5.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/10


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 31 gennaio 2019 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso M.8677 — Siemens/Alstom

(2019/C 300/05)

Concentrazione

1.

Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1).

2.

Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

3.

Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con le seguenti definizioni fornite dalla Commissione per i mercati rilevanti del prodotto:

a.

materiale rotabile ad alta velocità (compreso il materiale rotabile ad altissima velocità) o, separatamente, materiale rotabile ad altissima velocità;

b.

progetti OBU preesistenti;

c.

progetti OBU dell’ETCS;

d.

progetti autonomi di segnalamento da terra ATP (i cosiddetti progetti «overlay») dell’ETCS;

e.

progetti di risegnalamento da terra ATP dell’ETCS (pacchetto di progetti di segnalamento da terra ATP e interblocco dell’ETCS);

f.

progetti autonomi di interblocco; nonché

g.

apparecchiature di interblocco.

4.

Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con le seguenti definizioni fornite dalla Commissione per i mercati geografici rilevanti:

a.

mercato SEE o mondiale (esclusi Cina, Corea del Sud e Giappone) del materiale rotabile ad alta e altissima velocità;

b.

mercato nazionale dei progetti OBU preesistenti;

c.

mercato SEE dei progetti OBU dell’ETCS;

d.

mercato SEE dei progetti autonomi di segnalamento da terra ATP (overlay) dell’ETCS;

e.

mercato SEE dei progetti di risegnalamento da terra ATP dell’ETCS;

f.

mercato nazionale dei progetti autonomi di interblocco; nonché

g.

mercato nazionale delle apparecchiature di interblocco.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5.

Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata darebbe luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo una concorrenza effettiva sui mercati di:

a.

materiale rotabile ad alta velocità (compreso quello ad altissima velocità) o materiale rotabile ad altissima velocità nel SEE o a livello mondiale (esclusi Cina, Corea del Sud e Giappone);

b.

progetti OBU dell’ETCS nel SEE;

c.

progetti autonomi di segnalamento da terra ATP (overlay) dell’ETCS nel SEE;

d.

progetti di risegnalamento da terra ATP dell’ETCS nel SEE;

e.

progetti OBU preesistenti in Belgio;

f.

progetti autonomi di interblocco in Belgio, Croazia, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Ungheria;

g.

apparecchiature di interblocco nel Regno Unito.

6.

Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata darebbe luogo a effetti non orizzontali che ostacolerebbero in modo significativo una concorrenza effettiva sui mercati dei progetti autonomi di interblocco nel Regno Unito.

Misure correttive

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni presentati dalle parti il 25 gennaio 2019 (gli «impegni») non siano in grado di rispondere alle preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza individuate dalla Commissione nei mercati di:

a.

materiale rotabile ad alta velocità (compreso quello ad altissima velocità) o materiale rotabile ad altissima velocità nel SEE o a livello mondiale (esclusi Cina, Corea del Sud e Giappone); 13 Stati membri concordano e uno Stato membro si astiene;

b.

progetti OBU dell’ETCS nel SEE; 14 Stati membri concordano;

c.

progetti autonomi di segnalamento da terra ATP (overlay) dell’ETCS nel SEE; 14 Stati membri concordano;

d.

progetti di risegnalamento da terra ATP dell’ETCS nel SEE; 14 Stati membri concordano;

e.

progetti OBU preesistenti in Belgio; 14 Stati membri concordano;

f.

progetti autonomi di interblocco in Belgio, Croazia, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Ungheria; 14 Stati membri concordano;

g.

apparecchiature di interblocco nel Regno Unito; 14 Stati membri concordano.

8.

Il Comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione notificata, considerati gli impegni assunti, ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva sul mercato interno o su una sua parte sostanziale. Uno Stato membro si astiene.

9.

Il Comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata debba pertanto essere dichiarata incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. Uno Stato membro si astiene.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).