Bruxelles, 31.1.2019

COM(2019) 36 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

sulla richiesta di modificare il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti presentata dalla Banca europea per gli investimenti l'11 ottobre 2018


PARERE DELLA COMMISSIONE

sulla richiesta di modificare il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti presentata dalla Banca europea per gli investimenti l'11 ottobre 2018

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 308,

1.L'11 ottobre 2018 la Banca europea per gli investimenti ha presentato al Consiglio, a norma dell’articolo 308 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la richiesta di modificare il proprio statuto. In primo luogo la Banca europea per gli investimenti propone di modificare il proprio statuto per tenere conto del recesso dall’Unione europea del Regno Unito, il quale cesserà di essere membro della Banca europea per gli investimenti. In secondo luogo la Banca europea per gli investimenti propone di rafforzare il funzionamento del suo consiglio di amministrazione designando un numero maggiore di sostituti. In terzo luogo la Banca europea per gli investimenti propone di estendere il ricorso al voto a maggioranza qualificata alla decisione sul piano di attività, alla nomina dei membri del comitato direttivo e all’approvazione del regolamento interno.

2.È previsto che tutte le modifiche proposte dalla Banca europea per gli investimenti al suo statuto abbiano effetto immediato al momento del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. La richiesta fa inoltre riferimento in un considerando a un aumento previsto del capitale sottoscritto dagli Stati membri rimanenti, che dovrebbe procedere di pari passo con un rafforzamento ulteriore della governance della Banca europea per gli investimenti.

I.    Sul rapporto tra la richiesta e il recesso del Regno Unito dall’Unione europea

3.La Commissione solleva la questione se sia opportuno collegare l’entrata in vigore dell’intera decisione al recesso del Regno Unito dall’UE. In ogni caso non esiste alcun obbligo giuridico che le previste modifiche al protocollo n. 5 entrino in vigore alla data in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro.

4.La richiesta della Banca europea per gli investimenti contiene in realtà due diversi tipi di modifiche. Il primo tipo è una semplice conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione: sopprime il riferimento alla quota di sottoscrizione del Regno Unito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, riduce il numero dei membri del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, prima frase, e sopprime il riferimento alla nomina dei sostituti da parte del Regno Unito di cui all’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma. La Commissione è a favore di tali modifiche, ma desidera sottolinearne l'effetto meramente dichiarativo. In effetti il recesso del Regno Unito dall’UE non richiede la previa modifica dei trattati e dei protocolli ai fini dell'eliminazione di tutti i riferimenti al Regno Unito, i quali diventeranno automaticamente obsoleti alla data del recesso. Per contro, le altre modifiche richieste dalla Banca europea per gli investimenti contengono cambiamenti a livello di governance aventi carattere costitutivo di diritto. Il Consiglio potrebbe ritenere che tali modifiche siano opportune a prescindere dal recesso.

5.La Commissione solleva pertanto la questione se la decisione del Consiglio non debba entrare in vigore a una determinata data non legata al recesso del Regno Unito, ad esempio il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In tal caso soltanto l’entrata in vigore delle modifiche dichiarative del primo tipo dovrebbe essere collegata al recesso del Regno Unito. Questa impostazione alternativa richiederebbe alcune modifiche redazionali tecniche della decisione.

II.    Sulla richiesta di sopprimere i riferimenti al capitale detenuto dal Regno Unito

6.La Banca europea per gli investimenti propone di sopprimere la menzione della quota di capitale del Regno Unito di 39 195 022 000 EUR di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dello statuto.

7.Come indicato sopra, in termini giuridici, alla data del recesso tutti i riferimenti al Regno Unito contenuti nei trattati e protocolli diventerebbero automaticamente obsoleti e quindi un’espressa modifica dello statuto in questo senso non è necessaria. In ogni caso il testo dei trattati e dei protocolli sarà adeguato alla nuova situazione con una modifica formale, ai sensi dell’articolo 48 del TUE, volta ad abrogare le disposizioni obsolete e procedere agli adeguamenti conseguenti. Sembra tuttavia accettabile apportare le modifiche proposte contemporaneamente alle modifiche della governance della Banca europea per gli investimenti (di seguito sezioni III e IV). Questa modifica può quindi essere sostenuta per motivi di chiarezza.

