Bruxelles, 11.2.2019

COM(2019) 74 final

2019/0036(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina che modifica l'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-Ucraina per quanto riguarda la prevista adozione della decisione relativa alla modifica dell'allegato XXVII (Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari) dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di associazione UE-Ucraina

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") intende definire un quadro per la progressiva realizzazione dell'associazione politica e dell'integrazione economica tra l'Unione europea e l'Ucraina. L'accordo prevede impegni volti a riformare i settori dell'economia ucraina conformemente all'acquis dell'UE, anche nell'ambito dell'obiettivo di migliorare l'integrazione dei mercati e il processo di ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE nel settore dell'energia, sulla base dell'acquis dell'UE in materia di energia. Gli impegni nel settore dell'energia sono elencati nel capitolo 1 (cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari) del titolo V (cooperazione economica e settoriale) del presente accordo. Alcuni di questi impegni, ad esempio quelli sulle norme relative al transito e al trasporto, che riguardano aspetti attinenti al commercio nel settore dell'energia, sono indicati anche nel capitolo 11 (Questioni energetiche legate al commercio) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali). L'accordo è entrato in vigore il 1º settembre 2017.

2.2.Il consiglio di associazione UE-Ucraina

Il consiglio di associazione UE-Ucraina è uno degli organismi comuni istituiti dall'accordo. Conformemente all'articolo 461 dell'accordo, esso esercita la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione di tale accordo ed esamina periodicamente il funzionamento dell'accordo alla luce dei suoi obiettivi. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale in tutte le formazioni, che sono composte da membri del Consiglio dell'Unione europea, membri della Commissione europea e membri del governo dell'Ucraina, a intervalli regolari, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ha il potere di prendere, nell'ambito del campo di applicazione dell'accordo, decisioni che sono vincolanti per le Parti, comprese le decisioni relative all'aggiornamento o alla modifica degli allegati dell'accordo. Può inoltre adottare raccomandazioni. Tali decisioni o raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti, una volta espletate le rispettive procedure interne.

2.3.L'atto previsto del consiglio di associazione UE-Ucraina

Il Consiglio di associazione UE-Ucraina dovrà adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è di aggiornare l'elenco degli atti dell'Unione europea di cui all'allegato XXVII (Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari) al fine di rispecchiare la notevole evoluzione dell'acquis dell'UE in materia di energia che ha avuto luogo nell'UE dopo il completamento dei negoziati sull'accordo.

L'atto previsto mira inoltre a stabilire ulteriori disposizioni nell'allegato XXVI dell'accordo per quanto riguarda il monitoraggio del processo di ravvicinamento del settore dell'energia in Ucraina. Tali disposizioni sono finalizzate al coordinamento e al controllo degli aspetti giuridici della riforma del settore dell'energia e contribuiscono a un'adeguata ed efficace attuazione degli atti basati sull'acquis dell'UE in materia di energia in Ucraina.

L'atto previsto vincolerà le parti conformemente all'articolo 463 dell'accordo che recita: "Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune, se necessario anche con interventi a livello degli organi specifici istituiti in forza dell'accordo, per attuarle. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne".

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

L'atto previsto consiste in un aggiornamento dell'elenco dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XXVII del presente accordo, a cui l'Ucraina si è impegnata a ravvicinare la sua legislazione interna, e in una serie di norme supplementari che mirano a sostenere il processo di ravvicinamento della legislazione interna dell'Ucraina all'acquis dell'UE in materia di energia.

