COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.1.2019
COM(2019) 6 final
2019/0004(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'UE è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (di seguito "la direttiva"). La direttiva precisa quali prodotti sono soggetti a tassazione e quali usi li rendano tali; stabilisce le aliquote minime da applicare a seconda se i prodotti siano utilizzati come carburanti per motori, o destinati a scopi industriali o commerciali, oppure al riscaldamento.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni dalle aliquote di accisa, o riduzioni delle stesse, in base a considerazioni politiche specifiche.
L'obiettivo della presente proposta è consentire alla Francia di continuare ad applicare una riduzione dell'aliquota di imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica, al fine di compensare parzialmente i costi supplementari dovuti alla lontananza geografica e alle difficoltà di approvvigionamento.
•Richiesta e contesto generale
La decisione 2007/880/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha autorizzato la Francia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta per la benzina senza piombo utilizzata come carburante e immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica, a condizione che la riduzione non superi i costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione rispetto alla Francia continentale. Decisione di esecuzione 2013/192/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica. L'obiettivo di tali decisioni è consentire alla Francia di compensare in parte i costi supplementari derivanti dalla lontananza geografica e dalle difficoltà di approvvigionamento. In conformità con tale decisione, la Francia ha applicato una riduzione di 1 EUR per ettolitro di benzina senza piombo.
Con lettera del 26 settembre 2018 le autorità francesi hanno chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una riduzione di 1 EUR per ettolitro per un periodo di sei anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024. Con lettere del 25 ottobre 2018 e del 7 novembre 2018 la Francia ha fornito ulteriori informazioni a giustificazione della domanda di deroga.
Come nelle precedenti domande, le autorità francesi hanno sostenuto che la riduzione dell'aliquota di accisa è necessaria per compensare parzialmente il prezzo più elevato della benzina senza piombo. Nel settembre 2018 il prezzo alla pompa della benzina senza piombo (SSP95) in Corsica era di 1,67 EUR al litro rispetto a un prezzo medio di 1,63 EUR al litro nella Francia continentale (nel perimetro dei principali fornitori francesi, esclusa la rivendita al dettaglio) a causa della posizione insulare della Corsica.
Secondo le autorità francesi, varie ragioni spiegano tali costi aggiuntivi.
1)
Poiché non vi sono raffinerie in Corsica, le spese di trasporto e di distribuzione per la consegna del carburante in quella regione sono più elevate a causa dei costi aggiuntivi legati al trasporto marittimo e stradale (distanza e durata del viaggio superiori). La distanza dalla raffineria più vicina, situata a Fos-sur-Mer, ai due depositi di stoccaggio in Corsica, a Luciano e ad Ajaccio, è rispettivamente di 358 km (di cui 182 km per mare) e di 315 km (di cui 170 km per mare). Il trasporto verso tali depositi avviene esclusivamente per nave, mentre i depositi situati nella Francia continentale sono tutti direttamente collegati a una raffineria attraverso una rete di oleodotti, che riduce notevolmente i costi di trasporto. Ad esempio i costi del trasporto verso la Corsica sono da quattro a cinque volte superiori ai costi di trasporto per oleodotto tra Le Havre e la regione di Parigi.
2)
La capacità molto inferiore dei due depositi in Corsica (rispettivamente 16 000 m3 e 19 000 m3) richiede un approvvigionamento più frequente. Gli investimenti nella manutenzione e nella conformità degli impianti e i costi del personale non dipendono dal volume di attività dei depositi. Il volume totale di carburante immesso in tali depositi è inferiore a 400 000 m3 all'anno, ossia la metà del volume medio dei depositi sul continente. Per questo motivo in Corsica il costo per metro cubo di deposito è maggiore.
3)
Le spese fisse sostenute dai distributori devono essere assorbite da un minore volume di vendite, dovuto alla bassa densità demografica. Il numero di abitanti è 37,7/km² in Corsica rispetto a 118/km² (Insee 2018) nella Francia metropolitana, il terreno è estremamente montuoso (90 % di montagne) e i quantitativi di carburante venduti da ciascuna stazione di servizio sono modesti. Le zone di distribuzione sono pertanto isolate e molto lontane tra loro. Il numero di abitanti per stazione di servizio è 2 485 rispetto ad una media di 5 768 sul territorio continentale e il volume delle vendite per stazione di servizio ammonta a 2 278 m3 in Corsica rispetto a 4 149 m3 nella Francia continentale.
Come risulta dalla tabella seguente, le quotazioni internazionali dei prezzi della benzina per la Corsica e per la Francia continentale sono le stesse, pari a 46,62 EUR per 100 litri. La differenza nei costi di trasporto lordi fra Francia continentale e Corsica è molto elevata, rispettivamente di 13,87 EUR per 100 litri per la prima e di 35,05 EUR per 100 litri per la seconda. Nonostante le aliquote più basse (sia per quanto attiene all'imposta sull'energia che all'IVA) il prezzo finale della benzina senza piombo in Corsica è superiore a quello della Francia continentale.
La tabella seguente indica la struttura dei prezzi della benzina e del gasolio nell'ottobre 2018.
Prezzo del carburante (EUR per hl)
Prezzo medio della benzina in EUR per 100 litri
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Francia continentale
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Corsica
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Corsica meridionale
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Prezzo comprensivo delle imposte
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155,55
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168,33
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167,78
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IVA
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25,93
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19,37
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19,30
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Tassa sull'energia
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69,14
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67,29
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67,29
|
Margine lordo trasporto e distribuzione
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13,87
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35,05
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34,57
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Quotazioni internazionali
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46,62
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46,62
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46,62
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Fonte: www.prix- carburants.gouv.fr
La Francia ha inoltre fatto osservare che la misura rientra nell'ambito di una politica mirata del governo a favore dello sviluppo in Corsica, giustificata dallo svantaggio dell'insularità.
•Disposizioni nel settore oggetto della proposta
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
•Valutazione della misura a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
Considerazioni politiche specifiche
L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:
"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche."
La tassazione differenziata pone i consumatori di benzina senza piombo della Corsica in una posizione di maggior parità con consumatori simili sul continente compensando in parte i costi supplementari sostenuti dai consumatori in Corsica. La misura proposta consegue pertanto alcuni obiettivi di politica regionale e di coesione.
La riduzione fiscale non supera i costi aggiuntivi sostenuti dai consumatori della Corsica per il trasporto e la distribuzione. La riduzione di 10 EUR per 1 000 l del costo della benzina senza piombo è di molto inferiore alla differenza tra i prezzi finali rispettivi.
L'aliquota d'imposizione ridotta sul consumo di benzina senza piombo attualmente applicata in Corsica (672,9 EUR/1 000 l) è ancora nettamente superiore al livello minimo per l'UE previsto dalla direttiva 2003/96/CE (359 EUR/1 000 l).
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione
Nell'esaminare una domanda la Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e dell'attuazione delle politiche dell'Unione europea in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
La misura risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. È soltanto intesa a compensare in parte i costi aggiuntivi legati al carattere insulare della Corsica. Tenuto conto della lontananza e dell'insularità dei dipartimenti cui si applica, e data anche la modesta entità della riduzione dell'aliquota - che è peraltro molto elevata rispetto al minimo UE - non si prevede che la misura induca cambiamenti nel consumo di carburante, richiamando consumatori dall'esterno di tali zone.
Poiché si prevede che l'effetto dell'agevolazione fiscale sui trasporti non sia significativo e che si possano ideare strategie di compensazione qualora si verifichino effetti marginali, la misura non è incompatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
Periodo di applicazione della misura e sviluppo del quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia
L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE prevede, per questo tipo di misure, una durata massima di sei anni, con possibilità di rinnovo. Tenuto conto che non si sono registrate conseguenze negative del regime attuale sul commercio intra-UE, né sul livello generale di tassazione dei carburanti in Francia, al fine di garantire la certezza del diritto in questa regione la Commissione propone, in questa fase, di concedere l'autorizzazione per sei anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.
Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.
Qualora il Consiglio adotti il nuovo sistema di norme e la Commissione ritenga che l'autorizzazione oggetto della presente proposta sia ancora giustificata, esaminerà in modo costruttivo e tempestivo qualsiasi richiesta da parte della Francia di un'autorizzazione analoga adeguata al nuovo sistema, in modo da assicurare la continuità della presente proposta.
