31.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 116/9


P8_TA(2019)0358

Trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (2018/2002(INI))

(2021/C 116/03)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017)0343), presentata dalla Commissione,

vista la raccomandazione della Commissione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (C(2017)4393),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0481/2018),

A.

considerando che il mercato interno dei prodotti pensionistici individuali rimane notevolmente frammentato, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali;

B.

considerando che lo studio sulla fattibilità di un quadro pensionistico individuale europeo del giugno 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) dimostra che gli incentivi fiscali sono di fondamentale importanza per la diffusione del PEPP;

C.

considerando che gli Stati membri hanno competenza esclusiva nel settore della tassazione diretta;

D.

considerando che nel mercato interno tutti i fornitori e i prodotti devono ricevere un trattamento paritario, indipendentemente dalla nazionalità o dallo Stato membro di origine;

1.

invita il Consiglio, al fine di migliorare la diffusione del PEPP, a elaborare proposte relative a incentivi per i risparmiatori in PEPP;

2.

propone di prendere in considerazione i seguenti approcci:

analizzare gli incentivi fiscali attuali per i prodotti pensionistici individuali e valutarne i costi, l'efficacia e gli effetti ridistributivi, nonché, se del caso, affrontare le carenze e gli effetti regressivi;

accordare al PEPP le stesse agevolazioni fiscali di cui beneficiano i prodotti pensionistici individuali nazionali, anche nei casi in cui le caratteristiche del PEPP non corrispondano pienamente a tutti i criteri nazionali;

concedere un'agevolazione fiscale specifica al PEPP, armonizzata a livello di Unione, che sarà definita in un accordo fiscale multilaterale tra Stati membri;

3.

sottolinea che le questioni fiscali sono di competenza degli Stati membri e che qualsiasi decisione di concedere una speciale agevolazione fiscale al PEPP spetta, pertanto, a ciascuno Stato membro;

4.

ricorda che gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare a una cooperazione rafforzata;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.