Bruxelles, 6.3.2019

COM(2019) 99 final

2019/0049(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale
e che abroga la decisione 10127/14


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) per il periodo 20192023 in relazione alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2.Contesto della proposta

2.1.Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale

La convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (di seguito, "la convenzione SEAFO") intende garantire, con l'istituzione della SEAFO, la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. La convenzione è entrata in vigore il 13 aprile 2003.

L'Unione è parte contraente della SEAFO, avendo ratificato la convenzione a norma della decisione 2002/738/CE del Consiglio 1 .

2.2.Commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale

La commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale ("la commissione SEAFO") è responsabile della gestione e della conservazione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile degli stock ittici che rientrano nella sua sfera di competenza.

In qualità di membro della commissione SEAFO, l'Unione ha diritto di partecipazione e diritto di voto. La commissione SEAFO delibera all'unanimità.

2.3.Decisioni della commissione SEAFO

La commissione SEAFO ha la facoltà di adottare, per le risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

In conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, della convenzione SEAFO, le misure entrano in vigore 60 giorni dopo la data della loro notifica alle parti contraenti da parte della SEAFO.

3.Posizione da assumere a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito, "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per la SEAFO questo approccio è attuato dalla decisione 10127/14 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della SEAFO per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della SEAFO. Inoltre, fissa la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 10127/14 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Di conseguenza, la presente proposta definisce la posizione dell'Unione nell'ambito della SEAFO per il periodo 20192023, sostituendo così la decisione 10127/14.

La decisione 10127/14 integra i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP 3 . Inoltre, ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La revisione attuale tiene conto, per quanto attiene alle ripercussioni della pesca, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia europea per la plastica nell'economia circolare 4 , della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani 5 e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta 6 .

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione, nonché gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 7 .

4.1.2.Applicazione al caso di specie

La Commissione SEAFO è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione SEAFO.

Gli atti che la commissione SEAFO è chiamata ad adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 23 della convenzione SEAFO e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, in particolare sugli atti seguenti:

·Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 8 ;

·Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 9 ; e

·Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne 10 .

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione SEAFO.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La presente decisione sostituisce la decisione 10127/14, che copre il periodo 20142018.

4.3.Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo.

2019/0049 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale
e che abroga la decisione 10127/14

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 2002/738/CE del Consiglio 11 l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (di seguito, "la convenzione SEAFO"), che ha istituito l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO).

(2)La commissione SEAFO è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede specificamente che i suddetti obiettivi e principi devono essere applicati dall'Unione nella condotta delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani 13 e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta 14 , la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare 15 menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione SEAFO per il periodo 2019-2024, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla conferenza annuale delle parti saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 16 , il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 17 e il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 .

(7)La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione SEAFO è attualmente stabilita dalla decisione 10127/14 del Consiglio 19 . È pertanto opportuno abrogare la decisione 10127/14 e sostituirla con una nuova decisione per il periodo 2019-2023.

(8)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della SEAFO, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SEAFO è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SEAFO del 2024.

Articolo 4

La decisione 10127/14 del 26 maggio 2014 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40).
(2)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3)    COM(2011) 424 del 13.7.2011.
(4)    COM(2018) 28 final del 16.1.2018.
(5)    JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
(6)    7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(7)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.
(8)    GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(9)    GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(10)    GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(11)    Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40).
(12)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(13)    JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
(14)    7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(15)    COM(2018) 28 final del 16.1.2018.
(16)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(17)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(18)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(19)    Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO).

Bruxelles, 6.3.2019

COM(2019) 99 final

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sud-orientale
e che abroga la decisione 10127/14


ALLEGATO I

Posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO)

1.PRINCIPI

Nell'ambito della SEAFO, l'Unione:

a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della SEAFO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della SEAFO siano conformi alla convenzione SEAFO;

c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della SEAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona;

e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 1 ;

h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione SEAFO, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i) si conforma alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani 2 e alle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta 3 e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SEAFO nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati (in particolare in ambito scientifico, di conformità, di trasparenza e di processo decisionale) per contribuire alla gestione sostenibile degli oceani in tutti i suoi aspetti;

j) se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati;

k)promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno.

2.ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della SEAFO:

a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla SEAFO, che consentano di raggiungere il rendimento massimo sostenibile in modo progressivamente incrementale entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle navi INN;

c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convezione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della SEAFO;

d) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione SEAFO conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

e)misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;

f) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

g)raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

h) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

i)misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della SEAFO.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni

dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale

Prima di ogni riunione della commissione SEAFO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione SEAFO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della commissione SEAFO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
(3)    7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.