•Norme sugli aiuti di Stato
La misura può configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché le aliquote ridotte sono superiori ai minimi UE, la misura sarebbe contemplata dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) e sarebbe pertanto ritenuta compatibile con il mercato interno. Alla scadenza del periodo di validità del regolamento generale di esenzione per categoria, il 31 dicembre 2020, l'aiuto continua a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi (cfr. l'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento generale di esenzione per categoria). La decisione non pregiudica la normativa in materia di aiuti di Stato applicabile durante il periodo oggetto della deroga.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.
•Principio di sussidiarietà
Il settore della fiscalità indiretta di cui all'articolo 113 del TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'UE ai sensi dell'articolo 3 del trattato.
Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, non essendo un progetto di atto legislativo il presente atto non dovrà essere trasmesso ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo n. 2 allegato ai trattati, per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.
•Principio di proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.
•Scelta dello strumento
Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.
L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.
•Consultazione dei portatori di interessi
La proposta consiste in una riduzione d'imposta riguardante unicamente la Francia.
•Ricorso a pareri di esperti
Non si è fatto ricorso ad alcun parere esterno.
•Valutazione d'impatto
Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto.
•Diritti fondamentali
La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La misura non comporta oneri finanziari e amministrativi per l'Unione. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
5.ALTRI ELEMENTI
Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Essa è concessa per un periodo limitato di sei anni. L'aliquota d'imposta applicabile sarà superiore al livello minimo di tassazione fissato dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. La misura può essere valutata in caso di una richiesta di proroga al termine del periodo di sei anni.
•Sintesi della misura proposta
La Commissione propone di autorizzare la riduzione d'imposta di 10 EUR per 1 000 l fino al 31 dicembre 2024, consentendo in tal modo alla Francia di applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.
2019/0004 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 2007/880/CE del Consiglio e la decisione di esecuzione 2013/192/UE del Consiglio, la Francia è stata autorizzata, in conformità con l'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.
(2)Con lettera del 26 settembre 2018 la Francia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota ridotta della tassa sull'energia alla benzina senza piombo utilizzata come carburante, proseguendo una prassi seguita ai sensi della decisione 2007/880/CE e della decisione di esecuzione 2013/192/UE. La riduzione è pari ad 1 EUR per ettolitro. L'autorizzazione è chiesta dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un notevole sovraccosto rispetto alla fornitura nella Francia continentale e i prezzi finali sono superiori di oltre 0,10 EUR al litro a quelli praticati sul continente.
(3)Riducendo la tassa sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica saranno in posizione di maggior parità con quelli della Francia continentale. La misura consegue pertanto obiettivi di politica regionale e di coesione.
(4)La riduzione fiscale non supera quanto è necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione sostenuti dai consumatori in Corsica.
(5)Il livello di tassazione finale rispetta i livelli minimi di cui alla direttiva 2003/96/CE: attualmente 359 EUR/1000 litri (o 35,90 EUR/ettolitro).
(6)Tenuto conto della lontananza e del carattere insulare dei dipartimenti ai quali si applica la misura, e data anche la modesta entità della riduzione dell'aliquota, che peraltro è molto elevata rispetto al livello minimo previsto dalla direttiva 2003/96/CE, la misura richiesta non susciterà spostamenti legati specificamente alla fornitura di carburanti.
(7)Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
(8)È pertanto opportuno autorizzare la Francia, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2024 un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo in Corsica.
(9)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo.
(10)Per garantire alle regioni interessate un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.
(11)Si dovrebbe garantire alla Francia la possibilità di applicare senza soluzione di continuità la riduzione specifica cui si riferisce la presente decisione sulla base della situazione esistente anteriormente al 1° gennaio 2019 ai sensi della decisione di esecuzione 2013/192/UE. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(12)La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell'aliquota d'imposta non superiore a 1 EUR per ettolitro alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.
Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione rispetto alla Francia continentale.
L'aliquota ridotta rispetta gli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 7 della stessa.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dall'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme modificate.
Articolo 3
La Francia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente