Bruxelles, 21.2.2019

COM(2019) 90 final

2019/0043(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

In virtù dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea 1 , l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.

Sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha negoziato con il Montenegro un accordo sullo status al fine di istituire il quadro giuridico che permetta di agire immediatamente tramite la predisposizione di piani operativi nei casi in cui sia necessaria una reazione rapida. Anche se attualmente il Montenegro non è molto utilizzato dai migranti come paese di transito, la situazione potrebbe cambiare, come è già avvenuto in passato. Le reti della criminalità organizzata adeguano rapidamente le loro rotte e i loro metodi di traffico di migranti a ogni nuova circostanza. Una volta che l'accordo sullo status sarà operativo, le autorità competenti del Montenegro e gli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, saranno in una posizione molto migliore per rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro.

Il 16 ottobre 2017 la Commissione ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con il Montenegro per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.

I negoziati relativi all'accordo sullo status sono stati avviati e completati il 5 luglio 2018, e saranno conclusi positivamente con la sigla dell'accordo sullo status in data successiva.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che l'accordo sullo status sia accettabile per l'Unione.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio.

Relazioni con gli accordi bilaterali esistenti

L'accordo tra il ministro dell'Interno croato e il ministro dell'Interno del Montenegro sulla cooperazione di polizia è entrato in vigore per la Croazia l'11 novembre 2011 (NN/MU n. 15/2011).

È inoltre in vigore un accordo operativo (in corso di aggiornamento) tra il Montenegro e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che prevede in particolare la partecipazione regolare delle autorità competenti del Montenegro alle operazioni congiunte dirette dall'Agenzia, in qualità di osservatori sul territorio degli Stati membri.

Il Montenegro ha riferito che la cooperazione transfrontaliera (specialmente a livello tecnico) con tutti i suoi vicini è efficace e che sono stati conseguiti validi progressi nei negoziati di una serie di accordi con la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia. Un protocollo tra i ministeri dell'Interno di Montenegro, Albania e Kosovo* ha istituito a Plav un Centro comune di cooperazione di polizia con l'obiettivo di potenziare la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la criminalità mediante un più intenso scambio di informazioni operative e un più stretto coordinamento delle attività congiunte nel campo della sicurezza. Il Centro comune di cooperazione di polizia è stato inaugurato ufficialmente il 30 maggio 2017.

2 Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'agenda europea sulla migrazione si fonda su quattro pilastri. Uno di questi è la gestione delle frontiere: l'obiettivo è una migliore gestione delle frontiere esterne dell'UE, da ottenere rafforzando la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati alle frontiere esterne e rendendo più efficienti i valichi di frontiera. Un controllo rafforzato delle frontiere del Montenegro avrà un effetto positivo anche sulla gestione delle frontiere esterne dell'UE, oltre che di quelle del Montenegro. Un ulteriore rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne è coerente anche con l'agenda europea sulla sicurezza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per questa proposta di decisione del Consiglio è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

La conclusione da parte dell'Unione europea di un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, il quale dispone che nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 prevede la conclusione di un accordo sullo status tra l'Unione europea e il paese terzo interessato. Di conseguenza, l'accordo accluso con il Montenegro rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.

L'approvazione del Parlamento europeo è necessaria per la conclusione del presente accordo a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente.

Proporzionalità

Poiché le reti della criminalità organizzata adattano velocemente le rotte e i metodi utilizzati per il traffico di migranti irregolari, è necessario il coinvolgimento dell'UE per migliorare i controlli alle frontiere del Montenegro. L'accordo sullo status in questione è necessario per consentire alle autorità competenti del Montenegro e agli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, di rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi. Esso consentirà l'impiego, in Montenegro, di squadre della guardia di frontiera e costiera europea inviate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in caso di afflusso improvviso di migranti irregolari.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Nessuna valutazione d'impatto è stata necessaria per il negoziato sull'accordo sullo status.

Efficienza normativa e semplificazione

Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti.

Diritti fondamentali

L'accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni dei membri delle squadre che partecipano a un'azione coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 "Altri elementi".

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. Per contro, l'effettivo invio di squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulla base di un piano operativo e della relativa convenzione di sovvenzione comporterà costi a carico del bilancio dell'Agenzia stessa. Le operazioni future effettuate in virtù dell'accordo sullo status saranno finanziate ricorrendo alle risorse proprie dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

La scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea in merito alla spesa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha valutato in 6,090 milioni di EUR la spesa annua media nel periodo 2017-2020 per la cooperazione rafforzata con i paesi terzi, comprese eventuali operazioni congiunte con i paesi vicini.

1.1.5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sullo status.

Il Montenegro e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera valuteranno congiuntamente ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere.

In particolare, alla fine di ciascuna azione specifica l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il Montenegro e gli Stati membri partecipanti all'azione redigeranno una relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'accordo, compreso il trattamento dei dati personali.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Ambito di applicazione dell'accordo

In virtù di questo accordo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrà inviare in Montenegro squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi per realizzare operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere o operazioni di rimpatrio.

Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea potranno essere inviate nel territorio del Montenegro solo nelle regioni confinanti con le frontiere esterne dell'UE e i membri delle squadre avranno poteri esecutivi in tali del Montenegro, come previsto dal piano operativo.

L'accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale dei rispettivi territori del Montenegro e degli Stati membri dell'Unione europea.

Avvio di un'azione

L'iniziativa di avviare un'azione può essere proposta dall'Agenzia. Le autorità competenti del Montenegro possono chiedere all'Agenzia di valutare la possibilità di avviare un'azione. Per svolgere un'azione occorre il consenso delle autorità competenti del Montenegro e dell'Agenzia.

Piano operativo 

Prima di ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l'Agenzia e il Montenegro deve essere convenuto un piano operativo. Tale piano operativo deve essere accettato anche dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa.

Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere. La valutazione dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente al Montenegro e all'Agenzia.

Compiti e competenze dei membri della squadra

A titolo generale, le squadre hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi necessari per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio. Le squadre rispettano le disposizioni legislative e regolamentari del Montenegro.

Le squadre agiscono nel territorio del Montenegro esclusivamente sotto il controllo e in presenza di guardie di frontiera o altro personale competente del Montenegro. Il Montenegro può in via eccezionale autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto.

I membri della squadra indossano, ove opportuno, la loro uniforme e portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Sono inoltre muniti di un documento di accreditamento per essere identificabili chiaramente dalle autorità nazionali del Montenegro.

I membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale del loro Stato. L'Agenzia è informata in anticipo dalle autorità del Montenegro in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso.

I membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso del loro Stato e delle autorità del Montenegro, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente del Montenegro e conformemente alla legislazione nazionale del Montenegro. Le autorità del Montenegro possono autorizzare i membri della squadra a usare la forza anche in assenza delle loro guardie di frontiera.

Il Montenegro può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo. Prima dell'impiego dei membri della squadra, le autorità del Montenegro informano l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate conformemente alla legislazione nazionale del Montenegro.

Sospensione e cessazione dell'azione

Sia l'Agenzia, sia le autorità del Montenegro possono sospendere l'azione o porvi fine, se ritengono che le disposizioni dell'accordo o del piano operativo non siano rispettate dall'altra parte.

Privilegi e immunità dei membri della squadra

I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale del Montenegro per tutti gli atti compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali ("in servizio"); non godono invece di tale immunità per gli atti compiuti "fuori servizio".

Il piano operativo definisce con precisione le azioni non soggette alla giurisdizione penale del Montenegro.

Nell'eventualità di un presunto reato commesso da un membro di una squadra, il direttore esecutivo dell'Agenzia, prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, certifica alle competenti autorità giudiziarie del Montenegro se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia prende la sua decisione dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione e dalle autorità competenti del Montenegro. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia è vincolante per le autorità competenti del Montenegro.

I privilegi concessi ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale del Montenegro non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.

Un regime simile si applica per la responsabilità civile e amministrativa dei membri della squadra.

Lo Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa del Montenegro per i membri delle squadre. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

I membri della squadra che siano testimoni possono essere tenuti a rendere testimonianza mediante dichiarazione e in conformità delle disposizioni procedurali del Montenegro.

L'accordo prevede un meccanismo finalizzato al risarcimento dei danni. Tale meccanismo si basa sull'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Se i danni sono cagionati da un membro di una squadra "in servizio", è responsabile il Montenegro. Se i danni sono causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro di una squadra di uno Stato membro partecipante "in servizio" o se l'atto è compiuto "fuori servizio", il Montenegro può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che il risarcimento sia pagato dallo Stato membro partecipante in questione. Se i danni sono cagionati da un membro del personale dell'Agenzia, il Montenegro può chiedere che siano risarciti dall'Agenzia.

Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.

I beni dei membri della squadra necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nel Montenegro. Essi sono altresì esenti da qualunque forma di imposizione in Montenegro sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dal loro Stato membro, nonché su ogni entrata percepita al di fuori del Montenegro.

Il Montenegro concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti.

Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena del Montenegro. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi.

Documento di accreditamento

L'Agenzia, in collaborazione con il Montenegro, rilascia ai membri della squadra un documento che identifica il titolare nei confronti delle autorità del Montenegro e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze previsti dal presente accordo e dal piano operativo. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare in Montenegro senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.

Diritti fondamentali

Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà.

Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L'Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. Il difensore civico del Montenegro potrebbe occuparsi di tali denunce, salvo che le autorità del Montenegro decidano di istituire un meccanismo cui sia attribuita in modo specifico la gestione delle denunce presentate nel contesto dell'accordo.

Trattamento dei dati personali

I membri della squadra trattano dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze in conformità con le norme applicabili all'Agenzia e agli Stati membri dell'UE. Il trattamento di dati personali da parte delle autorità del Montenegro è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.

L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e le autorità del Montenegro stabiliscono una relazione comune sul trattamento dei dati personali da parte dei membri della squadra alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.

Controversie e interpretazione

Tutte le questioni relative all'applicazione dell'accordo sono esaminate congiuntamente dalle autorità competenti del Montenegro e da rappresentanti dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con il Montenegro.

Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra il Montenegro e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con il Montenegro.

Autorità competenti per l'applicazione dell'accordo

Per il Montenegro, l'autorità competente per l'applicazione dell'accordo è il ministero dell'Interno. Per l'Unione europea, è l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Dichiarazione comune

Le due parti concordano che l'astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti dello Stato ospitante nei confronti del membro della squadra include l'astenersi da attività che facilitino attivamente il rientro del membro della squadra in questione dai locali operativi della guardia di frontiera e costiera europea in Montenegro al suo Stato membro di appartenenza, in attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia.

2019/0043 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 3 ,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.

(2)In conformità della decisione 2018/XXX del Consiglio, del […], l'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro ("accordo") è stato firmato da […] il […..], con riserva della sua conclusione in una fase successiva.

(3)In virtù dell'accordo, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, in conformità del piano operativo, possono essere prontamente inviate nel territorio del Montenegro, reagire allo spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti.

(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 5 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 6 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)È pertanto opportuno approvare l'accordo sullo status a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
(2) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(3)    GU C […] del […], pag. […].
(4)    Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(5)    Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(6)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Bruxelles, 21.2.2019

COM(2019) 90 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE del CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro


ALLEGATO

ACCORDO SULLO STATUS

tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro

L'UNIONE EUROPEA,

e il MONTENEGRO,

di seguito denominate le "parti",

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito "Agenzia") coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'UE e il Montenegro, anche sul territorio del Montenegro,

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio del Montenegro,

CONSIDERANDO che tutte le azioni dell'Agenzia sul territorio del Montenegro dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1
Ambito di applicazione

1.    Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia che possano svolgersi nel territorio del Montenegro e nel cui ambito i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi.

2.    Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio del Montenegro o in sue parti.

3.    L'accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale dei rispettivi territori del Montenegro e degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

(1)"azione": un'operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un'operazione di rimpatrio;    

(2)"operazione congiunta": l'azione intesa a contrastare l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere comuni del Montenegro con uno Stato membro e svolta nel territorio del Montenegro;    

(3)"intervento rapido alle frontiere": l'azione condotta per un periodo limitato nel territorio del Montenegro, per far fronte rapidamente a sfide specifiche e sproporzionate alle sue frontiere comuni con uno Stato membro;    

(4)"operazione di rimpatrio": l'operazione coordinata dall'Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati in Montenegro in modo forzato o su base volontaria;

(5)"controllo di frontiera": l'attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e nella sorveglianza della frontiera tra i valichi;

(6)"membro di una squadra": un membro del personale dell'Agenzia oppure un membro di una squadra di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, ivi compresi le guardie di frontiera e altro personale competente distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia per essere impiegati durante un'azione;    

(7) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;    

(8)"Stato membro di appartenenza": lo Stato membro al quale appartiene un membro di una squadra che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti;    

(9)"dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

(10)"Stato membro partecipante": lo Stato membro che partecipa a un'azione in Montenegro fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell'ambito della squadra;    

(11)"Agenzia": l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624.

Articolo 3
Avvio dell'azione

1.    L'avvio di un'azione può essere proposto su iniziativa dell'Agenzia alle autorità competenti del Montenegro. Le autorità competenti del Montenegro possono chiedere all'Agenzia di valutare la possibilità di avviare un'azione.

2.    Per svolgere un'azione occorre il consenso delle autorità competenti del Montenegro e dell'Agenzia.

Articolo 4
Piano operativo

Per ciascuna operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere è convenuto un piano operativo assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa. Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere. La valutazione dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente al Montenegro e all'Agenzia.

Articolo 5
Compiti e competenze dei membri della squadra

1.    I membri della squadra hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.

2.    I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari del Montenegro.

3.    I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio del Montenegro esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente di tale paese. Il Montenegro impartisce, se del caso, istruzioni alla squadra in conformità con il piano operativo. Il Montenegro può in via eccezionale autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto.

L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare al Montenegro il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso il Montenegro tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.

Qualora le istruzioni impartite alla squadra non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo dell'Agenzia. Il direttore esecutivo può prendere opportune misure, inclusa la sospensione o la cessazione dell'azione.

4.    I membri della squadra indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano inoltre un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali del Montenegro, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all'articolo 8.

5.    Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza. Prima dell'impiego dei membri della squadra, il Montenegro informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso.

6.    Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e del Montenegro, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente del Montenegro e conformemente alla sua legislazione nazionale. Il Montenegro può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue guardie di frontiera o di altro suo personale competente.

7.    Il Montenegro può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e per le operazioni di rimpatrio. I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'impiego dei membri della squadra, il Montenegro informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale del Montenegro in materia di protezione dei dati.

Articolo 6
Sospensione e cessazione dell'azione

1.    Il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto il Montenegro, se il Montenegro non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. Il direttore esecutivo ne comunica i motivi al Montenegro.

2.    Il Montenegro può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto l'Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. Il Montenegro ne comunica i motivi all'Agenzia.

3.    In particolare il Montenegro o il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o porre fine all'azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.

4.    La cessazione dell'azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.

Articolo 7
Privilegi e immunità dei membri della squadra

1.    Ai membri della squadra dell'Agenzia sono concessi privilegi e le immunità intesi a garantire un esercizio efficace delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo nel territorio del Montenegro.

2.    I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.

3.    I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale del Montenegro per quanto concerne gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.

