COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.1.2019
COM(2019) 9 final
2019/0006(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Lituania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Con lettera protocollata presso la Commissione il 16 ottobre 2018, la Lituania ha chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per applicare il meccanismo di inversione contabile ai dischi rigidi. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, di detta direttiva, la Commissione, con lettere del 19 novembre 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 20 novembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
In linea generale, l'articolo 193 della direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la Lituania ha chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi non contemplate dall'articolo 199 bis della predetta direttiva. A norma di tale procedura, il soggetto passivo destinatario delle cessioni diventa debitore dell'imposta. Tale soggetto passivo, a condizione che goda di un pieno diritto a detrazione, dichiarerebbe e detrarrebbe allo stesso tempo l'IVA corrispondente alla cessione, senza quindi che venga effettuato alcun versamento effettivo dell'IVA all'erario.
La Lituania ha individuato frodi all'IVA nel settore dei prodotti elettronici, quali computer portatili, telefoni cellulari, tablet e dischi rigidi. Tali merci sono acquisite in altri Stati membri e, prima che siano cedute a dettaglianti o direttamente a consumatori, avvengono operazioni multiple fra operatori inadempienti che non versano l'IVA all'erario. Dai controlli effettuati in Lituania è emerso che nel periodo 2016-2017 potrebbero non essere stati versati circa sei milioni di EUR di imposte sui prodotti elettronici, il che rappresenta una perdita significativa per il bilancio dello Stato.
La Lituania ha adottato una serie di misure per contrastare e prevenire le frodi all'IVA. Dall'ottobre 2016 tutti i soggetti passivi tenuti al versamento dell'IVA in Lituania sono obbligati, su base mensile, a inserire le informazioni relative alle fatture con IVA ricevute ed emesse nel sottosistema per la fatturazione elettronica ("i.SAF") del sistema per l'amministrazione intelligente ("i.MAS"), che aiuta le autorità a individuare le differenze fra i dati dichiarati dai soggetti passivi tenuti al versamento dell'IVA e gli importi dell'imposta non dichiarati tempestivamente. Nel sottosistema i.MAS per le lettere di vettura elettroniche ("i.VAZ") si devono inserire anche le informazioni che figurano sui documenti di trasporto delle merci, precisando le merci trasportate, speditori e destinatari, prima che tali merci siano trasportate nel territorio lituano. Dette informazioni operative raccolte dall'ispettorato statale delle imposte sono usate anche per individuare potenziali casi di frode o per reperire rapidamente informazioni su merci coinvolte in una catena fraudolenta.
Nonostante tutte le misure introdotte per lottare contro le frodi all'IVA, le informazioni comunicate dalla Lituania indicano che dette misure non sono sufficienti per prevenire le frodi all'IVA nelle cessioni di prodotti elettronici. La Lituania ritiene necessaria l'introduzione del meccanismo di inversione contabile nel settore interessato.
In base all'articolo 199 bis della direttiva IVA, la Lituania intende introdurre il meccanismo di inversione contabile sui prodotti elettronici. I dischi rigidi non sono tuttavia inclusi in tale articolo. La Lituania indica altresì che l'esperienza di altri Stati membri dimostra che con l'introduzione del meccanismo di inversione contabile per i prodotti elettronici di cui all'articolo 199 bis della direttiva IVA le frodi si spostano verso altri prodotti elettronici.
La Lituania chiede pertanto di essere autorizzata a introdurre il meccanismo di inversione contabile anche per i dischi rigidi, in base all'articolo 395 della direttiva IVA.
Tenuto conto della potenziale incidenza positiva della misura nella lotta contro la frode individuata dalla Lituania, si propone di concedere la deroga per un periodo limitato, dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio 2022. Durante il periodo di applicazione della misura di deroga, la Lituania dovrebbe introdurre altre misure convenzionali per controllare e prevenire efficacemente le frodi nelle cessioni di dischi rigidi. Non dovrebbe quindi sussistere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda le cessioni di dischi rigidi.
Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva IVA sono state concesse ad altri Stati membri.
La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale in un settore specifico.
•Scelta dell'atto giuridico
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Lituania e concerne unicamente questo Stato membro.
•Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario consultare esperti esterni.
•Valutazione d'impatto
La proposta di decisione di esecuzione mira a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale nel settore dei dischi rigidi. Il meccanismo di inversione contabile dovrebbe aiutare la Lituania a prevenire la frode all'IVA nel settore dei dischi rigidi. Di conseguenza la misura di deroga avrà un'incidenza potenzialmente positiva.
In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto negativo, che consiste in oneri amministrativi più elevati per le imprese che trattano prodotti elettronici, sarà comunque circoscritto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
5.ALTRI ELEMENTI
La proposta contiene un limite temporale fissato al 28 febbraio 2022.
2019/0006 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Lituania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)Con lettera protocollata presso la Commissione il 16 ottobre 2018, la Lituania ha chiesto di essere autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi.
(3)Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettere del 19 novembre 2018, della domanda presentata dalla Lituania. Con lettera del 20 novembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
(4)La Lituania ha individuato una frode dell'operatore inadempiente dell'IVA nel settore dei prodotti elettronici, quali computer portatili, telefoni cellulari, tablet e dischi rigidi. La portata e l'ampiezza di tale prassi incidono direttamente e molto negativamente sul bilancio dello Stato.
(5)La Lituania ha adottato una serie di misure per contrastare e prevenire le frodi all'IVA. Secondo la Lituania tali misure non sono sufficienti per prevenire la frode all'IVA nelle cessioni di prodotti elettronici.
(6)In base all'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE, la Lituania intende introdurre il meccanismo di inversione contabile sui prodotti elettronici. I dischi rigidi non sono tuttavia inclusi nel predetto articolo.
(7)Al fine di disporre di una forma più ampia del meccanismo di inversione contabile applicabile non solo ai prodotti elettronici già ammessi dall'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE bensì anche ai dischi rigidi, la Lituania chiede di essere autorizzata a introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di dischi rigidi sulla base dell'articolo 395 della predetta direttiva.
(8)Tenuto conto dell'eventuale incidenza positiva della misura speciale nella lotta contro la frode individuata dalla Lituania, la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo limitato, dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio 2022.
(9)Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura di deroga sia idonea ed efficace. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. La Lituania dovrebbe quindi attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire la frode all'IVA nel settore dei dischi rigidi entro la scadenza della presente deroga e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le cessioni di dischi rigidi.
(10)La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è autorizzata a designare il destinatario della cessione quale debitore dell'IVA nel caso delle cessioni di dischi rigidi
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2019 e cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2022.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente