5.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/14


Sintesi della decisione della Commissione

del 6 febbraio 2019

che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.8677 — Siemens/Alstom)

[notificata con il numero C(2019) 921]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 300/07)

Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html.

I.   LE PARTI

(1)

Siemens AG (Germania, in appresso «Siemens» o la «parte notificante») è una società tedesca capogruppo del gruppo Siemens, con sede a Monaco di Baviera, quotata alle borse valori di Francoforte sul Meno e Xetra. Siemens è attiva in diversi settori industriali e la sua divisione mobilità offre un ampio portafoglio di materiale rotabile, soluzioni per l’automazione e il segnalamento ferroviario, sistemi di elettrificazione ferroviaria, tecnologie per il traffico stradale, soluzioni informatiche e altri prodotti e servizi relativi al trasporto di persone e merci su rotaia e su gomma.

(2)

Alstom SA (Francia, in appresso «Alstom») è una società francese, con sede nella regione di Parigi, quotata alla borsa Euronext di Parigi. Alstom è attiva a livello mondiale nel settore del trasporto ferroviario e offre un’ampia gamma di soluzioni di trasporto (dai treni ad alta velocità alle metropolitane e ai tram), servizi personalizzati (manutenzione e modernizzazione) e offerte dedicate ai passeggeri e alle infrastrutture, mobilità digitale e soluzioni di segnalamento.

II.   L’OPERAZIONE

(3)

L’8 giugno 2018 la Commissione ha ricevuto notifica formale di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il «regolamento sulle concentrazioni») con cui Siemens avrebbe acquisito il controllo esclusivo di Alstom mediante un contributo delle attività di Siemens nel settore della mobilità ad Alstom in cambio di azioni Alstom di nuova emissione (l’«operazione»). Siemens e Alstom sono in appresso collettivamente indicate come le «parti».

(4)

L’operazione riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di Alstom da parte di Siemens, che prevede la fusione delle attività di Alstom e Siemens nel settore della mobilità, comprese le attività di trazione ferroviaria e i servizi connessi (in appresso «l’entità risultante dalla concentrazione»).

III.   DIMENSIONE UE

(5)

Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale aggregato cumulato di oltre 5 miliardi di EUR. Ciascuna di esse realizza un fatturato a livello di Unione superiore ai 250 milioni di EUR, ma non realizzano più dei due terzi del loro fatturato aggregato a livello di Unione all’interno di un unico Stato membro. L’operazione ha pertanto una dimensione unionale.

IV.   PROCEDIMENTO

(6)

Il 26 settembre 2017 è stata annunciata la fusione del settore mobilità (ferroviario) di Siemens con Alstom.

(7)

L’8 giugno 2018 la Commissione ha ricevuto notifica formale dell’operazione.

(8)

Il 13 luglio 2018 la Commissione ha constatato che l’operazione sollevava seri dubbi circa la compatibilità con il mercato interno e ha adottato una decisione per avviare un’indagine approfondita. La parte notificante ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla decisione della Commissione di avviare un’indagine approfondita il 6 agosto 2018.

(9)

Il 16 luglio 2018 la Commissione, con il consenso delle parti, ha prorogato il termine legale di 20 giorni lavorativi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni.

(10)

L’8 agosto 2018 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, sospendendo il termine per l’esame delle concentrazioni a causa della mancata presentazione di alcuni documenti richiesti da parte delle parti. La sospensione è durata dal 7 agosto 2018 al 4 settembre 2018, data in cui sono stati forniti i documenti richiesti.

(11)

Il 29 ottobre 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni, cui la parte notificante ha risposto il 14 novembre 2018. La parte notificante non ha chiesto un’audizione orale.

(12)

Il 12 dicembre 2018 la parte notificante ha presentato i propri impegni (in appresso «primi impegni») e il 17 dicembre 2018 la Commissione ha avviato un test di mercato sugli impegni presentati il 12 dicembre 2018.

(13)

Il 9 gennaio 2019 la parte notificante ha presentato una prima versione modificata degli impegni (in appresso «secondi impegni»). Il 25 gennaio 2019 la parte notificante ha presentato una seconda versione modificata degli impegni (in appresso «impegni definitivi»).

(14)

La riunione con il comitato consultivo si è svolta il 31 gennaio 2019.

V.   MERCATI RILEVANTI

a.   Materiale rotabile ad alta e altissima velocità

(15)

La Commissione ritiene che i treni in grado di raggiungere e superare i 250 km/h («materiale rotabile ad alta velocità») costituiscano un mercato del prodotto distinto. Inoltre, le considerazioni dal punto di vista della domanda e dell’offerta, come confermato da un’intesa comune a livello di settore, i requisiti tecnici e di vendita e i risultati dell’indagine di mercato dimostrano che il materiale rotabile ad alta velocità (treni in grado di raggiungere velocità comprese tra i 250 e i 299 km/h) non è sostituibile al materiale rotabile ad altissima velocità (treni in grado di raggiungere o superare i 300 km/h su binari dedicati). Pertanto, il materiale rotabile ad altissima velocità costituisce potenzialmente un mercato distinto. Tuttavia, poiché l’operazione solleva problemi di concorrenza indipendentemente dalla definizione precisa del mercato, gli effetti saranno esaminati sulla base di entrambe le possibili definizioni del mercato. La Commissione ritiene che i sottosegmenti basati sul tipo di sistema di trazione, sull’architettura o sul numero di piani non siano rilevanti.

(16)

La Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante si estenda almeno a livello del SEE e comprenda la Svizzera, alla luce delle norme comuni applicabili e dell’assenza di ostacoli all’ingresso sul mercato. La Commissione non può escludere che il mercato abbia una dimensione mondiale, con l’esclusione di Cina, Giappone e Corea del Sud dovuta agli insormontabili ostacoli all’ingresso sul mercato esistenti in questi paesi, come spiegato dalla parte notificante e confermato dall’indagine di mercato.

(17)

La Commissione ritiene che il mercato rilevante sia il mercato dei treni ad alta velocità, compreso il mercato più ristretto dei treni ad altissima velocità nel SEE (compresa la Svizzera) e a livello mondiale (esclusi Cina, Giappone e Corea del Sud).

b.   Segnalamento sulle linee principali

(18)

La Commissione ritiene che il segnalamento sulle linee principali e il segnalamento urbano siano mercati distinti. Nell’ambito del segnalamento sulle linee principali, i progetti e i prodotti di segnalamento costituiscono mercati distinti. Inoltre, i progetti di segnalamento sulle linee principali dovrebbero essere ulteriormente segmentati in sottosistemi [interblocco, protezione automatica dei treni (ATP) e sistemi di funzionamento e di controllo], tra i progetti preesistenti e i progetti del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), tra le soluzioni di bordo e le soluzioni da terra/lungo i binari, come segue:

a)

progetti OBU preesistenti;

b)

progetti OBU dell’ETCS;

c)

progetti di segnalamento da terra ATP preesistenti;

d)

progetti autonomi di segnalamento da terra ATP (i cosiddetti progetti «overlay») dell’ETCS;

e)

progetti autonomi di interblocco;

f)

progetti di risegnalamento da terra ATP dell’ETCS (pacchetto di progetti di segnalamento da terra ATP e interblocco dell’ETCS).

(19)

La Commissione non segmenta ulteriormente i mercati in base alle dimensioni del progetto o al livello ETCS (livello 1 ETCS, livello 2 ETCS).

(20)

Inoltre, il mercato dei prodotti di segnalamento per le apparecchiature di interblocco costituisce un mercato distinto.

(21)

La Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante per i progetti OBU dell’ETCS, i progetti di segnalamento da terra ATP «overlay» dell’ETCS e i progetti di risegnalamento da terra ATP dell’ETCS si estenda al livello del SEE.

(22)

La Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante per i progetti OBU preesistenti, i progetti autonomi di interblocco e le apparecchiature di interblocco abbia una dimensione nazionale.

VI.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

a.   Materiale rotabile ad alta e altissima velocità

(23)

Le parti producono e forniscono materiale rotabile ad alta e altissima velocità.

(24)

La Commissione ha effettuato la sua valutazione sulla base delle quote di mercato calcolate nel periodo 2008-2018 (acquisizione degli ordini per valore). L’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe una quota di mercato congiunta del [70-80] % sul mercato complessivo del materiale rotabile ad alta e altissima velocità nel SEE (compresa la Svizzera) e del [60-70] % a livello mondiale (esclusi Cina, Giappone e Corea del Sud). Sul mercato più ristretto del materiale rotabile ad altissima velocità, l’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe una quota di mercato congiunta del [70-80] % nel SEE (compresa la Svizzera) e del [60-70] % a livello mondiale (esclusi Cina, Giappone e Corea del Sud).

(25)

Le quote di mercato molto ampie delle parti sul mercato complessivo del materiale rotabile ad alta e altissima velocità e sul mercato più ristretto del materiale rotabile ad altissima velocità costituiscono una prova coerente con l’esistenza di una posizione di mercato dominante. Le preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza sono tanto più probabili in quanto l’operazione rafforzerà una struttura di mercato concentrata. Pertanto, l’indice Herfindahl-Hirschman (HHI) dopo la concentrazione in tutti i segmenti sarà notevolmente superiore a 2 000, con un delta nettamente superiore a 250.

i)   Concorrenti delle parti

(26)

Contrariamente alle parti, i concorrenti non hanno effettuato vendite di treni ad alta o altissima velocità a clienti del SEE diversi dagli operatori situati nel loro paese d’origine, o ne hanno effettuate in misura estremamente limitata. In particolare, per quanto riguarda il materiale rotabile ad altissima velocità, a causa di strategie di offerta congiunta e dei limiti del portafoglio, il numero di concorrenti effettivi che l’entità risultante dalla concentrazione si troverà ad affrontare dopo l’operazione è essenzialmente limitato a due fornitori, ossia Talgo e un consorzio costituito tra Bombardier e Hitachi-Ansaldo. CAF non ha effettuato alcuna vendita di treni ad altissima velocità.

(27)

Oltre ai fornitori con sede nel SEE, la parte notificante ritiene che CRRC, Hyundai Rotem e Kawasaki esercitino una pressione concorrenziale a livello mondiale. Tuttavia, CRRC non si è mai aggiudicata una gara nel settore dell’alta o altissima velocità nel SEE. La posizione di CRRC sul mercato mondiale resta marginale e deriva da un’unica vendita, un contratto del 2017 con le ferrovie indonesiane ottenuto non tramite gara d’appalto ma a seguito di negoziati a livello governativo. Di conseguenza, CRRC non si è ancora confrontata, nell’ambito di gare d’appalto, con i principali fornitori mondiali di materiale rotabile ad alta e altissima velocità al di fuori della Cina. Nel SEE CRRC non è stata invitata a presentare un’offerta nella prossima gara d’appalto per il progetto HS2 (Regno Unito). Ne consegue che CRRC non ha finora venduto materiale rotabile ad alta o altissima velocità in normali condizioni di concorrenza né è stata invitata a farlo. Non si può pertanto ritenere che CRRC eserciti una pressione concorrenziale significativa sul mercato mondiale al di fuori di Cina, Giappone e Corea del Sud.

ii)   Intensità della concorrenza

(28)

La Commissione ritiene che le parti siano concorrenti stretti, sulla base di quanto segue: i) la loro offerta di prodotti e copertura geografica; ii) l’analisi dei dati relativi alle offerte; iii) i documenti interni delle parti.

(29)

In termini di copertura geografica, sia Siemens che Alstom sono attive al di fuori di Germania e Francia, con vendite a clienti in Italia (NTV/Alstom), Belgio/Francia/Paesi Bassi/Regno Unito (Eurostar/Siemens), Finlandia (Karelian/Alstom) e Polonia (PKP/Alstom). Al di fuori del SEE, le parti sono attive in Marocco (ONCF/Alstom), Stati Uniti (Amtrak/Alstom), Russia (RZD/Siemens) e Turchia (TCDD/Siemens).

(30)

I partecipanti all’indagine di mercato hanno confermato che l’offerta di prodotti delle parti è in stretta concorrenza. I clienti hanno confermato che le offerte di prodotti ad altissima velocità delle parti rappresentano la migliore alternativa reciproca.

(31)

L’analisi delle gare d’appalto in cui una delle parti ha presentato un’offerta (2008-2018) mostra che esse sono i concorrenti reciproci più frequenti nelle gare d’appalto per il materiale rotabile ad alta e altissima velocità. Inoltre, l’analisi dei dati relativi alle offerte mostra che la partecipazione alle gare d’appalto è generalmente limitata a due o meno partecipanti (ossia fornitori che presentano un’offerta) nella maggior parte delle gare d’appalto per treni ad alta e altissima velocità nel SEE e a livello mondiale.

(32)

L’analisi della partecipazione alle gare d’appalto mostra che l’interazione delle parti si concentra principalmente sulle gare d’appalto nel settore dell’altissima velocità, mentre la frequenza della loro interazione è notevolmente inferiore nelle gare d’appalto per il materiale rotabile ad alta velocità.

(33)

Nel complesso, soprattutto per il materiale rotabile ad altissima velocità, l’analisi delle offerte mostra che le parti rappresentano i concorrenti reciproci più vicini e la principale pressione concorrenziale. Inoltre, l’analisi delle offerte mostra che Talgo e il consorzio Bombardier/Hitachi-Ansaldo esercitano pressioni concorrenziali più lontane su Alstom e praticamente nessuna su Siemens. CAF e Stadler non esercitano alcuna pressione concorrenziale per quanto riguarda il materiale rotabile ad altissima velocità.

(34)

Nel complesso, la documentazione interna delle parti conferma gli stretti vincoli concorrenziali che le parti esercitano l’una sull’altra prima dell’operazione e la pressione più lontana esercitata dai fornitori concorrenti.

iii)   Ostacoli all’ingresso sul mercato

(35)

Nel corso dell’indagine di mercato sono stati individuati diversi ostacoli all’ingresso sui mercati del materiale rotabile ad alta e altissima velocità. Tra gli ostacoli individuati, un certo numero si applica in generale a qualsiasi attività nel settore del materiale rotabile ad alta o altissima velocità, indipendentemente dall’ubicazione. Tra questi figurano i costi di sviluppo del materiale rotabile e l’obbligo di disporre di un’adeguata documentazione tecnica per poter presentare offerte credibili in risposta ai bandi di gara. Altri ostacoli all’ingresso sul mercato sono specifici del SEE e comprendono il regime europeo di autorizzazione per il materiale rotabile, la necessità di disporre di documentazione tecnica specifica del SEE, i requisiti informali relativi all’ubicazione e il rapporto privilegiato tra una serie di fornitori con sede nel SEE e gli operatori nazionali nei rispettivi paesi d’origine.

(36)

Questi ostacoli sono stati riconosciuti da CRRC, che ammette di non essere attualmente un offerente credibile al di fuori della Cina. Lo stesso vale per altri fornitori asiatici che le parti considerano potenziali nuovi operatori, ma che attualmente non sono attivi nel SEE e non esercitano alcuna pressione concorrenziale.

iv)   Conclusione

(37)

Per i motivi di cui sopra, la Commissione ritiene che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sul mercato dei treni ad alta velocità, compreso il mercato più ristretto dei treni ad altissima velocità nel SEE (compresa la Svizzera) e a livello mondiale (esclusi Cina, Giappone e Corea del Sud).

b.   Segnalamento sulle linee principali

i)   Progetti OBU dell’ETCS: effetti orizzontali unilaterali

(38)

L’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati, in relazione ai progetti OBU dell’ETCS nel SEE.

(39)

La Commissione ha effettuato la sua valutazione sulla base delle quote di mercato calcolate nel periodo 2008-2018 (acquisizione degli ordini per valore). L’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe una quota di mercato congiunta del [70-80] %, ben al di sopra dei suoi concorrenti.

(40)

Le parti sono concorrenti stretti, come dimostrato dall’analisi dei dati relativi alle offerte per il periodo 2008-2018, secondo le opinioni dei clienti e sulla base dei documenti interni delle parti. Le parti sono importanti innovatori nei sistemi OBU dell’ETCS e l’operazione eliminerebbe un importante innovatore. L’entità risultante dalla concentrazione godrebbe di un vantaggio competitivo che indebolirebbe i concorrenti e ridurrebbe notevolmente la concorrenza successiva all’operazione, a causa dell’accesso delle parti ai sistemi di segnalamento preesistenti e della posizione più forte delle stesse per quanto riguarda i corridoi internazionali. La Commissione ritiene improbabile che si verifichino nuovi ingressi sul mercato del SEE, anche da parte di fornitori cinesi, nel prossimo futuro. Finora i fornitori cinesi non hanno presentato offerte per alcun progetto OBU dell’ETCS nel SEE.

ii)   Progetti OBU preesistenti in Belgio: effetti orizzontali unilaterali

(41)

L’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati, in relazione ai progetti OBU preesistenti in Belgio.

