Bruxelles, 31.1.2019

COM(2019) 24 final

2019/0012(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera 1 ("decisione di Prüm") è stata adottata per incorporare nel quadro giuridico dell'Unione europea la sostanza delle disposizioni del precedente trattato di Prüm riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, sottoscritto da sette paesi europei il 27 maggio 2005. Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato anche la decisione 2008/616/GAI, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera 2 ("decisione di attuazione di Prüm"), che stabilisce le disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione della decisione 2008/615/GAI.

Scopo della decisione di Prüm e della decisione di attuazione di Prüm è migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e delle relative indagini e potenziare la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione. La decisione di Prüm contiene, fra l'altro, disposizioni in forza delle quali gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Le informazioni ottenute raffrontando i dati offriranno nuovi approcci alle indagini e svolgeranno dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie degli Stati membri.

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2009/905/GAI sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio 3 ("decisione forense"). Tale decisione quadro stabilisce le prescrizioni per lo scambio di dati relativi al DNA e alle impronte digitali, per assicurare che le autorità responsabili della prevenzione e individuazione dei reati e delle relative indagini riconoscano ai risultati delle attività di laboratorio svolte da fornitori di servizi forensi accreditati in uno Stato membro la stessa attendibilità dei risultati delle attività di laboratorio svolte da fornitori di servizi forensi accreditati per la norma EN ISO/IEC 17025 in qualsiasi altro Stato membro.

Nell'ottobre 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati per la conclusione di accordi con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato ("direttive di negoziato").

Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo da parte di entrambi i paesi in data 24 maggio 2018.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il progetto di accordo sia accettabile per l’Unione.

Scopo di questo accordo internazionale tra l'UE e il Liechtenstein è migliorare e semplificare lo scambio automatizzato di informazioni e intelligence tra le autorità di contrasto degli Stati membri e di questo paese associato, al fine di stimolare la cooperazione di polizia a livello internazionale. La possibilità per tutti gli Stati membri di avere accesso alle banche dati nazionali della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein 4 per quanto riguarda i dati relativi al DNA, i dati dattiloscopici e i dati di immatricolazione dei veicoli, e viceversa, è indubbiamente di cruciale importanza per favorire e incentivare la cooperazione transfrontaliera di polizia. Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione europea non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, poiché la criminalità internazionale non è limitata dalle frontiere dell'UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il Principato del Liechtenstein ha aderito all'accordo di associazione del 26 ottobre 2004 mediante il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis 5 di Schengen. Pertanto il Principato del Liechtenstein ha aderito alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge 6 (la cosiddetta "iniziativa svedese"), che costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen.

L'iniziativa svedese è in una certa misura collegata alla decisione di Prüm, dato che stabilisce le norme in base alle quali le autorità di contrasto degli Stati membri e dei paesi associati possono scambiarsi efficacemente informazioni e intelligence ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'iniziativa svedese, le informazioni e l'intelligence possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato laddove vi sia motivo di fatto di ritenere che informazioni e intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro. Lo scambio automatizzato di informazioni a norma della decisione di Prüm è adeguato per stabilire tali motivi di fatto.

Inoltre, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013 7 , prima di presentare a Eurodac una richiesta di accesso a fini di contrasto, gli Stati membri devono controllare le banche dati di impronte digitali disponibili in virtù della legislazione nazionale e confrontare la serie di dati dattiloscopici con quelle contenute nelle banche dati automatizzate di dati dattiloscopici di altri Stati membri a norma della decisione di Prüm. Gli Stati membri che non soddisfano la condizione preliminare di aver svolto una verifica ai sensi della decisione di Prüm, che costituisce una condizione obbligatoria, non saranno in grado di presentare a Eurodac una richiesta di accesso a fini di contrasto.

Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi tra l'Unione, da un lato, e la Danimarca, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, dall'altro, sulle modalità della partecipazione di tali Stati alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013.

Il 26 luglio 2010 è stato concluso l'accordo internazionale tra l'Unione e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 8 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente proposta di decisione del Consiglio entro tre mesi dall'adozione da parte della Commissione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 9 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L’approvazione del Parlamento europeo è necessaria per la conclusione del presente accordo a norma dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi del presente accordo possono essere conseguiti soltanto a livello di Unione.

Proporzionalità

Per stimolare la cooperazione internazionale in questo settore, è di fondamentale importanza che tutti i partecipanti che si scambiano dati nel quadro di Prüm applichino le stesse norme e gli stessi requisiti tecnici, procedurali e in materia di protezione dei dati per consentire uno scambio di informazioni veloce, efficiente e accurato. La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di un'effettiva partecipazione del Principato del Liechtenstein alle decisioni di Prüm e alla decisione forense.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, che prevede l’adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il Consiglio è stato informato e consultato nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio (DAPIX). Il Parlamento europeo (commissione LIBE) è stato informato.

Diritti fondamentali

L'accordo è pienamente conforme ai diritti fondamentali e ai principi in materia di protezione dei dati sanciti nella decisione di Prüm (capo 6).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il considerando 8 dell'accordo prevede che il Principato del Liechtenstein sostenga le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall’applicazione dell'accordo stesso. L'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo elenca gli articoli applicabili della decisione Prüm, tra cui l'articolo 34, secondo il quale ogni Stato membro sostiene le spese operativi derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione della decisione di Prüm. L'articolo 1, paragrafo 4, applica agli Stati membri obblighi analoghi per quanto riguarda la decisione forense. Di conseguenza, la proposta non ha incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione, compresa la valutazione preliminare da parte del Consiglio e degli Stati membri, le notifiche e dichiarazioni sono descritte all'articolo 8 dell'accordo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'accordo elenca le disposizioni della decisione di Prüm, della decisione di attuazione di Prüm e della decisione forense che diventeranno applicabili al Principato del Liechtenstein dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo stabilisce inoltre le disposizioni per l'applicazione uniforme (articolo 3), la risoluzione delle controversie (articolo 4), le modifiche (articolo 5), le notifiche e le dichiarazioni (articolo 8). Le parti contraenti convengono di procedere ad un riesame comune dell'accordo entro cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore (articolo 6). L'accordo è concluso per un periodo indeterminato, ma ciascuna delle parti può denunciarlo in qualsiasi momento (articolo 10).

2019/0012 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)In conformità della decisione [XXX] del Consiglio, del [XXX] 10 , l’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera 11 , della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera 12 , compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio 13 , è stato firmato il [XXX], con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, poiché la criminalità internazionale non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per il Principato del Liechtenstein di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di vitale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto.

(3)Conformemente all’articolo 8 dell’accordo, alcune sue disposizioni si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(4)È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea.

(5)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione].

(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo 14 .

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2)    GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
(3)    GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14.
(4)    In pratica il Liechtenstein non dispone di banche dati distinte e usa quelle della Svizzera.
(5)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(6)    GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.
(7)    Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1). 
(8)    GU C 202 del 7.6.2016, pag. 295.
(9)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 299.
(10)    Decisione [XXX] del Consiglio, del [XXX], relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L [] del [], pag. []).
(11)    Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(12)    Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
(13)    Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).
(14)    La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.