L'elenco richiede un aggiornamento per quanto riguarda l'acquis dell'UE, al fine di rispecchiare la notevole evoluzione dell'acquis dell'UE in materia di energia che ha avuto luogo nell'UE dopo il completamento dei negoziati sull'accordo. Di conseguenza, diversi atti dell'UE elencati nell'allegato iniziale dell'accordo non sono più in vigore, sono stati abrogati o modificati, mentre l'Unione europea ne ha adottati di nuovi. Queste modifiche impongono un aggiornamento dell'allegato XXVII dell'accordo, al fine di garantire la coerenza dell'impegno dell'Ucraina per il ravvicinamento all'acquis dell'UE nella sua configurazione attuale. Di conseguenza, gli impegni dell'Ucraina volti a ravvicinare la sua legislazione nel settore dell'energia all'acquis dell'UE in materia non alterano le norme dell'Unione né ne modificano la portata. Inoltre, gli obblighi dell'Ucraina in materia di energia sono aumentati, a seguito sia della sua adesione alla Comunità dell'energia nel 2011 che dell'attuazione dell'acquis dell'UE sulla base dell'elenco contenuto nell'allegato XXVII dell'accordo. Inoltre, la cooperazione nel settore dell'energia tra l'UE e l'Ucraina è stata ulteriormente rafforzata nel 2016 mediante la firma del memorandum d'intesa tra l'UE e l'Ucraina su un partenariato strategico nel settore dell'energia. Il memorandum sostiene l'impegno a realizzare l'integrazione economica e l'associazione politica e stabilisce come obiettivo il raggiungimento della piena integrazione dei mercati dell'energia, sulla base delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia dell'UE. Tale evoluzione motiva la necessità di aggiornare l'elenco dell'acquis dell'UE nell'allegato XXVII dell'accordo.

Inoltre, l'atto previsto inserisce nell'allegato XXVII dell'accordo disposizioni supplementari sul monitoraggio del processo di ravvicinamento del settore dell'energia in Ucraina, comprese norme per un'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di energia, la consultazione su progetti di proposte legislative in tale settore e le relazioni da presentare al Consiglio di associazione. Tali disposizioni sono finalizzate al coordinamento e al controllo degli aspetti giuridici della riforma del settore dell'energia e contribuiscono a un'adeguata ed efficace attuazione di atti nazionali basati sull'acquis dell'UE in materia di energia in Ucraina. L'esperienza degli ultimi quattro anni dimostra i progressi compiuti dall'Ucraina su vari aspetti della riforma del settore dell'energia, ma sottolinea la necessità di prevedere ulteriori misure di sostegno per garantire che le riforme intraprese siano di natura irreversibile e duratura. Le disposizioni supplementari mirano pertanto a contribuire a un corretto ravvicinamento e a una corretta attuazione del ravvicinamento legislativo da parte dell'Ucraina, sulla base dell'acquis dell'UE in materia di energia.

La presente proposta è pienamente coerente con la politica di partenariato orientale dell'UE in generale, e nei confronti dell'Ucraina in particolare, dal momento che sostiene l'attuazione dell'accordo di associazione e contribuisce al conseguimento dei suoi obiettivi. È inoltre coerente con la politica dell'UE in materia di energia, basata sulle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, tra cui figurano anche la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e il ruolo dell'Ucraina come paese strategico per il transito del gas. Rispecchia l'acquis dell'UE in materia di energia e ne promuove l'adozione da parte dei partner associati dell'UE, contribuendo in tal modo agli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE. La proposta è coerente con la politica esterna dell'UE in materia di energia nel suo complesso e in particolare nei confronti della Comunità dell'energia, dal momento che sostiene quest'ultima nel conseguire l'obiettivo dell'integrazione dei mercati dell'energia tra gli Stati che ne sono membri, tra cui l'Ucraina.

Infine, la proposta è coerente con la nuova politica di vicinato dell'UE e la relativa cooperazione con l'Ucraina e altri paesi del vicinato. In particolare, contribuisce alla realizzazione di una riforma effettiva e sostenibile del settore dell'energia in Ucraina, nell'ambito dell'associazione politica e dell'integrazione economica tra l'UE e l'Ucraina. A sua volta, quest'impegno contribuirà al conseguimento dell'obiettivo di rendere stabili e prosperi i paesi del vicinato. Poiché la riforma del settore dell'energia sulla base dell'acquis dell'UE in materia di energia contribuirà a rendere più sostenibile la politica dell'Ucraina in materia di clima, la proposta garantisce anche una coerenza con gli obiettivi strategici dell'UE in materia di clima. Infine, la proposta sostiene l'ulteriore sviluppo degli scambi bilaterali di prodotti e servizi energetici e di investimenti, dal momento che la riforma del settore dell'energia è finalizzata all'eliminazione degli attuali ostacoli normativi agli scambi nel settore dell'energia.

La proposta è destinata a fornire un sostegno supplementare alla riforma del settore energetico in Ucraina, attualmente in corso, al fine di pervenire alla piena attuazione degli impegni nel settore energetico previsti dall'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione UE-Ucraina.

