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31.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 116/9 |
P8_TA(2019)0358
Trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (2018/2002(INI))
(2021/C 116/03)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017)0343), presentata dalla Commissione, |
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vista la raccomandazione della Commissione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (C(2017)4393), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0481/2018), |
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A. |
considerando che il mercato interno dei prodotti pensionistici individuali rimane notevolmente frammentato, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali; |
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B. |
considerando che lo studio sulla fattibilità di un quadro pensionistico individuale europeo del giugno 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) dimostra che gli incentivi fiscali sono di fondamentale importanza per la diffusione del PEPP; |
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C. |
considerando che gli Stati membri hanno competenza esclusiva nel settore della tassazione diretta; |
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D. |
considerando che nel mercato interno tutti i fornitori e i prodotti devono ricevere un trattamento paritario, indipendentemente dalla nazionalità o dallo Stato membro di origine; |
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1. |
invita il Consiglio, al fine di migliorare la diffusione del PEPP, a elaborare proposte relative a incentivi per i risparmiatori in PEPP; |
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2. |
propone di prendere in considerazione i seguenti approcci:
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3. |
sottolinea che le questioni fiscali sono di competenza degli Stati membri e che qualsiasi decisione di concedere una speciale agevolazione fiscale al PEPP spetta, pertanto, a ciascuno Stato membro; |
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4. |
ricorda che gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare a una cooperazione rafforzata; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio. |