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30.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/5 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
BASF/Solvay’s EP and P&I Business
(COMP/M.8674)
(2019/C 325/04)
1.
In data 22 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione europea (la «Commissione») la notifica di un progetto di concentrazione con cui BASF SE («BASF») acquisirebbe il controllo esclusivo delle attività mondiali di Solvay SA («Solvay») relative alle poliammidi mediante acquisto di quote (l’«operazione proposta»).
2.
Il 26 giugno 2018 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (2) (la «decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c»). In tale decisione la Commissione ha indicato che l’operazione proposta era di dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che suscitava seri dubbi dal punto di vista della compatibilità con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo in merito ai vari livelli della catena del valore delle poliammidi.
3.
Il 9 luglio 2018 BASF ha trasmesso la sua risposta alla decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
4.
In data 19 luglio e 7 agosto 2018 la Commissione ha adottato due decisioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni in seguito alla mancata presentazione di informazioni complete sia da parte di BASF che di Solvay in risposta a richieste di informazioni separate. Tali decisioni hanno sospeso i termini di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Solvay e BASF hanno trasmesso una risposta completa rispettivamente il 28 e il 30 agosto 2018. La sospensione è stata revocata il 30 agosto 2018.
5.
Il 25 settembre e il 10 ottobre 2018 la Commissione ha prorogato di 10 giorni i termini per l’adozione di una decisione finale a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.
6.
Il 15 ottobre 2018 la Commissione ha ricevuto una serie di impegni che è stata sottoposta a verifica di mercato il 16 ottobre 2018. Il 31 ottobre 2018 sono stati presentati alla Commissione impegni riveduti che tenevano conto delle risposte ricevute nel quadro della verifica di mercato [e l’11 dicembre 2018 impegni ulteriormente rielaborati] (gli «impegni definitivi»).
7.
La Commissione non ha inviato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni (3), né si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell’articolo 14 dello stesso.
8.
Due entità sono state ammesse ai procedimenti in qualità di terzi interessati. Esse hanno reso note le loro osservazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni.
9.
Nel progetto di decisione la Commissione conclude che gli impegni definitivi eliminano importanti impedimenti alla concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di questo che sarebbero invece emersi con l’operazione. Di conseguenza il progetto di decisione dichiara l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo, con riserva del pieno rispetto degli impegni definitivi.
10.
Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.
Bruxelles, 8 gennaio 2019
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).