23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/139


P8_TA(2019)0127

Diritto di manifestare pacificamente e uso proporzionato della forza

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza (2019/2569(RSP))

(2020/C 449/18)

Il Parlamento europeo,

visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta»),

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (1),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;

B.

considerando che lo Stato di diritto è il cardine della democrazia ed è uno dei principi fondanti dell'Unione, il cui funzionamento presuppone fiducia reciproca quanto al fatto che gli Stati membri rispettano la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, quali sanciti nella Carta e nella CEDU;

C.

considerando che l'Unione europea si impegna a rispettare la libertà di espressione e di informazione nonché la libertà di riunione e di associazione;

D.

considerando che l'articolo 11 della CEDU e l'articolo 12 della Carta sanciscono che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, incluso il diritto di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi;

E.

considerando che l'articolo 11 della CEDU sancisce che «l'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che, in una società democratica, costituiscono misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»;

F.

considerando che l'articolo 11 della CEDU sancisce inoltre che «la libertà di riunione non osta a che siano imposte restrizioni legittime all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato»;

G.

considerando che l'articolo 12 della Carta afferma altresì che «i partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione»;

H.

considerando che occorre tutelare la libertà di associazione; che una società civile vivace e il pluralismo dei mezzi di informazione svolgono un ruolo determinante nel promuovere una società aperta e pluralistica e la partecipazione del pubblico al processo democratico, come pure nel rafforzare la responsabilità dei governi;

I.

considerando che la libertà di riunione va di pari passo con la libertà di espressione garantita dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della CEDU, che sanciscono il diritto di ogni persona alla libertà di espressione, diritto che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera;

J.

considerando che l'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, e può quindi essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che, in una società democratica, costituiscono misure necessarie alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, come prescritto dall'articolo 10 della CEDU;

K.

considerando che, a norma dell'articolo 52 della Carta, «eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla [presente] Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà»;

L.

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione «rispetta le funzioni essenziali [degli Stati membri], in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale»; che, «in particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro»;

M.

considerando che, secondo la giurisprudenza della CEDH e della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutte le restrizioni dei diritti fondamentali e delle libertà civili devono rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità;

N.

considerando che le autorità di contrasto di diversi Stati membri sono state criticate per aver pregiudicato il diritto a manifestare e per ricorso eccessivo alla forza;

1.

invita gli Stati membri a rispettare il diritto alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di associazione e alla libertà di espressione;

2.

sottolinea che il dibattito pubblico è essenziale per il funzionamento delle società democratiche;

3.

condanna l'adozione di leggi restrittive riguardanti la libertà di riunione, avutasi in diversi Stati membri negli ultimi anni;

4.

condanna il ricorso a interventi violenti e sproporzionati da parte delle autorità pubbliche in occasione di proteste e manifestazioni pacifiche; incoraggia le autorità competenti a garantire indagini trasparenti, imparziali, indipendenti ed efficaci in caso di sospetti o denunce di uso sproporzionato della forza; ricorda che le autorità di contrasto devono sempre rispondere delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri e del rispetto dei pertinenti quadri giuridici e operativi;

5.

invita gli Stati membri a garantire che l'uso della forza da parte delle autorità di contrasto sia sempre legittimo, proporzionato e necessario e avvenga come ultima ratio, e che preservi la vita umana e l'integrità fisica della persona; osserva che l'uso indiscriminato della forza contro le folle è in contrasto con il principio di proporzionalità;

6.

rileva l'importante ruolo dei giornalisti e dei fotoreporter nella denuncia dei casi di violenza sproporzionata e condanna tutti i casi in cui essi sono stati deliberatamente presi di mira;

7.

ritiene che la violenza contro manifestanti pacifici non possa mai costituire una soluzione in un dibattito o in politica;

8.

riconosce che le forze di polizia, che contano anch'esse numerose vittime, operano in condizioni difficili, a causa soprattutto dell'ostilità di alcuni manifestanti ma anche di un carico di lavoro eccessivo; condanna ogni forma di violenza nei confronti di individui o beni da parte di manifestanti e militanti violenti, che partecipano soltanto per scopi violenti e minano la legittimità delle proteste pacifiche;

9.

incoraggia gli agenti di pubblica sicurezza degli Stati membri a partecipare attivamente alla formazione offerta dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) sul tema «ordine pubblico e operazioni di polizia in occasione di eventi di primo piano»; incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche al riguardo;

10.

sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza dei funzionari delle autorità di contrasto, degli agenti di polizia e dei soldati impegnati nelle operazioni di manutenzione di sicurezza durante le manifestazioni pubbliche di protesta;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0032.