Il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni presunto reato commesso da un membro della squadra. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti del Montenegro, certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. In attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia, l'Agenzia e lo Stato membro di appartenenza si astengono dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti del Montenegro nei confronti del membro della squadra.

Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia è vincolante per le autorità competenti del Montenegro. I privilegi concessi ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale del Montenegro non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.

Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa del Montenegro per i membri della squadra. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

4.    I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa del Montenegro per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. Il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice del Montenegro. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti del Montenegro, certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto da membri della squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. 

Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia è vincolante per la giurisdizione del Montenegro.

Il membro della squadra che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale nei controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.

5.    I membri della squadra che siano testimoni possono essere obbligati dalle autorità competenti del Montenegro, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, a rendere testimonianza mediante dichiarazione e in conformità delle disposizioni procedurali del Montenegro.

6.    Il Montenegro è responsabile degli eventuali danni causati da un membro di una squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell'esercizio di funzioni ufficiali, il Montenegro può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell'Agenzia nell'esercizio di funzioni ufficiali, il Montenegro può richiedere che l'Agenzia risarcisca i danni.

Né il Montenegro, né lo Stato membro partecipante, né l'Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati in Montenegro per cause di forza maggiore.

7.    Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo dell'Agenzia come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

8.    L'immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione del Montenegro non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.

9.    I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in Montenegro.

10.    I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione in Montenegro sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori del Montenegro.

11.    Il Montenegro, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Il Montenegro autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.

12.    Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena del Montenegro. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

Articolo 8
Documento di accreditamento

1.    L'Agenzia, in collaborazione con il Montenegro, rilascia ai membri della squadra un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali del Montenegro e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali del Montenegro e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 5 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione.

2.    Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare in Montenegro senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.

3.    Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione.

Articolo 9
Diritti fondamentali

1.    Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l'essenza di tali diritti e libertà.

2.    Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un'operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.

Articolo 10
Trattamento dei dati personali

1.    I membri della squadra procedono al trattamento di dati personali solo qualora ciò sia necessario nell'assolvimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze per l'applicazione del presente accordo da parte del Montenegro, dell'Agenzia o degli Stati membri partecipanti.

2.    Il trattamento di dati personali da parte del Montenegro è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese. 

3.    Al trattamento di dati personali a cura dell'Agenzia e dello o degli Stati membri partecipanti, anche in caso trasferimento di dati personali al Montenegro, si applicano il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.

4.    Nell'eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l'Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali al Montenegro, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, essi ne informano il Montenegro.

5.    Il Montenegro, l'Agenzia e gli Stati membri partecipanti possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l'azione, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

6.    L'Agenzia, il Montenegro e gli Stati membri partecipanti stabiliscono una relazione comune sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.

Articolo 11
Controversie e interpretazione

1.    Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente dalle autorità competenti del Montenegro e da rappresentanti dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con il Montenegro.

2.    Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra il Montenegro e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con il Montenegro.

Articolo 12
Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia dell'accordo

1.    Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.

2.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1 tramite i canali diplomatici.

3.    Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.    Il presente accordo può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. In quest'ultimo caso, la parte che intende denunciare o sospendere l'accordo notifica tale intenzione per iscritto all'altra parte tramite i canali diplomatici. L'accordo prende fine il primo giorno del secondo mese successivo al mese della notifica.

4.    Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso del Montenegro, al ministro dell'Interno e, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Fatto a [...] il [...]

in duplice esemplare, in lingua montenegrina e nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza tra versioni linguistiche facenti fede, prevale la versione in lingua inglese.

Firme:

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Montenegro, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE

Le due parti concordano che l'astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti dello Stato ospitante nei confronti del membro della squadra include l'astenersi da attività che facilitino attivamente il rientro del membro della squadra in questione dai locali operativi della guardia di frontiera e costiera europea in Montenegro al suo Stato membro di appartenenza, in attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia.