COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.2.2019
COM(2019) 110 final
2019/0060(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
In virtù dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.
Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.
Sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha negoziato con la Bosnia-Erzegovina un accordo riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina ("accordo sullo status") al fine di istituire il quadro giuridico che permetta di agire immediatamente tramite la predisposizione di piani operativi nei casi in cui sia necessaria una reazione rapida. Sebbene i flussi migratori nella regione siano molto più bassi rispetto al 2015 e al 2016, le reti della criminalità organizzata adeguano rapidamente le loro rotte e i loro metodi di traffico di migranti irregolari a ogni nuova circostanza. Dall'inizio del 2018 la Bosnia-Erzegovina ha dovuto far fronte a un crescente afflusso di migranti. Una volta che l'accordo sullo status sarà operativo, le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, saranno in una posizione molto migliore per rispondere rapidamente a questi sviluppi.
L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina.
Il 16 ottobre 2017 la Commissione ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina.
I negoziati relativi all'accordo sullo status sono stati avviati il 9 luglio 2018 e un secondo ciclo si è tenuto il 10 ottobre 2018. L'accordo sullo status è stato siglato dai capi delle squadre negoziali.
La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che l'accordo sullo status sia accettabile per l'Unione.
Gli Stati membri sono stati informati e consultati nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Quattordici Stati membri hanno attualmente accordi bilaterali in vigore con la Bosnia-Erzegovina, che prevedono una serie di misure tra cui verifiche di frontiera, sorveglianza, pattugliamenti, rimpatri, ecc. È inoltre già in vigore un accordo operativo tra il ministero della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che prevede in particolare la partecipazione regolare dei rappresentanti della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina alle operazioni congiunte coordinate dall'Agenzia, in qualità di osservatori sul territorio degli Stati membri, previo consenso dello Stato membro ospitante.
•
Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'agenda europea sulla migrazione si fonda su quattro pilastri. Uno di questi è la gestione delle frontiere: l'obiettivo è una migliore gestione delle frontiere esterne dell'UE, da ottenere rafforzando la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati alle frontiere esterne e rendendo più efficienti i valichi di frontiera. Un controllo rafforzato delle frontiere della Bosnia-Erzegovina avrà un effetto positivo anche sulla gestione delle frontiere esterne dell'UE, in particolare le frontiere esterne della Croazia, oltre che di quelle della Bosnia-Erzegovina. Un ulteriore rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne è coerente anche con l'agenda europea sulla sicurezza.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica per questa proposta di decisione del Consiglio è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.
La conclusione da parte dell'Unione europea di un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, il quale dispone che nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.
In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, l'Unione ha fra l'altro competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 prevede la conclusione di un accordo sullo status tra l'Unione europea e il paese terzo interessato. Di conseguenza, l'accordo accluso con la Bosnia-Erzegovina rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.
L'approvazione del Parlamento europeo è necessaria per la conclusione del presente accordo a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
Poiché le reti della criminalità organizzata adattano velocemente le rotte e i metodi utilizzati per il traffico di migranti irregolari, è necessario il coinvolgimento dell'UE per migliorare i controlli alle frontiere della Bosnia-Erzegovina. L'accordo sullo status in questione è necessario per consentire alle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina e agli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, di rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi. Esso consentirà l'impiego, in Bosnia-Erzegovina, di squadre della guardia di frontiera e costiera europea inviate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in caso di afflusso improvviso di migranti irregolari.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Nessuna valutazione d'impatto è stata necessaria per il negoziato sull'accordo sullo status.
•Efficienza normativa e semplificazione
Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti.
•Diritti fondamentali
L'accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni dei membri delle squadre che partecipano a un'azione coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 "Altri elementi".
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. Per contro, l'effettivo invio di squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulla base di un piano operativo e della relativa convenzione di sovvenzione comporterà costi a carico del bilancio dell'Agenzia stessa.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sullo status.
La Bosnia-Erzegovina e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera valuteranno congiuntamente ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere.
In particolare, alla fine di ciascuna azione specifica l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri partecipanti all'azione redigeranno una relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'accordo, compreso il trattamento dei dati personali.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Ambito di applicazione dell'accordo
In virtù di questo accordo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrà inviare in Bosnia-Erzegovina squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi per realizzare operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere. Anche se il presente accordo non estende l'ambito di applicazione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina ("accordo di riammissione CE-Bosnia-Erzegovina"), le squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera saranno anche autorizzate, nel corso di una specifica operazione di rimpatrio, ad assistere la Bosnia-Erzegovina nell'identificazione delle persone da riammettere in Bosnia-Erzegovina, in linea con l'accordo di riammissione CE-Bosnia-Erzegovina.
Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea potranno essere inviate nel territorio della Bosnia-Erzegovina solo nelle regioni confinanti con le frontiere esterne dell'UE e i membri delle squadre avranno poteri esecutivi in tali zone della Bosnia-Erzegovina, come previsto dal piano operativo.
Piano operativo
Prima di ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina deve essere convenuto un piano operativo. Tale piano operativo deve essere accettato anche dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa.
Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione europea o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere.
Compiti e competenze dei membri della squadra
A titolo generale, le squadre hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi necessari per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio. Esse rispettano la legislazione nazionale della Bosnia-Erzegovina.
Le squadre agiscono nel territorio della Bosnia-Erzegovina esclusivamente sotto il controllo e in presenza di guardie di frontiera o di altri agenti di polizia della Bosnia-Erzegovina.
I membri della squadra indossano, ove opportuno, la loro uniforme e portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Sono inoltre muniti di un documento di accreditamento per essere identificabili chiaramente dalle autorità nazionali della Bosnia-Erzegovina.
I membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale del loro Stato e della Bosnia-Erzegovina. L'Agenzia è informata in anticipo dalla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia comunica in anticipo alla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina l'elenco delle armi di ordinanza dei membri della squadra (tipo e numero di serie delle armi e tipo e quantitativo di munizioni).
I membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso del loro Stato e della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della Bosnia-Erzegovina e conformemente alla legislazione nazionale della Bosnia-Erzegovina. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina può autorizzare i membri della squadra a usare la forza anche in sua assenza.
Su richiesta e qualora ciò sia necessario a conseguire gli obiettivi operativi, la Bosnia-Erzegovina può fornire ai membri della squadra dati ricavati dalle sue banche dati nazionali.
Privilegi e immunità dei membri della squadra
I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina per tutti gli atti compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali ("in servizio"); non godono invece di tale immunità per gli atti compiuti "fuori servizio".
Il piano operativo definisce con precisione le azioni non soggette alla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina.
Nell'eventualità di un presunto reato commesso da un membro di una squadra, il direttore esecutivo dell'Agenzia, prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, agendo rapidamente certifica se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia prende la sua decisione dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione e dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina.
I privilegi concessi ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.
Un regime simile si applica per la responsabilità civile e amministrativa dei membri della squadra.
Lo Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione della Bosnia-Erzegovina per i membri delle squadre. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
L'accordo prevede un meccanismo finalizzato al risarcimento dei danni. Tale meccanismo si basa sull'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Se i danni sono cagionati da un membro di una squadra "in servizio", è responsabile la Bosnia-Erzegovina. Se i danni sono causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro di una squadra di uno Stato membro partecipante "in servizio" o se l'atto è compiuto "fuori servizio", la Bosnia-Erzegovina può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che il risarcimento sia pagato dallo Stato membro partecipante in questione. Se i danni sono cagionati da un membro del personale dell'Agenzia, la Bosnia-Erzegovina può chiedere che siano risarciti dall'Agenzia.
Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento penale o civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.
I beni dei membri della squadra necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in Bosnia-Erzegovina. Sono inoltre esenti da qualunque forma di imposizione in Bosnia-Erzegovina sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Bosnia-Erzegovina.
La Bosnia-Erzegovina concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri dazi e oneri, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti.
Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Bosnia-Erzegovina. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.
I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi.
Le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina possono obbligare i membri della squadra che siano testimoni a rendere testimonianza, nel pieno rispetto delle disposizioni sull'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa.
Documento di accreditamento
L'Agenzia, in collaborazione con la Bosnia-Erzegovina, rilascia ai membri della squadra un documento che identifica il titolare nei confronti delle autorità della Bosnia-Erzegovina e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze previsti dal presente accordo e dal piano operativo. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare in Bosnia-Erzegovina senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione.
Diritti fondamentali
Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà.
Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L'Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. I difensori civici della Bosnia-Erzegovina ("Istituto del difensore civico dei diritti umani della Bosnia-Erzegovina") potrebbero occuparsi di tali denunce, salvo se la Bosnia-Erzegovina decide di istituire un meccanismo ad hoc per le denunce presentate ai sensi dell'accordo.
Trattamento dei dati personali
I membri delle squadre trattano i dati personali quando ciò è necessario e in modo proporzionato conformemente alle norme applicabili all'Agenzia e agli Stati membri dell'UE. Il trattamento di dati personali da parte delle autorità della Bosnia-Erzegovina è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.
L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e le autorità della Bosnia-Erzegovina stabiliscono una relazione comune sul trattamento dei dati personali da parte dei membri della squadra alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia e alle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia riferiscono al direttore esecutivo dell'Agenzia.
Sospensione e cessazione dell'azione
Sia l'Agenzia, sia la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina possono sospendere l'azione o porvi fine, se ritengono che le disposizioni dell'accordo o del piano operativo non siano rispettate dall'altra parte.
Controversie e interpretazione
Tutte le questioni relative all'applicazione dell'accordo sono esaminate congiuntamente dai rappresentanti della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina e dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.
Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Bosnia-Erzegovina e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.
Dichiarazioni comuni
Entrambe le parti prendono atto del fatto che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera aiuterà la Bosnia-Erzegovina a controllare efficacemente le sue frontiere con qualsiasi paese che non sia membro dell'Unione europea con mezzi diversi dall'invio delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi.
Una dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia la stretta associazione di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
2019/0060 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea siano utilizzate in un paese terzo per effettuare interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre dispongono di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo dovrebbe riguardare tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.
(2)In conformità della decisione 2019/XXX del Consiglio, del […], l'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina ("accordo") è stato firmato da […] il […..], con riserva della sua conclusione.
(3)In virtù dell'accordo, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, in conformità del piano operativo, possono essere prontamente inviate nel territorio della Bosnia-Erzegovina, reagire allo spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(7)È pertanto opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.2.2019
COM(2019) 110 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
ALLEGATO
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
L'UNIONE EUROPEA,
e la BOSNIA-ERZEGOVINA
di seguito denominate le "parti",
CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito "Agenzia") coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'UE e la Bosnia-Erzegovina, anche sul territorio della Bosnia-Erzegovina,
CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Bosnia-Erzegovina,
CONSIDERANDO che tutte le azioni dell'Agenzia sul territorio della Bosnia-Erzegovina dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali,
SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina derivanti dall'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
Articolo 1
Ambito di applicazione dell'accordo
1.Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia che possano svolgersi nel territorio della Bosnia-Erzegovina e nel cui ambito i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi conformemente alla legislazione della Bosnia-Erzegovina.
2.Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Bosnia-Erzegovina o in sue parti.
3.L'accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale dei rispettivi territori della Bosnia-Erzegovina e degli Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
(1)"azione": un'operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un'operazione di rimpatrio;
(2)"operazione congiunta": l'azione intesa a contrastare l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere comuni della Bosnia-Erzegovina con uno Stato membro e svolta nel territorio della Bosnia-Erzegovina;
(3)"intervento rapido alle frontiere": l'azione condotta per un periodo limitato nel territorio della Bosnia-Erzegovina, per far fronte rapidamente a sfide specifiche e sproporzionate alle sue frontiere comuni con uno Stato membro;
(4)"operazione di rimpatrio": l'operazione coordinata dall'Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati in Bosnia-Erzegovina in modo forzato o su base volontaria in linea con l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina;
(5)"controllo di frontiera": l'attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e nella sorveglianza della frontiera tra i valichi;
(6)"membro di una squadra": un membro del personale dell'Agenzia oppure un membro di una squadra di guardie di frontiera degli Stati membri partecipanti, ivi comprese le guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri presso l'Agenzia per essere impiegate durante un'azione; può comprendere altro personale competente le cui funzioni sono definite nel piano operativo. Le persone facenti parte del personale locale non sono considerate membri di una squadra;
(7)"Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;
(8)"Stato membro di appartenenza": lo Stato membro al quale appartiene un membro di una squadra che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti;
(9)"dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
(10)"Stato membro partecipante": lo Stato membro che partecipa a un'azione in Bosnia-Erzegovina fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell'ambito della squadra;
(11)"Agenzia": l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624.
Articolo 3
Piano operativo
Per ciascuna operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere l'Agenzia redige un piano operativo in stretta consultazione con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina. Il piano, assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa, è convenuto tra l'Agenzia e la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina. Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione europea o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere. La valutazione dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente alla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina e all'Agenzia.
Articolo 4
Compiti e competenze dei membri della squadra
1.I membri della squadra hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.
2.I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Bosnia-Erzegovina.
3.I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Bosnia-Erzegovina esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza della polizia di frontiera o di altro personale competente di tale paese, salvo in circostanze eccezionali definite nel piano operativo. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina impartisce, se del caso, istruzioni alla squadra in conformità con il piano operativo. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina può autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto in linea con le eccezioni previste nel piano operativo.
L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare alla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.
4.I membri della squadra indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano inoltre un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali della Bosnia-Erzegovina, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all'articolo 6.
5.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza e della Bosnia-Erzegovina. Prima dell'impiego dei membri della squadra, la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia comunica in anticipo alla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina l'elenco delle armi di ordinanza dei membri della squadra, vale a dire le informazioni concernenti il tipo e il numero di serie delle armi e il tipo e il quantitativo di munizioni.
6.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina e conformemente alla legislazione nazionale della Bosnia-Erzegovina. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue guardie di frontiera o di altro suo personale competente conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo 4, paragrafo 3.
7.Su richiesta dei membri della squadra e qualora ciò sia necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo, la Bosnia-Erzegovina può fornire dati ricavati dalle sue banche dati nazionali. I dati sono usati conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati personali e alla legislazione sulla protezione delle informazioni classificate.
Articolo 5
Privilegi e immunità dei membri della squadra
1. I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.
2.I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
Il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni presunto reato commesso da un membro della squadra. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, agisce rapidamente e certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. In attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia, l'Agenzia e lo Stato membro di appartenenza si astengono dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina nei confronti del membro della squadra.
Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il membro della squadra gode dell'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne gli atti compiuti nel corso e ai fini dell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
3.I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. Il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice della Bosnia-Erzegovina. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, agisce rapidamente e certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto da membri della squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il membro della squadra gode dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne gli atti compiuti nel corso e ai fini dell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
4.Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Bosnia-Erzegovina per i membri della squadra. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
5.I membri della squadra che siano testimoni possono essere obbligati dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, nel pieno rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a rendere testimonianza in conformità delle disposizioni procedurali della Bosnia-Erzegovina.
6.La Bosnia-Erzegovina è responsabile degli eventuali danni causati da un membro di una squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Bosnia-Erzegovina può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell'Agenzia nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Bosnia-Erzegovina può richiedere che l'Agenzia risarcisca i danni.
Né la Bosnia-Erzegovina, né lo Stato membro partecipante, né l'Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati in Bosnia-Erzegovina per cause di forza maggiore.
7.Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento penale o civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.
I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo dell'Agenzia come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
8.L'immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione della Bosnia-Erzegovina non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.
9.I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in Bosnia-Erzegovina.
10.I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione in Bosnia-Erzegovina sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Bosnia-Erzegovina.
11.La Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri dazi o oneri applicabili all'importazione di merci, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Bosnia-Erzegovina autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.
12.Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Bosnia-Erzegovina. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.
Articolo 6
Documento di accreditamento
1.L'Agenzia, in collaborazione con la Bosnia-Erzegovina, rilascia ai membri della squadra un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Bosnia-Erzegovina e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 4 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione; data di rilascio e data di scadenza del documento.
2.Il documento di accreditamento in corso di validità, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare e di soggiornare in Bosnia-Erzegovina senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
3.Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione.
Articolo 7
Diritti fondamentali
1.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l'essenza di tali diritti e libertà.
2.Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un'operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
1.Si procede al trattamento di dati personali solo qualora ciò sia necessario e proporzionato per l'applicazione del presente accordo da parte della Bosnia-Erzegovina, dell'Agenzia o degli Stati membri partecipanti.
2.Il trattamento di dati personali da parte della Bosnia-Erzegovina è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.
3.Al trattamento di dati personali per scopi amministrativi a cura dell'Agenzia e dello o degli Stati membri partecipanti, anche in caso trasferimento di dati personali alla Bosnia-Erzegovina, si applicano il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.
4.Nell'eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l'Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali alla Bosnia-Erzegovina, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, essi ne informano la Bosnia-Erzegovina.
5.L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Bosnia-Erzegovina possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l'azione, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
6.L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Bosnia-Erzegovina stabiliscono una relazione comune sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata alle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina e al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.
Articolo 9
Sospensione o cessazione dell'azione
1.Il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto la Bosnia-Erzegovina, se la Bosnia-Erzegovina non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. Può trattarsi di casi come la mancata conformità al piano operativo delle istruzioni impartite alla squadra.
Il direttore esecutivo ne comunica i motivi alla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina.
2.La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto l'Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina ne comunica i motivi all'Agenzia.
3.In particolare il direttore esecutivo dell'Agenzia o la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina può sospendere o porre fine all'azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.
4.La cessazione dell'azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.
Articolo 10
Controversie e interpretazione
1. Tutte le questioni relative all'applicazione dell'accordo sono esaminate congiuntamente dai rappresentanti della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina e dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.
2. Se non si giunge a una composizione ai sensi del paragrafo 1, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Bosnia-Erzegovina e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.
Articolo 11
Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia dell'accordo
1.Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.
2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3.Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Il presente accordo può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. In quest'ultimo caso, la parte che intende denunciare o sospendere l'accordo notifica tale intenzione per iscritto all'altra parte tramite i canali diplomatici. L'accordo prende fine il primo giorno del secondo mese successivo al mese della notifica.
4. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, e, nel caso della Bosnia-Erzegovina, al ministero degli Affari esteri della Bosnia-Erzegovina.
Fatto a [...] il [...]
in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca, croata e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza tra versioni linguistiche facenti fede, prevale la versione in lingua inglese.
Firme:
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Bosnia-Erzegovina, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 2 E 3
Le parti contraenti prendono atto del fatto che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può aiutare la Bosnia-Erzegovina a controllare efficacemente le sue frontiere con qualsiasi paese che non sia membro dell'Unione europea con mezzi diversi dall'invio delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi, quali: rafforzamento delle capacità, formazione, analisi dei rischi, invio di esperti senza poteri esecutivi presso i valichi di frontiera.