentata per far sì che gli obiettivi dichiarati possano essere raggiunti.

Le cifre proposte nella presente modifica corrispondono a quelle annunciate nella proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che sono in linea con il principio di proporzionalità.

•Scelta dell'atto giuridico

La proposta intende modificare una decisione esistente. Lo strumento più semplice e pertinente a tal fine è una proposta di decisione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta è di natura tecnica, in quanto intende allineare le disposizioni di bilancio della decisione con la proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, adottata il 2 maggio 2018. Il suo contenuto si basa sulla proposta di revisione della decisione n. 1313/2013/UE del 23 novembre 2017 (proposta rescEU). Pertanto non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto.

I principi di una migliore regolamentazione sono stati tuttavia applicati sia alla proposta iniziale della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale globale per il 2021-2027 che alla proposta di revisione della decisione n. 1313/2013/UE del 23 novembre 2017 (proposta rescEU).

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N/P (cfr. sopra)

•Consultazioni dei portatori di interessi

N/P (cfr. sopra)

•Assunzione e uso di perizie

N/P (cfr. sopra)

•Valutazione d'impatto

N/P (cfr. sopra)

•Efficienza normativa e semplificazione

N/P (cfr. sopra)

•Diritti fondamentali

N/P (cfr. sopra)

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

In linea con la proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sono stati stanziati 1 400 000 000 EUR 5 (a prezzi correnti) per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo in questione. La dotazione di bilancio proposta rispecchia inoltre il livello di ambizione fissato nella proposta di revisione della decisione n. 1313/2013/UE del 23 novembre 2017 (proposta rescEU). La dotazione aggiuntiva consentirà di:

·rafforzare la capacità collettiva degli Stati membri e dell'UE di rispondere alle catastrofi, istituendo una riserva specifica di mezzi di risposta (rescEU);

·prevedere maggiori (o nuovi) cofinanziamenti dell'UE per l'adattamento, la riparazione, il trasporto e/o la gestione dei mezzi destinati al pool europeo di protezione civile;

·rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione e migliorare la coerenza con le altre principali politiche dell'UE;

·creare una rete di conoscenze in materia di protezione civile;

·potenziare la cooperazione con i paesi del vicinato.

La scheda legislativa e finanziaria che accompagna la presente proposta specifica in modo più dettagliato l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie.

5.    ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Si applica l'articolo 34, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile, che recita: "Le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione." L'articolo dispone inoltre l'obbligo più generale per la Commissione di presentare ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del dispositivo e sulle carenze rimanenti del pool europeo di protezione civile, tenendo conto della predisposizione dei mezzi di rescEU. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'applicazione della decisione presentando ogni cinque anni al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione relativa all'efficacia, all'efficienza sotto il profilo dei costi e alla continua attuazione della decisione. Le valutazioni dovrebbero basarsi sugli indicatori menzionati all'articolo 3 della decisione n. 1313/2013/UE.

•Documenti esplicativi (per le direttive)

N/P

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta modifica soltanto le disposizioni di bilancio della decisione n. 1313/2013/UE.

La dotazione finanziaria di cui all'articolo 19 della decisione n. 1313/2013/UE deve essere aggiornata e sostituita dalle nuove cifre indicate nella proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Inoltre, dato che il meccanismo unionale e rescEU saranno inglobati in un'unica rubrica (Rubrica 5: "Sicurezza e difesa"), mentre attualmente sono ripartiti fra le rubriche 3 e 4, il testo dovrebbe essere modificato di conseguenza.

La presente proposta prevede inoltre la soppressione dell'allegato I, in cui figurano attualmente le percentuali relative che ciascun pilastro del meccanismo unionale (prevenzione, preparazione e risposta) dovrebbe ricevere come finanziamenti provenienti dalla dotazione finanziaria globale. Viste le modifiche contenute nella proposta di revisione della decisione n. 1313/2013/UE del 23 novembre 2017 (proposta rescEU), si ritiene che le percentuali indicate nell'allegato I non garantiscano all'UE una flessibilità sufficiente per conseguire i suoi obiettivi. Durante un'emergenza, le percentuali di cui all'allegato I impongono oneri amministrativi eccessivi e potrebbero limitare la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze post-catastrofe in un dato anno. In ogni caso, la necessità di investire in tutte le fasi del ciclo di gestione del rischio di catastrofi (prevenzione, preparazione e risposta) è parte integrante del meccanismo unionale.

Come conseguenza della soppressione dell'allegato I dovrebbero essere soppressi anche i paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 19, in quanto contengono riferimenti diretti alle percentuali indicate nell'allegato I.

La proposta, pertanto, modifica anche l'articolo 30, che riguarda l'esercizio della delega di potere conferita alla Commissione. Il contenuto dell'articolo rimane invariato, ma vengono rimossi i riferimenti incrociati all'articolo 19. L'articolo 30 non è stato soppresso per mantenere la possibilità di adottare atti delegati in conformità della proposta di revisione della decisione n. 1313/2013/UE del 23 novembre 2017 (proposta rescEU) 6 .

2019/0070 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 7 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 8 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il 23 novembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta 9 di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile 10 .

(2)Con la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione mira ad accrescere la capacità collettiva di preparazione e risposta alle catastrofi ampliando le possibilità offerte dal pool europeo di protezione civile. Questo comporta la creazione di una riserva di mezzi di protezione civile da utilizzare per le operazioni dell'Unione ("rescEU") e il potenziamento delle misure applicabili in materia di prevenzione.

(3)È necessario aumentare i finanziamenti dell'Unione per poter sviluppare ulteriormente il pool europeo di protezione civile e coprire i costi aggiuntivi connessi alle sovvenzioni per l'adattamento e alla gestione dei mezzi messi a disposizione del pool europeo di protezione civile.

(4)Occorrono stanziamenti finanziari adeguati per creare, mobilitare e gestire i mezzi di rescEU.

(5)La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce una dotazione finanziaria per il meccanismo unionale che costituisce l’importo di riferimento privilegiato destinato a coprire le spese del programma fino al termine del periodo di bilancio 2014-2020.

(6)La dotazione finanziaria di cui all'articolo 19 della decisione n. 1313/2013/UE deve essere aggiornata e sostituita dalle nuove cifre indicate nella proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 11 .

(7)In conformità del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, gli stanziamenti per il meccanismo unionale di protezione civile rientrano ora nella nuova rubrica 5 "Sicurezza e difesa".

(8)L'allegato I della decisione n. 1313/2013/UE non è sufficientemente flessibile per consentire all'Unione di adeguare correttamente gli investimenti nella prevenzione, nella preparazione e nella risposta. Il fatto che i livelli di investimento da assegnare alle diverse fasi del ciclo di gestione del rischio di catastrofi debbano essere stabiliti in anticipo impedisce all'Unione di reagire alla natura imprevedibile della gestione delle catastrofi.

(9)Una nuova disposizione finanziaria dovrebbe sostituire le disposizioni finanziarie della decisione n. 1313/2013/UE riguardanti la dotazione finanziaria del meccanismo unionale di protezione civile in conformità del quadro finanziario pluriennale attuale (2014-2020). Per allineare la dotazione finanziaria del meccanismo unionale di protezione civile con le cifre proposte per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 1, dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1313/2013/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata:

(1)l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo 2021-2027 è fissata a 1 400 000 000 EUR a prezzi correnti.";

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

(2)L'articolo 20 bis 12 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a target diversi, tra cui i media e il grande pubblico. Qualsiasi aiuto o finanziamento fornito ai sensi della presente decisione assicura inoltre adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c).

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulla presente decisione, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alla presente decisione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

La Commissione elabora una strategia di comunicazione al fine di rendere visibili per i cittadini i risultati tangibili delle azioni intraprese nell'ambito del meccanismo unionale.

3. La Commissione conferisce medaglie per riconoscere e onorare gli impegni di lunga data e i contributi straordinari a favore della protezione civile dell'Unione.".

(3)L'articolo 30 13 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è soppresso;

(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(c)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio".

(4)L'allegato I è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della/delle modalità di gestione, del/dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

La presente proposta prevede le risorse di bilancio necessarie per sostenere le azioni dell'UE nel campo della protezione civile, in particolare attraverso un meccanismo unionale rafforzato che contribuisca all'obiettivo generale di operare per "un'Europa che protegge", fissato dalla Commissione nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" 14 .

Nel nuovo quadro finanziario pluriennale, i finanziamenti relativi alla protezione civile sono stati inglobati in un'unica rubrica: Rubrica 5 "Sicurezza e difesa". Il cluster specifico è "Risposta alle crisi", titolo 14, capitolo 02, che comprenderà le dimensioni interna ed esterna della protezione civile.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

◻ una nuova azione 

◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 15  

X la proroga di un’azione esistente 

◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La presente decisione modifica la dotazione finanziaria di un'azione esistente per consentirne il proseguimento nel periodo coperto dal prossimo quadro finanziario pluriennale. L'obiettivo generale della normativa vigente è continuare a rafforzare la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri e facilitare il coordinamento nel campo della protezione civile per la prevenzione, la preparazione e la risposta a catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

L'assistenza finanziaria per la prevenzione e la preparazione nell'ambito del meccanismo unionale viene spesa in conformità di un programma di lavoro annuale adottato dal comitato per la protezione civile. Il comitato stabilisce i requisiti e i criteri di spesa per i fondi stanziati.

Quest'iniziativa, che si riferisce alla dotazione finanziaria messa a disposizione del meccanismo unionale nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sarà attuata ogni anno a decorrere dal 2021.

Viene adottata anche una decisione finanziaria separata sulle catastrofi. Data la natura imprevedibile delle catastrofi, non viene fissato un calendario specifico per l'attuazione. Tutti gli aspetti della decisione saranno attuati rapidamente e/o in funzione delle necessità.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante):

Le recenti emergenze ed esperienze hanno evidenziato l'esistenza di determinate carenze per quanto riguarda la protezione civile in tutta Europa. Queste carenze stanno diventando sempre più visibili per effetto dei cambiamenti climatici e della maggiore frequenza e intensità delle catastrofi, come dimostrato, in particolare, dalla stagione degli incendi boschivi del 2017. Si è pertanto ritenuto necessario proporre una revisione della decisione n. 1313/2013/UE del 23 novembre 2017 (proposta rescEU) 16 per potenziare il meccanismo unionale.

La dotazione di bilancio proposta rispecchia il livello di ambizione fissato nella proposta della Commissione volta a modificare il meccanismo unionale di protezione civile. La dotazione aggiuntiva consentirà di:

·rafforzare la capacità collettiva degli Stati membri e dell'Unione di rispondere alle catastrofi, istituendo una riserva specifica di mezzi di risposta (rescEU);

·prevedere maggiori (o nuovi) cofinanziamenti dell'UE per l'adattamento, la riparazione, il trasporto e/o la gestione dei mezzi destinati al pool europeo di protezione civile;

·rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione e migliorare la coerenza con le altre principali politiche dell'UE;

·creare una rete unionale di conoscenze in materia di protezione civile;

·potenziare la cooperazione con i paesi del vicinato.

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione che si presume verrà creato (ex post)

I finanziamenti previsti nella presente proposta dovrebbero permettere di:

1)    ridurre il divario tra le necessità delle popolazioni colpite da catastrofi e l'assistenza disponibile grazie alla (probabile) inclusione di maggiori mezzi nel pool europeo di protezione civile e a una riserva di mezzi a livello di UE;

2)    realizzare economie di scala grazie a una riserva "minima" di mezzi a livello di UE anziché investire in livelli di preparazione estremi in tutti gli Stati membri;

3)    rafforzare la coerenza e i collegamenti fra i diversi settori mediante un uso ottimale degli strumenti esistenti dell'UE;

4)    migliorare l'efficienza, specie per quanto riguarda la rapidità del sostegno fornito dal meccanismo unionale in risposta alle catastrofi, anche grazie alla semplificazione delle procedure amministrative.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Finora il meccanismo unionale ha evidenziato risultati incoraggianti in ciascuno dei tre pilastri (prevenzione/preparazione/risposta) e, nel complesso, è giudicato positivamente dagli Stati partecipanti e dalle principali parti interessate. Questa è la conclusione generale della valutazione intermedia del meccanismo unionale per il periodo 2014-2016 condotta da un consulente esterno e pubblicata nell'agosto 2017.

Un altro insegnamento tratto dalla valutazione intermedia e dalla relazione della Corte dei conti europea 17 riguarda la necessità di migliorare il quadro di monitoraggio dei risultati del meccanismo unionale, inclusa una miglior misurabilità sotto forma di possibili indicatori e parametri di riferimento di natura quantitativa che permettano di incentrare maggiormente l'attenzione sull'impatto prodotto nel tempo. La Commissione ha introdotto indicatori di risultato misurabili per tutte le azioni. Questa prima fase di un processo a lungo termine volto a garantire assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo segue un approccio maggiormente incentrato sui risultati.

Un'altra fonte pertinente su cui si basa la proposta della Commissione volta a migliorare il funzionamento del meccanismo unionale è la panoramica dei rischi dell'UE 18 . Per produrre questa panoramica in conformità della legislazione esistente si sono utilizzate le valutazioni nazionali del rischio presentate dagli Stati membri.

La Commissione si avvale inoltre dell'esperienza acquisita:

·nelle emergenze gestite dal meccanismo a partire dalla sua istituzione nel 2001,

·grazie ai progetti in materia di preparazione e prevenzione finanziati dal 2013 tramite inviti a presentare proposte e

·nell'ambito del progetto pilota finanziato tramite un invito a presentare proposte pubblicato nel 2008 per intensificare la cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro gli incendi boschivi.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Coerenza con:

–il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario;

–il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;

–il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

–il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità;

–la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile;

–il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario");

–il regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione;

–il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

1.5.Durata e incidenza finanziaria 

X durata limitata

–X    in vigore dall'1/1/2021 al 31/12/2027

–X    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2020 al 2032 per gli stanziamenti di pagamento.

◻ durata illimitata

–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

–e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 19  

X Gestione diretta a opera della Commissione

–X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

–◻    a opera delle agenzie esecutive

◻ Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

–X a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

–◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

–◻ a organismi di diritto pubblico;

–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Le azioni e le misure che ricevono assistenza finanziaria nell'ambito di queste decisioni verranno monitorate regolarmente.

La Commissione è tenuta a valutare il meccanismo unionale in conformità dell'articolo 34 della decisione n. 1313/2013/UE.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della/delle modalità di gestione, del/dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'assistenza finanziaria per la prevenzione e la preparazione nell'ambito del meccanismo unionale viene spesa in conformità di un programma di lavoro annuale adottato dal comitato per la protezione civile. La Commissione informa periodicamente il comitato sull'attuazione del programma di lavoro. Viene adottata anche una decisione finanziaria separata sulla risposta.

Sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione del meccanismo unionale negli anni scorsi, la Commissione non prevede di apportare modifiche sostanziali alle misure di gestione attualmente in vigore.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il sistema di controllo interno della Commissione europea garantisce che i fondi disponibili nell'ambito del meccanismo unionale siano utilizzati in modo adeguato e in linea con la normativa pertinente.

Il sistema attuale è così configurato:

1. la squadra di controllo interno presso il servizio capofila (Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee/DG ECHO) verifica la conformità con le procedure amministrative e con la legislazione in vigore nel settore della protezione civile, utilizzando a tal fine il quadro di controllo interno della Commissione;

2. nel piano di audit annuale della DG ECHO è pienamente integrato un audit regolare, da parte di revisori esterni, delle sovvenzioni e dei contratti aggiudicati nell'ambito della dotazione per la protezione civile;

3. valutatori esterni procedono a una valutazione delle attività globali.

Le azioni eseguite possono essere oggetto di audit da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti.

Per quanto riguarda la vigilanza e il monitoraggio, la vasta esperienza acquisita con lo strumento per gli aiuti umanitari sarà applicata, mutatis mutandis, per l'attuazione del meccanismo unionale in regime di gestione indiretta.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Il costo stimato della strategia di controllo della DG ECHO corrisponde all'1,1 % della gestione indiretta del bilancio 2017 e allo 0,6 % della gestione diretta del bilancio 2017. Le principali componenti di questo indicatore sono:

–i costi totali del personale per gli esperti della DG ECHO sul campo, più quelli per le unità finanziarie e operative moltiplicati per la stima della quota di tempo (50%) dedicata ad attività di monitoraggio, controllo e garanzia di qualità;

–il totale delle risorse della DG ECHO nel settore dell'audit esterno dedicate agli audit e alle verifiche.

Tenuto conto del basso costo di tali controlli e dei benefici quantificabili (rettifiche e recuperi) e non quantificabili (effetto dissuasivo e di garanzia della qualità dei controlli) ad essi associati, la Commissione è in grado di concludere che i benefici quantificabili e non quantificabili dei controlli superano di gran lunga i costi limitati degli stessi.

Per quanto riguarda le entità delegate che eseguono i finanziamenti dell'UE in regime di gestione indiretta, la Commissione contribuisce fino a un massimo del 7 % dei costi diretti ammissibili per garantire il controllo e la gestione dei fondi UE.

Ciò è confermato dal tasso di errore residuo pluriennale dell'1,08 % comunicato dalla Commissione nel 2017 per la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

La strategia antifrode della DG ECHO, in linea con la strategia antifrode della Commissione, viene utilizzata per far sì che:

–i controlli interni antifrode della DG ECHO siano perfettamente in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS);

–l'approccio alla gestione dei rischi di frode della DG ECHO sia volto a individuare aree di rischio e soluzioni adeguate.

I sistemi utilizzati per spendere i fondi dell’UE nei paesi terzi consentono di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, per individuare i doppi finanziamenti).

Ove necessario, è possibile creare gruppi di rete e strumenti informatici adeguati dedicati allo studio dei casi di frode nel settore.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Diss./Non diss 20 .

di paesi EFTA 21

di paesi candidati 22

di paesi terzi 23

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera e),] del regolamento finanziario

5

14 02 01 – Meccanismo unionale di protezione civile: prevenzione e preparazione

Diss.

SÌ

SÌ

SÌ

NO

5

14 02 02 – Meccanismo unionale di protezione civile: risposta

Diss.

SÌ

SÌ

SÌ

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 24  

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

Sicurezza e difesa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

14 02 01 Meccanismo unionale di protezione civile: prevenzione e preparazione

Impegni

1

165,464

169,794

173,189

176,653

180,186

183,790

187,368

1 236,446

Pagamenti

2

50,000

92,272

138,419

164,867

169,103

172,994

176,793

271,998

1 236,446

14 02 02 Meccanismo unionale di protezione civile: risposta

Impegni

3

22,000

22,440

22,889

23,347

23,814

24,290

24,776

163,554

Pagamenti

4

8,965

17,000

19,455

19,845

21,432

21,861

22,298

32,698

163,554

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

187,464

192,234

196,078

200,000

204,000

208,080

212,144

1 400,000

Pagamenti

=2+4

58,965

109,272

157,874

184,712

190,535

194,855

199,091

304,696

1 400,000





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

21,448

21,665

21,882

22,099

22,099

22,099

22,099

153,391

Altre spese amministrative

1,098

1,107

1,115

1,124

1,124

1,124

1,124

7,817

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

22,546

22,772

22,997

23,223

23,223

23,223

23,223

161,208

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

210,010

215,006

219,075

223,223

227,223

231,303

235,367

1 561,208

Pagamenti

81,511

132,044

180,871

207,935

213,758

218,078

222,314

304,696

1 561,208

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

–◻    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

–X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

21,448

21,665

21,882

22,099

22,099

22,099

22,099

153,391

Altre spese amministrative

1,098

1,107

1,115

1,124

1,124

1,124

1,124

7,817

Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

22,546

22,772

22,997

23,223

23,223

23,223

23,223

161,208

Esclusa la RUBRICA 7 25
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

22,546

22,772

22,997

23,223

23,223

23,223

23,223

161,208

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

–◻    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

–X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

102

103

104

105

105

105

105

Delegazioni

Ricerca

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD  26

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

91

92

93

94

94

94

94

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  27

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

193

195

197

199

199

199

199

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

La presente tabella contiene le cifre indicative del fabbisogno totale di personale per l'intero periodo 2021-2027. La cifra di riferimento su cui si basa la richiesta di personale supplementare è di 189 ETP (cioè il personale che si occupa di protezione civile al 31 dicembre 2020). Questa cifra comprende già il personale richiesto nel 2017 per sostenere la proposta della Commissione volta a potenziare il meccanismo unionale di protezione civile (proposta rescEU).

Il personale supplementare richiesto per il 2021-2027 ammonta complessivamente a 10 ETP. La richiesta è giustificata dal fatto che, una volta raggiunto, il compromesso sulla revisione del meccanismo unionale di protezione civile renderà il sistema molto più difficile da istituire e da gestire rispetto alla proposta presentata dalla Commissione nel novembre 2017. Questo è dovuto alle sempre maggiori complessità amministrative che il Consiglio ha deciso di introdurre, in particolare lo sviluppo congiunto delle risorse cofinanziate dalla Commissione. Inoltre, da ora in poi certi elementi inseriti originariamente nella proposta legislativa della Commissione, tra cui i mezzi che costituiranno la riserva rescEU (es. mezzi aerei antincendio, squadre mediche di emergenza), come pure le relative modalità di gestione operativa (es. definizione della procedura decisionale di mobilitazione), dovranno essere determinati mediante atti di esecuzione.

In linea generale, per l'assolvimento di questi compiti si ricercheranno profili giuridici, tra cui esperti in materia di appalti, e interistituzionali. La richiesta di personale supplementare è scaglionata nel periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale in modo da poter ripetere questo processo iterativo per diversi nuovi mezzi, mantenendo nel contempo il personale necessario per gestire i mezzi esistenti.

Occorrerà quindi personale supplementare per preparare gli atti di esecuzione, assicurare il follow-up del processo legislativo per definire i mezzi che costituiranno la riserva rescEU (es. mezzi aerei antincendio, squadre mediche di emergenza, mezzi per affrontare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari) e stabilire le condizioni di utilizzazione.

Vi è un accordo politico generale sul fatto che il primo atto di esecuzione volto a definire i mezzi di rescEU riguarderà principalmente i mezzi aerei antincendio. Una volta adottati gli atti di esecuzione per i mezzi aerei antincendio, inizierà la fase di sviluppo dei mezzi antincendio di rescEU. Come si è già detto, il processo sarà probabilmente complesso, visto che diversi Stati membri possono partecipare allo sviluppo di un mezzo attraverso un accordo di aggiudicazione congiunta, contrariamente alla proposta iniziale della Commissione che mirava a semplificare il cofinanziamento e autorizzava la Commissione ad acquistare o noleggiare mezzi per proprio conto. La preparazione e la gestione degli accordi di aggiudicazione congiunta creeranno complessità supplementari che non erano state previste inizialmente.

Questo processo (definizione dei mezzi e condizioni di utilizzazione, sviluppo dei mezzi, uso dei mezzi, ecc.) dovrà essere ripetuto per altri tipi di mezzi, come i mezzi medici di emergenza o i mezzi per affrontare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari. Ciò è dovuto al fatto che, una volta raggiunto, il compromesso permetterà di includere nella riserva rescEU una gamma di mezzi molto più ampia, a differenza della proposta iniziale della Commissione che elencava solo quattro mezzi. Nel periodo del quadro finanziario pluriennale occorrerà quindi personale supplementare per poter soddisfare queste nuove necessità pur continuando a gestire i mezzi già esistenti di rescEU. Si cercheranno pertanto profili con un'esperienza negli ambiti fondamentali della protezione civile per sostenere lo sviluppo di altri tipi di mezzi.