L'atto che il Consiglio di associazione UE-Ucraina è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 463 dell'accordo di associazione UE-Ucraina. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il settore dell'energia, incluse le questioni nucleari. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194 del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 194 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del Consiglio di associazione UE-Ucraina modificherà l'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2019/0036 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina che modifica l'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo di associazione"), è stato concluso mediante decisione (UE) 2017/1248 del Consiglio 2 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)A norma dell'articolo 273 dell'accordo, le Parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII dell'accordo al fine di garantire che tutte le condizioni per il trasporto di elettricità e gas siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

(3)Inoltre, al fine di compiere progressi verso l'integrazione di mercato, l'articolo 337 dell'accordo prevede che le Parti proseguano e intensifichino la loro cooperazione nel campo dell'energia, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia.

(4)A norma dell'articolo 341 dell'accordo, il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia avviene secondo il calendario di cui all'allegato XXVII dell'accordo.

(5)L'articolo 474 dell'accordo prevede l'obbligo per l'Ucraina di procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione, anche nel settore dell'energia.

(6)L'acquis dell'UE nel settore dell'energia ha avuto una notevole evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo.

(7)Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione UE-Ucraina ("Consiglio di associazione") può adottare decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo stesso. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti.

(8)Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, al fine di rispecchiare l'evoluzione dell'acquis dell'Unione.

(9)L'articolo 475 dell'accordo definisce in termini generali il monitoraggio dei progressi nel ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'UE, compresi gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Stabilisce che il processo di comunicazione e valutazione deve tener conto delle modalità specifiche definite nell'accordo o nelle decisioni degli organi istituzionali creati a norma dell'accordo.

(10)Al fine di garantire un'attuazione più efficace delle riforme, è necessario rafforzare il meccanismo di monitoraggio per la riforma del settore dell'energia.

(11)Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXVII dell'accordo al fine di introdurre norme più dettagliate per il monitoraggio del processo di ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'UE nel settore dell'energia.

(12)Occorre quindi definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina, per quanto riguarda la decisione del Consiglio di associazione di modificare l'allegato XXVII dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina si basa sul progetto di atto del Consiglio di associazione UE-Ucraina allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(2)    GU L 181 del 12 luglio 2017, pag. 4.

Bruxelles, 11.2.2019

COM(2019) 74 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina che modifica l’allegato XXVII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra


Progetto di

Decisione n. .../2019 del Consiglio di associazione UE-Ucraina

del … 2019

che modifica l'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Il Consiglio di associazione UE-Ucraina,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 463,

considerando quanto segue:

1)    L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

2)    Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle Parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo. Il preambolo fa anche riferimento all'impegno delle Parti di rafforzare la sicurezza energetica anche mediante il miglioramento dell'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE.

3)    Inoltre, il memorandum di intesa tra l'UE e l'Ucraina su un partenariato strategico nel settore dell'energia del 24 novembre 2016 riconosce che l'obiettivo dell'intensificazione della cooperazione e della riforma del settore dell'energia è la piena integrazione dei mercati dell'energia dell'UE e dell'Ucraina.

4)    L'articolo 1 dell'accordo fa riferimento all'obiettivo di sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante mediante, tra l'altro, il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.

5)    A norma dell'articolo 273 dell'accordo, le Parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII dell'accordo, al fine di garantire che tutte le condizioni per il trasporto di elettricità e gas siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

6)    Inoltre, al fine di compiere progressi verso l'integrazione dei mercati, l'articolo 337 dell'accordo prevede che le Parti proseguano e intensifichino la loro cooperazione nel campo dell'energia, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia.

7)    L'articolo 341 dell'accordo stabilisce che il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia deve avvenire secondo il calendario stabilito di cui all'allegato XXVII dell'accordo.

8)    L'articolo 474 dell'accordo ribadisce l'impegno generale dell'Ucraina di procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione, anche nel settore dell'energia.

9)    L'acquis dell'UE nel settore dell'energia ha avuto una notevole evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo, come anche gli obblighi dell'Ucraina derivanti dall'attuazione dell'accordo e dalla sua adesione al trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Al fine di tener conto di tale evoluzione, occorre pertanto aggiornare l'allegato XXVII dell'accordo.