8.La Banca europea per gli investimenti propone inoltre che l’importo totale del capitale sottoscritto di cui allo stesso articolo venga ridotto di conseguenza a meno che prima della data del recesso sia deciso un aumento del capitale sottoscritto dagli Stati rimanenti. Per quanto consta alla Commissione, tale decisione verrebbe adottata dal consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del suo statuto.

9.La Commissione condivide l’obiettivo perseguito con questa proposta, ma desidera richiamare l’attenzione sui seguenti aspetti giuridici. Il capitale della Banca europea per gli investimenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 5 è pari alla somma delle quote degli Stati membri elencate in tale disposizione. Se ci si limita ad eliminare il riferimento al Regno Unito, il Consiglio deve diminuire di conseguenza l'importo totale del capitale. Il Consiglio non può tenere conto nella sua decisione di una possibile decisione della Banca europea per gli investimenti di aumentare il capitale e della conseguente nuova ripartizione tra gli Stati membri. La decisione del Consiglio dovrebbe pertanto indicare il capitale totale (ridotto) risultante dal recesso del Regno Unito. Una decisione parallela ma distinta del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti può aumentare il capitale (e definire la sua ripartizione proporzionale tra gli Stati membri).

III.    Sulla nomina di ulteriori supplenti per il consiglio di amministrazione

10.La Banca europea per gli investimenti propone di aumentare da 18 a 31 il numero dei supplenti per il consiglio di amministrazione. Germania, Francia e Italia, che già hanno due supplenti, manterranno tale numero. I raggruppamenti di Stati membri che avevano in precedenza un numero di sostituti inferiore a quello dei componenti avranno dopo la modifica tanti sostituti quanti sono i componenti del raggruppamento. La Commissione mantiene un sostituto.

11.La Commissione è favorevole a questa proposta, considerando che un numero maggiore di sostituti consentirà alla Banca europea per gli investimenti di beneficiare di un’esperienza più ampia a livello del consiglio di amministrazione, in particolare in vista dell’intenzione di fare un uso migliore dei supplenti nel processo decisionale del consiglio di amministrazione, in particolare per quanto riguarda l’analisi delle proposte di finanziamento.

IV.    Sull’estensione del ricorso al voto a maggioranza qualificata al posto del voto a maggioranza semplice

12.La Banca europea per gli investimenti propone inoltre di estendere il voto a maggioranza qualificata a tre importanti settori in cui attualmente è richiesta la maggioranza semplice. Si tratta di:

I)decisioni sul piano di attività (articolo 9, paragrafo 1, dello statuto);

II)decisioni riguardanti la nomina dei membri del comitato direttivo da parte del consiglio dei governatori e relative proposte da parte del consiglio di amministrazione (articolo 11, paragrafo 1, primo comma, dello statuto);

III)decisioni riguardanti il regolamento interno della Banca europea per gli investimenti (articolo 7, paragrafo 3, lettera h), dello statuto).

13.La Commissione approva gli obiettivi che la proposta di modifica dello Statuto intende raggiungere.

V.Sui considerando

14.L’ottavo, nono e decimo considerando, destinati ad essere inseriti nella decisione del Consiglio, non spiegano né giustificano gli articoli della decisione, bensì trattano di questioni che non richiedono modifiche dello statuto della Banca europea per gli investimenti. La Commissione ritiene che tali considerando dovrebbero essere leggermente riformulati per chiarire che non si riferiscono ad alcun articolo.

VI.Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione esprime un parere favorevole sulle proposte di modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti, fatte salve le considerazioni di cui sopra.