Personale esterno

Per coprire le funzioni di cui sopra si ricorrerà anche a personale esterno.

Il personale esterno può inoltre fornire consulenza su determinate questioni tecniche connesse allo sviluppo dei mezzi.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

–◻    non prevede cofinanziamenti da terzi

–X    prevede il cofinanziamento da terzi

A questo stadio non è possibile calcolare i contributi finanziari di terzi 28 perché gli importi non sono ancora stati decisi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

–X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

–◻    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

–◻    sulle risorse proprie

–◻    su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 29

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

(1)    Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(2)    COM(2018)321 final.
(3)    COM(2017)772 final.
(4)    Il titolo della comunicazione è "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà    forza, che difende".
(5)    COM(2018) 321 final, pag. 29.
(6)    COM(2017)772 final.
(7)    GU C del , pag. .
(8)    GU C del , pag. .
(9)    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del, 23 novembre 2017, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM/2017/772 final).
(10)    Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(11)    COM(2018)321 final.
(12)    Al momento della probabile adozione della presente proposta, la proposta di revisione della decisione n. 1313/2013/UE del 23 novembre 2017 (proposta rescEU), in cui è stato aggiunto un nuovo articolo sulla visibilità (articolo 20 bis), dovrebbe essere già in vigore (entrata in vigore prevista il 21 marzo 2019). Vista la necessità di razionalizzare il linguaggio della comunicazione istituzionale per tutte le proposte relative al nuovo quadro finanziario pluriennale conformemente agli orientamenti del SG (ARES (2018)4555072), l'articolo 20 bis è modificato per garantire la conformità alle norme interne pertinenti.
(13)    Al momento della probabile adozione della presente proposta, la proposta di revisione della decisione n. 1313/2013/UE del 23 novembre 2017 (proposta rescEU) dovrebbe essere già in vigore (entrata in vigore prevista il 21 marzo 2019). La modifica indicata nel presente documento si riferisce quindi all'articolo 30 quale formulato nella decisione n. 1313/2013/UE riveduta.
(14)    COM(2018)98 final.
(15)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(16)    COM(2017)772 final.
(17)    Corte dei conti europea, "Meccanismo unionale di protezione civile: il coordinamento delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell’UE è stato, in genere, efficace", relazione speciale n. 33, 2016.
(18)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face" (Panoramica dei rischi di catastrofi naturali o provocate dall'uomo che l'Unione europea può trovarsi ad affrontare), SWD(2017)176 final, 23 maggio 2017.
(19)    Il sito BudgWeb contiene spiegazioni sulle modalità di gestione e riferimenti al regolamento finanziario: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(20)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(21)    EFTA: Associazione europea di libero scambio. I paesi EFTA che fanno parte del SEE possono aderire al meccanismo unionale di protezione civile come "Stati partecipanti" in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE.
(22)    Paesi candidati e, se del caso, candidati potenziali dei Balcani occidentali. Questi paesi possono aderire al meccanismo unionale di protezione civile come "Stati partecipanti" in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE.
(23)    Nella presente tabella, per "paesi terzi" si intendono altri paesi europei che non fanno ancora parte del meccanismo unionale di protezione civile ma potrebbero aderirvi in futuro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE. Non sono previsti contributi di paesi terzi tranne quelli sopra specificati.
(24)    I totali possono non coincidere a causa dell'arrotondamento.
(25)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(26)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(27)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(28)    Per contributi di terzi si intendono i contributi degli "Stati partecipanti" al meccanismo unionale di protezione civile specificati nella tabella 3.1 e in linea con le spiegazioni fornite nelle note 21, 22 e 23.
(29)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.