10)    L'articolo 475 dell'accordo definisce in termini generali il monitoraggio dei progressi compiuti nel ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'UE, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Stabilisce che il processo di comunicazione e di valutazione terrà conto delle modalità specifiche definite nell'accordo o nelle decisioni degli organi istituzionali creati a norma dell'accordo.

11)    Al fine di garantire un'attuazione più efficace delle riforme da parte dell'Ucraina, è necessario rafforzare il meccanismo di monitoraggio per la riforma del settore dell'energia, in modo che le riforme intraprese siano di natura irreversibile e contribuiscano in modo duraturo alla modernizzazione del settore energetico.

12)    Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione UE-Ucraina ("Consiglio di associazione") può adottare decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengono pertinenti.

13)    Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXVII dell'accordo, al fine di stabilire norme più dettagliate sul monitoraggio del processo di ravvicinamento della legislazione ucraina alla legislazione dell'UE nel settore dell'energia. A tal fine occorre includere nell'allegato XXVII dell'accordo disposizioni adeguate per rafforzare tale processo di monitoraggio,

 ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'allegato XXVII dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.



Fatto a...,

Per il Consiglio di associazione

Il presidente



Allegato

"Allegato XXVII del capo 1

Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari

Allegato XXVII-1

Monitoraggio del ravvicinamento nel settore dell'energia

Con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio del ravvicinamento della legislazione interna dell'Ucraina all'acquis dell'UE in materia di energia e di modernizzare in maniera duratura il settore dell'energia del paese, le Parti applicano le seguenti misure supplementari, in conformità dell'articolo 475, paragrafo 2, dell'accordo. Tali misure non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla loro adesione al trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Efficace attuazione dell'acquis dell'UE

1.La Commissione europea informa immediatamente l'Ucraina in merito a qualsiasi proposta della Commissione europea relativa all'adozione o alla modifica di qualsiasi atto dell'Unione che modifichi l'acquis dell'UE di cui al presente allegato.

2.L'Ucraina provvede a un'efficace attuazione degli atti interni oggetto del ravvicinamento legislativo e adotta le misure necessarie per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione nel diritto nazionale nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-2. In particolare, qualsiasi atto corrispondente a:

a.un regolamento o una decisione dell'Unione europea diventa parte dell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina;

b.una direttiva dell'Unione europea lascia agli organi ucraini la possibilità di scegliere la forma e le modalità di attuazione;

c.un regolamento della Commissione riguardante un codice di rete nel settore dell'energia elettrica o del gas diventa parte dell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina senza alcuna modifica della struttura e del testo del regolamento, ad eccezione della traduzione, a meno che tali modifiche non siano indicate come necessarie dalla Commissione europea.

3.L'Ucraina si astiene da qualsiasi azione che possa compromettere gli obiettivi o i risultati del ravvicinamento della sua legislazione nazionale all'acquis dell'UE nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-2.

4.L'Ucraina abroga le disposizioni della sua legislazione nazionale o pone fine alle pratiche interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con sua legislazione nazionale ravvicinata al diritto dell'Unione nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-2.



Consultazioni

5.L'Ucraina consulta la Commissione europea per quanto riguarda la compatibilità con l'acquis dell'UE di qualsiasi proposta legislativa nei settori oggetto del ravvicinamento agli atti giuridici dell'UE elencati nell'allegato XXVII-2, prima della sua entrata in vigore. L'obbligo di consultazione include le proposte di modifica dell'atto legislativo interno che è già stato oggetto di ravvicinamento, indipendentemente dalla forma giuridica della proposta.

6.Il governo dell'Ucraina può consultare la Commissione europea per quanto riguarda la compatibilità con l'acquis dell'UE di qualsiasi proposta di un atto di attuazione della legislazione nel settore dell'energia, che sia stato o che debba essere oggetto di ravvicinamento all'acquis dell'UE di cui all'elenco contenuto nell'allegato XXVII-2. Se il governo dell'Ucraina decide di consultare la Commissione europea su un atto di questo tipo, si applica il punto 7.

7.L'Ucraina si astiene dal dare attuazione agli atti oggetto della consultazione di cui ai punti 5 e 6 prima che la Commissione europea abbia valutato la compatibilità dell'atto proposto con l'acquis pertinente dell'UE e qualora la Commissione europea sia giunta alla conclusione che l'atto proposto è incompatibile con l'acquis dell'UE.

8.La valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea può contenere raccomandazioni riguardo all'atto proposto, o a una parte di esso, che la Commissione ritiene incompatibile con l'acquis dell'UE. Ai fini della valutazione, la Commissione può consultare il segretariato della Comunità dell'energia o organizzare missioni di esperti, qualora lo ritenga opportuno. La valutazione della compatibilità deve essere conclusa entro 3 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della versione inglese dell'atto proposto o entro un periodo più lungo concordato tra la Commissione europea e l'Ucraina. In assenza di una risposta da parte della Commissione europea entro tale termine, l'Ucraina può dare attuazione all'atto proposto. La mancanza di risposta entro tale termine non implica che la Commissione europea ritenga che l'atto proposto sia compatibile con l'acquis dell'UE.

9.L'Ucraina comunica alla Commissione europea la versione finale di ogni atto che riguardi i settori che devono essere oggetto di ravvicinamento all'acquis dell'UE elencato nell'allegato XXVII-2 o che modifichi una legge nazionale ravvicinata negli stessi settori.

10.Il governo dell'Ucraina può sottoporre all'attenzione della Commissione europea qualunque altro atto o proposta relativi ai settori dell'energia contemplati dal presente accordo al fine di richiedere un parere non vincolante sulla compatibilità dell'atto con l'acquis dell'UE di cui all'allegato XXVII-2.

11.Le Parti si scambiano informazioni come previsto nel presente allegato tramite i segretari del comitato di associazione.



Comunicazione con il Consiglio di associazione

12.La Commissione europea informa il Consiglio di associazione, prima della sua riunione annuale, di tutti i pareri richiesti dall'Ucraina e rilasciati all'Ucraina a norma del presente allegato per quanto riguarda la conformità degli atti nazionali dell'Ucraina con l'acquis dell'UE.

13.L'Ucraina comunica per iscritto al Consiglio di associazione, tre mesi prima della sua riunione annuale, i progressi compiuti nell'attuazione della riforma del settore dell'energia, sulla base dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XXVII-2. Tale relazione esamina in dettaglio il modo in cui l'Ucraina ha tenuto conto, negli atti adottati, dei pareri e delle raccomandazioni formulati dalla Commissione europea e fornisce informazioni sull'applicazione effettiva delle leggi adottate.

14.I risultati delle attività di monitoraggio sono presentati per essere discussi in tutti gli organi competenti istituiti a norma del presente accordo, anche al fine delle raccomandazioni di cui all'articolo 475, paragrafo 4, dell'accordo.



Allegato XXVII-2

Obblighi in materia di ravvicinamento normativo dell'Ucraina nel settore dell'energia

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione.

1. Acquis dell'UE che l'Ucraina si è impegnata ad attuare nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. I termini ivi concordati si applicano al presente allegato.

Energia elettrica

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione

Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete

Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete

Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua

Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE

Gas

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005

Direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale

Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto

Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (UE) n. 984/2013

Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas

Fonti energetiche rinnovabili

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Infrastruttura energetica

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia



Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

Regolamenti di esecuzione:

-Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet

-Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica

-Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

-Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico

-Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria

-Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione

-Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico

-Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche

-Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico

-Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico

-Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

-Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

-Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

-Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori

-Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

-Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

-Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

-Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

2. Acquis dell'UE che l'Ucraina deve attuare, oltre agli obblighi dell'Ucraina nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo presenti gli articoli (12 e 13) sulle disposizioni riguardanti gli aspetti commerciali dell'energia di cui al capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

Efficienza energetica e prestazione energetica nell'edilizia

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro il 30 giugno 2019.

Efficienza energetica - progettazione ecocompatibile

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/125/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamenti di esecuzione:

-Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica.

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffreddamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

-Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piastre di cottura e cappe da cucina per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, del 8 luglio 2013, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

-Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

-Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e Corrigendum (GU L 46 del 19.2.2011)

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

-Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

-Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

-Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e successive modifiche;

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

-Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

-Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e successive modifiche

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Energia nucleare

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.