(42)

Nel periodo 2008-2018, Alstom è stata l’unico fornitore di progetti OBU preesistenti in Belgio. Siemens è l’unico altro fornitore che dispone di interblocchi omologati in Belgio ed esercita una pressione concorrenziale sulla base dei suoi interblocchi omologati che si perderebbe dopo l’operazione.

iii)   Progetti di interblocco (autonomi): effetti orizzontali unilaterali

(43)

L’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati, in relazione ai progetti autonomi di interblocco in Belgio, Croazia, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Ungheria.

(44)

Nei paesi in cui sorgono i mercati interessati, ossia Croazia, Spagna, Regno Unito e Portogallo, l’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe quote di mercato congiunte elevate (sulla base degli ordini ricevuti in termini di valore nel periodo 2008-2018), rispettivamente del [90-100] % in Croazia, del [40-50] % in Spagna, del [70-80] % nel Regno Unito e del [50-60] % in Portogallo. Le parti sono concorrenti stretti e qualsiasi potenziale potere di acquisto del gestore dell’infrastruttura sarebbe insufficiente per superare la perdita di concorrenza derivante dall’operazione.

(45)

Oltre ai paesi in cui vi è un’effettiva sovrapposizione delle vendite tra le parti nel periodo 2008-2018, l’operazione comporterebbe anche un notevole ostacolo a una concorrenza effettiva nei paesi in cui, dato il numero molto limitato di offerenti, le parti esercitano una forte pressione concorrenziale con la partecipazione a gare per progetti autonomi di interblocco o che riguardano gli interblocchi. Detti paesi sono la Grecia, la Romania, il Belgio e l’Ungheria. Le parti sono concorrenti stretti e qualsiasi potenziale potere di acquisto del gestore dell’infrastruttura sarebbe insufficiente per superare la perdita di concorrenza derivante dall’operazione.

iv)   Progetti di segnalamento da terra ATP «overlay» dell’ETCS: effetti orizzontali unilaterali

(46)

La Commissione ritiene che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati, in relazione ai progetti di segnalamento da terra ATP «overlay» dell’ETCS nel SEE.

(47)

La Commissione ha effettuato la sua valutazione sulla base delle quote di mercato calcolate nel periodo 2008-2018 (acquisizione degli ordini per valore). L’entità risultante dalla concentrazione diventerebbe leader del mercato con una quota di mercato congiunta del [30-40] %, ben oltre quella dei concorrenti.

(48)

Le parti sono concorrenti stretti, l’ingresso di nuovi operatori (in particolare da parte di fornitori cinesi) è improbabile e qualsiasi potenziale potere di acquisto dei clienti sarebbe insufficiente per superare la perdita di concorrenza derivante dall’operazione.

v)   Progetti di risegnalamento da terra ATP dell’ETCS: effetti orizzontali unilaterali

(49)

La Commissione ritiene che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati, in relazione ai progetti di risegnalamento da terra ATP dell’ETCS nel SEE.

(50)

La Commissione ha effettuato la sua valutazione sulla base delle quote di mercato calcolate nel periodo 2008-2018 (acquisizione degli ordini per valore). L’entità risultante dalla concentrazione diventerebbe leader del mercato con una quota di mercato congiunta del [50-60] % nel SEE, ben oltre quella dei concorrenti.

(51)

Le parti sono concorrenti stretti, l’ingresso di nuovi operatori (in particolare da parte di fornitori cinesi) è improbabile e qualsiasi potenziale potere di acquisto dei clienti sarebbe insufficiente per superare la perdita di concorrenza derivante dall’operazione.

vi)   Apparecchiature di interblocco: effetti orizzontali unilaterali

(52)

La Commissione ritiene che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sul mercato delle apparecchiature di interblocco nel Regno Unito.

(53)

L’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe una quota di mercato congiunta del [90-100] % sulla base delle quote di mercato calcolate nel periodo 2015-2017 (acquisizione degli ordini per valore). Non vi sarebbero fornitori alternativi validi di apparecchiature di interblocco specifiche per il Regno Unito dopo l’operazione e l’eventuale potere di acquisto potenziale dei clienti sarebbe insufficiente per superare la perdita di concorrenza derivante dall’operazione.

vii)   Effetti verticali: preclusione a livello dei fattori di produzione dal mercato dei progetti autonomi di interblocco nel Regno Unito

(54)

La Commissione ritiene che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti verticali non coordinati sul mercato dei progetti autonomi di interblocco nel Regno Unito.

(55)

La Commissione ritiene che, dopo l’operazione, l’entità risultante dalla concentrazione avrà la capacità e l’incentivo necessari a precludere l’accesso alle apparecchiature di interblocco ai concorrenti a valle nel Regno Unito con i quali la nuova entità compete per la fornitura di progetti autonomi di interblocco.

(56)

In primo luogo, l’entità risultante dalla concentrazione avrà la capacità di precludere l’accesso alle apparecchiature di interblocco, aumentando i prezzi o vanificando in altro modo la capacità dei concorrenti attivi sul mercato dei progetti autonomi di interblocco di partecipare a gare d’appalto per le quali si affidano ai prodotti di interblocco delle parti. Ciò si verifica perché i prodotti di interblocco delle parti sono una componente critica nella fornitura di progetti autonomi di interblocco nel Regno Unito e l’entità risultante dalla concentrazione detiene un significativo grado di potere di mercato sul mercato a monte della fornitura di apparecchiature di interblocco nel Regno Unito.

(57)

In secondo luogo, l’entità risultante dalla concentrazione sarà incentivata a precludere l’accesso ai prodotti di segnalamento a monte dopo l’operazione, in quanto si tratterebbe di una strategia redditizia.

(58)

Infine, il comportamento passato delle parti dimostra che hanno già cercato di vanificare la capacità dei concorrenti di presentare offerte per progetti di segnalamento sulle linee principali nel Regno Unito.

viii)   Conclusione

(59)

Per le ragioni suesposte, la Commissione ritiene che l’operazione costituirebbe un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali e/o non orizzontali non coordinati, in relazione ai seguenti mercati:

a)

materiale rotabile ad alta e altissima velocità, compreso il mercato più ristretto del materiale rotabile ad altissima velocità nel SEE e a livello mondiale (esclusi Cina, Giappone e Corea del Sud);

b)

progetti OBU dell’ETCS nel SEE;

c)

progetti OBU preesistenti in Belgio;

d)

progetti autonomi di interblocco in Belgio, Croazia, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Ungheria;

e)

progetti di segnalamento da terra ATP «overlay» dell’ETCS nel SEE;

f)

progetti di risegnalamento da terra ATP dell’ETCS nel SEE;

g)

apparecchiature di interblocco nel Regno Unito.

VII.   MISURE CORRETTIVE

(60)

Al fine di eliminare i problemi sotto il profilo della concorrenza individuati dalla Commissione, il 12 dicembre 2018 le parti hanno presentato i primi impegni, che sono stati sottoposti a un test di mercato da parte della Commissione il 17 dicembre 2018.

(61)

Il 9 gennaio 2019 le parti hanno presentato i secondi impegni. Il 25 gennaio 2019 le parti hanno presentato ulteriori revisioni negli impegni definitivi. I secondi impegni e gli impegni definitivi non sono stati sottoposti a un test di mercato.

(62)

I primi impegni, i secondi impegni e gli impegni definitivi comprendevano, in particolare, misure volte a risolvere i problemi sotto il profilo della concorrenza individuati dalla Commissione in relazione ai mercati di i) materiale rotabile ad alta e altissima velocità (gli «impegni relativi al materiale rotabile ad altissima velocità») e ii) segnalamento sulle linee principali (gli «impegni relativi al segnalamento sulle linee principali»).

a.   Impegni relativi al materiale rotabile ad altissima velocità

i)   Descrizione

(63)

Gli impegni relativi al materiale rotabile ad altissima velocità consistono in due pacchetti alternativi:

a)

il pacchetto Velaro consiste i) nel trasferimento del diritto di sviluppare, migliorare, produrre e commercializzare la terza generazione della piattaforma Velaro di Siemens («Velaro 3G») e ii) nel trasferimento tecnologico dei componenti della tecnologia di base del concetto Velaro Novo di Siemens (la «licenza Velaro Novo»), che saranno messi a disposizione dell’acquirente a determinate condizioni; oppure

b)

il pacchetto Pendolino consiste nella cessione della piattaforma Pendolino di Alstom (la «cessione di Pendolino»), che sarà messa a disposizione dell’acquirente a determinate condizioni.

ii)   Valutazione

(64)

La Commissione ritiene che entrambi i pacchetti siano insufficienti per risolvere i problemi sotto il profilo della concorrenza precedentemente descritti in relazione ai treni ad altissima velocità:

a)

il pacchetto Velaro non comprende attività di produzione, fabbricazione e ricerca e sviluppo. Inoltre, la licenza Velaro Novo ha anche una portata eccessivamente restrittiva (esclusiva per 10 anni nel SEE e non esclusiva a livello mondiale) e contiene importanti eccezioni, che impedirebbero all’eventuale beneficiario della misura correttiva di esercitare una pressione concorrenziale sostanziale;

b)

il pacchetto Pendolino è inadeguato in quanto la piattaforma Pendolino è una piattaforma ad alta velocità, che non è in grado di rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza nel settore dell’altissima velocità sollevate dalla Commissione. Inoltre, è limitato a causa degli scorpori previsti, dei necessari accordi con terzi e della retrocessione delle licenze per determinati aspetti.

b.   Impegni relativi al segnalamento sulle linee principali

i)   Descrizione

(65)

Gli impegni relativi al segnalamento sulle linee principali consistono nell’«impegno relativo ai progetti OBU dell’ETCS» e nell’«impegno relativo ai progetti di segnalamento da terra e interblocco dell’ETCS».

(66)

L’impegno relativo ai progetti OBU dell’ETCS prevede l’accesso alla tecnologia OBU ETCS di Siemens attraverso il trasferimento della sua applicazione software OBU ETCS, ma solo un accordo di licenza/fornitura e assistenza per la piattaforma di sicurezza sottostante, limitato nel tempo a 4 anni, dopodiché il beneficiario della misura correttiva dovrebbe migrare l’applicazione OBU sulla propria piattaforma di sicurezza. La proposta comprende un accordo di licenza e di fornitura e assistenza da fornire con gli STM di classe B di proprietà esclusiva di Siemens.

(67)

La proposta comprende anche il trasferimento dell’applicazione OBU preesistente di Siemens in Belgio (TBL+), senza la piattaforma sottostante, e una licenza per gli STM di classe B di Siemens. Gli impegni definitivi estendono la licenza della piattaforma da 4 a 6 anni per facilitare la migrazione verso la piattaforma del beneficiario della misura correttiva e comprendono il diritto di quest’ultimo a una fornitura, ai sensi di un accordo di fornitura e assistenza, di STM di classe B di Alstom a tariffe negoziate commercialmente.

(68)

L’impegno relativo ai progetti di segnalamento da terra e interblocco dell’ETCS comprende una combinazione di trasferimento di proprietà e accordi di licenza per la tecnologia Alstom, in particolare:

a)

per i progetti di segnalamento da terra ATP dell’ETCS: un trasferimento di proprietà delle applicazioni software ETCS di livello 1 e livello 2 di Alstom e un accordo di licenza e di fornitura e assistenza per le piattaforme su cui funzionano le applicazioni software e un trasferimento di tecnologia, che costituisce una forma diversa di accordo di licenza, per una di queste piattaforme;

b)

per i progetti di interblocco: una combinazione di trasferimento di tecnologia e concessione di licenze per l’accesso alla principale tecnologia di interblocco di Alstom attualmente installata nel SEE. L’entità risultante dalla concentrazione si riserva il diritto di competere al di fuori del SEE con la stessa tecnologia. Per alcune altre tecnologie di interblocco di Alstom, gli impegni comprendono una combinazione di trasferimento di proprietà, trasferimento di tecnologia e concessione di licenze.

ii)   Valutazione

(69)

La Commissione ritiene che gli impegni relativi al segnalamento sulle linee principali non siano sufficienti a risolvere i problemi sotto il profilo della concorrenza che sorgono nei mercati del segnalamento sulle linee principali.

a)

L’impegno relativo ai progetti OBU dell’ETCS prevede una licenza a tempo determinato per la tecnologia che non è sufficiente a garantire la redditività e la competitività dell’attività da cedere. Inoltre, il beneficiario della misura correttiva dipenderà dall’entità risultante dalla concentrazione per la fornitura della tecnologia di interfaccia che probabilmente inciderebbe in maniera negativa sulla sua capacità di competere in modo effettivo.

b)

L’impegno relativo ai progetti di segnalamento da terra e interblocco dell’ETCS è inadeguato perché è complesso e comporta una combinazione di attività e di accordi di licenza che probabilmente comporterà rischi di attuazione che comprometteranno la redditività dell’attività da cedere. Il pacchetto è inoltre limitato in quanto esclude i siti di produzione e di ricerca e sviluppo, la tecnologia delle condutture e il relativo personale.

VIII.   CONCLUSIONE

(70)

Sulla base dell’analisi e degli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che l’operazione è incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.